HABERLE SUL DIRITTO 30 PUNTI DI RIFLESSIONE 1 Muoviamo dal fatto che tanto una carta costituzionale (per esempio, la Costituzione italiana) quanto il sistema del diritto fondamentale, cioè la Dichiarazione dei diritti del ... , quanto anche l'insieme non scritto dei diritti e delle credenze giuridiche traducibili in leggi, proprie di un grande sistema culturale, sono un risultato, cioè un prodotto storico di una cultura mediata socialmente, a partire dalla realtà dei bisogni d'ordine materiale e culturale. In questo senso, il ricorso ad una teoria dei valori non è rilevante se con esso si intende dire che, anche all'interno del loro percorso storico, si può parlare di valori in cui poter credere ed a cui poter appellarsi, mentre è fuorviante e falso se ad una teoria di valori si vuole assegnare un valore fondante, assoluto, meta-storico, che sottrae i principi etico-morali ad ogni mutamento o evoluzione. 2 Qual'è allora il rapporto possibile tra costituzione, carta dei diritti fondamentali e insieme non scritto di questi diritti? La costituzione è una carta storicamente datata, un insieme oggettivo di norme, che ha un riferimento, sia alla carta dei diritti fondamentali, sia all'insieme non scritto di quei diritti. La durata storica della carta costituzionale è più breve di quella dei diritti fondamentali. C'è un rapporto tra il loro essere storico e il "dover essere" implicito nell'insieme non scritto dei diritti, intendendo con quel "dover essere" il carattere ipotetico, di utopia, di idealità e di progettualità costituzionale immanente nei diritti non scritti. 3 In questo senso, di un appello alla teoria dei valori, non si può essere d'accordo con le tesi di P. Häberle, secondo cui la costituzione avrebbe immanenti i valori e quei limiti che sono conformi all'essenza del diritto fondamentale (le clausole costituzionali hanno carattere dichiarativo e rinviano infatti ai valori del diritto fondamentale; valori, che collocano questo diritto nel sistema dei valori costituzionali). Infatti, se così fosse, il diritto fondamentale, in quanto insieme di valori, sarebbe dato, assolutamente e metastoricamente, come dichiarazione del sistema eterno dei suoi valori. In questo stesso senso, le clausole non possono assumere carattere dichiarativo puro: non sono infatti dichiarazioni effettive di un implicito valore unico ed eterno. 4 Qual'è allora il rapporto fra diritto fondamentale e le clausole costituzionali? E quale è il carattere di quelle clausole? 5 Quella che viene tradotta come "garanzia del contenuto essenziale" (Wesengehaltgarantie), non è solo l'intangibilità della dignità dell'uomo, ma, in Häberle, è garanzia di una "ponderazione" relativa a ciascun diritto, fra gli interessi in gioco, e dalla quale "risulti" il contenuto essenziale: questo è dunque determinato attraverso il "bilanciamento" degli interessi: cosa questa che viene da alcuni considerata come un processo di svuotamento del diritto. Come arginarlo? Il diritto fondamentale è, per H., una sfera assolutamente tutelata (e in questo H. è vicino alle teorie assolute del contenuto essenziale); la costituzione, che ha immanenti i valori (e i limiti) del diritto fondamentale, ne è la sua tutela: la normatività della costituzione è legata alla "normalità" delle sue norme, cioè alla capacità di effettivo operare estesamente, nella sfera sociale. Quindi il diritto fondamentale non è, per H., né un istituto giuridico astratto, né un concreto diritto soggettivo, del singolo: il fatto si muta in norma e la quantità (l'estensione) in qualità (intensione): questo è l'elemento qualificante dell'"essenza" della libertà come istituto. 