SETTORE TERRITORIO Servizio urbanistica OGGETTO : Disciplina urbanistica degli alberghi ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2008 n. 1 – Valutazione delle istanze di non assoggettamento al vincolo di destinazione d’uso ad albergo. Aggiornamento ottobre 2011 La legge regionale 7 febbraio 2008 n. 1 prevede che le strutture ricettive classificate “albergo” siano soggette a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo, con divieto di modificare tale destinazione. I Comuni, contestualmente all’adozione della variante al PRG contenente le norme tecnico – urbanistiche idonee alla soddisfazione delle esigenze di miglioramento e/o ampliamento delle strutture alberghiere possono proporre, su richiesta del proprietario ed acquisito il parere del gestore, il non assoggettamento al vincolo di cui sopra. Sono state inviate a tutte le strutture alberghiere site nel Comune di Sanremo, sia i proprietari degli immobili che ai gestori delle aziende, le comunicazioni di avvio del procedimento. I proprietari degli immobili in cui hanno sede i seguenti esercizi alberghieri hanno richiesto il non assoggettamento al vincolo: 1) Hotel Astoria (4 stelle – 225 posti letto) – Corso Matuzia 8 – prot. 32999 del 14/6/2010 – richiede la trasformazione in RTA 2) Hotel Bobby Executive (3 stelle – 182 posti letto) – Corso Marconi 208 – prot. 33656 del 16/6/2010. 3) Hotel Bononia (3 stelle – 66 posti letto) – Piazza Cesare Battisti 23 – prot. 34093 del 17/6/2010. 4) Hotel Eveline Portosole (4 stelle – 44 posti letto)– Corso Cavallotti 111 – prot. 34099 del 17/6/2010. 5) Hotel Ariston Montecarlo(3 stelle – 100 posti letto) – Corso Mazzini 507 – prot. 34615 del 21/6/2010. 6) Nyala Suite Hotel (4 stelle – 157 posti letto)– Strada Solaro 134 – prot. 34618 del 21/6/2010. 7) Hotel Paradiso(4 stelle – 78 posti letto) – Via Roccasterone 12 – prot. 34621 del 21/6/2010. 8) Pensione Al Dom (1 stella – 14 posti letto) – Corso Mombello 13 – prot. 35886 del 28/6/2010. 9) Hotel Belsoggiorno (3 stelle – 66 posti letto)– Corso Matuzia 41 – prot. 38731 del 9/7/2010 10) Albergo Ambrosiano (2 stelle – 14 posti letto)– Via Roma 36 – prot. 38853 del 12/7/2010. 11) Hotel Morandi (3 stelle – 59 posti letto)– Corso Matuzia 51 – prot. 39138 del 12/7/2010. 12) Hotel Santa Chiara (1 stella – 20 posti letto)– Via Martiri della libertà 80 - Prot. 41319 del 22/7/2010. 13) Hotel Albergo Stella (1 stella – 11 posti letto)– Via San Francesco 37 – prot. 45098 del 10/8/2010 14) Pensione Giorgiana (1 stella 15 posti letto) – Via San Francesco 37 – prot. 24958 del 5/5/2010 e prot. 29552 del 26/5/2010 15) Hotel Oasi - Via Poggio 37 - tale istanza è stata presentata sia nel corso della procedura di pubblicazione della variante al PRG sia successivamente (prot. 27344 del 17/5/2010) 1 Un caso particolare, da ricomprendersi nel gruppo suddetto, è costituito dal Grand Hotel Des Anglais (4 stelle – 184 posti letto) sito in salita Grande Albergo 8 che è struttura alberghiera con proprietà frazionata; hanno richiesto lo svincolo i seguenti proprietari di parti dell’immobile: 1) Paolo Viganò e Giuseppina Acquistapace – Proprietari unità 20, 21 e 36B – prot. 33065 del 14/6/2010 2) Bartolomeo Acquistapace e Rosa Paglierini – Proprietari unità 323 – prot. 33411 del 15/6/2010 3) Luigi Menino – Proprietari unità Fg 39 mapp 14 sub 28 e 29 – prot. 33999 del 17/6/2010. 4) Maria Duca e Alberto Parsenziani – Proprietari unità Fg 39 mapp 14 sub 43 – prot. 34001 del 17/6/2010. 5) Pietro Elia Rho – Proprietari unità Fg 39 mapp 14 sub 46 e sub 47 - prot. 34002 del 17/6/2010. 6) COGEMO sas di Cortinovis Gianluca – Proprietari unità Fg 39 mapp 14 sub 101 prot. 40564 del 19/7/2010 7) BI.TRE s.r.l – Legale rappresentante ing. Marco Stobbione - Proprietaria dei locali posti nel sottotetto – prot. 23461 del 19/5/2009 nell’ambito della procedura di pubblicazione della variante al PRG adottata con delibera del CS. n. 73/2009. Quindi complessivamente sono state presentate istanze di non assoggettamento al vincolo che riguardano 16 strutture alberghiere. Ulteriore fase della procedura ha riguardato l’interpello dei gestori delle aziende alberghiere per i quali i proprietari degli immobili avevano richiesto il non assoggettamento al vincolo. Sono state interessate le seguenti strutture alberghiere già ricomprese nel precedente elenco: 1) Grand Hotel Des Anglais – prot. 62113 del 3/11/2010; 2) Hotel Bel Soggiorno – prot. 61592 del 2/11/2010; 4) Pensione Al Dom – prot. 62130 del 3/11/2010; 5) Hotel Ariston Montecarlo – prot. 62126 del 3/11/2010; 6) Pensione Santa Chiara – prot. 61589 del 2/11/2010. 