Parrocchia Cristo Re – Milano Scuola parrocchiale di teologia: breve introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa – AP 2009-10 IV incontro: lunedì 01 febbraio 2010 I. LO STATO La dimensione sociale si struttura politicamente nello Stato. Esso ha il compito di coordinare, sorreggere, orientare e integrare tutte le comunità minori che vivono al suo interno. Lo Stato è l’unione organica, strutturata e stabile di un popolo, unificato da precisi vincoli storici, etnici, linguistici, territoriali, culturali, religiosi, tendente a organizzare le finalità dichiarate (es. Costituzione). Oggi lo Stato è relativizzato sia dalla comunità internazionale (es. Comunità Europea) sia dalla globalizzazione. Rimane però il punto di riferimento privilegiato per una elaborazione eticopolitica. a) Lo stato liberale Caratteristica: libertà e uguaglianza di tutti i cittadini. La libertà è intesa come diritto e primato dell’iniziativa e dei diritti del cittadino di fronte a qualsiasi realtà politica o istituzionale. Allo stato sono conferiti solo quei diritti e poteri che il singolo da solo non può esercitare (difesa confini, ordine pubblico, amministrazione giustizia…). Prospettiva ottimistica di tipo razionalistico e naturalistico. Centrale è la libertà di scelta e di coscienza ma puramente individuale (# “cum-scientia”). L’etica sociale è elusa così come il riferimento a valori etici, religiosi, ideali condivisi. Cfr.: CDSC 163.165 CDSC 165: Una società che, a tutti i livelli, vuole intenzionalmente rimanere al servizio dell’essere umano è quella che si propone come meta prioritaria il bene comune, in quanto bene di tutti gli uomini e di tutto l’uomo. La persona non può trovare compimento solo in se stessa, a prescindere cioè dal suo essere « con » e « per » gli altri. Tale verità le impone non una semplice convivenza ai vari livelli della vita sociale e relazionale, ma la ricerca senza posa, in forma pratica e non soltanto ideale, del bene ovvero del senso e della verità rintracciabili nelle forme di vita sociale esistenti. Nessuna forma espressiva della socialità — dalla famiglia, al gruppo sociale intermedio, all’associazione, all’impresa di carattere economico, alla città, alla regione, allo Stato, fino alla comunità dei popoli e delle Nazioni — può eludere l’interrogativo circa il proprio bene comune, che è costitutivo del suo significato e autentica ragion d’essere della sua stessa sussistenza. b) Lo stato totalitario Caratteristica: è una assolutizzazione dello Stato a scapito delle persone e delle realtà associative spontanee. Stato “etico” come sintesi dei valori più alti, anche a prezzo della propria identità personale. Circa lo Stato totalitario vi è una netta condanna della DSC. 1 CDSC 48 La persona umana non può e non deve essere strumentalizzata da strutture sociali, economiche e politiche, poiché ogni uomo ha la libertà di orientarsi verso il suo fine ultimo. D’altra parte, ogni realizzazione culturale, sociale, economica e politica, in cui storicamente si attuano la socialità della persona e la sua attività trasformatrice dell’universo, deve sempre essere considerata anche nel suo aspetto di realtà relativa e provvisoria, « perché passa la scena di questo mondo! » (1 Cor 7,31). […] Qualunque visione totalitaristica della società e dello Stato e qualunque ideologia puramente intra mondana del progresso sono contrarie alla verità integrale della persona umana e al disegno di Dio sulla storia. c) Lo stato sociale e assistenziale Lo Stato sociale (paesi industrializzati nel dopo guerra) o Welfare State cerca una maggiore equità tra i suoi cittadini garantendo un benessere minimo e offrendo servizi per tutta la vita (sanità, cultura, assistenza, previdenza…). Si parla di “democrazia avanzata” non come semplice definizione di “regole” formali della democrazia ma come possibilità di accesso a tutti i cittadini dei beni e dei servizi dello