Attenti alla clausola. Luca Breveglieri. Articolo su Tecnologie

I
Una recen
del Tribunale
di Torino (18/2O
Aprile 2OO9,
Sezione IX),
pronunciata in un
ad oggetto una
vendita di beni
strumentali,
propone una ^
interpretazione
della clausola
PAGAMENTO A MEZZO LEASING!
Attenti alla
di Luca Breveglieri*
C
ome è noto, il leasing finanziario è un'operazione economica
complessa, partecipata da tre
distinti soggetti: il fornitore
di un bene, l'utilizzatore finale di detto bene e il concedente, che esercita
l'attività di leasing e che funge da finanziatore dell'utilizzatone finale: quest'ultimo si accorda con il fornitore sulle
caratteristiche del bene e sul relativo
prezzo; il concedente acquista il bene
alle condizioni determinate, pagandone interamente il prezzo, e lo concede
in godimento all'utilizzatone finale, il
quale si obbliga nei confronti del concedente a versargli i canoni pattuiti alle
scadenze stabilite.
L'utilizzatore finale, ricevendo il bene in
godimento, assume tutti i rischi che sono
connessi alla titolarità del bene medesimo, che solo formalmente, a garanzia
della restituzione del finanziamento,
rimane in proprietà del concedente.
La concessione del finanziamento in
leasing è subordinata a molteplici fattori, tra i quali la disponibilità di credito
sul mercato e la capacità patrimoniale
dell'utilizzatore finale.
L'effetto del "pagamento a mezzo leasing" è la traslazione del rischio dell'inadempimento dell'utilizzatore dal
fornitore al concedente (con l'eccezione ovviamente dei casi in cui quest'ultimo richieda e ottenga la garanzia del
fornitore ovvero l'obbligo del fornitore
di riacquistare il bene in caso di inadempimento dell'utilizzatore finale).
Con la clausola "pagamento a mezzo
leasing" fornitore e utilizzatore finale
si accordano affinchè, entro il termine
stabilito per il pagamento, il concedente acquisti il bene e lo paghi al fornitore, per poi concederlo in locazione
all'utilizzatore finale.
Nel caso di stipulazione di un contratto di vendita nel quale sia inserita la
clausola "pagamento a mezzo leasing",
quando l'acquirente riesce a ottenere
il finanziamento in leasing e il concedente (la c.d. "società di leasing" o la
banca) paga il prezzo del bene oggetto
della vendita, non sorge evidentemente
alcun problema.
Attenti alla clausola
Quid quando invece, per qualsivoglia
motivo (e oggi principalmente per la
mancanza di adeguato credito), l'acquirente non riesce a ottenere il finanziamento in leasing e quindi a pagare
il bene secondo la previsione contrattuale? Il contratto è comunque efficace e l'acquirente è tenuto comunque
ad acquistare il bene e a pagarne il
prezzo? Oppure il contratto perde efficacia e l'acquirente non è tenuto ad
acquistare la macchina e a pagarne il
prezzo?
La questione è evidentemente molto rilevante per il venditore.
Si pensi all'ipotesi (tutt'altro che infrequente) in cui:
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a. il contratto abbia ad oggetto una
macchina speciale, "customizzata" sulle esigenze specifiche del cliente, non
facilmente ricollocabile sul mercato o
ricollocabile soltanto a seguito di rilevanti e costose modifiche; e
b. il costruttore/venditore, confidando
sulla concessione del leasing al cliente
o in subordine sull'obbligo del cliente
di ritirare comunque e soprattutto di
pagare il prezzo della macchina, costruisca la macchina avendo ricevuto
soltanto una caparra confirmatoria
dal cliente; e
e. all'acquirente non sia concesso il finanziamento il leasing.
È evidente che, in tal caso, se il cliente
deve eseguire il contratto e quindi, tra
l'altro, pagare il prezzo della macchina, il venditore potrà comunque pretendere il pagamento di detto prezzo
e incassarlo (sempreché, ovviamente, il
cliente sia in grado di pagare....). Se invece il contratto di compravendita non
fosse ritenuto efficace, la macchina (per
dirla volgarmente) resterebbe in carico
al costruttore/venditore, che non sarebbe in grado di ricollocarla sul mercato
o comunque potrebbe ricollocarla sul
mercato solo dopo aver sopportato gli
ulteriori costi della relativa modifica.
