La rettifica degli atti mediante certificazione notarile

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La rettifica degli atti mediante certificazione notarile
di Giovanni Casu
Convegno di studio del Comitato Notarile Interregionale Abruzzo e Molise e
dell‟Associazione Notarile Abruzzese e Molisana
(Pescara, 20 novembre 2010)
1. Premessa
La rettifica di atto pubblico notarile ha costituito sinora argomento estremamente delicato,
affrontato dai notai sempre con un certo timore, una certa circospezione e nella sostanza argomento
non piacevole.
Perché questo atteggiamento non amichevole da parte della categoria notarile?
Si può dare la seguente risposta logica: paura di infrangere un atto costruito con il crisma
della fede pubblica, un atto destinato a durare nel tempo, un atto inteso a delimitare il compito
interpretativo dell‟autorità giudiziaria nel disbrigo delle liti, in altre parole un atto costruito per
restare intoccabile, non modificabile, non emendabile.
E‟ probabilmente questo il punto logico dal quale occorre partire tutte le volte che sorga il
problema di rettificare un atto pubblico.
Pertanto la mia relazione seguirà un percorso caratterizzato da tre parti:
a) una parte di sostanziale premessa, che in poche righe evidenzi il connotato di intangibilità
che caratterizza l‟atto pubblico notarile;
b) una parte che sintetizzi per sommi capi come è stato affrontato in precedenza l‟atto di
rettifica, prima della novella legislativa che ne ha consentito la realizzazione;
c) infine una parte tutta volta ad interpretare la norma che prevede l‟atto di rettifica,
evidenziandone i problemi e cercandone le possibili soluzioni.
2. L’atto notarile e la sua intangibilità
Il notaio, chiamato a redigere atti negoziali, ha come suo fine primario il compito di
attribuire fede pubblica agli atti posti in essere: attiene a questo compito il connotato che aderisce
all‟atto pubblico, connotato sintetizzato nella formula prevista dall‟art. 2700 c.c., per il quale
l‟efficacia dell‟atto pubblico viene così descritta: esso «fa piena prova, fino a querela di falso, della
provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni
delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui
compiuti».
Per effetto di questa norma l‟atto pubblico va pertanto qualificato come prova legale, cioè
come prova il cui effetto probatorio è stabilito dalla legge, in deroga pertanto alla norma generale
contenuta nell‟art. 116 c.p.c., per il quale il giudice valuta le prove secondo il suo prudente
apprezzamento, altrimenti qualificato come principio della libera valutazione della prova e del
libero convincimento del giudice. Va rilevato che lo stesso art. 116 c.p.c. prevede l‟inciso «salvo
che la legge disponga diversamente», chiaramente lasciando libero il legislatore di stabilire
differenti profili di operatività per determinati strumenti di prova.
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Ebbene un documento che contiene un atto pubblico rientra nella c.d. prova legale, cioè
rientra tra le prove il cui effetto fuoriesce dall‟ambito entro il quale opera il criterio del libero
convincimento del giudice. L‟atto pubblico, insomma, fa fede fino a querela di falso, il che significa
che il giudice deve tenerne conto, senza alcuna libertà di opinione – senza che il giudice abbia un
margine per esprimere un convincimento in contrasto con l„attestazione pubblica del notaio – e ciò
fino a che la eventuale falsità del documento sia stata pronunciata con apposito procedimento
disciplinato dagli artt. 221 ss. del codice di rito.
La dottrina parla anche di prova legale «assoluta», vale a dire di prova caratterizzata dal
fatto che in nessun caso è ammessa prova contraria per vincerne l‟efficacia (PATTI, Della prova
documentale, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1996, 46); si parla insomma di prova
legale assoluta che vincola sia il giudice che le parti.
L‟atto notarile costituisce un documento destinato a durare nel tempo. Si parla dell‟atto
notarile come di res publica, cioè appartenente all‟intera collettività, nel senso che la
documentazione ivi contenuta è destinata in primo luogo a sortire effetti nei confronti delle parti
stipulanti, ma, altresì, nei confronti dei terzi che abbiano un qualche interesse collegato con la
negoziazione posta in essere.
A queste norme codicistiche di fondo, dettate per salvaguardare la fede pubblica, si
accompagnano altre norme dettate dalla legge notarile, allo scopo di impedire nel tempo modifiche
all‟atto posto in essere. Tra queste va menzionato l‟art. 59 l. not. che prevede, in linea di principio,
il divieto di annotazioni sugli atti notarili già completi, con determinate eccezioni espressamente
previste.
Il divieto di annotazioni sugli atti ha lo scopo da un lato di evitare che sia manomesso un
documento pubblico ormai non più modificabile, e come tale posto a garanzia costante della fede
pubblica e dei terzi, che possono ricavare dall‟atto determinati comportamenti ed ulteriori attività
giuridicamente rilevanti; da un altro lato di evitare che l‟atto sia motivo di possibile confusione,
come è stato opportunamente sottolineato dalla dottrina (DI FABIO, Manuale di notariato, Milano,
2007, 295; BOERO, La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza, I, Torino,
1993, 366).
3. La rettifica degli atti notarili anteriormente alla riforma
Il tema della rettifica degli atti notarili, il loro valore, i limiti entro cui essa può essere
utilizzata per un atto pubblico e con quali formalità, ha dato luogo a scarse riflessioni nell‟ambito
del notariato, presumibilmente per la refrattarietà della categoria notarile ad affrontare un tema
spinoso che sembrava contrapporsi alla forza intrinseca dell‟atto notarile.