Stato. Lo Stato sociale interviene sia attraverso l’indebitamento pubblico sia attraverso lo strumento fiscale. Quando lo scenario degenera (eccessivo influsso della politica o delle istituzioni, della burocrazia, incremento della spesa pubblica…) lo Stato diventa assistenzialista. Da Stato sociale e educazione alla socialità- CEI, commissione ecclesiale giustizia e pace: N. 74: Lo Stato sociale non va smantellato, né svenduto al miglior offerente. Non va confuso, però, con lo Stato assistenziale - che in realtà brucia la solidarietà e toglie il senso di responsabilità - né con lo Stato clientelare che alimenta divisioni di gruppi e di corporazioni e che genera dipendenze, intolleranze, rifiuti, esclusioni, ingiustizie e conflitti. Lo Stato sociale è da realizzarsi nella sua interezza, tenendo conto della società nella quale siamo inseriti: una società che si avvia ad essere sempre più multiculturale, multirazziale e multireligiosa […] N. 75: Lo Stato è chiamato ad un severo esame di coscienza: le scelte politiche non possono trascurare i cittadini quali protagonisti della convivenza civile. Si devono orientare gli sforzi e le risorse al funzionamento efficace delle istituzioni, disimpegnandole da impieghi inutili, incoerenti, controproducenti. Negli ambiti socialmente indispensabili, come i servizi, l’organizzazione amministrativa, il lavoro, la salute, la casa, l’ambiente, l’istruzione, la previdenza e la sicurezza sociale, le scelte politiche non potranno dimenticare la centralità delle persone e delle comunità, in cui esse vivono, e dovranno onorare i principi di sussidiarietà, di solidarietà e di responsabilità. N. 76: Lo Stato sociale si salverà e potrà dare un senso più chiaro e vigoroso al suo intervento, se - invece di essere la longa manus di potere politico separato dalla società e quasi imposto ad essa - saprà divenire il luogo dello sviluppo, dell’integrazione e del coordinamento delle diverse energie presenti nella società. Si realizzerebbe finalmente quell’autentica e sana autonomia dello Stato che consiste nell’attuare le condizioni giuridiche e politiche perché la libertà di ciascuno, sia a livello individuale, sia attraverso le formazioni sociali, si possa pienamente realizzare. Così ogni cittadino potrà partecipare in prima persona, offrendo il proprio contributo al progresso materiale e spirituale della società, collaborando su un piano di uguaglianza e nel contesto di un corretto pluralismo. 2 CA 48: Intervenendo direttamente e deresponsabilizzando la società, lo Stato assistenziale provoca la perdita di energie umane e l’aumento esagerato degli apparati pubblici, dominati da logiche burocratiche più che dalla preoccupazione di servire gli utenti, con enorme crescita delle spese. Sembra, infatti, che conosce meglio il bisogno e riesce meglio a soddisfarlo chi è ad esso più vicino e si fa prossimo al bisognoso. Si aggiunga che spesso un certo tipo di bisogni richiede una risposta che non sia solo materiale, ma che ne sappia cogliere la domanda umana più profonda. Si pensi anche alla condizione dei profughi, degli immigrati, degli anziani o dei malati ed a tutte le svariate forme che richiedono assistenza, come nel caso dei tossico-dipendenti: persone tutte che possono essere efficacemente aiutate solo da chi offre loro, oltre alle necessarie cure, un sostegno sinceramente fraterno. LA DEMOCRAZIA Meglio: l’ordinamento democratico è l’esercizio del potere che garantisce la sovranità popolare e la finalizzazione delle istituzioni al servizio del popolo. Può essere esercitata in forma: – Diretta (referendum, plebisciti…) – Di rappresentanza (elezioni, deleghe, rappresentanza…) – Con divisione dei poteri Il patto democratico prevede che le principali funzioni amministrative siano differenziate e distinte: – Potere legislativo (parlamento) – Potere amministrativo (governo) – Potere giudiziario (magistratura) L’ingovernabilità avviene