BOLLETTINI PARROCCHIALI Percorso di formazione con i Direttori e i Responsabili Incontro a Sondrio il 9 maggio 2015 Incontro a Como il 23 maggio 2015 La deontologia: dalle carte alla professionalità Le carte deontologiche: perché parlarne in relazione ai Bollettini parrocchiali? Proposta di percorso di studio a cura di Rosaria Marchesi, direttore responsabile de “La Voce dei Borghi” Periodico della Comunità Cristiana dei Santi Bartolomeo e Rocco in Como I Bollettini parrocchiali, dal momento che (si spera) sono tutti registrati presso i Tribunali di relativa competenza, sono giornali a tutti gli effetti, quindi anche se rispetto ai “grandi giornali” in genere, ad un occhiata superficiale, sembrano non essere interessati a problemi e questioni che trattano le Carte, questo, come vedremo, non è vero. Ci sono alcune Carte (le vedremo in dettaglio) che li riguardano: eccome! Una precisazione linguistica. Personalmente non amo il termine “Bollettino” che mi sembra riduttivo, preferisco “Rivista”, ma nel corso di questa trattazione per comodità e non ingenerare confusione si userà la collaudata definizione “bollettino” Una seconda e basilare precisazione. Etica e deontologia non sono termini sovrapponibili, anche se nelle questioni deontologiche si ritrovano principi etici. Sbrigativamente e solo da vocabolario, senza addentrarci in questioni più profonde, si può dire che l’etica è una parte della filosofia relativa al bene morale, mentre per deontologia possiamo dare la definizione di una dottrina di doveri relativi a una condizione sociale o a una professione (siamo quindi in una dimensione che prevede una normativa e una possibile sanzionabilità, a chi disattende la stessa). Le carte deontologiche sono strumenti che, a partire dalla prima, “La carta di Treviso” la cui prima versione venne firmata nel 1990 (è la carta che riguarda il trattamento delle notizie relative ai minori e quindi una di quelle che prenderemo in esame meglio), autoregolamentano la professione giornalistica. Non sono strumenti di larvata autocensura, al contrario, nascono dalla necessità di garantire il diritto- dovere di cronaca, con il rispetto delle persone che ne sono oggetto. In molti casi già la legge parla chiaro in materia, qui si tratta di un’ operazione, diciamo in filigrana, per garantire tutti: protagonisti- soggetto degli articoli, lettori e giornalisti. 1 Hanno valore vincolante solo per i giornalisti, chi non le rispetta potrebbe essere oggetto di segnalazione all’Ordine professionale e poi al Consiglio di Disciplina, che a secondo della gravità della “mancanza”, può decidere di intervenire e quali sanzioni comminare (si va da un avvertimento fino, nei casi ovviamente gravissimi, alla radiazione dall’albo) . Le carte nascono “tardi”, alla fine degli anni Novanta, ma ci sono elementi molto importanti nella nostra legislazione che, per anni, sono stati un faro nell’esercizio della professione giornalistica. *La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore nel 1948, in particolare l’art. 21 (oggi si parla di rivederlo alla luce dei nuovi media, ma già, come dice il prof. Ruben Razzante, esso lascia spazio a tutte le modalità e mezzi di espressione del libero pensiero) e art. 33. Art 21 “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta a autorizzazioni o a censure ecc” *La legge sulla stampa, n. 47 del 1948 art. 3, il direttore, “ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile”. Oggi dopo la legge n.69/ 1963 il direttore responsabile deve essere un giornalista iscritto al suddetto albo (esiste anche un elenco speciale) E’ la legge sulla stampa che rende obbligatoria la registrazione delle testate, art 5. All’art 16 si specifica che se un giornale non è registrato in tribunale questo si configura come “stampa clandestina” , il responsabile può essere anche incarcerato! Questa legge già rende obbligatoria (art 8) la pubblicazione di rettifiche. Dice qualcosa anche sui minori, art 14, ma solo per le pubblicazioni a loro destinate. *Ordinamento della professione di giornalista, legge n 69 del 3 febbraio 1963 Resta ad oggi un caposaldo della professione, in particolare l’art 2 che contiene in nuce già alcuni principi che troveremo sviluppati nelle carte deontologiche. A questo punto si impone la domanda: chi collabora, ma non è un giornalista, è esentato da conoscere questi documenti? Chi scrive deve conoscere “le regole del gioco” e rispettarle. Chi non le rispetta può pagare in prima persona, anche se non è giornalista (coinvolgendo direttore, per la responsabilità oggettiva e l’omesso controllo ed editore, fino anche allo stampatore). Dal 1963 al 1990 abbiamo scritto solo facendo riferimento alla legge, Codice Civile e Codice penale? Solo per la paura di avere “grane” con la legge, oppure infischiandocene se l’editore ha mezzi e soldi per fare cause e pagare avvocati? Qualcuno potrebbe averlo fatto ( e può perfino darsi che ancora accada), ma in generale non è e non è stato così. E’ uno sport nazionale parlare male dei giornalisti, come fare il Commissario tecnico “da bar” della nazionale di calcio. In realtà i giornalisti seri (la maggioranza) svolgono un lavoro importante, delicato, di garanzia democratica. Più informazioni si hanno, più voci si ascoltano, più c’è dibattito e più c’è libertà. A volte i giornalisti per far bene il loro lavoro pagano con la vita. Non solo gli inviati di guerra, ma anche chi tocca gli “intoccabili”. Martiri? Magari è eccessivo, professionisti coraggiosi certo! 2 *1984 un punto di non ritorno: la sentenza decalogo della Corte di Cassazione, n. 5259 I quattro caposaldi: Utilità sociale dell’informazione- verità dei fatti esposti (oggettiva o anche soltanto putativa) forma civile nell’esposizione dei fatti e nella loro valutazione. *La carta di Treviso La Carta di Treviso è un protocollo firmato il 5 ottobre 1990 da Ordine dei giornalisti, Federazione nazionale della stampa italiana e Telefono azzurro con l'intento di disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia. La Carta, da una parte salvaguarda il diritto di cronaca, dall'altra pone l'accento sulla responsabilità che tutti i mezzi d'informazione hanno nella costruzione di una società che rispetti appieno l'immagine di bambini e adolescenti. Alla base c'è il principio di difendere l'identità, la personalità e i diritti dei minorenni vittime o colpevoli di reati, o comunque coinvolti in situazioni che potrebbero comprometterne l'armonioso sviluppo psichico. Stesse garanzie sono assicurate anche ai soggetti marginali o più deboli della società. Il documento è stato approfondito e integrato dal Vademecum del 25 novembre 1995; il 30 marzo 2006 la Carta è stata aggiornata estendendo la tutela dei minori ai mezzi di comunicazione digitali. Il 25 luglio 2012 i tre firmatari hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la promozione e la diffusione dei principii contenuti nella Carta La primigenia carta e le sue successive modifiche si basano sulla Convenzione dell’ONU sui diritti del bambino e sulle Convenzioni europee in materia. L’interesse prevalente è quello dello sviluppo armonico, psico- fisico del minore, che necessita di particolari attenzioni. In tutte le azioni relative ai minori la considerazione primaria è quella del “maggiore interesse del bambino”, soprattutto se coinvolto in fatti di cronaca. La privacy del bambino è inviolabile. Mai citare nomi, oppure riferimenti che possano portare a riconoscere di chi si tratti. No a informazioni su eventuali adozioni, no a coinvolgere altri minori per avere altre fonti. Muore un ragazzo, sentiamo i compagni di scuola. Non è corretto (dipende anche da quanti anni questi minori), o quanto meno è discutibile, poi, magari abbiamo visto che succede. Le