Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza

Roma, 4.05.2017
Ufficio:
Protocollo:
Oggetto:
Circolare n.
DOR/PF
201700003535/AG
Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza: voto di fiducia del Senato
10432
Sito Sì
8.3
Ifo Sì
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.
AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
AS 2085 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”:
il Senato vota la fiducia.
Si informa che, nella seduta del 3 maggio, l’Aula del Senato, con 158 voti
favorevoli e 110 contrari, ha approvato il maxiemendamento, su cui è stata posta
la fiducia, interamente sostitutivo dell’AS 2085 “Legge annuale per il mercato e
la concorrenza” e che contiene le modifiche apportate nel corso dell’iter in
Commissione 10ª (Industria, commercio e turismo). Il provvedimento torna ora
all’esame della Camera.
I commi da 158 a 166 del maxiemendamento recepiscono interamente le
modificazioni in materia di assistenza farmaceutica già approvate dalla
Commissione 10ª. In merito si segnalano le seguenti proposte modificative
presentate dai Sen. Mandelli e D’Ambrosio Lettieri, finalizzate a garantire
l’autonomia e l’indipendenza della professione e l’integrità del servizio di
assistenza farmaceutica, che tuttavia il Governo e la maggioranza parlamentare
non hanno inteso recepire:
 presenza maggioritaria dei soci farmacisti nella misura minima di due
terzi come per tutte le altre società di capitali relative alle altre
professioni;
 inserimento nelle società di un farmacista con la funzione di garante del
rispetto dei doveri deontologici;
Federazione Ordini Farmacisti Italiani
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 contributo del 2% del fatturato delle società di capitali a favore dell’ente
di previdenza dei farmacisti.
In tal senso, la Federazione ha immediatamente diramato un comunicato
stampa (all. 1) per esprimere il proprio rammarico legato all’apposizione da
parte del Governo della fiducia su un provvedimento di importanza cruciale per
l’intero Paese, che ha conseguentemente impedito di correggere le criticità
rilevanti che il testo presenta.
***
Si fornisce di seguito una sintesi dei contenuti del disegno di legge che
maggiormente incidono sull’attuale assetto ordinamentale.
Titolarità della farmacia
Con una modificazione all’art. 7 della L. 362/1991, è riconosciuta anche alle
società di capitali la possibilità di essere titolari di farmacia.
A seguito dell’approvazione, durante l’iter al Senato, dell’emendamento
48.100 a firma dei relatori, Sen. Luigi Marino e Tomaselli, modificando il testo
licenziato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, è stato introdotto un tetto
del 20% per cento su base regionale (o provincia autonoma) al controllo diretto
o indiretto delle farmacie da parte di ciascuna delle società titolari di farmacia,
aprendo in tal modo a un vero e proprio oligopolio.
Infatti, quello del 20% è un tetto risibile e irrilevante, in quanto si riferisce
alla percentuale massima che ciascuna società di capitali (e non le società di
capitali nel loro complesso) potrà detenere nell’assetto proprietario delle
farmacie sul territorio regionale o nella provincia autonoma.
Incompatibilità
La partecipazione alle società titolari di farmacia è incompatibile con
qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione
scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. Alle
società titolari di farmacia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
contenute nell’art. 8 della L. n. 362/1991, disciplinanti l’istituto delle
incompatibilità nella gestione societaria.
Gestione societaria
Possono essere soci delle società titolari di farmacia anche i non farmacisti.
La direzione della farmacia gestita da società deve essere affidata ad un
farmacista, anche non socio, in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art.
12 della L. n. 475/1968.
Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma
2 dell'articolo 11 della L. 475/1968, come sostituito dall’art. 11 della L. 362/1991, è
sostituito temporaneamente da un farmacista (anche non socio) in possesso del
requisito dell’idoneità. Tale disposizione è stata introdotta con l’emendamento
48.50, a firma dei Sen. Mandelli, D'Ambrosio Lettieri, Pelino, Rizzotti,
Piccinelli, accolto dalla Commissione 10^ del Senato.
E’ stato eliminato il numero massimo di farmacie di cui può essere titolare
ciascuna società, che ad oggi è di quattro nella provincia dove ha sede legale la
società.
E’ stato inoltre previsto l’obbligo di comunicazione, alla Federazione degli
Ordini dei farmacisti italiani, nonché all’assessore alla sanità della competente
Regione o Provincia autonoma, all’Ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda
sanitaria locale competente per territorio, dello statuto delle società titolari di
farmacia e di ogni successiva variazione, ivi inclusa quella relativa alla compagine
sociale.
