STATUTO rivisto.docx.docx - società Varesina di ginnastica e

annuncio pubblicitario
STATUTO
Art. 1
COSTITUZIONE – SCOPO – SEDE
È costituita una Associazione non riconosciuta sotto la denominazione:
“SOCIETA’ VARESINA DI GINNASTICA E SCHERMA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”
La “SOCIETA’ VARESINA DI GINNASTICA E SCHERMA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA” è una libera Associazione – apolitica ed aconfessionale – fondata il 18 aprile
1878, che non ha scopo di lucro, bensì l’educazione di virtù civili, di amor di Patria e di libertà,
promovendo e disciplinando la pratica della Ginnastica, della Scherma e di quelle discipline sportive
che la Società ritiene praticare, per meglio sviluppare le forze fisiche e morali dei cittadini.
Si propone inoltre di promuovere la diffusione della Cultura Sportiva attraverso organizzazioni di corsi
di aggiornamento e di formazione professionale per tecnici, docenti ed operatori dello sport.
Si propone di sostenere interventi di solidarietà Sociale secondo la propria tipicità di azione anche in
collaborazione con organizzazioni del territorio a promozione delle categorie più svantaggiate.
L’Associazione potrà svolgere quelle attività anche commerciali rivolte al reperimento di fondi purché
nei limiti delle effettive esigenze finanziarie del sodalizio e comunque senza fini di lucro.
Essa è affiliata alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, e agli Enti di Poromozione Sportiva, delle quali accetta ed applica statuti e
regolamenti vigenti.
Le distinte Discipline Sportive sono rappresentate all’interno della Società da distinti Comitati di
Disciplina Sportiva, normati da regolamenti che rispettino le esigenze e le peculiarità delle discipline.
I regolamenti di cui sopra ed ogni eventuale variazione ad essi relativi, dovranno essere proposti dai
rispettivi Comitati di Disciplina Sportiva e ratificati dal Consiglio Direttivo.
Il motto della Società è: “Forza per la libertà”.
L’Associazione ha sede in Varese, Via Donatello n. 1, e non ha fini di lucro né diretto, né indiretto.
Art. 2
ORGANIZZAZIONE
Gli organi Sociali sono:
L’Assemblea generale dei Soci;
Il Presidente;
Il Consiglio Direttivo;
Il Vicepresidente
Il Segretario;
Il Tesoriere;
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
Il Collegio dei Probiviri;
I Comitati di Disciplina Sportiva.
Art. 3
SOCI
Sono istituite le seguenti categorie di Soci:
1 Benemeriti;
2 Ordinari;
3 Atleti.
I Soci Benemeriti sono coloro che per donazioni, attività svolta o cariche rivestite in seno alla Società
abbiano dato un rilevante contributo al suo sviluppo.
Tale qualifica viene concessa dall’Assemblea generale dei Soci su proposta motivata dal Consiglio
Direttivo.
La nomina del Socio Benemerito è di norma subordinata al superamento del trentesimo anno di età e
del decimo anno di Associazione.
I Soci benemeriti cessano di appartenere alla Società:
a) Per dimissioni volontarie;
b) Per radiazioni dalla Società;
c) A causa di morte.
I Soci Ordinari sono coloro che, maggiorenni o minorenni, si obbligano ad appoggiare lo scopo e le
finalità della Società Varesina, versando la quota Sociale nella misura e secondo le modalità stabilite
annualmente dal Consiglio Direttivo.
L’ammissione alla Società, previa domanda redatta su apposito modulo, è subordinata
all’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve essere motivato, ma è
insindacabile.
I Soci Ordinari cessano di appartenere alla Società:
d) Per dimissioni volontarie;
e) Per morosità, a causa del mancato pagamento della quota Sociale annua per un periodo di sei
mesi. La delibera di cancellazione per morosità e per dimissioni è decretata dal Consiglio Direttivo,
potranno in seguito essere riammessi con nuova domanda secondo le modalità previste nel quarto
comma del presente articolo;
f) Per radiazioni dalla Società;
g) A causa di morte.
I Soci Atleti sono tutti i Soci che svolgono attività sportiva all’interno della Società e per i quali è
richiesto il tesseramento alla Federazione Sportiva Nazionale di Appartenenza, o all’Ente di
Promozione Sportiva, come indicato all’Art. 1 del presente Statuto. Si dividono in Atleti non agonisti,
e Atleti agonisti, che partecipano a gare o competizioni. L’ammissione alla Società, previa domanda
redatta su apposito modulo, è subordinata all’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo il cui
giudizio deve essere motivato, ma è insindacabile.
