Salvatore Primiceri Perché Abolire la SIAE PE Primiceri Editore PE Diritto Collana Giuridica 2011 - PE Primiceri Editore / Lulu ISBN 978-1-4478-1137-4 Seconda Edizione – Agosto 2011 www.primicerieditore.it Illustrazione di copertina: Mattia Surroz Licenze I contenuti di questo libro sono rilasciati con licenza Creative Commons by-nc-nd 2.5. Puoi condividere e diffondere quest’opera citando sempre la fonte. Non puoi usarla per fini di lucro. Per maggiori dettagli: http://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/2.5/it/ 2 “La vita senza musica non è vita.” (Nietzsche). 3 4 Indice Prefazione 7 Introduzione - Anno 2011, un carrozzone di debiti 11 Capitolo I - In principio era (o non era) la SIAE 23 Capitolo II - La tutela del diritto d’autore 29 Capitolo III - La SIAE e la tutela di un interesse generale 35 Capitolo IV - L'organizzatore e la SIAE 41 Capitolo V - Le percentuali del diritto d'autore 49 Capitolo VI - Il contrassegno SIAE (il controverso “bollino”) 77 Capitolo VII - Siamo tutti “pirati”? 91 Capitolo VIII - La SIAE e il monopolio, una “macchina da soldi” 97 5 Capitolo IX - La SIAE e la tentazione digitale, un modo per “arrotondare” 103 Capitolo X - La SIAE e le opere “in rete” 115 Capitolo XI - Non solo SIAE: l'IMAIE 127 Capitolo XII - Non solo SIAE: la SCF 131 Conclusioni 6 143 Prefazione Una canzone o un film, sono esempi di opere dell’ingegno, opere che nascono dalla creatività di uno o più autori. Quello dell’autore è un mestiere importante. Non si tratta solo di avere creatività per se stessi ma anche di rendere il risultato condivisibile con tanta altra gente, il pubblico o l’ascoltatore. La condivisione di un’opera come una canzone nasce dall’emozione. Le parole, le note che la compongono suscitano un qualcosa che rende partecipi centinaia, migliaia e a volte milioni di persone. Più l’autore riesce a veicolare l’emozione sul pubblico, più l’opera acquisisce un valore culturale, un contributo alla crescita culturale della società, che come tale va tutelato ma va anche diffuso il più possibile per via della sua importanza ed efficacia positiva. 7 E’ ovvio e non trascurabile infine, che essere autore è anche un mestiere al pari degli altri e che quindi va tutelato e rispettato anche sotto l’aspetto economico. In questo breve trattato cerco di delineare lo “stato” della tutela del diritto d’autore in Italia mettendo in evidenza le principali iniquità e contraddizioni della SIAE, l’ente che dovrebbe garantire tutela agli autori e, al tempo stesso, agevolare ed essere garante dello sviluppo, della diffusione della musica e delle opere dell’ingegno per soddisfare il bisogno del pubblico e degli utilizzatori in genere, compresi gli organizzatori di eventi e i musicisti interpreti. La narrazione segue una precisa linea di pensiero che è quella di ritenere ingiusto qualsiasi freno alla crescita culturale di una società, alla creatività e alle nuove tecnologie, soprattutto se questo freno viene investito da un’autorità statale e da una protezione assoluta. 8 Sia chiaro, chi scrive sostiene pienamente il diritto d’autore e condanna gli usi illegali delle opere tutelate, ma non ritiene giuste forme oppressive della diffusione della creatività, forme che in nome di una presunta battaglia di legalità, non tiene conto delle istanze degli operatori del settore, del pubblico e persino delle direttive europee. Ma non solo. Il controverso ruolo della SIAE viene analizzato anche dal punto di vista dell’organizzatore di spettacoli e degli stessi autori, non sempre soddisfatti della tutela ricevuta e dei metodi di ripartizione dei diritti. Questo trattato vuole essere una lettura semplice e fondamentale di alcune problematiche inerenti al ruolo della SIAE. L’auspicio è che si acceleri un processo verso l’abolizione dell’ente a favore di un mercato libero nella tutela dei diritti oppure di una sua profonda riforma che vada però 9 sempre a inserirsi in un quadro concorrenziale e non più monopolista. 10 Introduzione ANNO 2011: UN CARROZZONE DI DEBITI Partiamo dalla fine. La seconda edizione di questo libro si è resa necessaria dopo la notizia del commissariamento della SIAE, avvenuto nel marzo 2011. Precedentemente il Ministero dei Beni e Attività Culturali, con lettera scritta, aveva informato la SIAE di aver avviato le procedure per la nomina del Commissario Straordinario dell’Ente ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il commissariamento della SIAE era nell’aria da tempo, dopo che il direttore Giorgio Assumma aveva rassegnato le dimissioni in data 30 novembre 2010 e visti i verbali del Collegio dei revisori della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) n. 42 del 30 novembre 2010 e n. 43 del 20 dicembre 2010. 11 L’organo di controllo ha evidenziato che il mancato svolgimento dell’assemblea degli associati per mancanza del quorum costitutivo, previsto dall’articolo 119 del regolamento generale della Società, ha impedito l’esame ed ogni deliberazione circa le rilevanti questioni poste all’ordine del giorno e che il ripetersi di tale evento comporta il mancato funzionamento di un organo fondamentale della Società. Anche la terza convocazione dell’assemblea, nella data del 31 gennaio 2011, non è andata a buon fine, per il mancato raggiungimento del numero legale per la valida costituzione di questa, determinando in tal modo la paralisi di tale fondamentale organo e l’assenza di ogni deliberazione di sua competenza in ordine a questioni di grande importanza gestionale e strategica per il futuro della Società, quali il bilancio preventivo 2011 (che si sarebbe dovuto approvare entro il 30 novembre), le 12 modifiche statutarie, con particolare riguardo alla riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo in attuazione dell’articolo 6, comma 5, del D.L. n. 78 del 2010, nonché le programmate modifiche al regolamento elettorale e la designazione del Presidente in sostituzione del dimissionario avv. Assumma. Considerato, in particolare, che la mancata approvazione del bilancio preventivo 2011 determinava l’impossibilità di poter dare attuazione al piano strategico 2010-2013, la cui adozione e attuazione è considerata indispensabile per un adeguato risanamento economico-finanziario dell’Ente, e per diversi altri motivi esplicitati nella lettera, il Ministero ha avviato la procedura di commissariamento dell’Ente. Ma come si è arrivati a questo? Le prime avvisaglie di uno stato di crisi si erano dedotte leggendo la lettera firmata da 13 FEM FEDERAZIONE EDITORI MUSICALI, ANEM ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORI MUSICALI, FA FEDERAZIONE AUTORI, indirizzata alla Presidenza del Consiglio Silvio Berlusconi, al Ministro Sandro Bondi e al direttore generale della SIAE, Gaetano Blandini e pubblicata sul blog del noto giornalista Mario Luzzatto Fegiz, all’interno del sito del Corriere Della Sera in data 16 gennaio 2011. Si legge nella missiva che il bilancio economico della SIAE é a dir poco inquietante e vale ben 800 milioni di euro di debiti. Come detto in precedenza, da poco aveva rassegnato le dimissioni il presidente Giorgio Assumma e le ultime due assemblee non si erano svolte per mancanza del numero legale. Una situazione quindi di grave crisi finanziaria e tutto questo nonostante le incredibili, inutili e contestatissime tasse 14 introdotte negli ultimi anni come il “triste” balzello sui supporti vergini e informatici. Ma leggiamo alcuni passaggi di questa lettera dai quali si evince la drammaticità della situazione e che ci testimoniano quello che da tempo diciamo in questa sede e di cui parlerò nei prossimi capitoli ovvero che la SIAE non soddisfa nemmeno gli stessi autori ed editori. “Chi negli ultimi anni ha gestito la SIAE, grazie ad una solida maggioranza sia in Assemblea che in Cda, ha inesorabilmente smantellato la Società sia in termini economici che in termini etici. Il bilancio passivo della SIAE e’ infatti il frutto di decisioni, delibere, stanziamenti di risorse che da una parte hanno eroso le finanze della società e dall’altra non hanno portato nessun miglioramento in termini di qualità e di efficienza. Il risultato e’ sotto gli occhi di tutti, almeno di tutti coloro che davvero fanno il mestiere 15 di editore o di autore. La SIAE e’ diventata la più costosa tra le società di collecting europee, con un aggio superiore rispetto a tutti i suoi diretti competitor. A fronte di un maggiore costo per gli autori e gli editori (per tutti, dai più grandi ai più piccoli), vanta la peggiore performance in termini di servizi e una maggiore lentezza nelle ripartizioni. SIAE ha un debito verso gli associati autori e editori che raggiunge cifre da manovra finanziaria, circa 800 milioni di euro, una cifra enorme se comparata con il debito che hanno le altre società europee….” La perdita economica della SIAE viene definita dai firmatari della lettera come un probabile nuovo caso Alitalia, una società che ha mancato interventi di modernizzazione. I firmatari della lettera sostengono le loro convinzioni forti del fatto che già nel 2009, sempre attraverso il Corriere della Sera 16 avevano cercato di aprire un dibattito per migliorare la SIAE, per toglierla dalla politica delle clientele e dello statalismo, ma la dirigenza ha perseverato nella stessa cieca direzione a colpi di maggioranza ignorando qualsiasi proposta. Leggiamo ancora: “…una grande parte degli autori e degli editori professionisti, italiani e non, piccoli o grandi che siano, non possono più permettere che i loro diritti siano calpestati quotidianamente da chi ha fatto della SIAE un proprio territorio di caccia fatto di clientele , da chi ha fatto dell’associazionismo una professione, da chi ha occupato per anni le sedie dei vari comitati di partecipazione in SIAE senza fare nulla per migliorare la società, ma inseguendo solo il gettone di presenza, i rimborsi spese e i propri tornaconti personali, da chi ha molto poco a che fare con la cultura di questo paese e che ha utilizzato la SIAE per inseguire posizioni di potere personale e non per tutelare le 17 proprie opere e i propri diritti….ne’ tantomeno per sostenere la Società degli Autori e Editori.” “Chi lavora onestamente, chi vive del proprio lavoro di editore e di autore, chi con questo lavoro dà occupazione a centinaia di persone creando un indotto importante nel panorama dell’industria culturale Italiana, ha l’obbligo di tutelare le proprie aziende e i propri dipendenti, ha l’obbligo di esigere rispetto e considerazione, ha il dovere di denunciare le ingiustizie e le malefatte che sono quotidianamente perpetuate in SIAE.” Abbiamo riportato solo alcuni significativi passaggi della lunga missiva ma il senso ci appare chiaro. Gli editori esprimono una forte preoccupazione, oltre che disappunto per la pessima gestione dell’ente, perché la SIAE rischia di finire e ai tanti operatori dell’industria culturale italiana serve una Società degli Autori e degli Editori capace 18 di competere con le altre società di collecting europee sul piano dell’efficienza, della modernità e della reale tutela del patrimonio culturale del nostro paese. Nel mio blog, nei siti in cui scrivo (ad esempio OpenFestival.it) e nella prima edizione di questo testo, ho spesso manifestato e denunciato le inefficienze della SIAE chiedendone l’abolizione perché così com’é non serve a niente e i fatti e i malumori sempre più crescenti dagli stessi addetti ai lavori lo dimostrano. Al tempo stesso però non sono contrario ad una SIAE concorrenziale, fermo restando che andrebbe abolito il monopolio. Questo libro, nella sua prima edizione, ci aveva quindi visto lungo. In questa drammatica realtà, la SIAE con la sua triste situazione riesce comunque e in qualche modo a farci sorridere. Avviata, infatti, la procedura di commissariamento dell’ente ecco arrivare la nomina da parte dell’allora ministro dei beni culturali Sandro 19 Bondi e dal premier (in carica nel momento in cui scrivo) Silvio Berlusconi del commissario straordinario: niente meno che Gian Luigi Rondi. I più esperti di cultura mi diranno: cos’hai contro Gian Luigi Rondi? Nulla per carità, rispondo io. Si tratta di un grande uomo di cultura e spettacolo, presidente del festival cinematografico di Roma e comunque personalità dal lungo e glorioso curriculum. L’unica cosa che mi lascia di stucco è l’età del personaggio in questione, ben 90 anni nel momento in cui scrivo! 90 anni, si, avete capito bene! E le stesse associazioni che nella lettera di cui sopra invocavano un processo di modernizzazione dell’ente salutano con entusiasmo la nomina di Rondi, il “nuovo che avanza”. “Ho accettato per amore della cultura”, ha dichiarato all’ANSA il commissario al momento della nomina. Per la serie “largo ai giovani”, pur rispettando come dicevo la figura professionale e culturale di Rondi, 20 ancora una volta non si é voluto dare alcun segnale di rinnovamento per un Ente come la SIAE che tutti gli studi di settore economico giudicano un carrozzone da milioni di debiti, privo di efficienza. Soddisfazione, come accennavo sopra, é stata invece espressa dalla FEM che si augura l’avvio di “quel processo di riforme e di modernizzazione necessari per un autentico rilancio della Siae”. Ne dubito fortemente. La SIAE andrebbe prima privata del suo monopolio e poi completamente rifondata (se non abolita per far spazio a nuove forme di tutela del diritto d’autore o enti privati). Per fare questo, però, occorrono figure professionali giovani e realmente obiettive in campo di diritti d’autore, “esterne” cioé a interessi politici. 