bollettino d’informazione sui farmaci 51 PANORAMI E PERCORSI Non si tratta di una nuova rubrica, ma più semplicemente di una riorganizzazione dei contributi che fino ad oggi venivano ripresi nello spazio dedicato alle “Attività Regolatorie”. Il Bollettino d’Informazione sui Farmaci cercherà di illustrare in questo spazio i razionali, i passaggi tecnici ed i contesti che stanno dietro vecchie e nuove regolamentazioni riguardanti l’uso dei farmaci. Il nuovo Prontuario Farmaceutico Nazionale: le tappe per realizzarlo Quadro di riferimento generale Dal 16 gennaio è in vigore il nuovo Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) contenente l’elenco dei farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il nuovo PFN, pubblicato nella sua versione definitiva sul S.O. alla GU n.4 del 7 gennaio 2003, ha sollevato alcune perplessità rispetto ai criteri generali per il calcolo dei prezzi di rimborso dei medicinali. Se da una parte molte di queste polemiche riguardano prevalentemente una difesa a priori del settore, dall’altra è utile ragionare sul percorso intrapreso in modo da mettere a fuoco tutti i limiti ed i punti di forza delle scelte metodologiche adottate. Una revisione completa del PFN era stata fatta nel 1994 e aggiornata nel 1998, anche se in seguito vi sono stati diversi rimaneggiamenti (vedi box 1). Attualmente, nella classe A sono inserite le categorie terapeutiche dei farmaci rimborsati integralmente dal SSN. Il prezzo delle specialità viene calcolato secondo un nuovo criterio in base al quale per ciascuna categoria terapeutica e per ciascun principio attivo è individuato il prezzo minimo di rimborso ai fini della concedibilità da parte del SSN. È scomparsa la classe B e i medicinali prima concedibili, a carico del SSN con parziale partecipazione dei cittadini (ticket) alla spesa, sono stati riclassificati: parte in classe A e parte in classe C, del tutto a carico dei cittadini. In totale, il nuovo PFN appare composto da 4017 confezioni gratuite. Dal punto di vista del cittadino e del prescrittore, il nuovo formulario è cambiato quasi esclusivamente riguardo alle molecole che, essendo state eliminate dalla classe B, sono state riclassificate in A o in C. Questo articolo vuole mettere in luce i principali cambiamenti che hanno guidato la ristrutturazione del PFN e rendere pubblico il percorso e i ragionamenti che hanno portato a ridefinire la riclassificazione dei farmaci. Il presupposto legislativo all’adozione dell’elenco dei farmaci rimborsati dal SSN è rintracciabile nella legge 8 agosto 2002 n.178 che richiedeva una applicazione del criterio costo-efficacia al fine di assicurare il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti di finanza pubblica. La richiesta del legislatore è stata tradotta dalla Commissione Unica del Farmaco (CUF), facendo attenzione a mantenere i seguenti punti essenziali: • assicurare alla popolazione la copertura completa delle patologie rilevanti; • garantire ai medici di medicina generale un’adeguata possibilità di scelta tra diversi principi attivi con le stesse indicazioni terapeutiche; • individuare un valore di rimborso di riferimento (cut-off) operando un risparmio principalmente sulla marcata variabilità di prezzo registrata tra molecole di comparabile efficacia. Sulla base di tali presupposti la CUF ha individuato sostanzialmente due aree di intervento: la prima riguardava la disomogeneità tra le misure di contenimento della spesa farmaceutica, e la seconda la variabilità tra i prezzi per molecole registrate con caratteristiche ed indicazioni terapeutiche simili. Abolizione della classe B La prima fase di revisione del PFN è stata attuata con il Decreto Ministeriale (D.M.) 27/09/2002, pubblicato sulla GU n. 249 del 23 ottobre 2002 ed entrato in vigore il 7 novembre 2002. Ministero della Salute 52 PANORAMI E PERCORSI Box 1 MODIFICHE ■ 1994 (L. 24 dicembre 1993, N.537): - Abolizione del PFN previsto dalla legge n. 833/78, istitutiva del SSN. - Classificazione dei farmaci nelle fasce A, B, C. - Introduzione del regime di sorveglianza CIPE dei prezzi delle specialità