testimonianze, certo non di bambini piccoli (queste non devono mai essere neppure ipotizzate!), devono essere anonime e concordate coi genitori (se sono d’accordo si può pensare di mettere le iniziali, non lo dice la Carta, lo pensa chi vi parla). Sono comunque da “maneggiare” con estrema cautela e non per paura delle “reprimende” dell’Ordine, ma per la delicatezza del coinvolgere i minori. No interviste. Tutto questo vale anche per le tv e il giornalismo on-line. Cosa succede quando si scrivono articoli sull’Oratorio? O si pubblicano pezzi firmati dai ragazzi dell’oratorio? Premesso che la carta intende tutelare i minori (es. non si possono intervistare), ma dice che si possono dare notizie positive sulle loro attività, è buona norma prevedere di far firmare una liberatoria ai genitori. Le immagini dei minori vanno pubblicate con la pecetta sugli occhi o vanno schermate, ma se sul bollettino vogliamo mettere la foto di gruppo della prima comunione? In teoria non dovrebbe succeder nulla, ma onde evitare sorprese meglio chiedere tutte le liberatorie. Siamo esagerati? Meglio prendere precauzioni, perché basta che un singolo genitore non sia d’accordo e si possono avere seri problemi (evitabili!) *Carta dei doveri del giornalista, CNOG- FNSI 8 luglio 1993 La premessa si richiama all’at. 2 della legge 69 del ‘63 Principi “La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli 3 dell’editore, governo e…..Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità, il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche…. Doveri “Il giornalista è responsabile del proprio lavoro verso i cittadini e deve favorire il loro dialogo con gli organi di informazione… Presunzione di innocenza Le fonti Informazioni e pubblicità “I cittadini hanno il diritto di ricevere una informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli”. Riferimento alle informazione economiche che il giornalista non può usare a suo favore (vedi poi successiva *Carta dei doveri dell’informazione economica, del 27 marzo 2007) Soggetti deboli Riferimento ai minori e alla già emanata Carta di Treviso (prima versione), tutela dei disabili “Il giornalista tutela di diritti dei malati ecc” (vedi successiva Informazione e malattie *“La carta di Perugia, 11 gennaio 1995). E’ una Carta fondamentale e molto lungimirante *Informazione e malattia “La carta di Perugia” 11 gennaio 1995 Art. 1 “Sono pregiudiziali ad ogni processo di comunicazione la valutazione dell’interesse generale, il rispetto del diritto del cittadino- paziente alla tutela della propria dignità personale, il diritto del cittadino utente ad una informazione corretta e completa” Art 2. non creare false aspettative, art. 7 non si deve diffondere allarmismo Nei Bollettini non abbiamo mai questo problema? Se parliamo di anziani malati, meglio evitare di citare le patologie. Se si intervista un malato perché porta una testimonianza attenzione a non suscitare sensazionalismo, o scendere in dettagli troppo specifici e personali, anche sul piano psicologico. Attenzione se si pubblica il ricordo di un personaggio molto importante o caro alla parrocchia, dopo la morte del soggetto, a scendere in dettagli inutili se si tratta di una malattia. Sì, invece, a segnalare eventuali donazioni di organi, ma se la notizia viene dalla famiglia. Tutto va sempre verificato. Doppia vigilanza se il ricordo è quello di un minore, oppure se si parla di un minore malato che frequenta l’oratorio. Farlo solo se questo è di esempio ad altri, verificare la disponibilità dei genitori e chiedere una liberatoria. Se tutto è in regola penso che si possa usare il vero nome, anche perché sarebbe ridicolo usarne uno di fantasia, perché tutti saprebbero comunque di chi si tratta. Attenzione all’uso delle immagini. No a immagini di persone in condizioni gravi, lesive della loro privacy e possibile fonte di disagio in chi legge e