Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Piano Annuale per l’Inclusione
A.S. 2013-14
Documento redatto dal GLIO di Istituto:
Virginia Fiorani (F.S. 4), Ilaria Pigni (referente alunni con disabilità),
Gabriella Colucci (referente alunni DSA)
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 2013/2014
Indice
Premessa
Capitolo 1) Costituzione gruppo di lavoro per l’inclusione e relative funzioni
Capitolo 2) Attività iniziali dell’anno scolastico 2013/14 – rilevazione dei bisogni
Capitolo 3) Integrazione alunni con Bisogni Educativi Speciali
3.1. Alunni in situazione di handicap
3.2. Alunni con disturbi evolutivi specifici
3.3. Altri casi
3.4. Azioni da intraprendere
3.5. Alunni con sospetto DSA o BES
3.6. La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti
Capitolo 4) Programmazione delle attività e degli incontri
Capitolo 5) Rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola
Capitolo 6) Riferimenti normativi fondamentali
6.1. Appendice normativa: Esami di stato
Capitolo 7) Allegato – situazione attuale
PREMESSA
Il presente documento, richiesto per legge1, viene riferito a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e va
redatto alla fine di ogni anno scolastico, entro il mese di giugno da parte del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività).
DALLA DIRETTIVA 27.12.20122:
L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono
alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi
specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e
della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle
classi diviene sempre più evidente.
Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi
Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della
disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.
Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento 3, anche i deficit del
linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria 4, ricomprendendo – per la comune origine nell’età
evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività5, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere
considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico. Per molti di questi profili i relativi codici nosografici
sono ricompresi nelle stesse categorie dei principali Manuali Diagnostici e, in particolare, del manuale diagnostico ICD-10, che
include la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall'Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) e utilizzata dai Servizi Sociosanitari pubblici italiani.
Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai
sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e
tra queste, all’insegnante per il sostegno.
La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando i
principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003 6, nella prospettiva della “presa in carico”
dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall’insegnante per il
sostegno8.
Il Piano Annuale quindi, tenuto conto di quanto sopra, deve contenere un’analisi della situazione esistente rispetto a quanto attuato
nell’anno in via di conclusione e procedere alla formulazione di un’ipotesi di utilizzo globale delle risorse per incrementare il livello di
inclusività della scuola per l’anno successivo.
Pertanto, nei capitoli che seguono, si presenteranno i doveri normativi di ciascun componente scolastico e le prassi in uso nella
scuola alla data attuale.
Viene previsto un adeguamento della richiesta di risorse a settembre, in base a quanto effettivamente assegnato alla scuola.
1 Cfr. C.M. 8 del 06/03/13.
2 Cfr. Direttiva ministeriale del 27/12/12: STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
3 Secondo la L.170/2010: Dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia (ndr).
4 Disprassia (ndr).
5 ADHD (ndr).
6 Ovvero Legge sulla personalizzazione dell’apprendimento. Dagli allegati alla L.53/2003:” (…) è necessario rivedere la didattica e modificarla in modo da semplificare il godimento del sapere permettendo l'uso di
strumenti che facilitino la conquista della conoscenza.”
8Cfr. C.M. 8 del 06/03/13.
Capitolo 1
Costituzione gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e relative funzioni
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione estende i compiti del Gruppo di Lavoro (GLH) previsto dall’art.15 della L.104/1992 alle
problematiche relative a tutti i BES e i componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella
scuola, ovvero:
Funzioni strumentali
Insegnanti per il sostegno
AEC (assistenti all’autonomia e alla comunicazione) – professionisti educativi, operatori disposti dal comune o da cooperative
sociali
Docenti disciplinari con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi
Genitori
Esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola
Le funzioni di tale Gruppo di Lavoro sono le seguenti:
Rilevazione dei BES presenti nella scuola
Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi
Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi
Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola
Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH operativi sulla base delle effettive esigenze, tradotte in sede di
definizione del PEI come stabilito dall’art.10 c.5 della Legge 30/07/2010 n.122
Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di
ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). Il piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai
competenti uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e GLIR per la richiesta di organico di sostegno e alle altre istituzioni territoriali
come proposta di assegnazione delle risorse di competenza. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici Regionali assegnano alle singole
scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’art. 19, c.11, del 2011. Nel mese di settembre, in relazione
alle risorse effettivamente assegnate dalla scuola, il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il
Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”.
Il GLI costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema
(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.)
Il GLI è coordinato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e potrà avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti
esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del privato sociale.