medicinali, ad esclusione dei farmaci da banco. - Introduzione del prezzo medio europeo. - Adozione del criterio delle categorie omogenee ai fini della riclassificazione dei farmaci. ■ 1995 (L. 23 dicembre 1994, n.724): - Previsione di controlli ministeriali riguardo la classificazione dei farmaci operata dalle unità sanitarie locali. - Introduzione dei ticket per i farmaci di classe A. ■ 1996 (L. 28 dicembre 1995, n.549): - Applicazione di uno sconto non inferiore al 50% rispetto al prezzo di vendita al pubblico per i farmaci a carico del SSN, collocati nelle classi A e B, a base di un medesimo principio attivo, per i quali è prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale. - Possibilità per il Ministero di autorizzare, su domanda, l’immissione in commercio dei farmaci generici. ■ 1996 (L. 8 agosto 1996, n.425): - Attribuzione a carico del SSN dei farmaci collocati nelle fasce A e B, a base di un principio attivo per i quali è prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile con documentata bioequivalenza, sebbene con diversa concentrazione di principio attivo, esclusivamente nel caso in cui siano posti in vendita al prezzo per unità posologiche più basso fra quelli che presentano le caratteristiche predette. - Collocazione in classe C dei medicinali venduti ad un prezzo maggiore, eccettuato il caso in cui, a giudizio della CUF, sussistano particolari motivi sanitari PRINCIPALI AL PRONTUARIO FARMACEUTICO NAZIONALE che giustificano il mantenimento del farmaco nella classe di appartenenza. - Mantenimento del criterio delle categorie omogenee, ai fini della riclassificazione dei farmaci. ■ 1997 (L. 23 dicembre 1996, n. 648): - Erogazione a totale carico del SSN, qualora non esista valida alternativa terapeutica, dei medicinali innovativi, la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata. ■ 1998 (L. 27 dicembre 1997, n. 449): - Collocazione dei medicinali con prezzo conforme alla disciplina del prezzo medio europeo nelle classi di rimborsabilità applicate alle corrispondenti categorie terapeutiche omogenee. ■ 1999 (L. 23 dicembre 1998, n. 448): - Introduzione delle Note Limitative di prescrizione per la rimborsabilità di alcuni farmaci da parte del SSN. ■ 2000 (L. 23 dicembre 1999, n. 488): - Riduzione del 5% del prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal SSN rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE, ossia: le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo; le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione, purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo; le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica, purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico; le specialità medicinali di origine biologica od ottenute con processi biotecnologici. Restano comunque esclusi dalla riduzione i medicinali generici. Ministero della Salute ■ 2001 (L. 23 dicembre 2000, n. 388): - Abolizione dei ticket per i medicinali collocati nelle cassi A e B, ad eccezione dei medicinali aventi prezzo maggiore rispetto al prezzo rimborsabile dal SSN, nel cui caso la differenza fra i prezzi di questi e dei farmaci generici è pagata dall’assistito. - Eliminazione della classe B e inserimento nelle classi A e C dei farmaci ivi collocati, sulla base del criterio delle categorie omogenee. ■ 2001 (L. 16 novembre 2001, n. 405): - Rimborsabilità da parte del SSN, fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di direttive definite dalla Regione, dei medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali. ■ 2001 (Decreto 4 dicembre 2001): - Inserimento negli allegati I e II dei farmaci collocati precedentemente nella fascia B. - Possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di individuare una partecipazione alla spesa da parte dell’assistito per i prodotti medicinali, di cui ai predetti allegati in proporzione di minore entità per quelli ricompresi nell’allegato I rispetto a quelli ricompresi nell’allegato II. ■ 2002 (L. 8 agosto 2002, n. 178): - Obbligo di redigere annualmente l’elenco dei farmaci rimborsabili dal SSN, sulla base