Roma, 12 aprile 2016
Recenti tendenze giurisprudenziali
sul foro del contratto
Giacomo Biagioni
Università degli Studi di Cagliari
La nozione di «materia
contrattuale»
Art. 7, n. 1, reg. UE n. 1215/12 (già art. 5, n.
1, reg. CE n. 44/2001)
Materia contrattuale = controversie che
mirino a far valere la responsabilità di un
convenuto sulla base di un obbligo da questi
liberamente assunto, non necessariamente
sulla base di un contratto (può essere
sufficiente un atto unilaterale).
«Materia contrattuale» e «illeciti
civili dolosi o colposi»
Art. 7, n. 3, reg. UE n. 1215/12 (già art. 5, n.
3, reg. CE n. 44/2001)
La nozione di illeciti civili dolosi o colposi va
intesa in senso residuale: comprende tutte
le azioni che mirano a coinvolgere un
convenuto senza far valere un obbligo da
lui liberamente assunto.
Suddivisioni interne alla materia
contrattuale
Contratti di compravendita di beni mobili e di
prestazione di servizi = necessità di
individuare la prestazione caratteristica.
Nozione di compravendita di beni = contratto
in cui la prestazione caratteristica sia la
consegna di un bene.
Nozione di prestazione di servizi =
svolgimento di un’attività in cambio di un
corrispettivo.
Luogo di consegna dei beni
Necessità di individuare tale luogo facendo
prioritariamente riferimento alle pattuizioni
contrattuali.
In mancanza, tale determinazione deve
essere effettuata sulla base di elementi di
fatto, e cioè accertando il luogo in cui è
avvenuta o avrebbe dovuto avvenire la
consegna materiale o in cui i beni vengono
affidati al vettore per il trasporto.
Luogo di prestazione dei servizi
Necessità di individuare tale luogo facendo
prioritariamente riferimento alle pattuizioni
contrattuali.
In mancanza, tale determinazione deve
essere effettuata sulla base di elementi di
fatto, e cioè accertando il luogo in cui tale
prestazione è effettivamente avvenuta.
Sentenza 28 gennaio 2015, C375/13, Kolassa
Kolassa (domiciliato in Austria) acquista
attraverso una banca austriaca un
certificato obbligazionario al portatore
emesso da Barclays Bank (sede in UK).
Perduta completamente la somma
investita, Kolassa agisce in Austria contro
Barclays Bank per violazione di obblighi di
informazione e controllo, derivanti dal
certificato e dal prospetto informativo.
Sentenza 28 gennaio 2015, C375/13, Kolassa
Materia contrattuale?
L’acquisto non è avvenuto direttamente
dall’emittente del certificato, ma attraverso
intermediari.
Il certificato è stato acquistato per conto di
Kolassa ma a nome della banca austriaca.
Il certificato è stato messo in vendita in
Austria con il consenso di Barclays Bank.
Sentenza 13 marzo 2014, C548/12, Brogsitter
Brogsitter (domiciliato in Germania) conclude con
Fräßdorf (domiciliato in Svizzera) e FMN (con
sede in Francia) un contratto in forza del quale i
secondi produrranno esclusivamente
nell’interesse del primo alcuni meccanismi di
orologeria. Fräßdorf e FMN producono in proprio
e presentano a un’esposizione alcuni
meccanismi di orologeria.
Brogsitter agisce in Germania deducendo che è
stato violato l’obbligo di esclusiva.
Sentenza 13 marzo 2014, C548/12, Brogsitter
Materia contrattuale?
Esistenza di un contratto tra le parti.
Necessità che il comportamento contestato
sia considerato un inadempimento del
convenuto alle sue obbligazioni contrattuali.
Valutazione della condotta del convenuto
sulla base dell’interpretazione del contratto.
Sentenza 10 settembre 2015,
C-47/14, Holterman Ferho
Spies von Büllesheim (domiciliato in Germania) è il
direttore di Holterman Ferho Exploitatie
(società olandese).
Dopo la cessazione del rapporto, la società agisce
in Olanda nei confronti dell’ex direttore per far
valere sue violazioni degli obblighi derivanti dal
mandato di amministratore.
Sentenza 10 settembre 2015, C47/14, Holterman Ferho
Esistenza di obblighi liberamente assunti tra
le parti (l’amministratore si impegna a
dirigere la società, quest’ultima a
retribuire il primo).
Il contratto di mandato all’amministratore è
un contratto di prestazione di servizi.
Determinazione del luogo di prestazione dei
servizi.
Sentenza 19 dicembre 2013, C9/12, Corman-Collins
Corman-Collins (società belga) acquista da
La Maison du Whisky (società francese) i
prodotti per commercializzarli in Belgio,
utilizzando la denominazione della
seconda.
Quando LMDW affida ad altra società la
distribuzione dei prodotti in Belgio, CC
agisce in Belgio per il pagamento di
indennità in base alla legge belga.
Sentenza 19 dicembre 2013, C9/12, Corman-Collins
Qualificazione del contratto: si ha concessione di
vendita quando un contratto prevede obblighi di
fornitura o approvigionamento e detta una
disciplina relativa alla distribuzione di prodotti in un
certo territorio.
Può considerarsi prestazione di servizi perché vi è
attività (distribuzione dei prodotti su un territorio) e
vi è corrispettivo (non pecuniario, ma in termini di
vantaggio concorrenziale rispetto a altri
rivenditori).
Sentenza 9 giugno 2011, C87/10, Electrosteel Europe
Electrosteel Europe (società francese) acquista beni
da Edil Centro Spa (società italiana), venduti con
clausola “resa franco nostra sede” e affidati a un
vettore che li ha consegnati in Francia.
Edil Centro Spa agisce in Italia per ottenere il
pagamento del corrispettivo previsto dal contratto.
Determinazione del luogo di consegna in base al
contratto per effetto di clausole corrispondenti a usi
commerciali generalmente riconosciuti.