21 22 Capitolo I IN PRINCIPIO ERA (O NON ERA) LA SIAE “Copiare il vero può essere una buona cosa, ma inventare il vero è meglio, molto meglio.” (Giuseppe Verdi).1 La SIAE è la Società Italiana Autori ed Editori e la sua funzione istituzionale è la tutela del diritto d’autore. Oggi è un ente pubblico economico su base associativa riconosciuto dalla legge (633/1941) come monopolista per la tutela di tale diritto. La natura economica della SIAE, spesso oggetto di discussione nella dottrina giuridica, é stata recentemente avallata dall’entrata in vigore della legge n.2/2008. 1 (lettera a Clara Maffei, 20 ottobre 1876, citato in James P. Cassaro (ed.) Music, Libraries and the Academy (Middleton, Wisconsin: A-R Editions, 2007) p. 218). 23 La SIAE svolge un’attività di intermediazione fra gli autori, che depositano presso di essa le proprie opere per ottenerne tutela, e gli esecutori o utilizzatori (es. musicisti, organizzatori di spettacolo, etc.). Ma nel 1882, anno in cui nasceva a Milano la SIAE (originariamente “Società Italiana degli Autori”), essa era “solamente” una associazione culturale per la tutela della proprietà letteraria e artistica. Fra i suoi fondatori figuravano uomini di cultura come Edmondo De Amicis, Francesco De Sanctis, Giosuè Carducci e Giuseppe Verdi. Aderirono anche personaggi provenienti dal campo dell’arte e della giurisprudenza con lo scopo, appunto, di tutelare la proprietà letteraria e artistica attraverso diverse attività, fra cui quella di sostenere gli autori in azioni di rivendicazione del proprio diritto. La sede della Società viene trasferita a Roma nel 1926. 24 Col tempo subisce varie trasformazioni, in particolare da quando lo Stato la individua come Società a cui demandare la riscossione dell’imposta sullo spettacolo, poi abolita nel 1999. Proprio dal 1999 diventa ente pubblico su base associativa. Per conto ed interesse dei suoi iscritti la SIAE provvede a concedere a pagamento le licenze e autorizzazioni per l’utilizzo economico di un’opera a chi ne fa richiesta e a ripartire i proventi tra gli aventi diritto, cioè fra gli autori delle opere utilizzate. In questa breve e spero semplice descrizione del ruolo principale della SIAE, si evince chiaramente che la ratio che ha spinto il legislatore a dare sempre più poteri a tale Società è ampiamente giustificata. Pensate solamente a che difficoltà ci sarebbero ogni qualvolta un individuo voglia, ad esempio, utilizzare una canzone 25 per un qualsiasi motivo come l’eseguirla in pubblico con il proprio gruppo musicale. Bisognerebbe contattare l’autore o gli autori e chiedergli l’utilizzazione del brano oltre che accordarsi economicamente. Un’operazione che diventerebbe lunga, quasi impossibile se moltiplicata per tutte le volte che un musicista o un organizzatore di spettacoli potrebbe aver bisogno di autorizzazioni. Per questo il ruolo di intermediazione assume una certa rilevanza. Quello che però, in questa sede, tenterò di analizzare, è se questo ruolo è davvero così unico e insostituibile; se è giusto che la SIAE abbia una posizione di monopolio e soprattutto se le tariffe che la SIAE riscuote nel rilascio delle autorizzazioni sono eque e chi le decide. Su questo ultimo punto mi soffermerò anche su alcuni casi “particolari” dove gli autori 26 stessi ci mettono del loro per aumentare i propri compensi e di conseguenza gli oneri per gli utilizzatori o organizzatori. 27 28 Capitolo II LA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE “Le idee migliori sono proprietà di tutti.” (Seneca). Prima di passare ad esaminare la “questione SIAE” nello specifico, vale la pena accennare alla legislazione generale vigente sul diritto d’autore. La tutela del diritto d’autore è prevista dal nostro codice civile attraverso gli articoli 2575-2583. In linea con tali indicazioni è intervenuta poi la legge speciale 633 del 1941, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, legge che compie ben 70 anni al momento della pubblicazione di questo libro. La legge in oggetto è stata negli anni modificata per armonizzarla sempre di più con le direttive e i regolamenti 29 dell’Unione Europea venivano introdotti. che gradualmente Il diritto d’autore viene sostanzialmente descritto e disciplinato in due diversi aspetti, l’aspetto morale e quello patrimoniale. Il diritto morale d’autore è l’idea artistica; viene cioè tutelato l’autore in quanto inventore di una specifica opera dell’ingegno. Nel diritto morale d’autore si configurano alcuni aspetti quali la paternità dell’opera, diritto di integrità dell’opera, diritto di inedito, diritto all’anonimato dell’autore, diritto al ritiro dell’opera dal commercio. Il diritto patrimoniale d’autore è invece la tutela dell’utilizzazione economica di tale opera ovvero la facoltà esclusiva dell’autore a sfruttare economicamente la sua creazione. Del diritto patrimoniale d’autore fanno parte il diritto di pubblicazione, il diritto di riproduzione, il diritto di trascrizione, il diritto di esecuzione, presentazione e 30 recitazione in pubblico, il diritto di opporsi a modificazioni o deformazioni dell’opera, i diritti di diffusione, traduzione, distribuzione ed elaborazione, il diritto di noleggio e di prestito. I diritti di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno hanno anche dei limiti ben precisi di durata nel tempo, cosa che invece non è prevista per il diritto morale d’autore. La legge 52/1996 afferma che i diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Per la definizione certa, però, dei limiti temporali di utilizzazione economica si deve analizzare ogni categoria in quanto il legislatore ha tenuto conto delle varie tipologie di opere. E’ evidente quindi, da quanto enunciato, che l’autore ha la facoltà di stipulare contratti per consentire a terzi l’utilizzazione 31 dell’opera a fini economici. Si tratta dei cosiddetti contratti per la cessione del diritto patrimoniale d’autore (es. i contratti di edizione). E’ proprio dal “consenso” dell’autore a far sì che si possa utilizzare una sua opera che nasce l’accordo con la SIAE. Per i motivi espressi nel precedente capitolo la maggior parte degli autori depositano le proprie opere presso la SIAE stipulando un contratto di rappresentanza e nello stesso tempo di intermediazione con soggetti terzi che intendano utilizzare tali opere per fini economici. Attraverso la SIAE gli autori sarebbero certi di vedere tutelati e garantiti i vari diritti connessi alla propria creazione, dal diritto di pubblica esecuzione musicale al diritto di trasmissione radiofonica, e così via. La SIAE, inoltre, attraverso appositi contratti di rappresentanza con analoghe 32 società, è in grado di tutelare le opere dei suoi iscritti anche all’estero. Insomma, detta così, sembra proprio che la SIAE sia l’unico modo per garantire questa benedetta tutela del diritto d’autore e che gli autori non abbiano altra via per vedersi riconosciuti i propri diritti, soprattutto economici, che iscriversi alla SIAE e depositare presso di essa le proprie opere dell’ingegno. Peccato però che nella pratica la SIAE è spesso oggetto di critica non solo da chi la deve pagare (e anche salata) ogni qualvolta che si reca nei suoi uffici per farsi rilasciare un permesso di utilizzazione, ma anche dagli stessi autori e addetti ai lavori del campo soprattutto musicale, cinematografico e teatrale. Noterete più avanti l’ambiguità di autori che affermano come la SIAE, a causa delle sue tariffe e della sua burocrazia, sia in realtà un impedimento alla libera diffusione della 33 musica ma che nello stesso tempo utilizzano tutti i meccanismi a loro consentiti per ricavare il più possibile da ogni loro opera tutelata attraverso la stessa SIAE. Ma allora questa SIAE a chi e a cosa serve? Perché viene criticata ma alla fine sempre accettata la sua posizione monopolista? Che cosa ha spinto il legislatore a prevedere una posizione così prevalente della SIAE? 34 Capitolo III LA SIAE E LA TUTELA DI UN INTERESSE GENERALE “La musica fa bene al cuore e all'anima.” (Platone). E’ l’articolo 180 della legge sul diritto d’autore a disporre l’esclusività della SIAE nell’attività di intermediario, comunque attuata, sotto forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza, cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radio diffusione, comunicazione al pubblico via satellite, riproduzione meccanica e cinematografica. La norma in oggetto parla di esclusiva nel ruolo di intermediazione ma non impedisce all’autore di provvedere da solo alla tutela dei propri diritti. Ciò che conta è che non ci siano altre società e o enti che pensino di 35 svolgere un’attività sarebbero fuorilegge. simile in quanto Questo significa che, paradossalmente, non si potrebbe nemmeno parlare di monopolio della SIAE in quanto non è l’unica ad esercitare tale funzione di intermediario. L’altro e unico soggetto che può svolgere il medesimo ruolo è infatti l’autore che intende provvedere personalmente senza affidarsi alla SIAE. Peccato però che di fatto l’autore non può competere da solo con la potente macchina burocratica organizzativa della SIAE. Un soggetto privato non riuscirebbe mai a concorrere con una vera e propria azienda come la SIAE. Quindi l’autore che, per vari motivi, non intende frasi tutelare dalla SIAE, non può affidarsi a nessun altro se non a se stesso, col concreto rischio di non riuscire a “tenere d’occhio” le infinite possibilità di utilizzo della propria opera da parte di terzi. 36 Per questo credo sia utile iniziare a pensare se in questo campo possa svilupparsi, con un’adeguata riforma che abolisca il monopolio SIAE, una concorrenza fra più aziende volte alla tutela del diritto patrimoniale d’autore e alla intermediazione fra autori e utilizzatori. Questo pensiero non credo sia frutto solo della mia fantasia altrimenti non si spiegherebbero le innumerevoli volte in cui l’esclusività della SIAE sia stata contestata da vari soggetti; sintomo questo di un certo malcontento. L’articolo 180 della legge sul diritto d’autore, ad esempio, è stato sottoposto diverse volte al vaglio della Corte Costituzionale per questioni di illegittimità anche se i giudici non hanno dato riscontro, anzi. La Corte ha addirittura cercato di spiegare il perché la SIAE goda giustamente (secondo 37 la Corte) di una posizione di preminenza garantita dalla legge. Tale motivazione va ricercata, sempre secondo la Corte Costituzionale, nel fatto che un’adeguata protezione del diritto d’autore rientra nel cosiddetto “interesse generale” e che l’enorme quantitativo di opere dell’ingegno in circolazione impone come indispensabile il ruolo di intermediazione di enti come la SIAE. Già, di enti come la SIAE. Si ma perché solo della SIAE? Non si discute il fatto dell’utilità dell’attività di intermediazione ma della sua esclusività in capo ad un unico soggetto. Anche qui la Corte non fa altro che ribadire la solita puntualizzazione che non si tratta di un unico soggetto in quanto l’autore può occuparsi direttamente della tutela dei suoi diritti, se crede. 38 Insomma, o ti arrangi col rischio che tutti utilizzino le tue opere a tua insaputa perché non riesci a controllarle o ti affidi alla SIAE, che con la sua capillare organizzazione, i suoi uffici pieni di carte e burocratizzati all’ennesima potenza, con le sue tariffe assolutamente inique, con le sue regole che cambiano da ufficio a ufficio e da direttore a direttore, renderà estremamente “piacevole” (in senso ironico) l’utilizzazione della tua opera da parte del soggetto che va a richiederne il permesso di utilizzazione. Quando entro in un ufficio SIAE normalmente mi passa la voglia di organizzare qualsiasi evento o spettacolo e credo che questa sensazione sia comune a tanti organizzatori. 39 40 Capitolo IV L’ORGANIZZATORE E LA SIAE “Non pagherei mai quaranta euro per vedere un concerto di Zucchero.” (Zucchero “Sugar” Fornaciari).2 Il rapporto tra l’organizzatore di spettacoli e la SIAE è spesso conflittuale, soprattutto a causa delle tariffe applicate e dalle modalità di riscossione. Per organizzare un qualsiasi evento musicale, teatrale o cinematografico che preveda l’utilizzo di opere protette dalla SIAE, bisogna recarsi preventivamente nell’ufficio territoriale competente (di norma la città in cui si svolge l’evento oppure l’ufficio più vicino territorialmente competente) a farsi rilasciare un permesso di esecuzione. Questo permesso ha un costo di poco superiore ai tre euro. Insieme al 2 sui costi dei concerti estratto dal dialogo tra Ivano Fossati e Zucchero pubblicato su Panorama il 15 settembre 2006. 41 permesso viene rilasciato il “programma musicale” che l’organizzatore dovrà compilare con cura e in ogni sua parte e sul quale vanno inseriti i titoli e i relativi autori delle opere eseguite. Il programma musicale può essere rosso, blu o verde; un modo per rendere più colorato e vivace il rapporto con l’Ente, oppure per complicarsi la vita, scegliete voi. Il “programma musicale” è comunemente chiamato “borderò” ed è rosso se l’evento organizzato prevede l’esecuzione di musica leggera; è blu se è prevista musica classica o jazz; è verde se è prevista diffusione o selezione musicale da discoteca attraverso l’impiego di un disc jockey. La compilazione corretta del borderò è estremamente importante perché esso va restituito compilato all’ufficio SIAE entro cinque giorni dallo svolgimento dell’evento e serve alla SIAE per visionare le opere eseguite e ripartire così i compensi agli autori. 