Perchᅢᄅ Abolire la SIAE (seconda edizione

annuncio pubblicitario
Salvatore Primiceri
Perché Abolire la SIAE
PE Primiceri Editore
PE Diritto Collana Giuridica
2011 - PE Primiceri Editore / Lulu
ISBN 978-1-4478-1137-4
Seconda Edizione – Agosto 2011
www.primicerieditore.it
Illustrazione di copertina:
Mattia Surroz
Licenze
I contenuti di questo libro sono rilasciati con
licenza Creative Commons by-nc-nd 2.5.
Puoi condividere e diffondere quest’opera
citando sempre la fonte. Non puoi usarla per
fini di lucro. Per maggiori dettagli:
http://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/2.5/it/
2
“La vita senza musica non è vita.”
(Nietzsche).
3
4
Indice
Prefazione
7
Introduzione - Anno 2011, un carrozzone
di debiti
11
Capitolo I - In principio era (o non era) la
SIAE
23
Capitolo II - La tutela del diritto d’autore
29
Capitolo III - La SIAE e la tutela di un
interesse generale
35
Capitolo IV - L'organizzatore e la SIAE
41
Capitolo V - Le percentuali del diritto
d'autore
49
Capitolo VI - Il contrassegno SIAE
(il controverso “bollino”)
77
Capitolo VII - Siamo tutti “pirati”?
91
Capitolo VIII - La SIAE e il monopolio,
una “macchina da soldi”
97
5
Capitolo IX - La SIAE e la tentazione
digitale, un modo per “arrotondare”
103
Capitolo X - La SIAE e le opere “in rete”
115
Capitolo XI - Non solo SIAE: l'IMAIE
127
Capitolo XII - Non solo SIAE: la SCF
131
Conclusioni
6
143
Prefazione
Una canzone o un film, sono esempi di
opere dell’ingegno, opere che nascono dalla
creatività di uno o più autori.
Quello dell’autore è un mestiere importante.
Non si tratta solo di avere creatività per se
stessi ma anche di rendere il risultato
condivisibile con tanta altra gente, il
pubblico o l’ascoltatore.
La condivisione di un’opera come una
canzone nasce dall’emozione. Le parole, le
note che la compongono suscitano un
qualcosa che rende partecipi centinaia,
migliaia e a volte milioni di persone.
Più l’autore riesce a veicolare l’emozione
sul pubblico, più l’opera acquisisce un
valore culturale, un contributo alla crescita
culturale della società, che come tale va
tutelato ma va anche diffuso il più possibile
per via della sua importanza ed efficacia
positiva.
7
E’ ovvio e non trascurabile infine, che essere
autore è anche un mestiere al pari degli altri
e che quindi va tutelato e rispettato anche
sotto l’aspetto economico.
In questo breve trattato cerco di delineare lo
“stato” della tutela del diritto d’autore in
Italia mettendo in evidenza le principali
iniquità e contraddizioni della SIAE, l’ente
che dovrebbe garantire tutela agli autori e, al
tempo stesso, agevolare ed essere garante
dello sviluppo, della diffusione della musica
e delle opere dell’ingegno per soddisfare il
bisogno del pubblico e degli utilizzatori in
genere, compresi gli organizzatori di eventi
e i musicisti interpreti.
La narrazione segue una precisa linea di
pensiero che è quella di ritenere ingiusto
qualsiasi freno alla crescita culturale di una
società, alla creatività e alle nuove
tecnologie, soprattutto se questo freno viene
investito da un’autorità statale e da una
protezione assoluta.
8
Sia chiaro, chi scrive sostiene pienamente il
diritto d’autore e condanna gli usi illegali
delle opere tutelate, ma non ritiene giuste
forme oppressive della diffusione della
creatività, forme che in nome di una
presunta battaglia di legalità, non tiene conto
delle istanze degli operatori del settore, del
pubblico e persino delle direttive europee.
Ma non solo. Il controverso ruolo della
SIAE viene analizzato anche dal punto di
vista dell’organizzatore di spettacoli e degli
stessi autori, non sempre soddisfatti della
tutela ricevuta e dei metodi di ripartizione
dei diritti.
Questo trattato vuole essere una lettura
semplice e fondamentale di alcune
problematiche inerenti al ruolo della SIAE.
L’auspicio è che si acceleri un processo
verso l’abolizione dell’ente a favore di un
mercato libero nella tutela dei diritti oppure
di una sua profonda riforma che vada però
9
sempre a inserirsi in un quadro
concorrenziale e non più monopolista.
10
Introduzione
ANNO 2011: UN CARROZZONE
DI DEBITI
Partiamo dalla fine. La seconda edizione di
questo libro si è resa necessaria dopo la
notizia del commissariamento della SIAE,
avvenuto nel marzo 2011. Precedentemente
il Ministero dei Beni e Attività Culturali,
con lettera scritta, aveva informato la SIAE
di aver avviato le procedure per la nomina
del Commissario Straordinario dell’Ente ai
sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni. Il
commissariamento della SIAE era nell’aria
da tempo, dopo che il direttore Giorgio
Assumma aveva rassegnato le dimissioni in
data 30 novembre 2010 e visti i verbali del
Collegio dei revisori della Società Italiana
degli Autori ed Editori (SIAE) n. 42 del 30
novembre 2010 e n. 43 del 20 dicembre
2010.
11
L’organo di controllo ha evidenziato che il
mancato svolgimento dell’assemblea degli
associati per mancanza del quorum
costitutivo, previsto dall’articolo 119 del
regolamento generale della Società, ha
impedito l’esame ed ogni deliberazione circa
le rilevanti questioni poste all’ordine del
giorno e che il ripetersi di tale evento
comporta il mancato funzionamento di un
organo fondamentale della Società.
Anche la terza convocazione dell’assemblea,
nella data del 31 gennaio 2011, non è andata
a buon fine, per il mancato raggiungimento
del numero legale per la valida costituzione
di questa, determinando in tal modo la
paralisi di tale fondamentale organo e
l’assenza di ogni deliberazione di sua
competenza in ordine a questioni di grande
importanza gestionale e strategica per il
futuro della Società, quali il bilancio
preventivo 2011 (che si sarebbe dovuto
approvare entro il 30 novembre), le
12
modifiche statutarie, con particolare
riguardo alla riduzione del numero dei
componenti degli organi di amministrazione
e di controllo in attuazione dell’articolo 6,
comma 5, del D.L. n. 78 del 2010, nonché le
programmate modifiche al regolamento
elettorale e la designazione del Presidente in
sostituzione
del
dimissionario
avv.
Assumma.
Considerato, in particolare, che la mancata
approvazione del bilancio preventivo 2011
determinava l’impossibilità di poter dare
attuazione al piano strategico 2010-2013, la
cui adozione e attuazione è considerata
indispensabile per un adeguato risanamento
economico-finanziario dell’Ente, e per
diversi altri motivi esplicitati nella lettera, il
Ministero ha avviato la procedura di
commissariamento dell’Ente.
Ma come si è arrivati a questo?
Le prime avvisaglie di uno stato di crisi si
erano dedotte leggendo la lettera firmata da
13
FEM
FEDERAZIONE
EDITORI
MUSICALI, ANEM ASSOCIAZIONE
NAZIONALE EDITORI MUSICALI, FA
FEDERAZIONE AUTORI, indirizzata alla
Presidenza del Consiglio Silvio Berlusconi,
al Ministro Sandro Bondi e al direttore
generale della SIAE, Gaetano Blandini e
pubblicata sul blog del noto giornalista
Mario Luzzatto Fegiz, all’interno del sito del
Corriere Della Sera in data 16 gennaio 2011.
Si legge nella missiva che il bilancio
economico della SIAE
é a dir poco
inquietante e vale ben 800 milioni di euro di
debiti.
Come detto in precedenza, da poco aveva
rassegnato le dimissioni il presidente
Giorgio Assumma e le ultime due assemblee
non si erano svolte per mancanza del
numero legale.
Una situazione quindi di grave crisi
finanziaria e tutto questo nonostante le
incredibili, inutili e contestatissime tasse
14
introdotte negli ultimi anni come il “triste”
balzello sui supporti vergini e informatici.
Ma leggiamo alcuni passaggi di questa
lettera dai quali si evince la drammaticità
della situazione e che ci testimoniano quello
che da tempo diciamo in questa sede e di cui
parlerò nei prossimi capitoli ovvero che la
SIAE non soddisfa nemmeno gli stessi
autori ed editori.
“Chi negli ultimi anni ha gestito la SIAE,
grazie ad una solida maggioranza sia in
Assemblea che in Cda, ha inesorabilmente
smantellato la Società sia in termini
economici che in termini etici.
Il bilancio passivo della SIAE e’ infatti il
frutto di decisioni, delibere, stanziamenti di
risorse che da una parte hanno eroso le
finanze della società e dall’altra non hanno
portato nessun miglioramento in termini di
qualità e di efficienza.
Il risultato e’ sotto gli occhi di tutti, almeno
di tutti coloro che davvero fanno il mestiere
15
di editore o di autore. La SIAE e’ diventata
la più costosa tra le società di collecting
europee, con un aggio superiore rispetto a
tutti i suoi diretti competitor.
A fronte di un maggiore costo per gli autori
e gli editori (per tutti, dai più grandi ai più
piccoli), vanta la peggiore performance in
termini di servizi e una maggiore lentezza
nelle ripartizioni. SIAE ha un debito verso
gli associati autori e editori che raggiunge
cifre da manovra finanziaria, circa 800
milioni di euro, una cifra enorme se
comparata con il debito che hanno le altre
società europee….”
La perdita economica della SIAE viene
definita dai firmatari della lettera come un
probabile nuovo caso Alitalia, una società
che
ha
mancato
interventi
di
modernizzazione.
I firmatari della lettera sostengono le loro
convinzioni forti del fatto che già nel 2009,
sempre attraverso il Corriere della Sera
16
avevano cercato di aprire un dibattito per
migliorare la SIAE, per toglierla dalla
politica delle clientele e dello statalismo, ma
la dirigenza ha perseverato nella stessa cieca
direzione a colpi di maggioranza ignorando
qualsiasi proposta.
Leggiamo ancora: “…una grande parte
degli autori e degli editori professionisti,
italiani e non, piccoli o grandi che siano,
non possono più permettere che i loro diritti
siano calpestati quotidianamente da chi ha
fatto della SIAE un proprio territorio di
caccia fatto di clientele , da chi ha fatto
dell’associazionismo una professione, da chi
ha occupato per anni le sedie dei vari
comitati di partecipazione in SIAE senza
fare nulla per migliorare la società, ma
inseguendo solo il gettone di presenza, i
rimborsi spese e i propri tornaconti
personali, da chi ha molto poco a che fare
con la cultura di questo paese e che ha
utilizzato la SIAE per inseguire posizioni di
potere personale e non per tutelare le
17
proprie opere e i propri diritti….ne’
tantomeno per sostenere la Società degli
Autori e Editori.”
“Chi lavora onestamente, chi vive del
proprio lavoro di editore e di autore, chi
con questo lavoro dà occupazione a
centinaia di persone creando un indotto
importante nel panorama dell’industria
culturale Italiana, ha l’obbligo di tutelare le
proprie aziende e i propri dipendenti, ha
l’obbligo
di
esigere
rispetto
e
considerazione, ha il dovere di denunciare
le ingiustizie e le malefatte che sono
quotidianamente perpetuate in SIAE.”
Abbiamo riportato solo alcuni significativi
passaggi della lunga missiva ma il senso ci
appare chiaro. Gli editori esprimono una
forte preoccupazione, oltre che disappunto
per la pessima gestione dell’ente, perché la
SIAE rischia di finire e ai tanti operatori
dell’industria culturale italiana serve una
Società degli Autori e degli Editori capace
18
di competere con le altre società di
collecting europee sul piano dell’efficienza,
della modernità e della reale tutela del
patrimonio culturale del nostro paese.
Nel mio blog, nei siti in cui scrivo (ad
esempio OpenFestival.it) e nella prima
edizione di questo testo, ho spesso
manifestato e denunciato le inefficienze
della SIAE chiedendone l’abolizione perché
così com’é non serve a niente e i fatti e i
malumori sempre più crescenti dagli stessi
addetti ai lavori lo dimostrano. Al tempo
stesso però non sono contrario ad una SIAE
concorrenziale, fermo restando che andrebbe
abolito il monopolio. Questo libro, nella sua
prima edizione, ci aveva quindi visto lungo.
In questa drammatica realtà, la SIAE con la
sua triste situazione riesce comunque e in
qualche modo a farci sorridere. Avviata,
infatti, la procedura di commissariamento
dell’ente ecco arrivare la nomina da parte
dell’allora ministro dei beni culturali Sandro
19
Bondi e dal premier (in carica nel momento
in cui scrivo) Silvio Berlusconi del
commissario straordinario: niente meno che
Gian Luigi Rondi. I più esperti di cultura mi
diranno: cos’hai contro Gian Luigi Rondi?
Nulla per carità, rispondo io. Si tratta di un
grande uomo di cultura e spettacolo,
presidente del festival cinematografico di
Roma e comunque personalità dal lungo e
glorioso curriculum. L’unica cosa che mi
lascia di stucco è l’età del personaggio in
questione, ben 90 anni nel momento in cui
scrivo! 90 anni, si, avete capito bene! E le
stesse associazioni che nella lettera di cui
sopra invocavano un processo di
modernizzazione dell’ente salutano con
entusiasmo la nomina di Rondi, il “nuovo
che avanza”.
“Ho accettato per amore della cultura”, ha
dichiarato all’ANSA il commissario al
momento della nomina. Per la serie “largo ai
giovani”, pur rispettando come dicevo la
figura professionale e culturale di Rondi,
20
ancora una volta non si é voluto dare alcun
segnale di rinnovamento per un Ente come
la SIAE che tutti gli studi di settore
economico giudicano un carrozzone da
milioni di debiti, privo di efficienza.
Soddisfazione, come accennavo sopra, é
stata invece espressa dalla FEM che si
augura l’avvio di “quel processo di riforme e
di modernizzazione necessari per un
autentico rilancio della Siae”.
Ne dubito fortemente. La SIAE andrebbe
prima privata del suo monopolio e poi
completamente rifondata (se non abolita per
far spazio a nuove forme di tutela del diritto
d’autore o enti privati). Per fare questo,
però, occorrono figure professionali giovani
e realmente obiettive in campo di diritti
d’autore, “esterne” cioé a interessi politici.
21
22
Capitolo I
IN PRINCIPIO ERA (O NON
ERA) LA SIAE
“Copiare il vero può essere una buona cosa, ma
inventare il vero è meglio, molto meglio.”
(Giuseppe Verdi).1
La SIAE è la Società Italiana Autori ed
Editori e la sua funzione istituzionale è la
tutela del diritto d’autore.
Oggi è un ente pubblico economico su base
associativa
riconosciuto
dalla
legge
(633/1941) come monopolista per la tutela
di tale diritto.
