L’EVOLUZIONE
DEL DIRITTO DI
CITTADINANZA A
ROMA, IN EUROPA
NEL CORSO DEI
SECOLI
Alba Julia, 4/15
Trois
Langues,
Maggio 2014
Deux
Cultures
Prof. VIVIANA
SACCANI
L’OPPOSIZIONE TRA
CITTADINO E STRANIERO
La cittadinanza e l’antica religione
Lo straniero non poteva contrarre
matrimonio, commerciare e avere
proprietà (diritti civili), né poteva votare
e ricoprire cariche pubbliche (diritti
politici)
L’estensione del diritto di cittadinanza
fu lungo perché anche a Roma, come ad
Atene, si scontrava con primordiali
pregiudizi e privilegi.
In origine, infatti, l’inclusione di un
individuo nella comunità politica era
determinata dall’appartenenza alla
comunità religiosa e dal riconoscimento
del diritto a partecipare al culto delle
divinità tutelari della città.
Nelle guerre sannitiche (341-291 a.C.)
Roma fu costretta a ricorrere all’aiuto
dei popoli latini alleati
Non fu accettata la richiesta di
cittadinanza dal console Tito Manlio .
Due anni dopo, però, un altro console,
Furio Camillo, affrontò lo stesso
problema in termini più saggi e
lungimiranti chiariva definitivamente, per
la storia di Roma, che la stabilità e la
potenza dello stato
NASCONO DALLA CAPACITÀ DI
INCLUDERE E ASSIMILARE I
POPOLI SOTTOMESSI E NON
DALLA LORO DISTRUZIONE
AMPLIARE LA
CITTADINANZA
RENDE GRANDE LO
STATO
Un momento cruciale e spartiacque fu la
“GUERRA SOCIALE” (91-88 a.C.),
quando gli alleati (socii) italici si
ribellarono a Roma proprio perché non
vedevano riconosciuto il proprio diritto di
cittadinanza
Per venire a capo della rivolta, Roma
dovette acconsentire alle richieste dei
popoli italici e nel 90 a.C. la lex Iulia
concesse la piena cittadinanza ai socii
rimasti fedeli e ai ribelli che deponevano le
armi.
Alla fine della guerra la cittadinanza
romana era stata estesa a tutta la penisola a
sud del Po.
LEGIONARIO
STATUS CIVITATIS
ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA:
a. Con ius connubi (diritto di contrarre
matrimonio)
b. Per nascita da padre romano (se
matrimonio)
c. Per nascita da madre romana (se no
matrimonio)
d. Attraverso manomissio iusta o civilis
(schiavo diventa liberto)
e. Per specifica concessione ad opera di una
legge
f. Per concessione del senato
g. Per concessione dell’imperatore
PERDITA DELLA CITTADINANZA
a. Capitis deminutio maxima
(diminuzione di diritti)
b. Per acquisto della cittadinanza
di un altro popolo
c. Come conseguenza della
comminazione di una
condanna criminale se è
prevista la pena di morte
d. Deportatio in insulam (esilio)
Per esercitare il potere Roma usa diverse forme amministrative
•MUNICIPI
•CITTÀ FEDERATE O COLONIE
DIVIDE ET IMPERA
I MUNICIPI
• Città conquistate dai legionari, avevano un'autonomia
amministrativa e propri magistrati, con alcuni obblighi
verso Roma, tra cui l'obbligo di pagare un tributo e di
fornire un contingente di truppe in caso di guerra.
• Gli abitanti dei municipi erano detti i municipali,
godevano di diritti civili
libertà di compravendita, di matrimonio con i romani, di
appello al giudice per ottenere giustizia
• diritti politici
essere parte di elettorato attivo e passivo, poter ricorrere in
appello al popolo in caso di condanna a morte o
partecipare alla divisione dell'agro pubblico
CITTÀ FEDERATE
•Città che si erano liberamente alleate con Roma con apposito tratto
chiamato foedus.
•Avevano propri magistrati e proprie leggi e non erano tenute a
pagare tributi a Roma.
