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DOCUMENTAZIONE RADIOGRAFICA :
L’odontoiatra privato ne ha l’obbligo di restituzione al paziente in caso di specifica richiesta sua o di un suo
delegato ?
Premesso che la documentazione clinica, di qualsiasi tipo (radiografica o di altra natura, su supporto cartaceo
e/o informatico), rappresenta elemento indispensabile, non solo alla corretta compilazione della cartella, ma
anche alla diagnosi ed al piano di trattamento e gestione del paziente e necessita, preliminarmente
all’acquisizione dei dati da parte del professionista, del consenso e della liberatoria prevista dalla L. 196/03
sulla Privacy, occorre dire che diverse sono le situazioni nelle quali una richiesta di restituzione possa essere
inoltrata, non sempre nell’ambito della premessa ad un contenzioso . Alcuni esempi : la trasmissione dei dati
ad un altro Collega non odontoiatra per patologie correlabili o influenzate/bili da quella odontoiatrica,
trasmissione ad un Collaboratore e Ausiliario esterno o interno allo Studio, trasferimento del paziente in altra
Sede, necessità di interventi in ambito SSN, uso per patologie che necessitano di altra o superiore
competenza per scelta del paziente o dello stesso curante, etc. .
Sull’argomento (documentazione clinica in genere) si esprime, del resto esaustivamente e senza ricorrere alla
Legge, anche il nostro Codice Deontologico (Titolo III – Rapporti con il Cittadino, capo I – Regole generali
di comportamento, Art. 25) ove : “il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la
documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa o dei suoi legali rappresentanti o di
medici o istituzioni da essa indicati per iscritto”, non lasciando molti dubbi sulla questione . L’art. 26
successivo, al di là della vexata quaestio sulla obbligatorietà o meno in ambito privato, definisce le
caratteristiche che deve avere la cartella clinica (chiarezza, puntualità e diligenza..contenere ogni dato
obiettivo relativo alla condizione patologica ed al suo decorso, le attività..praticate…registrare i modi ed i
tempi delle informazioni nonché i termini del consenso del paziente…delle proposte diagnostiche e
terapeutiche ; deve inoltre registrare il consenso…al trattamento dei dati sensibili..”
La documentazione di cui sopra, tra gli altri soggetti aventi diritto di accesso, prevede che debba essere
rilasciata a “terzo” (non delegato), purché esso sia in posizione giuridica di “pari rango”, vale a dire se la
richiesta è giustificata per far valere o tutelare, in sede giudiziaria o amministrativa, un diritto pari a quello
dell’interessato o consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed
inviolabile .
Non va dimenticato, infine, che il medico, anche privato, oggi è visto ed inquadrato giuridicamente, nello
svolgimento della sua peculiare attività professionale, sempre più come esercente un contatto/contratto di
tipo sociale verso l’utenza .
Appare pertanto palese che perda assolutamente rilevanza il fatto che una radiografia sia stata o meno pagata
dal paziente (e quindi di sua “proprietà” economica), la sede e le modalità di esecuzione o, infine, che essa
rappresenti un mero ausilio di supporto limitato all’attività di natura strettamente diagnostico-terapeutica
esercitata, per giustificare un rifiuto alla richiesta di un suo rilascio (in originale od in copia) a chi ne abbia
facoltà giuridica, secondo le premesse di cui sopra : va tenuto , non ultimo, presente che, anche nel caso la
Rx evidenziasse una qualche criticità oggettiva, questo non implica mai automaticamente il riconoscimento o
la prova di una responsabilità colposa (fortunatamente tutta da dimostrare nel nostro diritto latino, anche se
l’onere é in capo al professionista), piuttosto una diligenza nell’adempimento contrattuale .
Non va sottaciuta, a termine, anche la eventuale violazione che il professionista commetterebbe, in caso di
rifiuto, in riferimento agli obblighi previsti dalla L. 187/00, in particolare sui principi di ottimizzazione e
giustificazione in merito all’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Dr. Marcello Ridi
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