6 Il problema della "garanzia" del diritto fondamentale, per me, non può essere risolto nel bilanciamento degli interessi (cioè non nella mediazione). Può consistere tale garanzia nella funzione stessa di tale diritto, cioè nella fatto di essere la tutela (e dunque la garanzia) delle libertà e dell'uguaglianza di tutti? O si tratta di una petizione di principio o, addirittura, di un circolo? La funzione di garantismo attivo delle libertà positive può essere per il diritto fondamentale anche la sua garanzia? Occorre cercare la sua garanzia in una normatività socialmente estesa? E che altro è il garantismo attivo se non (una volta oggettivato in una costituzione) questa normatività socialmente estesa? Così non c'è svuotamento del diritto, come in H., in una politica di "mediazione". Al contrario, è la funzione garantistica (cioè di garanzia e di tutela) di libertà e uguaglianza che dà ad esso garanzia di validità (normatività). Insomma: la garanzia di libertà uguale è garanzia di normatività, di operatività diffusa nella sfera sociale. Non è la norma che qualifica la libertà in quanto Istituto, ma è la libertà (non una libertà qualsiasi, ma quella positiva, attivamente garantita) che dà garanzia di norma e quindi di Istituzione. 7 Perché in H. la ponderazione dei beni (Güterabwägung) è "criterio-guida" nella determinazione del contenuto essenziale? Critico del diritto positivo, H. cerca un criterio sociologico, ma lo trova, non nel bisogno fondamentale di libertà positiva (il più esteso socialmente), ma nel gioco politico dei diversi interessi e nella mediazione democratica di essi. 8 Io credo che il bilanciamento fra beni diversi e interessi costituzionali diversi (credo, cioè, che la ponderazione-Abwägung fra di essi - con possibile sacrificio di alcuni - e la compensazione-Ausgleich fra di essi) è conseguente alla funzione di tutela di libertà positiva propria del diritto fondamentale, e non, al contrario, fondamento della "garantibilità" di tale diritto fondamentale. In altre parole, i "criteri-guida" nella determinazione del contenuto essenziale sono dettati dallo stesso garantismo attivo di una libertà positiva (e dalla prassi sociale e politica che lo pone in atto). Solo così il diritto fondamentale (e i limiti che esso pone) è effettivamente inerente ai contenuti. Le condizioni di delimitazione delle libertà e le tecniche interpretative - richiamate dal contenuto essenziale e fondate sui requisiti di proporzionalità (Verhältnismäßigkeit), di ragionevolezza (Zumutbarkeit), di non-eccessività (Uebermaßverbot) e di necessità (Erförderlichkeit) del limite - sono dettate dal diritto fondamentale, cioè sono generate dall'esigenza (intrinseca a tale diritto), di garantismo attivo della libertà positiva. Insomma: c'è un progetto generale che definisce i contenuti; non sono i contenuti in sé a definire il diritto fondamentale. 9 H. incentra i contorni della concezione dei diritti fondamentali su: processualità, apertura alla società civile (Offenheit) e sfera pubblica (Oeffentlichkeit). La pluralizzazione dell'interesse pubblico e del bene comune (Gemeinwohl) si realizza con il loro trasferimento dentro la Costituzione, che è costituita da principi corrispondenti all'equilibrio delle forze e delle articolazioni sociali. E poiché apertura alla società civile (Offenheit) e sfera pubblica (Oeffentlichkeit) sono strettamente legati fra loro, ne risulta che la concretizzazione dell'interesse pubblico e del bene comune (Gemeinwohl) è solo un aspetto dell'interpretazione della Costituzione. Le libertà fondamentali non sono un limite negativo delle competenze della sfera pubblica, come era nello stato di diritto, ma sono parte integrante di tale sfera. 10 A mio parere questa impostazione non va in ciò: che, se per "sfera pubblica" intendiamo la sfera delle istituzioni, la sfera pubblica deve essere intesa come emanazione della società civile, in una processualità che pur coinvolge "sistemicamente" entrambe. La pluralizzazione e la concretizzazione dell'interesse pubblico e del bene comune sono risultato di un garantismo attivo in cui l'interesse pubblico è una conseguenza del bene comune: non è la sfera dei diritti fondamentali che si apre alla società civile, ma è questa società civile che "costituisce" i suoi diritti fondamentali e "genera" con ciò una sfera pubblica (istituzionale). 11 Per H. il bene comune sembra dunque non essere inteso come il limite dei diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale: il bene comune è infatti "embricato" alla Costituzione; ciò lo si vedrebbe nel fatto che i richiami a "motivazione", "ragionevolezza", "non-arbitrarietà", "proporzionalità" sono indici della "costituzionalizzazione" del "bene comune" (per cui esso è interpretato come "interno" all'essenza dei diritti fondamentali). 