All’inizio di ogni anno scolastico il GLI propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle
attività da intraprendere (come da impegni esplicitati nel POF), che confluisce nel Piano Annuale per l’Inclusività. Al termine
dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti.
Inoltre, sussiste la presenza di un Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLIO, ex GLHO) costituito da:
Funzione strumentale per i BES e referenti per disabilità e DSA
Insegnanti per il sostegno
Docenti disciplinari con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi
Le funzioni di tale Gruppo sono le medesime del GLI, con le analisi dei singoli casi e la predisposizione delle azioni da intraprendere
e dei relativi documenti. Il GLIO svolge nel concreto le attività progettate dal GLI.
CAPITOLO 2
ATTIVITÀ INIZIALI DELL’ANNO SCOLASTICO 2013/14 – RILEVAZIONE DEI BISOGNI
Entro il mese di settembre la Funzione Strumentale, coadiuvato dal Referente H e dal Referente DSA, alla luce di:
certificazioni presentate riguardanti diagnosi funzionali
certificazioni di disturbi evolutivi specifici
segnalazioni ben fondate di ragazzi in situazioni di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale da parte degli operatori dei
servizi sociali e/o da parte dei singoli docenti
informa i coordinatori delle classi con BES della tipologia dei disturbi e della gravità degli stessi, affinchè si facciano portavoce con i
colleghi dei Consigli di Classe e ne raccolgono il feedback, per poter elaborare un adeguamento congruo delle ore assegnate per il
sostegno.
Successivamente, viene convocato il GLI per l’adeguamento del Piano Annuale per l’Inclusività.
CAPITOLO 3
INTEGRAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Si segnala che per tutti i casi sotto indicati bisognerà procedere come segue nelle seguenti tipologie di verifica:
PROVE COMUNI – bisogna fare attenzione a misure compensative e/o dispensative (BES in generale), personalizzazione dei
contenuti e/o degli esercizi e/o della valutazione (vd. PEI disabili)
PROVE INVALSI – le prove verranno scorporate dalla valutazione se, in sede di inserimento dati, verrà indicata la dicitura
specifica (solitamente 1: PDH e 2: DSA) indicata nelle linee guida allegate alle prove e aggiornate annualmente. E’ comunque
possibile prevedere sia la semplificazione delle prove, sia l’esonero da una o entrambe, sia il posticipo di una delle prove. Il docente
di sostegno non può essere presente durante dette prove.
ESAME DI STATO – occorre attenersi a quanto indicato nell’ordinanza ministeriale che di anno in anno regola l’andamento di detti
esami e solitamente viene emessa nei mesi di aprile-maggio. Generalmente, nei casi BES occorre allegare al Documento del 15
maggio, come Allegato Riservato, l’indicazione del PEI/PDP contenente le misure compensative/dispensative attuate durante l’anno
piuttosto che ogni intervento educativo/didattico si sia messo in atto per l’alunno in questione. Si rammenta che eventuali misure
compensative e/o dispensative potranno essere attuate anche in sede d’esame SOLO se già previste dal PDP e utilizzate in corso
d’anno.
IN CASO DI PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA - Al termine del quinto anno l’allievo otterrà un “Certificato di crediti
formativi”, redatto dalla Commissione d’Esame, concernente la valutazione delle prove diversificate prodotte per l’allievo. Nel
certificato verranno evidenziate dettagliatamente le competenze trasversali e professionali maturate dall’allievo per consentirgli sia
di proseguire gli studi, sia un ingresso nel mondo del lavoro.
3.1. ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
In seguito alle pre-iscrizioni di alunni disabili, prima dell'inizio dell'anno scolastico, è opportuno che il GLI e il GLIO si attivi affinché
vengano contattati i genitori, gli operatori A.S.L. e gli specialisti che hanno in cura gli alunni, gli insegnanti e gli educatori della
scuola di provenienza, affinché venga fatta una presentazione dei casi il più completa possibile e venga fornita la documentazione
richiesta.
Successivamente si procederà alla richiesta dell’organico di sostegno (di norma entro il mese di marzo di ogni anno scolastico) e
alla verifica delle risorse materiali ed umane a disposizione dell'Istituto per poter accogliere l'alunno e di integrarle, nel caso non
fossero sufficienti, per quanto possibile in base alla specificità della disabilità ed ai concreti bisogni dell'alunno.
Si procederà quindi, prima dell’inizio del successivo anno scolastico, ad informare il Consiglio di classe in merito a quanto
riscontrato e alla preparazione del gruppo classe, affinchè l’accoglienza dell’alunno disabile sia completa.
