LE VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI ESCLUSIVA La legge riconosce in

LE VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI ESCLUSIVA
La legge riconosce in via automatica ad ambedue le parti del contratto di agenzia un diritto di
esclusiva che può venire meno in caso di deroga pattuita fra le stesse.
Nella prassi si riscontrano diverse fattispecie di violazione dell’esclusiva che sono state
individuate dalla stessa giurisprudenza.
Il punto più delicato in materia di diritto di esclusiva è determinato dal silenzio del legislatore
che non indica le conseguenze della violazione.
Applicando le norme generali dell’ordinamento, la violazione del diritto di esclusiva si
configura come un inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c.. La parte che
subisce l’illecito contrattuale può quindi ottenere dall’altra il risarcimento del danno subito.
Il danno da inosservanza dell’esclusiva consiste generalmente in un mancato guadagno.
Nel caso di violazione da parte dell’agente, il mancato guadagno a carico del preponente è
determinato dalla somma dai mancati incassi derivanti dagli affari non conclusi a causa della
concorrenza dell’agente.
Qualora sia stato, invece, il preponente a violare il diritto di esclusiva, l’agente potrà
richiedere una danno pari alle provvigioni non percepite per tutti quegli affari che sono stati
conclusi da altri agenti autorizzati ad operare nella zona riservata all’agente danneggiato.
Il risarcimento del danno è soggetto al termine di prescrizione ordinario di dieci anni
decorrenti da quando si è esaurita la fattispecie illecita permanente, comprensiva della
persistenza dell’altro rapporto di agenzia instaurato in violazione dell’esclusiva.
Oltre al risarcimento del danno la violazione dell’esclusiva costituisce una giusta causa per lo
scioglimento del rapporto.
Avv. Marco De Paolis
Avvocato in Brescia