Nella fattispecie oggetto della cau-
Febbraio 2010
sa conclusa con la ricordata sentenza
del Tribunale di Torino, il cliente di un
certo costruttore/venditore non aveva
ottenuto il finanziamento in leasing e
ha richiesto che il Giudice "dichiarasse
l'inefficacia e/o l'avvenuta risoluzione
del predetto contratto in conseguenza
della mancata concessione del leasing a
essa convenuta e della mancanza di accordo su altra forma di pagamento".
Nel decidere la vertenza, il Tribunale di
Torino ha constatato innanzitutto che:
a. secondo la previsione del contratto
concluso tra le parti in lite, il pagamento del prezzo della vendita, pari ad Euro
75.000,00, avrebbe dovuto avvenire a
"mezzo leasing" ovvero con "un'altra
forma da definire con il cliente";
b. detto contratto escludeva un pagamento del cliente;
e. conscguentemente, doveva desumersi che il cliente era disposto all'acquisto
unicamente a condizione che i! pagamento del prezzo avvenisse mediante
una qualche forma di finanziamento.
Quindi, ricostruita la previsione del
"pagamento a mezzo leasing" alla
stregua di una "condizione" apposta
al contratto, il Tribunale di Torino ha
rilevato come il disposto dell'Alt. 1359
del Codice Civile, secondo il quale, "la
condizione si considera avverata qua-
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torà sia mancata per causa imputabile
alla parte che aveva interesse contrario
al suo avveramento", operi "nel solo
caso in cui la condizione possa ritenersi
apposta nell'interesse di una sola delle
parti contraenti. Ciò si verifica soltanto quando vi sia un'espressa clausola
contrattuale che disponga in tal senso
ovvero allorché sia ravvisabiìe un insieme di elementi che, nel loro complesso,
induca a ritenere che si tratti di condizione alla quale l'altra parte non abbia
alcun interesse: in mancanza la condizione deve, invece, ritenersi apposta
nell'interesse di entrambi i contraenti
(sul punto, v. i principi espressi da Cass.
22.12.2004, n. 23824 in relazione a fattispecie analoga all'attuale).
Nel caso di specie, ha aggiunto il Tribunale, "la suddetta clausola non è presente nel contratto oggetto di causa",
mentre doveva ritenersi che "entrambe
le partì avevano interesse alla ... pattuizione" della previsione del "pagamento
a mezzo leasing", che era stata prevista
a favore di entrambi i contraenti:
a. a favore del cliente, perché avrebbe
consentito "un acquisto cui non avrebbe potuto altrimenti far fronte";
b. e a favore del costruttore, perché
avrebbe consentito "una vendita che
non si sarebbe altrimenti perfezionata ".
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In sostanza, secondo il Tribunale di Torino, nella fattispecie sub iudice la clausola "pagamento a mezzo leasing" ha
integrato una vera e propria condizione
sospensiva: e
a non essendosi verificata detta condizione e in particolare non avendo il
cliente ottenuto il finanziamento in
leasing; e
b. non avendo le parti convenuto una
modalità di pagamento diversa da quella "a mezzo leasing";
il contratto non è divenuto efficace.
Non è questa la sede per commentare la
sentenza sotto il profilo giuridico.
Per altro, da detta sentenza di possono
trarre alcune semplici indicazioni utili
nella prassi quotidiana dei costruttori.
È evidente che non si pone alcun problema se, in concreto, si verifica esattamente la situazione descritta dal
Tribunale di Torino e se il costruttore/venditore è disposto ad assumersi
il rischio che il cliente non ottenga il
finanziamento in leasing.
Al contrario, qualora il costruttore/venditore voglia ottenere l'esecuzione del
contratto e il pagamento della macchina anche qualora il cliente non ottenga
il finanziamento in leasing:
a. il costruttore/venditore deve essere
consapevole che, adottando semplice-
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mente la clausola "pagamento a mezzo
leasing", nel caso in cui il cliente non
ottenga il finanziamento in leasing il
contratto non è efficace: il venditore,
cioè, non potrà pretendere che il cliente
acquisti e paghi la macchina;
b. se intende ottenere il pagamento
della macchina anche nel caso in cui
il cliente non ottenga il finanziamento in leasing, il costruttore/venditore
deve convenire con il cliente l'obbligo
di quest'ultimo di acquistare comunque
la macchina, prevedendo la relativa modalità di pagamento.
fi
* L'autore è socio fondatore di BVS Avvocati Commercialisti
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