dei criteri costo-efficacia. - Abrogazione del meccanismo automatico di rimborso legato alle categorie terapeutiche omogenee ed al prezzo medio europeo. ■ 2002 (Decreto 20 dicembre 2002): - Approvazione del PFN 2003. bollettino d’informazione sui farmaci 53 ANNO IX N. 6 L’eliminazione della fascia B ha comportato la definizione di un prontuario nazionale con la suddivisione dei farmaci – ai fini della rimborsabilità da parte del SSN – in due sole classi: A (completamente rimborsata) e C (a totale carico del cittadino). I farmaci ad uso ospedaliero (fascia H) sono rimasti esclusi da questa manovra. In realtà, a livello nazionale la fascia B era già stata abolita (vedi box 1). Rimaneva invece un gruppo di farmaci che la CUF aveva identificato come “non essenziali” e su questi le Regioni, nell’ambito della loro nuova autonomia in tema sanitario, avevano la possibilità di applicare un rimborso parziale, forme di co-payment a carico dei cittadini o addirittura l’esclusione dalla lista dei farmaci coperti dal Servizio Sanitario Regionale. Ciò che è stato abolito sono proprio le liste di farmaci contenute negli allegati 1 e 2 del D.M. 04/12/2001, cosiddette B1 e B2. L’obiettivo principale di questa operazione consisteva in una semplificazione del sistema e nel superamento delle differenze regionali, al fine di garantire ai cittadini un accesso agli stessi farmaci su tutto il territorio nazionale. farmaci e della definizione dei prezzi dove però, questi ultimi, fino a ieri facevano riferimento ad un sistema di contrattazione o di prezzo medio europeo. I sistemi di aggregazione dei farmaci e della definizione delle loro unità di misura sono stati un punto delicato della ristrutturazione del prontuario. Pur nella conoscenza dei loro limiti, la CUF ha operato sulla base di sistemi internazionalmente riconosciuti: l’Anatomical Therapeutic Chemical classification (classificazione ATC) per la definizione delle categorie e la Defined Daily Dose (DDD) per i dosaggi. Questi ultimi sono stati però utilizzati come punti di partenza e, evitando ogni tipo di automatismo, hanno comportato comunque una valutazione caso per caso (vedi box 2). Nell’ambito di ciascuna categoria è stato calcolato un livello di rimborso (cut-off) che costituisce il valore limite per la permanenza di un farmaco nella fascia di rimborsabilità. Per i farmaci il cui prezzo risultava superiore al cut-off stabilito, è stato chiesto all’azienda titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) di operare un riallineamento dei prezzi, pena la classificazione in fascia C. È facile comprendere come l’introduzione di tale meccanismo abbia rappresentato un cambiamento strutturale e di sistema nel processo di classificazione e rimborso dei farmaci. Va tuttavia precisato che la revisione della componente costo è stata effettuata applicando un criterio conservativo, teso ad evitare la destrutturazione del mercato e a salvaguardare, quanto più possibile, i livelli di consumo e di spesa reali. Il rischio cui si poteva andare incontro era quello di applicare dei riferimenti che non tenessero conto della realtà prescrittiva e di mercato relativamente all’uso dei farmaci in Italia. Il cut-off, infatti, è stato fissato ad un valore corrispondente a oltre il 50% della spesa della categoria terapeutica e a oltre il 60% delle dosi cumulate. La riduzione applicata al prezzo dei farmaci ha richiesto inoltre una riduzione del prezzo che non superasse mai il 20% del prezzo originario. A ciò si aggiunge anche il fatto che le aziende hanno avuto la possibilità di dilazionare parte di questa riduzione (7%) su altri farmaci coperti da brevetto e attualmente rimborsati dal SSN. Il riallineamento dei prezzi così ottenuto ha in pratica operato sulle differenze di prezzo maggiori all’interno di classi di farmaci simili. L’individuazione del cut-off Il primo passaggio per la definizione di un prezzo di riferimento è stata l’individuazione di categorie di farmaci con efficacia e sicurezza “sovrapponibili” su cui poi applicare le formule per la determinazione del prezzo di riferimento. È chiaro