12 Secondo me, da ciò risulta che una Costituzione storicamente data viene a porsi come quadro delle condizioni da stabilire e da imporre al bene comune, che viene determinato da essa. Dev'essere il contrario: il bene comune si definisce nel quadro di diritti fondamentali, solo storicamente definiti, che una Costituzione "oggettiva" in un dato momento storico. Solo in questa forma di rapporto fra diritti fondamentali e Costituzioni si può dire che queste ultime non devono e non possono imporre condizioni (p. es. storicamente superate), al bene comune. 13 Per H. l'indirizzamento del bene comune verso la libertà è in sé carico di opposizione: tentare il superamento dell'opposizione rende più complesso il bilanciamento fra interessi in gioco (sia perché la ponderazione è l'unica via per risolvere conflitti, sia perché la ponderazione si configura come compensazione (Ausgleich). 14 Per me: la questione degli interessi in gioco, che impongono un bilanciamento, dev'essere vista nel quadro di un processo di conquista del garantismo attivo, che deve anche spostare il piano e il genere di interessi in gioco. Intanto l'"opposizione" tra bene comune e libertà esiste essenzialmente come opposizione interna ad una società, la cui dinamica socio-economica si configura come conflittualità di libertà individuali. La libertà individuale è certo limitata da una libertà "sociale", netro cui si dovrebbe configurare un bene comune, sia pure storicamente definito e in evoluzione. Insomma: più che di "bilanciare" interessi, si dovrebbe trattare di dare a tutti pari opportunità reali. Quindi se di bilanciamento parliamo, questo non è cercato tra interessi individuali dei singoli, ma tra interessi, uguali per tutti, di un certo tipo e di un certo altro tipo. La ponderazione quindi tocca l'ordine dei bisogni, uguali per tutti, e non l'ordine degli individui (con i loro bisogni da compensare, di fronte ad altri individui con gli stessi bisogni, ma distribuiti in quantità minore). E' la diversità dei bisogni che deve essere ponderata, in modo che tutti abbiano soddisfatta tutta la gamma dei bisogni; non la quantità di uno stesso bisogno (ma non tutti i bisogni) distribuita diversamente su individui diversi. 15 In H. i diritti fondamentali ampliano il raggio operativo in quanto sono parte della Costituzione (normative Grundordnung). Per me il problema va rovesciato: C. Schmitt demarca nettamente fra "diritti" di libertà (cioè, diritti pre- e sovra-strutturali del singolo, esistenti, non in virtù di leggi, ma come margine, incontrollato per principio, della libertà individuale) e "garanzie" istituzionali (cioè il riconoscimento costituzionale di istituzioni, che vengono così protette, per non essere rimosse; le garanzie istituzionali, cioè, sono legate allo scopo dell'impedimento degli abusi del legislatore). H. contesta questa demarcazione-dissidio schmittiana fra sfera di libertà (potenzialmente illimitata) e istituzioni (giuridicosociali), delimitabili, anche se protette costituzionalmente. Per me non c'è una demarcazione-conflitto e la prima genera i secondi; la sfera di libertà non è illimitata potenzialmente, ma già posta implicitamente come sistema di libertà positive in un sistema potenziale di garantismo attivo, ancora non istituzionalizzato. 16 H. (a differenza di Schmitt) vede un problema di equilibriointreccio fra libertà (in quanto esigenze individuali, che pongono diritti di libertà) e diritto (in quanto sistema di esigenze della comunità nel campo delle libertà fondamentali, che pongono problemi di garanzie istituzionali) e formula un'ipotesi ricostruttiva di istituzionalizzazione delle libertà fondamentali (cioè, non solo clausole di intangibilità e di protezione - come in Schmitt?). 17 Secondo me, 'istituzionalizzazione costituzionale del diritto fondamentale (della libertà fondamentale) non ha a monte libertà "come esigenze individuali", ma libertà fondamentali già poste come esigenze sociali, cioè come relazioni di esigenze individuali L'esigenza di libertà vuol essere concreta e perciò già relazionata all'altro e rispetto all'altro. La libertà è già relazione (sia nelle libertà negative che in quelle positive). Esigenze puramente individuali di libertà sono astratte, come la libertà kantiana (ma vedere!). 