COMUNICATO STAMPA Avvenuta Iscrizione presso Registro Imprese di Roma della delibera dell’Assemblea Straordinaria che legittima il Recesso dei possessori azioni di risparmio- Termini e modalità per l’esercizio del diritto di recesso. Fiumicino, 9 agosto 2013 – Gemina S.p.A. (“Gemina” o la “Società”) comunica che in data 9 agosto 2013 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma la delibera (la “Deliberazione”) con cui l’assemblea degli azionisti Gemina dell’8 agosto 2013, in sede straordinaria, ha approvato, la clausola integrativa del progetto di fusione per incorporazione (“Fusione”) di Gemina in Atlantia S.p.A. (“Atlantia”) concernente l’emissione, da parte di Atlantia, di uno strumento finanziario costituito da un Diritto di Assegnazione Condizionato, da attribuire alla data di efficacia della Fusione ai possessori di azioni ordinarie e di risparmio di Gemina. La predetta clausola integrativa è stata altresì approvata, ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato, dall’Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio del 7 agosto 2013. In conseguenza della Deliberazione, è sorto in favore dei possessori di azioni di risparmio Gemina che non hanno concorso all’approvazione della predetta delibera dell’Assemblea speciale (gli “Azionisti Legittimati”) il diritto di recedere dalla Società (il “Diritto di Recesso”). Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2437-ter del codice civile, il valore di liquidazione unitario delle azioni di risparmio oggetto di recesso – pari a Euro 1,480 – è stato determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di risparmio nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione della predetta Assemblea speciale . I principali termini e modalità per l’esercizio del diritto di recesso sono indicati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla clausola integrativa del Progetto di Fusione redatta ai sensi dell’art. 2501-quinquies del codice civile e dell’art. 70, comma 2, del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come modificato (il “Regolamento Emittenti”) e depositata in data 8 luglio 2013 presso la sede legale della Società e sul sito web www.gemina.it, nonché riportati nell’apposito avviso che sarà pubblicato domani sul quotidiano “Milano Finanza” ai sensi dell’art. 84 del Regolamento Emittenti. Si riportano di seguito i principali contenuti di detto avviso. Ai sensi dell’art. 2437-bis, comma 1, del codice civile, il Diritto di Recesso potrà essere esercitato da parte degli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle azioni di risparmio Gemina dagli stessi possedute, mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma della Deliberazione (e, dunque, entro il 24 agosto 2013 - il “Termine di Esercizio”). La dichiarazione di recesso – che dovrà essere indirizzata a “Gemina S.p.A., via dell’Aeroporto di Fiumicino 320, 00054 Fiumicino (Roma) – all’attenzione della Direzione Legale, Avv. Sanna” – dovrà recare le seguenti informazioni: (i) i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico) dell’Azionista Legittimato recedente per le comunicazioni inerenti al Diritto di Recesso; (ii) il numero di azioni di risparmio per le quali è esercitato il Diritto di Recesso; (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente del socio recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; (iv) l’indicazione dell’intermediario presso cui sono depositate le azioni di risparmio per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso. L’Azionista Legittimato che intende recedere dovrà altresì trasmettere a Gemina, a pena di inammissibilità della dichiarazione di recesso, con le stesse modalità e contestualmente alla comunicazione di esercizio del recesso, un’apposita certificazione, rilasciata da un intermediario autorizzato a norma delle disposizioni in materia di strumenti finanziari dematerializzati immessi in regime di gestione accentrata, attestante: (i) la proprietà ininterrotta, in capo al recedente, delle azioni di risparmio Gemina in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso a decorrere dalla data dell’assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio del 7 agosto 2013 e fino alla data di esercizio del Diritto di Recesso (ai fini della sussistenza di tale requisito si intenderà legittimato colui il quale, avendo acquistato le azioni di risparmio Gemina, le abbia anche ricevute per effetto della relativa liquidazione prima dell’apertura dell’assemblea dei possessori di azioni di risparmio in data 7 agosto 2013); (ii) l’assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni di risparmio Gemina in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso; in caso