guarda. Il Bollettino della parrocchia può andare in mano a chiunque, occhio! *Carta informazioni e sondaggi (7 aprile 1995) Attenzione a non spacciare per sondaggi opinioni varie raccolte senza i criteri previsti per un sondaggio. *Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” (1996 e poi 1998, presenza del Garante della Privacy) Il bell’imbusto che, tempo fa, ha rubato dati da un confessionale spacciandosi per penitente, allo scopo di preparare un articolo secondo lui “veritiero”, non solo ha rispettato nessuno dei codici deontologici, ma ha fatto un’azione di sciacallaggio e in pratica una frode e un furto, 4 oltre che una azione che offende la dignità dei credenti cattolici (evidentemente il “grande” giornalista e i suoi superiori non la pensano così, c’è da sperare che intervengano l’Ordine e il Consiglio di Disciplina, come mi pare sia accaduto). Un giornalista può avere un archivio personale di dati vari, ci mancherebbe altro! Con cosa lavorerebbe? Diversa è la questione per le banche dati. Oggi questa problematica, con Internet e i motori di ricerca è all’ordine del giorno. Vedi gli studi di Ruben Razzante *Carta dei doveri dei giornalisti degli uffici stampa, 26 febbraio 2002 (il riferimento è alle pubbliche amministrazioni, per le ditte private il problema è diverso, questi anche se giornalisti (ammesso che ce ne siano in queste strutture), si comportano da portavoce: veicolano il messaggio dell’azienda, senza possibilità di criticarlo. A questo punto non so come la mettano con la professione che vieta esplicitamente di “fare pubblicità”…) Fondamentale anche per i Bollettini, che spesso trattano delle realtà di stranieri sempre più presenti nel territorio, e per i quali ci possono essere situazioni particolari, magari di accoglienza (es parrocchia di San Bartolomeo a Como) risulta essere la *Carta di Roma, Protocollo deontologico concernente i richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti, 13 giugno 2008. Per il rispetto di queste persone e di una corretta informazione, non lesiva dei diritti di nessuno e che non susciti rifiuto o peggio, è fondamentale l’utilizzo dei termini corretti. La carta è corredata da un glossario che ben spiega le differenti terminologie, bando quindi a pressappochismi e attenzione ai termini esatti (leggere glossario: richiedente asilo, rifugiato, beneficiario di protezione umanitaria, vittima della tratta, migrante/immigrato, migrante irregolare). *Informazione e sport / decalogo del giornalismo sportivo 30 marzo 2009 La parte sulla regolamentazione televisiva esula dai nostri interessi, ma può capitare di scrivere di sport per l’oratorio ( di far scrivere i ragazzi, in questo caso con liberatoria dei genitori) leggere il decalogo aiuta a non cadere in errori grossolani. Attenzione a non diventare involontari veicoli di pubblicità quando si parla, in questi casi, di sponsor, che ovviamente se ci sono vanno citati e ringraziati, ma senza un redazionale sulla loro ditta! E se qualcuno lo chiedesse? In questo caso le informazioni vanno veicolate come chiaramente di carattere pubblicitario e come tali immediatamente riconoscibili dai lettori. Comunque, in ogni caso, un giornalista non è un vettore di pubblicità. La pubblicità e il giornalismo sono due cose ben diverse e come tali vanno lasciate separate (poi, purtroppo c’è chi sbaglia, in questo giustamente l’Ordine è severissimo. Perché? Perché chi si presta a veicolare messaggi pubblicitari perde di credibilità nel momento in cui scrive a titolo diverso. La pubblicità esalta il suo prodotto, il giornalista ha il diritto- dovere di criticare se lo ritiene e consultare tutte le fonti che meglio ritiene per scrivere il suo pezzo, quindi non solo quella di un determinato produttore). *La Carta di Firenze, Carta deontologica sulla precarietà del lavoro giornalistico approvata dal ConsIglio Nazionale dell’Ordine di Giornalisti l’ 8 novembre 2011. Questa carta riguarda tutti i giornalisti ed è, per me, la “carta della vergogna”, perché si è dovuti arrivare a mettere per scritto norme elementari di correttezza tra colleghi. Per la prima volta si affronta la piaga, ancora apertissima, dei colleghi sottopagati (tra i non assunti sono la maggioranza). L’Ordine, dopo la recente approvazione della legge sull’Equo compenso, si sta muovendo. Ma la proposta fatta dal Governo è stata ancor più recentemente rifiutata. 