Infatti non è mancato chi ha del tutto escluso che fosse consentito rettificare un atto notarile,
affermando che gli unici dati erronei assoggettabili a rettifica, per il notaio, non sono i dati catastali,
ma soltanto quelli previsti dall‟art. 1430 c.c.(errori di calcolo) e dall‟art. 1432 c.c. (errore essenziale
delle parti). Nella sostanza, afferma questo Autore, gli errori che non incidono né sulla validità
dell‟atto negoziale, né sulla validità della trascrizione, non sono soggetti a rettifica, perché la
rettifica negli altri casi non è prevista dalla legge (SCIUMBATA, L’atto di rettifica nell’attività
notarile, in Vita notarile, 1998, pag. CCLXVII).
Altro Autore si è sforzato di superare il dubbio sulla rettifica applicata all‟atto notarile
facendo leva sulla natura di atto amministrativo di pura certificazione che caratterizza l‟atto di
rettifica e, sulla base dell‟opinione affermativa manifestata dalla dottrina amministrativistica sulla
validità in generale dell‟atto di rettifica, l‟ha applicata anche agli atti notarili (SONALI, Rettifica
stragiudiziale degli atti notarili, in Vita notarile, 1970, 281).
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Più di recente la rettifica di atto notarile è stata ammessa con uno sforzo inteso
prevalentemente ad avvalorare la rettifica unilaterale, senza cioè chiamare in causa, per stipulare
l‟atto di rettifica, tutte le parti che avessero stipulato l‟atto da rettificare (IACCARINO, Rettifica
unilaterale di dati catastali, in Notariato, 2004, 623).
Tuttavia in determinate circostanze l‟atto di rettifica dell‟atto notarile è stato utilizzato e
sulla base di questa scarsa esperienza si possono individuare i limiti entro i quali la categoria
notarile ha accettato l‟atto di rettifica. Le riflessioni sia dottrinali che giurisprudenziali si sono
appuntate su tre aspetti distinti ma tra loro collegati.
Primo aspetto: era necessaria la presenza di tutte le parti dell‟atto da rettificare per realizzare
l‟atto di rettifica?
Secondo aspetto: i limiti di contenuto dell‟atto di rettifica: vale a dire quali parti dell‟atto da
rettificare potevano essere modificate con l‟atto di rettifica?
Terzo aspetto: l‟atto di rettifica va annotato o trascritto nei registri immobiliari?
Evitando di effettuare un approfondito discorso che porterebbe lontano, mentre il nostro
compito è quello di interpretare la nuova norma vigente, si può in estrema sintesi affermare che un
risultato ritenuto congruo dalla maggioranza degli interpreti poteva essere l‟affermazione che
nessuna norma imponeva per l‟atto di rettifica la necessaria presenza di tutte le parti dell‟atto da
rettificare. Si affermava, cioè, che l‟atto di rettifica potesse essere sia bilaterale che unilaterale.
Quanto al contenuto emergeva l‟avvertenza che un atto correttivo non poteva mai essere
utilizzato in sostituzione di una portata negoziale sostanziale, bensì esclusivamente allo scopo di
correggere errori privi di contenuto negoziale, per altra strada facilmente avvertibili.
Infine, in ordine alla pubblicità, constava che nel concreto qualche notaio aveva fatto ricorso
alla trascrizione, qualche altro all‟annotazione, operazioni entrambe ritenute plausibili dagli uffici di
pubblicità immobiliare.
4. La nuova legge
Vediamo come opera la nuova norma, la quale dispone testualmente: “Il notaio ha facoltà di
rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente
errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai
fini dell‟esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da
lui formato”.
E‟ opportuno soffermarci punto per punto sul possibile significato di questa norma.
4.1. Espressa previsione normativa
Una prima riflessione di avvio. Il legislatore è espressamente intervenuto prevedendo la
possibilità della rettifica di atto notarile e la norma è stata inserita in apposito articolo della legge
notarile, a dimostrazione del fatto che non solo la rettifica è ormai consentita, ma che essa deve
essere valutata come operazione ormai a regime.
Ciò non significa che l‟atto di rettifica costituisca per il notaio la norma, perché anzi può
ricorrersi ad essa in via del tutto eccezionale e con gli stretti limiti che saranno più avanti previsti.
Ma l‟esistenza della norma testimonia che il legislatore, esprimendo questa norma, non ha inteso
offrire occasione per distruggere la fede pubblica che caratterizza l‟atto notarile, bensì che esso ha
voluto incasellare in un binario ben stretto il ricorso all‟atto di rettifica, proprio per contribuire in
questo modo ad avallare la fede pubblica insita nell‟atto notarile.
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E qui si apre un discorso che meriterebbe sviluppo ben più ampio: con questa norma, infatti,
il notaio è stato posto nella condizione di correggere errori formali, non sostanziali, ininfluenti in
ordine all‟assetto negoziale contenuto nell‟atto, ma comunque costituenti ostacolo a quella
compiutezza anche formale cui è destinato un atto pubblico, inteso ad assecondare, nel vantaggio
dell‟intera collettività, il commercio giuridico dei beni.
E forse questo è il motivo per cui l‟atto correttivo non richiede necessariamente l‟istanza di
parte: la levigatezza anche formale di un atto pubblico è interesse di tutti i cittadini e qualunque
notaio ha facoltà di provvedervi autonomamente, come si vedrà più avanti.
4.2. Facoltà di rettificare
Quale è il significato della parola “facoltà”?
