I Una recen del Tribunale di Torino (18/2O Aprile 2OO9, Sezione IX), pronunciata in un ad oggetto una vendita di beni strumentali, propone una ^ interpretazione della clausola PAGAMENTO A MEZZO LEASING! Attenti alla di Luca Breveglieri* C ome è noto, il leasing finanziario è un'operazione economica complessa, partecipata da tre distinti soggetti: il fornitore di un bene, l'utilizzatore finale di detto bene e il concedente, che esercita l'attività di leasing e che funge da finanziatore dell'utilizzatone finale: quest'ultimo si accorda con il fornitore sulle caratteristiche del bene e sul relativo prezzo; il concedente acquista il bene alle condizioni determinate, pagandone interamente il prezzo, e lo concede in godimento all'utilizzatone finale, il quale si obbliga nei confronti del concedente a versargli i canoni pattuiti alle scadenze stabilite. L'utilizzatore finale, ricevendo il bene in godimento, assume tutti i rischi che sono connessi alla titolarità del bene medesimo, che solo formalmente, a garanzia della restituzione del finanziamento, rimane in proprietà del concedente. La concessione del finanziamento in leasing è subordinata a molteplici fattori, tra i quali la disponibilità di credito sul mercato e la capacità patrimoniale dell'utilizzatore finale. L'effetto del "pagamento a mezzo leasing" è la traslazione del rischio dell'inadempimento dell'utilizzatore dal fornitore al concedente (con l'eccezione ovviamente dei casi in cui quest'ultimo richieda e ottenga la garanzia del fornitore ovvero l'obbligo del fornitore di riacquistare il bene in caso di inadempimento dell'utilizzatore finale). Con la clausola "pagamento a mezzo leasing" fornitore e utilizzatore finale si accordano affinchè, entro il termine stabilito per il pagamento, il concedente acquisti il bene e lo paghi al fornitore, per poi concederlo in locazione all'utilizzatore finale. Nel caso di stipulazione di un contratto di vendita nel quale sia inserita la clausola "pagamento a mezzo leasing", quando l'acquirente riesce a ottenere il finanziamento in leasing e il concedente (la c.d. "società di leasing" o la banca) paga il prezzo del bene oggetto della vendita, non sorge evidentemente alcun problema. Attenti alla clausola Quid quando invece, per qualsivoglia motivo (e oggi principalmente per la mancanza di adeguato credito), l'acquirente non riesce a ottenere il finanziamento in leasing e quindi a pagare il bene secondo la previsione contrattuale? Il contratto è comunque efficace e l'acquirente è tenuto comunque ad acquistare il bene e a pagarne il prezzo? Oppure il contratto perde efficacia e l'acquirente non è tenuto ad acquistare la macchina e a pagarne il prezzo? La questione è evidentemente molto rilevante per il venditore. Si pensi all'ipotesi (tutt'altro che infrequente) in cui: 56 TECNOLOGIE MECCANICHE a. il contratto abbia ad oggetto una macchina speciale, "customizzata" sulle esigenze specifiche del cliente, non facilmente ricollocabile sul mercato o ricollocabile soltanto a seguito di rilevanti e costose modifiche; e b. il costruttore/venditore, confidando sulla concessione del leasing al cliente o in subordine sull'obbligo del cliente di ritirare comunque e soprattutto di pagare il prezzo della macchina, costruisca la macchina avendo ricevuto soltanto una caparra confirmatoria dal cliente; e e. all'acquirente non sia concesso il finanziamento il leasing. È evidente che, in tal caso, se il cliente deve eseguire il contratto e quindi, tra l'altro, pagare il prezzo della macchina, il venditore potrà comunque pretendere il pagamento di detto prezzo e incassarlo (sempreché, ovviamente, il cliente sia in grado di pagare....). Se invece il contratto di compravendita non fosse ritenuto efficace, la macchina (per dirla volgarmente) resterebbe in carico al costruttore/venditore, che non sarebbe in grado di ricollocarla sul mercato o comunque potrebbe ricollocarla sul mercato solo dopo aver sopportato gli ulteriori costi della relativa modifica. Nella fattispecie oggetto della cau- Febbraio 2010 sa conclusa con la ricordata sentenza del Tribunale di Torino, il cliente di un certo costruttore/venditore