Presentazione realizzata da: FEDERICO MINZERA MATTEO PRUSSI EMANUELE ROVERA • Il leasing finanziario (detto anche ”locazione finanziaria”) è il contratto (atipico) che ha per oggetto la cessione in godimento di beni mobili od immobili ad un soggetto da parte, di regola, di una impresa di leasing, che li acquista o li fa costruire su espressa indicazione del primo, allo scopo di cederglieli in locazione o, comunque, in godimento. • In generale, con il contratto di leasing un imprenditore si procura la possibilità di utilizzare un bene, evitando nel contempo il sacrificio economico rappresentato dal pagamento del prezzo necessario per l’acquisto. • La disponibilità del bene viene così assicurata immediatamente a fronte del pagamento di un canone periodico • Al termine della durata del periodo di locazione, il locatore, esercitando il diritto di riscatto, può decidere se divenire proprietario del bene, versando una somma di denaro corrispondente al suo valore residuo, altrimenti il bene viene restituito. • Se il conduttore interrompe il pagamento dei canoni periodici, la società di leasing ritira il bene. Nell’operazione sono coinvolti 3 soggetti: L’utilizzatore: è colui che sceglie e utilizza il bene e può riscattarlo al termine del contratto; Il concedente: è la società di leasing che acquista materialmente il bene scelto dall’utilizzatore, conservandone la proprietà sino al momento del suo eventuale riscatto; Il fornitore: è chi vende il bene, scelto dall’utilizzatore, alla società leasing. Il contratto di leasing conferisce all’utilizzatore il diritto relativo di godimento del bene, mentre il concedente rimane proprietario del bene strumentale (anche in prospettiva di garanzia della restituzione delle somme anticipate) sicché l’utilizzatore non è possessore del bene, ma mero detentore qualificato dello stesso LEASING OPERATIVO Troviamo due soggetti: Il produttore L’utilizzatore •Il contratto è stipulato tra essi senza l’intermediazione della società di leasing. •Il prezzo che l’utilizzatore dovrà pagare sarà più elevato del prezzo d’opzione che si usa nel leasing finanziario in quanto oltre ad uguagliare il valore capitale del bene, corrisponde al concedente anche interessi, quote di rischio di profitto dell’impresa di leasing. •La durata del contratto è solitamente breve e l’impresa utilizzatrice può, di regola, recedere prima del termine, con adeguato preavviso •Tutti i rischi sono addossati all’utilizzatore. SALE AND LEASE-BACK Si tratta di un’operazione in cui il proprietario vende il bene alla società di leasing, la quale, a sua volta lo concede in godimento all’alienante verso il corrispettivo di un canone periodico è una vicenda, sotto il profilo economico, bilaterale (e non trilaterale come il leasing finanziario). Al termine del periodo concordato è prevista la facoltà del concessionario: a)di riacquistare la proprietà dell’immobile verso il pagamento di una somma prestabilita. b)di cedere definitivamente il bene all’acquirente-concedente. c)di prorogare il leasing per un ulteriore periodo. ATTENZIONE: La suprema Corte (Cass., 9 marzo 2011, n. 5583) ha affermato che un’operazione di sale and lease-back motivate da motivi di risparmio fiscale, costituisce ABUSO DI DIRITTO CONTRATTO DI LOCAZIONE E CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO Utilizzatore si trova in una posizione decisamente meno favorevole di quella in cui si sarebbe trovato se, invece di stipulare un leasing, avesse stipulato una normale locazione. Nel leasing i rischi inerenti al perimento, deterioramento o sottrazione della cosa incombono sull’utilizzatore. VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA’ E LEASING FINANZIARIO Chi acquista a rate è in una posizione più protetta di chi prende il bene in leasing. Nel leasing infatti: Il mancato pagamento di un solo canone può determinare la perdita del diritto di godimento. Si diviene proprietari solo nel momento in cui si paga il riscatto. • IL FATTO Un istituto di credito stipolava con un imprenditore commerciale un contratto di leasing avente ad oggetto un immobile destinato ad uso industriale. In seguito al mancato pagamento di vari canoni da parte dell’utilizzatore, il concedente chiedeva giudizialmente la risoluzione del contratto e la condanna dell’utilizzatore al pagamento: a) dei canoni scaduti e non pagati b) dei canoni ancora da scadere. Il tribunale ha accolto la domanda, e condannato l’utilizzatore a pagare sia i canoni scaduti, sia a pagare quelli ancora da scadere, previa attualizzazione. • LE RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale ha richiamato innanzitutto la nota decisione resa da Cass. Sez. Un., 7 gennaio 1993, n.65, la quale distinse due tipi di locazione finanziaria: •Un leasing tradizionale o di godimento, aventi ad oggetto beni dei quali è prevedibile il superamento tecnologico o l’esaurimento dell’utilità nel periodo di durata del contratto. In caso di risoluzione non vengono travolte le prestazioni già effettuate. Gli oggetti del contratto conservano un minimo valore residuale allo scadere dello stesso. •Il leasing “traslativo” o finanziario, perché finalizzato alla realizzazione di un risultato analogo a quello della vendita rateale con riserva di proprietà. Ha solitamente ad oggetto beni che conservono allo scadere del contratto un considerevole valore economico residuo, eccedente il prezzo pattuito per l’opzione. • LE RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale ha qualificato il contratto come leasing traslativo e non di godimento, applicando quindi l’art. 1526 c.c. l’utilizzatore sarebbe stato tenuto a: 1.Pagare al concedente tutti i canoni scaduti fino alla data della risoluzione 2.Risarcire il danno in misura pari a tutti i canoni ancora dovuti al momento della risoluzione, attualizzati al tasso di interesse convenzionale specificato e dedotto quanto il concedente abbia conseguito disponendo dei beni, al netto corrispettivo pattuito per l’opzione. • I PRECEDENTI (1) Secondo la Suprema Corte la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore è soggetta all’applicazione in via analogica dell’art. 1526 c.c. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di leasing c.d. traslativo, pattuito con riferimento ai beni atti a conservare alla scadenza contrattuale un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto, rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione strumentale. • I PRECEDENTI (2) Il risarcimento del danno non si presta ad essere commisurato all’intera differenza necessaria per raggiungere il guadagno atteso, poiché, con l’anticipato recupero del bene e del suo valore, il concedente è di norma in grado di procurarsi, attraverso il reimpiego di quel valore, un proporzionale utile, che deve essere conseguentemente calcolato in detrazione rispetto alla somma che l’utilizzatore stesso avrebbe dovuto corrispondere se il rapporto fosse proseguito.