quando i poteri hanno finalità diverse tra di loro. Per la democrazia la DSC si è più volte pronunciata emettendo una opzione preferenziale senza determinarne la forma istituzionale (monarchica, repubblicana, parlamentare, presidenziale…), fin da Leone XIII (Libertas, n.23, 1888): “non è vietato prediligere governi moderati di tipo democratico […] purché adatte per sé a fare il bene dei cittadini, nessuna delle varie forme di governo è riprovata dalla Chiesa”. CA 46: La Chiesa apprezza il sistema della democrazia, in quanto assicura la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e garantisce ai governati la possibilità sia di eleggere e controllare i propri governanti, sia di sostituirli in modo pacifico, ove ciò risulti opportuno. Essa, pertanto, non può favorire la formazione di gruppi dirigenti ristretti, i quali per interessi particolari o per fini ideologici usurpano il potere dello Stato. CA 47: La Chiesa rispetta la legittima autonomia dell’ordine democratico e non ha titolo per esprimere preferenze per l’una o l’altra soluzione istituzionale o costituzionale. Il contributo, che essa offre a tale ordine, è proprio quella visione della dignità della persona, la quale si manifesta in tutta la sua pienezza nel mistero del Verbo incarnato. Le due condizioni che la DSC pone alla democrazia sono: – Stato di diritto – Retta concezione della persona umana Cfr. CDSC: 190.395.406-416. 3 CA 46: Un’autentica democrazia è possibile solo in uno Stato di diritto e sulla base di una retta concezione della persona umana. Essa esige che si verifichino le condizioni necessarie per la promozione sia delle singole persone mediante l’educazione e la formazione ai veri ideali, sia della «soggettività» della società mediante la creazione di strutture di partecipazione e di corresponsabilità. […] A questo proposito, bisogna osservare che, se non esiste nessuna verità ultima la quale guida ed orienta l’azione politica, allora le idee e le convinzioni possono esser facilmente strumentalizzate per fini di potere. Una democrazia senza valori si converte facilmente in un totalitarismo aperto oppure subdolo, come dimostra la storia. Alcuni diritti dello Stato: a) Il diritto di imporre tasse b) Il diritto di infliggere la pena di morte c) Il diritto di fare la guerra a) Il diritto di imporre tasse Per questo diritto la DSC stabilisce tre principi: 1. È valido se fondato sul bene comune 2. Va suddiviso in base alla capacità contributiva dei cittadini 3. Le leggi fiscali obbligano in coscienza (obiezione fiscale). Cfr. GS 30: evasione fiscale = frode. b) Il diritto di imporre la pena di morte La DSC ha elaborato tre principi: 1. Lo Stato e solo lo Stato ha diritto di punire i delitti gravi con la pena di morte e di eseguirla 2. Il diritto di spada dello Stato è un riconoscimento della inviolabilità dei beni umani supremi e in particolare della vita umana (legittima difesa) 3. Benché lo Stato abbia questo diritto può rinunciare all’esercizio di questo diritto. c) Il diritto di fare guerra La dottrina della DSC (e della tradizione prima) più che come “dottrina della guerra” andrebbe letta come “dottrina della pace”. Graziano (Decretum Gratianii, p. II, c. XXIII, q. 1, c. 2), citando Agostino, afferma “sono giuste quelle guerre che vendicano l’ingiustizia”. Le tre condizioni di Tommaso affinché una guerra sia “giusta”: 1. Spetta unicamente alla legittima autorità condurre una guerra 2. Ci vuole un giusto motivo (= ingiusto comportamento dell’avversario) 3. La guerra deve essere mossa con l’intenzione di promuovere il bene e impedire il male. La DSC ricorda anche che: 1. La guerra non è un “mezzo utile e adatto a risolvere le controversie tra gli stati”. Tanto meno costituiscono motivo di guerra il “prestigio” e l’“onore nazionale” (Pio XII, Radiomessaggio natalizio, 1948). 4 2. La pace “non è semplice assenza di guerra”. Piuttosto “è frutto anche dell’amore, il quale va oltre quanto può apportare la semplice giustizia” (GS 78). 