7) Albergo Ambrosiano – prot. 61584 del 2/11/2010. 8) Albergo Stella – prot. 61577 del 2/11/2010. 9) Pensione Giorgiana – prot. 61570 del 3/11/2010. Delle 16 strutture che hanno richiesto lo svincolo 5 sono classificate (secondo la precedente classificazione) 4 stelle (Astoria, Evelin Portosole, Nyala, Paradiso, Des Anglais); 5 classificate 3 stelle (Ariston Montecarlo, Bel Soggiorno, Bobby Executive, Bonomia, Morandi) - 1 classificata con 2 stelle (Ambrosiano), 4 classificate con 1 stella (Al Dom, Giorgiana,Santa Chiara , Stella) ed 1 struttura che ha cessato l’attività (Oasi). L’eventuale accoglimento di tutte le istanze di svincolo presentate comporterebbe una potenziale riduzione di un circa un terzo degli attuali posti letto, prospettiva che non può certamente essere positivamente valutata soprattutto in riferimento agli alberghi classificati con quattro o tre stelle. Per gli esercizi classificati con una o due stelle viceversa le conseguenze sulla offerta cittadina di ospitalità turistica sarebbero meno importanti e quindi è possibile valutare positivamente l’istanza a condizione che non vi sia opposizione da parte del gestore. Alcune richieste di svincolo, nonché alcune osservazioni presentate a seguito della pubblicazione della delibera CS n. 63/2008 eccepiscono profili di incostituzionalità nella legge regionale laddove impone il vincolo alberghiero ai singoli immobili in oggi classificati alberghi. Pur condividendo la delicatezza della questione, il Comune non può che applicare la legge regionale attivando le procedura dalla stessa previste, precisando che il vincolo imposto dalla presente 2 variante non è a tempo indeterminato ma sarà necessariamente riconsiderato tra dieci anni o anche prima qualora ne ricorrano gli estremi e comunque durante la redazione del PUC per il quale è in corso di redazione il progetto preliminare. Nel seguito si valutano le singole istanze pervenute evidenziando che il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 1/2008 individua le possibili cause (da valutarsi da parte del Comune in riferimento alla eventuale richiesta di svincolo) che non consentirebbero di esercitare l’attività alberghiera in relazione alla sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell’offerta ricettiva ed alla non sostenibilità economica della stessa, suddividendole in due gruppi: a) oggettiva impossibilità dell’immobile ad adeguare le sue caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali al livello degli standard qualitativi del settore alberghiero, a causa dell’esistenza di vincoli paesaggistici, monumentali od urbanistico edilizi non superabili. b) collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristiche urbanistiche o territoriali determino la incompatibilità o la insostenibilità della funzione alberghiera. 1) HOTEL ASTORIA – Corso Matuzia 8 – (4 stelle – 225 posti letto). Presentata da arch. Giuseppe Lorenzino legale rappresentante della Logam s.r.l. con sede legale in via Bogino, 13 – Moncalieri (TO) proprietaria dell’immobile. Viene richiesto l’affrancamento dal vincolo alberghiero proponendo la trasformazione in RTA (Residenza turistico alberghiera). L’immobile è attualmente in corso di ristrutturazione, a seguito dell’ottenimento di un permesso di costruire e la presentazione di alcune SCIA che prevedono il mantenimento della destinazione ad albergo con la realizzazione di suites, il 30% delle quali dotate di posto cottura. Inoltre, nell’area antistante il fabbricato, è in corso di realizzazione un’autorimessa interrata che prevede la realizzazione di posti auto in parte pertinenziali alla struttura ricettiva ed in parte pertinenziali agli immobili residenziali vicini. La società sostiene, anche in riferimento alle argomentazioni meglio esplicitate nel contenzioso amministrativo