Modulo 4 I contratti atipici
UNITÀ 1 • IL LEASING
Percorso breve
Gli schemi contrattuali predisposti dal legislatore (contratti tipici) non sono i soli utilizzabili
dai soggetti privati. Nel nostro ordinamento vige il principio dell’autonomia contrattuale (art.
1322 c.c.) in base al quale i soggetti possono
determinare liberamente (entro certi limiti) il
contenuto del contratto volto a regolamentare i
propri interessi. Tale potere si esprime sia adattando gli schemi legali tipici, sia creando nuove
figure contrattuali (contratti atipici). I contratti
atipici sono particolarmente diffusi nella pratica degli affari dove molto sentita è l’esigenza
di adeguare gli schemi contrattuali al rapido
modificarsi dei rapporti commerciali.
Contratti tipici
e atipici
L’autonomia
contrattuale
Una delle figure contrattuali atipiche maggiormente diffusa in ambito commerciale è il leasing. Tale contratto si è manifestato in due forme principali, diverse per struttura e disciplina:
il leasing finanziario e il leasing operativo.
Il leasing
Il leasing
finanziario
Accordo
trilaterale
Il leasing
operativo
1
Percorso breve Modulo 4 • Unità 1
Il leasing finanziario è un accordo trilaterale in
base al quale un soggetto (utilizzatore), di solito un’impresa, chiede a un’impresa dotata di
capitali (impresa di leasing) di acquistare un
determinato bene (di solito, macchinari, impianti, costosi e ad elevato livello tecnologico)
dal soggetto che lo produce (produttore) e di
concederglielo in godimento per un certo periodo di tempo in cambio del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza l’utilizzatore potrà restituire il bene, trattenerlo in godimento
per un altro periodo di tempo, acquistarne la
proprietà, richiederne la sostituzione con un altro.
La funzione di
finanziamento
La funzione di tale contratto è quella di finanziamento: l’utilizzatore non riceve direttamente
una somma di denaro, bensì evita di pagare, in
un’unica soluzione, il bene di cui ha bisogno.
Il sale
and lease back
Una forma particolare di leasing finanziario è il
cosiddetto sale and lease back. In tal caso l’operazione si svolge tra due soggetti soltanto,
impresa di leasing e utilizzatore. Quest’ultimo,
proprietario di un bene, lo vende all’impresa di
leasing che, successivamente, concede lo stesso
bene in godimento all’utilizzatore medesimo.
Alla scadenza l’utilizzatore potrà riacquistare
la proprietà del bene pagando una somma di
riscatto.
Nel leasing operativo l’utilizzatore si rivolge
direttamente al produttore (fornitore) del bene
per ottenere il godimento in cambio del versamento di un canone periodico. Il produttore
svolge in tal caso servizi accessori di assistenza
e manutenzione del bene. La durata è di solito
più breve de quella del leasing finanziario.
Modulo 4 I contratti atipici
UNITÀ 2 • ALTRI CONTRATTI ATIPICI
Percorso breve
Il factoring è il contratto in base al quale un soggetto (il factor) acquista da un imprenditore
(fornitore) una parte o tutti i crediti che costui
vanta nei confronti della propria clientela, impegnandosi alla riscossione e a offrire, in cambio
di un corrispettivo (commissione di factoring),
una serie di servizi dal contenuto differenziato
(amministrativi, finanziari, assicurativi).
Altri contratti
atipici
Factoring
Il factor non è obbligato a farsi cessionario dei
crediti del fornitore. Prima di accettarli egli
valuterà il grado di solvibilità del debitore ceduto in modo da ridurre i rischi di insoluti. Una
volta accettati i crediti vengono trasferiti con lo
strumento della cessione del credito secondo le
regole degli artt. 1260 e segg. c.c.
La l. 21/2/1991, n. 52 ha fornito una normativa
specifica alle cessioni dei crediti di impresa.
Contratti
di informatica
I contratti di informatica rappresentano una
categoria di contratti assai varia con in comune la circostanza di consentire l’utilizzo dei
sistemi informatici allo scopo di migliorare
l’efficienza e la redditività della propria attività. Possiamo individuarne quattro categorie:
alcuni hanno lo scopo di permettere l’utilizzazione dell’hardware o del software, altri sono
per il trattamento dati, altri ancora sono conclusi mediante elaboratore, e altri sono per l’utilizzo di internet.
Utilizzazione
Trattamento dati
Conclusione
Utilizzo
internet
I contratti
di pubblicità
e marketing
Sponsorizzazione
Abbinamento
Pool
Sponsorizzazione
in senso stretto
Merchandising
Nella pratica commerciale sono molto diffusi
anche i contratti di pubblicità e di marketing
con cui un’azienda cerca di promuovere se stessa, i propri prodotti e le proprie offerte commerciali affidandosi all’esperienza di imprese specializzate. Tra questi contratti i più particolari
sono la sponsorizzazione e il merchandising.
I contratti di sponsorizzazione si risolvono in
numerose ed eterogenee fattispecie contrattuali
che hanno in comune la funzione economica di
promuovere la conoscenza dell’immagine di
un’impresa. Possiamo individuare tre tipi principali di sponsorizzazione: l’abbinamento, il
pool e la sponsorizzazione in senso stretto.
Il merchandising ha per oggetto l’utilizzazione
di segni distintivi di vario genere (marchi, creazioni dell’ingegno, nome, immagine). Il titolare
dei diritti sul segno concede a un altro soggetto
il diritto di usare quel segno per promuovere
prodotti o servizi in cambio di un corrispettivo.
Percorso breve Modulo 4 • Unità 2
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