(Si veda protocollo di accoglienza per alunni con disabilità e progetto accoglienza alunni disabili, contenuti nel POF di Istituto)
3.2. ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), anche i deficit del
linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva
– anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD), mentre il funzionamento intellettivo limite può essere
considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.
Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai
sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e
tra queste, all’insegnante per il sostegno.
Pertanto, anche queste tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/201033, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi
previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare,
dei disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza
di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del
disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale – di bassa intelligenza non
verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora per queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle
potenzialità dell’alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un
disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104).
Al riguardo, la legge 53/2003, la legge 170/2010, le allegate linee guida e il DM 5669 del 12/07/1135 costituiscono norme primarie
di riferimento cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere con questi casi, concretizzando i principi di personalizzazione e
individualizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con
BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall’insegnante per il
sostegno.
La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano «l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con
forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, quali il bilinguismo,
adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate».
I termini individualizzata e personalizzata non sono da considerarsi sinonimi.
“Individualizzato” è l’intervento calibrato sul singolo, anziché sull’intera classe o sul piccolo gruppo, che diviene
“personalizzato” quando è rivolto ad un particolare discente. Più in generale - contestualizzandola nella situazione didattica
dell’insegnamento in classe - l’azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma
è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con l’obiettivo di assicurare a tutti il
conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo, comportando quindi attenzione alle differenze individuali. L’azione
formativa personalizzata ha, in più, l’obiettivo di dare a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e,
quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun discente, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona dello
studente a cui ci rivolgiamo.
La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l’alunno per potenziare determinate
abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività
individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le
forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.
La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004,
calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che
caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire,
così, per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo
sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’ e del suo talento. Si prevedono l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali,
etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere
un apprendimento significativo.
Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività, spesso
definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), corrispondente all’acronimo che si usava per l’Italiano di
D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività.
L’ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problema che, ha una causa neurobiologica e genera
difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da
compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l’1 % della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte I.S.S).
Con notevole frequenza l’ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo
della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell’apprendimento; disturbi d’ansia; disturbi dell’umore, etc.
In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie – richiede l’assegnazione
dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Tuttaavia, vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della
minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, ma hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo
formativo.
Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni e
studenti con disturbi specifici di apprendimento.
3.3. ALTRI CASI
L’area dello svantaggio scolastico comprende anche alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di
ragioni, quali lo svantaggio sociale e culturale, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua
italiana perchè appartenenti a culture diverse e anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con
le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es.
disturbo evolutivo specifico misto, codice F8336) e speci che di erenziazioni – qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o
170 – richiedono par colare considerazione. Si pu s mare che ques casi si aggirino intorno al 2,5 dell’intera popolazione scolas ca,
cioè circa 200.000 alunni.
Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non
presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fa ori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con
altri disturbi. Per altri, si tra a soltanto di una forma lieve di difficoltà.
La Direttiva, a tale proposito, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi
Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole
offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come
ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
3.4. AZIONI DA INTRAPRENDERE
Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA il Consiglio di classe provvede alla stesura del Piano Didattico
Personalizzato (PDP), utilizzando il modello presente nell’Area Integrazione del nostro sito, al link DSA.
Tale PDP ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli
apprendimenti. Affinchè il percorso de quo sia funzionale all’ apprendimento dell’ alunno è essenziale che la sua preparazione sia
collegiale, corresponsabile e partecipata da tutti gli insegnanti del Consigli di Classe
Il PDP deve essere:
A scadenza annuale
Predisposto dal coordinatore di classe secondo il modello provinciale, dopo aver letto la diagnosi e sentito il parere dei colleghi del
Consiglio di classe
Deliberato in Consiglio di classe entro il mese di novembre (in caso di diagnosi già presente a scuola all’inizio di settembre) o
comunque non oltre il 31 marzo dell’anno scolastico in corso39, in caso di prima diagnosi
Firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia
Monitorato in itinere, indicativamente nei mesi di marzo e maggio
Nei casi in cui ci siano alunni per i quali sia stato già realizzato, in questa scuola o in altra, un PDP, si procede come segue:
Il referente DSA o la Segreteria Didattica, prima dell’inizio dell’anno scolastico, comunica al nuovo coordinatore di classe la
presenza di un DSA in classe e gli invia copia del file relativo al PDP precedente (se presente) o fornisce copia del materiale
cartaceo
Il coordinatore prende visione della diagnosi e del documento precedente, prima di realizzare il PDP nuovo
Successivamente si procede come sopra descritto
In caso l’alunno non abbia ancora la diagnosi, ma sia in corso di certificazione a seguito di oggettivi problemi che
potrebbero essere dovuti a DSA, si può comunque procedere all’attivazione di alcune misure compensative e
dispensative, secondo quanto previsto dalla L 53/2003 relativamente alla personalizzazione degli apprendimenti.