aperto presso il TAR Liguria contro il Comune, di aver già maturato un “assenso implicito” in tal senso a seguito delle proposte progettuale a suo tempo presentate al Comune. Inoltre la società ritiene sussistano i presupposti per lo svincolo, considerando che la struttura alberghiera è obsoleta e quindi inadeguata come dimostrerebbe la insostenibilità economica della gestione cessata da circa 7 anni ed evidenzia inoltre la presunta impossibilità di sostenere la concorrenza con le altre strutture alberghiere esistenti in Corso Matuzia. La richiesta di trasformazione dell’Albergo Astoria in Residenza Turistica alberghiera già non era stata motivatamente accolta con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del 26 febbraio 2009, laddove si affermava che la posizione dell’immobile posto nella zona dei grandi alberghi storici della città, nelle immediate vicinanze del litorale e del Casinò Municipale poteva proficuamente garantire il mantenimento della destinazione alberghiera e comunque perlomeno era compatibile con la funzione alberghiera. In un primo tempo l’amministrazione comunale aveva valutato in termini non negativi la possibilità che l’immobile potesse assumere la nuova destinazione di residenza turistica alberghiera a condizione che venisse garantita l’offerta di ospitalità turistica libera ed indifferenziata al pubblico tramite una gestione unitaria dei servizi di pernottamento, rispettando anche l’obbligo di accatastamento come unica unità immobiliare di categoria produttiva come previsto dall’articolo 7 della legge regionale 2/2008. In tal senso sono state eseguite delle verifiche di fattibilità tecnico giuridica presso la Regione Liguria finalizzate a meglio definire la procedura ed è stata indirizzata alla società la nota prot. 37773 del 6/7/2010. Tale disponibilità ad accogliere l’istanza di trasformazione in RTA è stata oggetto di un primo ripensamento, poiché a seguito di alcune verifiche condotte dagli uffici si era appurato che la proprietà aveva attivato una campagna vendite dell’immobile, anche tramite pubblicazione su siti 3 internet, mediante l’utilizzo di messaggi pubblicitari ambigui e idonei ad indurre in errore i potenziali acquirenti in ordine all’oggetto dell’operazione, che allo stato poteva solo riguardare la cessione di quote dell’albergo sotto una gestione unitaria dello stesso. Tale campagna di vendita è stata ritirata dalla società ma una prima proposta predisposta dall’assessorato redatta in data 2 maggio 2011 prevedeva di non accogliere l’istanza di svincolo. Tale proposta, unitamente alle altre istanze di svincolo ed alla disciplina urbanistica degli alberghi è stata esaminata dalla Giunta Comunale come da verbale n. 182 del 27 maggio 2011 e quindi trasmessa all’esame della seconda commissione consiliare. Nella riunione del 13 luglio 2011 la suddetta commissione, anche a seguito dell’audizione dei rappresentati della società e dei suoi legali, ha restituito la pratica all’ufficio proprio per approfondire la posizione dell’ex hotel Astoria; sono quindi intercorsi contatti con la società proprietaria che con nota in data 18 ottobre 2011 acquisita agli atti con prot. 59097 del 20/10/2011 ha trasmesso un atto unilaterale d’obbligo a sottoscrivere la convenzione che intende regolare i rapporti tra Comune e società in ordine ala progetto di ristrutturazione dell’ex albergo. In particolare è prevista la ristrutturazione dell’immobile con il mutamento di destinazione d’uso in residenza turistica alberghiera costituita indicativamente da 75 unità abitative con annesso ristorante e centro benessere nel rispetto delle indicazioni contenute nelle normative di legge del settore che possono così riassumersi: • obbligo di offerta di ospitalità turistica libera ed indifferenziata al pubblico; • vincolo di destinazione d’uso registrato e trascritto; • obbligo di accatastamento come unica unità immobiliare; • prescrizioni particolari da inserire nell’ atto di vendita delle quote millesimali indivise di fabbricato unitario, non frazionato a destinazione RTA. La società si impegna inoltre a versare al Comune l’importo corrispondente agli oneri di urbanizzazione con la tariffa della ristrutturazione edilizia, nonché un canone mensile per i box auto autorizzati con il vincolo della pertinenzialità che rimanessero invenduti. Nel trasmettere la suddetta proposta di convenzione la società si è inoltre impegnata, al rilascio dei pertinenti titoli edilizi, a rinunciare ai ricorsi pendenti al TAR Liguria n. 113/2007 e 782/2007. Si propone quindi di accogliere l’istanza di svincolo a condizione che sia preventivamente sottoscritta la convenzione sopra richiamata. 