che in questo senso l’obiettivo era quello di trovare prezzi simili per farmaci simili. Per questo motivo le categorie terapeutiche da sottoporre alla manovra sono state individuate dalla CUF in base al criterio della rilevanza clinica ed epidemiologica delle patologie e/o di quello del peso economico sul SSN. Per quanto concerne la determinazione della sovrapponibilità, la CUF ha fatto riferimento alle categorie omogenee già definite e approvate nel 1999, come strumento per regolare l’accesso dei farmaci alla fascia di rimborsabilità; sono stati considerati parte di una classe omogenea i farmaci con la stessa indicazione terapeutica principale e con un profilo di efficacia e sicurezza sostanzialmente sovrapponibile. Le categorie omogenee non nascono quindi ex novo, ma si rifanno ad una pratica già largamente utilizzata in Italia nell’ambito della registrazione dei Ministero della Salute 54 Box 2 PANORAMI E PERCORSI IL PARERE DELL’O RGANIZZAZIONE ■ All’OMS è stato richiesto di valutare due questioni: • utilizzo delle DDD per il sistema di revisione e • differenza tra Defined Daily Dose (DDD) e Prescribed Daily Dose (PDD). Per quanto riguarda il primo problema, è stato riscontrato che l’utilizzo della Anatomical Therapeutic Chemical classification (classificazione ATC) e della metodologia DDD rappresenta un elemento guida complementare per le decisioni della CUF. Inoltre, la CUF si è dimostrata consapevole degli inevitabili limiti di ogni indice utilizzato nelle statistiche farmaceutiche, il che viene evidenziato dal fatto che sono stati introdotti tre meccanismi per tenere conto di queste limitazioni: • impiego delle DDD esclusivamente entro classi omogenee come sopra riportato; MONDIALE DELLA SANITÀ (OMS) • durante la fase di discussione precedente l’attuazione, tutte le parti interessate potranno prestare attenzione a casi specifici, quali calcolo distorto dei dati o impiego inappropriato dei criteri stabiliti da parte della CUF; • nel corso della fase di attuazione del sistema di revisione, la CUF ha accesso alla revisione di casi specifici per i quali il sistema non condurrebbe ai risultati attesi. Sulla base di queste considerazioni, si è ritenuto di poter considerare appropriato l’utilizzo che ha fatto la CUF del sistema ATC/DDD. • le PDD vengono di solito calcolate sulla base di dati campione di prescrizione, • la CUF non è coinvolta e non può influenzare alcun aspetto relativo a disegno dell’indagine o raccolta e analisi dei dati, • le PDD non sono disponibili per tutte le sostanze di interesse della CUF. Le PDD, se vengono proposte da una delle parti interessate, dovrebbero essere prese in considerazione da parte della CUF come informazione complementare nel considerare richieste o argomentazioni che mirano a riconsiderare le decisioni esistenti. Per quanto riguarda la questione relativa all’utilizzo delle PDD invece che delle DDD, la discussione tenutasi nel corso dell’incontro CUF ha portato ad un accordo unanime su questi principi: l’utilizzo delle PDD invece che delle DDD è poco pratico perché: Per questi motivi, è stata valutata ancora una volta positivamente la decisione della CUF di adottare le DDD quale regola generale a condizione che queste possano essere riviste nel caso in cui i dati basati sulle prescrizioni attuali mostrino necessaria una tale revisione. L’applicazione del cut-off e la ridefinizione dei prezzi rivante dall’applicazione della percentuale di riduzione richiesta e nuovo prezzo; • una scheda per la “spalmatura”, da utilizzare nel caso in cui la percentuale di sconto richiesta fosse superiore al 13% e l’azienda intendesse operare la riduzione eccedente il 13% su altri farmaci del proprio listino (coperti da brevetto), garantendo comunque nel complesso il risparmio dovuto al SSN. A seguito del recepimento di tale documentazione, le aziende dovevano comunicare alla DGVMF l’accettazione dei nuovi prezzi, tramite la restituzione delle schede debitamente compilate. Come noto, in caso di non accettazione del nuovo prezzo, la specialità veniva riclassificata in fascia C. Dopo la raccolta e la