Gestione in forma associata
A
seguito
dell’accoglimento,
sempre
in
Commissione
10^,
dell’emendamento 48.91, a firma dei Sen. D'Ambrosio Lettieri, Mandelli,
Perrone, il disegno di legge - modificando l’articolo 11, comma 7 del DL
1/2012, convertito dalla L 27/2012 - riduce da dieci a tre anni il periodo in cui i
vincitori in forma associata del concorso straordinario devono mantenere la
gestione associata.
Orari e turni
Il titolare o il gestore della farmacia può prestare servizio in orari ed in periodi
aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione
all’Autorità sanitaria competente e all’Ordine provinciale dei farmacisti ed informi
la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio. L’obbligo di
comunicazione all’Ordine provinciale è stato introdotto dall’emendamento 49.4 a
firma dei Senatori D’Ambrosio Lettieri, Mandelli, Perrone, accolto durante
l’esame in Commissione 10^.
Trasferimento farmacie soprannumerarie
Con l’aggiunta di un comma all’art. 2 della L. 475/1968, è stata prevista la
possibilità, per le farmacie non sussidiate che risultino essere soprannumerarie per
decremento della popolazione nei Comuni fino a 6.600 abitanti, di trasferirsi in
ambito regionale previo pagamento di una tassa di concessione governativa una
tantum pari a € 5.000,00, sulla base di una graduatoria regionale per titoli che tenga
conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, fatta
salva la procedura del concorso straordinario per il conferimento delle farmacie ex
D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012.
Fornitura alle farmacie dei medicinali utilizzabili esclusivamente in
ambiente ospedaliero
Con l’approvazione, da parte della Commissione 10^ del Senato,
dell’emendamento 48.88, a firma dei Sen. Mandelli, D'Ambrosio Lettieri, Pelino,
Rizzotti, Piccinelli, è stata inserita una disposizione che modifica l’art. 92, comma
4, del DLgs 219/2006 prevedendo che i medicinali utilizzabili esclusivamente in
ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili possano essere forniti,
dai produttori e dai grossisti, anche alle farmacie che potranno distribuirli, in via
esclusiva, alle strutture autorizzate ad impiegarli o agli enti da cui queste
dipendono (centri ospedalieri e strutture di ricovero a carattere privato).
Modificazioni al foglietto illustrativo
Il disegno di legge incide anche sull’art. 37 del DLgs 219/2006, in materia di
modificazioni al foglietto illustrativo e smaltimento delle scorte. E’ infatti
disposto che, in tale ipotesi, la vendita al pubblico delle scorte sia autorizzata
dall’AIFA, prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del
foglietto sostituito conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza
pubblica.
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Si ricorda, infine, che, durante l’esame in Commissione 10ª (Industria,
commercio, turismo) del suddetto disegno di legge, sono stati accolti dal Governo
i seguenti ordini del giorno di interesse, a firma dei Sen. Mandelli e D’Ambrosio
Lettieri:
 G/2085/39/10 (testo 2) MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO,
DI BIAGIO, SCALIA che impegna il Governo a valutare l’opportunità di
assumere iniziative volte a prevedere il versamento all'Ente Nazionale di
Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF) di un contributo da parte delle
società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata titolari di
farmacia con capitale maggioritario di soci non farmacisti;
 G/2085/33/10 (testo 2) MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO,
RIZZOTTI, PICCINELLI che impegna il Governo a valutare l’opportunità di
assumere iniziative normative volte ad abrogare il divieto di cui all'art. 68,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 30 del 2005, e, pertanto, consentire
l'utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente per eseguire preparazioni
galeniche di medicinali protetti da brevetto;
 G/2085/41/10 (testo 2) MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO,
BUEMI che impegna il Governo a valutare l’opportunità rideterminare le soglie
di fatturato previste al quarto e al quinto periodo della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 sopra richiamata, prevedendo che per le farmacie rurali le agevolazioni
sullo sconto scattino con un fatturato non superiore a euro 510.000 e, per le altre
farmacie, la riduzione dello sconto in caso di fatturato annuo in regime di
Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 360 milioni.
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La Federazione degli Ordini continuerà, anche nel prosieguo dell’iter del
provvedimento alla Camera, a proporre i necessari correttivi al suddetto
provvedimento, che contiene misure non condivise dalla professione e che
avranno come conseguenza quella di indebolire ulteriormente il servizio
farmaceutico italiano a vantaggio di dinamiche estranee alla tutela della salute.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)
All. 1
IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)