non aveva ottenuto il finanziamento in leasing e ha richiesto che il Giudice "dichiarasse l'inefficacia e/o l'avvenuta risoluzione del predetto contratto in conseguenza della mancata concessione del leasing a essa convenuta e della mancanza di accordo su altra forma di pagamento". Nel decidere la vertenza, il Tribunale di Torino ha constatato innanzitutto che: a. secondo la previsione del contratto concluso tra le parti in lite, il pagamento del prezzo della vendita, pari ad Euro 75.000,00, avrebbe dovuto avvenire a "mezzo leasing" ovvero con "un'altra forma da definire con il cliente"; b. detto contratto escludeva un pagamento del cliente; e. conscguentemente, doveva desumersi che il cliente era disposto all'acquisto unicamente a condizione che i! pagamento del prezzo avvenisse mediante una qualche forma di finanziamento. Quindi, ricostruita la previsione del "pagamento a mezzo leasing" alla stregua di una "condizione" apposta al contratto, il Tribunale di Torino ha rilevato come il disposto dell'Alt. 1359 del Codice Civile, secondo il quale, "la condizione si considera avverata qua- www.tecnologiaindustriale.it torà sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento", operi "nel solo caso in cui la condizione possa ritenersi apposta nell'interesse di una sola delle parti contraenti. Ciò si verifica soltanto quando vi sia un'espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso ovvero allorché sia ravvisabiìe un insieme di elementi che, nel loro complesso, induca a ritenere che si tratti di condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse: in mancanza la condizione deve, invece, ritenersi apposta nell'interesse di entrambi i contraenti (sul punto, v. i principi espressi da Cass. 22.12.2004, n. 23824 in relazione a fattispecie analoga all'attuale). Nel caso di specie, ha aggiunto il Tribunale, "la suddetta clausola non è presente nel contratto oggetto di causa", mentre doveva ritenersi che "entrambe le partì avevano interesse alla ... pattuizione" della previsione del "pagamento a mezzo leasing", che era stata prevista a favore di entrambi i contraenti: a. a favore del cliente, perché avrebbe consentito "un acquisto cui non avrebbe potuto altrimenti far fronte"; b. e a favore del costruttore, perché avrebbe consentito "una vendita che non si sarebbe altrimenti perfezionata ". www.tecnologiaindustriale.it In sostanza, secondo il Tribunale di Torino, nella fattispecie sub iudice la clausola "pagamento a mezzo leasing" ha integrato una vera e propria condizione sospensiva: e a non essendosi verificata detta condizione e in particolare non avendo il cliente ottenuto il finanziamento in leasing; e b. non avendo le parti convenuto una modalità di pagamento diversa da quella "a mezzo leasing"; il contratto non è divenuto efficace. Non è questa la sede per commentare la sentenza sotto il profilo giuridico. Per altro, da detta sentenza di possono trarre alcune semplici indicazioni utili nella prassi quotidiana dei costruttori. È evidente che non si pone alcun problema se, in concreto, si verifica esattamente la situazione descritta dal Tribunale di Torino e se il costruttore/venditore è disposto ad assumersi il rischio che il cliente non ottenga il finanziamento in leasing. Al contrario, qualora il costruttore/venditore voglia ottenere l'esecuzione del contratto e il pagamento della macchina anche qualora il cliente non ottenga il finanziamento in leasing: a. il costruttore/venditore deve essere consapevole che, adottando semplice- Febbraio 2010 mente la clausola "pagamento a mezzo leasing", nel caso in cui il cliente non ottenga il finanziamento in leasing il contratto non è efficace: il venditore, cioè, non potrà pretendere che il cliente acquisti e paghi la macchina; b. se intende ottenere il pagamento della macchina anche nel caso in cui il cliente non ottenga il finanziamento in leasing, il costruttore/venditore deve convenire con il cliente l'obbligo di quest'ultimo di acquistare comunque la macchina, prevedendo la relativa modalità di pagamento. fi * L'autore è socio fondatore di BVS Avvocati Commercialisti TECNOLOGIE MECCANICHE 57