3. Vi sono beni che “l’ordinamento divino della pace obbliga incondizionatamente a rispettare e garantire”. Beni “di tale importanza per la convivenza umana che la loro difesa contro la ingiusta aggressione è senza dubbio pienamente legittima” (Pio XII, Radiomessaggio natalizio, 1948 + Allocuzione, 19 ottobre 1953). 4. Quando un popolo è minacciato da un altro Stato la “solidarietà della famiglia dei popoli” impedisce un atteggiamento di “impassibile neutralità” e non consente di essere “semplici spettatori”. Es. sanzioni (Pio XII, Radiomessaggio natalizio, 1948) 5. “Finché l’uomo rimane l’essere debole e volubile e anche cattivo, quale spesso si dimostra, le armi della difesa saranno necessarie, purtroppo” (Paolo VI, Conferenza delle Nazioni Unite per il disarmo, 1978). 6. La corsa agli armamenti è un pericolo serio per l’umanità e un danno insopportabile per i poveri (GS 81). 7. Nel campo della pace esistono questioni su cui i cristiani possono pervenire a giudizi sinceri in maniera “altrettanto sincera” (GS 43) 8. La questione della guerra-pace oggi si pone in termini nuovi (es. armi nucleari, alleanze internazionali…) (Paolo VI, Conferenza delle Nazioni Unite per il disarmo, 1978). 9. Si deve costituire “un’autorità pubblica universale, da tutti riconosciuta, la quale sia dotata di efficace potere per garantire a tutti i popoli sicurezza, osservanza della giustizia e rispetto dei diritti” (GS 82). 10. Il disarmo totale non è attuabile al momento ma si devono creare strutture e mentalità per raggiungerlo. Il CDSC ricorda che la guerra è sempre una sconfitta dell’umanità (497), se di aggressione è sempre intrinsecamente immorale (500) come il terrorismo (514) e ogni altro atto di violenza (496). La guerra è puramente difensiva a rigorose condizioni (cfr. CCC 2309). Si devono considerare con rigore le strette condizioni che giustificano una legittima difesa con la forza militare. Tale decisione, per la sua gravità, è sottomessa a rigorose condizioni di legittimità morale. Occorre contemporaneamente: - Che il danno causato dall’aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo. - Che tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci. - Che ci siano fondate condizioni di successo. - Che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi del male da eliminare. Nella valutazione di questa condizione ha un grandissimo peso la potenza dei moderni mezzi di distruzione. Questi sono gli elementi tradizionali elencati nella dottrina detta della “guerra giusta”. La valutazione di tali condizioni di legittimità morale spetta al giudizio prudente di coloro che hanno la responsabilità del bene comune. Diritto del cittadino di resistenza Vi sono dei limiti al potere dello Stato. Il cittadino può opporsi quando il regime diventa dispotico. Può reagire con una resistenza: – Passiva – Attiva La resistenza passiva consiste nel non eseguire le leggi criminali, disposti a subirne le conseguenze. 5 La resistenza attiva può esplicitarsi come: – Protesta pubblica – Rovesciamento del governo criminale. Per il rovesciamento del governo, rimangono validi i principi di Tommaso: 1. Che il governo sia effettivamente tiranno o criminale 2. Che non sia possibile (o sia inutile) appellarsi ad un’istanza superiore (es. oggi all’ONU) 3. Che le condizioni nuove da instaurare corrispondano al bene comune. Possibilità e senso del giudizio sociale dei credenti Il credente deve cercare la propria e altrui umanità e pertanto di fronte alle varie situazioni sociali e politiche deve: – Annunciare (al fine di integrare, migliorare, sviluppare l’umanità e rendere più visibile il Regno) – Denunciare (come compito critico, di correzione) SRS 41: La Chiesa non ha soluzioni tecniche da offrire al problema del sottosviluppo […] Essa, infatti, non propone sistemi o programmi economici e politici, né manifesta preferenze