La natura economica della SIAE, spesso
oggetto di discussione nella dottrina
giuridica, é stata recentemente avallata
dall’entrata in vigore della legge n.2/2008.
1 (lettera a Clara Maffei, 20 ottobre 1876, citato in James P.
Cassaro (ed.) Music, Libraries and the Academy (Middleton,
Wisconsin: A-R Editions, 2007) p. 218).
23
La
SIAE
svolge
un’attività
di
intermediazione fra gli autori, che
depositano presso di essa le proprie opere
per ottenerne tutela, e gli esecutori o
utilizzatori (es. musicisti, organizzatori di
spettacolo, etc.).
Ma nel 1882, anno in cui nasceva a Milano
la SIAE (originariamente “Società Italiana
degli Autori”), essa era “solamente” una
associazione culturale per la tutela della
proprietà letteraria e artistica. Fra i suoi
fondatori figuravano uomini di cultura come
Edmondo De Amicis, Francesco De Sanctis,
Giosuè Carducci e Giuseppe Verdi.
Aderirono anche personaggi provenienti dal
campo dell’arte e della giurisprudenza con
lo scopo, appunto, di tutelare la proprietà
letteraria e artistica attraverso diverse
attività, fra cui quella di sostenere gli autori
in azioni di rivendicazione del proprio
diritto. La sede della Società viene trasferita
a Roma nel 1926.
24
Col tempo subisce varie trasformazioni, in
particolare da quando lo Stato la individua
come Società a cui demandare la riscossione
dell’imposta sullo spettacolo, poi abolita nel
1999.
Proprio dal 1999 diventa ente pubblico su
base associativa.
Per conto ed interesse dei suoi iscritti la
SIAE provvede a concedere a pagamento le
licenze e autorizzazioni per l’utilizzo
economico di un’opera a chi ne fa richiesta e
a ripartire i proventi tra gli aventi diritto,
cioè fra gli autori delle opere utilizzate.
In questa breve e spero semplice descrizione
del ruolo principale della SIAE, si evince
chiaramente che la ratio che ha spinto il
legislatore a dare sempre più poteri a tale
Società è ampiamente giustificata.
Pensate solamente a che difficoltà ci
sarebbero ogni qualvolta un individuo
voglia, ad esempio, utilizzare una canzone
25
per un qualsiasi motivo come l’eseguirla in
pubblico con il proprio gruppo musicale.
Bisognerebbe contattare l’autore o gli autori
e chiedergli l’utilizzazione del brano oltre
che accordarsi economicamente.
Un’operazione che diventerebbe lunga,
quasi impossibile se moltiplicata per tutte le
volte che un musicista o un organizzatore di
spettacoli potrebbe aver bisogno di
autorizzazioni.
Per questo il ruolo di intermediazione
assume una certa rilevanza.
Quello che però, in questa sede, tenterò di
analizzare, è se questo ruolo è davvero così
unico e insostituibile; se è giusto che la
SIAE abbia una posizione di monopolio e
soprattutto se le tariffe che la SIAE riscuote
nel rilascio delle autorizzazioni sono eque e
chi le decide.
Su questo ultimo punto mi soffermerò anche
su alcuni casi “particolari” dove gli autori
26
stessi ci mettono del loro per aumentare i
propri compensi e di conseguenza gli oneri
per gli utilizzatori o organizzatori.
27
28
Capitolo II
LA TUTELA DEL DIRITTO
D’AUTORE
“Le idee migliori sono proprietà di tutti.”
(Seneca).
Prima di passare ad esaminare la “questione
SIAE” nello specifico, vale la pena
accennare alla legislazione generale vigente
sul diritto d’autore.
La tutela del diritto d’autore è prevista dal
nostro codice civile attraverso gli articoli
2575-2583.
In linea con tali indicazioni è intervenuta poi
la legge speciale 633 del 1941, “Protezione
del diritto d’autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio”, legge che compie ben 70
anni al momento della pubblicazione di
questo libro. La legge in oggetto è stata
negli anni modificata per armonizzarla
sempre di più con le direttive e i regolamenti
29
dell’Unione Europea
venivano introdotti.
che
gradualmente
Il diritto d’autore viene sostanzialmente
descritto e disciplinato in due diversi aspetti,
l’aspetto morale e quello patrimoniale.
Il diritto morale d’autore è l’idea artistica;
viene cioè tutelato l’autore in quanto
inventore
di
una
specifica
opera
dell’ingegno. Nel diritto morale d’autore si
configurano alcuni aspetti quali la paternità
dell’opera, diritto di integrità dell’opera,
diritto di inedito, diritto all’anonimato
dell’autore, diritto al ritiro dell’opera dal
commercio.
Il diritto patrimoniale d’autore è invece la
tutela dell’utilizzazione economica di tale
opera ovvero la facoltà esclusiva dell’autore
a sfruttare economicamente la sua creazione.
Del diritto patrimoniale d’autore fanno parte
il diritto di pubblicazione, il diritto di
riproduzione, il diritto di trascrizione, il
diritto di esecuzione, presentazione e
30
recitazione in pubblico, il diritto di opporsi a
modificazioni o deformazioni dell’opera, i
diritti di diffusione, traduzione, distribuzione
ed elaborazione, il diritto di noleggio e di
prestito.
I diritti di utilizzazione economica di
un’opera dell’ingegno hanno anche dei
limiti ben precisi di durata nel tempo, cosa
che invece non è prevista per il diritto
morale d’autore.
La legge 52/1996 afferma che i diritti di
utilizzazione economica dell’opera durano
tutta la vita dell’autore e sino al termine del
settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Per la definizione certa, però, dei limiti
temporali di utilizzazione economica si deve
analizzare ogni categoria in quanto il
legislatore ha tenuto conto delle varie
tipologie di opere.
E’ evidente quindi, da quanto enunciato, che
l’autore ha la facoltà di stipulare contratti
per consentire a terzi l’utilizzazione
31
dell’opera a fini economici. Si tratta dei
cosiddetti contratti per la cessione del diritto
patrimoniale d’autore (es. i contratti di
edizione).
E’ proprio dal “consenso” dell’autore a far sì
che si possa utilizzare una sua opera che
nasce l’accordo con la SIAE.
Per i motivi espressi nel precedente capitolo
la maggior parte degli autori depositano le
proprie opere presso la SIAE stipulando un
contratto di rappresentanza e nello stesso
tempo di intermediazione con soggetti terzi
che intendano utilizzare tali opere per fini
economici.
Attraverso la SIAE gli autori sarebbero certi
di vedere tutelati e garantiti i vari diritti
connessi alla propria creazione, dal diritto di
pubblica esecuzione musicale al diritto di
trasmissione radiofonica, e così via.
La SIAE, inoltre, attraverso appositi
contratti di rappresentanza con analoghe
32
società, è in grado di tutelare le opere dei
suoi iscritti anche all’estero.
Insomma, detta così, sembra proprio che la
SIAE sia l’unico modo per garantire questa
benedetta tutela del diritto d’autore e che gli
autori non abbiano altra via per vedersi
riconosciuti i propri diritti, soprattutto
economici, che iscriversi alla SIAE e
depositare presso di essa le proprie opere
dell’ingegno.
Peccato però che nella pratica la SIAE è
spesso oggetto di critica non solo da chi la
deve pagare (e anche salata) ogni qualvolta
che si reca nei suoi uffici per farsi rilasciare
un permesso di utilizzazione, ma anche dagli
stessi autori e addetti ai lavori del campo
soprattutto musicale, cinematografico e
teatrale.
Noterete più avanti l’ambiguità di autori che
affermano come la SIAE, a causa delle sue
tariffe e della sua burocrazia, sia in realtà un
impedimento alla libera diffusione della
33
musica ma che nello stesso tempo utilizzano
tutti i meccanismi a loro consentiti per
ricavare il più possibile da ogni loro opera
tutelata attraverso la stessa SIAE.
Ma allora questa SIAE a chi e a cosa serve?
Perché viene criticata ma alla fine sempre
accettata la sua posizione monopolista? Che
cosa ha spinto il legislatore a prevedere una
posizione così prevalente della SIAE?
34
Capitolo III
LA SIAE E LA TUTELA DI UN
INTERESSE GENERALE
“La musica fa bene al cuore e all'anima.”
(Platone).
E’ l’articolo 180 della legge sul diritto
d’autore a disporre l’esclusività della SIAE
nell’attività di intermediario, comunque
attuata, sotto forma diretta o indiretta di
intervento,
mediazione,
mandato,
rappresentanza, cessione per l’esercizio dei
diritti di rappresentazione, esecuzione,
recitazione, radio diffusione, comunicazione
al pubblico via satellite, riproduzione
meccanica e cinematografica.
La norma in oggetto parla di esclusiva nel
ruolo di intermediazione ma non impedisce
all’autore di provvedere da solo alla tutela
dei propri diritti. Ciò che conta è che non ci
siano altre società e o enti che pensino di
35
svolgere un’attività
sarebbero fuorilegge.
simile
in
quanto
Questo significa che, paradossalmente, non
si potrebbe nemmeno parlare di monopolio
della SIAE in quanto non è l’unica ad
esercitare tale funzione di intermediario.
L’altro e unico soggetto che può svolgere il
medesimo ruolo è infatti l’autore che intende
provvedere personalmente senza affidarsi
alla SIAE.
Peccato però che di fatto l’autore non può
competere da solo con la potente macchina
burocratica organizzativa della SIAE. Un
soggetto privato non riuscirebbe mai a
concorrere con una vera e propria azienda
come la SIAE.
Quindi l’autore che, per vari motivi, non
intende frasi tutelare dalla SIAE, non può
affidarsi a nessun altro se non a se stesso,
col concreto rischio di non riuscire a “tenere
d’occhio” le infinite possibilità di utilizzo
della propria opera da parte di terzi.
36
Per questo credo sia utile iniziare a pensare
se in questo campo possa svilupparsi, con
un’adeguata riforma che abolisca il
monopolio SIAE, una concorrenza fra più
aziende volte alla tutela del diritto
patrimoniale d’autore e alla intermediazione
fra autori e utilizzatori.
Questo pensiero non credo sia frutto solo
della mia fantasia altrimenti non si
spiegherebbero le innumerevoli volte in cui
l’esclusività della SIAE sia stata contestata
da vari soggetti; sintomo questo di un certo
malcontento.
L’articolo 180 della legge sul diritto
d’autore, ad esempio, è stato sottoposto
diverse volte al vaglio della Corte
Costituzionale per questioni di illegittimità
anche se i giudici non hanno dato riscontro,
anzi.
La Corte ha addirittura cercato di spiegare il
perché la SIAE goda giustamente (secondo
37
la Corte) di una posizione di preminenza
garantita dalla legge.
Tale motivazione va ricercata, sempre
secondo la Corte Costituzionale, nel fatto
che un’adeguata protezione del diritto
d’autore rientra nel cosiddetto “interesse
generale” e che l’enorme quantitativo di
opere dell’ingegno in circolazione impone
come
indispensabile
il
ruolo
di
intermediazione di enti come la SIAE.
Già, di enti come la SIAE. Si ma perché solo
della SIAE?
Non si discute il fatto dell’utilità dell’attività
di intermediazione ma della sua esclusività
in capo ad un unico soggetto.
Anche qui la Corte non fa altro che ribadire
la solita puntualizzazione che non si tratta di
un unico soggetto in quanto l’autore può
occuparsi direttamente della tutela dei suoi
diritti, se crede.
38
Insomma, o ti arrangi col rischio che tutti
utilizzino le tue opere a tua insaputa perché
non riesci a controllarle o ti affidi alla SIAE,
che con la sua capillare organizzazione, i
suoi uffici pieni di carte e burocratizzati
all’ennesima potenza, con le sue tariffe
assolutamente inique, con le sue regole che
cambiano da ufficio a ufficio e da direttore a
direttore, renderà estremamente “piacevole”
(in senso ironico) l’utilizzazione della tua
opera da parte del soggetto che va a
richiederne il permesso di utilizzazione.
Quando entro in un ufficio SIAE
normalmente mi passa la voglia di
organizzare qualsiasi evento o spettacolo e
credo che questa sensazione sia comune a
tanti organizzatori.
39
40
Capitolo IV
L’ORGANIZZATORE E LA SIAE
“Non pagherei mai quaranta euro per vedere un
concerto di Zucchero.” (Zucchero “Sugar”
Fornaciari).2
Il rapporto tra l’organizzatore di spettacoli e
la SIAE è spesso conflittuale, soprattutto a
causa delle tariffe applicate e dalle modalità
di riscossione.
Per organizzare un qualsiasi evento
musicale, teatrale o cinematografico che
preveda l’utilizzo di opere protette dalla
SIAE, bisogna recarsi preventivamente
nell’ufficio territoriale competente (di norma
la città in cui si svolge l’evento oppure
l’ufficio
più
vicino
territorialmente
competente) a farsi rilasciare un permesso di
esecuzione. Questo permesso ha un costo di
poco superiore ai tre euro. Insieme al
2 sui costi dei concerti estratto dal dialogo tra Ivano Fossati e
Zucchero pubblicato su Panorama il 15 settembre 2006.
41
permesso viene rilasciato il “programma
musicale” che l’organizzatore dovrà
compilare con cura e in ogni sua parte e sul
quale vanno inseriti i titoli e i relativi autori
delle opere eseguite. Il programma musicale
può essere rosso, blu o verde; un modo per
rendere più colorato e vivace il rapporto con
l’Ente, oppure per complicarsi la vita,
scegliete voi. Il “programma musicale” è
comunemente chiamato “borderò” ed è
rosso se l’evento organizzato prevede
l’esecuzione di musica leggera; è blu se è
prevista musica classica o jazz; è verde se è
prevista diffusione o selezione musicale da
discoteca attraverso l’impiego di un disc
jockey.
La compilazione corretta del borderò è
estremamente importante perché esso va
restituito compilato all’ufficio SIAE entro
cinque giorni dallo svolgimento dell’evento
e serve alla SIAE per visionare le opere
eseguite e ripartire così i compensi agli
autori.
42
Falsificare il borderò è una fattispecie tipica
di reato ma nella pratica si sente spesso di
autori che si fanno inserire da organizzatori
amici brani in realtà non utilizzati pur di
vedersi recapitare qualche euro. Insomma
più che un reato è l’istinto di sopravvivenza
di autori poco conosciuti.
Oltre che del borderò e dei tre euro di
permesso, la visita preventiva nell’ufficio
SIAE
competente
da
parte
dell’organizzatore, si correda anche di una
richiesta economica dell’impiegato/a o
direttore di turno: il cosiddetto “deposito
cauzionale”.