L‟espressione determina in qualche misura una eccezione all‟art. 27 della legge notarile che
ritiene l‟atto notarile un atto dovuto, pena il reato di omissione di atti d‟ufficio, se non ci si imbatte
sulla norma di divieto prevista all‟art. 28 della legge notarile?
Riterrei di no, nel senso cioè che il notaio non sia obbligato all‟atto di rettifica allorquando
egli riscontri vizi formali dell‟atto pianamente avvertibili. Ma questa risposta sembra che possa
ricavarsi non tanto dalla parola “facoltà”, che non va contrapposta alla parola “obbligo” insita nel
predetto art. 27 della legge notarile, quanto dal fatto che la parola “facoltà” è scritta in una norma la
cui caratteristica è, come si vedrà tra poco, quella di attribuire al notaio la possibilità di utilizzare lo
strumento della rettifica anche senza ricorrere all‟istanza di parte.
L‟art. 27 legge notarile infatti prevede una richiesta di parte, assecondata da un obbligo del
notaio di provvedervi. Nel nostro caso, invece, l‟istanza di parte non appare indispensabile per
redigere un atto pubblico correttivo. Di qui il termine “facoltà”.
Tuttavia l‟espressione “facoltà” lascia intendere che il legislatore ha dato ampiezza alla
valutazione del notaio di procedere o meno alla rettifica di un atto. Appare evidente che egli deve
essere posto in condizione di valutare, con piena libertà, se esistano o meno le condizioni per
procedere ad un atto di rettifica e ciò sia che la rettifica sia richiesta dalle parti, sia che la rettifica
sia frutto di autonoma valutazione del notaio.
4.3. Soggetti che possono rettificare
Sorge il problema di stabilire se la facoltà di rettificare un atto notarile precedente
appartenga necessariamente allo stesso notaio che ha rogato l‟atto da rettificare, oppure possa essere
esplicata da altro notaio completamente estraneo all‟atto precedente.
Probabilmente il legislatore nella legge delega ha inteso fare riferimento allo stesso notaio,
con l‟utilizzazione al singolare della parola “atto”: “rettificare errori od omissione materiali di
trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell‟atto”. Ma non vi è alcun dubbio che l‟espressione
formale contenuta nel decreto legislativo delegato apre la strada ad una valutazione più ampia.
La norma in commento, infatti, ha una formulazione così ampia da far ritenere senza tema di
dubbio che qualsiasi notaio sia competente a rettificare un atto redatto da altro notaio.
Lo si desume, sul piano della razionalità, dal fatto che la rettifica deve indirizzarsi su uno
stretto binario (errori od omissioni materiali recita la norma) utilizzabile proficuamente da qualsiasi
notaio; ed altresì dalla considerazione che l‟atto di rettifica proveniente da notaio diverso appare di
maggiore credibilità (in astratto) rispetto ad un atto di rettifica redatto dallo stesso notaio che ha
ricevuto l‟atto da rettificare perché, sempre in linea astratta, in questo caso verrebbe meno qualsiasi
ipotesi di interesse alla rettifica.
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Da ultimo, va ulteriormente sottolineato che l‟interesse alla rettifica si traduce in un
interesse generalizzato alla perfezione espressiva degli atti pubblici, che contribuisce a rompere lo
stretto rapporto tra atto rogato e notaio rogante.
L‟affermazione che il notaio abbia una propria autonoma competenza a redigere un atto di
rettifica, anche senza l‟intervento di parti che ne abbiano richiesto l‟opera, non significa che le parti
non possano comparire nell‟atto di rettifica. Al contrario va affermato che possa redigersi atto di
rettifica con parti o senza parti, e che in tutti e due i casi trova integrale applicazione la norma
contenuta nell‟art. 59-bis della legge notarile che ormai deve valutarsi come unica norma intesa a
disciplinare gli atti di rettifica notarile in qualunque fattispecie.
4.4. Caratteristiche del documento da rettificare
Di estrema utilità per il nostro discorso è anche la norma del codice di rito che prevede la
rettifica degli atti giudiziari.
L‟art. 287 c.p.c. stabilisce che le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello
possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli
sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
Su questa norma la Cassazione ha chiarito che “la procedura di correzione degli errori
materiali della sentenza richiede l'istanza della parte interessata e non è più esperibile quando
avverso la stessa decisione sia già stato proposto appello, giacché in questo caso l'impugnazione
assorbe ogni correzione di errori in cui sia caduto il primo giudice, rientrando la relativa operazione
nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame” (Cass. 18 febbraio 1986, n. 951).
E la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “il procedimento per la correzione degli
errori materiali di cui all'articolo 287 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di
corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente
rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del
documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa
incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione” (Cass. 25 gennaio 2000, n. 816).
Si notano subito, da un confronto formale tra la norma del codice di rito e la norma
contenuta nella legge notarile, evidenti differenze.
Le differenze più incisive esistenti nella norma del codice di procedura civile sono le
seguenti: a) occorre il ricorso di parte e pertanto il giudice non può procedere alla rettifica di propria
iniziativa; b) occorre che il giudice che procede alla rettifica sia lo stesso giudice che ha pronunciato
il provvedimento da correggere, anche se la giurisprudenza interpreta l‟espressione “stesso giudice”
equivalente all‟altra “stessa sezione”, allo scopo di non vulnerare la competenza territoriale del
giudice (v. per tutte Cass. 12 settembre 1956, n. 3206).
Tuttavia una riflessione attinente alla rettifica di atto giudiziario appare di utilità
allorquando, come si vedrà più avanti, saranno esaminati quelli che si prospettano come i problemi
più rilevanti posti da questa norma, problemi che si risolvono nella domanda: quale contenuto deve
avere l‟atto di rettifica? Fin dove può spingersi l‟atto di rettifica nel correggere il contenuto dell‟atto
precedente?