2) HOTEL BOBBY EXECUTIVE – Corso Marconi 208 – (3 stelle – 182 posti letto) La richiesta di non assoggettamento al vincolo è presentata dalla proprietà che gestisce anche l’albergo. Tale istanza evidenzia la localizzazione periferica dell’immobile e la vicinanza all’area degradata di Pian di Poma; è segnalato inoltre il rischio di perdere la piscina per contenzioso con confinanti; inoltre il generale calo delle presenze turistiche nella città penalizza gravemente la struttura. Si propone di non accogliere la richiesta di svincolo poiché la collocazione in area periferica dell’immobile non presenta elementi negativi tali da ritenere incompatibile o insostenibile la funzione alberghiera : essa costituisce indubbiamente un elemento non del tutto positivo, ma le conseguenze negative sono mitigate dalla contiguità con la via Aurelia (con conseguente ottima accessibilità veicolare), dalla vicinanza del capolinea del trasporto pubblico urbano e dalla vicinanza con la pista ciclopedonale realizzata sulle aree dismesse dalla ferrovia, che costituisce una attrattiva turistica di grande importanza. 3) HOTEL BONONIA – Piazza Cesare Battisti 23 – (3 stelle – 66 posti letto). Istanza presentata dalla proprietà. L’albergo ha cessato l’attività in data 10/3/2010; viene segnalata la gestione antieconomica allegando una relazione del commercialista dott. Grassi ed inoltre sono 4 segnalate le difficoltà tecniche ad adeguare la struttura che non può essere ampliata ed adeguata alle esigenze del moderno mercato come da relazione tecnica dei geom. Adami e Piccone. Si propone di non accogliere l’istanza di svincolo poiché la posizione dell’immobile, posto in contiguità con il centro commerciale cittadino, il Casinò Municipale e la zona litoranea è compatibile con la funzione alberghiera e può consentirne una proficua gestione. Alla carenza di parcheggi potrebbe sopperirsi con un convenzionamento con le strutture pubbliche sul lungomare Italo Calvino, esistenti ed in prevista realizzazione. 4) HOTEL EVELINE PORTOSOLE – Corso Cavallotti 111 – (4 stelle – 44 posti letto) Richiesta presentata dalla proprietà che gestisce anche l’albergo; è stata presentata una relazione tecnica (geom. Cardarelli) che evidenzia le difficoltà di adeguare la struttura, evidenziando in particolare la impossibilità di realizzare una sala per meeting, un centro benessere ed ampliare la dotazione di parcheggi in oggi insufficienti: da ciò consegue la difficoltà a mantenere la classificazione a quattro stelle. Vengono inoltre evidenziate le difficoltà economiche della gestione che non consente di realizzare utili e si mantiene in pareggio solamente per l’impegno personale della proprietaria. Si propone di non accogliere l’istanza di svincolo poiché la localizzazione dell’immobile è compatibile con la funzione alberghiera e può consentirne una proficua gestione. Infatti l’immobile è contiguo al Parco di Villa Ormod, è posto nelle immediate vicinanze di Portosole e della nuova stazione Ferroviaria, nonché a poche decine di metri dalla pista ciclopedonale del parco costiero del ponente ligure. La posizione non è nemmeno defilata dal centro commerciale della città, che è raggiungibile a piedi con una breve passeggiata oppure tramite i mezzi pubblici di trasporto. 