42 Falsificare il borderò è una fattispecie tipica di reato ma nella pratica si sente spesso di autori che si fanno inserire da organizzatori amici brani in realtà non utilizzati pur di vedersi recapitare qualche euro. Insomma più che un reato è l’istinto di sopravvivenza di autori poco conosciuti. Oltre che del borderò e dei tre euro di permesso, la visita preventiva nell’ufficio SIAE competente da parte dell’organizzatore, si correda anche di una richiesta economica dell’impiegato/a o direttore di turno: il cosiddetto “deposito cauzionale”. Di cosa ha paura la SIAE? Che non passi a pagare. E quindi chiede in anticipo all’organizzatore un deposito pari al rapporto prezzo del biglietto/capienza del luogo dove si svolge l’evento. Ad esempio: nel 2008 un’agenzia di spettacoli ha organizzato il concerto di un gruppo pop giovanile presso il locale “Alcatraz” di 43 Milano, locale dove vengono spesso ospitati concerti anche di artisti affermati a livello nazionale ed internazionale. Nel caso specifico, che riporto come esempio fra i tanti, il costo del biglietto era stato fissato in 20 euro. La capienza dell’Alcatraz (sala grande) era stata quantificata in circa 3.000 posti in piedi. L’ufficio SIAE competente per la zona di Milano in cui è posizionato il locale ha chiesto agli organizzatori un versamento cauzionale di circa 6.000 euro! Questo perché, per i concerti di musica leggera, la tassa SIAE da pagare è il 10% dell’incasso. Quale é il problema? Il saldo dell’organizzatore alla SIAE dovrebbe avvenire entro cinque giorni successivi al concerto e capita spesso che l’organizzatore si ritrovi in questi casi a credito e che la SIAE debba così restituire la somma eccedente riscossa preventivamente 44 attraverso la cauzionale. formula del deposito Infatti al momento del deposito cauzionale (la mattina stessa del giorno in cui era fissato il concerto) gli organizzatori hanno fatto presente che in prevendita erano stati venduti solo 400 biglietti e che non si prevedeva alcun “sbigliettamento record” al botteghino in serata. Il direttore intransigente ha però richiesto ugualmente il versamento del deposito basato sull’intera capienza del locale. Se si fosse basato sul dato di prevendita gli organizzatori avrebbero dovuto versare solo 800 euro di deposito. Come volevasi dimostrare la SIAE di Milano ha dovuto restituire agli organizzatori oltre 5.000 euro, trattenuti però nelle sue casse per oltre una settimana. Questo, insieme ad altri chissà quanti depositi cauzionali di altri eventi, contribuisce di certo a far maturare 45 significativi interessi sui conti correnti della SIAE. Non sempre, comunque, la SIAE pretende un deposito calcolato in questo modo. Anche se quella esposta sarebbe la regola, alcuni direttori (sempre per il principio che tutto cambia da sede a sede) assumono un certo buon senso per calcolare il deposito su un dato di prevendita reale e su una ragionevole previsione di sbigliettamento serale in base alla conoscenza delle location dove si svolgono gli eventi. Forse è il caso di cambiare la regola e di imporre un ragionevole limite al deposito cauzionale, almeno nelle modalità di calcolo. Non può un organizzatore sborsare in anticipo così tanti soldi sulla base di una capienza totale che userà in rarissimi casi e prima di avere a disposizione i soldi dell’incasso. 46 A che serve tutto ciò? Forse, come dicevo sopra, a far maturare interessi coi soldi degli altri sui conti correnti della SIAE? 47 48 Capitolo V LE PERCENTUALI DEL DIRITTO D’AUTORE “Viva la Siae: non sai mai quanto diavolo si trattengono nel loro calderone di tabelle e di numeri, ma quelli che arrivano sono pochi, sicuri e subito.” (Zucchero “Sugar” Fornaciari).3 Dopo uno spettacolo la SIAE deve calcolare la percentuale da destinare agli autori delle opere rappresentate o eseguite. Per effettuare tale calcolo l’Ente stabilisce una base imponibile che comprende innumerevoli voci, non sia mai che sfugga qualcosa. Alcune di queste sono perlomeno suscettibili di discussione. Costituiscono base imponibile per il calcolo dei diritti: 3 Dal dialogo tra Ivano Fossati e Zucchero pubblicato su Panorama il 15 settembre 2006. 49 50 L’intero incasso della manifestazione svolta. Il diritto di prevendita eccedente il 15% del costo del biglietto. Ciò significa che il costo di prevendita per ogni biglietto di una manifestazione non può superare il 15% del costo netto del biglietto stesso. L’incasso virtuale derivato dall’eccedenza di biglietti omaggio, che non possono superare il 5% della capienza del luogo della manifestazione. Oltre il 5% quindi si calcolano i biglietti come venduti e quindi incassati ai fini della costituzione della base imponibile. Diritti di utilizzazione radiotelevisiva. Diritti indiretti derivanti da sponsorizzazioni private alla manifestazione e/o erogazioni liberali o contributi di enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni, Fondazioni, etc. Al lettore più obiettivo non sarà sfuggito certamente che, dell’elencazione appena descritta, l’unica voce che ha un certo senso è la prima. Si stabilisce cioè che l’incasso della manifestazione è base imponibile per il calcolo del diritto d’autore. Tutto sommato l’incasso di un evento misura anche il successo dell’evento stesso e la percentuale calcolata su di esso assume un criterio di equità se non fosse per la tariffa applicata. Per i concerti di musica leggera generici, la SIAE trattiene infatti il 10% + iva 20% dell’incasso. Esempio: un cantante si esibisce in un teatro da mille posti: l’organizzatore stabilisce che il biglietto costa 20 euro (più eventuale prevendita non eccedente il 15% dei 20 euro); vende tutti i biglietti e incassa 20.000 euro + la prevendita che però non costituisce base imponibile per la SIAE. Di questi 20.000 51 euro la SIAE tratterrà 2.000 euro più iva al 20%, quindi un totale di 2.400 euro. Non poco, davvero non poco se calcoliamo che abbiamo fatto un esempio di un concerto con una capienza limitata di posti e un costo del biglietto molto accessibile. Insomma, un organizzatore si deve fare bene i suoi calcoli prima di intraprendere un’attività di organizzazione concerti. In alcuni casi, solo per l’eventuale esborso verso la SIAE, potrebbe non valerne la pena. Ma il caso appena espresso assume comunque una rilevanza “normale” e costituisce una base tutto sommato “accettabile” se confrontata ad altri casi come le rappresentazioni teatrali o i concerti dove vi sono calcolati anche diritti DOR, ovvero diritti di rappresentazione teatrale. Cosa significa? Gli autori depositano la propria opera presso la SIAE e la compagnia che esegue lo spettacolo ne chiede un permesso generale di rappresentazione dove 52 vengono già stabilite le percentuali che la SIAE dovrà riconoscere agli autori calcolate sulla base imponibile precedentemente espressa. Nel permesso di rappresentazione vengono quindi stabilite percentuali che variano in base a diversi criteri. Ad esempio si fa spesso differenza tra prima, seconda rappresentazione e repliche successive. La prima e la seconda arrivano a richiedere percentuali persino oltre il 15% dell’incasso. Per il teatro si è comunque spesso sopra la soglia del 10% perché confluiscono insieme diritti musicali e diritti DOR. Quindi l’organizzatore si può trovare di fronte ad una rappresentazione che preveda il 10% per i diritti musicali e il 7% per i diritti DOR. A furia di sommare diritti e percentuali ecco che la quota da versare alla SIAE sale in maniera esorbitante. E questo solo calcolando il primo punto dell’elenco, ovvero l’incasso della manifestazione. 53 Assume una certa rilevanza il sospetto “abuso” che alcuni autori esercitano su queste percentuali. E’ noto il caso di un celebre cantante italiano che ha portato recentemente in tournée uno spettacolo di successo dove principalmente canta canzoni scritte per lui da vari autori. Il calcolo sulla musica viene fatto al 10% dell’incasso come da regola. Il cantante in questione, però, sfruttando il fatto di essere anche un attore di teatro, inserisce nell’arco del concerto alcuni piccoli monologhi in brevi pause tra una canzone e l’altra. Quella che il pubblico potrebbe scambiare come una piacevole chiacchierata del loro artista preferito oppure un modo gradevole per riprendere fiato, è in realtà sorprendentemente un’opera letteraria depositata dal cantante (in questo caso in veste di autore) presso la SIAE. In virtù di questo, ogni qualvolta che il cantante pronuncia quei monologhi sul palco, scatta anche la percentuale DOR della SIAE che andrà ad esigere all’organizzatore 54 di turno un’ulteriore percentuale oltre al 10% di base, in questo caso un altro 5%. Tenendo conto che l’artista percepisce consistenti cachet per la sua esibizione, non si vede la ragione per andare a prendere altri soldi attraverso la SIAE inventandosi “trucchetti” di questo tipo. Alla fine è la SIAE stessa a consentire che avvenga ciò e gli autori ne approfittano; tanto pagano gli organizzatori, già spennati da potenti cachet. Credo sia ragionevole riformare la legge in modo che gli autori interpreti, cioè quegli autori che vanno ad eseguire opere proprie e per la cui esecuzione percepiscono già un cachet, non costituiscano calcolo per la SIAE. La SIAE si dovrebbe occupare di ripartire solo i diritti per tutte le opere eseguite da altri interpreti e non dall’autore stesso. Un altro “caso curioso” è quello di un celebre attore di cabaret che porta spesso in scena monologhi comici nei teatri italiani. 55 Qui lui è autore di tutti i testi e percepisce comunque i diritti SIAE derivanti dall’incasso della rappresentazione, il 15% per spettacolo teatrale. Non solo, non accontentandosi di ciò, compone una musichetta, che passa perlopiù inosservata al pubblico, e la utilizza come introduzione dello spettacolo. Per il solo fatto di averla composta e inserita nello spettacolo ne richiede le spettanze sul diritto d’autore ed ecco che scatta un’ulteriore percentuale che va a rodere ulteriormente l’incasso sempre a favore di SIAE e autore. Assodato che già solamente il primo punto della base imponibile SIAE (l’incasso della manifestazione) è sufficiente a far incassare all’Ente notevoli somme di denaro, passiamo ad analizzare gli altri criteri che, in certi casi, assumono quasi una connotazione di beffa, una sorta di “truffa legalizzata” secondo il mio modesto parere e quello di una marea di organizzatori. 56 Il costo di prevendita dei biglietti Il biglietto per un concerto o una qualsiasi rappresentazione teatrale può essere acquistato, di norma, con largo anticipo rispetto alla data dell’evento grazie ad una rete di sistemi di prevendita. Ne esistono molti. I più noti, a livello nazionale, che lavorano anche on-line permettendo così ai potenziali spettatori di acquistare i biglietti anche via internet, sono Ticketone.it, Vivaticket.it, Bookingshow.com ma ne esistono molti altri. Assicurarsi il biglietto dell’evento in anticipo può costituire una sicurezza per l’appassionato che non vuole assolutamente perdersi lo spettacolo o rischiare che i biglietti vadano in esaurimento. L’acquisizione di questa “sicurezza” ha un costo che viene deciso dall’organizzatore dell’evento stesso. L’organizzatore si deve però attenere al regolamento SIAE in materia che stabilisce un tetto massimo al 57 costo di prevendita che l’organizzatore può applicare. Tale regolamento stabilisce che il costo della prevendita non può superare il 15% del costo del biglietto stesso. Ad esempio, se un biglietto costa 20 euro, la prevendita potrà essere di massimo 3 euro (il 15% di 20 euro). L’organizzatore può anche stabilire un costo di prevendita inferiore al 15% ma l’importante è che non superi la soglia del 15%. In tale ultimo caso, la SIAE tasserà l’esubero. La “ratio” di tale norma potrebbe apparire come una garanzia per il consumatore in modo che l’organizzatore di turno non abusi del costo di prevendita ma alla SIAE ciò che interessa è sempre incassare il più possibile e quindi, non essendo il costo di prevendita considerato base imponibile per il calcolo dei diritti d’autore, ecco che si specifica come questo debba essere limitato. Pensate se non esistesse questa regola: un organizzatore potrebbe decidere paradossalmente di fissare in 1 euro il costo 58 del biglietto e applicare una prevendita di 19 euro. Se non esistesse la regola del 15% la SIAE dovrebbe ricavare la percentuale del diritto d’autore su un solo euro di costo del biglietto. Non vorremmo mica mandare in miseria la SIAE e i suoi autori, vero? Per questo che, tutto sommato e obiettivamente, questa regola ha una sua logica ed equità, se non fosse sempre che la percentuale di “prelievo” sull’incasso della SIAE è davvero troppo alta. Insomma il problema è sempre quello, la mancanza di proporzionalità tra l’incasso e la percentuale di prelievo della SIAE per il calcolo del diritto d’autore: tariffe tra il 10% e il 20% sono, a mio parere, inique e ingiuste. L’eccedenza dei biglietti omaggio Se finora ci siamo un pochino “lamentati” delle tariffe applicate dalla SIAE, perché considerate eccessive, che cosa dovremmo 59 dire quando viene tassato un “incasso virtuale” ovvero un incasso che non c’è? E’ proprio questo, cari lettori, quello che avviene con la cosiddetta eccedenza dei biglietti omaggio. La SIAE stabilisce infatti che il numero massimo di biglietti omaggio staccabili e non tassabili in una manifestazione (per cui l’organizzatore non verserà all’Ente alcuna tariffa) è pari al 5% della capienza del luogo dove si svolge lo spettacolo. Se un organizzatore decidesse di regalare più di questa quota di biglietti, lo potrà fare senza limitazioni ma dovrà tenere conto che la SIAE considererà i biglietti omaggio eccedenti come venduti ad un importo pari al prezzo del biglietto più alto a parità di settore. In questa maniera l’eccedenza degli omaggi graverà sul pagamento dei diritti d’autore. Il paradosso di questo aspetto sta proprio nel fatto che si dovrà versare alla SIAE una 60 somma non incassata e che quindi costituirà una perdita che graverà sulle tasche dell’organizzatore. Purtroppo si tratta di un caso frequente in quanto l’organizzatore ha spesso il bisogno di distribuire numerosi biglietti omaggio per autorità, accreditati dalla produzione, giornalisti, mandatari SIAE, etc. Facciamo un esempio pratico. Un teatro dispone di 1.200 posti e un organizzatore decide di realizzarci al suo interno un concerto di musica leggera. Il 5% di 1.200 posti è 60. Quindi l’organizzatore, se non vuole pagare l’eccedenza, farebbe bene a non regalare più di 60 biglietti. Ogni biglietto di più la SIAE lo considererà venduto e l’organizzatore dovrà pagare come se avesse incassato! Complimenti a chi ha messo in atto questa abile strategia di “furto” di danaro, sempre ai danni degli organizzatori. Non bastava l’incasso reale? Pure quello virtuale? 