Infatti risulta ricchissima la casistica giurisprudenziale applicata all‟art. 287 c.p.c. quanto ad
identificare le fattispecie che possono essere qualificate come errori od omissioni materiali.
4.5. Tipologia formale dell’atto da rettificare
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L‟art. 59-bis della legge notarile fa riferimento, per individuare l‟atto da correggere, all‟atto
pubblico e alla scrittura privata autenticata.
Appare evidente che il legislatore, rivolgendosi al notaio, abbia inteso riferirsi alla tipologia
degli atti formali usualmente riferibili al notaio in quanto rientranti nella sua quotidiana attività:
l‟atto pubblico e la scrittura privata autenticata.
Si può porre il problema, peraltro di scarso interesse, se al notaio sia consentito rettificare un
atto pubblico non notarile: un atto giudiziario, un atto amministrativo, un atto pubblico realizzato in
forma pubblica amministrativa. La risposta, nel silenzio della norma, più plausibile appare quella
negativa per i primi due tipi di atto, perché apparirebbe problematico costruire una competenza del
notaio atta ad interloquire su un atto giudiziario oppure su un atto amministrativo.
Si propende invece per la risposta affermativa per quanto attiene alla forma pubblica
amministrativa, dato il contenuto sostanziale che questa forma assume rispetto all‟atto pubblico:
trattasi di atto pubblico a pieno titolo, che va costruito con l‟applicazione delle norme formali della
legge notarile e che è diretto ad attestare attività negoziale di determinati soggetti in piena sintonia
anche sostanziale con l‟atto notarile.
4.6. Contenuto della rettifica
E‟ questo il punto nodale, perché esso risponde alla seguente domanda: fino a che limite si
può spingere il notaio nel correggere un atto precedente? La stessa norma pone preclusioni precise,
con l‟espressione “errori od omissioni materiali”, la quale lascia intendere che l‟errore o l‟omissione
non deve riguardare il contenuto ideologico, sostanziale dell‟atto da rettificare, ma concernere
aspetti di superficie, riassunti nella espressione “materiali”, certamente desunta dalla norma di
diritto processuale civile e nella sostanza avvertibile ictu oculi, perché desumibile dallo stesso atto
in modo evidente al comune lettore.
Allo scopo di evidenziare determinate fattispecie che hanno dato luogo, sia nell‟attività
notarile che nell‟attività giudiziaria, agli atti di rettifica, appare opportuno portare attenzione alla
casistica giudiziaria, soprattutto allo scopo di appurare quale sia stato il significato che l‟autorità
giudiziaria ha inteso attribuire all‟espressione “omissioni o errori materiali”, riprodotta
pedissequamente nella legge notarile.
Per quanto concerne la rettifica giudiziaria, la Cassazione ha sentenziato che possono
correggersi con un atto di rettifica i seguenti errori:
- l‟errore di calcolo aritmetico determinato da erronea applicazione delle regole matematiche
sulla base di presupposti aritmetici non contestati (Cass. 15 maggio 2009, n. 11333);
- la mancanza, nell‟intestazione della sentenza, dell‟espressa menzione di una determinata
qualificazione del soggetto processuale, ove non sorga alcuna questione in ordine alla titolarità del
rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Cass. 12 dicembre 2008, n. 29264);
- l‟omessa declaratoria di contumacia del convenuto irregolarmente costituitosi (Cass. 26
giugno 2007, n. 14759);
- fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista
percepibile ictu oculi, senza bisogno di indagine ricostruttiva (Cass. 30 agosto 2004, n. 17392);
- l'indicazione erronea o falsa delle proprie generalità ad opera di uno dei contraenti, qualora
non abbia dato luogo ad alcun errore sull'identità dell'altro contraente né ad alcuna divergenza tra
volontà e dichiarazione (Cass. 6 novembre 1978, n. 5056, in Riv. not., 1979, 155);
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- il contratto nel quale una delle parti usi un prenome diverso da quello risultante dai registri
anagrafici, dichiarando invece il nome col quale è conosciuta dai più sia nel luogo di nascita che nel
luogo in cui vive abitualmente (Cass. 8 novembre 1974, n. 3424)
Per la magistratura, invece, non possono essere corretti:
- errori intesi ad interpretare il contenuto di una sentenza (Cass. 17 maggio 2010, n. 12034);
- la corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della
soccombenza, ma senza alcuna liquidazione di esse nel dispositivo, poiché occorre la necessaria
pronuncia del giudice (Cass. 11 gennaio 2006, n. 255);
- un contrasto tra motivazione e dispositivo (Cass. 7 novembre 2005, n. 21521);
- l‟omessa pronuncia sulle spese di un provvedimento a contenuto decisorio in quanto la
mancata statuizione integra una vera e propria omissione di carattere concettuale (Cass. 23 giugno
2055, n. 13513).
Per la magistratura, insomma, il procedimento di correzione della sentenza non costituisce
un nuovo giudizio o una nuova fase processuale rispetto a quella in cui la sentenza è stata emessa,
ma è un mero incidente dello stesso giudizio diretto ad identificare con la sua corretta espressione
grafica l'effettiva volontà del giudice come già risulta espressa nella sentenza (Cass. 24 marzo 1992,
n. 3604). Per i giudici, insomma, l‟importante è non mischiare il contenuto del giudizio con aspetti
formali che non incidono sul giudizio e che, oltretutto, possano essere evidenziati da imperfezioni
formali.
