Modulo 4 I contratti atipici UNITÀ 1 • IL LEASING Percorso breve Gli schemi contrattuali predisposti dal legislatore (contratti tipici) non sono i soli utilizzabili dai soggetti privati. Nel nostro ordinamento vige il principio dell’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) in base al quale i soggetti possono determinare liberamente (entro certi limiti) il contenuto del contratto volto a regolamentare i propri interessi. Tale potere si esprime sia adattando gli schemi legali tipici, sia creando nuove figure contrattuali (contratti atipici). I contratti atipici sono particolarmente diffusi nella pratica degli affari dove molto sentita è l’esigenza di adeguare gli schemi contrattuali al rapido modificarsi dei rapporti commerciali. Contratti tipici e atipici L’autonomia contrattuale Una delle figure contrattuali atipiche maggiormente diffusa in ambito commerciale è il leasing. Tale contratto si è manifestato in due forme principali, diverse per struttura e disciplina: il leasing finanziario e il leasing operativo. Il leasing Il leasing finanziario Accordo trilaterale Il leasing operativo 1 Percorso breve Modulo 4 • Unità 1 Il leasing finanziario è un accordo trilaterale in base al quale un soggetto (utilizzatore), di solito un’impresa, chiede a un’impresa dotata di capitali (impresa di leasing) di acquistare un determinato bene (di solito, macchinari, impianti, costosi e ad elevato livello tecnologico) dal soggetto che lo produce (produttore) e di concederglielo in godimento per un certo periodo di tempo in cambio del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza l’utilizzatore potrà restituire il bene, trattenerlo in godimento per un altro periodo di tempo, acquistarne la proprietà, richiederne la sostituzione con un altro. La funzione di finanziamento La funzione di tale contratto è quella di finanziamento: l’utilizzatore non riceve direttamente una somma di denaro, bensì evita di pagare, in un’unica soluzione, il bene di cui ha bisogno. Il sale and lease back Una forma particolare di leasing finanziario è il cosiddetto sale and lease back. In tal caso l’operazione si svolge tra due soggetti soltanto, impresa di leasing e utilizzatore. Quest’ultimo, proprietario di un bene, lo vende all’impresa di leasing che, successivamente, concede lo stesso bene in godimento all’utilizzatore medesimo. Alla scadenza l’utilizzatore potrà riacquistare la proprietà del bene pagando una somma di riscatto. Nel leasing operativo l’utilizzatore si rivolge direttamente al produttore (fornitore) del bene per ottenere il godimento in cambio del versamento di un canone periodico. Il produttore svolge in tal caso servizi accessori di assistenza e manutenzione del bene. La durata è di solito più breve de quella del leasing finanziario. Modulo 4 I contratti atipici UNITÀ 2 • ALTRI CONTRATTI ATIPICI Percorso breve Il factoring è il contratto in base al quale un soggetto (il factor) acquista da un imprenditore (fornitore) una parte o tutti i crediti che costui vanta nei confronti della propria clientela, impegnandosi alla riscossione e a offrire, in cambio di un corrispettivo (commissione di factoring), una serie di servizi dal contenuto differenziato (amministrativi, finanziari, assicurativi). Altri contratti atipici Factoring Il factor non è obbligato a farsi cessionario dei crediti del fornitore. Prima di accettarli egli valuterà il grado di solvibilità del debitore ceduto in modo da ridurre i rischi di insoluti. Una volta accettati i crediti vengono trasferiti con lo strumento della cessione del credito secondo le regole degli artt. 1260 e segg. c.c. La l. 21/2/1991, n. 52 ha fornito una normativa specifica alle cessioni dei crediti di impresa. Contratti di informatica I contratti di informatica rappresentano una categoria di contratti assai varia con in comune la circostanza di consentire l’utilizzo dei sistemi informatici allo scopo di migliorare l’efficienza e la redditività della propria attività. Possiamo individuarne quattro categorie: alcuni hanno lo scopo di permettere l’utilizzazione dell’hardware o del software, altri sono per il trattamento dati, altri ancora sono conclusi mediante elaboratore, e altri sono per l’utilizzo di internet. Utilizzazione Trattamento dati Conclusione Utilizzo internet I contratti di pubblicità e marketing Sponsorizzazione Abbinamento Pool Sponsorizzazione in senso stretto Merchandising Nella pratica commerciale sono molto diffusi anche i contratti di pubblicità e di marketing con cui un’azienda cerca di promuovere se stessa, i propri prodotti e le proprie offerte commerciali affidandosi all’esperienza di imprese specializzate. Tra questi contratti i più particolari sono la sponsorizzazione e il merchandising. I contratti di sponsorizzazione si risolvono in numerose ed eterogenee fattispecie contrattuali che hanno in comune la funzione economica di promuovere la conoscenza dell’immagine di un’impresa. Possiamo individuare tre tipi principali di sponsorizzazione: l’abbinamento, il pool e la sponsorizzazione in senso stretto. Il merchandising ha per oggetto l’utilizzazione di segni distintivi di vario genere (marchi, creazioni dell’ingegno, nome, immagine). Il titolare dei diritti sul segno concede a un altro soggetto il diritto di usare quel segno per promuovere prodotti o servizi in cambio di un corrispettivo. Percorso breve Modulo 4 • Unità 2 2