TITOLO V - Compravendita di prodotti - Capitolo Secondo

F)ORTAGGI
51. - Della contrattazione in generale.
a) CIPOLLE, - Le cipolle di produzione locale si intendono sempre contrattate al
netto di tara; anche le cipolle importate da altre Provincie si intendono sempre
al netto di tara quando sono secche.
Il prodotto fresco di importazione si intende sempre contrattato netto ,.ara.
b) AGLI - L'aglio secco nazionale si contratta in mazzi.
Per qualità dell'aglio secco nazionale vale la denominazione della regione di
produzione.
c) ZUCCHE - Le zucche per uso industriale (da mostarda) vengono di solito
contrattate «a resa», e cioè con la convenzione che verrà consegnato tutto il
quantitativo di produzione di un appezzamento per un determinato prezzo al
q.le. Il contratto viene redatto allora per iscritto ed in esso vengono specificati,
oltre l'estensione del terreno coltivato ed altri dati atti alla facile individuazione
di esso, la qualità delle zucche, le modalità di consegna, ecc.
La merce s'intende scelta, mercantile, non di corteccia dura.
La consegna viene effettuata ripartita e senza obbligo di preavviso da parte del
produttore, il quale è tenuto in ogni caso a consegnare la merce subito dopo
che le zucche sono state colte.
La merce viene consegnata franca di spesa allo stabilimento del compratore.
Il pagamento si effettua generalmente a fine raccolto e cioè dopo che è stata
consegnata tutta la partita. Si usa però, a richiesta del produttore, dare
qualche acconto.
52. - Legumi - Tolleranza corpi estranei. - I legumi devono essere crivellati
o comunque confezionati in modo che il monte non contenga corpi estranei in
misura superiore al limite massimo tollerato dell'1 per cento.