Esistono più definizioni di coltivatore diretto. Diverso è il significato di coltivatore diretto attribuito a questa figura dalle norme previdenziali piuttosto che dai contratti agrari o, ancora, dalla comunità europea nel caso di aiuti agli investimenti aziendali (il beneficiario privilegiato dalla disciplina comunitaria è l’imprenditore e titolo principale). In linea generale, la nozione di coltivatore diretto fa riferimento al rapporto tra il lavoro dedicato da una persona e dai suoi familiari per la coltivazione di un fondo e le necessità di manodopera del fondo stesso (quando questo rapporto è superiore ad un certo limite si è in presenza di coltivatori diretti). Questa nozione non comporta che l’attività agricola debba essere esclusiva, è sufficiente raggiungere le soglie stabilite nelle singole disposizioni. Coltivatore diretto e previdenza. Ai fini della previdenza sociale (assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti) sono considerati coltivatori diretti, i proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari e gli altri soggetti che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento del bestiame, purché l’ammontare del lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento del bestiame. Sono in ogni caso esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate lavorative. Per quanto riguarda la malattia, l'obbligo di assicurazione coinvolge i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che si dedicano alla coltivazione dei fondi o all'allevamento del bestiame, nonché per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che lavorano nei fondi o che ne siano a carico (qualsiasi sia il volume di lavoro prestato). Affitto a coltivatore diretto Nel caso delle norme sui patti agrari, sono coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, purché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo, anche dell'impiego delle macchine agricole. Sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della stessa legge, anche le cooperative costituite da lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi. Sono inoltre equiparati ai coltivatori diretti, i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni. Coltivatore diretto nelle prelazioni In caso di compravendita di terreni agricoli, il diritto di prelazione spetta anche al coltivatore diretto proprietario dei terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ed enfiteuti diretto coltivatori. Ai fini di detta legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento del bestiame. Rispetto alla definizione precedente, in questo caso è richiesto anche il requisito dell'abitualità e continuità dell'attività coltivatrice, non necessaria nella prelazione da parte dell'affittuario del fondo offerto in vendita. Coltivatore diretto e aiuti comunitari Nell'ambito delle norme comunitarie la figura del coltivatore diretto non è contemplata. Le norme speciali a sostegno dell'agricoltura hanno fatto riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale che può variare nei vari stati membri. Per le persone fisiche, tale definizione prevede almeno le condizioni seguenti: il reddito proveniente dall'azienda agricola è pari o superiore al 50% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne dell'azienda è superiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore. L’Unione europea consente agli Stati membri di applicare lo stesso regime di aiuti agli imprenditori agricoli a tempo parziale che ricavano almeno il 50% del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che beneficiano di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore. Per la Ce quindi non c'è un regime di favore limitato agli imprenditori che coltivano direttamente l'azienda con manodopera propria o familiare. Questa impostazione ha subito profonde modificazioni con l'introduzione degli accordi dell'Agenda 2000. Sostanzialmente è venuta meno la figura dell'imprenditore agricolo, che confluisce nell'ambito più generale di imprenditore operante nelle aree rurali, al fine di promuovere la multiattività, soprattutto nelle aree più marginali dal punto di vista socio-economico, dove l’esercizio dell’attività agricola non è sufficiente dal punto di vista del reddito e del lavoro.