5) HOTEL ARISTON MONTECARLO – Corso Mazzini 507 – (3 stelle – 100 posti letto) Richiesta presentata dalla proprietà; il gestore, all’uopo interpellato con nota prot. 68104 del 30/11/2010 ha richiesto una proroga al termine di presentazione delle osservazioni, la proroga è stata concessa ma al momento nulla è pervenuto. La proprietà evidenzia presunti profili di illegittimità nel vincolo; inoltre nel caso particolare ritiene che la collocazione dell’albergo al di fuori del centro urbano sia elemento negativo; segnala l’assenza di servizio di trasporto pubblico efficiente e rapido e la contiguità con via Aurelia con conseguente molto traffico e rumore; rimarca poi l’assenza di attrattive negli immediati paraggi, paventando la possibile concorrenza del realizzando centro turistico di Capo Verde; evidenzia infine il forte calo delle presenze in tutto il territorio cittadino con una crisi generale del turismo nella nostra città; infine segnala che la reddività dell’immobile è irrisoria rispetto ad eventuale altra destinazione Si propone di non accogliere la richiesta di svincolo considerato che il vigente PRG ricomprende l’albergo in zona T2 destinata a nuovi insediamenti turistici e quindi la funzione alberghiera è da ritenersi assolutamente compatibile. Si evidenzia a riguardo che nell’anno 2008 è stato rilasciato in capo alla “Capoverde s.r.l.” il permesso di costruire per un nuovo albergo posto a breve distanza dall’Ariston Montecarlo ed è stato comunicato l’inizio dei lavori di costruzione; ciò, anziché generare una dannosa concorrenza, dovrebbe contribuire a consolidare la funzione alberghiera nella zona. La posizione periferica è compensata dalla ottima accessibilità dell’albergo garantita dalla vicinanza dello svincolo della Aurelia bis e la contiguità con la pista ciclabile ha sicuramente contribuito a migliorare l’offerta turistica della struttura. Riguardo alle prospettive future l’impegno del Comune nella promozione turistica della città sarà incrementato come dimostrano le iniziative recentemente assunte. 5 6) NYALA SUITE HOTEL – Strada Solaro 134 – (4 stelle – 157 posti letto) Presentata da ing. Calisto Varnero legale rappresentante della Solaro Sud s.r.l. e della Villa Stella Maris s.r.l. proprietarie dell’immobile ed anche gestore dell’albergo. Evidenzia presunti profili di illegittimità nel vincolo; nel caso particolare viene evidenziata la carenza delle infrastrutture viarie che rendono difficoltoso raggiungere l’hotel agli autobus turistici; la mancata realizzazione di un polo turistico in località Solaro come da previsioni del PRG non attuate; lontananza dal centro cittadino; negativi risultati economici della gestione. Non viene proposta una nuova particolare destinazione. La richiesta di svincolo non viene accolta per le motivazioni di seguito riportate La difficoltà di accesso al Nyala Hotel poiché non il Comune non ha adeguato la rete stradale circostante con particolare riguardo a via Solaro Rapelin è oggettiva : la dotazione infrastrutturale stradale della zona non è stata potenziata come risultava dai programmi urbanistici e dai progetti inseriti nel programma dei lavori pubblici, attuati solo in minima parte; è peraltro in corso da parte di ANAS la progettazione della tratta Sanremo Centro – Foce della Aurelia bis che dovrebbe migliorare in modo sostanziale l’accessibilità della zona del Solaro. Il bilancio della società di gestione da alcuni anni è in passivo: tale condizione non è tra quelle previste dal comma 4 articolo 2 della LR 1/2008 per consentire lo svincolo. 7) HOTEL PARADISO – Via Roccasterone 12 – (4 stelle – 78 posti letto) Richiesta presentata dalla proprietà che gestisce anche l’albergo. Evidenzia presunti profili di illegittimità nel vincolo; nel caso particolare evidenzia l’impossibilità di ampliare l’albergo per vincoli privatistici non rimovibili; la antieconomicità della gestione Si propone di non accogliere l’istanza di svincolo per le seguenti motivazioni : l’albergo è posto nella zona degli alberghi storici di Sanremo, quindi in un ambito di particolare pregio urbanistico ed ambientale e pertanto la funzione alberghiera è compatibile e sostenibile. la vetustà dell’edificio che ospita l’albergo se da un lato rende indubbiamente più complessi ed onerosi interventi di moderna ristrutturazione d’altro canto contribuisce ad offrire l’immagine di “albergo di charme” che sicuramente è gradita all’ospite che sceglie Sanremo per il suo soggiorno. 