61 Inutile dire, l’avrete capito, che propongo l’abolizione di questa norma. Diritti di utilizzazione radio-televisiva Non mi soffermerei molto sul punto dei proventi derivanti dalla vendita di diritti di trasmissione radio-televisiva di un evento. Un concerto o uno spettacolo, oltre al suo svolgimento fisico in un luogo specifico, può essere trasmesso attraverso i mezzi di telecomunicazione (radio e tv) in virtù di accordi fra gli organizzatori, gli ospiti dell’evento (musicisti, attori, etc.) e le emittenti radio tv che possono trasmettere in diretta o in differita. In questo modo l’evento raggiungerà un pubblico molto più ampio di quello presente nel teatro, stadio, piazza o qualsiasi location dove si svolga. La SIAE tiene ovviamente conto del pubblico “aggiuntivo” accordandosi con 62 l’organizzatore per trattenere una parte degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti di ripresa radio televisiva. Per la SIAE infatti l’entrata che l’organizzatore avrà dalla vendita di tali diritti viene considerata come un incasso ulteriore oltre alle entrate in loco dell’evento (ad esempio la vendita dei biglietti se l’evento è a pagamento). Se può essere ragionevole considerare i proventi da ripresa radio televisiva elemento per la costituzione della base imponibile SIAE, non si può dire altrettanto per quanto riguarda sponsorizzazioni, erogazioni, contributi pubblici. Il controverso punto viene analizzato nel prossimo paragrafo. I proventi indiretti Come è stato evidenziato nel corso della trattazione finora, il pagamento della SIAE costituisce spesso un onere importante per chi vuole realizzare e organizzare un’iniziativa musicale e/o teatrale. 63 Per ammortizzare i costi, spesso elevati, che la realizzazione di un evento, quale un concerto, comporta, l’organizzatore avvia normalmente una ricerca di fondi “esterni” che possano aiutarlo a “coprirsi le spalle”. Soprattutto se l’organizzatore è un imprenditore che organizza eventi di mestiere, far quadrare i conti è necessario. Organizzare un concerto, infatti, è un’attività a forte rischio di impresa. Poniamo il caso che l’organizzatore decida di realizzare un concerto di un nome noto della musica nazionale o internazionale e che tale concerto preveda un biglietto di ingresso per il pubblico. Ovviamente l’organizzatore tenderà a calcolare il biglietto d’ingresso ipotizzando un punto di pareggio fra numero di spettatori e spese da sostenere compreso il cachet dell’artista. Normalmente questo punto di pareggio viene calcolato al di sotto della capienza della location e dei biglietti vendibili in modo che tutti i biglietti venduti 64 sopra quella soglia costituiranno il guadagno dell’organizzatore. Non sempre però questo calcolo può risultare veritiero. Infatti le variabili che possono influire negativamente sul risultato e il successo dell’evento sono diverse e imprevedibili (ad esempio il maltempo se il concerto è all’aperto oppure un calo di interesse del pubblico verso l’artista proposto, oppure più semplicemente una campagna pubblicitaria sbagliata o poco efficace, e così via). L’organizzatore professionista (ma anche il comitato di quartiere per le feste o comunque un qualsiasi organizzatore privato che rischia di tasca sua) cerca pertanto di prevedere, quando possibile, di limitare eventuali danni derivanti da “flop” e conseguente perdita economica. Il metodo ovvio e tradizionale per ammortizzare questo ipotetico rischio è la 65 raccolta di sponsor manifestazione. a sostegno della Gli sponsor sono ancor più fondamentali se per l’evento è previsto l’ingresso gratuito degli spettatori. In questo caso sponsor e contributi pubblici devono coprire l’intero piano di spesa organizzativa. In tutti i casi esposti la SIAE ha deciso di mettere la mano anche sui soldi delle sponsorizzazioni, non in toto (e ci mancherebbe!) ma stabilendo un criterio che va ad incidere per il 5% della sponsorizzazione (deduzione forfetaria del 50% sull’importo di ogni sponsorizzazione e conseguente applicazione di un’aliquota del 10%). Per sponsorizzazioni la SIAE intende entrate derivanti da contratti posti in essere fra l’organizzatore dell’evento con soggetti sia pubblici (contributo comunale, provinciale, regionale o da fondazioni per la cultura, 66 bancarie, camere di commercio, etc.) sia privati (imprese, attività commerciali, etc.). Perché la SIAE si é sognata di andare a toccare anche una parte di questi fondamentali proventi per l’organizzatore? Da quale norma deriva questa autorizzazione? Per rispondere, o tentare di rispondere, dobbiamo andare a rispolverare l’articolo 3 del D.P.R. 640/72 denominato “Imposta sugli Spettacoli”, il quale al comma 2 dello stesso, recitava: “Costituiscono altresì base imponibile l’ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi…”. Ma è sufficiente? Assolutamente no, perché il D.P.R. in oggetto disciplinava l’imposta sugli spettacoli, successivamente abolita. La SIAE infatti si è presa la libertà di considerare le sponsorizzazioni non solo ai fini del calcolo dell’imposta sugli spettacoli ma anche per il calcolo dei diritti d’autore 67 decidendo autonomamente l’aliquota da prelevare. Il fatto che la SIAE abbia deciso di incidere sulle sponsorizzazioni “solo” al 5% viene esposto quasi come un atto di bontà, quasi ad avvertire che si poteva stabilire un’aliquota più elevata. Non c’è da stupirsi quando si è di fronte ad un ente dal potere illimitato e monopolista che interpreta e decide a suo piacimento. Infatti è opinabile l’aliquota del 5% perché non vi è alcuna legge che legittima questo ennesimo “furto”. Tant’è vero che in dottrina la questione è fortemente discussa mettendo contro giuristi pro e giuristi contrari al prelievo di quote di sponsorizzazione ai fini del calcolo del diritto d’autore. Noi ovviamente ci schieriamo con la parte contraria. La norma dalla quale la SIAE trarrebbe la sua legittimazione a incidere sulle sponsorizzazioni non è mai stata modificata e si trova ancora presente nel medesimo 68 decreto. Ciò che però è nel frattempo variato è l’ambito di applicazione del decreto stesso che non è più riferito agli spettacoli ma solo agli intrattenimenti. Cosa significa ciò? Potrebbe intendersi quindi che la base imponibile SIAE possa andare a prelevare dalle sponsorizzazioni solo ed esclusivamente in presenza di intrattenimento e non più di spettacolo? La riposta è sì ma evidentemente la SIAE ignora tutto questo in quanto continua nei suoi uffici ad esigere dagli organizzatori di spettacolo il 5% di ciascuna sponsorizzazione. Proponiamo pertanto l’abolizione di tale norma, anche per quanto riguarda gli intrattenimenti. A completezza del discorso e per favorire la comprensione del lettore meno “addetto ai lavori” diamo una definizione dei termini 69 intrattenimento e spettacolo. Si chiama intrattenimento (con l'assoggettamento alla relativa imposta e al regime IVA previsto dall'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972) quando l'esecuzione musicale dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico del locale. E’ invece spettacolo un'esecuzione musicale effettuata dal vivo dove questo tipo di esecuzione sia comunque prevalente: quando l'esecuzione musicale dal vivo sia pari o superiore al cinquanta per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l'attività é classificata come spettacolo (ed é assoggettata al solo regime ordinario IVA, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo). Per esperienza va comunque detto che, come spesso accade, non tutti gli uffici SIAE indagano sulle sponsorizzazioni di uno spettacolo e non pretendono nulla, 70 indipendentemente se l’organizzatore lo faccia o meno presente. In alcuni (oserei dire rari) uffici SIAE, per fortuna, vige ancora la regola del buon senso che deroga alle “brutture e ingiustizie” dei regolamenti interni. La questione delle sponsorizzazioni va a colpire in particolare quelle organizzazioni che lavorano a cartelloni di spettacolo nei luoghi pubblici quasi per intero finanziati da enti e sponsor. Si tratta di quelle manifestazioni a ingresso gratuito, offerte alla cittadinanza, quali ad esempio i concerti estivi nelle piazze. Infatti se un organizzatore di uno spettacolo a pagamento può godere anche dell’incasso derivante della vendita dei biglietti, un organizzatore di eventi a ingresso gratuito costituisce la riuscita dell’operazione e il proprio eventuale guadagno proprio sulla raccolta di sponsor e contributi e immaginate cosa significhi destinare alla 71 SIAE il 5% di ogni sponsorizzazione. Avrete notato come si parla di manifestazioni ad “ingresso gratuito” e non di manifestazioni “gratuite”. Eh sì perché la SIAE è riuscita a far distinzione anche tra manifestazioni gratuite e non gratuite, dove tra le non gratuite ci sono inserite anche quelle ad ingresso gratuito. Ci avete capito qualcosa? Gli addetti ai lavori sorrideranno perché chissà quante volte si sono trovati in situazioni di questo tipo. Proviamo a chiarire. Per manifestazione gratuita si intende una manifestazione che viene organizzata e offerta gratuitamente da un unico organizzatore (ad esempio un Comune che organizza attraverso il suo assessorato al turismo o alla cultura un concerto nella piazza della città per perseguire il suo scopo di creare movimento, turismo, cultura per i propri cittadini e/o per i turisti). 72 Per manifestazione non gratuite si intendono quegli eventi che pur non avendo un biglietto di ingresso e quindi sono fruibili gratuitamente dal pubblico, sono organizzate da un terzo contando sui fondi messi a disposizione da enti pubblici e/o sponsor privati. Su queste entrate la SIAE trattiene il 5%. Capita infatti che un Comune non trattenga a sé l’organizzazione di un evento pubblico (un concerto in piazza o una rappresentazione teatrale) e lo affidi ad un terzo “girandogli” contributi e servizi per la realizzazione di esso. In questo caso la SIAE considera organizzatore effettivo il terzo e i fondi comunali come tassabili del 5%. Eppure i Comuni, almeno loro, possono aderire ad una vantaggiosa convenzione con la SIAE, la convenzione ANCI che rivela numerosi vantaggi se intestatario dell’organizzazione dell’evento risulti il Comune stesso. Un caso di questo tipo è spesso avvenuto nel Comune di Piacenza, un 73 Comune che per varie e ignote ragioni non ha stipulato o aderito a convenzioni nazionali con la SIAE (almeno al momento in cui scrivo). Per questo ogni contributo che lo stesso Comune di Piacenza verserà a organizzatori terzi per organizzare eventi di interesse pubblico saranno soggetti al prelevamento del 5% da parte dell’ufficio SIAE competente sul territorio. Insomma, per concludere, questa norma delle sponsorizzazioni proprio non va giù. Appare iniqua e profondamente ingiusta oltre che infondata. Mentre per i diritti di ripresa radio-televisiva si può ammettere che si tratta di un’entrata che possa “ampliare” il pubblico e quindi la diffusione di opere dell’ingegno tutelate, non si capisce in che modo la sponsorizzazione abbia un collegamento diretto col diritto d’autore. L’unica essenziale e fondamentale utilità dello sponsor è quella di sostenere la buona riuscita dell’evento e di garantire il lavoro dell’organizzatore. Quindi perché andare a 74 togliere fondi a chi cerca di lavorare per il bene e la diffusione della musica e delle opere? 75 76 Capitolo VI IL CONTRASSEGNO SIAE (IL CONTROVERSO “BOLLINO”) “Fate soldi, se potete in maniera onesta, se no comunque.” (Orazio). Dopo aver sottolineato alcuni aspetti riguardanti più che altro il rapporto tra la SIAE e gli organizzatori di eventi, mettendone in evidenza le questioni più controverse causate dal “peso” del costo SIAE su un evento, passiamo ad affrontare problematiche che riguardano invece il rapporto tra la SIAE e gli utilizzatori di opere per fini esclusivamente commerciali, cioè opere che vengono commercializzate attraverso l’utilizzo di supporti quali i CD, CD Rom, cassette audio e video, DVD, etc. Uno degli obblighi che il produttore di opere su supporto destinate al commercio deve adempiere è quello di apporre su ogni copia 77 un bollino appositamente rilasciato dalla SIAE (ovviamente a pagamento e anche se le copie sono distribuite gratuitamente!). La Legge sul diritto d'autore, n. 633/1941), stabilisce (art. 181 bis) che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, etc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro deve essere apposto un contrassegno. Le modalità di rilascio e di utilizzo del contrassegno sono regolamentate dal DPCM 23 febbraio 2009, n.31 (GU n.80 del 6 aprile 2009). Il regolamento in questione tenta di reintrodurre l’obbligatorietà del contrassegno SIAE per risolvere un 78 “incidente giudiziario” che aveva regalato una “bella batosta” alla SIAE e che aveva fatto sperare in molti del definitivo addio al bollino SIAE. E invece, si sa, le “ingiustizie” trovano sempre il modo per sopravvivere ed ecco che il bollino è tornato più forte di prima, almeno nelle intenzioni. Ma che cosa era successo esattamente? L’8 novembre del 2007 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenziava che i bollini SIAE non potevano essere fatti valere come obbligo nei confronti dei privati. Insomma la Corte asseriva la non obbligatorietà del bollino SIAE a causa di un difetto normativo dell’ordinamento Italiano. Nella sentenza, infatti, la Corte spiegava come le norme e le regolamentazioni tecniche che prevedono "l'obbligo di apporre sui dischi il contrassegno SIAE in vista della loro commercializzazione nello Stato membro 79 interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato". L’Italia non aveva infatti mai adempiuto a tale obbligo di notifica e la Corte ha equiparato il bollino SIAE ad una regola tecnica. Questa straordinaria conquista nasce da una causa condotta dall’avvocato italiano Andrea Sirotti Gaudenzi per conto di Karl Josef Wilhem Schwibbert, legale rappresentante della società KJWS (con sede a Pievesistina), imputato in un processo penale per aver commercializzato in Italia CD ROM privi di contrassegni SIAE. L'avv. Sirotti Gaudenzi aveva ottenuto dal Tribunale di Cesena il rinvio ai giudici della Corte di Giustizia Europea in Lussemburgo sulla legittimità delle regole tecniche che prevedevano l’applicazione del bollino. 