18 Sia per H. che per Schmitt, fra libertà fondamentali e garanzie istituzionali che presiedono la Costituzione, punto focale è la protezione delle libertà fondamentali dagli attacchi del legislatore. Ma per Schmitt il fulcro è la "separatezza" della libertà illimitata, mentre per H. il fulcro è il "nucleo di valore" in cui ogni diritto fondamentale è inserito e a cui il legislatore deve "conformarsi" e che deve "attuare". Per Schmitt la libertà illimitata richiede la protezione, proprio perché illimitata. Per H. la libertà illimitata richiede la protezione perché richiama un nucleo di valore in cui il diritto fondamentale si inserisce. 19 Per me, la "protezione", cioè il garantismo attivo e passivo, è la molla della costituzionalizzazione del diritto fondamentale ed è la molla della sua continua rielaborazione. 20 Secondo Roman Schnur, l'istituzione è "in contrasto con" e "altra rispetto a" gli individui; e la garanzia istituzionale nasce come protezione dell'istituzione; non degli individui. Anzi, un ordinamento su basi individualistiche è una minaccia per le istituzioni: proteggere le istituzioni significa negare l'idea classica di libertà. Qui il problema è il rapporto istituzione-libertàfondamentali: un rapporto, che sembra essere conflittuale. L'idea di H. è che la libertà individuale è mera astrazione se non viene configurata nel contesto di un ruolo sociale e della istituzione in cui essa può svilupparsi. Quindi c'è una concezione istituzionale delle libertà fondamentali: queste ultime soddisfano il bisogno di sicurezza dell'uomo "situé", quando esse sono collegate all'osservazione di norme (libertà come compito) e si attuano all'interno di istituzioni (con acquiescenza dello status quo). 21 Io direi (ma occorre verificare quanto detto prima sulla nonrelazionalità delle libertà in H., che qui sopra non sembra confermabile) che la conflittualità libertà fondamentaliistituzioni non sta in una qualche ragione che derivi dalle "proprietà" dell'una o dell'altra: le istituzioni vengono istituite proprio per attuare libertà; ma queste si configurano storicamente con tempi e modi diversi da quelle; di qui la conflittualità, che non inerisce alla libertà in sé o all'istituzione in sé, ma al fatto che esse si configurano diversamente nel tempo e che allora non sono adeguate le une alle altre. Le libertà fondamentali si concretizzano (come un bisogno si concretizza) all'interno di istituzioni e di ruoli, ma non si esauriscono in esse e nei ruoli sociali: la libertà non si istituzionalizza mai interamente, perché si articola ed evolve anche indipendentemente dall'istituzione in cui pur vive e si salda: si modifica in un contesto più ampio (culturale, sociale, storico); la libertà non si esaurusce nell'istituzione perché non finisce nell'acquiescenza, perché non è soltanto osservazione delle norme e dei limiti reciproci, perché può mettere in discussione proprio queste norme e questi limiti. 22 C'è una funzione unificante della Costituzione nelle democrazie pluralistiche, ma non fondata su base giusnaturalistica, come nel costituzionalismo liberale dell'800. Allora come può essa avere funzione unificante? La sfera pubblica è "processualità", diventa "law in action", ha un ruolo fondativo di consenso, nella misura in cui si atteggia a processo pubblico che si attua attraverso molteplici apparati. La sfera pubblica sfuffe alla "cristallizzazione" delle norme e degli assiomi glisnaturalistici. Il pluralismo è una realtà mai pienamente compiuta, ma è anche una "chance offerta alla Costituzione" ed è un "compito da svolgere". 23 Per me la Costituzione non può mai chiudere e cristallizzare la libertà fondamentale, cioè il diritto fondamentale nel suo divenire storico. E questa libertà fondamentale (che nella sua articolazione storica rende pluralistico il tessuto sociale) è la "realtà" che non può cristallizzarsi interamente nelle norme costituzionali; è la "materia" su cui si costituisce la Costituzione, che per questo dev'essere essa stessa in fieri. Oggetto (o compito) della Costituzione è di adeguarsi al pluralismo sociale. 