8) PENSIONE AL DOM – Corso Mombello 13 - (1 stella – 14 posti letto) Richiesta presentata dall’avv. Raffa per conto della proprietà di una parte dell’immobile già occupato dalla struttura alberghiera con quattro camere ed in oggi non utilizzata per cessata locazione a seguito di causa vinta dalla proprietà nel 2006; viene allegata una relazione tecnica (geom. Coggiola) che descrive lo stato attuale dell’immobile. Considerato che la pensione all’insegna Al DOM è ancora attiva è stato interpellato l’ex gestore che ha risposto con nota prot. 73825 del 30/12/2010; il gestore ha precisato che ha rinnovato il contratto di affitto nei locali attigui a quelli interessati all’istanza di svincolo che sono di altra proprietà e dichiara la disponibilità a riprendere eventualmente l’attività anche nei locali per i quali ha subito lo sfratto Evidenziato che i locali per i quali è stata presentata richiesta di svincolo sono in oggi non utilizzati, che a suo tempo è stata corrisposta una indennità di avviamento per il rilascio dell’immobile e che l’azienda alberghiera è rimasta comunque attiva, si ritiene di poter accogliere la richiesta di svincolo. La nuova destinazione d’uso che sarà impressa ai locali seguirà le regole e gli adempimenti previsti per la zona A3 del vigente PRG in cui l’immobile è collocato. 9) HOTEL BELSOGGIORNO – Corso Matuzia 41 – (3 stelle – 66 posti letto) Richiesta presentata dalla proprietà che presenta una relazione nella quale si evidenzia che l’edificio è vetusto, che vi è estrema difficoltà ad eseguire adeguamenti strutturali importanti che consentano di mantenere i livelli qualitativi richiesti dal mercato; segnalano inoltre la impossibilità di realizzare 6 ampliamenti esterni all’edificio per obbligo del rispetto dei vincoli paesaggistici ed urbanistici,ed infine evidenziano la difficoltà di rispettare le norme sul contenimento energetico. Il gestore, titolare della licenza di esercizio, con nota prot. 70362 del 9/12/2010 si associa alla istanza della proprietà. Si ritiene di non accogliere la richiesta di svincolo per le seguenti motivazioni : l’albergo è posto nella zona degli alberghi storici di Sanremo, quindi in un ambito di particolare pregio urbanistico ed ambientale e pertanto la funzione alberghiera è compatibile e sostenibile. La vetustà dell’edificio che ospita l’albergo se da un lato rende indubbiamente più complessi ed onerosi gli interventi di adeguamento funzionale, impiantistico ed in materia di risparmio energetico d’altro canto contribuisce ad offrire l’immagine di “albergo di charme” che sicuramente è gradita all’ospite che sceglie Sanremo per il suo soggiorno. L’impossibilità di ampliare l’insufficiente parcheggio esistente è sicuramente un elemento negativo, che può trovare parziale compensazione negli ampi spazi di parcheggio pubblico disponibili a ragionevole distanza soprattutto al di fuori della stagione estiva sul lungomare Vittorio Emanuele II. 10) ALBERGO AMBROSIANO – Via Roma 36 – (2 stelle – 14 posti letto) Richiesta presentata dalla proprietà che evidenzia come la struttura sia situata al 4^ piano di un immobile prevalentemente residenziale e ad uffici professionali; il canone di affitto è ritenuto basso in relazione all’importanza dell’immobile; non è conosciuta la reddività della gestione alberghiera, ma viene segnalata la sua ridotta dimensione, la carenza di dotazioni minime, la mancanza di parcheggi. Interpellato il gestore è pervenuta la nota prot. 67084 del 25/11/2010 con la quale si comunica che recentemente è stata acquisita la nuova classificazione che è passata da 2 a 3 stelle; e quindi il gestore si oppone allo svincolo ritenendo non fondate le motivazioni addotte dalla proprietà. Si propone di non accogliere la richiesta di svincolo poiché l’immobile è sito in una zona centrale di Sanremo compatibile con la funzione alberghiera e la recente classificazione con incremento del livello testimonia la possibilità di svolgere l’attività senza la necessità di ulteriori particolari interventi di adeguamento. 