80 La Corte ha sposato in pieno la tesi del legale italiano regalandoci l’epocale sentenza. Un duro colpo per la SIAE in quanto la sentenza dimostra l’illegalità di uno strumento spesso contestato e causa di gravi danni a operatori del settore del commercio di prodotti audio e visivi, soprattutto per come è stato utilizzato ai fini di controlli della legalità dei supporti. Oltre alla messa al bando dei bollini SIAE ovviamente decadevano tutti i procedimenti penali pendenti a carico di chi non aveva potuto dimostrare l’apposizione del bollino SIAE sul supporto. Decadeva quindi tutto il sistema sanzionatorio derivante dalla mancata apposizione del contrassegno sui supporti. Nonostante questa straordinaria sentenza, la SIAE ha continuato sempre a far valere l’obbligatorietà del bollino ignorando di fatto la sentenza o peggio giocando sulla 81 non conoscenza che molti potevano avere della sentenza europea. Un quadro deprimente di come voler a tutti i costi imporre regole oltre la legge a spese dei produttori e commercianti di prodotti a contenuto protetto. Dopo un paio di anni di libertà da bollino SIAE ecco che ci pensa il Governo Italiano ad aiutare la SIAE con il già citato DPCM 23 febbraio 2009, n.31 (GU n.80 del 6 aprile 2009). Il Governo vara quindi un decreto che ripristina l’obbligo del contrassegno SIAE la quale, a sua volta, applaude alla decisione diramando immediatamente un comunicato stampa che porrebbe, secondo lei, fine all’annosa questione sollevata dalla Corte di Giustizia Europea4. 4 Sulla complessa quanto disarmante questione dei bollini SIAE suggeriamo la lettura delle tesi dell’avvocato Guido Scorza, legale di una società impegnata in un procedimento volto alla ripetizione del corrispettivo versato alla SIAE per il rilascio dei contrassegni. Il suo sito ufficiale é www.guidoscorza.it. Invitiamo alla lettura anche degli interventi dell’avvocato Andrea Sirotti Gaudenzi, legale del caso Schwibbert, www.studiosirottigaudenzi.it il quale ha ottenuto 82 Ma è veramente così? In realtà, nonostante questa prova di forza del Governo Italiano e della SIAE, la questione rimane assai complessa, sempre a scapito di chi commercializza supporti contenenti opere dell’ingegno, i quali rischiano da un momento all’altro sequestri di materiale commercializzato legalmente oltre che sanzioni penali. Facciamo un passo indietro. La Corte di Giustizia aveva interpretato l'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE come una misura tecnica e che, pertanto, in assenza della preventiva prescritta notifica della disciplina impositiva di tale obbligo alla Commissione, l'obbligo medesimo avrebbe dovuto considerarsi inopponibile ai privati. L’obbligo del contrassegno SIAE è sancito nell’ordinamento Italiano dall’articolo 181 bis della Legge sul Diritto D’Autore. Questo l’importante accoglimento delle proprie tesi dalla Corte di Giustizia. 83 articolo esisteva ovviamente già all’epoca del pronunciamento della Corte di Giustizia ed è sempre fonte del nuovo decreto entrato in vigore il 6 aprile 2009 che sostituisce il precedente decreto attuativo della legge, ovvero il n. 338 del 2001 (il decreto che era in vigore al momento della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee). Sia il decreto del 2001 che quello del 2009 non sono quindi altro che l’attuazione della previsione legislativa. Appare quindi fondato il dubbio che il Governo avrebbe dovuto notificare alla Commissione una nuova formulazione dell’articolo 181 bis della legge sul diritto d’autore in quanto fonte primaria del decreto d’attuazione. Il Governo ha però preferito la via urgente del decreto per evitare tempi troppo lunghi (la modifica di una legge richiede un iter legislativo complesso con dibattito 84 parlamentare e col concreto rischio di una non approvazione). Per questo meglio affrontare il rischio che un’eventuale nuova e futura sentenza della Corte di Giustizia Europea torni a ribadire l’illegalità della norma che quello di trovarsi di fronte ad un’abolizione definitiva del bollino SIAE e quindi dell’articolo 181 bis. Insomma il Governo Italiano ha voluto ancora una volta salvare la SIAE. Nel frattempo però è stato presentato in Senato dall’Italia dei Valori per iniziativa del Senatore Felice Belisario, un disegno di legge che propone l’abrogazione del bollino SIAE. Inutile dire che appoggio in pieno tale proposta che definisce “inutili ed anacronistici i bollini SIAE oltre che inidonei a rappresentare effettiva garanzia di autenticità”. Il Senatore ha anche chiesto di chiarire sulla condotta della SIAE che continuava a richiedere l’apposizione del bollino anche in 85 presenza della sentenza della Corte che dichiarava illegali le disposizioni italiane. Nella speranza che la proposta di legge possa avere un iter positivo continuiamo a segnalare le arroganze della SIAE legittimate dal decreto del Governo. Il decreto del 2009 che reintroduce l’obbligo del bollino SIAE avrebbe, udite udite, efficacia retroattiva. Questo significa che tutti i supporti sprovvisti di contrassegno SIAE prima dell’entrata in vigore del decreto sarebbero fuorilegge con notevoli rischi per chi li ha messi in commercio. Ma come si fa a rendere fuorilegge ciò che una sentenza della Corte di Giustizia Europea aveva invece dichiarato legittimo (ovvero la non apposizione del bollino)? Ci troviamo di fronte ad un’assurdità clamorosa, indegna di un Paese civile. Ma perché tutto questo? Semplice perché la SIAE aveva incassato illegittimamente milioni di euro facendo valere 86 un’obbligatorietà che non esisteva in quanto dichiarata illegittima dalla Corte. Per evitare azioni di ripetizione contro la SIAE dei milioni di euro incassati dal 2001 al 2009 ecco che viene inventata una retroattività del decreto ancora una volta ignorando la Corte e la sua sentenza. La sentenza della Corte di Giustizia Europea e le tesi dell’avvocato Sirotti Gaudenzi furono poi nel 2008 accolte dal Tribunale di Cesena che assolse l’imprenditore a cui veniva contestata la violazione sull’apposizione dei contrassegni SIAE. La SIAE quindi tra il 2007 e il 2008 fu battuta due volte sul tema dei bollini ma nonostante questo non ha avviato alcuna riflessione anzi, aiutata dal Governo, ecco che le sentenze italiane o europee che siano, in barba all’autorevolezza degli organi che le hanno pronunciate, hanno assunto il valore di carta straccia. 87 Una bella ed ennesima prova di arroganza, non c’è che dire. Solo per questo la SIAE meriterebbe la sua abolizione totale. In Europa non esistono i bollini e questo strumento è visto in Italia come un freno allo sviluppo del lavoro di editori e distributori, alla libera circolazione dei prodotti e alla libera concorrenza (tanto raccomandata dall’Unione Europea) oltre che una vera e propria vessazione, come pronunciato dal Tribunale di Cesena. Ci sbarazzeremo mai di simili storture e balzelli? Sono già presenti ricorsi al TAR da parte di case editrici e distributori per chiedere l’annullamento del decreto che reintroduce l’obbligatorietà dei contrassegni e numerose associazioni di categoria di consumatori nonché esponenti dell’industria discografica si sono chiaramente espressi contro l’uso del bollino SIAE (Altroconsumo, FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana). 88 Oltre al freno per il libero mercato, il bollino SIAE pare non raggiungere nemmeno da lontano quello che la SIAE dichiara essere il suo scopo fondamentale, ovvero combattere la pirateria. Quello della pirateria è un altro “mostro” creato dalla SIAE per giustificare azioni sanzionatorie e introduzione di tasse come appunto il bollino SIAE. Intendiamoci, la pirateria esiste sia ben chiaro, ma appaiono quantomeno ambigui i metodi con cui si dichiara di combatterla. Pensate che il bollino SIAE ha un costo per le tasche dei cittadini italiani di almeno 11 milioni di euro l’anno (fonte: Altroconsumo). Quindi è ovvio che prelevare soldi con la scusa di combattere la pirateria è sicuramente un’astuta furbizia. 89 L’atteggiamento della SIAE verso la pirateria è oggetto di approfondimento nel prossimo capitolo. 90 Capitolo VII SIAMO TUTTI “PIRATI”? "Mi chiamo Guybrush Threepwood e sono un temibile pirata!" (Guybrush Threepwood).5 L’avvento di internet e la più immediata diffusione di enormi quantitativi di materiale audio e video in nuovi formati digitali nonché lo sviluppo di avanzati software e siti web per consentire lo scambio, l’ascolto, l’acquisto rapido di brani musicali, nonché ancora la nascita di numerose radio on-line, il fenomeno del podcast sono solo alcuni elementi che hanno messo subito in allarme la SIAE e anche diversi operatori del mondo discografico. Teniamo sempre presente che lo scopo della SIAE è quello di prelevare soldi andando a regolamentare qualsiasi “fenomeno” che 5 Dal videogame “The Secret Of Monkey Island” (LucasArts 1990). 91 faccia il suo ingresso nel campo della diffusione di opere dell’ingegno. Gridando “al ladro al ladro” la SIAE si è approcciata alle nuove tecnologie della rete come se tutti i fruitori fossero dei ladri, non facendo distinzione fra chi una canzone se la scarica per curiosità di ascolto e chi invece scarica “in massa” per produrre materiale illegale a fine di lucro. Ne è un esempio lo spot antipirateria che la SIAE presentò nel 2006 a Cannes, durante il MIDEM, uno dei più importanti mercati europei della musica che si svolge ogni anno in gennaio nella celebre località balneare della Costa Azzurra. Lo spot in questione aveva come slogan: “La pirateria cancella il mondo che ami” e mostrava un ragazzo che nella sua stanza scaricava illegalmente della musica via internet col proprio computer. Via via che il download (lo scaricamento dei brani) andava avanti, dalla stanza sparivano i 92 manifesti, gli oggetti e il ragazzo assumeva sempre di più un aspetto grigio e squallido. Alla fine rimaneva solo lui con in mano il dischetto contenente la “musica pirata”. L’intento, per la SIAE, era quello di sottolineare come la pirateria non fosse un arricchimento gratuito, come comunemente si poteva pensare, e cancellava tutto ciò che il ragazzo amava, i suoi simboli e il suo stesso modo di essere. Un’esagerazione? Sì ovviamente, rispondo io. Per spiegare la gravità di un reato, infatti, la SIAE non ha trovato di meglio che colpevolizzare l’utente medio, cioè il giovane che magari scaricava la canzone per sola curiosità e utilizzo personale. Negli ultimi anni le campagne anti-pirateria sono state spesso aggressive nei confronti di comuni fruitori di internet, allineando le organizzazioni criminali agli utenti che scaricano per conoscenza o uso personale brani che magari non avrebbero mai acquistato nei negozi per ragioni di qualità e 93 soprattutto di prezzo e che comunque amano la musica e acquistano musica legale su internet e nei negozi con una certa regolarità. Un ultimo esempio. Spesso al cinema, prima dell’inizio del film, viene trasmesso uno spot piuttosto forte dal punto di vista del tono comunicativo che recita: “copiare è come rubare”. Da un punto di vista legale non ci sarebbe nulla da eccepire, ma non posso esimermi dall’aggiungere che bisognerebbe specificare “masterizzare più copie, oltre a quella per uso personale, e diffonderle illegalmente è come rubare”. E poi, infine, perché rivolgere quello spot ad una platea di paganti (prezzo medio del biglietto del cinema, 7 euro) e quindi pubblico che usufruisce del cinema legalmente? La vera missione della SIAE è quindi quella di spaventare, colpire e prelevare il più possibile senza guardare se si sta colpendo il 94 criminale o piuttosto il potenziale utilizzatore onesto delle opere, cioè colui il quale, grazie alla sua passione per la musica, l’arte e il cinema, contribuisce alla diffusione del patrimonio culturale creato dagli autori. Ecco quindi il perché della nascita di balzelli come il bollino SIAE e la tassa sui supporti vergini, un’altra incredibile invenzione per allungare le mani ovunque. con il risultato di colpire soprattutto i cittadini onesti. Chissà quando tutti gli autori saranno concordi nel capire che la tutela SIAE che loro ricevono è in realtà un freno alla diffusione e all’apprezzamento delle loro stesse opere da parte di un pubblico più vasto? Nell’era delle nuove tecnologie e di internet è così impossibile creare nuovi business per la tutela dei diritti d’autore e per la diffusione e fruizione delle opere dell’ingegno? 95 Sarà impossibile finché persisterà la condizione di monopolio della SIAE sancita dall’articolo 180 della legge sul diritto d’autore, il quale propongo di abolire. 