Responsabilità medica del chirurgo estetico

Responsabilità medica
chirurgo estetico
del
Al giorno d’oggi è sin troppo frequente imbattersi in
problematiche che riguardano la nostra salute. Un tema assai
dibattuto ed in continuo cambiamento è proprio quello che
riguarda il ruolo del medico ed i limiti di azione cui questo
è sottoposto in virtù delle regole dettate dal nostro
ordinamento.
Il ricorso alla chirurgia è normalmente l’ultimo stadio per la
risoluzione di problemi legati alla salute di ciascun
individuo privilegiandosi – ove possibile – soluzioni
alternative.
Agire per la soluzione dei problemi prospettati dal paziente
non è sempre cosa facile e dei risultati deludenti possono
creare problemi molto spesso irrimediabili per colui che
decide di sottoporsi ad un’operazione chirurgica.
In ambito di chirurgia estetica, il consenso del paziente
riveste un ruolo determinante nel nostro ordinamento e
rappresenta un indispensabile presupposto per un corretto
operato del professionista.
Il medico chiamato ad intervenire chirurgicamente nella
risoluzione di problemi estetici lamentati dal paziente è
tenuto necessariamente ad acquisire il consenso di colui che
si sottopone all’intervento (ex art. 50 c.p.) in quanto il
professionista non agisce nell’adempimento di un dovere (ex
art. 51 c.p.) come nelle ipotesi di rischi gravi per la
salute.
Ed infatti nella chirurgia estetica, il necessario consenso
informato, sottoscritto dal paziente, deve essere molto più
dettagliato di quello utilizzato normalmente per altri tipi
d’intervento legati solo ed esclusivamente al bene “salute”.
Il paziente deve essere messo nelle condizioni di recepire i
rischi a cui egli si sottopone per un fine esclusivamente
“estetico”. Deve attentamente valutare i costi – benefici
della propria scelta con l’aiuto del medico chirurgo che è
tenuto a fornire ogni chiarimento a riguardo.
Il bene “salute” è un bene costituzionalmente garantito anche
perché riguarda l’interesse della collettività’ (art. 32
Cost.).
Tutto ciò che riguarda l’aspetto estetico del nostro corpo è
argomento all’ordine del giorno (televisione, giornali, ecc…)
ma quali sono i limiti che si devono rispettare per ottenere
la “trasformazione” del proprio corpo e, soprattutto, quali
sono gli strumenti conosciuti e utilizzati per ottenere in
modo corretto il risultato estetico finale?.
Anche il codice civile tutela il bene salute e riconosce
implicitamente possibile il ricorso alla chirurgia estetica
nei limiti in cui è possibile disporre del proprio corpo (art.
5 c.c.).
La distinzione più importante per una corretta analisi
dell’argomento si riassume in un semplice quesito: attività
medico-chirurgica a fini terapeutici o ai fini solo estetici?
La distinzione – ai fini penali – è importantissima.
La possibilità di difesa del medico chiamato ad essere
giudicato in sede penale dal paziente “offeso” varia a seconda
delle ipotesi poichè la “giustificazione” (tecnicamente detta
scriminante) sul proprio operato diviene tanto più “forte”
quanto più il medico riesce a provare di avere agito
nell’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.).
Viceversa, il trattamento chirurgico meramente estetico,
poiché riguarda interventi dettati, nella maggior parte dei
casi, da volontaria decisione e iniziativa del paziente, trova
la propria principale causa di giustificazione nel consenso
dell’avente diritto così come regolato ex art. 50 c.p.
Ma anche in tale seconda ipotesi bisogna sempre tenere
presente che mai e poi mai il professionista è autorizzato ad
operare senza il consenso informato del paziente.
Unica eccezione riguarda i casi previsti dall’ordinamento e
riconducibili a ragione di assoluta, urgente e inderogabile
necessità terapeutica.
Fatta, quindi, eccezione per gli interventi obbligatori per
legge ovvero per l’ipotesi in cui ricorrano gli estremi dello
stato di necessità e il paziente non possa per le sue
particolari soggettive condizioni prestare il necessario
consenso, tutti i trattamenti sanitari sono di norma
volontari, in ottemperanza al disposto costituzionale di cui
agli articoli 13 e 32 della Costituzione.
Il medico deve sempre analizzare lo stato di salute del
paziente prima, dopo e durante il proprio intervento ed il
consenso informato rappresenta elemento principale nella
valutazione dell’operato medico.
Questo deve essere completo con l’indicazione necessaria delle
tecniche e degli eventuali materiali da utilizzarsi per
l’operazione. Devono essere sempre elencati sia i rischi che i
benefici che possono derivare da eventuali e potenziali
complicazioni ed esiti.
Per ciò che concerne il periodo seguente l’intervento il
medico deve sempre indicare al paziente la condotta o gli
specifici accorgimenti che questi deve rispettare nel periodo
post-operatorio affinché si possa facilitare il migliore
risultato possibile ed ottenere il massimo beneficio.
Se per il corretto risultato finale dell’operazione possono
incidere fattori estranei alla professionalità del chirurgo,
questi devono essere elencati affinché il paziente possa
decidere se sottoporsi comunque al rischio d’intervento anche
perché, si ribadisce, il corretto adempimento dell’obbligo di
informazione appare essere, allo stato, l’unico strumento
positivamente previsto dalla normativa in vigore idoneo a
escludere la sussistenza di una vera e propria responsabilità
penale in capo al medico e ciò soprattutto nell’ipotesi in cui
questo non raggiunge il risultato previsto.
Tuttavia, anche in tale ultima sfortunata ipotesi potrebbe
capitare che il professionista – secondo un recente
orientamento della Cassazione – non risponda in sede penale
del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si
attendeva (e che egli non è tenuto ad assicurare) purchè egli
abbia agito in assenza di negligenza o imperizia e purchè egli
abbia prospettato al paziente in modo realistico le
possibilità dell’ottenimento del risultato.
In conclusione è possibile ritenere che il medico, per essere
penalmente responsabile del proprio operato, deve aver agito
colposamente e cioè senza il rispetto di quel principio che
impone di verificare la prevedibilità o evitabilità
dell’evento negativo che si è verificato in danno del
paziente.
Tale principio, assai importante, risulterà violato ogni volta
in cui non sono osservate quelle regole di condotta della
migliore scienza ed esperienza nel settore.
Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
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