11) HOTEL MORANDI – Corso Matuzia 51 – (3 stelle – 59 posti letto) Richiesta presentata dal legale rappresentante della società proprietaria dell’immobile e titolare della licenza di esercizio. Sono allegate una relazione finanziaria ed economica che evidenzia le perdite di esercizio della ultime annualità ed una relazione tecnica a firma del geom. Cardarelli che descrive l’inadeguatezza della struttura riguardo al numero di parcheggi, la mancanza di sale conferenze e riunioni, di un centro benessere (difficoltà ed onerosità per una eventuale loro realizzazione) nonché la necessità di un difficile ed oneroso adeguamento tecnologico generalizzato. Si propone di non accogliere l’istanza di svincolo poiché l’albergo è posto nella zona dei grandi alberghi storici di Sanremo, vicino al Casinò, al centro commerciale della città ed alla zona litoranea; la funzione alberghiera è quindi sicuramente compatibile ed anche sostenibile: inoltre se l’ampliamento è forse impossibile certamente possibile appare un adeguamento funzionale. 12) HOTEL SANTA CHIARA – Via Martiri della libertà 80 - (1 stella – 12 camere - 20 posti letto) L’istanza è stata presentata dal proprietario di una parte dell’immobile che ospita la struttura (4 camere sulle 12 di cui dispone l’albergo) – Il richiedente evidenzia che in origine l’immobile era un appartamento di un condominio residenziale, afferma che non è possibile procedere ad adeguamenti od ampliamenti; da ultimo ricorda il contesto sociale degradato e l’assenza di parcheggi dedicati. L’altra parte della proprietà non ha presentato alcuna istanza. 7 Il gestore con nota prot. 24660 del 27/4/2011 ha comunicato di aver recentemente rinnovato i contratti di affitto e di essere intenzionato a proseguire l’attività alberghiera. Si propone quindi di non accogliere la richiesta di svincolo. 13) HOTEL ALBERGO STELLA – Via San Francesco 37 – (1 stella – 7 camere 11 posti letto) Richiesta è stata presentata dalla proprietà che, a giustificazione della richiesta di svincolo rappresenta i seguenti argomenti : l’albergo è posto al primo piano di un condominio prevalentemente residenziale; si ritiene impossibile realizzare ampliamenti e difficile operare ristrutturazioni interne per i vincoli tecnici ed estetici del fabbricato condominiale; manca un accesso autonomo ed è impossibile realizzarlo; alcune camere sono prive di servizi igienici e la loro eventuale realizzazione è assai difficoltosa; è impossibile reperire in zona parcheggi riservati; infine al pian terreno dello stabile vi è un supermercato che per la sua rumorosità è ritenuto incompatibile con la funzione alberghiera. E’ stato interpellato il gestore che con note prot. 64525 del 15/11/2010 e prot 64525 del 15/11/2010 che, in relazione anche alla nuova classificazione alberghiera recentemente ottenuta, ribadisce la piena idoneità della struttura a svolgere la funzione alberghiera, sostenendo infondate le argomentazione contrarie rappresentate dalla proprietà. Poiché non vi è accordo tra proprietà e gestore l’istanza di svincolo viene respinta. 14) PENSIONE GIORGIANA – Via San Francesco 37 – (1 stella – 8 camere - 15 posti letto) Richiesta presentata dalla proprietà che evidenzia come l’albergo sia situato in un immobile a prevalente destinazione residenziale; viene altresì documentato come la gestione sia antieconomica allegando una relazione a firma del commercialista dott. Zanchi; vengono altresì rappresentate le difficoltà, e per certi versi l’impossibilità, dell’adeguamento della struttura (relazione a firma geom. Piccone). Interpellato il gestore è pervenuta la nota prot. 66285 del 22/11/2010 evidenziando che non si oppone allo svincolo alberghiero dell’immobile. Si propone di accogliere l’istanza di svincolo per le ridotte dimensioni della struttura alberghiera. 15) GRAND HOTEL DES ANGLAIS - Salita Grande Albergo 8 – (4 stelle – 184 posti letto) Trattasi di albergo costituito da numerose unità immobiliari frazionate ed alienate sotto espressa accettazione del mantenimento, sulle stesse, del vincolo di destinazione alberghiera con impegno a mettere a disposizione per l’offerta turistica le singole unità qualora richiesto dalla gestione. Purtuttavia alcuni soggetti ritengono non applicabile alle loro proprietà il vincolo della LR 1/2008 e ciò per diverse motivazioni, tra cui l’esistenza di condoni edilizi rilasciati o comunque presentati ma non definiti, la mancata dichiarazione di messa a disposizione della propria unità immobiliare alla gestione, l’implicito riconoscimento della destinazione