Di cosa ha paura la SIAE? Che non passi a
pagare. E quindi chiede in anticipo
all’organizzatore un deposito pari al
rapporto prezzo del biglietto/capienza del
luogo dove si svolge l’evento. Ad esempio:
nel 2008 un’agenzia di spettacoli ha
organizzato il concerto di un gruppo pop
giovanile presso il locale “Alcatraz” di
43
Milano, locale dove vengono spesso ospitati
concerti anche di artisti affermati a livello
nazionale ed internazionale. Nel caso
specifico, che riporto come esempio fra i
tanti, il costo del biglietto era stato fissato in
20 euro. La capienza dell’Alcatraz (sala
grande) era stata quantificata in circa 3.000
posti in piedi. L’ufficio SIAE competente
per la zona di Milano in cui è posizionato il
locale ha chiesto agli organizzatori un
versamento cauzionale di circa 6.000 euro!
Questo perché, per i concerti di musica
leggera, la tassa SIAE da pagare è il 10%
dell’incasso.
Quale
é
il
problema?
Il
saldo
dell’organizzatore alla SIAE dovrebbe
avvenire entro cinque giorni successivi al
concerto e capita spesso che l’organizzatore
si ritrovi in questi casi a credito e che la
SIAE debba così restituire la somma
eccedente
riscossa
preventivamente
44
attraverso la
cauzionale.
formula
del
deposito
Infatti al momento del deposito cauzionale
(la mattina stessa del giorno in cui era
fissato il concerto) gli organizzatori hanno
fatto presente che in prevendita erano stati
venduti solo 400 biglietti e che non si
prevedeva alcun “sbigliettamento record” al
botteghino
in
serata.
Il
direttore
intransigente ha però richiesto ugualmente il
versamento del deposito basato sull’intera
capienza del locale. Se si fosse basato sul
dato di prevendita gli organizzatori
avrebbero dovuto versare solo 800 euro di
deposito.
Come volevasi dimostrare la SIAE di
Milano
ha
dovuto
restituire
agli
organizzatori oltre 5.000 euro, trattenuti
però nelle sue casse per oltre una settimana.
Questo, insieme ad altri chissà quanti
depositi cauzionali di altri eventi,
contribuisce di certo a far maturare
45
significativi interessi sui conti correnti della
SIAE.
Non sempre, comunque, la SIAE pretende
un deposito calcolato in questo modo.
Anche se quella esposta sarebbe la regola,
alcuni direttori (sempre per il principio che
tutto cambia da sede a sede) assumono un
certo buon senso per calcolare il deposito su
un dato di prevendita reale e su una
ragionevole previsione di sbigliettamento
serale in base alla conoscenza delle location
dove si svolgono gli eventi.
Forse è il caso di cambiare la regola e di
imporre un ragionevole limite al deposito
cauzionale, almeno nelle modalità di
calcolo. Non può un organizzatore sborsare
in anticipo così tanti soldi sulla base di una
capienza totale che userà in rarissimi casi e
prima di avere a disposizione i soldi
dell’incasso.
46
A che serve tutto ciò? Forse, come dicevo
sopra, a far maturare interessi coi soldi degli
altri sui conti correnti della SIAE?
47
48
Capitolo V
LE PERCENTUALI DEL
DIRITTO D’AUTORE
“Viva la Siae: non sai mai quanto diavolo si
trattengono nel loro calderone di tabelle e di
numeri, ma quelli che arrivano sono pochi,
sicuri e subito.” (Zucchero “Sugar” Fornaciari).3
Dopo uno spettacolo la SIAE deve calcolare
la percentuale da destinare agli autori delle
opere rappresentate o eseguite.
Per effettuare tale calcolo l’Ente stabilisce
una base imponibile che comprende
innumerevoli voci, non sia mai che sfugga
qualcosa. Alcune di queste sono perlomeno
suscettibili di discussione.
Costituiscono base imponibile per il calcolo
dei diritti:
3 Dal dialogo tra Ivano Fossati e Zucchero pubblicato su
Panorama il 15 settembre 2006.
49





50
L’intero incasso della manifestazione
svolta.
Il diritto di prevendita eccedente il
15% del costo del biglietto. Ciò
significa che il costo di prevendita
per
ogni
biglietto
di
una
manifestazione non può superare il
15% del costo netto del biglietto
stesso.
L’incasso
virtuale
derivato
dall’eccedenza di biglietti omaggio,
che non possono superare il 5% della
capienza
del
luogo
della
manifestazione. Oltre il 5% quindi si
calcolano i biglietti come venduti e
quindi incassati ai fini della
costituzione della base imponibile.
Diritti di utilizzazione radiotelevisiva.
Diritti
indiretti
derivanti
da
sponsorizzazioni
private
alla
manifestazione
e/o
erogazioni
liberali o contributi di enti pubblici
quali Comuni, Province, Regioni,
Fondazioni, etc.
Al lettore più obiettivo non sarà sfuggito
certamente che, dell’elencazione appena
descritta, l’unica voce che ha un certo senso
è la prima. Si stabilisce cioè che l’incasso
della manifestazione è base imponibile per il
calcolo del diritto d’autore. Tutto sommato
l’incasso di un evento misura anche il
successo dell’evento stesso e la percentuale
calcolata su di esso assume un criterio di
equità se non fosse per la tariffa applicata.
Per i concerti di musica leggera generici, la
SIAE trattiene infatti il 10% + iva 20%
dell’incasso. Esempio: un cantante si
esibisce in un teatro da mille posti:
l’organizzatore stabilisce che il biglietto
costa 20 euro (più eventuale prevendita non
eccedente il 15% dei 20 euro); vende tutti i
biglietti e incassa 20.000 euro + la
prevendita che però non costituisce base
imponibile per la SIAE. Di questi 20.000
51
euro la SIAE tratterrà 2.000 euro più iva al
20%, quindi un totale di 2.400 euro.
Non poco, davvero non poco se calcoliamo
che abbiamo fatto un esempio di un concerto
con una capienza limitata di posti e un costo
del biglietto molto accessibile.
Insomma, un organizzatore si deve fare bene
i suoi calcoli prima di intraprendere
un’attività di organizzazione concerti. In
alcuni casi, solo per l’eventuale esborso
verso la SIAE, potrebbe non valerne la pena.
Ma il caso appena espresso assume
comunque una rilevanza “normale” e
costituisce una base tutto sommato
“accettabile” se confrontata ad altri casi
come le rappresentazioni teatrali o i concerti
dove vi sono calcolati anche diritti DOR,
ovvero diritti di rappresentazione teatrale.
Cosa significa? Gli autori depositano la
propria opera presso la SIAE e la compagnia
che esegue lo spettacolo ne chiede un
permesso generale di rappresentazione dove
52
vengono già stabilite le percentuali che la
SIAE dovrà riconoscere agli autori calcolate
sulla base imponibile precedentemente
espressa. Nel permesso di rappresentazione
vengono quindi stabilite percentuali che
variano in base a diversi criteri. Ad esempio
si fa spesso differenza tra prima, seconda
rappresentazione e repliche successive. La
prima e la seconda arrivano a richiedere
percentuali persino oltre il 15% dell’incasso.
Per il teatro si è comunque spesso sopra la
soglia del 10% perché confluiscono insieme
diritti musicali e diritti DOR. Quindi
l’organizzatore si può trovare di fronte ad
una rappresentazione che preveda il 10% per
i diritti musicali e il 7% per i diritti DOR. A
furia di sommare diritti e percentuali ecco
che la quota da versare alla SIAE sale in
maniera esorbitante.
E questo solo calcolando il primo punto
dell’elenco,
ovvero
l’incasso
della
manifestazione.
53
Assume una certa rilevanza il sospetto
“abuso” che alcuni autori esercitano su
queste percentuali. E’ noto il caso di un
celebre cantante italiano che ha portato
recentemente in tournée uno spettacolo di
successo dove principalmente canta canzoni
scritte per lui da vari autori. Il calcolo sulla
musica viene fatto al 10% dell’incasso come
da regola. Il cantante in questione, però,
sfruttando il fatto di essere anche un attore
di teatro, inserisce nell’arco del concerto
alcuni piccoli monologhi in brevi pause tra
una canzone e l’altra. Quella che il pubblico
potrebbe scambiare come una piacevole
chiacchierata del loro artista preferito
oppure un modo gradevole per riprendere
fiato, è in realtà sorprendentemente un’opera
letteraria depositata dal cantante (in questo
caso in veste di autore) presso la SIAE. In
virtù di questo, ogni qualvolta che il
cantante pronuncia quei monologhi sul
palco, scatta anche la percentuale DOR della
SIAE che andrà ad esigere all’organizzatore
54
di turno un’ulteriore percentuale oltre al
10% di base, in questo caso un altro 5%.
Tenendo conto che l’artista percepisce
consistenti cachet per la sua esibizione, non
si vede la ragione per andare a prendere altri
soldi attraverso la SIAE inventandosi
“trucchetti” di questo tipo. Alla fine è la
SIAE stessa a consentire che avvenga ciò e
gli autori ne approfittano; tanto pagano gli
organizzatori, già spennati da potenti cachet.
Credo sia ragionevole riformare la legge in
modo che gli autori interpreti, cioè quegli
autori che vanno ad eseguire opere proprie
e per la cui esecuzione percepiscono già un
cachet, non costituiscano calcolo per la
SIAE. La SIAE si dovrebbe occupare di
ripartire solo i diritti per tutte le opere
eseguite da altri interpreti e non dall’autore
stesso.
Un altro “caso curioso” è quello di un
celebre attore di cabaret che porta spesso in
scena monologhi comici nei teatri italiani.
55
Qui lui è autore di tutti i testi e percepisce
comunque i diritti SIAE derivanti
dall’incasso della rappresentazione, il 15%
per spettacolo teatrale. Non solo, non
accontentandosi di ciò, compone una
musichetta, che passa perlopiù inosservata al
pubblico, e la utilizza come introduzione
dello spettacolo. Per il solo fatto di averla
composta e inserita nello spettacolo ne
richiede le spettanze sul diritto d’autore ed
ecco che scatta un’ulteriore percentuale che
va a rodere ulteriormente l’incasso sempre a
favore di SIAE e autore.
Assodato che già solamente il primo punto
della base imponibile SIAE (l’incasso della
manifestazione) è sufficiente a far incassare
all’Ente notevoli somme di denaro,
passiamo ad analizzare gli altri criteri che, in
certi casi, assumono quasi una connotazione
di beffa, una sorta di “truffa legalizzata”
secondo il mio modesto parere e quello di
una marea di organizzatori.
56
Il costo di prevendita dei biglietti
Il biglietto per un concerto o una qualsiasi
rappresentazione teatrale può essere
acquistato, di norma, con largo anticipo
rispetto alla data dell’evento grazie ad una
rete di sistemi di prevendita. Ne esistono
molti. I più noti, a livello nazionale, che
lavorano anche on-line permettendo così ai
potenziali spettatori di acquistare i biglietti
anche via internet, sono Ticketone.it,
Vivaticket.it, Bookingshow.com ma ne
esistono molti altri.
Assicurarsi il biglietto dell’evento in
anticipo può costituire una sicurezza per
l’appassionato che non vuole assolutamente
perdersi lo spettacolo o rischiare che i
biglietti vadano in esaurimento.
L’acquisizione di questa “sicurezza” ha un
costo che viene deciso dall’organizzatore
dell’evento stesso. L’organizzatore si deve
però attenere al regolamento SIAE in
materia che stabilisce un tetto massimo al
57
costo di prevendita che l’organizzatore può
applicare. Tale regolamento stabilisce che il
costo della prevendita non può superare il
15% del costo del biglietto stesso. Ad
esempio, se un biglietto costa 20 euro, la
prevendita potrà essere di massimo 3 euro (il
15% di 20 euro). L’organizzatore può anche
stabilire un costo di prevendita inferiore al
15% ma l’importante è che non superi la
soglia del 15%. In tale ultimo caso, la SIAE
tasserà l’esubero.
La “ratio” di tale norma potrebbe apparire
come una garanzia per il consumatore in
modo che l’organizzatore di turno non abusi
del costo di prevendita ma alla SIAE ciò che
interessa è sempre incassare il più possibile
e quindi, non essendo il costo di prevendita
considerato base imponibile per il calcolo
dei diritti d’autore, ecco che si specifica
come questo debba essere limitato. Pensate
se non esistesse questa regola: un
organizzatore
potrebbe
decidere
paradossalmente di fissare in 1 euro il costo
58
del biglietto e applicare una prevendita di 19
euro. Se non esistesse la regola del 15% la
SIAE dovrebbe ricavare la percentuale del
diritto d’autore su un solo euro di costo del
biglietto. Non vorremmo mica mandare in
miseria la SIAE e i suoi autori, vero? Per
questo che, tutto sommato e obiettivamente,
questa regola ha una sua logica ed equità, se
non fosse sempre che la percentuale di
“prelievo” sull’incasso della SIAE è davvero
troppo alta. Insomma il problema è sempre
quello, la mancanza di proporzionalità tra
l’incasso e la percentuale di prelievo della
SIAE per il calcolo del diritto d’autore:
tariffe tra il 10% e il 20% sono, a mio
parere, inique e ingiuste.
L’eccedenza dei biglietti omaggio
Se finora ci siamo un pochino “lamentati”
delle tariffe applicate dalla SIAE, perché
considerate eccessive, che cosa dovremmo
59
dire quando viene tassato un “incasso
virtuale” ovvero un incasso che non c’è?
E’ proprio questo, cari lettori, quello che
avviene con la cosiddetta eccedenza dei
biglietti omaggio.
La SIAE stabilisce infatti che il numero
massimo di biglietti omaggio staccabili e
non tassabili in una manifestazione (per cui
l’organizzatore non verserà all’Ente alcuna
tariffa) è pari al 5% della capienza del luogo
dove si svolge lo spettacolo. Se un
organizzatore decidesse di regalare più di
questa quota di biglietti, lo potrà fare senza
limitazioni ma dovrà tenere conto che la
SIAE considererà i biglietti omaggio
eccedenti come venduti ad un importo pari
al prezzo del biglietto più alto a parità di
settore.
In questa maniera l’eccedenza degli omaggi
graverà sul pagamento dei diritti d’autore.
Il paradosso di questo aspetto sta proprio nel
fatto che si dovrà versare alla SIAE una
60
somma non incassata e che quindi costituirà
una perdita che graverà sulle tasche
dell’organizzatore.
Purtroppo si tratta di un caso frequente in
quanto l’organizzatore ha spesso il bisogno
di distribuire numerosi biglietti omaggio per
autorità, accreditati dalla produzione,
giornalisti, mandatari SIAE, etc.
Facciamo un esempio pratico. Un teatro
dispone di 1.200 posti e un organizzatore
decide di realizzarci al suo interno un
concerto di musica leggera. Il 5% di 1.200
posti è 60. Quindi l’organizzatore, se non
vuole pagare l’eccedenza, farebbe bene a
non regalare più di 60 biglietti. Ogni
biglietto di più la SIAE lo considererà
venduto e l’organizzatore dovrà pagare
come se avesse incassato! Complimenti a
chi ha messo in atto questa abile strategia di
“furto” di danaro, sempre ai danni degli
organizzatori. Non bastava l’incasso reale?
