Roma, 4.05.2017 Ufficio: Protocollo: Oggetto: Circolare n. DOR/PF 201700003535/AG Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza: voto di fiducia del Senato 10432 Sito Sì 8.3 Ifo Sì AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I. LORO SEDI AS 2085 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”: il Senato vota la fiducia. Si informa che, nella seduta del 3 maggio, l’Aula del Senato, con 158 voti favorevoli e 110 contrari, ha approvato il maxiemendamento, su cui è stata posta la fiducia, interamente sostitutivo dell’AS 2085 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” e che contiene le modifiche apportate nel corso dell’iter in Commissione 10ª (Industria, commercio e turismo). Il provvedimento torna ora all’esame della Camera. I commi da 158 a 166 del maxiemendamento recepiscono interamente le modificazioni in materia di assistenza farmaceutica già approvate dalla Commissione 10ª. In merito si segnalano le seguenti proposte modificative presentate dai Sen. Mandelli e D’Ambrosio Lettieri, finalizzate a garantire l’autonomia e l’indipendenza della professione e l’integrità del servizio di assistenza farmaceutica, che tuttavia il Governo e la maggioranza parlamentare non hanno inteso recepire: presenza maggioritaria dei soci farmacisti nella misura minima di due terzi come per tutte le altre società di capitali relative alle altre professioni; inserimento nelle società di un farmacista con la funzione di garante del rispetto dei doveri deontologici; Federazione Ordini Farmacisti Italiani 00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093 CODICE FISCALE n° 00640930582 PEC: [email protected] e-mail: [email protected] – sito: www.fofi.it contributo del 2% del fatturato delle società di capitali a favore dell’ente di previdenza dei farmacisti. In tal senso, la Federazione ha immediatamente diramato un comunicato stampa (all. 1) per esprimere il proprio rammarico legato all’apposizione da parte del Governo della fiducia su un provvedimento di importanza cruciale per l’intero Paese, che ha conseguentemente impedito di correggere le criticità rilevanti che il testo presenta. *** Si fornisce di seguito una sintesi dei contenuti del disegno di legge che maggiormente incidono sull’attuale assetto ordinamentale. Titolarità della farmacia Con una modificazione all’art. 7 della L. 362/1991, è riconosciuta anche alle società di capitali la possibilità di essere titolari di farmacia. A seguito dell’approvazione, durante l’iter al Senato, dell’emendamento 48.100 a firma dei relatori, Sen. Luigi Marino e Tomaselli, modificando il testo licenziato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, è stato introdotto un tetto del 20% per cento su base regionale (o provincia autonoma) al controllo diretto o indiretto delle farmacie da parte di ciascuna delle società titolari di farmacia, aprendo in tal modo a un vero e proprio oligopolio. Infatti, quello del 20% è un tetto risibile e irrilevante, in quanto si riferisce alla percentuale massima che ciascuna società di capitali (e non le società di capitali nel loro complesso) potrà detenere nell’assetto proprietario delle farmacie sul territorio regionale o nella provincia autonoma. Incompatibilità La partecipazione alle società titolari di farmacia è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. Alle società titolari di farmacia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’art. 8 della L. n. 362/1991, disciplinanti l’istituto delle incompatibilità nella gestione societaria. Gestione societaria Possono essere soci delle società titolari di farmacia anche i non farmacisti. La direzione della farmacia gestita da società deve essere affidata ad un farmacista, anche non socio, in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della L. n. 475/1968. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della L. 475/1968, come sostituito dall’art. 11 della L. 362/1991, è sostituito temporaneamente da un farmacista (anche non socio) in possesso del requisito dell’idoneità. Tale disposizione è stata introdotta con l’emendamento 48.50, a firma dei Sen. Mandelli, D'Ambrosio Lettieri, Pelino, Rizzotti, Piccinelli, accolto dalla Commissione 10^ del Senato. E’ stato eliminato il numero massimo di farmacie di cui può essere titolare ciascuna società, che ad oggi è di quattro nella provincia dove ha sede legale la società. E’ stato inoltre previsto l’obbligo di comunicazione, alla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, nonché all’assessore alla sanità della competente Regione o Provincia autonoma, all’Ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitaria locale competente per territorio, dello statuto delle società titolari di farmacia e di ogni successiva variazione, ivi inclusa quella