La limitazione alla destinazione d’uso della proprietà esclusiva prevista dal regolamento contrattuale è valida anche se il regolamento non è trascritto, restando sufficiente il richiamo nell’atto di rogito. Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che - seppure non inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto. (Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 21 settembre 2011, n. 19209) La S.C., confermano quanto già statuito nella sentenza n. 17886/2009, conferma la validità del limite alla proprietà esclusiva previsto dal regolamento di condominio anche se questo non risulta trascritto nei registri immobiliari. Infatti la trascrizione spiegherebbe effetti in termini di pubblicità verso i terzi i quali potrebbero validamente assumere informazioni preventive all’acquisto. Rispetto all’acquirente, invece, il regolamento spiega effetti per il semplice fatto che venga richiamato nel rogito, dovendosi ritenere conosciuto seppur per relazione.