per gli uni o per gli altri, purché la dignità dell’uomo sia debitamente rispettata e promossa ed a lei stessa sia lasciato lo spazio necessario per esercitare il suo ministero nel mondo. Ma la Chiesa è «esperta in umanità», […] la Chiesa adempie la missione di evangelizzare, poiché dà il suo primo contributo alla soluzione dell’urgente problema dello sviluppo, quando proclama la verità su Cristo, su se stessa e sull’uomo, applicandola a una situazione concreta. All’esercizio del ministero dell’evangelizzazione in campo sociale, che è un aspetto della funzione profetica della Chiesa, appartiene pure la denuncia dei mali e delle ingiustizie. Ma conviene chiarire che l’annuncio è sempre più importante della denuncia, e questa non può prescindere da quello, che le offre la vera solidità e la forza della motivazione più alta. II. LA GIUSTIZIA La tradizione occidentale, a partire da Aristotele (Etica nicomachea), distingue tre forme fondamentali di giustizia, dettate dalle relazioni sociali fondamentali: a) Rapporto paritario b) Rapporto degli organismi sociali verso i membri c) Rapporto dei membri verso gli organismi sociali. a) Giustizia commutativa È la giustizia tra due soggetti sullo stesso piano. Si commette danno alla giustizia commutativa con il furto, il danneggiamento, l’attentato al corpo, alla vita… Oltre a questi ambiti, determinati da tempo, nell’attuale società si pongono nuove forme di (in)giustizia commutativa. b) Giustizia distributiva 6 Possiede una dinamica “dall’alto”: è quella degli organismi sociali verso i propri membri. Si propone di dare modo ad ognuno di partecipare in giusta misura al bene comune in modo che tutti abbiano uguali possibilità di svilupparsi umanamente. Sono contro questa giustizia: la corruzione, il peculato, la concussione, il favoreggiamento, l’oppressione… c) Giustizia legale Possiede una dinamica “dal basso”: è quella dei membri verso gli organismi sociali. Tende alla creazione del bene comune. Impone ai cittadini di obbedire alle leggi, e di mettere a disposizione, in caso di necessità, i propri beni, il proprio corpo (tempo e lavoro) e la propria vita. d) Giustizia sociale A partire dal XIX secolo si parla anche di “giustizia sociale” (entra anche nel linguaggio della DSC al punto che QA è definita “enciclica della giustizia sociale”). Alcuni ritengono sia solo un nome nuovo per indicare quella “legale”, altri la intendono come “armonia tra g. distributiva e commutativa”, altri lo ritengono un concetto nuovo. È di fatto la “giustizia legale” correttamente intesa: • Carattere dinamico • Intesa come antecedente alla legge e all’atto di legiferare • Creativa Si è proposto di chiamarla anche “giustizia del bene comune”. Cfr. CDSC 201-203. CDSC 202: La giustizia risulta particolarmente importante nel contesto attuale, in cui il valore della persona, della sua dignità e dei suoi diritti, al di là delle proclamazioni d’intenti, è seriamente minacciato dalla diffusa tendenza a ricorrere esclusivamente ai criteri dell’utilità e dell’avere. Anche la giustizia, sulla base di tali criteri, viene considerata in modo riduttivo, mentre acquista un più pieno e autentico significato nell’antropologia cristiana. La giustizia, infatti, non è una semplice convenzione umana, perché quello che è « giusto » non è originariamente determinato dalla legge, ma dall’identità profonda dell’essere umano. EXCURSUS: LA PROPRIETÀ PRIVATA Sono sei le forme di proprietà privata “materiale” che la tradizione e la riflessione hanno individuato: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Stipendio Mobili, suppellettili, automobile… Risparmio in senso stretto Forme di previdenza sociale Casa o immobili Partecipazione alla formazione del capitale (azioni, obbligazioni…) L’insegnamento della Chiesa circa il tema della proprietà privata ci indica che la proprietà privata è un fattore positivo, purché non sia una proprietà individualistica ma una finalizzazione sociale della proprietà in quanto tale. In questa ottica lo Stato non solo può regolare l’uso della proprietà ma l’uso stesso della proprietà (cfr. QA 49). PP 23: È come dire che la proprietà privata non costituisce per alcuno un diritto incondizionato e assoluto. Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando gli altri mancano del necessario. In una parola, «il diritto di proprietà non deve mai esercitarsi a detrimento dell'utilità comune, 7 secondo la dottrina tradizionale dei padri della chiesa e dei grandi teologi». Ove intervenga un conflitto «tra diritti privati acquisiti ed esigenze comunitarie primordiali», spetta ai poteri pubblici «adoperarsi a risolverlo, con l'attiva partecipazione delle persone e dei gruppi sociali». Cinque ragioni a favore della proprietà privata: 1. Corrisponde all’amore ordinato di se stessi, garantisce indipendenza, libertà di disporre e autonomia. GS 71: La proprietà privata o un qualche potere sui beni esterni assicurano a ciascuno una zona indispensabile di autonomia personale e familiare e bisogna considerarli come un prolungamento della libertà umana. Infine, stimolando l'esercizio della responsabilità, essi costituiscono una delle condizioni delle libertà civili 2. Serve ad articolare e a delimitare responsabilità e competenze. “Agevolerà l’attendere e il soddisfare in giusta libertà a quella somma di stabili obbligazioni e decisioni di cui l’uomo è direttamente responsabile verso il Creatore” (Pio XII, 1 giugno 1941 – Radiomessaggio di pentecoste nel 50° di RN). 3. Corrisponde al bisogno di sicurezza e previdenza dell’uomo, importante soprattutto per la famiglia. RN 10: “legge inviolabile di natura” per cui padre deve provvedere responsabilmente ai suoi. “fondamento della stabilità della famiglia” (Pio XII, 13 giugno 1943, Discorso ad un’imponente rappresentanza dei lavoratori d’Italia 4. Dà vita ad un vivace scambio economico che collega pacificamente e non burocraticamente i rami dell’economia e dei popoli (cfr. Teodoreto di Ciro). 5. La proprietà privata offre all’uomo la possibilità di fare disinteressatamente del bene agli altri. “Dove rimarrebbe, infatti, la possibilità di dare qualcosa agli altri se nessuno possedesse più qualcosa? Come sarebbe possibile chiedere, ricevere, prestare se non c’è più nessuno che ha, dà e presta?” (Clemente Alessandrino) Cinque ragioni contro l’abolizione della proprietà privata 1. La comunità dei beni ingenera pigrizia e poca voglia di lavorare (cfr. S.Th, II-II, q. 66, a. 2) RN 12: le fonti stesse della ricchezza, inaridirebbero, tolto ogni stimolo all'ingegno e all'industria individuale: e la sognata uguaglianza non sarebbe di fatto che una condizione universale di abiezione e di miseria. 2. La comunità dei beni imposta porta al disordine e alla confusione perché ognuno si interesserebbe indiscriminatamente di tutte le cose appartenenti alla società e pretenderebbe di usarle suo arbitrio S.Tommaso: confusio + in tale sistema sarebbe “meglio” ridurre prima gli uomini in schiavitù (Pol. II, 4). 3. La comunità dei beni imposta è fonte di malcontento sociale. Atteggiamento ostile contro i funzionari S. Tommaso: murmurarent de maioribus, Pol II, 4. 4. La comunità dei beni comporta una enorme concentrazione di potere che può aggruppare quello economico, politico, militare, propagandistico e poliziesco. 5. La comunità dei beni e la conseguente amministrazione centralizzata sono una minaccia per la libertà e la dignità dell’uomo Un elemento dell’ordine sociale, un necessario presupposto delle iniziative umane, un impulso al lavoro a vantaggio dei fini temporali e trascendenti della vita, e quindi della libertà e della dignità dell’uomo, creato ad immagine di Dio, che fin dal principio gli assegnò a sua utilità un dominio sulle cose materiali (Pio XII, 1 settembre 1944, Radiomessaggio nel V anniversario dell’inizio della guerra mondiale). 8