Ciò significa, ridotto all‟essenziale, che l‟espressione”materiale” corrisponde per i giudici
all‟espressione formale, non sostanziale, non attinente alla essenzialità del giudizio. Infatti si è
stabilito che la correzione dell‟errore materiale si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e
la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e
che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine
ricostruttiva del pensiero del giudice (Cass. 30 agosto 2004, n. 17392).
Per quanto concerne l‟atto notarile da rettificare balzano all‟evidenza errori formali di
indicazione dei dati catastali, ed errori formali di indicazione delle parti, ma tutte le volte in modo
tale da non variare l‟oggetto negoziato e da non mutare l‟identificazione dei soggetti che hanno
costituito parti nell‟atto.
Tradotta nell‟atto notarile di rettifica, l‟espressione vuole significare che: a) l‟errore o
l‟omissione non può avere alcuna influenza sul contenuto sostanziale del negozio posto in essere,
non può cioè modificare alcunché di quanto le parti, per il tramite del notaio, hanno voluto
racchiudere nel rogito contenente negozio; b) l‟errore o l‟omissione devono essere identificabili in
modo netto e pacifico dalle espressioni utilizzate nel rogito da rettificare.
4.7. Concetto di “dati preesistenti alla sua redazione”
Il significato logico di questa espressione appare chiaro: si vuole correggere un errore o
un‟omissione in cui è incorso il notaio nel redigere l‟atto pubblico o nell‟autenticare una scrittura
privata e pertanto vanno esclusi a priori riscontri su dati realizzatisi successivamente all‟atto da
rettificare.
L‟espressione, nella sostanza, significa che non si può rettificare un atto facendo esclusivo
riferimento a dati successivi, in ordine di tempo, all‟atto da rettificare, perché un atto del genere non
può essere rettificato, giacché il notaio, nel redigere l‟atto precedente, non può essere incorso in
nessuna omissione, perché nel momento del rogito egli non poteva conoscere dati verificatisi
successivamente.
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L‟espressione va comunque chiarita: l‟errore può essere emerso successivamente, per avere
conosciuto determinati dati che lo evidenziano, ma comunque i dati da indicare nell‟atto per
rettificare l‟errore devono essere necessariamente anteriori o contestuali all‟atto da rettificare.
Per fare un esempio: non si può rettificare un atto in ordine a dati catastali indicati in esso, se
una modifica catastale dei predetti dati sia stata realizzata successivamente all‟atto da rettificare; per
realizzare la rettifica, occorre che il dato catastale modificato esistesse prima dell‟atto.
4.8. Forma dell’atto di rettifica
L‟art. 59-bis della legge notarile riformata prevede soltanto l‟atto pubblico come forma
necessaria per l‟atto notarile di rettifica, il che significa che l‟atto di rettifica non può essere
concretizzato per scrittura privata autenticata.
Esso, infatti, come ha ritenuto la dottrina notarile prima della legge di riforma e come
continua a ritenere la giurisprudenza della Cassazione per la rettifica delle sentenze, l‟atto di
rettifica va configurato come atto caratterizzato da certificazione pubblica, che accede all‟atto da
rettificare e che si inserisce in esso con piena fede pubblica.
Può pertanto accadere che l‟atto di rettifica, come certificazione pubblica, possa costituire
atto pubblico autonomo, che abbia come contenuto esclusivamente lo scopo di rettificare un atto
precedente e in questo ambito concluda il suo ruolo.
E‟ certamente questa l‟ipotesi del notaio che, accortosi di avere realizzato un errore
rettificabile in un suo precedente atto, concretizzi un atto di rettifica successivo, soltanto allo scopo
di eliminare l‟errore, senza altri intendimenti attinenti ad atti successivi, e magari senza alcuna
richiesta delle parti che non hanno alcun interesse a negoziare il bene acquisito con l‟atto da
rettificare. In questo caso l‟atto di rettifica viene realizzato autonomamente, senza inserimenti in
altri atti.
Dall‟ampia formulazione della norma può anche ricavarsi il convincimento che questa
soluzione della rettifica non inserita in altro atto pubblico possa riguardare anche rettifiche di atti
rogati da altro notaio. Come giustificare in tal caso l‟intervento di un notaio diverso per effettuare la
rettifica? Sul piano astratto si può rispondere che anche in questo caso si impone l‟interesse
generale a che un atto pubblico non sia caratterizzato da errori anche materiali, per la sicurezza del
traffico giuridico dei beni. Anche se difficilmente potrà in concreto verificarsi una situazione del
genere, tenuto conto dell‟opera professionale notarile che esige un compenso.
Può peraltro più frequentemente accadere che un notaio, chiamato a rogare un atto di
trasferimento di un bene, riscontri un errore emendabile nell‟atto di provenienza del bene, atto di
provenienza redatto dallo stesso notaio oppure da un notaio diverso. In questi casi il notaio, prima
della stipula dell‟atto di trasferimento, potrà inserire nelle premesse dell‟atto apposita clausola
contenente la rettifica dell‟atto precedente. In entrambi i casi la norma qui commentata sarebbe
pienamente applicabile.
Anche la rettifica di una scrittura privata va concretizzata con atto pubblico, per la funzione
certificativa di fede pubblica che inerisce all‟atto di rettifica. Non va dimenticato che con
l‟autenticazione da parte del notaio la scrittura privata autenticata assurge a prova privilegiata,
valevole ai fini della pubblicità ed ai fini delle variazioni catastali. Del resto la scrittura autenticata
ha ricevuto una maggiore valenza dopo la riforma contenuta nella legge n. 246 del 2005, che ne ha
previsto, per quelle di rilievo pubblicitario, la conservazione fra gli atti del notaio alla stessa stregua
dell‟atto pubblico.