Pervengono infatti numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola)
che, riuscendo soltanto verso la fine dell’anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui
sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio
delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato
nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono. Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione
degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come
previsto all’art.1 dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (2012).
Lingua straniera
In sede di programmazione didattica si dovrà generalmente assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali
rispetto a quelle scritte. Poiché i tempi di lettura dell’alunno con DSA sono più lunghi, è altresì possibile consegnare il testo
scritto qualche giorno prima della lezione, in modo che l’allievo possa concentrarsi a casa sulla decodifica superficiale, lavorando
invece in classe insieme ai compagni sulla comprensione dei contenuti.
In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audio-libri e
di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d’anno che in sede di esame di
Stato e/o prove INVALSI.
Relativamente alla scrittura, è possibile l’impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con
dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d’anno e in sede di esame di Stato.
Si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede
d’esame di stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:
Certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte
Richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne
Approvazione da parte del Consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle
valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai
percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, ist. Tecnico per il turismo, ecc.).
In sede di esame di stato (…) modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti
dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe. I candidati con DSA che superano
l’esame di stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione all’università.
In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno
specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate
Linee guida. Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA
utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all’apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età
adolescenziale.
Pare opportuno precisare inoltre che l’ “esonero” riguarda l’insegnamento della lingua straniera nel suo complesso,
mentre la “dispensa” concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.
Solo in caso di particolare gravità del DSA, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico,
l’alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di classe – essere esonerati
dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esame di stato, i
candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consigli di Classe con l’attribuzione
di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti
con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del DPR n.323/1998.42
Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire:
di tempi aggiuntivi
di una adeguata riduzione del carico di lavoro
In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere
il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all’efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi
comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.
Lo studio delle lingue straniere implica anche l’approfondimento dei caratteri culturali e sociali del popolo che parla la lingua
studiata e, con l’avanzare del percorso scolastico, anche degli aspetti letterari. Poich l’insegnamento di tali aspetti è condotto in
lingua materna, saranno in questa sede applicati gli strumenti compensativi e dispensativi impiegati per le altre materie.
Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per
l’alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del
lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari.
Riassumendo…
Si evidenzia, quindi, secondo la norma va, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per
alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato,
individuale o anche riferito a tutti gli alunni con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere
per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.
Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle
famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni
educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge
170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle Linee guida allegate alla normativa e presenti sul sito del MIUR .
Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per
esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico
nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e
misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto
dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.
In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente
necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei
casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie
educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.
3.5. ALUNNI CON SOSPETTO DSA O BES
Nei casi di alunno con sospetto DSA o BES in generale, occorre attenersi a un protocollo di massima:
il docente che riscontri la problematica dovrà avvisare immediatamente il Coordinatore di classe perché si attui un confronto con
gli altri docenti che possano aver ravvisato lo stesso problema
nel caso di carenze fondatamente riconducibili al disturbo, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche condivise, si
avviserà il referente DSA
in accordo con il Consiglio di Classe, si provvederà ad avvisare la famiglia di tale sospetto, tramite comunicazione scritta,
invitandola ad accertare la fondatezza dei sospetti tramite diagnosi specialistica
Successivamente si procederà come per gli altri casi di DSA pertanto, sarà predisposto un percorso individualizzato e
personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP).
3.6. LA CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E FORMATIVA DEI DOCENTI
E’ ormai convinzione consolidata che non si dà vita ad una scuola inclusiva se al suo interno non si avvera una corresponsabilità
educativa diffusa e non si possiede una competenza didattica adeguata ad impostare una fruttuosa relazione educativa anche con
alunni con disabilità.
La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perchè l’intera comunità scolastica è chiamata ad
organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d’aula, a
favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. Non in
altro modo sarebbe infatti possibile che gli alunni esercitino il proprio diritto allo studio inteso come successo formativo per
tutti, tanto che la predisposizione di interventi didattici non differenziati evidenzia immediatamente una disparità di trattamento nel
servizio di istruzione verso coloro che non sono compresi nelle prassi educative e didattiche concretamente realizzate.
