La limitazione alla destinazione d’uso della proprietà esclusiva prevista dal
regolamento contrattuale è valida anche se il regolamento non è trascritto,
restando sufficiente il richiamo nell’atto di rogito.
Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre
limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva
proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli
acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto
di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che - seppure non inserito
materialmente - deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione
di esso nel contratto.
(Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 21 settembre 2011, n. 19209)
La S.C., confermano quanto già statuito nella sentenza n. 17886/2009, conferma la
validità del limite alla proprietà esclusiva previsto dal regolamento di condominio anche se
questo non risulta trascritto nei registri immobiliari.
Infatti la trascrizione spiegherebbe effetti in termini di pubblicità verso i terzi i quali
potrebbero validamente assumere informazioni preventive all’acquisto.
Rispetto all’acquirente, invece, il regolamento spiega effetti per il semplice fatto che venga
richiamato nel rogito, dovendosi ritenere conosciuto seppur per relazione.