Pure quello virtuale?
61
Inutile dire, l’avrete capito, che propongo
l’abolizione di questa norma.
Diritti di utilizzazione radio-televisiva
Non mi soffermerei molto sul punto dei
proventi derivanti dalla vendita di diritti di
trasmissione radio-televisiva di un evento.
Un concerto o uno spettacolo, oltre al suo
svolgimento fisico in un luogo specifico,
può essere trasmesso attraverso i mezzi di
telecomunicazione (radio e tv) in virtù di
accordi fra gli organizzatori, gli ospiti
dell’evento (musicisti, attori, etc.) e le
emittenti radio tv che possono trasmettere in
diretta o in differita.
In questo modo l’evento raggiungerà un
pubblico molto più ampio di quello presente
nel teatro, stadio, piazza o qualsiasi location
dove si svolga.
La SIAE tiene ovviamente conto del
pubblico “aggiuntivo” accordandosi con
62
l’organizzatore per trattenere una parte degli
introiti derivanti dalla vendita dei diritti di
ripresa radio televisiva. Per la SIAE infatti
l’entrata che l’organizzatore avrà dalla
vendita di tali diritti viene considerata come
un incasso ulteriore oltre alle entrate in loco
dell’evento (ad esempio la vendita dei
biglietti se l’evento è a pagamento).
Se può essere ragionevole considerare i
proventi da ripresa radio televisiva elemento
per la costituzione della base imponibile
SIAE, non si può dire altrettanto per quanto
riguarda
sponsorizzazioni,
erogazioni,
contributi pubblici. Il controverso punto
viene analizzato nel prossimo paragrafo.
I proventi indiretti
Come è stato evidenziato nel corso della
trattazione finora, il pagamento della SIAE
costituisce spesso un onere importante per
chi vuole realizzare e organizzare
un’iniziativa musicale e/o teatrale.
63
Per ammortizzare i costi, spesso elevati, che
la realizzazione di un evento, quale un
concerto, comporta, l’organizzatore avvia
normalmente una ricerca di fondi “esterni”
che possano aiutarlo a “coprirsi le spalle”.
Soprattutto se l’organizzatore è un
imprenditore che organizza eventi di
mestiere, far quadrare i conti è necessario.
Organizzare un concerto, infatti, è
un’attività a forte rischio di impresa.
Poniamo il caso che l’organizzatore decida
di realizzare un concerto di un nome noto
della musica nazionale o internazionale e
che tale concerto preveda un biglietto di
ingresso per il pubblico.
Ovviamente l’organizzatore tenderà a
calcolare il biglietto d’ingresso ipotizzando
un punto di pareggio fra numero di spettatori
e spese da sostenere compreso il cachet
dell’artista. Normalmente questo punto di
pareggio viene calcolato al di sotto della
capienza della location e dei biglietti
vendibili in modo che tutti i biglietti venduti
64
sopra quella soglia costituiranno il guadagno
dell’organizzatore.
Non sempre però questo calcolo può
risultare veritiero. Infatti le variabili che
possono influire negativamente sul risultato
e il successo dell’evento sono diverse e
imprevedibili (ad esempio il maltempo se il
concerto è all’aperto oppure un calo di
interesse del pubblico verso l’artista
proposto, oppure più semplicemente una
campagna pubblicitaria sbagliata o poco
efficace, e così via).
L’organizzatore professionista (ma anche il
comitato di quartiere per le feste o
comunque un qualsiasi organizzatore privato
che rischia di tasca sua) cerca pertanto di
prevedere, quando possibile, di limitare
eventuali danni derivanti da “flop” e
conseguente perdita economica.
Il metodo ovvio e tradizionale per
ammortizzare questo ipotetico rischio è la
65
raccolta di sponsor
manifestazione.
a
sostegno
della
Gli sponsor sono ancor più fondamentali se
per l’evento è previsto l’ingresso gratuito
degli spettatori. In questo caso sponsor e
contributi pubblici devono coprire l’intero
piano di spesa organizzativa.
In tutti i casi esposti la SIAE ha deciso di
mettere la mano anche sui soldi delle
sponsorizzazioni, non in toto (e ci
mancherebbe!) ma stabilendo un criterio che
va ad incidere per il 5% della
sponsorizzazione (deduzione forfetaria del
50% sull’importo di ogni sponsorizzazione e
conseguente applicazione di un’aliquota del
10%).
Per sponsorizzazioni la SIAE intende entrate
derivanti da contratti posti in essere fra
l’organizzatore dell’evento con soggetti sia
pubblici (contributo comunale, provinciale,
regionale o da fondazioni per la cultura,
66
bancarie, camere di commercio, etc.) sia
privati (imprese, attività commerciali, etc.).
Perché la SIAE si é sognata di andare a
toccare anche una parte di questi
fondamentali proventi per l’organizzatore?
Da
quale
norma
deriva
questa
autorizzazione?
Per rispondere, o tentare di rispondere,
dobbiamo andare a rispolverare l’articolo 3
del D.P.R. 640/72 denominato “Imposta
sugli Spettacoli”, il quale al comma 2 dello
stesso, recitava: “Costituiscono altresì base
imponibile l’ammontare degli abbonamenti,
dei proventi derivanti da sponsorizzazione e
cessione dei diritti radiotelevisivi…”.
Ma è sufficiente? Assolutamente no, perché
il D.P.R. in oggetto disciplinava l’imposta
sugli spettacoli, successivamente abolita.
La SIAE infatti si è presa la libertà di
considerare le sponsorizzazioni non solo ai
fini del calcolo dell’imposta sugli spettacoli
ma anche per il calcolo dei diritti d’autore
67
decidendo autonomamente l’aliquota da
prelevare. Il fatto che la SIAE abbia deciso
di incidere sulle sponsorizzazioni “solo” al
5% viene esposto quasi come un atto di
bontà, quasi ad avvertire che si poteva
stabilire un’aliquota più elevata. Non c’è da
stupirsi quando si è di fronte ad un ente dal
potere illimitato e monopolista che
interpreta e decide a suo piacimento.
Infatti è opinabile l’aliquota del 5% perché
non vi è alcuna legge che legittima questo
ennesimo “furto”. Tant’è vero che in
dottrina la questione è fortemente discussa
mettendo contro giuristi pro e giuristi
contrari al prelievo di quote di
sponsorizzazione ai fini del calcolo del
diritto d’autore. Noi ovviamente ci
schieriamo con la parte contraria.
La norma dalla quale la SIAE trarrebbe la
sua legittimazione a incidere sulle
sponsorizzazioni non è mai stata modificata
e si trova ancora presente nel medesimo
68
decreto. Ciò che però è nel frattempo variato
è l’ambito di applicazione del decreto stesso
che non è più riferito agli spettacoli ma solo
agli intrattenimenti.
Cosa significa ciò?
Potrebbe intendersi quindi che la base
imponibile SIAE possa andare a prelevare
dalle
sponsorizzazioni
solo
ed
esclusivamente
in
presenza
di
intrattenimento e non più di spettacolo?
La riposta è sì ma evidentemente la SIAE
ignora tutto questo in quanto continua nei
suoi uffici ad esigere dagli organizzatori di
spettacolo
il
5%
di
ciascuna
sponsorizzazione.
Proponiamo pertanto l’abolizione di tale
norma, anche per quanto riguarda gli
intrattenimenti.
A completezza del discorso e per favorire la
comprensione del lettore meno “addetto ai
lavori” diamo una definizione dei termini
69
intrattenimento e spettacolo. Si chiama
intrattenimento (con l'assoggettamento alla
relativa imposta e al regime IVA previsto
dall'articolo 74, sesto comma, del DPR n.
633 del 1972) quando l'esecuzione musicale
dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta
per cento dell'orario complessivo di apertura
al pubblico del locale.
E’ invece spettacolo un'esecuzione musicale
effettuata dal vivo dove questo tipo di
esecuzione sia comunque prevalente:
quando l'esecuzione musicale dal vivo sia
pari o superiore al cinquanta per cento della
durata complessiva delle esecuzioni
musicali, l'attività é classificata come
spettacolo (ed é assoggettata al solo regime
ordinario IVA, anche se effettuata in
discoteche e sale da ballo).
Per esperienza va comunque detto che, come
spesso accade, non tutti gli uffici SIAE
indagano sulle sponsorizzazioni di uno
spettacolo e non pretendono nulla,
70
indipendentemente se l’organizzatore lo
faccia o meno presente.
In alcuni (oserei dire rari) uffici SIAE, per
fortuna, vige ancora la regola del buon senso
che deroga alle “brutture e ingiustizie” dei
regolamenti interni.
La questione delle sponsorizzazioni va a
colpire in particolare quelle organizzazioni
che lavorano a cartelloni di spettacolo nei
luoghi pubblici quasi per intero finanziati da
enti e sponsor.
Si tratta di quelle manifestazioni a ingresso
gratuito, offerte alla cittadinanza, quali ad
esempio i concerti estivi nelle piazze.
Infatti se un organizzatore di uno spettacolo
a pagamento può godere anche dell’incasso
derivante della vendita dei biglietti, un
organizzatore di eventi a ingresso gratuito
costituisce la riuscita dell’operazione e il
proprio eventuale guadagno proprio sulla
raccolta di sponsor e contributi e
immaginate cosa significhi destinare alla
71
SIAE il 5% di ogni sponsorizzazione.
Avrete notato come si parla di
manifestazioni ad “ingresso gratuito” e non
di manifestazioni “gratuite”. Eh sì perché la
SIAE è riuscita a far distinzione anche tra
manifestazioni gratuite e non gratuite, dove
tra le non gratuite ci sono inserite anche
quelle ad ingresso gratuito.
Ci avete capito qualcosa?
Gli addetti ai lavori sorrideranno perché
chissà quante volte si sono trovati in
situazioni di questo tipo.
Proviamo a chiarire. Per manifestazione
gratuita si intende una manifestazione che
viene organizzata e offerta gratuitamente da
un unico organizzatore (ad esempio un
Comune che organizza attraverso il suo
assessorato al turismo o alla cultura un
concerto nella piazza della città per
perseguire il suo scopo di creare movimento,
turismo, cultura per i propri cittadini e/o per
i turisti).
72
Per manifestazione non gratuite si intendono
quegli eventi che pur non avendo un
biglietto di ingresso e quindi sono fruibili
gratuitamente dal pubblico, sono organizzate
da un terzo contando sui fondi messi a
disposizione da enti pubblici e/o sponsor
privati. Su queste entrate la SIAE trattiene il
5%.
Capita infatti che un Comune non trattenga a
sé l’organizzazione di un evento pubblico
(un
concerto
in
piazza
o
una
rappresentazione teatrale) e lo affidi ad un
terzo “girandogli” contributi e servizi per la
realizzazione di esso. In questo caso la SIAE
considera organizzatore effettivo il terzo e i
fondi comunali come tassabili del 5%.
Eppure i Comuni, almeno loro, possono
aderire ad una vantaggiosa convenzione con
la SIAE, la convenzione ANCI che rivela
numerosi
vantaggi
se
intestatario
dell’organizzazione dell’evento risulti il
Comune stesso. Un caso di questo tipo è
spesso avvenuto nel Comune di Piacenza, un
73
Comune che per varie e ignote ragioni non
ha stipulato o aderito a convenzioni
nazionali con la SIAE (almeno al momento
in cui scrivo). Per questo ogni contributo che
lo stesso Comune di Piacenza verserà a
organizzatori terzi per organizzare eventi di
interesse pubblico saranno soggetti al
prelevamento del 5% da parte dell’ufficio
SIAE competente sul territorio.
Insomma, per concludere, questa norma
delle sponsorizzazioni proprio non va giù.
Appare iniqua e profondamente ingiusta
oltre che infondata. Mentre per i diritti di
ripresa radio-televisiva si può ammettere che
si tratta di un’entrata che possa “ampliare” il
pubblico e quindi la diffusione di opere
dell’ingegno tutelate, non si capisce in che
modo la sponsorizzazione abbia un
collegamento diretto col diritto d’autore.
L’unica essenziale e fondamentale utilità
dello sponsor è quella di sostenere la buona
riuscita dell’evento e di garantire il lavoro
dell’organizzatore. Quindi perché andare a
74
togliere fondi a chi cerca di lavorare per il
bene e la diffusione della musica e delle
opere?
75
76
Capitolo VI
IL CONTRASSEGNO SIAE (IL
CONTROVERSO “BOLLINO”)
“Fate soldi, se potete in maniera onesta, se no
comunque.” (Orazio).
Dopo aver sottolineato alcuni aspetti
riguardanti più che altro il rapporto tra la
SIAE e gli organizzatori di eventi,
mettendone in evidenza le questioni più
controverse causate dal “peso” del costo
SIAE su un evento, passiamo ad affrontare
problematiche che riguardano invece il
rapporto tra la SIAE e gli utilizzatori di
opere per fini esclusivamente commerciali,
cioè opere che vengono commercializzate
attraverso l’utilizzo di supporti quali i CD,
CD Rom, cassette audio e video, DVD, etc.
Uno degli obblighi che il produttore di opere
su supporto destinate al commercio deve
adempiere è quello di apporre su ogni copia
77
un bollino appositamente rilasciato dalla
SIAE (ovviamente a pagamento e anche se
le copie sono distribuite gratuitamente!).
La Legge sul diritto d'autore, n. 633/1941),
stabilisce (art. 181 bis) che su ogni supporto
contenente programmi per elaboratore o
multimediali nonché su ogni supporto (CD,
cassette audio e video, CD Rom, DVD, etc.)
contenente suoni, voci o immagini in
movimento che reca la fissazione di opere o
di parti di opere protette dalla legge sul
diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge
n.633/1941) destinati al commercio o che
vengano ceduti in uso a qualunque titolo a
fine di lucro deve essere apposto un
contrassegno. Le modalità di rilascio e di
utilizzo del contrassegno sono regolamentate
dal DPCM 23 febbraio 2009, n.31 (GU n.80
del 6 aprile 2009).
Il regolamento in questione tenta di
reintrodurre
l’obbligatorietà
del
contrassegno SIAE per risolvere un
78
“incidente giudiziario” che aveva regalato
una “bella batosta” alla SIAE e che aveva
fatto sperare in molti del definitivo addio al
bollino SIAE.
E invece, si sa, le “ingiustizie” trovano
sempre il modo per sopravvivere ed ecco
che il bollino è tornato più forte di prima,
almeno nelle intenzioni.
Ma che cosa era successo esattamente?
L’8 novembre del 2007 la Corte di Giustizia
delle Comunità Europee, sentenziava che i
bollini SIAE non potevano essere fatti valere
come obbligo nei confronti dei privati.