4.9. Dati non rettificabili
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In primo luogo va chiarito che l‟atto di rettifica presuppone la validità dell‟atto da rettificare,
perché non avrebbe senso rettificare un atto che sia nullo, vale a dire non produttivo di effetti
giuridici. Pertanto se l‟atto da rettificare è caratterizzato da nullità, e soprattutto se le carenze e le
omissioni da rettificare abbiano generato la nullità dell‟atto, questo non può costituire oggetto di
rettifica.
Si potrebbe affermare che se le parti da rettificare non incidano sulla nullità, ma ne siano
estranee, l‟atto nullo potrebbe essere rettificato, ma, trattandosi di atto nullo per altro verso, non
avrebbe alcun senso sottoporlo a rettifica, che non recherebbe alcunché all‟atto sul piano della
validità, e che pertanto si ridurrebbe ad un‟operazione rettificativa del tutto inutile.
Comunque va affermato che se un‟omissione o un errore dell‟atto ha determinato la sua
nullità, l‟omissione o l‟errore non può costituire oggetto di rettifica.
Ciò significa che:
a) non può aversi rettifica dell‟atto carente di uno degli elementi che per l‟art. 58 della legge
notarile danno luogo a nullità formale, magari sostenendo che gli elementi mancanti esistevano in
concreto quando l‟atto da rettificare è stato posto in essere: ad esempio, se manca la firma del notaio
o di una delle parti l‟atto è nullo ex art. 58 n. 4 della legge notarile, ancorché risulti da apposita
documentazione evidenziata nell‟atto o in altri documenti, che il notaio e la parte che non ha
firmato erano presenti al momento del rogito;
b) non può aversi rettifica per eventuali carenze riscontrabili nella normativa sull‟urbanistica
che diano luogo a nullità dell‟atto per violazione, ad esempio, dell‟art. 46 del testo unico per
l‟edilizia, o dell‟art. 40 della legge n. 47 del 1985 sul primo condono edilizio; dette nullità
potranno, se ne sussistono le condizioni, essere confermate, ma l‟atto di conferma della nullità è
cosa diversa dall‟atto di rettifica;
c) analogamente non può essere rettificato un atto nullo per violazione delle norme
contenute nel decreto legge n. 78 del 2010, ch negli atti aventi per oggetto fabbricati impone
l‟indicazione dei dati catastali a pena di nullità. Anche in questo caso, poiché la legge non prevede
la sanabilità dell‟atto, se l‟atto nasce nullo, una certificazione correttiva dei dati catastali non
indicati in atto non può certamente sanare la nullità;
d) non può essere rettificato un atto carente del certificato di destinazione urbanistica,
ancorché possa comprovarsi per elementi desunti dall‟atto che detto certificato esisteva al momento
dell‟atto. Anche in questo caso la legge prevede lo strumento della sanatoria e pertanto soltanto il
procedimento sanatoria può essere utilizzato per eliminare la nullità dell‟atto.
Suffragano le predette affermazioni i seguenti argomenti:
a) la carenza di un elemento che dia luogo a nullità non può essere ritenuto “dato materiale”
suscettibile di rettifica e pertanto l‟art. 59-bis non potrebbe essere utilizzato in tal caso;
b) una carenza dell‟atto che determini la nullità rientra nel disposto dell‟art. 1423 c.c.
sull‟insanabilità dell‟atto nullo salvo convalida prevista dalla legge;
c) la rettifica non incide, per se stessa e per proprio dato strutturale, sugli effetti dell‟atto da
rettificare, mentre la nullità ha proprio il compito di incidere sugli effetti dell‟atto vanificandoli del
tutto.
Riassumendo, quindi: a) se la legge non prevede la sanatoria della nullità, questa non può
essere certamente sanata con atto correttivo ai sensi dell‟art. 59-bis della legge notarile; b) se la
legge prevede la sanatoria della nullità, quest‟ultima può essere sanata soltanto ricorrendo al
procedimento di sanatoria espressamente disciplinato per legge.
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Esiste inoltre un altro problema che merita attenzione. Consiste nell‟ipotesi di un soggetto
che sia fatto comparire in atto con le sue effettive generalità, ma che, successivamente, per effetto
della normativa sui collaboratori con la giustizia, abbia mutato dati anagrafici. Ci si domanda se
l‟atto precedente possa essere rettificato indicando il nuovo nome assunto dal predetto
collaboratore. La risposta è chiaramente in senso negativo.
La normativa che disciplina lo status di collaboratore con la giustizia va rintracciata nel D.L.
15 gennaio 1991, n. 8, convertito con legge 15 marzo 1991, n. 82 e nel D. Lgs. 29 marzo 1993, n.
119, intitolato “disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che
collaborano con la giustizia”.
Di quest‟ultimo provvedimento legislativo sono particolarmente importanti le seguenti
norme:
- art. 1, comma terzo, il quale dispone che “la richiesta di cambiamento delle generalità non
è soggetta a pubblicazione e contro di essa non è ammessa opposizione”;
- l‟art. 6, primo comma, il quale dispone: “successivamente alla emanazione del decreto di
cambiamento delle generalità è fatto divieto alla persona ammessa allo speciale programma di
protezione di usare le precedenti generalità, salvo autorizzazione della commissione centrale per
specifici atti o rapporti giuridici”;
- l‟art. 6, secondo comma, che recita: “gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei
registri dello stato civile contenenti i dati relativi alle precedenti generalità continuano ad essere
annotati, iscritti o trascritti sotto le precedenti generalità”;
- infine l‟art. 6, terzo comma, del seguente tenore: “il decreto di mutamento delle generalità
non ha effetto sui rapporti di natura civile e amministrativa, sostanziali e processuali, in cui è parte
la persona protetta, che sono in corso alla data del decreto medesimo e che si riferiscono a fatti, atti
o contratti verificatisi o stipulati anteriormente alla data del provvedimento”.