contrario, l’Azionista Legittimato recedente dovrà provvedere a trasmettere a Gemina – sempre entro il Termine di Esercizio e con le suddette modalità e quale condizione per l’ammissibilità della dichiarazione di recesso - apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni di risparmio, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso all’esecuzione del pagamento del valore di liquidazione di cui alle azioni di risparmio oggetto del recesso in conformità alle istruzioni dell’Azionista Legittimato recedente. Come previsto dall’art. 2437-bis del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della certificazione da parte dell’intermediario autorizzato sarà accompagnato dal blocco delle azioni di risparmio corrispondenti ad opera dell’intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione. I risultati dell’esercizio del Diritto di Recesso saranno resi noti al Mercato mediante apposito comunicato stampa. Si segnala che (i) è onere degli Azionisti Legittimati recedenti assicurare la correttezza e completezza delle informazioni contenute nella dichiarazione di recesso e fare in modo che la stessa sia spedita alla Società nei termini di legge sopra indicati: Gemina non assume alcuna responsabilità al riguardo; (ii) le comunicazioni inviate oltre tali termini, ovvero sprovviste delle necessarie informazioni, ovvero non corredate, nei termini indicati, della relativa certificazione, non saranno prese in considerazione da parte della Società. Nel caso in cui uno o più Azionisti Legittimati esercitino il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione delle azioni di risparmio Gemina per le quali sarà esercitato tale diritto si svolgerà mediante offerta in opzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437-quater, comma 1, del codice civile (l’“Offerta in Opzione delle Azioni di Risparmio”). L’Offerta in Opzione delle Azioni di Risparmio sarà effettuata in Italia e sarà rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti di Gemina (diversi dai possessori di azioni di risparmio che avranno esercitato il Diritto di Recesso) in proporzione al numero di azioni Gemina dagli stessi possedute. In particolare: - gli Amministratori offriranno in opzione agli altri azionisti Gemina, indistintamente e a parità di condizioni, le azioni di risparmio per le quali sia stato esercitato (e sia divenuto efficace) il Diritto di Recesso, in proporzione al numero delle azioni possedute da questi ultimi; - per l’esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell’offerta presso il registro delle Imprese di Roma; - gli azionisti di Gemina che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno il diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni di risparmio che siano rimaste inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione delle Azioni di Risparmio. Qualora il numero delle azioni di risparmio Gemina per le quali sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni rimaste inoptate a esito dell’Offerta in Opzione delle Azioni di Risparmio, si procederà al relativo riparto in proporzione al numero di azioni possedute In caso di mancato acquisto da parte degli azionisti di Gemina di tutte le azioni di risparmio offerte in opzione, le azioni di risparmio residue potranno essere collocate mediante offerta sul Mercato Telematico Azionario; nel caso in cui tale operazione non consenta l’integrale liquidazione di dette azioni, si procederà agli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 2437-quater del codice civile. Gemina provvederà a comunicare tempestivamente le modalità di adesione all’Offerta in Opzione delle Azioni di Risparmio e i termini di pagamento e di consegna delle azioni di risparmio oggetto dell’offerta in opzione medesima, nonché ogni ulteriore informazione relativa all’offerta in opzione, nell’ambito dell’avviso relativo al deposito dell’offerta in opzione presso il Registro delle Imprese di Roma che sarà pubblicato su un quotidiano a tiratura nazionale. L’efficacia del Diritto di Recesso eventualmente esercitato dagli Azionisti Legittimati è subordinata (i) alla mancata revoca da parte di Gemina, entro novanta giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, della Deliberazione, ai sensi dell’art. 2437-bis, comma 3, del codice civile e (ii) al perfezionamento della Fusione. I possessori di azioni di risparmio che avranno esercitato il diritto di recesso riceveranno, pertanto, il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto del recesso a partire dalla data di efficacia della Fusione e in conformità alla disciplina di legge applicabile. Contatti Comunicazione Esterna Massimiliano Paolucci Tel.: + 39 06/6595.24725 e-mail: [email protected]