Cos'è la fitoterapia La fitoterapia è quella branca della medicina che studia l’impiego delle piante medicinali capaci di svolgere nell’organismo umano un’azione farmacologica. http://www.simn.org/home/index.php/cos-e-la-fitoterapia Questa disciplina non è alternativa alla medicina basata sui farmaci di sintesi, ma è ad essa complementare. Oggi la fitoterapia sta conoscendo un notevole sviluppo, grazie soprattutto a un numero sempre crescente di studi scientifici e clinici, che le hanno tolto l’empirismo che la caratterizzava, rendendo noti i meccanismi d’azione delle piante medicinali e confermando le loro proprietà curative. La fitoterapia che rispetta i criteri scientifici ufficialmente riconosciuti consente di affrontare molte patologie/problemi con approcci differenti, a seconda della loro entità. La fitoterapia: è particolarmente indicata nelle terapie di lunga durata (per esempio: osteoporosi, aterosclerosi, obesità) perché è generalmente ben tollerata e priva di importanti effetti collaterali; può essere un rimedio adeguato nelle patologie/problemi di lieve o media entità; in associazione ai farmaci di sintesi può essere in grado di incrementarne l’efficacia e soprattutto di ridurne gli effetti collaterali indesiderati. In ultima analisi siamo convinti che la fitoterapia potrà assumere la dignità terapeutica che le compete solo se il medico e il farmacista approfondiranno le loro conoscenze in merito e prescriveranno e dispenseranno rimedi che rispondano a tutti i criteri di qualità richiesti, e come tali atti a garantire al prodotto conformità, efficacia e standardizzazione. Il medico per fare una prescrizione scientificamente e deontologicamente corretta del rimedio fitoterapico deve soddisfare i seguenti requisiti: conoscere nel modo il più possibile approfondito le caratteristiche fitochimiche, farmacologiche, cliniche, tossicologiche e prescrittive delle droghe vegetali; prescrivere esclusivamente rimedi fitoterapici prodotti da Officine Farmaceutiche autorizzate dal Ministero della Salute e quindi garantiti per tutti i criteri di qualità richiesti. Infatti solo se essi vengono rispettati in toto il rimedio prescritto può considerarsi una fitomedicina; pretendere che il farmacista dispensi unicamente i prodotti che soddisfano totalmente i suddetti requisiti, instaurando con lui una collaborazione, la più stretta possibile. Il farmacista deve acquistare e dispensare solo prodotti conformi alla Farmacopea e conservarli e manipolarli in locali sani e protetti da umidità, luce e calore eccessivi. Il cittadino se correttamente informato sulla fitoterapia e sui prodotti fitoterapici potrà pretendere che il medico gli prescriva e che il farmacista gli venda un rimedio qualitativamente adeguato. Oggi questo purtroppo non accade, essenzialmente perché la gente non conosce le potenzialità delle piante medicinali e soprattutto i loro limiti e la loro eventuale pericolosità. Inoltre, il cittadino non conosce quali caratteristiche deve avere un prodotto a base di piante medicinali per essere considerato un prodotto di buona qualità. Infatti, nel mercato italiano attuale solo pochissimi produttori soddisfano in toto i criteri qualitativi indicati finora, ragion per cui è molto importante fornire al medico, al farmacista e al cittadino tutti i parametri utili per valutare l’appartenenza o meno del prodotto in esame alla categoria delle fitomedicine e non piuttosto a quella, ben più grande dal punto di vista numerico, dei prodotti che potremmo definire esclusivamente salutistici. In ultima analisi siamo convinti che la fitoterapia potrà assumere la dignità terapeutica che le compete solo se il medico, il farmacista e il cittadino approfondiranno le loro conoscenze in merito e prescriveranno, dispenseranno e utilizzeranno rimedi che rispondano a tutti i criteri di qualità che sono stati più sopra elencati, e come tali atti a garantire al prodotto conformità, efficacia e standardizzazione. Il fitocomplesso Questo è senza dubbio il concetto più importante che chi si avvicina alla fitoterapia deve conoscere. Ogni pianta medicinale ha una sua propria composizione chimica, definita con precisione in questi ultimi anni grazie ad apparecchiature sofisticate. Essa comprende un numero più o meno grande di sostanze chimiche, la maggior parte delle quali dotate di una loro propria attività medicamentosa, mentre alcune sono considerate inerti, ad esempio cellulosa e lignine. Esse, prese tutte assieme, formano appunto quello che si definisce fitocomplesso. Esso, nella sua globalità, è il responsabile delle proprietà salutari di una pianta medicinale, che possono essere diverse da quelle di uno o più dei suoi componenti presi isolatamente. Proprio questo concetto ci spiega perché ogni pianta possieda un’azione medicamentosa considerata predominante e delle altre azioni dette secondarie, talvolta anche assai diverse da quella principale. Il fitocomplesso inoltre è il principale responsabile della tollerabilità di questi rimedi, che in genere è ottima. Questo concetto è assai diverso da quello che regola il settore dei farmaci