AUDIZIONE Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del

AUDIZIONE
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
(COM(2008) 810 definitivo) e documento n. 7851/11 relativo
all'accordo politico nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea
sulla medesima proposta di direttiva.
Commissione XIII Territorio, Ambiente, Beni Ambientali
SENATO DELLA REPUBBLICA
14 GIUGNO 2011
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE:
La strategia dello sviluppo sostenibile, condivisa dalle scriventi Confederazioni,
comporta delle scelte e dei comportamenti rigorosi anche e soprattutto nella gestione
dei rifiuti: la gerarchia prevista dalla Direttiva 2006/12/CE, al cui rispetto sono tutti i
soggetti coinvolti nella produzione e gestione dei beni e quindi dei rifiuti, deve
improntarsi ai princìpi di prevenzione nella formazione, riutilizzo, recupero, corretto
smaltimento.
La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) per il
valore intrinseco che essi hanno ma anche per la pericolosità dei loro componenti, ha
fatto sì che essi più di altri venissero, giustamente, posti all’attenzione del legislatore
comunitario.
La nuova Direttiva sui RAEE va proprio nel senso auspicato indicando, sia pure in
termini troppo deboli, le misure da prendere al fine di rovesciare l’attuale situazione,
facendo si che una gestione corretta e consapevole di questi materiali non sia più un
costo elevatissimo per l’economia, la tutela ambientale e la sicurezza della salute
umana, ma si traduca in valore, soddisfacendo così le legittime aspettative delle
famiglie e delle imprese.
In questo senso la riformulazione della direttiva sui RAEE deve servire ad evitare gli
errori commessi nella predisposizione ed attuazione della sua prima versione.
Il risultato finora raggiunto riguardo agli obiettivi previsti in Italia ed in Europa è stato
assolutamente deludente, mentre sono enormemente cresciuti i danni all’ambiente
ed alla salute delle persone, in conseguenza di una non corretta gestione dei RAEE.
Gli strumenti e le misure previste in questa proposta di direttiva vanno, quindi,
assolutamente cambiati. Va perciò riconsiderato (cfr. in particolare l’art 6) il concetto
di responsabilità del produttore, che non può essere confuso con il potere di gestione
dei RAEE, in quanto ciò potrebbe comportare un conflitto d’interesse in favore della
vendita del prodotto AEE nuovo.
E’ chiaro che se si vogliono raggiungere importanti risultati economici e sociali,
l’istituzione di sistemi organizzati per la raccolta, riutilizzo e recupero dei RAEE deve
essere affidata a tutti i rappresentati della filiera che hanno un naturale interesse a
realizzare gli obiettivi che la Direttiva pone: produttori di RAEE, riciclatori,
riutilizzatori.
In questo contesto, i produttori di RAEE professionali ovvero manutentori ed imprese
dovrebbero essere maggiormente coinvolti.
Vanno, quindi, ridefiniti gli obblighi in capo ai vari soggetti:

I produttori di RAEE = oltre agli obblighi previsti nella fase di progettazione dei
prodotti essi debbono garantire la copertura dei costi delle attività che si devono
porre in essere; devono inoltre essere obbligati al conferimento dei rifiuti risultanti
garantendo anche l’integrità dei manufatti;
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
I gestori di RAEE = debbono essere connotati da chiare caratteristiche
professionali;

le Istituzioni = debbono chiamate ad una rigorosa, sia pure non burocratica,
attività di controllo, improntata ad efficienza ed efficacia.