•Gli abitanti delle città federate erano chiamati soci o alleati,
godevano di autonomia amministrativa ma NON AVEVANO
DIRITTI POLITICI A Roma, non potevano accedere alle
cariche pubbliche o godere di privilegi fiscali riservati ai romani;
erano obbligati a dare contingenti di truppe che combattono ai lati
dell'esercito
COLONIE
•FONDATE DAI ROMANI SULL'AGER PUBLICUS,
nei territori confiscati ai vinti o diventati di
proprietà della repubblica romana.
•Fondate in luoghi strategici o di frontiera, gli scopi
sono militari, di controllo delle popolazioni locali o per
allentare la pressione demografica a Roma.
•LE COLONIE POTEVANO ESSERE ROMANE O
LATINE, secondo la provenienza dei cittadini che la
costituivano.
ROMA MANDAVA nelle
colonie I ROMANI PIÙ
POVERI impoveriti
dalle guerra
•Gli abitanti delle colonie
ROMANE AVEVANO
PIENI DIRITTI CIVILI
E POLITICI,
•Gli abitanti delle
COLONIE LATINE
avevano gli stessi diritti di
cui godevano nelle città
latine federate (ius
latinitatis).
L’ELOGIO DELLA CITTADINANZA ROMANA
•Nel 49 a.C., fu Cesare a estendere la piena cittadinanza romana
a tutti gli abitanti della Gallia Transpadana.
•Nel 42 a.C., con l’integrazione della provincia Cisalpina, la
cittadinanza romana era conferita a pressoché tutte le aree
dell’attuale territorio italiano.
•Elio Aristide, nel 143 d.C., pronunciò un significativo Elogio di
Roma mostrando il consenso che suscitò l’estensione della
cittadinanza romana.
Le conquiste di Cesare
Constitutio Antoniniana
Editto con cui, nell’anno 212
d.C., l’imperatore Antonino
Caracalla concesse la
CITTADINANZA ROMANA
a tutti, o quasi, gli abitanti
dell’Impero. Tra i pochi esclusi
vi erano i cosiddetti dediticii,
ossia i non Romani formalmente
privi di ogni altra appartenenza
cittadina.
L’emissione dell’editto fu
ispirata da finalità del tutto
contingenti,
di natura per lo più fiscale,
volendo l’imperatore
generalizzare le imposte fino
allora dovute dai soli cives
(per es., quelle sulle eredità e
sulle manomissioni).
IL CONCETTO DI CITTADINANZA
È lo status conferito a chi è
PIENAMENTE MEMBRO DI UNA COMUNITÀ
E questo status ha creato uguaglianza di diritti e di doveri tra
tutti i cittadini
IL CONCETTO DI CITTADINANZA E
NAZIONALITA’
Cittadinanza
I membri del popolo sono
cittadini di uno stesso Stato
e quindi soggetti ad esso
come titolari di diritti e doveri
Nazionalità
Si riferisce alle comuni
radici storiche, religiose, di
costume di un popolo
LA CITTADINANZA IN ITALIA
E IN EUROPA
Gli individui nei loro rapporti con lo Stato si dividono in:
• CITTADINI se appartengono allo Stato
• STRANIERI se appartengono a un altro Stato
• APOLIDI se non sono in rapporto di cittadinanza
con nessuno Stato
LA CITTADINANZA IN ITALIA
In Italia si acquista:
• per diritto di sangue
• per luogo di nascita
• per legge
• per matrimonio
• per decreto del Presidente della Repubblica
LA CITTADINANZA IN
EUROPA
In Europa dal 1992 con il TRATTATO DI MAASTRICHT
tutti i cittadini aderenti alla Unione hanno il diritto:
• a circolare e soggiornare liberamente nella Ue
• alla tutela da parte della autorità diplomatiche di qualsiasi
Stato membro
• di petizione al Parlamento europeo
• a rivolgersi al mediatore europeo
• all’elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo
• di adire la Corte di Giustizia contro le violazioni dei diritti della
Ue