Insomma la Corte asseriva la non
obbligatorietà del bollino SIAE a causa di
un difetto normativo dell’ordinamento
Italiano. Nella sentenza, infatti, la Corte
spiegava
come
le
norme
e
le
regolamentazioni tecniche che prevedono
"l'obbligo di apporre sui dischi il
contrassegno SIAE in vista della loro
commercializzazione nello Stato membro
79
interessato, costituiscono una regola tecnica
che, qualora non sia stata notificata alla
Commissione, non può essere fatta valere
nei confronti di un privato".
L’Italia non aveva infatti mai adempiuto a
tale obbligo di notifica e la Corte ha
equiparato il bollino SIAE ad una regola
tecnica.
Questa straordinaria conquista nasce da una
causa condotta dall’avvocato italiano
Andrea Sirotti Gaudenzi per conto di Karl
Josef
Wilhem
Schwibbert,
legale
rappresentante della società KJWS (con sede
a Pievesistina), imputato in un processo
penale per aver commercializzato in Italia
CD ROM privi di contrassegni SIAE.
L'avv. Sirotti Gaudenzi aveva ottenuto dal
Tribunale di Cesena il rinvio ai giudici della
Corte di Giustizia Europea in Lussemburgo
sulla legittimità delle regole tecniche che
prevedevano l’applicazione del bollino.
80
La Corte ha sposato in pieno la tesi del
legale italiano regalandoci l’epocale
sentenza.
Un duro colpo per la SIAE in quanto la
sentenza dimostra l’illegalità di uno
strumento spesso contestato e causa di gravi
danni a operatori del settore del commercio
di prodotti audio e visivi, soprattutto per
come è stato utilizzato ai fini di controlli
della legalità dei supporti.
Oltre alla messa al bando dei bollini SIAE
ovviamente decadevano tutti i procedimenti
penali pendenti a carico di chi non aveva
potuto dimostrare l’apposizione del bollino
SIAE sul supporto. Decadeva quindi tutto il
sistema sanzionatorio derivante dalla
mancata apposizione del contrassegno sui
supporti.
Nonostante questa straordinaria sentenza, la
SIAE ha continuato sempre a far valere
l’obbligatorietà del bollino ignorando di
fatto la sentenza o peggio giocando sulla
81
non conoscenza che molti potevano avere
della sentenza europea.
Un quadro deprimente di come voler a tutti i
costi imporre regole oltre la legge a spese
dei produttori e commercianti di prodotti a
contenuto protetto.
Dopo un paio di anni di libertà da bollino
SIAE ecco che ci pensa il Governo Italiano
ad aiutare la SIAE con il già citato DPCM
23 febbraio 2009, n.31 (GU n.80 del 6 aprile
2009). Il Governo vara quindi un decreto
che ripristina l’obbligo del contrassegno
SIAE la quale, a sua volta, applaude alla
decisione diramando immediatamente un
comunicato stampa che porrebbe, secondo
lei, fine all’annosa questione sollevata dalla
Corte di Giustizia Europea4.
4 Sulla complessa quanto disarmante questione dei bollini SIAE
suggeriamo la lettura delle tesi dell’avvocato Guido Scorza, legale di
una società impegnata in un procedimento volto alla ripetizione del
corrispettivo versato alla SIAE per il rilascio dei contrassegni. Il suo
sito ufficiale é www.guidoscorza.it. Invitiamo alla lettura anche
degli interventi dell’avvocato Andrea Sirotti Gaudenzi, legale del
caso Schwibbert, www.studiosirottigaudenzi.it il quale ha ottenuto
82
Ma è veramente così?
In realtà, nonostante questa prova di forza
del Governo Italiano e della SIAE, la
questione rimane assai complessa, sempre a
scapito di chi commercializza supporti
contenenti opere dell’ingegno, i quali
rischiano da un momento all’altro sequestri
di materiale commercializzato legalmente
oltre che sanzioni penali.
Facciamo un passo indietro. La Corte di
Giustizia aveva interpretato l'obbligo di
apposizione del contrassegno SIAE come
una misura tecnica e che, pertanto, in
assenza della preventiva prescritta notifica
della disciplina impositiva di tale obbligo
alla Commissione, l'obbligo medesimo
avrebbe dovuto considerarsi inopponibile ai
privati.
L’obbligo del contrassegno SIAE è sancito
nell’ordinamento Italiano dall’articolo 181
bis della Legge sul Diritto D’Autore. Questo
l’importante accoglimento delle proprie tesi dalla Corte di Giustizia.
83
articolo esisteva ovviamente già all’epoca
del pronunciamento della Corte di Giustizia
ed è sempre fonte del nuovo decreto entrato
in vigore il 6 aprile 2009 che sostituisce il
precedente decreto attuativo della legge,
ovvero il n. 338 del 2001 (il decreto che era
in vigore al momento della sentenza della
Corte di Giustizia delle Comunità Europee).
Sia il decreto del 2001 che quello del 2009
non sono quindi altro che l’attuazione della
previsione legislativa.
Appare quindi fondato il dubbio che il
Governo avrebbe dovuto notificare alla
Commissione una nuova formulazione
dell’articolo 181 bis della legge sul diritto
d’autore in quanto fonte primaria del decreto
d’attuazione.
Il Governo ha però preferito la via urgente
del decreto per evitare tempi troppo lunghi
(la modifica di una legge richiede un iter
legislativo
complesso
con
dibattito
84
parlamentare e col concreto rischio di una
non approvazione).
Per questo meglio affrontare il rischio che
un’eventuale nuova e futura sentenza della
Corte di Giustizia Europea torni a ribadire
l’illegalità della norma che quello di trovarsi
di fronte ad un’abolizione definitiva del
bollino SIAE e quindi dell’articolo 181 bis.
Insomma il Governo Italiano ha voluto
ancora una volta salvare la SIAE.
Nel frattempo però è stato presentato in
Senato dall’Italia dei Valori per iniziativa
del Senatore Felice Belisario, un disegno di
legge che propone l’abrogazione del bollino
SIAE. Inutile dire che appoggio in pieno
tale proposta che definisce “inutili ed
anacronistici i bollini SIAE oltre che
inidonei a rappresentare effettiva garanzia
di autenticità”.
Il Senatore ha anche chiesto di chiarire sulla
condotta della SIAE che continuava a
richiedere l’apposizione del bollino anche in
85
presenza della sentenza della Corte che
dichiarava illegali le disposizioni italiane.
Nella speranza che la proposta di legge
possa avere un iter positivo continuiamo a
segnalare le arroganze della SIAE
legittimate dal decreto del Governo.
Il decreto del 2009 che reintroduce l’obbligo
del bollino SIAE avrebbe, udite udite,
efficacia retroattiva. Questo significa che
tutti i supporti sprovvisti di contrassegno
SIAE prima dell’entrata in vigore del
decreto sarebbero fuorilegge con notevoli
rischi per chi li ha messi in commercio. Ma
come si fa a rendere fuorilegge ciò che una
sentenza della Corte di Giustizia Europea
aveva invece dichiarato legittimo (ovvero la
non apposizione del bollino)? Ci troviamo di
fronte ad un’assurdità clamorosa, indegna
di un Paese civile.
Ma perché tutto questo? Semplice perché la
SIAE aveva incassato illegittimamente
milioni
di
euro
facendo
valere
86
un’obbligatorietà che non esisteva in quanto
dichiarata illegittima dalla Corte. Per evitare
azioni di ripetizione contro la SIAE dei
milioni di euro incassati dal 2001 al 2009
ecco che viene inventata una retroattività del
decreto ancora una volta ignorando la Corte
e la sua sentenza.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea
e le tesi dell’avvocato Sirotti Gaudenzi
furono poi nel 2008 accolte dal Tribunale di
Cesena che assolse l’imprenditore a cui
veniva
contestata
la
violazione
sull’apposizione dei contrassegni SIAE.
La SIAE quindi tra il 2007 e il 2008 fu
battuta due volte sul tema dei bollini ma
nonostante questo non ha avviato alcuna
riflessione anzi, aiutata dal Governo, ecco
che le sentenze italiane o europee che siano,
in barba all’autorevolezza degli organi che
le hanno pronunciate, hanno assunto il
valore di carta straccia.
87
Una bella ed ennesima prova di arroganza,
non c’è che dire. Solo per questo la SIAE
meriterebbe la sua abolizione totale.
In Europa non esistono i bollini e questo
strumento è visto in Italia come un freno allo
sviluppo del lavoro di editori e distributori,
alla libera circolazione dei prodotti e alla
libera concorrenza (tanto raccomandata
dall’Unione Europea) oltre che una vera e
propria vessazione, come pronunciato dal
Tribunale di Cesena.
Ci sbarazzeremo mai di simili storture e
balzelli? Sono già presenti ricorsi al TAR da
parte di case editrici e distributori per
chiedere l’annullamento del decreto che
reintroduce l’obbligatorietà dei contrassegni
e numerose associazioni di categoria di
consumatori nonché esponenti dell’industria
discografica si sono chiaramente espressi
contro
l’uso
del
bollino
SIAE
(Altroconsumo, FIMI – Federazione
Industria Musicale Italiana).
88
Oltre al freno per il libero mercato, il bollino
SIAE pare non raggiungere nemmeno da
lontano quello che la SIAE dichiara essere il
suo scopo fondamentale, ovvero combattere
la pirateria.
Quello della pirateria è un altro “mostro”
creato dalla SIAE per giustificare azioni
sanzionatorie e introduzione di tasse come
appunto il bollino SIAE.
Intendiamoci, la pirateria esiste sia ben
chiaro, ma appaiono quantomeno ambigui i
metodi con cui si dichiara di combatterla.
Pensate che il bollino SIAE ha un costo per
le tasche dei cittadini italiani di almeno 11
milioni
di
euro
l’anno
(fonte:
Altroconsumo).
Quindi è ovvio che prelevare soldi con la
scusa di combattere la pirateria è
sicuramente un’astuta furbizia.
89
L’atteggiamento della SIAE verso la
pirateria è oggetto di approfondimento nel
prossimo capitolo.
90
Capitolo VII
SIAMO TUTTI “PIRATI”?
"Mi chiamo Guybrush Threepwood e sono un
temibile pirata!" (Guybrush Threepwood).5
L’avvento di internet e la più immediata
diffusione di enormi quantitativi di materiale
audio e video in nuovi formati digitali
nonché lo sviluppo di avanzati software e
siti web per consentire lo scambio, l’ascolto,
l’acquisto rapido di brani musicali, nonché
ancora la nascita di numerose radio on-line,
il fenomeno del podcast sono solo alcuni
elementi che hanno messo subito in allarme
la SIAE e anche diversi operatori del mondo
discografico.
Teniamo sempre presente che lo scopo della
SIAE è quello di prelevare soldi andando a
regolamentare qualsiasi “fenomeno” che
5
Dal videogame “The Secret Of Monkey Island” (LucasArts
1990).
91
faccia il suo ingresso nel campo della
diffusione di opere dell’ingegno.
Gridando “al ladro al ladro” la SIAE si è
approcciata alle nuove tecnologie della rete
come se tutti i fruitori fossero dei ladri, non
facendo distinzione fra chi una canzone se la
scarica per curiosità di ascolto e chi invece
scarica “in massa” per produrre materiale
illegale a fine di lucro. Ne è un esempio lo
spot antipirateria che la SIAE presentò nel
2006 a Cannes, durante il MIDEM, uno dei
più importanti mercati europei della musica
che si svolge ogni anno in gennaio nella
celebre località balneare della Costa
Azzurra.
Lo spot in questione aveva come slogan:
“La pirateria cancella il mondo che ami” e
mostrava un ragazzo che nella sua stanza
scaricava illegalmente della musica via
internet col proprio computer. Via via che il
download (lo scaricamento dei brani)
andava avanti, dalla stanza sparivano i
92
manifesti, gli oggetti e il ragazzo assumeva
sempre di più un aspetto grigio e squallido.
Alla fine rimaneva solo lui con in mano il
dischetto contenente la “musica pirata”.
L’intento, per la SIAE, era quello di
sottolineare come la pirateria non fosse un
arricchimento gratuito, come comunemente
si poteva pensare, e cancellava tutto ciò che
il ragazzo amava, i suoi simboli e il suo
stesso modo di essere.
Un’esagerazione? Sì ovviamente, rispondo
io. Per spiegare la gravità di un reato, infatti,
la SIAE non ha trovato di meglio che
colpevolizzare l’utente medio, cioè il
giovane che magari scaricava la canzone per
sola curiosità e utilizzo personale. Negli
ultimi anni le campagne anti-pirateria sono
state spesso aggressive nei confronti di
comuni fruitori di internet, allineando le
organizzazioni criminali agli utenti che
scaricano per conoscenza o uso personale
brani che magari non avrebbero mai
acquistato nei negozi per ragioni di qualità e
93
soprattutto di prezzo e che comunque amano
la musica e acquistano musica legale su
internet e nei negozi con una certa
regolarità.
Un ultimo esempio. Spesso al cinema, prima
dell’inizio del film, viene trasmesso uno
spot piuttosto forte dal punto di vista del
tono comunicativo che recita: “copiare è
come rubare”. Da un punto di vista legale
non ci sarebbe nulla da eccepire, ma non
posso esimermi dall’aggiungere che
bisognerebbe specificare “masterizzare più
copie, oltre a quella per uso personale, e
diffonderle illegalmente è come rubare”. E
poi, infine, perché rivolgere quello spot ad
una platea di paganti (prezzo medio del
biglietto del cinema, 7 euro) e quindi
pubblico che usufruisce del cinema
legalmente?
La vera missione della SIAE è quindi quella
di spaventare, colpire e prelevare il più
possibile senza guardare se si sta colpendo il
94
criminale o piuttosto il potenziale
utilizzatore onesto delle opere, cioè colui il
quale, grazie alla sua passione per la musica,
l’arte e il cinema, contribuisce alla
diffusione del patrimonio culturale creato
dagli autori.
Ecco quindi il perché della nascita di balzelli
come il bollino SIAE e la tassa sui supporti
vergini, un’altra incredibile invenzione per
allungare le mani ovunque. con il risultato di
colpire soprattutto i cittadini onesti.
Chissà quando tutti gli autori saranno
concordi nel capire che la tutela SIAE che
loro ricevono è in realtà un freno alla
diffusione e all’apprezzamento delle loro
stesse opere da parte di un pubblico più
vasto?
Nell’era delle nuove tecnologie e di internet
è così impossibile creare nuovi business per
la tutela dei diritti d’autore e per la
diffusione e fruizione delle opere
dell’ingegno?
95
Sarà impossibile finché persisterà la
condizione di monopolio della SIAE sancita
dall’articolo 180 della legge sul diritto
d’autore, il quale propongo di abolire.
96
Capitolo VIII
LA SIAE E IL MONOPOLIO,
UNA MACCHINA DA SOLDI
"Dove comanda il denaro, le leggi non valgono
niente." (Petronio).
