DIRITTO ISLAMICO Aqida – Sharīٔa – Fiqh Aqida: Aqida teologia che fissa i dogmi, precisa cosa il musulmano deve credere Sharīٔa: legge rivelata quale risulta dal Corano e dalla Sunna, prescrive ai credenti cosa debbano o non debbano fare Fiqh lettura della Sharīٔa, la via da seguire in vista della sua comprensione esatta. Si traduce come ‘scienza del diritto’ che consente il rispetto scrupoloso della Sharīٔa ed indica al musulmano come debba comportarsi secondo la religione FONTI DEL DIRITTO ISLAMICO • Concezione del diritto: non una branca autonoma della scienza, ma uno di volti della religione dell’Islam. Come l’ebraismo l’Islam è una ‘religione della legge’. • FONTI: Corano – Sunna – Ig’thiād – Ig’mā’ - qiyās CORANO • Rappresenta la base del diritto musulmano e si compone delle rivelazioni fatte da Allah all’ultimo dei suoi profeti, Maometto • Il contenuto giuridico del Corano si ritrova in un certo numero di versetti (‘versetti legali’) - versetti che regolano lo statuto personale (n. 70) - “ “ “ “ “ “ relativi al diritto civile (n. 70) relativi al diritto penale (n. 30) relativi alla procedura (n. 13) riguardanti la costituzione (n. 10) relativi all’economia ed alle finanze (n. 10) relativi al diritto internazionale (n. 25) SUNNA • Narra il modo di vivere e di comportarsi del profeta per servire come guida ai credenti • E’ composta dall’insieme degli ahādīt, ossia le tradizioni relative ad atti e parole di Maometto riporatate da una catena ininterrotta di intermediari IG’TIHAD • Sforzo interpretativo che ha consentito di costruire una teoria dei rapporti fra la rivelazione (Corano-Sunna) e ragione umana Sistematizzare un meccanismo intellettuale per legittimare una pratica che consenta di risolvere i casi nuovi pur sempre ricollegandosi ai principii generali contenuti nelle fonte prime, Corano e Sunna IG’MA’ • Accordo unanime dei dottori della legge. Si distingue dalla consuetudine in quanto non si richiede il consenso della folla dei credenti o la rispondenza al sentimento comune di tutti i membri della comunità: l’unanimità necessaria è quella delle persone competenti, il cui accordo conferisce alla soluzione giuridica ammessa unanimamente forza di legge. QIYAS • Ragionamento per analogia, inteso come modo di interpretazione edi applicazione del diritto FIQH • E’ stato definito come la conoscenza della quadruplice ripartizione sciaraitica delle azioni umane. Per il diritto musulmano, infatti, ogni azione può essere ricondotta ad una determinata categoria. Esistono 5 categorie, tali per cui un atto può essere: - DOVEROSO / OBBLIGATORIO: la sua esecuzione è premiata; la sua trascuratezza è punita - RACCOMANDABILE / CONSIGLIABILE: la sua esecuzione è premiata, ma la sua omissione non è punita - PERMESSO / LEGITTIMO: la sua esecuzione e la sua omissione non sono né premiata, né punita - RIPROVEVOLE / SCONSIGLIABILE: non è punibile giuridicamente, ma religiosamente deve essere evitato - PROIBITO / EVITATO: atto proibito e punibile secondo legge ISTITUTI DEL FIQH • IBADAT – insieme delle leggi che regolano i rapporti tra Dio e l’uomo – ha carattere patrimoniale la zakah o elemosina rituale • MU’AMALAT insieme delle leggi che regolano i rapporti tra gli uomini - matrimonio - diritto patrimoniale (diritti reali ed obbligazioni) - successioni DIFFUSIONE – APPLICAZIONE – MODERNIZZAZIONE (occidentalizzazione?) • La sottomissione dello Stato ai principii del diritto musulmano è proclamata dalla Costituzione in Marocco, Tunisia, Algeria, Mauritania, Siria, Yemen, Iran, Pakistan, Sudan, Egitto • N.B. non bisogna confondere il diritto islamico, che è diritto religioso, con il diritto positivo dei paesi musulmani. • Il diritto islamico ha sempre riconosciuto alla autorità il potere di prendere misure per mantenere l’ordine della società. Oggi questo potere regolamentare è esercitato in misura crescente, fino a sviluppare branche nuove. Così è per il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, commerciale, processuale, penale e del lavoro, che hanno subito l’influenza di modelli di prestigio di civil law o di common law. Così NON è per le materie relative allo statuto personale (persone, famiglia e successioni) ‘CODIFICAZIONE’ DELLO STATUTO PERSONALE: QUESTIONE APERTA • I governanti non hanno il potere di modificare le regole elaborate in materia dal diritto musulmano, ma possono esporle in modo sistematico, provvedendo ad una opera di consolidazione? - Alcuni codici preparati in Egitto, Tunisia, Algeria sono rimasti semplici opere private, anche se riconosciuti conformi all’ortodossia. - In Turchia il codice civile e di proc. civ. ha tralasciato il diritto delle persone/famiglia/successioni - In Arabia saudita il progetto avviato a partire dal 1927 dal re Ibn Saud è stato abbandonato • Esempi di effettiva consolidazione si trovano in: • - Iran (cod. civ. 1927-1935 • Codici di statuto personale in Siria, Tunisia, Marocco, Egitto, Giordania, Iraq, Somalia, Algeria; Kuwait. _____________________________________ Come è stato possibile adattare il diritto musulmano alle esigenze della modernità? Il diritto musulmano anche se immutabile è flessibile (cfr. interventi del pretore a Roma; del cancelliere in Inghilterra) Si è ricorso a quattro procedimenti: - consuetudine - Convenzione - Stratagemmi, finzioni - Intervento dei governanti • Consuetudine: non fa parte del fiqh, ma ciò non ne postula la assoluta condanna da parte del diritto musulmano. In moli casi si è permesso ai consociati di organizzare i rapporti tra loro e di regolare le loro vertenze senza far intervenire lo stretto diritto. Così la consuetudine può ordinare un comportamento che secondo diritto è solo raccomandato o permesso o può proibirne altro che secondo diritto è biasimevole o semplicemente permesso. • Convenzioni. Secondo un hadith ‘non vi è alcun delitto a fare convenzioni altre a ciò che la legge prescrive’. • Stratagemmi e finzioni (hiyal) operanti nella misura in cui ciò che conta è il rispetto della lettera della legge, non del suo spirito (formalismo della Sharīٔa). • Intervento dell’Autorità: il Monarca o il Parlamento (dunque il potere sovrano) non è padrone del diritto, ma al suo servizio