Conseguentemente il Collegio dei docenti potrà provvedere ad attuare tutte le azioni volte a promuovere l’inclusione scolastica e
sociale degli alunni con BES, inserendo nel Piano dell'Offerta Formativa la scelta inclusiva dell’Istituzione scolastica e
indicando le prassi didattiche che promuovono effettivamente l’inclusione (gruppi di livello eterogenei, apprendimento cooperativo,
ecc.). I Consigli di classe si adopereranno pertanto al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a
quanto può consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo
svolgimento della vita scolastica nella sua classe.
Gli insegnanti utilizzeranno in massimo grado la flessibilità rispetto alle caratteristiche dell’alunno in situazione di handicap e alle
dinamiche che si svilupperanno, modificando il percorso formativo in itinere se necessario.
Gli allievi con handicap hanno il diritto di essere valutati per i compiti o le interrogazioni ai quali vengono sottoposti coerentemente
con il PEI, in accordo con il docente di sostegno. Il docente di sostegno supporta gli allievi durante i compiti in classe ma
non durante le prove INVALSI. In ogni consiglio di classe in cui sono inseriti alunni in situazione di handicap sarà previsto un
tempo per l’aggiornamento e la valutazione in itinere e finale del PEI.
CAPITOLO 4
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INCONTRI
AZIONI PRELIMINARI
SETTEMBRE:
GLH Operativo (ora rinominato GLIO)
Ai primi di Settembre si riunisce il GLIO composto dalle seguenti figure:
Dirigente Scolastico
Funzione strumentale per i BES e referenti per le aree DVA e DSA
Docenti di sostegno
Eventuali altre figure professionali
In tale seduta vengono analizzati i casi e la documentazione presentata, si verifica la conformità del numero di alunni per classe in
relazione all’art. 5 del D.P.R. 81/2009. iene inoltre effettuata l’assegnazione degli insegnanti di sostegno alle classi.
Ad inizio anno scolastico la funzione strumentale per le aree DVA e DSA informa i collaboratori scolastici (personale ATA) della
presenza di eventuali nuovi studenti disabili. Ai primi di settembre gli insegnanti di sostegno e i coordinatori delle classi interessate
esaminano i documenti trasmessi dalla scuola media (in caso di nuove iscrizioni) e si scambiano le informazioni utili per il primo
consiglio di classe:
diagnosi
programmi svolti
relazione finale redatta dalla Scuola Media (in caso di nuove iscrizioni)
P.D.F.
contatti precedentemente avuti (visite alla nostra scuola, telefonate con insegnanti della scuola media, colloqui con i genitori,
contatti con la NPI ecc. )
Durante il primo Consiglio di Classe il coordinatore di classe e l’insegnante di sostegno presenteranno la situazione dell’alunno in
situazione di handicap agli altri insegnanti curriculari, evidenziando le potenzialità e i limiti dell’alunno stesso. Per quanto riguarda
la valutazione delle verifiche degli alunni in situazione di handicap, che si svolgeranno nel periodo antecedente la sottoscrizione del
PEI (Consigli di Classe di Novembre), in caso di esito negativo della prova, non occorrerà indicare il voto in decimi ma
semplicemente la dicitura “PER LA VALUTAZIONE SI FARA’ RIFERIMENTO AL PEI”.
Il Consiglio di classe, nel suo insieme, decide come programmare l’inserimento; saranno individuati anche eventuali alunni con BES
che verranno considerati secondo la normativa vigente e successivamente segnalati al GLI.
OTTOBRE:
Nel mese di Ottobre, in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, si riunisce il GLI con tutti i suoi
componenti.
ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN PREPARAZIONE DELLA STESURA DEL PEI (OTTOBRE)
Entro il mese di ottobre, dopo un periodo di osservazione da parte di tutti gli insegnanti, l’insegnante di sostegno predispone una
bozza del PEI. Le valutazioni delle verifiche, effettuate in questo periodo, avranno carattere esclusivamente indicativo e saranno
utilizzate come osservazione iniziale per la stesura del PEI
NOVEMBRE:
Durante i Consigli di Classe di Novembre si procederà alla presentazione ed alla sottoscrizione del PEI e dei PDP da parte di tutti gli
insegnanti. Successivamente si provvederà ad esporre i punti fondamentali del PEI agli operatori del servizio NPI di riferimento ed
alla famiglia, per la relativa accettazione e sottoscrizione.