Della necessità di abolire il monopolio della
SIAE se ne discute da molti anni. In
Parlamento si sono succedute diverse
proposte di legge, puntualmente cadute nel
vuoto, volte a mettere mano ad una profonda
riforma dell’Ente e del suo mandato.
L’Europa è più volte intervenuta a
promettere nuove regole in favore della
concorrenza ma l’Italia, come del resto altri
Paesi, non si è ancora adeguata.
I problemi che derivano dall’attuale assetto
della SIAE sono numerosi e coinvolgono e
scontentano diverse categorie di soggetti
coinvolti tra i quali: organizzatori, autori,
97
esercenti di locali e discoteche, discografici,
produttori e distributori di supporti.
Tutti questi soggetti lamentano il peso
frenante al mercato, alla diffusione della
cultura, alla concorrenza e ad una non
corretta e trasparente ripartizione dei diritti
agli autori.
Rispetto all’estero, la SIAE impone tariffe
più elevate rispetto ad analoghi enti presenti
in Paesi membri dell’Unione Europea.
Siamo di fronte ad un abuso di posizione
dominante? Probabilmente sì.
Per capire i numeri di questa imponente
macchina burocratica da soldi faccio
riferimento
ad
un’analisi
esercitata
dall’Associazione Altroconsumo, pubblicata
peraltro sul sito ufficiale della stessa
associazione, www.altroconsumo.it.
Secondo la ricerca sui costi della SIAE,
riferita al 2008 e pubblicata nel 2009, la
SIAE ha incassato in un anno 743 milioni di
euro.
98
Di questi ben 109 milioni sono stati
trattenuti dalla SIAE stessa come compenso
per l’esercizio delle proprie mansioni e
attività.
Sono 16 i milioni incassati per vendita di
biglietti e vidimazioni e 12 milioni incassati
per il rilascio dei bollini compresi quelli
“illegali”
di
cui
si
è
parlato
precedentemente.
E agli autori cosa rimane? Agli autori
vengono distribuiti 193 milioni di euro sul
totale di 743 milioni di incasso annuale. Fate
voi.
Un autore che si iscrive alla SIAE paga 220
euro che diventano 91,50 euro annui dal
secondo anno di iscrizione.
Giorgio Assumma, ultimo presidente della
SIAE prima delle dimissioni e del
conseguente commisariamento, ha ammesso
che oltre il 60% degli iscritti alla SIAE
percepisce diritti di quantità inferiori rispetto
99
a quanto spende per mantenere viva
l’iscrizione.
Insomma la maggioranza degli autori SIAE
è in perdita: per vedere tutelati i propri diritti
spende più di quanto ricava.
Ancora una volta all’estero fanno meglio di
noi. Per un autore musicale, iscriversi a una
società straniera è meno costoso, e si paga
solo una volta: ne sono esempi PRS, in Gran
Bretagna (costo: 10 sterline), SACEM in
Francia (119 euro), SGAE in Spagna (15
euro).
Diamo anche uno sguardo agli stipendi di
chi lavora in SIAE, giusto per completezza
di informazione. I mandatari SIAE (cioè i
direttori
di
sede)
prendono
complessivamente (sommati tutti insieme)
13 milioni di euro l’anno; gli accertatori
esterni e organi sociali prendono 2 milioni di
euro; 90 milioni vanno al personale mentre 5
milioni alla contribuzione dei fondi
pensione.
100
Credo che i dati appena esposti siano
sufficienti a rendere chiara l’idea al lettore
dell’iniquità della SIAE che si riversa tutta
su autori, organizzatori, gestori di
discoteche.
A proposito di discoteche segnaliamo il
curioso modo di ripartire i diritti che la
SIAE applica agli autori dei brani che
vengono diffusi all’interno del locale su basi
o su selezione da parte del disk jockey.
Il 50% dell’intero incasso semestrale della
SIAE viene ripartito ai brani più trasmessi
nelle discoteche sulla base di rilevamenti a
campione. Avete capito bene? Rilevamenti a
campione. Ciò significa che un brano molto
trasmesso che non finisce nei rilevamenti
non viene calcolato dal metodo di
ripartizione dei diritti quindi il suo autore
non percepisce nulla.
101
102
Capitolo IX
LA SIAE E LA TENTAZIONE
DIGITALE, UN MODO PER
“ARROTONDARE”
Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le
scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una
mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho
un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo
entrambi due idee. (George Bernard Shaw)
Nel capitolo VII, quando ho parlato di
pirateria,
ho
voluto
sottolineare
l’atteggiamento ostile e aggressivo della
SIAE verso il “download digitale” e
internet, considerati mezzi che diffondono
enormemente la pirateria e dove qualsiasi
utente può essere tentato dal diventare un
pericoloso pirata criminale.
Alzata la voce e prese le misure (o almeno ci
prova) alle nuove tecnologie del web, la
SIAE tenta ora di farsi alleata della rete
103
comprendendo che potrebbe
un’ulteriore fonte di entrata.
diventare
Come? Attraverso la creazione di un portale
(sito di contenuti) che dovrebbe prendere il
nome di “Legal Bay” attraverso il quale la
SIAE metterà a disposizione materiale da
scaricare nel perfetto rispetto della legalità.
Secondo la SIAE questo mezzo sarà un
ulteriore passo avanti nella lotta al filesharing (lo scambio di files) gratuito fra
utenti.
Ebbene, ecco SIAE e Governo che tentano
di mettere le mani sulla rete applicando però
i soliti vecchi principi.
Infatti per regolare le piattaforme di
diffusione digitale si sta già pensando ad una
legge, che in barba a qualsiasi direttiva
europea, tende ancora una volta a
sanzionare, reprimere e spaventare gli utenti
e, per giunta, a rafforzare ulteriormente il
ruolo della SIAE investendola di una nuova
grande esclusiva: internet.
104
Per fortuna non credo che il popolo della
rete si lasci scivolare addosso disegni di
legge o provvedimenti che tentino di
incagliare la libertà di navigazione e i
business degli internet provider o creatori di
contenuti web.
La proposta di legge “Barbareschi” più o
meno va nella direzione appena enunciata,
anche se dichiara propositi non bellicosi,
caricando di costi ulteriori i provider che
forniscono servizi di download digitale.
Addirittura, infatti, per costituire piattaforme
di download gratuiti, si chiederebbero soldi
ai provider sui proventi di sponsor o
inserzioni pubblicitarie dei propri siti
internet, ignorando che i provider già
pagano i diritti d’autore per la musica (o
materiale protetto) che fanno scaricare.
Per giunta si chiede di mantenere e
addirittura accentuare il ruolo della SIAE.
E’ proprio il caso di dire che non ne
usciremo mai vivi?
105
Invece ci sono speranze e una su tutte si
chiama Europa. Proposte di legge come
quella appena citata (Barbareschi) sono
chiaramente iniziative che, se da una parte
vengono dichiarate come tentativi di avvio
di discussioni costruttive, dall’altro cercano
di difendere, mantenere se non addirittura
rafforzare la SIAE. Perché? Ma perché,
anche se molto lentamente, ci si sta
rendendo conto che la SIAE sarà destinata a
vivere in un mercato concorrenziale. La
Commissione Europea questo lo ha ribadito
sempre con più forza. Prima o poi l’epocale
cambiamento avverrà e la SIAE tenta di
difendersi con tutte le sue forze.
Un importante avvio dello smantellamento
del primato dei monopoli di SIAE e
analoghe società europee è arrivato dalla
ristrutturazione degli accordi tra le società di
autori europee per la raccolta dei proventi.
Cambia quindi il modo di lavorare e di
cooperare tra le 24 società di autori ed
106
editori presenti nel mondo. Viene lasciata, in
particolare, la libertà agli autori di affidarsi
alla società di raccolta che ritengano più
opportuna alle loro esigenze. Decade quindi
la misura di divieto (Membership Clause)
vigente
fino
alla
direttiva
della
Commissione Europea.
Decadono inoltre tutte le restrizioni per cui
una società di raccolta non poteva offrire
licenze ad utenti commerciali fuori dal
proprio Paese di appartenenza.
Le società di raccolta vengono così messe in
competizione
abolendo
gli
accordi
rafforzativi dei rispettivi monopoli che
finora erano stati all’ordine del giorno.
La SIAE ovviamente questa cosa l’ha presa
male mentre la FIMI applaude.
Per la SIAE, infatti, avere più società che
offrano tutela agli autori non farebbe altro
che creare enorme confusione ad utenti e
utilizzatori che perderebbero quel punto di
107
riferimento unico e certo che era (ed è)
l’ufficio SIAE.
La FIMI, invece, così come molti utenti
utilizzatori del web, vedono nella decisione
della Commissione una grossa opportunità
per far cadere le barriere del mercato
digitale on-line guidati da servizi come, ad
esempio, la piattaforma ITunes di Apple.
Infatti con le licenze paneuropee6 che di
fatto
si
autorizzano
grazie
alla
Commissione, verrebbero meno quei divieti
di vendere o diffondere certi contenuti in
alcuni Paesi e in altri no.
Questo
divieto
è
chiaramente
in
contraddizione con lo spirito stesso della
6
Nel corso della 45esima edizione del Midem 2011, salone
mondiale della musica che si svolge ogni anno a Cannes, in
Francia, la SIAE per l’Italia, la SACEM (la Societa’ di autori e
compositori francese, per la Francia) e la SGAE (la Societa’ di
autori spagnola, per la Spagna e il Portogallo), hanno firmato
con il sito web di download musicale (elettro e dance)
Beaport, la prima licenza paneuropea di Armonia, l’alleanza
costituita tra le tre societa’ di autori proprio per gestire su
base paneuropea le licenze di utilizzo on line dei loro
repertori musicali.
108
rete che, per sua natura, è l’emblema della
diffusione globale e dell’arricchimento
culturale.
Capita oggi per esempio che lo store
(negozio on-line) di ITunes italiano sia ben
diverso da quello tedesco, inglese, etc.
Quindi un album pubblicato in Germania
potrebbe non essere acquistabile dall’utente
italiano e viceversa. Inoltre in alcune nazioni
si vendono contenuti vietati in Italia quali i
videoclip musicali. C’è molta attesa per la
possibilità di poter acquistare il brano
musicale accompagnato dal video. Questo
però fino ad oggi non era possibile. Ora
ITunes e simili possono avere la strada più
facile per poter allargare la vendita di
contenuti digitali uniformandola in tutta la
rete a prescindere dalla nazionalità.
Un bel passo avanti che ci fa capire come la
questione dei diritti d’autore on-line viaggi
su due binari separati. Un binario
lungimirante, globale ed europeo; un altro
109
restrittivo e conservativo del potere locale.
Torniamo infatti per un attimo alla proposta
di legge Barbareschi. Un altro aspetto che
lascia intendere un ulteriore tentativo di
difesa e rafforzamento dell’ente italiano
della SIAE è lo sbandieramento dei dati
della pirateria musicale confermando che la
tecnica utilizzata da chi vuol difendere la
SIAE è sempre quella di agitare le acque per
far capire come la SIAE sia fondamentale
nel suo ruolo e di come debba
necessariamente occuparsi anche del web.
Al primo punto della proposta di legge
troviamo infatti i dati diffusi dalla
Federazione contro la pirateria musicale, la
quale ci informa che la quantità di file
musicali scaricati abusivamente dal web si
aggira intorno alle 1.300 unità per ogni
personal computer che effettua l'accesso ai
software del P2P, realizzando un fatturato
complessivo pari ai 300 milioni di euro
rispetto ai 266 milioni stimati per il mercato
legale.
110
Ancora una volta si vuol far finta di non
capire che ogni brano scaricato non equivale
assolutamente a dire che quel brano abbia
venduto una copia in meno. Non c’è infatti,
a mio avviso, proporzionalità fra il
quantitativo di brani scaricati gratuitamente
e quelli venduti o non venduti. La
maggioranza degli utenti, persone oneste,
spesso scaricano per ascoltare incuriositi di
sapere se una canzone è bella o brutta e se
ne vale la pena acquistarla. La possibilità di
arrivare ad un pubblico vastissimo che si
può trasformare in buona parte in pubblico
acquirente di brani è una enorme risorsa ed è
ridicolo pensare che se un brano sia stato
scaricato gratis, l’utente che lo ha scaricato
non vada il giorno dopo ad acquistarselo
originale in un negozio di cd o su
piattaforme come ITunes o Messaggerie
Digitali, dove è possibile l’acquisto per
singolo brano o dell’intero album a prezzi
estremamente contenuti. In fondo per avere
un brano legale, originale e ad alta qualità
111
l’utente appassionato un euro o poco meno è
disposto a spenderlo.
Un vero amante della musica non si
accontenta infatti di file usa e getta che entra
nella memoria dei computer e dopo un paio
di ascolti rimane lì dimenticato per sempre.
Spesso il donwnload gratuito riguarda opere
che l’utente non acquisterebbe mai perché
non godono di un sufficiente indice di
gradimento.
Quanto enunciato non incide in alcun modo
sul danneggiamento del mercato legale ed è
per questo che la battaglia contro la
pirateria deve saper individuare i veri
criminali e analizzare i dati reali di quanto
il mercato pirata tolga al mercato legale.
Ecco quindi che la SIAE copia ITunes e si
inventa un portale per vendere contenuti
audio e video in forma legale. Possiamo dire
che la SIAE è l’ultima arrivata in questo
campo e non ne sentivamo la mancanza.
112
The Legal Bay potrebbe diventare il
“negozio di Stato” che più che per
combattere la pirateria vendendo musica e
video legali, nascerebbe per far sopravvivere
la SIAE oltre la liberalizzazione del mercato
mondiale e lo smantellamento del
monopolio delle società di autori ed editori.
Il 19 febbraio 2010 (fonte “PuntoInformatico.it”7) si è svolto presso
l’Università di Bologna il seminario "Diritto
d'Autore in Internet", dove, fra gli ospiti
relatori, era presente il direttore dell’Ufficio
Legislativo della SIAE, Paolo Agoglia.
Egli,
sempre
da
quanto
riportato
dall’autorevole rivista telematica Punto
Informatico, è intervenuto sul tema delle
trasformazioni tecnologiche affermando che
il ruolo della SIAE non cambia perché, nel
mondo digitale, “le esigenze di protezione
dei diritti patrimoniali degli autori si fanno
ancora più stringenti” e che sono gli stessi
7
http://punto-informatico.it/
113
autori a chiedere questa protezione alla
SIAE, proprio perché da soli non sono in
grado di tutelarsi.
Mio commento. Ma va? Non é che gli autori
chiedono alla SIAE perché non possono
chiederlo a nessun altro, visto che essa è
monopolista?
Comunque, a margine di questa ennesima
dimostrazione di protezione assoluta del
proprio privilegio, nel medesimo seminario
bolognese, Aguglia conferma che “Legal
Bay”, ovvero la piattaforma di distribuzione
legale dei contenuti sulla rete, è un obiettivo
su cui la SIAE sta continuando a lavorare
ma la strada è ancora lunga.