Nella sostanza il problema va risolto alla luce del divieto di rettificare atti che pongano nel
nulla l‟avvenuto mutamento dei dati anagrafici del soggetto, e della norma per cui questo
mutamento determina la sostanziale creazione di un soggetto diverso dal precedente.
4.10. Effetti dell’atto di rettifica sull’atto da rettificare
La norma che ha previsto la rettifica dell‟atto notarile per errori od omissioni materiali non
prevede in quale modo l‟atto di rettifica venga ad incidere sull‟atto da rettificare; in altre parole non
stabilisce quali effetti abbia l‟atto di rettifica, a parte la correzione formale dell‟atto, ma una
conclusione può ricavarsi dai principi generali che governano, sul piano strutturale, l‟atto di
rettifica.
L‟atto di rettifica non incide su effetti negoziali, né determina la convalida dell‟atto invalido:
esso si limita a correggere le imperfezioni formali dell‟atto non perfetto e pertanto rappresenta un
atto accessorio, di sostegno, la cui ragion d‟essere è l‟esistenza di un atto precedente imperfetto sul
piano formale e senza la cui esistenza l‟atto correttivo non ha ragion d‟essere.
Si tratta pertanto di un atto certificativo, il cui scopo è quello di incidere sul contenuto
espressivo formale dell‟atto precedente, eliminandone le imperfezioni.
La dottrina parla di rimedio di carattere generale il cui fondamento risiede in due principi di
ampia portata: quello della buona fede e quello della conservazione del contratto, e sintetizza il tutto
con l‟affermazione che la rettifica non produce alcun effetto novativo, né attributivo, né traslativo
(IACCARINO, Op. cit.).
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L‟incidenza necessaria sull‟atto da rettificare da una parte, e dall‟altra le nessuna portata
negoziale dell‟atto di rettifica rendono inutile porsi il problema se quest‟ultimo abbia effetto ex tunc
oppure effetto ex nunc: incidendo sull‟atto da rettificare è come se quest‟ultimo, per effetto
dell‟avvenuta rettifica, sia stato fin dall‟origine privo di difetti materiali. Ciò basta a far ritenere che
la portata retroattiva rientra nella stessa ragion d‟essere dell‟atto di rettifica.
Questa opinione risulta del resto avallata dalla Cassazione, la quale ha affermato che la
rettifica fa salva la sottoscrizione di un atto precedente, caratterizzato dal fatto che la parte aveva
firmato con uno pseudonimo anziché con il proprio nome anagrafico (Cass. 8 novembre 1974, n.
3424, in Vita notarile, 1975, 428 e ss.).
4.11. Effetti sulla pubblicità
La norma contenuta nell‟art. 59-bis della legge notarile reca un inciso per effetto del quale
l‟atto di rettifica viene realizzato “anche ai fini dell‟esecuzione della pubblicità”. Presumibilmente
questo inciso, contenuto nel decreto legislativo attuativo della riforma, ha avuto il compito di
recepire quanto disposto sia dalla legge delega che dal decreto legislativo, i quali entrambi si sono
preoccupati di tutelare i diritti dei terzi.
Si è voluto, presumibilmente, caricare sulla pubblicità immobiliare effetti che ricadono sui
terzi che operano sulla base dei registri di pubblicità.
Va pertanto affrontato il seguente problema: dall‟inserimento tardivo nei registri immobiliari
di un atto di rettifica quali danni possono derivare per i terzi che abbiano anteriormente trascritto un
proprio diritto nei registri immobiliari?
Per rispondere a questo interrogativo occorre superare due problemi:
a) l‟atto di rettifica è suscettibile, per se stesso, di essere inserito nei registri di pubblicità
immobiliare?
b) Se si risponde affermativamente al precedente problema, come opera il suo inserimento
nel meccanismo della pubblicità immobiliare?
a) Trascrivibilità dell’atto di rettifica
A stretto rigore l‟atto di rettifica di un atto precedente nulla aggiunge e nulla toglie sul piano
degli effetti giuridici, che restano fortemente ancorati all‟atto sottoposto a rettifica. Nella sostanza,
insomma, con l‟atto di rettifica si chiariscono dati male evidenziati nell‟atto, ma occorre stare ben
attenti a non toccare alcun aspetto che possa interferire sul trasferimento o sulla costituzione del
diritto reale sottoposto a pubblicità.
L‟atto di rettifica, pertanto, non rientra in nessuna delle fattispecie di atti soggetti a
trascrizione stabilite dall‟art. 2643 c.c., tutte attinenti alla costituzione, o al trasferimento, o alla
modificazione di un diritto reale.
Né può essere utilizzato, secondo la giurisprudenza, l‟art. 2645 c.c. che disciplina gli altri
atti soggetti a trascrizione, includendovi ogni altro atto che produce taluno degli effetti menzionati
nell‟art. 2643, articolo che intende, per questa opinione giurisprudenziale, fare riferimento ai diritti
immobiliari assimilabili ai diritti reali tipici, in quanto si traducono in un peso per la proprietà
immobiliare quali i diritti reali anomali e alcune figure di obbligazioni propter rem (Cass. 6 giugno
1968, n. 1711, in Foro it., 1968, I, 3016; Cass. 11 novembre 1969, n. 3664, in Foro it., 1970, I,
447).