I Soci Atleti cessano di essere tali per morosità: a causa del mancato pagamento della quota Sociale
annua, e del mancato e regolare pagamento della quota stabilita per la frequenza, salvo diversa
decisione del Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di disciplina sportiva. I Soci Atleti cessano
di essere tali, anche per comportamento scorretto e ritenuto non conforme ai principi etico-sportivi di
questa Società, su decisione del Consiglio Direttivo.
Tutti i Soci hanno uguali diritti.
Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome della Società ed il diritto di godere delle
agevolazioni che l’Associazione stessa può loro offrire.
Tutti i Soci firmando la domanda di ammissione, dichiarano di accettare il presente statuto ed
eventuali regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo che la Società, deve rendere noti. La domanda
di Socio va presentata personalmente presso la segreteria, fatta eccezione per i Soci minorenni, per i
quali verrà presentata e firmata domanda personalmente dal tutore legale. Non è possibile presentare
domanda per conto di altri. Il Socio all’atto dell’ammissione della propria domanda, verrà fornito di
tessera indicante numero di iscrizione e, oltre a i dati personali, il tipo di Socio, o se Socio atleta, la
disciplina ed il corso cui è iscritto. Sarà indicato nella scheda di Associazione se iscritto a
Federazione o a Ente di Promozione Sportiva. La tessera dovrà inoltre contenere le date di
tesseramento e di scadenza. La tessera potrà anche essere in formato elettronico e contenere dati
nello stesso formato.
Qualunque sia la data di affiliazione il Socio ha diritto di partecipare alla prima Assemblea generale
tenuta a decorrere dalla data di Associazione.
Art. 4
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea generale dei Soci è organo sovrano dell’Associazione e massimo organo deliberante
della Società.
Essa può essere: Ordinaria e Straordinaria. Prendono parte all’Assemblea generale – Ordinaria e
Straordinaria – con diritto di parola tutti coloro che alla data di convocazione dell’assemblea sono
Soci dell’Associazione, ivi compresi i Soci Benemeriti, Ordinari e Atleti, purché questi ultimi (Ordinari
e Atleti) siano in regola con il versamento della quota Sociale annua. Hanno diritto di voto tutti coloro
che alla data della convocazione sono Soci da almeno dodici mesi, ed in regola con il pagamento
della quota sociale annua.
Non hanno diritto al voto i Soci minorenni.
Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta, ma nessuno può avere
più di una delega. Le deleghe sono ritenute valide solo se dotate di fotocopia leggibile del documento
di identità del delegante.
La convocazione dell’Assemblea – Ordinaria e Straordinaria – deve avvenire con avviso scritto da
esporsi in bacheca presso la Sede dell’Associazione, almeno venti giorni prima della data stabilita e
deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché gli argomenti
posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno un terzo
dei Soci con diritto di voto; in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei Soci
presenti o rappresentati.
Per le assemblee elettive, in prima convocazione è richiesta la presenza o la rappresentanza di
almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il
numero dei Soci aventi diritto di voto.
Di ogni Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, si dovrà eleggere il Presidente ed il Segretario e
quest’ultimo redigerà il relativo verbale.
Le deliberazioni dell’assemblea vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti e non possono
essere variate se non su delibera di altra assemblea.
La verifica dei poteri, cioè il diritto di partecipazione e di voto, è compiuta dal Collegio dei revisori dei
Conti che funge anche da Commissione di scrutinio per le votazioni.
L’Assemblea generale dei Soci in sede Ordinaria:
a) È annuale e deve avvenire entro il giorno trentuno del mese di marzo di ogni anno;
b) Discute ed approva la relazione morale, qualora presentata da un Consiglio Direttivo in carica da
almeno un anno.
c) Discute ed approva la relazione tecnica e la relazione finanziaria sull’attività dell’anno Sociale
trascorso;
d) Acquisisce il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
e) Elegge in via diretta il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio
dei revisori dei Conti e del Collegio dei probiviri, i quali durano in carica per il quadriennio olimpico e
sono rieleggibili;
f) Approva i programmi dell’attività da svolgere e le relative modifiche;
g) Nomina i Soci Benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo;
h) Delibera sulle proposte di radiazione;
i) Decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle
presentate dai Soci nonché su ogni argomento che interessi la vita della Società.
