L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO DI CITTADINANZA A ROMA, IN EUROPA NEL CORSO DEI SECOLI Alba Julia, 4/15 Trois Langues, Maggio 2014 Deux Cultures Prof. VIVIANA SACCANI L’OPPOSIZIONE TRA CITTADINO E STRANIERO La cittadinanza e l’antica religione Lo straniero non poteva contrarre matrimonio, commerciare e avere proprietà (diritti civili), né poteva votare e ricoprire cariche pubbliche (diritti politici) L’estensione del diritto di cittadinanza fu lungo perché anche a Roma, come ad Atene, si scontrava con primordiali pregiudizi e privilegi. In origine, infatti, l’inclusione di un individuo nella comunità politica era determinata dall’appartenenza alla comunità religiosa e dal riconoscimento del diritto a partecipare al culto delle divinità tutelari della città. Nelle guerre sannitiche (341-291 a.C.) Roma fu costretta a ricorrere all’aiuto dei popoli latini alleati Non fu accettata la richiesta di cittadinanza dal console Tito Manlio . Due anni dopo, però, un altro console, Furio Camillo, affrontò lo stesso problema in termini più saggi e lungimiranti chiariva definitivamente, per la storia di Roma, che la stabilità e la potenza dello stato NASCONO DALLA CAPACITÀ DI INCLUDERE E ASSIMILARE I POPOLI SOTTOMESSI E NON DALLA LORO DISTRUZIONE AMPLIARE LA CITTADINANZA RENDE GRANDE LO STATO Un momento cruciale e spartiacque fu la “GUERRA SOCIALE” (91-88 a.C.), quando gli alleati (socii) italici si ribellarono a Roma proprio perché non vedevano riconosciuto il proprio diritto di cittadinanza Per venire a capo della rivolta, Roma dovette acconsentire alle richieste dei popoli italici e nel 90 a.C. la lex Iulia concesse la piena cittadinanza ai socii rimasti fedeli e ai ribelli che deponevano le armi. Alla fine della guerra la cittadinanza romana era stata estesa a tutta la penisola a sud del Po. LEGIONARIO STATUS CIVITATIS ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA: a. Con ius connubi (diritto di contrarre matrimonio) b. Per nascita da padre romano (se matrimonio) c. Per nascita da madre romana (se no matrimonio) d. Attraverso manomissio iusta o civilis (schiavo diventa liberto) e. Per specifica concessione ad opera di una legge f. Per concessione del senato g. Per concessione dell’imperatore PERDITA DELLA CITTADINANZA a. Capitis deminutio maxima (diminuzione di diritti) b. Per acquisto della cittadinanza di un altro popolo c. Come conseguenza della comminazione di una condanna criminale se è prevista la pena di morte d. Deportatio in insulam (esilio) Per esercitare il potere Roma usa diverse forme amministrative •MUNICIPI •CITTÀ FEDERATE O COLONIE DIVIDE ET IMPERA I MUNICIPI • Città conquistate dai legionari, avevano un'autonomia amministrativa e propri magistrati, con alcuni obblighi verso Roma, tra cui l'obbligo di pagare un tributo e di fornire un contingente di truppe in caso di guerra. • Gli abitanti dei municipi erano detti i municipali, godevano di diritti civili libertà di compravendita, di matrimonio con i romani, di appello al giudice per ottenere giustizia • diritti politici essere parte di elettorato attivo e passivo, poter ricorrere in appello al popolo in caso di condanna a morte o partecipare alla divisione dell'agro pubblico CITTÀ FEDERATE •Città che si erano liberamente alleate con Roma con apposito tratto chiamato foedus. •Avevano propri magistrati e proprie leggi e non erano tenute a pagare tributi a Roma. •Gli abitanti delle città federate erano chiamati soci o alleati, godevano di autonomia amministrativa ma NON AVEVANO DIRITTI POLITICI A Roma, non potevano accedere alle cariche pubbliche o godere di privilegi fiscali riservati ai romani; erano obbligati a dare contingenti di truppe che combattono ai lati dell'esercito COLONIE •FONDATE DAI ROMANI SULL'AGER PUBLICUS, nei territori confiscati ai vinti o diventati di proprietà della repubblica romana. •Fondate in luoghi strategici o di frontiera, gli scopi sono militari, di controllo delle popolazioni locali o per allentare la pressione demografica a Roma. •LE COLONIE POTEVANO ESSERE ROMANE O LATINE, secondo la provenienza dei cittadini che la costituivano. ROMA MANDAVA nelle colonie I ROMANI PIÙ POVERI impoveriti dalle guerra •Gli abitanti delle colonie ROMANE AVEVANO PIENI DIRITTI CIVILI E POLITICI, •Gli abitanti delle COLONIE LATINE avevano gli stessi diritti di cui godevano nelle città latine federate (ius latinitatis). L’ELOGIO DELLA CITTADINANZA ROMANA •Nel 49 a.C., fu Cesare a estendere la piena cittadinanza romana a tutti gli abitanti della Gallia Transpadana. •Nel 42 a.C., con l’integrazione della provincia Cisalpina, la cittadinanza romana era conferita a pressoché tutte le aree dell’attuale territorio italiano. •Elio Aristide, nel 143 d.C., pronunciò un significativo Elogio di Roma mostrando il consenso che suscitò l’estensione della cittadinanza romana. Le conquiste di Cesare Constitutio Antoniniana Editto con cui, nell’anno 212 d.C., l’imperatore Antonino Caracalla concesse la CITTADINANZA ROMANA a tutti, o quasi, gli abitanti dell’Impero. Tra i pochi esclusi vi erano i cosiddetti dediticii, ossia i non Romani formalmente privi di ogni altra appartenenza cittadina. L’emissione dell’editto fu ispirata da finalità del tutto contingenti, di natura per lo più fiscale, volendo l’imperatore generalizzare le imposte fino allora dovute dai soli cives (per es., quelle sulle eredità e sulle manomissioni). IL CONCETTO DI CITTADINANZA È lo status conferito a chi è PIENAMENTE MEMBRO DI UNA COMUNITÀ E questo status ha creato uguaglianza di diritti e di doveri tra tutti i cittadini IL CONCETTO DI CITTADINANZA E NAZIONALITA’ Cittadinanza I membri del popolo sono cittadini di uno stesso Stato e quindi soggetti ad esso come titolari di diritti e doveri Nazionalità Si riferisce alle comuni radici storiche, religiose, di costume di un popolo LA CITTADINANZA IN ITALIA E IN EUROPA Gli individui nei loro rapporti con lo Stato si dividono in: • CITTADINI se appartengono allo Stato • STRANIERI se appartengono a un altro Stato • APOLIDI se non sono in rapporto di cittadinanza con nessuno Stato LA CITTADINANZA IN ITALIA In Italia si acquista: • per diritto di sangue • per luogo di nascita • per legge • per matrimonio • per decreto del Presidente della Repubblica LA CITTADINANZA IN EUROPA In Europa dal 1992 con il TRATTATO DI MAASTRICHT tutti i cittadini aderenti alla Unione hanno il diritto: • a circolare e soggiornare liberamente nella Ue • alla tutela da parte della autorità diplomatiche di qualsiasi Stato membro • di petizione al Parlamento europeo • a rivolgersi al mediatore europeo • all’elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo • di adire la Corte di Giustizia contro le violazioni dei diritti della Ue