QUESITO DIRITTO DI VOTO DI SOCIO RECEDENTE ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta data sono state emanate delle norme o delle disposizioni ministeriali che hanno modificato il trattamento tributario dell' oggetto del quesito. Le risposte ai quesiti non costituiscono in alcun caso servizi di consulenza coperti da riserva professionale; le risposte vengono formulate con diligenza e facendo ricorso alla normativa in essere al momento del quesito. La responsabilità di conformarsi alle indicazioni fornite è interamente lasciata all' utente che in nessun caso potrà rivalersi nei confronti dell' estensore. Servizio Quesiti Area: QF 9 maggio 2006 IL QUESITO “Il socio di una srl che ha richiesto il recesso mantiene il diritto di voto in assemblea?” LA RISPOSTA Nelle società a responsabilità limitata è l'atto costitutivo che deve specificare le modalità di esercizio del recesso (art. 2473, primo comma, Codice Civile). Non può esservi dubbio che, medio tempore al socio recedente continui a competere il diritto alla percezione degli utili ed, in genere, ogni altro diritto patrimoniale inerente alla sua partecipazione sociale. Meno facile è dire se egli possa anche continuare ad esercitare i cosiddetti diritti corporativi: se abbia titolo per partecipare all'assemblea ed esprimervi il voto, per eventualmente impugnare i deliberati assembleari, per esercitare azioni di responsabilità o altre iniziative giudiziarie implicanti la titolarità di una determinata partecipazione societaria e così via. In linea di principio la dottrina è propensa a rispondere in senso positivo, apparendo difficile negare lo status di socio a colui che, pur avendo manifestato la volontà di uscire dalla compagine sociale, non ha ancora la certezza - né giuridica né di fatto - di potere davvero realizzare questo intento. Il quale potrebbe esser vanificato dagli altri soci, cui è espressamente consentito revocare la delibera che ha provocato il recesso o renderlo ugualmente inefficace deliberando lo scioglimento della società. Per non dire, poi, dell'eventualità che il recesso sia reso ugualmente inoperante a seguito dell'opposizione dei creditori sociali. Colui che recede resta, naturalmente, un socio in procinto di separare i propri interessi da quelli della società, e le vicende del patrimonio sociale successive al momento cui ci si deve riferire per la liquidazione della sua quota potrebbero essergli estranee: del che si dovrà tener conto per valutare, di volta in volta, l'eventuale posizione di conflitto di interessi in cui il socio recedente - ma non ancora in effetti receduto - potrebbe venirsi a trovare (in occasione, ad esempio, di una adunanza assembleare convocata per revocare la deliberazione da cui il suo diritto di recesso era scaturito). RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE REDAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 62 10 78 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. GIOVANNI TORRICELLI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Pag | 1