114
Capitolo X
LA SIAE E LE OPERE “IN
RETE”
“Il copyleft è usato con uno spirito di sinistra,
uno scopo di sinistra: incoraggiare le persone a
cooperare e ad aiutarsi reciprocamente e a dare
a tutti la stessa libertà.” (Richard Stallman).8
Recentemente la SIAE ha istituito
un’operazione di trasparenza ovvero
l’inserimento sul web dell’archivio delle
opere protette. Attraverso il sito internet
ufficiale dell’ente, www.siae.it, è quindi
possibile consultare agevolmente attraverso
ricerca per autore o per opera, tutte le opere i
cui diritti sono gestiti dalla SIAE su
mandato degli autori.
Bisogna dare atto a SIAE che questa
iniziativa rende le cose sicuramente più
8
(da Il copyright è di destra, il copyleft è di sinistra, intervista
a cura di MediaMente, Rai Educational, Roma, 5 dicembre
1997)
115
semplici a chi intende utilizzare un’opera o a
un organizzatore di eventi.
In particolare l’archivio SIAE è molto utile
per una corretta compilazione del “borderò”,
il programma musicale da compilare ogni
qualvolta vi è l’esecuzione di musica dal
vivo.
Spesso infatti questo documento veniva
invalidato da errori banali del compilatore
(l’organizzatore o il tour manager del
concerto) che spesso si trova a compilare il
borderò in orari e luoghi improbabili a
garantire una certa lucidità e concentrazione,
ad esempio a notte fonda nei camerini degli
artisti.
Il fatto non trascurabile dell’errata
compilazione del programma musicale è che
la quota che la SIAE andrà a prelevare
dall’incasso dell’organizzatore andrà a fare
fondo cassa anziché essere ripartita
adeguatamente agli aventi diritto proprio
116
perché sono presenti errori, anche di
semplice scrittura, ortografia.
Ecco che, incidentalmente nella narrazione,
è emerso un altro modo che la SIAE utilizza
per battere cassa a discapito degli autori.
Ma torniamo alla rete e al rapporto
complesso e spesso conflittuale che la SIAE
ha con internet.
Dopo l’annuncio della nascita di “Legal
Bay” la SIAE continua nella sua opera di
difesa cercando di uscire dal recinto di ente
super contestato e sul cui monopolio
arrivano ormai attacchi continui. In questa
ottica, va letto, a mio avviso, l’annuncio
dell’applicazione dell’articolo 11 che
troviamo
nell’ultima
versione
del
regolamento SIAE.
L’articolo recita: "L'associato ha facoltà di
escludere dal mandato i diritti di
riproduzione e comunicazione al pubblico
limitatamente alle utilizzazioni sulle reti
telematiche e di telefonia mobile o analoghe
117
forme di fruizione delle opere, distintamente
per: a. utilizzazioni interattive; b.
utilizzazioni non interattive".
Cosa significa tutto ciò?
Che la SIAE permette un’eccezione a quanto
previsto dall’articolo 180 della legge sul
diritto d’autore nel quale è contenuta la
specifica del mandato a 360 gradi di tutti i
diritti delle opere dei propri iscritti.
La SIAE si “auto-smonopolizza” cioè dalla
tutela di alcuni tipi di utilizzo di opere, o
meglio consente agli autori, se vogliono, di
escludere la SIAE dalla gestione di tali
diritti.
L’autore, escludendo la SIAE, può affidare
alla gestione sulla rete internet o sulla
telefonia mobile l’intero o parte del proprio
repertorio e la SIAE aiuta gli autori in
questo promettendo di integrare il proprio
database di opere registrate consultabile online con le opere utilizzabili gratuitamente
su indicazione dei rispettivi autori.
118
In questo modo gli utilizzatori sapranno se
utilizzando certe opere dovranno o meno
pagare la SIAE.
La novità appena enunciata potrebbe
rappresentare uno spiraglio per aprire la
strada all’introduzione delle licenze Creative
Commons nella tutela del diritto d’autore in
quanto la liberalizzazione annunciata da
SIAE vale sia che l’autore decida di mettere
sul web le sue opere gratuitamente sia che
decida di farle pagare.
Le licenze Creative Commons
Per completezza di narrazione, visto
l’accenno fatto in precedenza, dedico alcune
righe all’evoluzione delle licenze Creative
Commons, oggetto di studio anche
all’interno della SIAE, seppur con ritmi
lenti.
Le Creative Commons sono licenze che per
evitare disguidi in merito all’interpretazione
119
delle leggi sul diritto d’autore consente ai
detentori dei diritti di mantenere alcuni di
essi ed escluderne altri a beneficio dei
potenziali utilizzatori.
Le quattro regole su cui si basano le
Creative Commons sono:



120
Attribution (by) permette che altri
copino, distribuiscano, mostrino ed
eseguano copie dell'opera e dei
lavori derivati da questa a patto che
vengano mantenute le indicazioni di
chi è l'autore dell'opera.
NonCommercial (nc) permette che
altri copino, distribuiscano, mostrino
ed eseguano copie dell'opera e dei
lavori derivati da questa solo per
scopi non commerciali.
No Derivative Works (nd) permette
che altri copino, distribuiscano,
mostrino ed eseguano soltanto copie
identiche dell'opera; non sono

ammesse modifiche che basate
sull'opera.
Share Alike (sa) permette che altri
distribuiscano
lavori
derivati
dall'opera solo con una licenza
identica a quella concessa con l'opera
originale.
La combinazione di queste quattro regole ha
permesso poi l’utilizzo nel nostro sistema di
sei tipi di licenze Creative Commons:






CC-BY
CC-BY-NC
CC-BY-ND
CC-BY-SA
CC-BY-NC-ND
CC-BY-NC-SA
L’auspicio è riuscire ad applicare Creative
Commons anche al diritto d’autore
tradizionale.
In questo modo la SIAE eviterebbe di
inventarsi modelli in proprio e complesse
121
liste di opere diffondibili gratuitamente o
meno.
Basterebbe abolire l’articolo 180 sul
monopolio SIAE per consentire agli autori
di conferire mandati nei quali scelgono quali
diritti vogliono che siano gestiti da SIAE e
quali no.
La Creative Commons è una licenza
alternativa non riconosciuta9 dalla SIAE agli
autori iscritti. La SIAE dovrebbe finalmente
decidersi a permettere all’artista iscritto di
affidare la tutela della propria opera al
contenuto della licenza Creative Commons
anziché all’intermediazione dell’ente.
Il mercato digitale funziona
La rete e le nuove tecnologie procedono
spedite nella crescita culturale e digitale
9 E' doveroso ricordare sempre che per l'articolo 2576 del
Codice Civile e l'articolo 6 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
sul diritto d'autore, l’acquisizione del diritto d’autore è data
dalla creazione stessa dell’opera. In Italia, gli artisti sono
tutelati dalla legge sul diritto d'autore; né la SIAE né le licenze
Creative Commons creano diritti. Sono invece forme per la
tutela di essi.
122
della diffusione di opere dell’ingegno e nello
studio di adeguate forme di tutela oltre che
di business concorrenziali e vantaggiosi per
l’utente.
La SIAE arriva ad ammettere timidamente
l’importanza e le enormi prospettive del
digitale con un ritardo spaventoso,
rimanendo ancora indietro anni luci su tante
questioni irrisolte come appunto le licenze
CC.
A testimonianza, invece, che la discografia
ha cambiato passo e si è ormai sganciata dal
gruppone di chi gridava a internet “Attenti al
ladro”, arrivano i dati delle vendite on-line
di musica e contenuti legali diffusi dalla
FIMI.
Nel 2008 a livello mondiale, il mercato
digitale ha generato un fatturato pari a 3,7
miliardi di dollari, crescendo del 25%. Sono
stati 1,4 miliardi i brani scaricati attraverso
la rete ed oggi le nuove piattaforme digitali
123
ricoprono il 20% di tutto il mercato
discografico mondiale.
Nel 201010 la musica digitale in Italia ha
confermato il trend di crescita fatturando
22,5 milioni di euro, segnando un +10%
rispetto al 2009. La musica digitale in Italia
rappresenta il 16% di tutto il mercato
discografico italiano.
Anche il dato del 2010, a livello mondiale,
conferma un trend di crescita globale con
4,6 miliardi di dollari di fatturato. 13 milioni
sono i brani licenziati dalle case
discografiche per il mercato digitale; oltre
400 i negozi di musica digitale autorizzati al
mondo; più di 1.000 % il valore di crescita
del mercato digitale legale tra il 2004 e il
2010.
Insomma i dati confermano quanto già detto
in precedenza: l’utente onesto se messo in
condizioni di spendere il giusto, l’equo, in
un ambiente moderno e con garanzia di
10
IFPI Digital Music Report 2011.
124
qualità, scarica legalmente e tende a
trascurare l’utilizzo dei software P2P (file
sharing/scambio files).
Le case discografiche si sono rese molto più
flessibili che in passato con nuovi modelli di
licenza adatti per il mercato globale del web
e anche il marketing e la promozione
assumono un aspetto fondamentale grazie
all’utilizzo di piattaforme di social network
come
Facebook,
Twitter,
Myspace,
Youtube, etc.
A proposito di Youtube, il business dei
video on-line fa gola alla SIAE che nel 2010
ha siglato un accordo di licenza con la
celebre piattaforma video. Sulla base
dell’accordo di licenza stipulato, su Youtube
possono essere caricati i video di artisti
tutelati dalla SIAE, i quali vengono
ricompensati ogni qualvolta viene utilizzata
la loro opera. Rimane la facoltà degli autori
di autorizzare la rimozione delle proprie
125
opere qualora
all’accordo.
non
volessero
aderire
Insomma, siamo alle prove tecniche di
alleanza tra rete e SIAE?
126
Capitolo XI
NON SOLO SIAE: L’IMAIE
“Molti sono indaffarati a non fare nulla.”
(Fedro).
L’IMAIE era l’Istituto per la Tutela dei
Diritti degli Artisti Interpreti Esecutori. Lo
scopo era quello di dare equo compenso a
questa tipologia di artisti per i quali non
opera la SIAE ma i cui diritti sono
comunque previsti dalla legge sul diritto
d’autore.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3530
del 14 luglio 2009, ha convalidato il
processo di estinzione dell’ente che si era
aperto con un provvedimento del prefetto di
Roma, il 30 aprile 2009.
Un ricorso al TAR del Lazio aveva riacceso
le speranze di tenere in vita l’ente ma il
Consiglio di Stato ha definitivamente
sancito la fine dell’IMAIE.
127
Il motivo principale della grave e importante
decisione è stata la incapacità dell’IMAIE di
ridistribuire i proventi ai propri iscritti.
Ammontano a ben 118 milioni di euro i
soldi accumulati dall’IMAIE e mai
distribuiti.
Una grave incapacità deriva anche dalle
incredibili difficoltà di individuazione degli
aventi diritto che sarebbero circa in 60 mila.
Venti anni di attività e regole,
evidentemente non chiare e non funzionanti,
hanno
portato
all’estinzione
forzata
dell’istituto.
Il tribunale civile di Roma ha evidenziato
come l’IMAIE avesse tra le attività rilevanti
l’elargizione a pochi eletti di somme per la
promozione di attività culturali e molte altre
proposte venivano invece sempre bocciate.
Inoltre sono state disposte perquisizioni
negli uffici IMAIE con l’ipotesi di truffa
aggravata e sono state iscritte nel registro
degli indagati una trentina di persone.
128
L’IMAIE fu fondata nel 1977 da CGIL,
CISL e UIL attraverso le loro federazioni
spettacolo. Gli obiettivi dell’IMAIE furono
istituiti per legge nel 1992 e l’ente fu
riconosciuto addirittura come “Ente Morale”
per lo scopo cui doveva fungere. Il
presidente dell’IMAIE, al momento della
decisione del tribunale, era il noto artista e
cantante Edoardo Vianello.
L’estinzione dell’IMAIE spero porti ad una
costruttiva riflessione sul tema e i
meccanismi dell’equo compenso e del ruolo
di società di intermediazione come appunto
IMAIE, esempio di fallimento a perseguire
lo scopo ma perfettamente in grado di “far
soldi” e far fruttare interessi.
Anche sulla distribuzione dei diritti agli
autori operata dalla SIAE, abbiamo visto
attraverso i dati, una certa mancanza di
trasparenza e criteri poco equi. Ricordiamo
il significativo dato che la maggioranza di
129
autori iscritti alla SIAE paga più di quanto
ricavi.
Ma non ci sono solo SIAE e IMAIE. Un
altro “pezzo” di diritti viene, o dovrebbe
essere tutelato da un’altra società, la SCF di
cui dirò nel prossimo capitolo.
130
Capitolo XII
NON SOLO SIAE: L’SCF
“Il fatto che ci sia in giro molta musica
potrebbe far sì che un domani negli ascensori
degli alberghi, nei bar, in metropolitana ci siano
Mozart o Beethoven invece di certe pessime
melodie che si ascoltano troppo spesso oggi."
(Ramin Bahrami).11
Un altro “pacchetto” di diritti tutelabili per
legge è quello dei cosiddetti diritti
discografici per l’utilizzo in pubblico di
musica registrata. A questa categoria
appartengono i diritti che si producono ogni
qualvolta si faccia uso in luogo pubblico di
radio, cd e altri strumenti per la diffusione
della musica registrata. A tutelare gli artisti e
produttori discografici ci pensa l’SCF, il
Consorzio dei Fonografici.
11 Intervista di Pierachille Dolfini, Così il mio Iran dovrebbe
imparare da Bach, in Avvenire, 7 agosto 2009.
131
Costituito nel 2000, con decisione
favorevole dell'Antitrust (provvedimento n.
7422 - 27 luglio 1999), il consorzio SCF è
oggi composto da case discografiche major e
indipendenti e attualmente (al momento in
cui scrivo prelevo i dati dal sito ufficiale
della SCF, www.scfitalia.it) tutela i diritti
discografici di oltre 280 imprese,
rappresentative di larga parte del repertorio
discografico nazionale e internazionale
pubblicato in Italia.
Sempre dal sito ufficiale leggiamo che SCF
negozia con i singoli utilizzatori o con le
loro associazioni di categoria la misura del
compenso dovuto ad artisti e produttori
discografici e, attraverso il rilascio di
un’unica licenza, consente agli utilizzatori di
diffondere in pubblico il repertorio musicale
di tutte le case discografiche rappresentate
dal consorzio, nel rispetto di quanto stabilito
per legge.
132
SCF gestisce, inoltre, i diritti di decine di
migliaia di artisti ed interpreti italiani e
stranieri,
grazie
agli
accordi
di
collaborazione con IMAIE (avete capito
bene, sì, proprio l’IMAIE estinto e incapace
di ridistribuire i proventi agli aventi diritto,
di cui si è detto nel precedente capitolo).