Il PDP verrà proposto alle famiglie degli alunni interessati per l’accettazione e la sottoscrizione.
I PEI ed i PDP dovranno essere prodotti in duplice copia e, una volta protocollati in segreteria. Una copia verrà archiviata nella
cartella personale dell’alunno, mentre l’altra copia sarà consegnata alla famiglia.
GENNAIO/FEBBRAIO:
Riunione del GLIO per l’analisi dell’andamento educativo e didattico degli alunni con certificazione di handicap e con BES in
relazione ai risultati degli scrutini del primo quadrimestre. In tale incontro saranno valutate eventuali proposte di modifica del PEI
da sottoporre all’attenzione dei Consigli di Classe di Marzo.
Entro il mese di febbraio, ove necessario, le famiglie degli alunni interessati saranno sollecitate a produrre l’ aggiornamento della
certificazione.
MARZO:
In questa fase dell’anno i docenti di sostegno predispongono una bozza del P.D.F. che sarà sottoposta all’attenzione dei docenti
curriculari, del servizio di NPI di riferimento e della famiglia per la relativa accettazione e sottoscrizione. Tale documento sarà
predisposto per gli alunni frequentanti il secondo e il quarto anno44.
MAGGIO:
RIUNIONE GLIO: Analisi di eventuali problematiche emerse durante l’anno scolastico, per la verifica del lavoro svolto e per possibili
aggiornamenti del PEI e dei PDP
Nel Consigli di Classe di maggio, per le classi quinte, in presenza di un alunno con disabilità, dovrà esser predisposto e allegato al
Documento del 15 maggio la relazione di presentazione dell’ alunno/i in cui saranno evidenziate le modalità e i sussidi necessari
all’alunno per l’ espletamento della prova.
MAGGIO/GIUGNO
Il GLI provvederà all’elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al
termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).
SCADENZIARIO RELATIVO ALLE
ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE PREVISTE
PER GLI ALUNNI DISABILI E PER GLI
ALUNNI CON BES
TEMPI
ATTIVITA’
Settembre
Riunione GLIO
. Presentazione del PAI al Collegio docenti
Raccordo fra docenti coordinatori e docenti
di sostegno assegnati alla classe
Consigli di Classe: analisi dei casi relativi
agli alunni con certificazione di handicap/DSA
ed eventuale individuazione alunni con BES
Eventuale incontro con i genitori degli
alunni in situazioni di handicap (soprattutto
per i nuovi iscritti) ed eventualmente con i
genitori degli alunni DSA.
Ottobre
Osservazione iniziale dell’alunno
Predisposizione del PEI e del PDP
Riunione GLI
Novembre
Consigli di Classe: sottoscrizione PEI e PDP
Incontri con le famiglie degli alunni e con il
servizio UONPIA per l’accettazione e la
sottoscrizione del PEI
Incontri con le famiglie degli alunni per
l’accettazione e sottoscrizione dei PDP
Inizio formulazione del PDF (cl. seconde e
quarte)
Gennaio
Scrutini primo quadrimestre.
Febbraio
Riunione GLIO per analisi situazione alunni
con BES in relazione ai risultati del primo
quadrimestre. Eventuali proposte di modifica
PEI e PDP
Eventuali richieste rinnovo certificazione
per handicap e DSA
Marzo
Consigli di Classe per l’approvazione del
P.D.F. ed eventuali modifiche PEI e/o PDP
Incontri con le famiglie degli alunni e con il
servizio UONPIA per l’accettazione e la
sottoscrizione del P.D.F
Maggio
GLIO per analisi e discussione casi
Preparazione documentazione da allegare
al documento del 15 Maggio (solo per le
classi quinte)
Giugno
GLI (e successivamente GLIO) per
l’elaborazione di un aggiornamento del Piano
Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli
alunni con BES entro fine mese
.
Presentazione della bozza del PAI al
collegio docenti
CAPITOLO 5
RILEVAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL GRADO DI INCLUSIVITÀ DELLA SCUOLA
Nel corso dell’a.s.l 2013/14 verranno predisposti appositi questionari di monitoraggio del grado di inclusività della scuola da
distribuire a alunni, famiglie, docenti, componenti esterni del GLI.