96 Capitolo VIII LA SIAE E IL MONOPOLIO, UNA MACCHINA DA SOLDI "Dove comanda il denaro, le leggi non valgono niente." (Petronio). Della necessità di abolire il monopolio della SIAE se ne discute da molti anni. In Parlamento si sono succedute diverse proposte di legge, puntualmente cadute nel vuoto, volte a mettere mano ad una profonda riforma dell’Ente e del suo mandato. L’Europa è più volte intervenuta a promettere nuove regole in favore della concorrenza ma l’Italia, come del resto altri Paesi, non si è ancora adeguata. I problemi che derivano dall’attuale assetto della SIAE sono numerosi e coinvolgono e scontentano diverse categorie di soggetti coinvolti tra i quali: organizzatori, autori, 97 esercenti di locali e discoteche, discografici, produttori e distributori di supporti. Tutti questi soggetti lamentano il peso frenante al mercato, alla diffusione della cultura, alla concorrenza e ad una non corretta e trasparente ripartizione dei diritti agli autori. Rispetto all’estero, la SIAE impone tariffe più elevate rispetto ad analoghi enti presenti in Paesi membri dell’Unione Europea. Siamo di fronte ad un abuso di posizione dominante? Probabilmente sì. Per capire i numeri di questa imponente macchina burocratica da soldi faccio riferimento ad un’analisi esercitata dall’Associazione Altroconsumo, pubblicata peraltro sul sito ufficiale della stessa associazione, www.altroconsumo.it. Secondo la ricerca sui costi della SIAE, riferita al 2008 e pubblicata nel 2009, la SIAE ha incassato in un anno 743 milioni di euro. 98 Di questi ben 109 milioni sono stati trattenuti dalla SIAE stessa come compenso per l’esercizio delle proprie mansioni e attività. Sono 16 i milioni incassati per vendita di biglietti e vidimazioni e 12 milioni incassati per il rilascio dei bollini compresi quelli “illegali” di cui si è parlato precedentemente. E agli autori cosa rimane? Agli autori vengono distribuiti 193 milioni di euro sul totale di 743 milioni di incasso annuale. Fate voi. Un autore che si iscrive alla SIAE paga 220 euro che diventano 91,50 euro annui dal secondo anno di iscrizione. Giorgio Assumma, ultimo presidente della SIAE prima delle dimissioni e del conseguente commisariamento, ha ammesso che oltre il 60% degli iscritti alla SIAE percepisce diritti di quantità inferiori rispetto 99 a quanto spende per mantenere viva l’iscrizione. Insomma la maggioranza degli autori SIAE è in perdita: per vedere tutelati i propri diritti spende più di quanto ricava. Ancora una volta all’estero fanno meglio di noi. Per un autore musicale, iscriversi a una società straniera è meno costoso, e si paga solo una volta: ne sono esempi PRS, in Gran Bretagna (costo: 10 sterline), SACEM in Francia (119 euro), SGAE in Spagna (15 euro). Diamo anche uno sguardo agli stipendi di chi lavora in SIAE, giusto per completezza di informazione. I mandatari SIAE (cioè i direttori di sede) prendono complessivamente (sommati tutti insieme) 13 milioni di euro l’anno; gli accertatori esterni e organi sociali prendono 2 milioni di euro; 90 milioni vanno al personale mentre 5 milioni alla contribuzione dei fondi pensione. 100 Credo che i dati appena esposti siano sufficienti a rendere chiara l’idea al lettore dell’iniquità della SIAE che si riversa tutta su autori, organizzatori, gestori di discoteche. A proposito di discoteche segnaliamo il curioso modo di ripartire i diritti che la SIAE applica agli autori dei brani che vengono diffusi all’interno del locale su basi o su selezione da parte del disk jockey. Il 50% dell’intero incasso semestrale della SIAE viene ripartito ai brani più trasmessi nelle discoteche sulla base di rilevamenti a campione. Avete capito bene? Rilevamenti a campione. Ciò significa che un brano molto trasmesso che non finisce nei rilevamenti non viene calcolato dal metodo di ripartizione dei diritti quindi il suo autore non percepisce nulla. 101 102 Capitolo IX LA SIAE E LA TENTAZIONE DIGITALE, UN MODO PER “ARROTONDARE” Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee. (George Bernard Shaw) Nel capitolo VII, quando ho parlato di pirateria, ho voluto sottolineare l’atteggiamento ostile e aggressivo della SIAE verso il “download digitale” e internet, considerati mezzi che diffondono enormemente la pirateria e dove qualsiasi utente può essere tentato dal diventare un pericoloso pirata criminale. Alzata la voce e prese le misure (o almeno ci prova) alle nuove tecnologie del web, la SIAE tenta ora di farsi alleata della rete 103 comprendendo che potrebbe un’ulteriore fonte di entrata. diventare Come? Attraverso la creazione di un portale (sito di contenuti) che dovrebbe prendere il nome di “Legal Bay” attraverso il quale la SIAE metterà a disposizione materiale da scaricare nel perfetto rispetto della legalità. Secondo la SIAE questo mezzo sarà un ulteriore passo avanti nella lotta al filesharing (lo scambio di files) gratuito fra utenti. Ebbene, ecco SIAE e Governo che tentano di mettere le mani sulla rete applicando però i soliti vecchi principi. Infatti per regolare le piattaforme di diffusione digitale si sta già pensando ad una legge, che in barba a qualsiasi direttiva europea, tende ancora una volta a sanzionare, reprimere e spaventare gli utenti e, per giunta, a rafforzare ulteriormente il ruolo della SIAE investendola di una nuova grande esclusiva: internet. 104 Per fortuna non credo che il popolo della rete si lasci scivolare addosso disegni di legge o provvedimenti che tentino di incagliare la libertà di navigazione e i business degli internet provider o creatori di contenuti web. La proposta di legge “Barbareschi” più o meno va nella direzione appena enunciata, anche se dichiara propositi non bellicosi, caricando di costi ulteriori i provider che forniscono servizi di download digitale. Addirittura, infatti, per costituire piattaforme di download gratuiti, si chiederebbero soldi ai provider sui proventi di sponsor o inserzioni pubblicitarie dei propri siti internet, ignorando che i provider già pagano i diritti d’autore per la musica (o materiale protetto) che fanno scaricare. Per giunta si chiede di mantenere e addirittura accentuare il ruolo della SIAE. E’ proprio il caso di dire che non ne usciremo mai vivi? 105 Invece ci sono speranze e una su tutte si chiama Europa. Proposte di legge come quella appena citata (Barbareschi) sono chiaramente iniziative che, se da una parte vengono dichiarate come tentativi di avvio di discussioni costruttive, dall’altro cercano di difendere, mantenere se non addirittura rafforzare la SIAE. Perché? Ma perché, anche se molto lentamente, ci si sta rendendo conto che la SIAE sarà destinata a vivere in un mercato concorrenziale. La Commissione Europea questo lo ha ribadito sempre con più forza. Prima o poi l’epocale cambiamento avverrà e la SIAE tenta di difendersi con tutte le sue forze. Un importante avvio dello smantellamento del primato dei monopoli di SIAE e analoghe società europee è arrivato dalla ristrutturazione degli accordi tra le società di autori europee per la raccolta dei proventi. Cambia quindi il modo di lavorare e di cooperare tra le 24 società di autori ed 106 editori presenti nel mondo. Viene lasciata, in particolare, la libertà agli autori di affidarsi alla società di raccolta che ritengano più opportuna alle loro esigenze. Decade quindi la misura di divieto (Membership Clause) vigente fino alla direttiva della Commissione Europea. Decadono inoltre tutte le restrizioni per cui una società di raccolta non poteva offrire licenze ad utenti commerciali fuori dal proprio Paese di appartenenza. Le società di raccolta vengono così messe in competizione abolendo gli accordi rafforzativi dei rispettivi monopoli che finora erano stati all’ordine del giorno. La SIAE ovviamente questa cosa l’ha presa male mentre la FIMI applaude. Per la SIAE, infatti, avere più società che offrano tutela agli autori non farebbe altro che creare enorme confusione ad utenti e utilizzatori che perderebbero quel punto di 107 riferimento unico e certo che era (ed è) l’ufficio SIAE. La FIMI, invece, così come molti utenti utilizzatori del web, vedono nella decisione della Commissione una grossa opportunità per far cadere le barriere del mercato digitale on-line guidati da servizi come, ad esempio, la piattaforma ITunes di Apple. Infatti con le licenze paneuropee6 che di fatto si autorizzano grazie alla Commissione, verrebbero meno quei divieti di vendere o diffondere certi contenuti in alcuni Paesi e in altri no. Questo divieto è chiaramente in contraddizione con lo spirito stesso della 6 Nel corso della 45esima edizione del Midem 2011, salone mondiale della musica che si svolge ogni anno a Cannes, in Francia, la SIAE per l’Italia, la SACEM (la Societa’ di autori e compositori francese, per la Francia) e la SGAE (la Societa’ di autori spagnola, per la Spagna e il Portogallo), hanno firmato con il sito web di download musicale (elettro e dance) Beaport, la prima licenza paneuropea di Armonia, l’alleanza costituita tra le tre societa’ di autori proprio per gestire su base paneuropea le licenze di utilizzo on line dei loro repertori musicali. 108 rete che, per sua natura, è l’emblema della diffusione globale e dell’arricchimento culturale. Capita oggi per esempio che lo store (negozio on-line) di ITunes italiano sia ben diverso da quello tedesco, inglese, etc. Quindi un album pubblicato in Germania potrebbe non essere acquistabile dall’utente italiano e viceversa. Inoltre in alcune nazioni si vendono contenuti vietati in Italia quali i videoclip musicali. C’è molta attesa per la possibilità di poter acquistare il brano musicale accompagnato dal video. Questo però fino ad oggi non era possibile. Ora ITunes e simili possono avere la strada più facile per poter allargare la vendita di contenuti digitali uniformandola in tutta la rete a prescindere dalla nazionalità. Un bel passo avanti che ci fa capire come la questione dei diritti d’autore on-line viaggi su due binari separati. Un binario lungimirante, globale ed europeo; un altro 109 restrittivo e conservativo del potere locale. Torniamo infatti per un attimo alla proposta di legge Barbareschi. Un altro aspetto che lascia intendere un ulteriore tentativo di difesa e rafforzamento dell’ente italiano della SIAE è lo sbandieramento dei dati della pirateria musicale confermando che la tecnica utilizzata da chi vuol difendere la SIAE è sempre quella di agitare le acque per far capire come la SIAE sia fondamentale nel suo ruolo e di come debba necessariamente occuparsi anche del web. Al primo punto della proposta di legge troviamo infatti i dati diffusi dalla Federazione contro la pirateria musicale, la quale ci informa che la quantità di file musicali scaricati abusivamente dal web si aggira intorno alle 1.300 unità per ogni personal computer che effettua l'accesso ai software del P2P, realizzando un fatturato complessivo pari ai 300 milioni di euro rispetto ai 266 milioni stimati per il mercato legale. 110 Ancora una volta si vuol far finta di non capire che ogni brano scaricato non equivale assolutamente a dire che quel brano abbia venduto una copia in meno. Non c’è infatti, a mio avviso, proporzionalità fra il quantitativo di brani scaricati gratuitamente e quelli venduti o non venduti. La maggioranza degli utenti, persone oneste, spesso scaricano per ascoltare incuriositi di sapere se una canzone è bella o brutta e se ne vale la pena acquistarla. La possibilità di arrivare ad un pubblico vastissimo che si può trasformare in buona parte in pubblico acquirente di brani è una enorme risorsa ed è ridicolo pensare che se un brano sia stato scaricato gratis, l’utente che lo ha scaricato non vada il giorno dopo ad acquistarselo originale in un negozio di cd o su piattaforme come ITunes o Messaggerie Digitali, dove è possibile l’acquisto per singolo brano o dell’intero album a prezzi estremamente contenuti. In fondo per avere un brano legale, originale e ad alta qualità 111 l’utente appassionato un euro o poco meno è disposto a spenderlo. Un vero amante della musica non si accontenta infatti di file usa e getta che entra nella memoria dei computer e dopo un paio di ascolti rimane lì dimenticato per sempre. Spesso il donwnload gratuito riguarda opere che l’utente non acquisterebbe mai perché non godono di un sufficiente indice di gradimento. Quanto enunciato non incide in alcun modo sul danneggiamento del mercato legale ed è per questo che la battaglia contro la pirateria deve saper individuare i veri criminali e analizzare i dati reali di quanto il mercato pirata tolga al mercato legale. Ecco quindi che la SIAE copia ITunes e si inventa un portale per vendere contenuti audio e video in forma legale. Possiamo dire che la SIAE è l’ultima arrivata in questo campo e non ne sentivamo la mancanza. 112 The Legal Bay potrebbe diventare il “negozio di Stato” che più che per combattere la pirateria vendendo musica e video legali, nascerebbe per far sopravvivere la SIAE oltre la liberalizzazione del mercato mondiale e lo smantellamento del monopolio delle società di autori ed editori. Il 19 febbraio 2010 (fonte “PuntoInformatico.it”7) si è svolto presso l’Università di Bologna il seminario "Diritto d'Autore in Internet", dove, fra gli ospiti relatori, era presente il direttore dell’Ufficio Legislativo della SIAE, Paolo Agoglia. Egli, sempre da quanto riportato dall’autorevole rivista telematica Punto Informatico, è intervenuto sul tema delle trasformazioni tecnologiche affermando che il ruolo della SIAE non cambia perché, nel mondo digitale, “le esigenze di protezione dei diritti patrimoniali degli autori si fanno ancora più stringenti” e che sono gli stessi 7 http://punto-informatico.it/ 113 autori a chiedere questa protezione alla SIAE, proprio perché da soli non sono in grado di tutelarsi. Mio commento. Ma va? Non é che gli autori chiedono alla SIAE perché non possono chiederlo a nessun altro, visto che essa è monopolista? Comunque, a margine di questa ennesima dimostrazione di protezione assoluta del proprio privilegio, nel medesimo seminario bolognese, Aguglia conferma che “Legal Bay”, ovvero la piattaforma di distribuzione legale dei contenuti sulla rete, è un obiettivo su cui la SIAE sta continuando a lavorare ma la strada è ancora lunga. 