B. E. S. Bisogni Educativi Speciali Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013. Indicazioni operative. Nota prot. 1551 del 27 giugno 2013 (PAI) Chiarimenti del novembre 2013 Normativa Il modello ICF dell’OMS consente di individuare i BES dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. In questo senso ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare BES: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. H DSA Alunni Tuttavia è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio: DEFICIT DEL LINGUAGGIO, (o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) DELLE ABILITÀ NON VERBALI, (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell’alunno) DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITÀ, per la comune origine nell’età evolutiva (ADHD) mentre il FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico (disturbo evolutivo specifico misto F83) di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO LIEVE), qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104. 1 SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE INDIVIDUAZIONE Disabilità Certificata con Legge 104/92 ALUNNI DSA Certificati con Legge 170/10 Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/10, qualora il Consiglio di classe riscontri carenze riconducibili fondatamente al disturbo.(C. M. n. 8 del 6/03/13) Altri BES svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale Su delibera del consiglio di classe, ai sensi della normativa vigente. Tali tipologie saranno individuate sulla base di elementi oggettivi (es. segnalazione degli operatori dei servizi sociali) ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche, quando mancano le segnalazioni. (C. M. n. 8 del 6/03/13). * Procedura per l’individuazione *CHIARIMENTI DEL NOVEMBRE 2013: La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con conseguente compilazione di un PDP. Nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di classe si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un PDP. Non è compito della scuola certificare alunni con BES, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche. Anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. È quindi peculiare facoltà del Consiglio di classe individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel PDP, la cui validità rimane circoscritta all’a. s. di riferimento. TUTTE QUESTA INIZIATIVE HANNO LO SCOPO DI OFFRIRE MAGGIORI OPPORTUNITÀ FORMATIVE ATTRAVERSO LA FLESSIBILITÀ DEI PERCORSI, NON DI ABBASSARE I LIVELLI DI APPRENDIMENTO. 2 STRUMENTI H PEI DSA PDP DIDATTICI Altri BES PDP Si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto le misure dispensative avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative. Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano di interventi didattici relativi all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un PDP. Si tratta di alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina. Non si potrà procedere alla dispensa delle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.M. del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida. H STRUMENTI DIDATTICI – EFFETTI SULLA VALUTAZIONE DEL PROFITTO DSA ALTRI BES Primo Ciclo. Art. 16 L. 104/92 1) Dispensa dalla prova scritta delle - Misure dispensative, ad eccezione Diploma: valutazione positiva: si lingue straniere compensata dalla della dispensa dallo scritto di riscontrano miglioramenti rispetto ai prova orale: consente il diploma lingue straniere e dall’esonero livelli iniziali degli apprendimenti (Linee guida D. M. 12/07/2011 normativamente previste solo per relativi al PEI, formulato solo con art. 6 comma 5). i DSA. riguardo alle effettive capacità 2) Esonero dalle lingue straniere: - Strumenti compensativi: tempi più dell’alunno. solo attestato con crediti lunghi, con possibile diploma Attestato con crediti formativi formativi (comma 6). Per gli stranieri c’è una normativa eccezionalmente in caso di mancati o Entrambi devono essere certificati. specifica: insufficienti progressi rispetto ai C. M. n. 2 dell’8/01/2010 livelli iniziali degli apprendimenti. Documenti di indirizzo: Rilasciato dalla Commissione La via italiana per la scuola d’esame e non dalla scuola. È dell’intercultura e l’integrazione degli comunque titolo idoneo all’iscrizione alunni stranieri (ottobre 2007) al secondo ciclo (O.M. n. 90/01 art, C. M. n. 24 del 1/03/2006. 11 comma 12). Secondo ciclo. 1) Programmazione semplificata: diritto al diploma, se superato positivamente l’esame di Stato con prove equipollenti e tempi più lunghi. 2) Programmazione differenziata: diritto ad attestato certificante i crediti formativi, rilasciato sempre dalla Commissione d’esame e non dalla scuola 3