24 La teoria costituzionale di H. sta fra idea popperiana di società aperta e l'utopia di Bloch del "Prinzip Hoffnung". H. è contro la tesi che la normatività della costituzione sarebbe garantita da una rete di riserve di legge che operino come barriera esterna delle libertà (cioè un insieme di restrizioni delle libertà come limiti esterni alla sfera privata individuale). Quindi il legislatore del diritto fondamentale deve solo "conformare" (e quindi delimitare) le libertà fondamentali col "bilanciamento" degli interessi. La normatività costituzionale è più garantita da questa riserva generale di conformazione dei singoli diritti. 25 I complessi normativi non sono realtà statiche, ma processuali, per H. Qui H. è vicino al paradigma smendiano (di Smend), di una Costituzione come processo dinamico di integrazione del pluralismo sociale in unità politica. La capacità fondativa del consenso della costituzione è legata alle risposte del tessuto sociale (Costituzione delle democrazie pluralistiche intesa come norma e compito). Non sono d'accordo su questo: la dinamica sociale non dice niente. Occorre un progetto scientifico che vada verso l'estensione delle garanzie. 26 L neutralità di H. fra tradizione liberale e pluralismo positivista è diversa da quella di Kelsen (compromesso fondato su procedure) e da quello di Luhmann (funzionalistico, che fa corrispondere la figura dei diritti alle esigenze della società più differenziata funzionalmente: più alta elasticità adattativa del diritto come struttura ddella società; quindi Luhmann è contro il presupposto del bilanciamento dei beni perché esso include i diritti in un quadro di composizione materiale degli interessi e di reciprocità di situazioni e quindi sottrae le questioni strutturali all'attenzione e alla problematizzazione. H. si distacca da Luhmann: il significato attribuito da H. al ruolo dello Stato trascende il funzionalismo, ma è connesso all'idea del mutarsi del fatto in norma: la giuridicità è inseparabile da un processo di organizzazione della libertà. Secondo H. il pluralismo possibilista è fondato sull'idea di una Costituzione "neutrale" rispetto alle possibilità di sviluppo delle diverse Weltanschauungen, ma non rispetto a contenuti di valore. Quindi c'è una separazione da Kelsen e da Luhmann, dato l'orientamento di H. ai valori sociali e all'armonizzazione dell'ordinamento giuridico alle idee dominanti in un dato contesto sociale. 27 H. riferisce le libertà fondamentali al processo di integrazione comunitaria. Come si alloca questo riferimento rispetto al punto di vista del garantismo, che assume il solo punto di vista esterno, al fine della legittimazione/delegittimazione etico-politica del diritto (e dello Stato)? 28 In H. c'è forse sottovalutazione dell'aspetto individuale delle libertà fondamentali? In H. c'è lo sforzo di sottrarre l'interpretazione del significato delle libertà fondamentali a una filosofia segnata dalla completa interiorizzazione del problema della libertà. Se intesa come liberazione della volontà da una realtà vincolante, la libertà diventa libertà da e non libertà con, cioè nel legame del reciproco riconoscimento dell'altro, cioè non libertà nella sfera comunicativa. Secondo Rudolf Smend e H. c'è l'idea della libertà costituzionale come fondamento "civile" dello Stato e vocazione "morale" del cittadino. Secondo H., lo Stato è il luogo di mediazione tra autorità e libertà; è lo strumento di difesa della libertà. Viceversa: la società è il luogo di realizzazione della libertà: società, come momento progettuale dell'emancipazione e dell'espressione di nuove forme di libertà. Ma H. è più vicino all'idea di libertà da realizzare nell'ambito delle istituzioni; ma nella sfera sociale vede il luogo dell'innovazione, la dimensione comunicativa e processuale. 29 Questo, per H., è lo specifico del costituzionalismo attuale, capace di "surrogare" l'impianto "universalistico" del giusnaturalismo. 30 In H. c'è il tema del rapporto libertà-responsabilità e il tema dell'"ampliamento delle libertà fondamentali" alla salvaguardia della libertà delle generazioni future. H. si colloca tra "società aperta" di Popper, "principio speranza" di Ernst Bloch e "principio responsabilità" di Hans Jonas.