114 Capitolo X LA SIAE E LE OPERE “IN RETE” “Il copyleft è usato con uno spirito di sinistra, uno scopo di sinistra: incoraggiare le persone a cooperare e ad aiutarsi reciprocamente e a dare a tutti la stessa libertà.” (Richard Stallman).8 Recentemente la SIAE ha istituito un’operazione di trasparenza ovvero l’inserimento sul web dell’archivio delle opere protette. Attraverso il sito internet ufficiale dell’ente, www.siae.it, è quindi possibile consultare agevolmente attraverso ricerca per autore o per opera, tutte le opere i cui diritti sono gestiti dalla SIAE su mandato degli autori. Bisogna dare atto a SIAE che questa iniziativa rende le cose sicuramente più 8 (da Il copyright è di destra, il copyleft è di sinistra, intervista a cura di MediaMente, Rai Educational, Roma, 5 dicembre 1997) 115 semplici a chi intende utilizzare un’opera o a un organizzatore di eventi. In particolare l’archivio SIAE è molto utile per una corretta compilazione del “borderò”, il programma musicale da compilare ogni qualvolta vi è l’esecuzione di musica dal vivo. Spesso infatti questo documento veniva invalidato da errori banali del compilatore (l’organizzatore o il tour manager del concerto) che spesso si trova a compilare il borderò in orari e luoghi improbabili a garantire una certa lucidità e concentrazione, ad esempio a notte fonda nei camerini degli artisti. Il fatto non trascurabile dell’errata compilazione del programma musicale è che la quota che la SIAE andrà a prelevare dall’incasso dell’organizzatore andrà a fare fondo cassa anziché essere ripartita adeguatamente agli aventi diritto proprio 116 perché sono presenti errori, anche di semplice scrittura, ortografia. Ecco che, incidentalmente nella narrazione, è emerso un altro modo che la SIAE utilizza per battere cassa a discapito degli autori. Ma torniamo alla rete e al rapporto complesso e spesso conflittuale che la SIAE ha con internet. Dopo l’annuncio della nascita di “Legal Bay” la SIAE continua nella sua opera di difesa cercando di uscire dal recinto di ente super contestato e sul cui monopolio arrivano ormai attacchi continui. In questa ottica, va letto, a mio avviso, l’annuncio dell’applicazione dell’articolo 11 che troviamo nell’ultima versione del regolamento SIAE. L’articolo recita: "L'associato ha facoltà di escludere dal mandato i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico limitatamente alle utilizzazioni sulle reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe 117 forme di fruizione delle opere, distintamente per: a. utilizzazioni interattive; b. utilizzazioni non interattive". Cosa significa tutto ciò? Che la SIAE permette un’eccezione a quanto previsto dall’articolo 180 della legge sul diritto d’autore nel quale è contenuta la specifica del mandato a 360 gradi di tutti i diritti delle opere dei propri iscritti. La SIAE si “auto-smonopolizza” cioè dalla tutela di alcuni tipi di utilizzo di opere, o meglio consente agli autori, se vogliono, di escludere la SIAE dalla gestione di tali diritti. L’autore, escludendo la SIAE, può affidare alla gestione sulla rete internet o sulla telefonia mobile l’intero o parte del proprio repertorio e la SIAE aiuta gli autori in questo promettendo di integrare il proprio database di opere registrate consultabile online con le opere utilizzabili gratuitamente su indicazione dei rispettivi autori. 118 In questo modo gli utilizzatori sapranno se utilizzando certe opere dovranno o meno pagare la SIAE. La novità appena enunciata potrebbe rappresentare uno spiraglio per aprire la strada all’introduzione delle licenze Creative Commons nella tutela del diritto d’autore in quanto la liberalizzazione annunciata da SIAE vale sia che l’autore decida di mettere sul web le sue opere gratuitamente sia che decida di farle pagare. Le licenze Creative Commons Per completezza di narrazione, visto l’accenno fatto in precedenza, dedico alcune righe all’evoluzione delle licenze Creative Commons, oggetto di studio anche all’interno della SIAE, seppur con ritmi lenti. Le Creative Commons sono licenze che per evitare disguidi in merito all’interpretazione 119 delle leggi sul diritto d’autore consente ai detentori dei diritti di mantenere alcuni di essi ed escluderne altri a beneficio dei potenziali utilizzatori. Le quattro regole su cui si basano le Creative Commons sono: 120 Attribution (by) permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano copie dell'opera e dei lavori derivati da questa a patto che vengano mantenute le indicazioni di chi è l'autore dell'opera. NonCommercial (nc) permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano copie dell'opera e dei lavori derivati da questa solo per scopi non commerciali. No Derivative Works (nd) permette che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano soltanto copie identiche dell'opera; non sono ammesse modifiche che basate sull'opera. Share Alike (sa) permette che altri distribuiscano lavori derivati dall'opera solo con una licenza identica a quella concessa con l'opera originale. La combinazione di queste quattro regole ha permesso poi l’utilizzo nel nostro sistema di sei tipi di licenze Creative Commons: CC-BY CC-BY-NC CC-BY-ND CC-BY-SA CC-BY-NC-ND CC-BY-NC-SA L’auspicio è riuscire ad applicare Creative Commons anche al diritto d’autore tradizionale. In questo modo la SIAE eviterebbe di inventarsi modelli in proprio e complesse 121 liste di opere diffondibili gratuitamente o meno. Basterebbe abolire l’articolo 180 sul monopolio SIAE per consentire agli autori di conferire mandati nei quali scelgono quali diritti vogliono che siano gestiti da SIAE e quali no. La Creative Commons è una licenza alternativa non riconosciuta9 dalla SIAE agli autori iscritti. La SIAE dovrebbe finalmente decidersi a permettere all’artista iscritto di affidare la tutela della propria opera al contenuto della licenza Creative Commons anziché all’intermediazione dell’ente. Il mercato digitale funziona La rete e le nuove tecnologie procedono spedite nella crescita culturale e digitale 9 E' doveroso ricordare sempre che per l'articolo 2576 del Codice Civile e l'articolo 6 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, l’acquisizione del diritto d’autore è data dalla creazione stessa dell’opera. In Italia, gli artisti sono tutelati dalla legge sul diritto d'autore; né la SIAE né le licenze Creative Commons creano diritti. Sono invece forme per la tutela di essi. 122 della diffusione di opere dell’ingegno e nello studio di adeguate forme di tutela oltre che di business concorrenziali e vantaggiosi per l’utente. La SIAE arriva ad ammettere timidamente l’importanza e le enormi prospettive del digitale con un ritardo spaventoso, rimanendo ancora indietro anni luci su tante questioni irrisolte come appunto le licenze CC. A testimonianza, invece, che la discografia ha cambiato passo e si è ormai sganciata dal gruppone di chi gridava a internet “Attenti al ladro”, arrivano i dati delle vendite on-line di musica e contenuti legali diffusi dalla FIMI. Nel 2008 a livello mondiale, il mercato digitale ha generato un fatturato pari a 3,7 miliardi di dollari, crescendo del 25%. Sono stati 1,4 miliardi i brani scaricati attraverso la rete ed oggi le nuove piattaforme digitali 123 ricoprono il 20% di tutto il mercato discografico mondiale. Nel 201010 la musica digitale in Italia ha confermato il trend di crescita fatturando 22,5 milioni di euro, segnando un +10% rispetto al 2009. La musica digitale in Italia rappresenta il 16% di tutto il mercato discografico italiano. Anche il dato del 2010, a livello mondiale, conferma un trend di crescita globale con 4,6 miliardi di dollari di fatturato. 13 milioni sono i brani licenziati dalle case discografiche per il mercato digitale; oltre 400 i negozi di musica digitale autorizzati al mondo; più di 1.000 % il valore di crescita del mercato digitale legale tra il 2004 e il 2010. Insomma i dati confermano quanto già detto in precedenza: l’utente onesto se messo in condizioni di spendere il giusto, l’equo, in un ambiente moderno e con garanzia di 10 IFPI Digital Music Report 2011. 124 qualità, scarica legalmente e tende a trascurare l’utilizzo dei software P2P (file sharing/scambio files). Le case discografiche si sono rese molto più flessibili che in passato con nuovi modelli di licenza adatti per il mercato globale del web e anche il marketing e la promozione assumono un aspetto fondamentale grazie all’utilizzo di piattaforme di social network come Facebook, Twitter, Myspace, Youtube, etc. A proposito di Youtube, il business dei video on-line fa gola alla SIAE che nel 2010 ha siglato un accordo di licenza con la celebre piattaforma video. Sulla base dell’accordo di licenza stipulato, su Youtube possono essere caricati i video di artisti tutelati dalla SIAE, i quali vengono ricompensati ogni qualvolta viene utilizzata la loro opera. Rimane la facoltà degli autori di autorizzare la rimozione delle proprie 125 opere qualora all’accordo. non volessero aderire Insomma, siamo alle prove tecniche di alleanza tra rete e SIAE? 126 Capitolo XI NON SOLO SIAE: L’IMAIE “Molti sono indaffarati a non fare nulla.” (Fedro). L’IMAIE era l’Istituto per la Tutela dei Diritti degli Artisti Interpreti Esecutori. Lo scopo era quello di dare equo compenso a questa tipologia di artisti per i quali non opera la SIAE ma i cui diritti sono comunque previsti dalla legge sul diritto d’autore. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3530 del 14 luglio 2009, ha convalidato il processo di estinzione dell’ente che si era aperto con un provvedimento del prefetto di Roma, il 30 aprile 2009. Un ricorso al TAR del Lazio aveva riacceso le speranze di tenere in vita l’ente ma il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito la fine dell’IMAIE. 127 Il motivo principale della grave e importante decisione è stata la incapacità dell’IMAIE di ridistribuire i proventi ai propri iscritti. Ammontano a ben 118 milioni di euro i soldi accumulati dall’IMAIE e mai distribuiti. Una grave incapacità deriva anche dalle incredibili difficoltà di individuazione degli aventi diritto che sarebbero circa in 60 mila. Venti anni di attività e regole, evidentemente non chiare e non funzionanti, hanno portato all’estinzione forzata dell’istituto. Il tribunale civile di Roma ha evidenziato come l’IMAIE avesse tra le attività rilevanti l’elargizione a pochi eletti di somme per la promozione di attività culturali e molte altre proposte venivano invece sempre bocciate. Inoltre sono state disposte perquisizioni negli uffici IMAIE con l’ipotesi di truffa aggravata e sono state iscritte nel registro degli indagati una trentina di persone. 128 L’IMAIE fu fondata nel 1977 da CGIL, CISL e UIL attraverso le loro federazioni spettacolo. Gli obiettivi dell’IMAIE furono istituiti per legge nel 1992 e l’ente fu riconosciuto addirittura come “Ente Morale” per lo scopo cui doveva fungere. Il presidente dell’IMAIE, al momento della decisione del tribunale, era il noto artista e cantante Edoardo Vianello. L’estinzione dell’IMAIE spero porti ad una costruttiva riflessione sul tema e i meccanismi dell’equo compenso e del ruolo di società di intermediazione come appunto IMAIE, esempio di fallimento a perseguire lo scopo ma perfettamente in grado di “far soldi” e far fruttare interessi. Anche sulla distribuzione dei diritti agli autori operata dalla SIAE, abbiamo visto attraverso i dati, una certa mancanza di trasparenza e criteri poco equi. Ricordiamo il significativo dato che la maggioranza di 129 autori iscritti alla SIAE paga più di quanto ricavi. Ma non ci sono solo SIAE e IMAIE. Un altro “pezzo” di diritti viene, o dovrebbe essere tutelato da un’altra società, la SCF di cui dirò nel prossimo capitolo. 130 Capitolo XII NON SOLO SIAE: L’SCF “Il fatto che ci sia in giro molta musica potrebbe far sì che un domani negli ascensori degli alberghi, nei bar, in metropolitana ci siano Mozart o Beethoven invece di certe pessime melodie che si ascoltano troppo spesso oggi." (Ramin Bahrami).11 Un altro “pacchetto” di diritti tutelabili per legge è quello dei cosiddetti diritti discografici per l’utilizzo in pubblico di musica registrata. A questa categoria appartengono i diritti che si producono ogni qualvolta si faccia uso in luogo pubblico di radio, cd e altri strumenti per la diffusione della musica registrata. A tutelare gli artisti e produttori discografici ci pensa l’SCF, il Consorzio dei Fonografici. 11 Intervista di Pierachille Dolfini, Così il mio Iran dovrebbe imparare da Bach, in Avvenire, 7 agosto 2009. 131 Costituito nel 2000, con decisione favorevole dell'Antitrust (provvedimento n. 7422 - 27 luglio 1999), il consorzio SCF è oggi composto da case discografiche major e indipendenti e attualmente (al momento in cui scrivo prelevo i dati dal sito ufficiale della SCF, www.scfitalia.it) tutela i diritti discografici di oltre 280 imprese, rappresentative di larga parte del repertorio discografico nazionale e internazionale pubblicato in Italia. Sempre dal sito ufficiale leggiamo che SCF negozia con i singoli utilizzatori o con le loro associazioni di categoria la misura del compenso dovuto ad artisti e produttori discografici e, attraverso il rilascio di un’unica licenza, consente agli utilizzatori di diffondere in pubblico il repertorio musicale di tutte le case discografiche rappresentate dal consorzio, nel rispetto di quanto stabilito per legge. 