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Non manca, peraltro, chi in dottrina interpreta in senso estensivo la norma contenuta nell‟art.
2645 c.c. e ne ammette l‟applicabilità per qualunque atto idoneo a creare effetti sui registri
immobiliari, tenuto conto dell‟organizzazione di questi ultimi (MARIANI, Ipoteca e trascrizione,
Milano, 1955, 339).
Diamo pertanto per scontato che sia possibile inserire nei registri di pubblicità immobiliare
l‟atto di rettifica, tanto più che il decreto legislativo in commento fa esplicito riferimento a tale
eventualità, con l‟espressione “anche ai fini dell‟esecuzione della pubblicità”.
b) Effetti sulla pubblicità
Il problema che si pone è se l‟atto di rettifica vada trascritto o semplicemente annotato nei
registri di pubblicità immobiliare.
Va ricordato che in precedenza, prima della riforma, esistevano due orientamenti in materia:
secondo autorevole dottrina (GAZZONI, La trascrizione immobiliare, in Commentario Schlesinger,
Milano, 1998, 405 ss.), la formalità da utilizzare per l‟atto di rettifica era quella dell‟annotazione
perché la rettifica non determinava la risoluzione del primitivo contratto né una sostituzione di
carattere latamente novativo; anzi, il contratto doveva ritenersi rafforzato nel suo vigore e
manteneva i propri effetti traslativi nonché l‟efficacia che derivava dell‟essere stato trascritto;
secondo altra parte della dottrina (ETTORRE – SILVESTRI, La pubblicità immobiliare, Milano, 1996,
1123 ss.), invece, anche in considerazione della novella della legge 52/1985, la formalità per
ovviare agli errori materiali cui si era incorsi nella stipulazione degli atti o nella redazione delle note
di trascrizione, doveva consistere nella trascrizione.
La differenza non è priva di effetti, perché la trascrizione si sostanzia in una formalità che
prende data dal momento in cui essa viene attuata, mentre l‟annotazione completa e dà valore alla
formalità già esistente cui accede, come si desume dall‟art. 2655, terzo comma c.c., il quale dispone
che “eseguita l‟annotazione, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il loro effetto secondo
l‟ordine rispettivo”.
Ciò significa che, annotato l‟atto di rettifica in calce all‟avvenuta trascrizione dell‟atto
precedente assoggettato a rettifica, quest‟ultimo è come se fosse stato inserito nei registri di
pubblicità già corretto sulla base della rettifica. Nella sostanza, pertanto, l‟annotazione dell‟atto di
rettifica non comporta alcuno spostamento nella data di inserimento nei registri immobiliari
dell‟atto rettificato.
Nella sostanza, pertanto, se l‟atto rettificativo si confonde con l‟atto precedentemente
pubblicizzato, occorrerebbe concludere che il dato inserito nei registri immobiliari regolarmente
corretto continua ad essere quello risultante dall‟atto sottoposto a rettifica, mai un atto nuovo che
determini l‟insorgere o il trasferirsi di diritti reali nuovi prima inesistenti.
Ma se questo è il risultato che comporta l‟atto di rettifica, bisognerebbe concludere che non
si riesce a percepire quali danni possa recare sui terzi l‟insorgere di diritti dei terzi nelle more della
rettifica, salvo qualche difficoltà di consultazione dei registri di pubblicità, difficoltà che peraltro
non può incidere in alcun modo sugli effetti della pubblicità, né determinare conseguenze di priorità
degli effetti per i terzi ai sensi dell‟art. 2644 c.c. (sostanzialmente in questo senso v. Cass. 8
novembre 1974, n. 3424, cit.).
L‟unico punto dubitativo potrebbe sorgere nell‟ipotesi che le carenze formali sulle persone o
sull‟oggetto dell‟atto sottoposto a formalità (omissioni o inesattezze, recita l‟art. 2665 c.c.) si
traducano in incertezza sulle persone, sul bene, o sul rapporto giuridico, perché tali carenze
potrebbero inficiare del tutto la validità della formalità. Ma appare evidente che in tal caso si
tratterebbe di fattispecie che esulano dalla possibilità di utilizzazione dell‟atto di rettifica, tenuto
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conto degli stretti limiti in cui esso è stato disegnato dal legislatore. E certamente una difficoltà di
ricerca del nominativo di un soggetto non appare tale da inficiare la validità della formalità
pubblicitaria.
Discorso analogo a quello testé affermato va fatto in riferimento all‟iscrizione ipotecaria.
Anche per l‟ipoteca, che come si sa nasce con l‟iscrizione nei registri immobiliari, esiste una norma
per la quale l‟iscrizione non viene caducata da un atto di rettifica. Infatti basta considerare l‟art.
2841 c.c., che da un lato afferma che “l‟omissione o l‟inesattezza di alcune delle indicazioni nel
titolo, in base al quale è presa l‟iscrizione o nella nota non nuoce alla validità dell‟iscrizione”, e che
dall‟altro lato, al secondo comma, pure ammette la possibilità di ordinare la rettificazione a istanza
e a spese della parte interessata, per convincersi che l‟ipoteca creata con l‟iscrizione che faccia
riferimento ad un atto successivamente rettificato in ordine ad elementi non essenziali del negozio
posto in essere, non produce effetti negativi sull‟avvenuta iscrizione ipotecaria.
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