relativa alla compagine sociale. Gestione in forma associata A seguito dell’accoglimento, sempre in Commissione 10^, dell’emendamento 48.91, a firma dei Sen. D'Ambrosio Lettieri, Mandelli, Perrone, il disegno di legge - modificando l’articolo 11, comma 7 del DL 1/2012, convertito dalla L 27/2012 - riduce da dieci a tre anni il periodo in cui i vincitori in forma associata del concorso straordinario devono mantenere la gestione associata. Orari e turni Il titolare o il gestore della farmacia può prestare servizio in orari ed in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all’Autorità sanitaria competente e all’Ordine provinciale dei farmacisti ed informi la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio. L’obbligo di comunicazione all’Ordine provinciale è stato introdotto dall’emendamento 49.4 a firma dei Senatori D’Ambrosio Lettieri, Mandelli, Perrone, accolto durante l’esame in Commissione 10^. Trasferimento farmacie soprannumerarie Con l’aggiunta di un comma all’art. 2 della L. 475/1968, è stata prevista la possibilità, per le farmacie non sussidiate che risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione nei Comuni fino a 6.600 abitanti, di trasferirsi in ambito regionale previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a € 5.000,00, sulla base di una graduatoria regionale per titoli che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, fatta salva la procedura del concorso straordinario per il conferimento delle farmacie ex D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012. Fornitura alle farmacie dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero Con l’approvazione, da parte della Commissione 10^ del Senato, dell’emendamento 48.88, a firma dei Sen. Mandelli, D'Ambrosio Lettieri, Pelino, Rizzotti, Piccinelli, è stata inserita una disposizione che modifica l’art. 92, comma 4, del DLgs 219/2006 prevedendo che i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili possano essere forniti, dai produttori e dai grossisti, anche alle farmacie che potranno distribuirli, in via esclusiva, alle strutture autorizzate ad impiegarli o agli enti da cui queste dipendono (centri ospedalieri e strutture di ricovero a carattere privato). Modificazioni al foglietto illustrativo Il disegno di legge incide anche sull’art. 37 del DLgs 219/2006, in materia di modificazioni al foglietto illustrativo e smaltimento delle scorte. E’ infatti disposto che, in tale ipotesi, la vendita al pubblico delle scorte sia autorizzata dall’AIFA, prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostituito conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica. ********** Si ricorda, infine, che, durante l’esame in Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) del suddetto disegno di legge, sono stati accolti dal Governo i seguenti ordini del giorno di interesse, a firma dei Sen. Mandelli e D’Ambrosio Lettieri: G/2085/39/10 (testo 2) MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, DI BIAGIO, SCALIA che impegna il Governo a valutare l’opportunità di assumere iniziative volte a prevedere il versamento all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF) di un contributo da parte delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata titolari di farmacia con capitale maggioritario di soci non farmacisti; G/2085/33/10 (testo 2) MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI che impegna il Governo a valutare l’opportunità di assumere iniziative normative volte ad abrogare il divieto di cui all'art. 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 30 del 2005, e, pertanto, consentire l'utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente per eseguire preparazioni galeniche di medicinali protetti da brevetto; G/2085/41/10 (testo 2) MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, BUEMI che impegna il Governo a valutare l’opportunità rideterminare le soglie di fatturato previste al quarto e al quinto periodo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sopra richiamata, prevedendo che per le farmacie rurali le agevolazioni sullo sconto scattino con un fatturato non superiore a euro 510.000 e, per le altre farmacie, la riduzione dello sconto in caso di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 360 milioni. ********** La Federazione degli Ordini continuerà, anche nel prosieguo dell’iter del provvedimento alla Camera, a proporre i necessari correttivi al suddetto provvedimento, che contiene misure non condivise dalla professione e che avranno come conseguenza quella di indebolire ulteriormente il servizio farmaceutico italiano a vantaggio di dinamiche estranee alla tutela della salute. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO (Dr. Maurizio Pace) All. 1 IL PRESIDENTE (Sen. Andrea Mandelli)