residenziale del sottotetto a seguito di autorizzazioni rilasciate dal Comune, con ciò ritenendosi concretata nei fatti una vera e propria destinazione residenziale. La società che gestisce l’albergo, con nota prot. 71461 del 17/12/2010, con articolate motivazioni che fanno riferimento alla particolare situazione giuridica dell’immobile ed al contenzioso intercorso tra i diversi proprietari e con il Comune in relazione alla ristrutturazione dei locali sottotetto richiede che, qualunque decisione assuma l’Amministrazione, per l’intero edificio sia prevista una destinazione unitaria, cioè o l’intero edificio manterrà la destinazione alberghiera oppure sempre l’intero edifico non dovrà essere più assoggettato al vincolo alberghiero. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2917 del 13.05.2010 ha definito una prima tranche del contenzioso insorto tra le parti ritenendo, tra l’altro, che il provvedimento conclusivo del 8 procedimento di revisione dell’autorizzazione comunale alla ristrutturazione dei locali sottotetto fosse stato da questa Amministrazione correttamente assunto. Poiché le ulteriori controversie - intercorse tra la gestione e la proprietà del sottotetto che hanno inevitabilmente coinvolto anche il Comune - sono in prossima discussione nel merito dinnanzi al TAR Liguria (udienza fissata per il 18.10.2011), si propone di respingere le attuali richieste di svincolo, confermando il mantenimento della destinazione alberghiera, prevista negli atti di trasferimento delle singole unità immobiliari e nel succitato provvedimento conclusivo del procedimento di revisione. Senza contare che in ogni caso l’immobile è posto nella zona dei grandi alberghi storici di Sanremo e la sua posizione, vicino al litorale, al Casinò Municipale ed al centro commerciale della città rendono compatibile e sostenibile la funzione alberghiera. 16) HOTEL OASI – Via Poggio 37 - (già 2 stelle – 14 posti letto) Richiesta presentata dalla proprietà dell’immobile. L’albergo ha cessato l’attività in data 6/9/2004; l’albergo era dotato di n. 14 posti letto collocati in 10 camere e quindi aveva dimensioni assai limitate. Trattasi di edificio realizzato nei primi anni del 1900 nato originariamente come residenza, e successivamente utilizzato prima come pensione e poi come albergo. E’ pendente un contenzioso presso il Consiglio di Stato avverso il diniego del mutamento di destinazione d’uso dopo che il TAR Liguria ha riconosciuto legittimo e fondato il diniego del permesso di costruire per la ristrutturazione dell’immobile. Si propone di accogliere la richiesta di svincolo poiché l’azienda alberghiera all’insegna “OASI” ha cessato l’attività da oltre 6 anni; inoltre le modeste dimensioni dell’area di pertinenza rende impossibile realizzare posti auto od altri servizi accessori all’attività alberghiera. L’assentimento della nuova funzione residenziale, prevista nella zona Bc7 in cui è collocato l’immobile, è subordinato oltre agli oneri di urbanizzazione, anche al reperimento degli standard per le nuove costruzioni (eventualmente monetizzabili) come da deliberazione del CC n. 63 del 15/9/2010. Da monetizzare anche la percentuale di ERS ai sensi della LR 38/2008 secondo in criteri previsti dalla variante casa in itinere. In sintesi si riporta l’elenco delle strutture alberghiere per le quali si propone il non assoggettamento al vincolo: 1) Hotel Astoria – Corso Matuzia 8 (con destinazione RTA e previa sottoscrizione della convenzione sopra richiamata) 2) Hotel Oasi – Via Poggio 37 (con destinazione tra quelle ammesse dal PRG) 3) Pensione Al Dom – Corso Mombello 13 (limitatamente alla parte in oggi non più utilizzata come albergo e con destinazione tra quelle ammesse dal PRG) 4) Pensione Giorgiana – Via San Francesco 37 (con destinazione tra quelle ammesse dal PRG). Poiché delle quattro strutture alberghiere di cui si propone di accogliere l’istanza di svincolo solamente la Pensione Giorgiana è attualmente in attività, la riduzione dei posti letto attualmente offerti al pubblico è di sole 15 unità. Sanremo, 25 ottobre 2011 L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA Alessandro Dolzan IL DIRIGENTE SETTORE TERRITORIO Ing. Alberto LOCATELLI 9