132 SCF gestisce, inoltre, i diritti di decine di migliaia di artisti ed interpreti italiani e stranieri, grazie agli accordi di collaborazione con IMAIE (avete capito bene, sì, proprio l’IMAIE estinto e incapace di ridistribuire i proventi agli aventi diritto, di cui si è detto nel precedente capitolo). L’SCF rappresenta per molti utilizzatori di “musica d’ambiente” (pensate al commerciante che tiene la radio o un cd in sottofondo al proprio negozio o esercizio pubblico come bar, discoteche, supermercati) ancora una novità. Sono in moltissimi infatti a pensare che per diffondere musica nel proprio locale basti pagare la SIAE. E invece no. Sorpresa. Bisogna pagare anche SCF, o meglio bisognerebbe, perché grazie al cielo, almeno per la musica d’ambiente, si sono fatti numerosi passi avanti per quanto riguarda la concorrenza e la possibilità di rivolgersi ad altre entità. 133 Innanzitutto chiariamo che il diritto discografico è tutelato dalla legge sul diritto d’autore (articoli 72, 73 e 73 bis) che riconosce ad artisti interpreti ed esecutori e ai produttori un compenso in caso di pubblica diffusione delle registrazioni musicali, qualunque sia il mezzo utilizzato (radio, tv, cd, computer, lettori MP3, etc.). Quindi non solo autori, e lì ci pensa la SIAE, ma anche interpreti e produttori. Come l’SCF si sta facendo conoscere sempre di più in ambito nazionale? Con i soliti mezzi autoritari adottati dalla cugina SIAE ovvero ispezioni nei locali, lettere e denunce, molte denunce. SCF negli ultimi anni, per imporre la propria presenza e tentare di “monopolizzare” la gestione dei diritti da essa gestiti, ha denunciato infinite categorie di esercenti, persino un dentista. SCF è riuscita con un’operazione arrogante e capillare a instaurare rapporti con diverse 134 categorie, negozianti e addirittura con le parrocchie. Cosa accade in verità? SCF si impone come una sorta di monopolista SIAE per quanto riguarda i diritti discografici facendo capire che se non ci si mette in regola scattano denunce che potrebbero avere gravi conseguenze sia per il piccolo commerciante (spesso ignaro di tutto) che per la catena di supermercati o ristoranti (SCF ha denunciato pure Autogrill, ad esempio). Entrando sul sito internet di SCF ci si accorge subito come l’impostazione, il modo di presentarsi e comunicare la propria “mission” al pubblico, sono molto simili a quelli utilizzati dalla SIAE. Mettersi in regola con SIAE, e ora anche con SCF, costa ma fa dormire sonni tranquilli agli utilizzatori di musica registrata, i quali non avranno più quell’incubo di trovarsi nel locale quei “fastidiosi” ispettori che, in molti casi, 135 sembrano far di tutto per cercare qualcosa che non va piuttosto che accertare la legalità o la realtà (magari un esercente che non diffonde musica e che quindi non deve pagare alcunché). Ma anche SCF inizia a perdere le sue battaglie legali. Le è infatti andata male in qualche occasione e anche contro lo studio dentistico che aveva denunciato. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2177 del 18/02/2009, ha infatti dato ragione al dentista facendo principalmente riferimento alle direttive europee n. 1992/100 e n. 2001/29. In particolare nella 1992/100 si parla di diritti discografici anche se la musica viene diffusa in studi privati a patto che essi prevedano un accesso a pagamento. Si evince quindi che uno studio del dentista non è certo un luogo dove si va per ascoltare musica a pagamento. Dalla direttiva 2001/29 si legge inoltre che le trasmissioni che richiedono compenso 136 sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto. Quindi il pubblico rilevante è quello che sceglie un luogo volontariamente per ascoltare musica e non può essere considerato tale uno studio medico dove invece ci si ritrova involontariamente ascoltatori nell’orario in cui il medico ci ha fornito un appuntamento. Il Tribunale di Milano ha quindi interpretato il fatto riconducendolo al concetto di pubblico e delle modalità di accesso all’ascolto da parte di esso. Con questa sentenza si potrebbe aprire un contenzioso con tutti gli studi professionali dove viene diffusa musica con le stesse modalità dello studio medico. Ma c’è un modo per evitare simili inconvenienti giudiziari, sia che si evolvano a favore che contro gli esercenti? 137 Per fortuna, come dicevo in precedenza, esistono modi sempre più diffusi per non pagare SIAE e SCF per quanto riguarda la diffusione in ambienti pubblici di musica registrata, modi che però fanno ancora un po’ di fatica a decollare in quanto non prevengono dai controlli ispettivi di SIAE e SCF e non riscuotono ancora della dovuta fiducia. Bisognerebbe invece aprirsi sempre di più a nuovi, affidabili e legali sistemi per smantellare una volta per tutte certe posizioni dominanti. Come fare? I sistemi di cui parlo si affidano alla musica libera, ovvero a repertori di autori non associati alla SIAE o prodotti da etichette non aderenti a SCF. Ad esempio “Filozero” è un servizio che si rivolge sia ai musicisti che agli utilizzatori. Leggiamo dal sito di Filozero (www.costozero.org): “Filozero è un progetto rivolto, da una parte, a tutti i 138 musicisti che vogliano essere filodiffusi nei pubblici esercizi italiani, dall'altra, agli stessi gestori di questi ultimi (commercianti, negozianti, liberi professionisti...) che non intendano pagare l'abbonamento SIAE per musica d'ambiente o acquistare la licenza SCF per la diffusione di musica registrata. Lo scopo di FILOZERO è dunque quello di creare un circolo virtuoso, in cui la musica possa essere fruita liberamente, gli artisti che si autoproducono vengano promossi in tutta Italia e i pubblici esercenti possano beneficiare di un importante sgravio fiscale, divenendo, più o meno consapevolmente, dei mecenati della musica libera”. Tutto questo è possibile quando si diffonde musica attraverso lettori CD/Mp3 e strumenti analoghi, che non sia stata né creata né eseguita né prodotta da soggetti iscritti a SIAE, ad IMAIE, ad SCF o ad altri organismi di intermediazione. In questo caso, quindi, non è necessario corrispondere il canone di abbonamento SIAE per la 139 musica d'ambiente in pubblici esercizi né acquistare la licenza SCF per la pubblica diffusione di musica registrata. E’ importantissimo sottolineare che questo non è possibile se si utilizza la radio o la tv per la diffusione della musica. La radio e la tv infatti diffondono un vastissimo patrimonio musicale di autori ed etichette aderenti a SIAE e SCF e quindi le licenze si rendono obbligatorie. Ma è sufficiente aderire a programmi come Filozero oppure, per citarne altri in forte evoluzione, “Beatpick” (che ha superato i 300 esercizi aderenti in Italia) o “Jamendo”. Tutti i servizi citati operano con licenze Creative Commons e offrono agli aderenti tutto l’impianto (server, hardware e software con liste aggiornate di brani) per diffondere la musica nel proprio locale. I servizi come Beatpick e Jamendo costano molto meno delle licenze SIAE e SCF e 140 garantiscono anche una più equa ripartizione dei compensi agli aventi diritto. Ricordiamo infatti che SIAE e SCF si basano, per la ripartizione dei diritti ai propri iscritti, a criteri statistici! Tutti gli autori e artisti inseriti invece nelle liste delle “società di musica libera” sono invece ricompensati. I servizi che si basano sulla raccolta e diffusione di brani liberi con licenze CC sono in rapida diffusione e rappresentano senza dubbio una grande opportunità per nuovi autori di entrare in circuiti di diffusione nazionali di grande capacità. In chiusura di questa seconda edizione di “Perché Abolire la SIAE”, mi giunge un’ulteriore notizia, a testimonianza che il diffondersi di sistemi alternativi al pagamento delle licenze SIAE e SCF, sta mandando in crisi la stessa SCF. Il bilancio 2010 della società, infatti, parla di un fatturato di 28,9 milioni di euro, ben meno 141 22% rispetto al 2009. A seguito di questo dato negativo, il presidente Saverio Lupica ha rassegnato le dimissioni. Per contenere i costi è stata avviata anche una forte riduzione di organico di 13 componenti dello staff e 11 agenti. Infine la “mazzata” è arrivata dalla parziale revoca del mandato a SCF per la raccolta dei diritti connessi, da parte di alcune case discografiche tra le quali la Bianca, Azzurra Music, Carosello, Irma, NAR, Saifam, Sugar e Time.12 12 Fonte: Dirittodautore.it e Musica&Dischi. 142 Conclusioni La SIAE, un freno alla cultura Leggo sull’articolo del Sole 24 Ore (15 settembre 2010), scritto da Diego Menegon e Alberto Mingardi che nel 2009 la SIAE ha “spolpato” i consumatori. Infatti, in quell’anno, la SIAE ha raccolto 614,6 milioni per la remunerazione del diritto d’autore e di questi ben 45 milioni derivano dai compensi per la copia privata ovvero il beneficio che il consumatore trae dalla riproduzione per uso personale. Secondo l’articolo del prestigioso quotidiano, questo trend, che va a incidere sempre di più sui consumatori, potrebbe provocare tensioni in un’industria che non ha ancora raggiunto il suo equilibrio, visti i cambiamenti tecnologici di diffusione e fruizione della musica e video. Non posso che essere d’accordo con tale analisi e con l’affermazione che il 143 monopolio SIAE va messo in discussione. Il monopolio SIAE nel 2009 é costato quasi 187 milioni di euro e di questi ben il 17,5% é ciò che la SIAE trattiene per i costi operativi (personale, organi sociali, etc.). Il Sole 24 Ore confronta la SIAE alle società di intermediazione inglesi (nel Regno Unito non esiste il monopolio nella gestione dei diritti d’autore) e si scopre che i costi della SIAE sono davvero spropositati, circa il 3% in più rispetto agli inglesi per la sezione musica e lirica. Nel Regno Unito, inoltre, non vi sono costi di iscrizione alle società omologhe SIAE, non esiste il bollino che costa all’industria italiana 8 milioni di euro e non esiste il compenso per la copia privata. Con l’efficienza inglese, gli autori iscritti alla SIAE percepirebbero ben 13 milioni di euro in più all’anno. Il monopolio SIAE si conferma quindi un “freno” enorme, dai costi esagerati che vanno a incidere sul mercato, sui compensi 144 degli autori, sui consumatori e sulla diffusione della cultura. Come tutti i monopoli, anche la SIAE non é in grado di produrre efficienza e quindi andrebbe risolto ma l’interesse principale in gioco, si sa, non é certo lo sviluppo culturale di una Nazione, né la tutela del mercato e dei consumatori: l’importante é incassare e trovare il modo di incassare sempre di più inventandosi qualsiasi tipo di balzello (bollino, copia privata, etc. etc.). Infine non dimentichiamoci del ruolo ambiguo di molti autori, spesso a parole contro la SIAE, ma di fatto molto complici del mantenimento del sistema, ma di questo ho già parlato. Liberate la musica allora! Pensate a cosa potrebbe succedere un domani non troppo lontano se tutti adottassero le nuove tecnologie e diffondessero solo la musica libera di autori non SIAE/SCF. 145 Forse le radio verrebbero spente nei supermercati in favore di musica nuova e forse gli artisti celebri, i grandi autori, le major sarebbero costretti a rivedere il mandato con SIAE e SCF liberandosi sempre di più con la rete. Forse nascerebbero sempre più radio libere, anche via etere, dove la musica verrà scelta nuovamente dal deejay e non dalle case discografiche. Utopia? No, speriamo in un futuro che elimini sempre di più ostacoli, tasse e burocrazie su ciò che è una risorsa enorme per l’umanità: la musica (e più in generale la cultura e le opere dell’ingegno degne di altrettanta autorevolezza). Per la SIAE è giunto il momento dell’abolizione per lasciar spazio al mercato libero oppure di una drastica riforma di tutto l’ente che lo metta in libera concorrenza. Non c’è niente di più sconfortante, da amanti della musica, a vedersi costretti a 146 spegnere la radio o a togliere un cd, oppure a rinunciare ad organizzare un concerto, in nome di una presunta tutela di autori e discografici. (Salvatore Primiceri). 147 148 Per approfondire Open Festival – http://www.openfestival.it Punto Informatico – http://puntoinformatico.it FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana http://www.fimi.it/ SIAE – Società Italiana Autori ed Editori – http://www.siae.it AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni http://www.agcom.it/ SCF – Consorzio Fonografici http://www.scfitalia.it/ Diritto D’Autore – http://www.dirittodautore.it Abolire la SIAE Facebook http://www.facebook.com/group.php ?gid=119313090097 149 150 Letture: - Il nuovo diritto d'autore. Sirotti Gaudenzi Andrea, 2010, Maggioli Editore. - Diritto d’Autore. Ferretti Alessandro, 2008, Edizioni Simone. - Manuale del Diritto d’Autore. Jarach Giorgio; Pojaghi Alberto, 2011, Mursia. - Legislazione dello Spettacolo dal Vivo. Poppi Anna, 2007. Edizioni Simone. - Spettacoli e Fisco. Balducci Daniele, 2007. Edizioni FAG Milano. 151 152 L’Autore Salvatore Primiceri (Casarano, 16/07/1975) é laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Piacenza con tesi sul diritto d’autore. Dal 1998 si occupa di editoria, comunicazione e contenuti per il web. E’ anche ideatore e organizzatore di diversi eventi culturali tra i quali la fiera “Fullcomics & Games” di cui, dal 2005, è anche il direttore artistico. Nel 2009 è fra gli autori dei testi del volume “I Volti di Tiziano” (Gallucci Editore), dedicato all’opera di Tiziano Sclavi e pubblicato in occasione del Festival dell’Illustrazione di Pavia. Sempre nel 2009 ha pubblicato il suo primo saggio “Perché abolire la SIAE” (Edizioni Voilier / Lulu). Nel 2011 fonda la casa editrice PE Primiceri Editore e pubblica il saggio “Il Diritto d’Autore nelle Opere a Fumetti”. Sempre nel 2011 pubblica la seconda edizione ampliata e aggiornata di “Perché Abolire la SIAE” (PE Editore). 153 154