L’Assemblea generale dei Soci in sede Straordinaria:
a) può essere convocata l’Assemblea oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria e
autonoma deliberazione, su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci con diritto di voto,
presentando domanda al presidente e proponendo l’ordine del giorno: in tal caso la stessa deve
essere convocata entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
b) Decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre
all’assemblea in via Straordinaria e su quelle proposte dai Soci, sempre in via Straordinaria;
c) Provvede agli adempimenti in materia di elezioni dettate dal presente Statuto;
d) Delibera le modifiche dello Statuto e i mutamenti del patrimonio;
e) Delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito alla chiusura di settori o discipline per
insufficienza di iscritti o per insanabili deficit di bilancio.
f) Delibera in merito all’inserimento e/o apertura di nuovi settori o discipline Sportive, all’interno
della Società
g) Delibera lo scioglimento della Società.
Per le modifiche allo Statuto Sociale, per i mutamenti del patrimonio e per lo scioglimento della
Società occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto di voto, in
seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti e le relative
deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.
Per lo scioglimento della Società, le relative deliberazioni devono essere adottate con voto di ogni
singolo Socio con esclusione delle deleghe.
Art. 5
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Presidente compilerà il bilancio con il Conto profitti e perdite, corredandoli
di una relazione sull’andamento della gestione Sociale.
Detti atti saranno sottoposti all’Assemblea Ordinaria annuale.
ll bilancio deve rimanere presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni precedenti l’assemblea
annuale medesima, a disposizione dei Soci che ne vogliano prendere visione.
Art. 6
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della Società che interpreta ed attua le direttive
dell’Assemblea per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
Il Consiglio è composto da:
a) Il Presidente dell’Associazione eletto dai Soci in assemblea;
b) Due membri rappresentanti per ogni Comitato di Disciplina Sportiva;
c) Quattro Consiglieri eletti dall’assemblea, per numero di preferenze.
Le riunioni del Consiglio Direttivo avranno luogo di norma una volta al mese oppure ogni qualvolta lo
si reputi opportuno e, per essere valide, occorre la presenza della maggioranza dei componenti in
carica alla data di convocazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti, in caso di
parità è determinante il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza dei propri membri che non intervengono, senza
giustificato motivo, a tre adunanze consecutive e la loro sostituzione avverrà come al comma
seguente.
In caso di dimissioni o decadenza di uno o di più componenti del Consiglio Direttivo, ma in numero
inferiore alla metà della sua composizione, la sostituzione avviene secondo l’ordine della graduatoria
dei candidati, tra i non eletti nell’elezione assembleare.
Qualora tra la lista dei non eletti, non vi fossero più le disponibilità ad entrare a far parte del Consiglio
Direttivo, il Consiglio continua a funzionare sino alla prima Assemblea Ordinaria nel corso della quale
si provvede alla reintegrazione, per elezione a maggioranza dei voti, dei consiglieri mancanti.
In caso di decadenza o di dimissioni di più componenti del Consiglio Direttivo in numero maggiore
alla metà della sua composizione, si convoca, nel termine inderogabile di trenta giorni dalla data di
mancanza del quorum, l’Assemblea Straordinaria dei Soci per l’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo, permanendo il consiglio direttivo per una amministrazione solamente ordinaria.
Qualora l’assemblea generale dei Soci non approvi la relazione morale, tecnica, finanziaria
presentata dal Consiglio Direttivo, in carica da almeno dodici mesi, il Presidente e l’intero Consiglio
decadono. Gli stessi, però, rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione provvedendo, nel
contempo, alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria nel termine inderogabile di trenta giorni
dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi venti giorni, per leggere il
nuovo Consiglio Direttivo. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Direttivo non deve
estendersi agli Organi non in connessione funzionale, e cioè: il Collegio dei Revisori dei Conti ed il
Collegio dei Probiviri.
Il nuovo Consiglio Direttivo eventualmente eletto resta in carica fino allo scadere del quadriennio
olimpico.
Il Consiglio Direttivo:
Provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo della Società;
È investito dei più ampi poteri per la direzione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria;
Ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell’Associazione,
esclusi quelli che la Legge ed il presente Statuto attribuiscono all’Assemblea generale dei Soci.
Inoltre:
a) Esamina le domande di ammissione o di dimissione dei Soci e delibera su di esse;
b) Propone all’Assemblea generale la nomina dei Soci Benemeriti;
c) Nomina al suo interno il Vicepresidente, tenendo conto dei voti personali, il Tesoriere e il
Segretario;
d) Conferma la nomina degli Istruttori proposta da ogni Comitato di Disciplina Sportiva, i loro aiutanti
ed eventuali consulenti a qualsiasi titolo;
e) Conferma la nomina dei Direttori Sportivi Sociali i quali, se lo ritiene opportuno, possono essere
scelti anche al di fuori dello stesso e dei Comitati di disciplina sportiva, partecipando alle riunioni con
voto consultivo;
f) Costituisce eventuali Commissioni, determinandone la attribuzioni, il numero dei componenti ed il
funzionamento e se necessario, anche con l’inclusione di esperti esterni;
g) Stabilisce la quota Sociale annua ed eventuali rateizzazioni;
h) Fissa la data dell’Assemblea Ordinaria annuale;
i) Emana, se necessario, regolamenti e norme per il buon andamento dell’Associazione;
j) Delibera su tutte le questioni che interessano la Società ed i Soci.
