AUDIZIONE Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM(2008) 810 definitivo) e documento n. 7851/11 relativo all'accordo politico nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea sulla medesima proposta di direttiva. Commissione XIII Territorio, Ambiente, Beni Ambientali SENATO DELLA REPUBBLICA 14 GIUGNO 2011 CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE: La strategia dello sviluppo sostenibile, condivisa dalle scriventi Confederazioni, comporta delle scelte e dei comportamenti rigorosi anche e soprattutto nella gestione dei rifiuti: la gerarchia prevista dalla Direttiva 2006/12/CE, al cui rispetto sono tutti i soggetti coinvolti nella produzione e gestione dei beni e quindi dei rifiuti, deve improntarsi ai princìpi di prevenzione nella formazione, riutilizzo, recupero, corretto smaltimento. La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) per il valore intrinseco che essi hanno ma anche per la pericolosità dei loro componenti, ha fatto sì che essi più di altri venissero, giustamente, posti all’attenzione del legislatore comunitario. La nuova Direttiva sui RAEE va proprio nel senso auspicato indicando, sia pure in termini troppo deboli, le misure da prendere al fine di rovesciare l’attuale situazione, facendo si che una gestione corretta e consapevole di questi materiali non sia più un costo elevatissimo per l’economia, la tutela ambientale e la sicurezza della salute umana, ma si traduca in valore, soddisfacendo così le legittime aspettative delle famiglie e delle imprese. In questo senso la riformulazione della direttiva sui RAEE deve servire ad evitare gli errori commessi nella predisposizione ed attuazione della sua prima versione. Il risultato finora raggiunto riguardo agli obiettivi previsti in Italia ed in Europa è stato assolutamente deludente, mentre sono enormemente cresciuti i danni all’ambiente ed alla salute delle persone, in conseguenza di una non corretta gestione dei RAEE. Gli strumenti e le misure previste in questa proposta di direttiva vanno, quindi, assolutamente cambiati. Va perciò riconsiderato (cfr. in particolare l’art 6) il concetto di responsabilità del produttore, che non può essere confuso con il potere di gestione dei RAEE, in quanto ciò potrebbe comportare un conflitto d’interesse in favore della vendita del prodotto AEE nuovo. E’ chiaro che se si vogliono raggiungere importanti risultati economici e sociali, l’istituzione di sistemi organizzati per la raccolta, riutilizzo e recupero dei RAEE deve essere affidata a tutti i rappresentati della filiera che hanno un naturale interesse a realizzare gli obiettivi che la Direttiva pone: produttori di RAEE, riciclatori, riutilizzatori. In questo contesto, i produttori di RAEE professionali ovvero manutentori ed imprese dovrebbero essere maggiormente coinvolti. Vanno, quindi, ridefiniti gli obblighi in capo ai vari soggetti: I produttori di RAEE = oltre agli obblighi previsti nella fase di progettazione dei prodotti essi debbono garantire la copertura dei costi delle attività che si devono porre in essere; devono inoltre essere obbligati al conferimento dei rifiuti risultanti garantendo anche l’integrità dei manufatti; 2 I gestori di RAEE = debbono essere connotati da chiare caratteristiche professionali; le Istituzioni = debbono chiamate ad una rigorosa, sia pure non burocratica, attività di controllo, improntata ad efficienza ed efficacia. Obiettivi di raccolta, riutilizzo e riciclaggio = devono essere ridefiniti in termini molto più stringenti rispetto alla proposta attuale, prevedendo di raggiungere obbligatoriamente entro il 2013 gli obiettivi dell’85% di raccolta e riciclaggio dei RAEE. Solo così si può porre un freno ai danni fino ad oggi registrati. La possibilità di esportare i RAEE anche al di fuori dell’area OCSE si è dimostrata lo strumento per nascondere il problema, con effetti negativi non solo sull’ambiente trasnazionale ma anche per l’economia dei paesi comunitari. Per questa ragione non dovrebbe essere consentita tale pratica: è auspicabile quindi abrogare la previsione dell’articolo 4.9 della proposta di revisione della Direttiva. Si ritengono peraltro corrette le previsioni di obbligare i produttori a farsi carico degli oneri economici derivanti dai costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE professionali. Anche in merito a tale previsione, comunque, deve essere abrogato all’articolo 13 lo “spartiacque” che determina tale obbligo per i prodotti immessi sul mercato solo dopo il 13 agosto 2005. CONSIDERAZIONI SPECIFICHE COMPARTO DEI RIPARATORI DI ELETTRODOMESTICI: Il comparto dei Riparatori di Elettrodomestici mira, con le proposte illustrate di seguito, ad una semplificazione dell’attuale disciplina in materia, sia sotto il profilo degli adempimenti economici sia burocratici, nell’ottica di poter contribuire attivamente e proficuamente alla realizzazione di un corretto sistema di smaltimento dei rifiuti RAEE a beneficio dell’intera collettività, senza, tuttavia, un aggravio di costi e di oneri insostenibili per le imprese del settore e controproducenti per la riuscita stessa del sistema. 1) SITUAZIONE PIAZZOLE A fronte del rispetto da parte delle imprese artigiane dei disposti del decreto della semplificazione è drammatica la situazione per quanto riguarda le piazzole che ricevono RAEE: sono veramente poche e scarsamente dotate di professionalità. Le imprese si regolarizzano, ma, di fatto, sussistono molte difficoltà di conferimento. 2) MOVIMENTAZIONE DEI RAEE Partendo dal concetto di ritiro gratuito dei RAEE sancito dalla legge, si richiede l’estensione della gratuità attraverso il riconoscimento di tale diritto di gratuità anche alle imprese degli installatori/riparatori. 3 3) TRASPORTO IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI E DI RAEE Si segnala il problema della doppia iscrizione all’Albo Gestori (con il doppio esborso di tasse di concessione governative, di diritti e marche da bollo) per le attività di trasporto rifiuti in conto proprio e di RAEE. Il classico esempio è il riparatore o l’impiantista elettrico che si è in precedenza iscritto per il trasporto di propri rifiuti costituiti da imballaggi e cavi elettrici ed oggi si trova nella condizione di doversi iscrivere anche per i RAEE (per esempio tubi al neon) presentando una nuova domanda ai sensi del decreto della semplificazione 65/2010. Si richiede di poter uniformare le preesistenti autorizzazioni già in essere in una sola iscrizione, sia che si tratti di quella prevista dal 212 comma 8 o dal 65/ 2010. 4) ISCRIZIONE AL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I CONFERIMENTI Al fine di realizzare concretamente un conferimento di RAEE domestici alla piazzola è necessario effettuare un’ulteriore (3°) iscrizione. Inoltre, si segnala che per tale iscrizione, se effettuata dalla categoria dei riparatori/installatori/CAT, via internet, non è prevista procedura specifica. Le imprese devono iscriversi compilando le varie videate quali distributori indicando nelle note che si tratta invece di attività di CAT – riparatore, ecc.. L’iscrizione come distributore genera in automatico una convenzione standard che prevede cauzione di 1500 € per il noleggio di cassoni di vari metri cubi! Si ingenera quindi un giro di mail e telefonate per ripristinare l’esatta iscrizione. Si chiede la predisposizione delle modalità di iscrizione al CDC RAEE anche per i soggetti diversi dai distributori ed ai soli fini dei conferimenti alle piazzole. 5) LIMITI E CARATTERISTICHE DEL TRASPORTO DI RAEE Numerose piccole imprese del settore si trovano nella condizione di non raggiungere mai i previsti 3500 Kg. di RAEE in un anno, quale soglia per il conferimento. L’obbligo di conferimento mensile ai centri di raccolta, nel caso di non raggiungimento dei 3500 Kg, costringe le imprese a 12 viaggi/anno ai centri di raccolta per quantità ridottissime di RAEE. Si richiede una diversa, più ampia tempistica per la consegna dei RAEE (1 anno). Attualmente, e considerando quanto perdurerà la situazione delle piazzole “non riceventi”, le imprese, affidandosi a smaltitori, dovrebbero pagare 12 viaggi annuali degli stessi RAEE per non superare i limiti temporali previsti per il raggruppamento. 6) COMPONENTISTICA DEI RAEE Difficile anche la situazione dei componenti sostituiti dai RAEE (es. compressori) che non sono considerati RAEE, ma devono seguire la norma dei rifiuti con le implicazioni, nel caso di pericolosi, degli obblighi SISTRI (black box compresa). Anche la componentistica dovrebbe quindi rientrare nei RAEE. Roma, 14 giugno 2011 4