verifica delle comunicazioni dei nuovi prezzi, la DGVMF ha finalmente avviato la fase conclusiva della ristrutturazione del PFN, con la redazione del Decreto 20 dicembre 2002, contenente il nuovo elenco dei farmaci e relativi prezzi, rimborsabili dal SSN (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla GU n. 4 del 7 gennaio 2003 ed entrato in vigore il 16/01/2003). In seguito alla definizione dei cut-off (allegato 4, D.M. 27/09/02), la Direzione Generale della Valutazione dei Medicinali e della Farmacovigilanza (DGVMF) ha avviato uno scambio di informazioni con le aziende farmaceutiche interessate dalla manovra. Ad ogni azienda è stata inizialmente inviata una scheda informatica contenente, per le varie specialità coinvolte, tutti i dati necessari per la verifica del calcolo dei nuovi prezzi richiesti. Le osservazioni ricevute in risposta dalle aziende sono state tutte valutate e utilizzate per effettuare eventuali modifiche e correzioni. Si è quindi aperta un’ulteriore fase di dialogo che ha previsto l’invio a tutte le aziende, da parte della DGVMF, di una serie di documenti comprendenti: • una risposta alle specifiche questioni sollevate dalla singola azienda; • una scheda contenente le specialità soggette a riduzione del prezzo, con indicazione dello sconto da applicare, del risparmio per il SSN de- Ministero della Salute bollettino d’informazione sui farmaci 55 ANNO IX N. 6 Le verifiche specialità. Xipamide e fenquizone (sulfonamidi) coprono in due lo 0,9% del mercato, che è invece ampiamente sostenuto dal clortalidone e dall’indapamide (90,2% del mercato) con specialità rimborsate dal SSN. Lo stesso vale per il piretanide (1,1% del mercato) che è coperto dall’utilizzo di furesomide (98,9% del mercato), per la diprofillina (0,1% del mercato) sostenuta dalla teofillina (76,5%) e per indenololo e nadololo (16,4%). Nell’ambito delle sostanze antiallergiche, l’88,4% del mercato è sostenuto da nedocromil mentre l’acido cromoglicico supera di poco l’11%. L’aminofillina è fruibile gratuitamente per uso iniettivo e sono a carico dell’assistito solo le confezioni con formulazione per bocca. Anche l’estriolo e l’acido tiaprofenico sono presenti nel mercato con specialità totalmente rimborsate dal SSN e in questi casi specifici anche con formulazioni per uso orale. Nel complesso la logica che ha guidato il processo di ristrutturazione del prontuario è stata rispettata, poiché assicura comunque alla popolazione la copertura completa di tutte le patologie clinicamente ed epidemiologicamente rilevanti. L’utilizzo per la definizione dei cut-off di una formula che tenesse conto dei reali consumi di farmaci e dei prezzi aggiornati presupponeva ovviamente la disposizione di dati validi e certificati. Questa condizione si è resa possibile grazie al contributo dei flussi di dati da parte dell’Osservatorio Nazionale sui Medicinali (OsMed) e dalla certificazione dei prezzi da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). Inoltre, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto di ristrutturazione del PFN è stato sottoposto ad una serie di verifiche da parte delle competenti autorità, ai sensi dell’art. 9- ter della Legge n.112/02. Questa norma prevede, infatti, che le deliberazioni della CUF concernenti le riclassificazioni dei farmaci siano approvate con Decreto del Ministro della Salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Al decreto deve anche essere allegata una relazione tecnica, verificata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – avente ad oggetto gli effetti finanziari dello stesso. Il Decreto di approvazione viene poi trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed infine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tabella I – Riclassificazione delle categorie terapeutiche e dei principi attivi. Tre categorie terapeutiche sono state conteggiate sia in A che in C, poiché contengono alcuni principi attivi inseriti in una classe ed altri inseriti nell’altra. Sono riportati solo i numeri relativi a principi attivi e specialità attualmente in commercio. Risultati Classe B1 