Acquisti e finanziamenti rateali

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Comunicato stampa
Bz, 04.11.2005
Acquisti e finanziamenti rateali:
consumatori obbligati a pagare la merce senza riceverla
Capita più spesso di quanto si creda che le società venditrici di beni o di servizi
falliscano ancora prima di consegnare il bene all’acquirente, il quale rimane
letteralmente “in braghe di tela” in quanto comunque costretto ad onorare il debito
contratto con la finanziaria per l’acquisto della merce mai ricevuta!!!
Ormai è d’uso che al consumatore venga offerta l’opportunità, al momento dell’acquisto di un bene
(o di un servizio), di sottoscrivere un contratto di finanziamento che gli permetta di far fronte al
pagamento di quanto dovuto corrispondendo un certo numero di rate; questa opportunità non
sempre si rivela essere conveniente!
“Accade infatti frequentemente che dopo la sottoscrizione del contratto di acquisto e del relativo
contratto di finanziamento, la merce risulti difettosa o non venga addirittura consegnata dal
venditore, che nel frattempo è fallito”.
La finanziaria, dichiarandosi assolutamente estranea alle vicende che riguardano i rapporti
intercorrenti tra la ditta venditrice ed il consumatore, pretende il pagamento delle rate giá
maturate e di quelle che via via saranno dovute sino all’estinzione del debito.
Conclusione pazzesca é che l’acquirente deve corrispondere il prezzo integrale del bene senza mai
averne avuto la materiale disponibilità!
Il CTCU fornisce alcuni consigli utili al fine di ridurre i rischi derivanti dalla incauta sottoscrizione di
contratti:
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Prima di firmare qualsiasi contratto leggetene attentamente il contenuto. Se vi viene messa
fretta diffidate e non sottoscrivete alcunché. Non fidatevi di quello che vi viene riferito
oralmente: quello che effettivamente conta è ciò che avete firmato!
Contratti di finanziamento: assicuratevi che nel contratto di finanziamento sia citato il bene
o il servizio acquistato.
Diffidate dai contratti di finanziamento che prevedono l’inizio del pagamento prima che vi
venga consegnata la merce.
Rapporto di esclusiva: nel contratto di finanziamento deve essere indicato il rapporto di
esclusiva tra il venditore e la società finanziaria. Attenzione quando questo viene “escluso”.
Non pagare mai somme di denaro a titolo di anticipo per l’istruttoria della pratica di
finanziamento.
Nel caso in cui la merce non vi venga consegnata nei termini contrattualmente previsti,
diffidate il venditore ad adempiere, con lettera raccomandata a/r, da spedire anche per
conoscenza alla finanziaria.
Nel caso in cui la merce acquistata a rate risulti difettosa, denunciate i vizi riscontrati al
venditore chiedendone la loro eliminazione a mezzo di raccomandata a/r, da inviare alla
finanziaria per conoscenza. Se ciò non avviene, prima di interrompere il pagamento delle
rate, rivolgetevi ad un’associazione di consumatori.
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