5 Richiami alla legislazione di Strasburgo (1989) e Nizza (2000) e prima ancora una sentenza della Corte Costituzionale del novembre 1998 Leggere l’articolo 2. Vedi soprattutto la pag 5 Nonostante quanto già previsto dall’art .2 della legge del 69 si è dovuta ribadire la necessità di favorire buoni rapporti tra i giornalisti e di questi con la pubblica opinione per creare una condizione di fiducia con i lettori. Oggi alcuni giornalisti si sono autoscreditati. E’, purtroppo, un dato di fatto. Troppo voglia di inseguire lo scoop a tutti i costi, troppo voglia di sbattere il mostro in prima pagina, salvo poi, se non è così, mettere la rettifica nelle brevi o non metterla del tutto. Questa è una plateale scorrettezza anche nei confronti del lettore che ha diritto di avere un’ informazione non solo corretta, ma completa (cosa che spesso non accade, perché quando la “notiziona” perde di interesse, pochi ci tornano a distanza di tempo per fa sapere come una certa storia è finita). *Carta di Milano, Protocollo deontologico per i giornalisti che trattano notizie concernenti carceri, detenuti o ex detenuti. Aprile 2013 (NB Ora esiste una “nuova” Carta di Milano, che non c’entra nulla con il giornalismo, ma è legata all’alimentazione ed è stata siglata (e può essere firmata da tutti i cittadini anche on line) in occasione di Expo, una carta importante, ma non deontologica, nel caso la si potrebbe definire di contenuto etico). Presunzione di innocenza, rispetto di chi sta facendo un percorso di reinserimento sociale. Non confondere le misure alternative alla carcerazione con la libertà anticipata, creando sconcerto nel lettore, non (salvo approvazione dell’interessato) usare foto del suddetto con manette ai polsi. No a riparlare di quanto ha commesso se ciò non è rilevante ai fini di interesse pubblico. Una persona che ha cambiato stile di vita ha diritto a non rimanere “inchiodata” ad un reato che ha espiato. In un bollettino potrebbe capitare di raccontare la storia di una persona che ha sbagliato, ma è riuscita a rifarsi una vita. Può essere di esempio, di monito, ma anche in questo caso bisogna fare attenzione a come il pezzo viene scritto. Questa carta inserisce il concetto di “diritto all’oblio”, che però riguarda prevalentemente (ma non solo) internet e i motori di ricerca. La questione è complessa e connessa anche alla correttezza e completezza dell’informazione. Se una persona ha avuto un avviso di garanzia e questa notizia finisce sul sito on line di un giornale, poi il tutto finisce in nulla, la persona ha diritto di chiedere che on line si specifichi che il suo caso si è risolto senza nulla di penalmente rilevante. Cosa prevedere se il bollettino della parrocchia è poi proposto on line? Quanto sopra proposto vale anche in questo caso, sapendo, però, che se questo è accessibile a tutti (per accedere non bisogna accreditarsi), quello che viene pubblicato finirà anche nei motori di ricerca e quindi può, in teoria, essere riutilizzato, richiamato, ecc. Motivo di più per essere corretti e responsabili, ma la correttezza e la responsabilità sono le norme elementari del giornalismo e di chiunque scriva su un giornale, anche se questo è “solo” un bollettino!!!! NB tutte le Carte citate si possono facilmente scaricare da Internet digitando il nome della Carta, per quella di Milano attenzione alla “carta giusta”! 6 7