A seguito della prima operazione legata all’abolizione della classe B, il profilo del nuovo PFN rivela che sono aumentati i farmaci erogati gratuitamente ai cittadini. La classe A, infatti, ha accolto l’85,7% delle categorie terapeutiche della fascia B1 e il 46,4% della fascia B2, mentre in C sono stati collocati il 21,4% delle categorie terapeutiche della fascia B1 e il 57,1% della fascia B2 (tabella 1). Tre categorie terapeutiche sono state conteggiate sia in A che in C, poiché contengono alcuni principi attivi inseriti in una classe ed altri inseriti nell’altra (procinetici, adrenergici - e gli altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie - e benzamidi). In C sono inoltre confluite 21 confezioni, corrispondenti a 10 principi attivi per i quali le aziende farmaceutiche non hanno accettato il prezzo di riferimento stabilito (tabella II). In ogni caso sono rimasti in fascia A farmaci con la medesima indicazione e con una efficacia e tollerabilità sovrapponibili che coprono l’assenza delle Categoria terapeutica Principi attivi Confezioni 12 46 343 Classe C Categoria terapeutica Principi attivi Confezioni 3 12 19 Categoria terapeutica Principi attivi Confezioni 28 100 301 Classe A Categoria terapeutica Principi attivi Confezioni 13 46 126 Classe C Categoria terapeutica Principi attivi Confezioni 16 56 136 Prima 14 60 230 Classe A Classe B2 Ministero della Salute Categoria terapeutica Principi attivi Confezioni Adesso 56 PANORAMI E PERCORSI Tabella II – Farmaci riclassificati in C a seguito dell’applicazione del cut-off. ATC Categoria terapeutica Principio attivo (n° confezioni in commercio) R03BC M01AE R03DA R03DA G03CA C03BA C07AA Sostanze antiallergiche, escluso i corticosteroidi Farmaci antinfiammatori non steroidei non selettivi Derivati xantinici Derivati xantinici Estrogeni naturali e semisintetici, non associati Diuretici ad azione diuretica minore Bloccanti non selettivi dei recettori beta-adrenergici, non associati Acido cromoglicico (6) Acido tiaprofenico (1) Aminofillina (6) Disprofillina (1) Estriolo (1) Fenquizone (1) Indenololo (1) Il SSN garantisce il rimborso di specialità appartenenti a 25 nuove categorie terapeutiche e 92 principi attivi provenienti dalle fasce B1 e B2. Nelle tabelle III e IV sono riportate, per ogni singola categoria terapeutica, i principi attivi cui corrispondono specialità inserite in A. In particolare sono a totale carico del SSN: • I farmaci urologici usati nell’ipertrofia prostatica benigna (categorie terapeutiche degli antagonisti dei recettori alfa-adrenergici e degli inibitori del testosterone-5-alfa-reduttasi) e il doxazosin; • gli analgesici antiemicranici come il pizotifene e altri principi attivi appartenenti alle categorie terapeutiche degli alcaloidi della segale cornuta e degli antagonisti selettivi dei recettori-5HT1; • gli antibatterici per uso sistemico come le penicilline ad ampio spettro, le associazioni di penicilline inclusi gli inibitori delle beta-lattamasi, le cefalosporine e sostanze correlate e gli altri aminoglicosidi; • gli antipsoriasici ad uso topico; • la categoria terapeutica degli ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale, in particolare il gestrinone, gli estrogeni, il danazolo, le associazioni fisse estro-progestiniche e i preparati sequenziali estro-progestinici; • la categoria terapeutica dei farmaci adrenergici per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie, esclusi i medicinali che contengono l’associazione salbutamolo-nedocromil. Inoltre, in caso di condizioni di cronicità o patologie gravi, viene garantita la totale rimborsabilità dei preparati dermatologici ad uso topico a base di corticosteroidi moderatamente attivi (gruppo II), attivi (gruppo III) e molto attivi (gruppo IV). L’utilizzo di questa categoria di farmaci è ora regolato da una nuova nota CUF relativa ai cortisonici ad uso topico. Nell’ambito dei farmaci per disturbi funzionali intestinali, la categoria terapeutica dei procinetici ad uso orale (precedentemente inclusa nella classe B2) è stata collocata in classe C, mentre sono totalmente a