CAPITOLO 6
RIFERIMENTI NORMATIVI FONDAMENTALI
LEGGE N. 104 DEL 05/02/1992- LEGGE QUADRO per l’ assistenza, l’ integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
D.P.R DEL 20/02/1994 Atto di Indirizzo e Coordinamento relativo ai compiti dell’ unità sanitarie locali in materia di alunni portatori
di handicap;
D.Lgs 16/04/1994 n. 297- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
O.M. n 80 del 09/03/1995- Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali
L. 170 del 08/10/2010 – Legge quadro sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento
D.M. 5669 del 12/07/2011 e allegate Linee Guida sui DSA
C.M. 8 del 06/03/2013 sui Bisogni Educativi Speciali
PER I SINGOLI ASPETTI SI FA RIFERIMENTO ALLE CITAZIONI/NOTE PRESENTI IN TUTTO IL DOCUMENTO.
6.1. Appendice normativa: Esame di stato
Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (PEI), ai sensi dell’articolo
15, comma 4, dell’O.M. 21 maggio 2001, n.90, sono valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito
scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale
deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto,
finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del D.P.R. n.323/1998. Anche per tali alunni si procede
alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito
negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso». Ai sensi dell’articolo 16,
comma 3, dell’O.M. 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non
nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, che la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali.
Cfr. O.M. 13 del 24/04/13, art. 17 - ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ:
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe,
relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove
equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello
sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il
candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento
dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro
svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano
candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del
testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili
idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta
dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di
ingrandimento.
I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.
104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli
esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle
modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un
numero maggiore di giorni.
I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti
e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il
percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono
elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento
all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a
sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo
anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno
di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2
Cfr. O.M. 13 del 24/04/13, art. 18 - ESAMI DEI CANDIDATI CON DSA:
1. La Commissione d’esame (…), considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche
situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare,
le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal
fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio (…) il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione
predisposta ai sensi dell’art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal
Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento
delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra
documentazione redatta ai sensi dell’art.5 del D.M. 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate
a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati
possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo
delle prove scritte, la Commissione può prevedere (…) di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove
scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto
informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove
scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento
delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al
candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per
le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti giovevoli nello svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la
validità delle prove.
2. I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che (…) hanno seguito un percorso didattico
differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe
con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per
detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei
tabelloni affissi all’albo dell’istituto.
3. Per quanto riguarda i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che (…) hanno seguito un percorso
didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, (…) [relativamente alla] terza
prova scritta, gli accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale
sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno
successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive
delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’art. 15, comma 8. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue
straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.
4.Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di classe,
devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente
l’esame di Stato.
A) La documentazione che il Consiglio di classe deve preparare per la commissione d'esame in caso di DVA
Indicazioni per l’approntamento della relazione riservata riguardante gli alunni diversamente abili (DVA) da allegare al Documento
del 15 maggio:
Per gli alunni in situazione di handicap il Consiglio di classe deve approntare una relazione riservata da allegare al Documento
del 15 maggio che deve illustrare:
le scelte fatte per l'alunno in situazione di handicap con riferimento al suo percorso individuale nonché per le attività di sostegno
le modalità di integrazione nella classe
i percorsi comuni alla classe
le "ricadute" delle scelte operate sulla attività didattica complessiva
la documentazione relativa ai singoli candidati in situazione di handicap:
o descrizione del deficit, dell’handicap e del percorso realizzato dall'alunno:
- conoscenze, competenze e capacità raggiunte,
- difficoltà incontrate e se e come sono state superate,
- discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici,
- percorsi equipollenti eventualmente svolti,
- attività integrative e di sostegno poste in essere, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline,
- risorse utilizzate (docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie, etc.)
- qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritenesse utile far pervenire alla commissione;
esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente:
o con quali tecnologie, strumenti, modalità, contenuti
o con quale assistenza (docente di sostegno, assistente educativo, obiettore, accompagnatore, etc.): questo punto deve essere
esposto in modo chiaro ed esauriente al fine di non suscitare fraintendimenti in chi legge
o eventuale richiesta di prove equipollenti47 e di assistenza, ovvero tipologia di prova e durata della prova stessa
o allegare il testo delle prove realizzate durante l'anno dal candidato
o per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, la richiesta di prove coerenti con tale percorso e
finalizzate al rilascio dell'attestato
o nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al MIUR del testo delle prove in Braille
La richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza conclude la relazione di presentazione dell'alunno con handicap.
B) Attività della Commissione d’esame
La commissione, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe, predispone le prove equipollenti e, ove necessario,
quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal Consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di
personale esperto.
Nel caso in cui la commissione decida in senso contrario al Consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria
decisione.
Le Prove Equipollenti
Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall'alunno e non il
percorso fatto per conseguirle. Le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una
preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.
