ALLEGATO III
Disegno di legge n. 383
BREVE NOTA IN MATERIA DI LEASING:
Il contratto di leasing è configurabile come contratto in cui un soggetto (il concedente)
acquista da un soggetto terzo (fornitore) beni di qualsiasi specie, immobili o mobili, per concederli
in godimento ad un altro soggetto (utilizzatore) per un periodo di tempo determinato e contro il
versamento di un canone periodico.
Tale tipologia contrattuale di matrice anglosassone, pur avendo ampia diffusione nella
pratica commerciale, non trova esplicita disciplina normativa nell’apparato codicistico e
rappresenta, quindi, una fattispecie di contratto atipico.
Nello schema generale di contratto di leasing, sopra brevemente esemplificato, vanno a
collocarsi differenti figure di leasing presenti nel nostro ordinamento:
-
il leasing c.d. operativo, in base a cui il locatore, contro il pagamento di un canone
periodico, concede in locazione al conduttore beni strumentali unitamente ad alcuni
servizi collaterali (ad esempio servizi di assistenza e di manutenzione). Tale tipologia
contrattuale costituisce un contratto atipico e sembra riconducibile allo schema della
locazione e dell’affitto;
-
il leasing finanziario, in forza del quale una società finanziaria acquista, per conto di
una terza parte, un bene strumentale all’attività di quest’ultima e ne cede il godimento
alla stessa secondo determinate modalità. Al termine della locazione finanziaria
(esplicitamente richiamata nella proposta di legge in esame), il soggetto utilizzatore può
optare per la restituzione del bene, configurando così un leasing meramente di
godimento, ovvero per l’acquisto del bene attraverso il versamento di un determinato
prezzo residuo denominato riscatto, configurando invece un leasing di tipo “traslativo”.
Mentre i canoni corrisposti, relativamente al leasing finanziario di puro godimento e
similmente ai contratti ad esecuzione continuata o periodica1, rappresentano
sostanzialmente il corrispettivo del godimento del bene, in riferimento al valore d’uso
del bene ragguagliato sia al capitale impiegato nonché all’utile spettante al concedente
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sia all’obsolescenza tecnico-economica del bene; i canoni pagati, in relazione al leasing
finalizzato all’acquisto del bene, costituiscono perlopiù, oltre al corrispettivo del
godimento, rate di prezzo del futuro effetto traslativo. Il leasing finanziario costituisce
una tipologia contrattuale atipica, a cui sono applicabili, per analogia ed in quanto
compatibili, le disposizioni codicistiche dettate in materia di locazione e di vendita con
riserva della proprietà;
-
sale and leaseback (leaseback), caratterizzato dalla coincidenza tra il soggetto fornitore
ed il soggetto utilizzatore, in quanto il fornitore cede, perlopiù a garanzia di un proprio
debito, il bene oggetto della locazione al concedente, che, a sua volta, gliene concede il
godimento.
1
Cfr. Cass. 5573/1989; Cass. 2083/1992; Cass. 65/1993; Cass. 4855/2000.
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