Giocattoli e RAEE - avvocatoiorio.it

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Milano , 15 Ottobre 2007
Giocattoli e prodotti similari coperti dalla normativa RAEE
Scopo del presente documento
Lo scopo del presente documento è quello di dettare alcuni criteri che , in attesa di linee-guida
emesse dal Ministero dell’ Ambiente o dalla costituenda Autorità di Vigilanza e Controllo ,
agevolino l’ identificazione dei giocattoli rientranti nell’ambito della normativa RAEE .
Definizione
Ai sensi dell’ art. 3.1 a) del D. Lgs 151/05 ( definizioni ) la normativa si applica alle
apparecchiature elettriche ed elettroniche ( AEEE ) che “ … dipendono , per un corretto
funzionamento , da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di
generazione , di trasferimento e di misura di questi campi e correnti , appartenenti alle categorie
di cui all’ allegato 1 A , e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt
per la corrente alternata e 1500 volt per la corrente continua “ . Si tratta della stessa definizione
contenuta nella direttiva RAEE ( D. 2002/96/CE ) all’ art. 3(a) .
Le FAQ ( Frequently Asked Question ) edite dalla Commissione Europea 1 indicano , a mo’ di
esempio di prodotti esclusi dalla normativa RAEE ai sensi della definizione sopra riportata , gli
apparecchi accendi gas/combustibile piezo elettrici ; i motori a combustione dotati di apparecchi
di iniezione ; i taglia erba a benzina ; gli attrezzi ad aria compressa ( si deve ritenere con motore a
scoppio ) ;
gli orsacchiotti a batteria ( questi ultimi , secondo la “ Guida ANIE
all’implementazione del D. Lgs 151/05 “, sono da intendersi esclusi , al pari degli altri giocattoli ,
solo “ se mantengono la loro funzione senza la batteria “ ) . La Guida Anie aggiunge a questi
esempi gli scalda acqua a gas , le cucine a gas , i gruppi elettrogeni , i compressori , gli interruttori
di media ed alta tensione ecc. .
Il problema
L’ Allegato 1 A al D.Lgs 151/05 ( che è tassativo ) riporta al numero 7 , i “ Giocattoli e
apparecchiature per lo sport e per il tempo libero “ ; l’ allegato 1 B riporta al numero 7 , n. 6 tipi
di prodotti che non sono chiaramente sufficienti ad esaurire né la gamma di tutti quanti i prodotti
interessati . D’ altro canto , l’ Allegato 1 B ha valore meramente indicativo , ed il fatto che non
individui espressamente altri prodotti riconducibili alla definizione di cui al citato allegato 1 A .7 ,
non significa ovviamente che questi debbano considerarsi esclusi .
Si tratta pertanto di domandarsi di volta in volta (1) se un determinato apparecchio rientri nella
macro categoria dei giocattoli o apparecchi per il tempo libero e lo sport , e quindi (2) se , per un
1
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/faq_weee.pdf
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corretto uso , dipenda da correnti elettriche o campi elettromagnetici o le generi , nel senso e nell’
ambito di quanto previsto al citato art. 3.1.a) del D. Lgs 151/05 .
Tale valutazione non è sempre semplice da effettuare : tant’ è vero che il TAC ( Technical
Adaptation Committee , organismo tecnico comunitario ) aveva a suo tempo suggerito alla
Commissione di adottare un criterio ispirato al peso della parte elettrica incorporata in ogni
giocattolo , al fine di stabilire se il medesimo rientrava o meno nella copertura della normativa
RAEE 2 . Inoltre , mancano allo stato definizioni univoche né indicazioni da parte del Ministero
dell’ Ambiente .
I principi da tenere presente :
I principi che devono accompagnare qualsiasi valutazione sono i due seguenti :
1) Un giocattolo che svolge la sua funzione primaria ( quella di giocattolo ) senza bisogno dell’
energia elettrica non è un RAEE .
2) In caso di dubbio , è preferibile una scelta prudenziale , onde non correre il rischio di
incorrere in sanzioni e sequestri : ossia , considerare il prodotto come un giocattolo (
ovviamente, quando sarà reso noto l’ orientamento delle autorità competenti , si provvederà
ad operare una selezione definitiva ) .
I criteri che si ritiene di seguire :
Ciò posto ( fatto ovviamente salvo il caso in cui il prodotto rientri espressamente in uno dei sei tipi
enunciati all’ allegato IB.7 ) questi sono alcuni criteri , talvolta già adottati in altri Stati Membri ,
che si ritiene di dovere al momento seguire :
ƒ Prodotto munito di sola illuminazione ( ad esempio un orsacchiotto col naso luminoso , o
una befana con gli occhi illuminati ) : NON è un RAEE in quanto può evidentemente svolgere la
sua funzione principale di intrattenimento anche senza l’ illuminazione 3 .
ƒ Prodotto munito di solo effetto sonoro elettrico ( ad esempio una bambola che pronuncia
alcune frasi quando è attivata 4 o una cartolina di auguri musicale 5 ) : NON è un RAEE in quanto
può evidentemente svolgere la sua funzione principale di intrattenimento anche se non emette alcun
suono ; tuttavia , se si tratta di giocattolo prettamente sonoro ( ad es. l’ “ Allegra fattoria “ ) , è
sicuramente un RAEE .
ƒ Prodotto munito di movimento più suoni e/o luci ( ad esempio un pupazzo a forma di
babbo natale o di albero di natale che canta e balla ) : prudenzialmente , è meglio considerarlo
sempre un RAEE , posto che appare improbabile sostenere che svolga la sua funzione primaria
indipendentemente dall’ uso dell’ energia elettrica .
2
Unofficial Note of Meeting of TAC sub group to discuss scope of the WEEE and RoHS Directives 11.07.2003
Questa è ad esempio la conclusione delle Ministero dell’ ambiente olandese :
http://www.dti.gov.uk/files/file38209.pdf
3
4
Esempio , citato e condiviso dall’ industria Britannica , preso dalla legislazione olandese :
http://www.btha.co.uk/publications/scope%20_rohs%20_weee.doc
5
Questa la posizione della competente autorità britannica ( DTI ) : http://www.dti.gov.uk/files/file38209.pdf , pag. 11.
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ƒ Prodotto munito di solo movimento : da valutare di volta in volta . Ad esempio : un robot
, difficilmente svolge la sua funzione primaria di intrattenimento se non si muove , mentre si
direbbe che una bambola che va in altalena o nuota , svolge la sua funzione ludica primaria anche
senza tali movimenti .
Avv. M. Iorio
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