DIRITTO ISLAMICO
Aqida – Sharīٔa – Fiqh
Aqida:
Aqida teologia che fissa i dogmi, precisa cosa il
musulmano deve credere
Sharīٔa: legge rivelata quale risulta dal Corano e dalla
Sunna, prescrive ai credenti cosa debbano o non debbano
fare
Fiqh lettura della Sharīٔa, la via da seguire in vista della sua
comprensione esatta. Si traduce come ‘scienza del diritto’
che consente il rispetto scrupoloso della Sharīٔa ed indica al
musulmano come debba comportarsi secondo la religione
FONTI DEL DIRITTO ISLAMICO
• Concezione del diritto: non una branca
autonoma della scienza, ma uno di volti
della religione dell’Islam.
Come l’ebraismo l’Islam è una ‘religione
della legge’.
• FONTI:
Corano – Sunna – Ig’thiād – Ig’mā’ - qiyās
CORANO
• Rappresenta la base del diritto musulmano
e si compone delle rivelazioni fatte da Allah
all’ultimo dei suoi profeti, Maometto
• Il contenuto giuridico del Corano si ritrova in
un certo numero di versetti (‘versetti legali’)
- versetti che regolano lo statuto personale (n. 70)
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relativi al diritto civile (n. 70)
relativi al diritto penale (n. 30)
relativi alla procedura (n. 13)
riguardanti la costituzione (n. 10)
relativi all’economia ed alle finanze (n. 10)
relativi al diritto internazionale (n. 25)
SUNNA
• Narra il modo di vivere e di comportarsi del
profeta per servire come guida ai credenti
• E’ composta dall’insieme degli ahādīt,
ossia le tradizioni relative ad atti e parole di
Maometto riporatate da una catena
ininterrotta di intermediari
IG’TIHAD
• Sforzo interpretativo che ha consentito di
costruire una teoria dei rapporti fra la
rivelazione (Corano-Sunna) e ragione
umana
Sistematizzare un meccanismo intellettuale per
legittimare una pratica che consenta di
risolvere i casi nuovi pur sempre ricollegandosi
ai principii generali contenuti nelle fonte prime,
Corano e Sunna
IG’MA’
• Accordo unanime dei dottori della legge. Si
distingue dalla consuetudine in quanto non
si richiede il consenso della folla dei
credenti o la rispondenza al sentimento
comune di tutti i membri della comunità:
l’unanimità necessaria è quella delle
persone competenti, il cui accordo
conferisce alla soluzione giuridica
ammessa unanimamente forza di legge.
QIYAS
• Ragionamento per analogia, inteso come
modo di interpretazione edi applicazione
del diritto
FIQH
• E’ stato definito come la conoscenza della quadruplice
ripartizione sciaraitica delle azioni umane. Per il diritto
musulmano, infatti, ogni azione può essere ricondotta ad
una determinata categoria. Esistono 5 categorie, tali per
cui un atto può essere:
- DOVEROSO / OBBLIGATORIO: la sua esecuzione è premiata; la
sua trascuratezza è punita
- RACCOMANDABILE / CONSIGLIABILE: la sua esecuzione è
premiata, ma la sua omissione non è punita
- PERMESSO / LEGITTIMO: la sua esecuzione e la sua omissione
non sono né premiata, né punita
- RIPROVEVOLE / SCONSIGLIABILE: non è punibile
giuridicamente, ma religiosamente deve essere evitato
- PROIBITO / EVITATO: atto proibito e punibile secondo legge
ISTITUTI DEL FIQH
• IBADAT – insieme delle leggi che regolano
i rapporti tra Dio e l’uomo – ha carattere
patrimoniale la zakah o elemosina rituale
• MU’AMALAT insieme delle leggi che
regolano i rapporti tra gli uomini
- matrimonio
- diritto patrimoniale (diritti reali ed
obbligazioni)
- successioni
DIFFUSIONE – APPLICAZIONE –
MODERNIZZAZIONE (occidentalizzazione?)
• La sottomissione dello Stato ai principii del
diritto musulmano è proclamata dalla
Costituzione in Marocco, Tunisia, Algeria,
Mauritania, Siria, Yemen, Iran, Pakistan,
Sudan, Egitto
• N.B. non bisogna confondere il diritto
islamico, che è diritto religioso, con il diritto
positivo dei paesi musulmani.
• Il diritto islamico ha sempre riconosciuto alla
autorità il potere di prendere misure per
mantenere l’ordine della società.
Oggi questo potere regolamentare è esercitato in
misura crescente, fino a sviluppare branche
nuove.
Così è per il diritto costituzionale, il diritto
amministrativo, commerciale, processuale, penale
e del lavoro, che hanno subito l’influenza di
modelli di prestigio di civil law o di common law.
Così NON è per le materie relative allo statuto
personale (persone, famiglia e successioni)
‘CODIFICAZIONE’ DELLO STATUTO
PERSONALE: QUESTIONE APERTA
• I governanti non hanno il potere di modificare le
regole elaborate in materia dal diritto musulmano,
ma possono esporle in modo sistematico,
provvedendo ad una opera di consolidazione?
- Alcuni codici preparati in Egitto, Tunisia, Algeria
sono rimasti semplici opere private, anche se
riconosciuti conformi all’ortodossia.
- In Turchia il codice civile e di proc. civ. ha
tralasciato il diritto delle
persone/famiglia/successioni
- In Arabia saudita il progetto avviato a partire dal
1927 dal re Ibn Saud è stato abbandonato
• Esempi di effettiva consolidazione si trovano in:
• - Iran (cod. civ. 1927-1935
• Codici di statuto personale in Siria, Tunisia,
Marocco, Egitto, Giordania, Iraq, Somalia,
Algeria; Kuwait.
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Come è stato possibile adattare il diritto musulmano
alle esigenze della modernità?
Il diritto musulmano anche se immutabile è flessibile (cfr. interventi del
pretore a Roma; del cancelliere in Inghilterra)
Si è ricorso a quattro procedimenti:
- consuetudine
- Convenzione
- Stratagemmi, finzioni
- Intervento dei governanti
• Consuetudine: non fa parte del fiqh, ma ciò non ne postula
la assoluta condanna da parte del diritto musulmano. In
moli casi si è permesso ai consociati di organizzare i
rapporti tra loro e di regolare le loro vertenze senza far
intervenire lo stretto diritto. Così la consuetudine può
ordinare un comportamento che secondo diritto è solo
raccomandato o permesso o può proibirne altro che
secondo diritto è biasimevole o semplicemente permesso.
• Convenzioni. Secondo un hadith ‘non vi è alcun delitto a
fare convenzioni altre a ciò che la legge prescrive’.
• Stratagemmi e finzioni (hiyal) operanti nella misura in cui
ciò che conta è il rispetto della lettera della legge, non del
suo spirito (formalismo della Sharīٔa).
• Intervento dell’Autorità: il Monarca o il Parlamento
(dunque il potere sovrano) non è padrone del diritto, ma al
suo servizio