Obiettivi di raccolta, riutilizzo e riciclaggio = devono essere ridefiniti in termini
molto più stringenti rispetto alla proposta attuale, prevedendo di raggiungere
obbligatoriamente entro il 2013 gli obiettivi dell’85% di raccolta e riciclaggio dei
RAEE. Solo così si può porre un freno ai danni fino ad oggi registrati.
La possibilità di esportare i RAEE anche al di fuori dell’area OCSE si è dimostrata lo
strumento per nascondere il problema, con effetti negativi non solo sull’ambiente
trasnazionale ma anche per l’economia dei paesi comunitari. Per questa ragione
non dovrebbe essere consentita tale pratica: è auspicabile quindi abrogare la
previsione dell’articolo 4.9 della proposta di revisione della Direttiva.
Si ritengono peraltro corrette le previsioni di obbligare i produttori a farsi carico degli
oneri economici derivanti dai costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento
dei RAEE professionali. Anche in merito a tale previsione, comunque, deve essere
abrogato all’articolo 13 lo “spartiacque” che determina tale obbligo per i prodotti
immessi sul mercato solo dopo il 13 agosto 2005.
CONSIDERAZIONI SPECIFICHE
COMPARTO DEI RIPARATORI DI ELETTRODOMESTICI:
Il comparto dei Riparatori di Elettrodomestici mira, con le proposte illustrate di
seguito, ad una semplificazione dell’attuale disciplina in materia, sia sotto il profilo
degli adempimenti economici sia burocratici, nell’ottica di poter contribuire
attivamente e proficuamente alla realizzazione di un corretto sistema di smaltimento
dei rifiuti RAEE a beneficio dell’intera collettività, senza, tuttavia, un aggravio di costi
e di oneri insostenibili per le imprese del settore e controproducenti per la riuscita
stessa del sistema.
1) SITUAZIONE PIAZZOLE
A fronte del rispetto da parte delle imprese artigiane dei disposti del decreto della
semplificazione è drammatica la situazione per quanto riguarda le piazzole che
ricevono RAEE: sono veramente poche e scarsamente dotate di professionalità.
Le imprese si regolarizzano, ma, di fatto, sussistono molte difficoltà di conferimento.
2) MOVIMENTAZIONE DEI RAEE
Partendo dal concetto di ritiro gratuito dei RAEE sancito dalla legge, si richiede
l’estensione della gratuità attraverso il riconoscimento di tale diritto di gratuità anche
alle imprese degli installatori/riparatori.
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3) TRASPORTO IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI E DI RAEE
Si segnala il problema della doppia iscrizione all’Albo Gestori (con il doppio esborso
di tasse di concessione governative, di diritti e marche da bollo) per le attività di
trasporto rifiuti in conto proprio e di RAEE.
Il classico esempio è il riparatore o l’impiantista elettrico che si è in precedenza
iscritto per il trasporto di propri rifiuti costituiti da imballaggi e cavi elettrici ed oggi si
trova nella condizione di doversi iscrivere anche per i RAEE (per esempio tubi al
neon) presentando una nuova domanda ai sensi del decreto della semplificazione
65/2010.
Si richiede di poter uniformare le preesistenti autorizzazioni già in essere in una sola
iscrizione, sia che si tratti di quella prevista dal 212 comma 8 o dal 65/ 2010.
4) ISCRIZIONE AL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I CONFERIMENTI
Al fine di realizzare concretamente un conferimento di RAEE domestici alla piazzola
è necessario effettuare un’ulteriore (3°) iscrizione. Inoltre, si segnala che per tale
iscrizione, se effettuata dalla categoria dei riparatori/installatori/CAT, via internet, non
è prevista procedura specifica.
Le imprese devono iscriversi compilando le varie videate quali distributori indicando
nelle note che si tratta invece di attività di CAT – riparatore, ecc..
L’iscrizione come distributore genera in automatico una convenzione standard che
prevede cauzione di 1500 € per il noleggio di cassoni di vari metri cubi!
Si ingenera quindi un giro di mail e telefonate per ripristinare l’esatta iscrizione.
Si chiede la predisposizione delle modalità di iscrizione al CDC RAEE anche per i
soggetti diversi dai distributori ed ai soli fini dei conferimenti alle piazzole.
5) LIMITI E CARATTERISTICHE DEL TRASPORTO DI RAEE
Numerose piccole imprese del settore si trovano nella condizione di non raggiungere
mai i previsti 3500 Kg. di RAEE in un anno, quale soglia per il conferimento.
L’obbligo di conferimento mensile ai centri di raccolta, nel caso di non
raggiungimento dei 3500 Kg, costringe le imprese a 12 viaggi/anno ai centri di
raccolta per quantità ridottissime di RAEE.
Si richiede una diversa, più ampia tempistica per la consegna dei RAEE (1 anno).
Attualmente, e considerando quanto perdurerà la situazione delle piazzole “non
riceventi”, le imprese, affidandosi a smaltitori, dovrebbero pagare 12 viaggi annuali
degli stessi RAEE per non superare i limiti temporali previsti per il raggruppamento.
6) COMPONENTISTICA DEI RAEE
Difficile anche la situazione dei componenti sostituiti dai RAEE (es. compressori) che
non sono considerati RAEE, ma devono seguire la norma dei rifiuti con le
implicazioni, nel caso di pericolosi, degli obblighi SISTRI (black box compresa).
Anche la componentistica dovrebbe quindi rientrare nei RAEE.
Roma, 14 giugno 2011
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