tradizionali, nel quale si mette l’accento sul principio attivo singolo e sulle sue potenzialità terapeutiche, cosicché il farmaco di sintesi deve in genere la sua azione a una sola molecola, essendo gli altri suoi componenti rappresentati da eccipienti inerti. Le fitomedicine È l’Organizzazione Mondiale della Sanità a fornire la definizione di fitomedicine: "...prodotti medicinali finiti, provvisti di etichetta, che contengono come principi attivi esclusivamente delle piante o delle associazioni di piante allo stato grezzo sotto forma di preparati. Comprendono anche succhi, gomme, frazioni lipidiche, oli essenziali e tutte le altre sostanze di questo genere. Le fitomedicine possono contenere oltre ai principi attivi anche degli eccipienti". Quindi, secondo questa descrizione, non sono da considerarsi fitomedicine le specialità medicinali che contengono principi attivi isolati chimicamente identificati, anche se isolati dalle piante, poiché in questo caso non è più rispettato il concetto di fitocomplesso. La legislazione comunitaria attuale considera le fitomedicine farmaci a tutti gli effetti, per cui la loro vendita è autorizzata solo se: sono dimostrate la loro sicurezza ed efficacia; sono fabbricate in ottemperanza alle regole di buona qualità; sono confezionate ed etichettate secondo le disposizioni vigenti nella CEE; sono prescritte e distribuite da operatori sanitari all’uopo qualificati (medico e farmacista). Tuttavia, l’Art. 8 della direttiva CEE 65/65 EEC precisa che "per la registrazione di fitomedicine non è necessario produrre i risultati di test farmacotossicologici e i risultati di sperimentazioni cliniche se, attraverso dettagliati riferimenti alla letteratura scientifica pubblicata, è dimostrabile che i costituenti sono di impiego tradizionale con efficacia riconosciuta e con un accettabile grado di sicurezza d’impiego". Nel 1988 è stata pubblicata la "Guideline on the quality of herbal medicine products", la quale stabilisce che ”di ogni pianta medicinale inclusa nel prodotto devono essere indicati il luogo di raccolta, il periodo di coltivazione e lo stadio di crescita al momento della raccolta, i trattamenti effettuati nel corso della coltivazione, i procedimenti di essiccamento, le condizioni di immagazzinamento e i controlli effettuati per quanto riguarda la qualità microbiologica, i residui di pesticidi e i fumiganti, i contaminanti radioattivi e metallici e gli adulteranti”. In sintonia con quanto indicato nelle ”Guideline on the quality of herbal medicine products” l’allegato 3 della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana prescrive che: ”Le droghe vegetali devono essere fornite alla farmacia in confezione integra, recante in etichetta le seguenti indicazioni: nome e indirizzo del produttore o del responsabile della commercializzazione; denominazione della droga e nome botanico della pianta secondo il nome scientifico della pianta ufficialmente riconosciuto e accettato dalle Farmacopee o da documenti scientifici particolarmente qualificati, con eventuale indicazione, in parentesi, dei sinonimi più utilizzati; luogo di origine della droga; se ottenuta da pianta spontanea o coltivata; data di raccolta, data di confezionamento e data limite di utilizzazione; numero del lotto di lavorazione; forma di presentazione della droga. Devono altresì essere fornite le informazioni relative a il titolo, che deve essere riferito al o ai principi attivi o costituenti caratteristici o ad altri caratteri specifici, riportati nelle singole monografie o comunque utili, se richiesti, ai fini di un idoneo impiego in terapia o in farmacia. L’Allegato 5 della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana prescrive che per le droghe vegetali e per le loro miscele dovrà esigersi: non più di 10 alla settima u.f.c./g per i batteri aerobi, 10 alla quarta u.f.c./g per i lieviti e le muffe ed assenza di Salmonella in 10g., se impiegate per infuso o decotto, salvo indicazione diversa nelle singole monografie; non più di 10 alla quinta u.f.c./g per i batteri aerobi, 10 alla terza u.f.c./g per i lieviti e le muffe ed assenza di Salmonella in 10 g, per le altre preparazioni per uso interno. L'eventuale impiego di fumiganti dovrà essere dichiarato; per le aflatossine, determinate con un metodo analitico di sensibilità adeguata, dovranno esigersi limiti di accettabilità di 5 p.p.b. per l’aflatossina B1 e di 10 p.p.b. per le aflatossine totali; per i metalli pesanti dovranno esigersi limiti di accettabilità non superiori a 3 mg/kg per il piombo, 0,5 mg/kg per il cadmio e 0,3 mg/kg per il mercurio; per la radioattività dovranno esigersi sul prodotto tal quale, limiti di accettabilità di 600 Bq/kg (16,2 nCi/kg), per il cesio 134 e il cesio 137; per le droghe vegetali dovrà esigersi il rispetto delle quantità massime di residui delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari (registrati come presidi sanitari), tollerate nei prodotti destinati all’alimentazione (ordinanza ministeriale n. 57 del 18 Luglio 1990, suppl. G.U. n. 202 del 30 Agosto 1990 e successivi, eventuali aggiornamenti).