carico del SSN i procinetici ad uso parenterale (originariamente collocati nella classe B1). La categoria terapeutica degli antipsicotici benzamidi, provenienti dalla fascia B2, è stata ripartita in classe A con i principi attivi levosulpiride, sulpiride e tiapride (specialità per uso parenterale) e in classe C con l’amisulpride e con alcune specialità con formulazione per bocca contenenti levosulpiride, sulpiride e tiapride. Rientrano a totale carico dell’assistito le categorie terapeutiche: • degli antidiarroici antipropulsivi (loperamide) e antinfiammatori intestinali (acido cromiglicico); • degli antimicrobici e antisettici ginecologici (nifuratel); • degli antistaminici ad uso topico; • dei decongestionanti rinologici ad uso topico; • degli antiemetici (proclorperazina); • dei farmaci oftalmologici (solo la categoria degli antivirali è stata resa fruibile gratuitamente). Limiti e conclusioni Il percorso per la realizzazione del nuovo prontuario, per quanto complesso, ha avuto tempi decisamente ristretti. La scelta di una strada che tenesse conto di parametri quali i consumi dei farmaci nel 2001, prezzi aggiornati al 2002, ecc., non sarebbe però stata percorribile senza il lavoro fatto nei precedenti anni dall’OsMed. L’adozione di standard di riferimento in un ambito così delicato come quello della farmacoterapia comporta immancabilmente incongruenze con la realtà della pratica clinica. Ciò comporta la necessità di un lavoro continuo per l’affinamento di un metodo che deve conti- Ministero della Salute 57 bollettino d’informazione sui farmaci ANNO IX N. 6 Tabella III – Categorie terapeutiche e principi attivi riclassificati in classe A. ATC Categoria terapeutica Principi attivi (n° specialità in commercio) Provenienza A03FA Procinetici* (per uso parenterale) Alizapride (1), Metoclopramide (1), Levosulpiride (2), Bromopride (2), Clebopride (1) B1 B03AB Ferro trivalente (per uso orale) Ferromaltoso (1), Sodio ferrigluconato (1) B1 D05AX Altri antipsoriasi (per uso topico) Calcipotriolo (6), Tacalcitolo (1), Tazarotene (2) B1 G03CA Estrogeni naturali e semisintetici, non associati Estradiolo (41), Estriolo (4), Estrogeni coniugati (5), Etinilestradiolo (2), Promestriene (2) B1 G03XA Antigonadotropine e sostanze similari Gestrinone (1) B1 J01CA Penicilline ad ampio spettro Mezlocillina (1), Piperacillina sodica (30) B1 J01CR Associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta-lattamasi (nota 55) Piperacillina+Tazobactam (1), Ticarcillina+Acido clavulanico(2) B1 J01DA Cefalosporine e sostanze correlate (nota 55) Cefmetazolo (2), Ceftezolo (1), Cefonicid (68), Cefamandolo (7),Cefuroxima (16), Ceftazidima (10), Cefotaxima (26), Cefoperazone (8), Cefepime (5), Ceftriaxone (3), Ceftizoxima (2), Cefodizima (3) B1 J01GB Altri amminoglicosidi Amikacina (26), Gentamicina (7), Netilmicina (5) Tobramicina (6) B1 N02CC Antagonisti selettivi dei recettori - 5HT1 Sumatriptan (2) B1 R03AK Adrenergici ed altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie* Budesonide + Formoterolo (3), Fenoterolo + Ipatropio bromuro (3),Salbutamolo + Beclometasone (5), Salbutamolo + Flunisolide (2), Salbutamolo + Ipatropio bromuro (2), Salmeterolo + Fluticasone (12) B1 S01AD Antivirali Aciclovir (8), Idoxuridina (2), Trifluridina (2) B1 D07AB Corticosteroidi, moderatamente attivi (gruppo II) Alclometasone dipropionato (3), Clobetasone (1), Desametasone (2), Desonide (1), Fluocortin (1), Idrocortisone butirrato (4),Triamcinolone (2), Flumetasone (1) B2 D07AC Corticosteroidi, attivi (gruppo III) Amcinonide (1), Beclometasone (2), Betametasone (4), Budesonide (4), Desossimetasone (1), Diflorasone (1), Diflucortolone (8), Fluocinolone (4), Fluocinonide (1), Fluocortolone (2), Futicasone (2),Metilprednisolone (8), Mometasone (6), Prednicarbato (3) B2 D07AD Corticosteroidi, molto attivi (gruppo IV) Alcinonide (1), Clobetasolo (2) B2 G03AA Associazioni fisse estro-progestiniche Desogestrel + Etinilestradiolo (2), Gestodene + Etinilestradiolo (2), Levonorgestrel + Etinilestradiolo (2) B2 G03AB Preparati sequenziali estro-progestinici Gestodene + Etinilestradiolo (2), Levonorgestrel + Etinilestradiolo (1) B2 G03XA Antigonadotropine e sostanze similari Danazolo (2) B2 G04BX Altri urologici Doxazosin (1) B2 G04CA Antagonisti dei recettori alfa-adrenergici Alfuzosina (4), Tamsulosina (2), Terazosina (12) B2 G04CB Inibitori della testosterone5-alfa-riduttasi Finasteride (4) B2 N02CA Alcaloidi della segale cornuta Diidroergotamina (4), Ergotamina + Caffeina (2) B2 N02CC Antagonisti selettivi dei recettori-5HT1 Rizatriptan (6), Sumatriptan (5), Zolmitriptan (2), Almotriptan (2), Eletriptan (2) B2 N02CX Altri antiemicranici Pizotifene (1) B2 N05AL Benzamidi* Levosulpiride (1), Sulpiride (1), Tiapride (2) B2 * Categorie terapeutiche alle quali corrispondono principi attivi riclassificati sia in A sia in C Ministero della Salute 58 PANORAMI E PERCORSI Tabella IV – Categorie terapeutiche e principi attivi riclassificati in classe C. ATC Categoria terapeutica Principi attivi (n° specialità in commercio) Provenienza S01AA Antibiotici Netilmicina (1), Acido fusidico (1), Ampicillina (1), Clortetraciclina (1), Tetraciclina (1), Gentamicina (5), Micronomicina (2) B1 S01AX Altri antimicrobici Ciprofloxacina (1), Lomefloxacina (1), Norfloxacina (1), Ofloxacina (2) B1 R03AK Adrenergici ed altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie* Salbutamolo + Nedocromile (2) B1 A03FA Procinetici* (per uso orale) Alizapride cloridrato (1), Clebopride (2), Domperidone (9), Levosulpiride (4), Metoclopramide (1) B2 A04AD Altri antiemetici Proclorperazina (2) B2 A07DA Antipropulsivi Loperamide (3) B2 A07EB Sostanze antiallergiche, esclusi i corticosteroidi Acido cromoglicico (6) B2 G01AX N05AL Altri antimicrobici e antisettici Benzamidi* Nifuratel (1) Amisulpride (2), Levosulpiride (2), Sulpiride (3), Tiapride (2) B2 B2 R01AC Sostanze antiallergiche, esclusi i corticosteroidi Acido cromoglicico (2), Acido spaglumico (1), Nedocromil(2) B2 R01AD Corticosteroidi Beclometasone (3), Flunisolide (5), Fluticasone (1), Mometasone (3) B2 R06AD Derivati fenotiazinici Mequitazina (1), Prometazina (3) B2 R06AE Derivati piperazinici Cetirizina (6), Oxatomide (2) B2 R06AX Altri antistaminici per uso sistemico Acrivastina (1), Fexofenandina (4), Ketotifene (6), Loratadina (9), Mizolastina (4), Terfenadina (2), Desloratadina (2), Ebastina (2) B2 S01BA Corticosteroidi, non associati Fluorometolone (3), Formocortal (2), Idrocortisone (1), Desametasone (1), Clobetasone (2), Desonide (2) B2 S01BC Antinfiammatori non steroidei Diclofenac (6), Flurbiprofene (1), Ketorolac (1), Piroxicam (1) B2 S01CA Corticosteroidi e antimicrobici in associazione Desametasone + Tobramicina (2), Prednisolone + Neomicina (1), B2 Idrocortisone + Argento vitellinato (1), Idrocortisone + Neomicina + Cloramfenicolo (1), Formocortal + Gentamicina (2) Betametasone + Cloramfenicolo + Rolitetraciclina + Colistimetato di sodio (1), Betametasone + Cloramfenicolo + Tetraciclina + Colistimetato di sodio (1), Betametasone + Sulfacetamide (1), Fluoromentolone + Gentamicina (2), Fluoromentolone + Tetraciclina (1), Fluocinolone acetonide + Neomicina (1) S01CC Antinfiammatori non steroidei e antimicrobici in associazione Diclofenac + Gentamicina (1) B2 S01GX Altri antiallergici Acido cromoglicico (2), Nedocromil (2) B2 * Categorie terapeutiche alle quali corrispondono principi attivi riclassificati sia in A sia in C nuamente riaggiornarsi. La DGVMF ha indubbiamente cercato di rendere quanto più trasparente il processo di ridefinizione dei prezzi dei farmaci. Riguardo al futuro è importante tenere aperto il dibattito sulle scelte tecniche che hanno in sé inevitabilmente dei limiti e, quindi, anche delle possibilità di miglioramento e modifica. La stessa legge che ha dato il via a questa operazione richiama la necessità di una revisione annuale della lista dei farmaci rimborsabili dal SSN. Questa premessa è necessaria per fare diventare il Prontuario un elemento dinamico all’interno del governo della farmaceutica ed allo stesso tempo uno strumento per la crescita del paese nell’utilizzo dei farmaci in maniera appropriata. Ministero della Salute