In questo senso ci si può giovare sia di strumentazione tecnica sia di contenuti culturali differenti da quelli predisposti per gli
altri candidati ma adeguati alla situazione di handicap e alle conoscenze, competenze e capacità che si devono accertare.
Le prove equipollenti devono, comunque, essere coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all'alunno in situazione di
handicap e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza49.
Più precisamente con prove equipollenti si intende che:
la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con "mezzi diversi": ad esempio, computer, per mezzo della dettatura
all'insegnante di sostegno, etc. In questo caso occorre accertare come l'allievo potrà svolgere le prove e se tale svolgimento può
disturbare i compagni (alcuni alunni che non sono in grado di scrivere i loro testi sono, in genere, abituati a dettare ad alta voce,
alcuni strumenti per la scrittura braille sono rumorosi). Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall'aula nella quale lavorano
tutti gli altri allievi, la commissione deve predisporre la vigilanza necessaria;
la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con "modalità diverse": ad esempio, la prova è "tradotta" in quesiti con alcune
possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie. In questo caso è bene valutare attentamente la situazione; ad
esempio può essere inopportuno che il Consiglio di classe proponga alla commissione una prova equipollente che consista nello
svolgimento di una parte del tema ministeriale. E' anche sconsigliabile far attendere il candidato in situazione di handicap mentre la
commissione decide e/o prepara la prova e /o le modalità di svolgimento;
la prova è proposta dalla commissione di esame ed ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti
dal MIUR, ma ad essa equipollenti: la prova proposta dalla commissione deve, infatti, essere omogenea con il percorso svolto dal
candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica
fatte durante l'anno scolastico.
per quanto riguarda il colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia
o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore. Ad esempio, un docente o assistente o operatore mediatore o
esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale comprensibile dall'alunno audioleso e, viceversa, il
linguaggio gestuale dell'alunno in linguaggio verbale comprensibile al docente.
La presenza di assistenti per l'autonomia deve essere intesa come:
O assistenza per l'autonomia, cioè alla persona o per l'aiuto personale o per la comunicazione nel senso più generale. Durante
l'anno scolastico l'assistenza è di solito prestata da un assistente appositamente nominato, un accompagnatore, un bidello, un
familiare, e così via. Tale "figura", durante le prove scritte, è presente nell'istituto e può esserlo anche nell'aula dove il candidato
svolge l'esame.
O assistenza per l'autonomia intesa come aiuto per lo svolgimento delle prove (aiuto nella consultazione di vocabolari, nella lettura
e/o traduzione del testo in un "linguaggio" accessibile, etc.). Questo tipo di assistenza viene svolta da chi l'ha sempre fatta
durante l'anno scolastico (docente di sostegno o docente di classe) cioè la persona indicata dal Consiglio di classe.
Si ricorda che le persone che possono prestare assistenza all'esame possono essere più di una.
La commissione d'esame, in caso di programmazione differenziata, rilascia il certificato di credito formativo attestante le
conoscenze, competenze e capacità conseguite. Tale attestazione può costituire - in particolare quando il piano educativo
individualizzato prevede esperienze di tirocinio, stage, inserimento lavorativo - un credito spendibile anche nella frequenza di corsi
di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra amministrazione scolastica e regioni.
Capitolo 7
Allegato – situazione attuale
Allegato 1 al PAI - Piano annuale per l’Inclusività.
1. Proposta di assegnazione organico di sostegno (Area disabilità):
Alunno
Ore previste
Cerimedo Giorgia cl. 4^
9
Okere Prince cl. 3^
14
Laregina Claudia cl. 3^
9
Mazzuca Andrea cl. 2^
6
Rezzonico Ivan cl. 3^
7
Corbia Stefania cl. 2^
6
Pisanti Francesco cl. 1^
7
Luongo Francesca cl. 1^
8
Matza Melissa cl. 1^
6
Dipaola Enrico cl. 1^
7
Flagello …
…
cl. 1^
2. Proposta di assegnazione di risorse specifiche: assistente comunale.
Alunno
Ore previste
Cerimedo Giorgia
8
Okere Prince
8
Luongo Francesca
6
Area DSA
N. 2 ALUNNE IN CLASSE 4^ (C-D)
N. 1 ALUNNO IN CLASSE 2^D
N. 4 ALUNNI IN CLASSE 1^
Area svantaggio
 Socio-economico
-
 Linguistico-culturale
4
 Disagio comportamentale/relazionale
1