L’SCF rappresenta per molti utilizzatori di
“musica
d’ambiente”
(pensate
al
commerciante che tiene la radio o un cd in
sottofondo al proprio negozio o esercizio
pubblico
come
bar,
discoteche,
supermercati) ancora una novità.
Sono in moltissimi infatti a pensare che per
diffondere musica nel proprio locale basti
pagare la SIAE.
E invece no. Sorpresa. Bisogna pagare anche
SCF, o meglio bisognerebbe, perché grazie
al cielo, almeno per la musica d’ambiente, si
sono fatti numerosi passi avanti per quanto
riguarda la concorrenza e la possibilità di
rivolgersi ad altre entità.
133
Innanzitutto chiariamo che il diritto
discografico è tutelato dalla legge sul diritto
d’autore (articoli 72, 73 e 73 bis) che
riconosce ad artisti interpreti ed esecutori e
ai produttori un compenso in caso di
pubblica diffusione delle registrazioni
musicali, qualunque sia il mezzo utilizzato
(radio, tv, cd, computer, lettori MP3, etc.).
Quindi non solo autori, e lì ci pensa la SIAE,
ma anche interpreti e produttori.
Come l’SCF si sta facendo conoscere
sempre di più in ambito nazionale? Con i
soliti mezzi autoritari adottati dalla cugina
SIAE ovvero ispezioni nei locali, lettere e
denunce, molte denunce. SCF negli ultimi
anni, per imporre la propria presenza e
tentare di “monopolizzare” la gestione dei
diritti da essa gestiti, ha denunciato infinite
categorie di esercenti, persino un dentista.
SCF è riuscita con un’operazione arrogante
e capillare a instaurare rapporti con diverse
134
categorie, negozianti e addirittura con le
parrocchie.
Cosa accade in verità? SCF si impone come
una sorta di monopolista SIAE per quanto
riguarda i diritti discografici facendo capire
che se non ci si mette in regola scattano
denunce che potrebbero avere gravi
conseguenze sia per il piccolo commerciante
(spesso ignaro di tutto) che per la catena di
supermercati o ristoranti (SCF ha denunciato
pure Autogrill, ad esempio).
Entrando sul sito internet di SCF ci si
accorge subito come l’impostazione, il modo
di presentarsi e comunicare la propria
“mission” al pubblico, sono molto simili a
quelli utilizzati dalla SIAE.
Mettersi in regola con SIAE, e ora anche
con SCF, costa ma fa dormire sonni
tranquilli agli utilizzatori di musica
registrata, i quali non avranno più
quell’incubo di trovarsi nel locale quei
“fastidiosi” ispettori che, in molti casi,
135
sembrano far di tutto per cercare qualcosa
che non va piuttosto che accertare la legalità
o la realtà (magari un esercente che non
diffonde musica e che quindi non deve
pagare alcunché).
Ma anche SCF inizia a perdere le sue
battaglie legali. Le è infatti andata male in
qualche occasione e anche contro lo studio
dentistico che aveva denunciato. Il Tribunale
di Milano, con sentenza n. 2177 del
18/02/2009, ha infatti dato ragione al
dentista facendo principalmente riferimento
alle direttive europee n. 1992/100 e n.
2001/29. In particolare nella 1992/100 si
parla di diritti discografici anche se la
musica viene diffusa in studi privati a patto
che essi prevedano un accesso a pagamento.
Si evince quindi che uno studio del dentista
non è certo un luogo dove si va per ascoltare
musica a pagamento.
Dalla direttiva 2001/29 si legge inoltre che
le trasmissioni che richiedono compenso
136
sono caratterizzate dal fatto che i
componenti del pubblico possono accedervi
dal luogo e nel momento da essi
individualmente scelto.
Quindi il pubblico rilevante è quello che
sceglie un luogo volontariamente per
ascoltare musica e non può essere
considerato tale uno studio medico dove
invece ci si ritrova involontariamente
ascoltatori nell’orario in cui il medico ci ha
fornito un appuntamento.
Il Tribunale di Milano ha quindi interpretato
il fatto riconducendolo al concetto di
pubblico e delle modalità di accesso
all’ascolto da parte di esso.
Con questa sentenza si potrebbe aprire un
contenzioso con tutti gli studi professionali
dove viene diffusa musica con le stesse
modalità dello studio medico.
Ma c’è un modo per evitare simili
inconvenienti giudiziari, sia che si evolvano
a favore che contro gli esercenti?
137
Per fortuna, come dicevo in precedenza,
esistono modi sempre più diffusi per non
pagare SIAE e SCF per quanto riguarda la
diffusione in ambienti pubblici di musica
registrata, modi che però fanno ancora un
po’ di fatica a decollare in quanto non
prevengono dai controlli ispettivi di SIAE e
SCF e non riscuotono ancora della dovuta
fiducia.
Bisognerebbe invece aprirsi sempre di più a
nuovi, affidabili e legali sistemi per
smantellare una volta per tutte certe
posizioni dominanti.
Come fare? I sistemi di cui parlo si affidano
alla musica libera, ovvero a repertori di
autori non associati alla SIAE o prodotti da
etichette non aderenti a SCF.
Ad esempio “Filozero” è un servizio che si
rivolge sia ai musicisti che agli utilizzatori.
Leggiamo
dal
sito
di
Filozero
(www.costozero.org): “Filozero è un
progetto rivolto, da una parte, a tutti i
138
musicisti che vogliano essere filodiffusi nei
pubblici esercizi italiani, dall'altra, agli
stessi gestori di questi ultimi (commercianti,
negozianti, liberi professionisti...) che non
intendano pagare l'abbonamento SIAE per
musica d'ambiente o acquistare la licenza
SCF per la diffusione di musica registrata.
Lo scopo di FILOZERO è dunque quello di
creare un circolo virtuoso, in cui la musica
possa essere fruita liberamente, gli artisti
che si autoproducono vengano promossi in
tutta Italia e i pubblici esercenti possano
beneficiare di un importante sgravio fiscale,
divenendo, più o meno consapevolmente, dei
mecenati della musica libera”.
Tutto questo è possibile quando si diffonde
musica attraverso lettori CD/Mp3 e
strumenti analoghi, che non sia stata né
creata né eseguita né prodotta da soggetti
iscritti a SIAE, ad IMAIE, ad SCF o ad altri
organismi di intermediazione. In questo
caso, quindi, non è necessario corrispondere
il canone di abbonamento SIAE per la
139
musica d'ambiente in pubblici esercizi né
acquistare la licenza SCF per la pubblica
diffusione di musica registrata.
E’ importantissimo sottolineare che questo
non è possibile se si utilizza la radio o la tv
per la diffusione della musica. La radio e la
tv infatti diffondono un vastissimo
patrimonio musicale di autori ed etichette
aderenti a SIAE e SCF e quindi le licenze si
rendono obbligatorie.
Ma è sufficiente aderire a programmi come
Filozero oppure, per citarne altri in forte
evoluzione, “Beatpick” (che ha superato i
300 esercizi aderenti in Italia) o “Jamendo”.
Tutti i servizi citati operano con licenze
Creative Commons e offrono agli aderenti
tutto l’impianto (server, hardware e software
con liste aggiornate di brani) per diffondere
la musica nel proprio locale.
I servizi come Beatpick e Jamendo costano
molto meno delle licenze SIAE e SCF e
140
garantiscono anche una più equa ripartizione
dei compensi agli aventi diritto.
Ricordiamo infatti che SIAE e SCF si
basano, per la ripartizione dei diritti ai propri
iscritti, a criteri statistici!
Tutti gli autori e artisti inseriti invece nelle
liste delle “società di musica libera” sono
invece ricompensati.
I servizi che si basano sulla raccolta e
diffusione di brani liberi con licenze CC
sono in rapida diffusione e rappresentano
senza dubbio una grande opportunità per
nuovi autori di entrare in circuiti di
diffusione nazionali di grande capacità.
In chiusura di questa seconda edizione di
“Perché Abolire la SIAE”, mi giunge
un’ulteriore notizia, a testimonianza che il
diffondersi di sistemi alternativi al
pagamento delle licenze SIAE e SCF, sta
mandando in crisi la stessa SCF. Il bilancio
2010 della società, infatti, parla di un
fatturato di 28,9 milioni di euro, ben meno
141
22% rispetto al 2009. A seguito di questo
dato negativo, il presidente Saverio Lupica
ha rassegnato le dimissioni. Per contenere i
costi è stata avviata anche una forte
riduzione di organico di 13 componenti
dello staff e 11 agenti. Infine la “mazzata” è
arrivata dalla parziale revoca del mandato a
SCF per la raccolta dei diritti connessi, da
parte di alcune case discografiche tra le
quali la Bianca, Azzurra Music, Carosello,
Irma, NAR, Saifam, Sugar e Time.12
12
Fonte: Dirittodautore.it e Musica&Dischi.
142
Conclusioni
La SIAE, un freno alla cultura
Leggo sull’articolo del Sole 24 Ore (15
settembre 2010), scritto da Diego Menegon
e Alberto Mingardi che nel 2009 la SIAE ha
“spolpato” i consumatori. Infatti, in
quell’anno, la SIAE ha raccolto 614,6
milioni per la remunerazione del diritto
d’autore e di questi ben 45 milioni derivano
dai compensi per la copia privata ovvero il
beneficio che il consumatore trae dalla
riproduzione per uso personale.
Secondo
l’articolo
del
prestigioso
quotidiano, questo trend, che va a incidere
sempre di più sui consumatori, potrebbe
provocare tensioni in un’industria che non
ha ancora raggiunto il suo equilibrio, visti i
cambiamenti tecnologici di diffusione e
fruizione della musica e video.
Non posso che essere d’accordo con tale
analisi e con l’affermazione che il
143
monopolio SIAE va messo in discussione. Il
monopolio SIAE nel 2009 é costato quasi
187 milioni di euro e di questi ben il 17,5%
é ciò che la SIAE trattiene per i costi
operativi (personale, organi sociali, etc.).
Il Sole 24 Ore confronta la SIAE alle società
di intermediazione inglesi (nel Regno Unito
non esiste il monopolio nella gestione dei
diritti d’autore) e si scopre che i costi della
SIAE sono davvero spropositati, circa il 3%
in più rispetto agli inglesi per la sezione
musica e lirica. Nel Regno Unito, inoltre,
non vi sono costi di iscrizione alle società
omologhe SIAE, non esiste il bollino che
costa all’industria italiana 8 milioni di euro e
non esiste il compenso per la copia privata.
Con l’efficienza inglese, gli autori iscritti
alla SIAE percepirebbero ben 13 milioni di
euro in più all’anno.
Il monopolio SIAE si conferma quindi un
“freno” enorme, dai costi esagerati che
vanno a incidere sul mercato, sui compensi
144
degli autori, sui consumatori e sulla
diffusione della cultura.
Come tutti i monopoli, anche la SIAE non é
in grado di produrre efficienza e quindi
andrebbe risolto ma l’interesse principale in
gioco, si sa, non é certo lo sviluppo culturale
di una Nazione, né la tutela del mercato e
dei consumatori: l’importante é incassare e
trovare il modo di incassare sempre di più
inventandosi qualsiasi tipo di balzello
(bollino, copia privata, etc. etc.). Infine non
dimentichiamoci del ruolo ambiguo di molti
autori, spesso a parole contro la SIAE, ma di
fatto molto complici del mantenimento del
sistema, ma di questo ho già parlato.
Liberate la musica allora!
Pensate a cosa potrebbe succedere un
domani non troppo lontano se tutti
adottassero le nuove tecnologie e
diffondessero solo la musica libera di autori
non SIAE/SCF.
145
Forse le radio verrebbero spente nei
supermercati in favore di musica nuova e
forse gli artisti celebri, i grandi autori, le
major sarebbero costretti a rivedere il
mandato con SIAE e SCF liberandosi
sempre di più con la rete.
Forse nascerebbero sempre più radio libere,
anche via etere, dove la musica verrà scelta
nuovamente dal deejay e non dalle case
discografiche.
Utopia? No, speriamo in un futuro che
elimini sempre di più ostacoli, tasse e
burocrazie su ciò che è una risorsa enorme
per l’umanità: la musica (e più in generale la
cultura e le opere dell’ingegno degne di
altrettanta autorevolezza).
Per la SIAE è giunto il momento
dell’abolizione per lasciar spazio al mercato
libero oppure di una drastica riforma di tutto
l’ente che lo metta in libera concorrenza.
Non c’è niente di più sconfortante, da
amanti della musica, a vedersi costretti a
146
spegnere la radio o a togliere un cd, oppure
a rinunciare ad organizzare un concerto, in
nome di una presunta tutela di autori e
discografici.
(Salvatore Primiceri).
147
148
Per approfondire








Open Festival –
http://www.openfestival.it
Punto Informatico – http://puntoinformatico.it
FIMI – Federazione Industria
Musicale Italiana http://www.fimi.it/
SIAE – Società Italiana Autori ed
Editori – http://www.siae.it
AGCOM – Autorità per le Garanzie
nelle Telecomunicazioni http://www.agcom.it/
SCF – Consorzio Fonografici http://www.scfitalia.it/
Diritto D’Autore –
http://www.dirittodautore.it
Abolire la SIAE Facebook http://www.facebook.com/group.php
?gid=119313090097
149
150
Letture:
- Il nuovo diritto d'autore. Sirotti
Gaudenzi Andrea, 2010, Maggioli Editore.
- Diritto d’Autore. Ferretti Alessandro,
2008, Edizioni Simone.
- Manuale del Diritto d’Autore. Jarach
Giorgio; Pojaghi Alberto, 2011, Mursia.
- Legislazione dello Spettacolo dal Vivo.
Poppi Anna, 2007. Edizioni Simone.
- Spettacoli e Fisco. Balducci Daniele,
2007. Edizioni FAG Milano.
151
152
L’Autore
Salvatore Primiceri
(Casarano, 16/07/1975) é laureato in
Giurisprudenza all’Università Cattolica di
Piacenza con tesi sul diritto d’autore.
Dal 1998 si occupa di editoria,
comunicazione e contenuti per il web. E’
anche ideatore e organizzatore di diversi
eventi culturali tra i quali la fiera
“Fullcomics & Games” di cui, dal 2005, è
anche il direttore artistico.
Nel 2009 è fra gli autori dei testi del volume
“I Volti di Tiziano” (Gallucci Editore),
dedicato all’opera di Tiziano Sclavi e
pubblicato in occasione del Festival
dell’Illustrazione di Pavia.
Sempre nel 2009 ha pubblicato il suo primo
saggio “Perché abolire la SIAE” (Edizioni
Voilier / Lulu). Nel 2011 fonda la casa
editrice PE Primiceri Editore e pubblica il
saggio “Il Diritto d’Autore nelle Opere a
Fumetti”. Sempre nel 2011 pubblica la
seconda edizione ampliata e aggiornata di
“Perché Abolire la SIAE” (PE Editore).
153
154
Scarica