I componenti del Consiglio Direttivo, dovranno essere tesserati alle Federazioni cui la Società è
affiliata.
Ai componenti del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire cariche analoghe in altre associazioni
affiliate F.G.I., F.I.S. e ad altre Federazioni o Enti di Promozione Sportiva, a cui l’Associazione
deciderà di affiliarsi.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni (quadriennio olimpico) e sono
rieleggibili.
Tutte le cariche Sociali sono a titolo onorifico e gratuito salvo il rimborso delle spese dagli interessati
anticipate per conto della Società nell’esplicazione del mandato e autorizzate preventivamente dal
Consiglio stesso.
Art. 7
ELEZIONI E CANDIDATURE
Nel rispetto del principio di pari opportunità tutti i Soci maggiorenni (salvo i casi previsti dall’art. 15 del
presente statuto) che intendono partecipare all’attività dell’Associazione in qualità di Presidente o
Consigliere devono presentare la propria candidatura al Segretario del Consiglio che presenterà la
lista dei candidati, entro dieci giorni dalla data dell’assemblea, al Consiglio Direttivo per la
esposizione ai Soci entro cinque giorni dall’Assemblea.
I Soci iscritti che intendessero candidarsi al Comitato di Disciplina Sportiva possono presentare le
proprie candidature al responsabile di Comitato, che le consegnerà al segretario, corredate delle
domande firmate. Il Segretario comporrà la lista da presentare al Consiglio Direttivo.
Le candidature a Presidente e Consigliere non sono incompatibili; in caso di non elezione ogni
candidato Presidente può essere votato Consigliere, se candidato per il Consiglio Direttivo.
In caso di totale mancanza di candidature l’Assemblea decide se proseguire con la votazione sulla
base dell’elenco dei Soci o se rinviare l’assemblea a nuova data.
La prima votazione nomina il Presidente che, come previsto dallo Statuto, sarà eletto
democraticamente dall’assemblea dei Soci aventi diritto. I Soci esprimono i loro voti a scrutinio
segreto scegliendo liberamente tra i nominativi dei candidati.
Risulta eletto il Socio che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti, prevale il
più anziano di iscrizione all’Associazione.
Per la votazione dei membri del Consiglio Direttivo e dei Comitati di Disciplina Sportiva i Soci
esprimono i loro voti a scrutinio segreto scegliendo liberamente tra i nominativi dei candidati
indicando un numero di preferenze non superiore a cinque nominativi. Risultano eletti i quattro
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il Presidente ed i membri del Consiglio
Direttivo dovranno essere tesserati alle Federazioni Sportive cui la Società stessa è affiliata.
Risultano altresì eletti quali rappresentanti di disciplina in Consiglio Direttivo, i due Soci che, candidati
per i Comitati di disciplina sportiva, hanno ottenuto il maggiore numero di preferenze, tra i Soci
appartenenti alla disciplina specifica.
Potranno votare per i Comitati di Disciplina Sportiva:
●il Socio atleta maggiorenne regolarmente iscritto ad un corso di una determinata disciplina sportiva,
e in regola con il pagamento delle rate, della quota associativa nonché del tesseramento alle
rispettive Federazioni d’appartenenza, qualora lo richiedano;
●il Socio che, in regola con la quota Associativa secondo quanto disposto dall’art.4, condivida , la
disciplina Schermistica, appoggiandone iniziative, modalità ed organizzative, nell’armonia delle
direttive Societarie;
●il tecnico della area disciplinare, in regola con la quota Associativa
.
In caso di parità di voti, prevale il più anziano di iscrizione all’Associazione.
Il Comitato di disciplina sportiva, una volta eletto, ratificherà i due nomi per rappresentare lo stesso in
seno al Consiglio Direttivo della Associazione.
Art. 8
IL PRESIDENTE – IL VICEPRESIDENTE
Il presidente
1.
è il legale rappresentante dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel
rispetto dell’autonomia degli altri organi Sociali.
2.
Vigila sull’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio.
3.
Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla
prima riunione.
4.
Il Presidente è il responsabile ed il rappresentante dell’Associazione nei confronti delle
Federazioni di appartenenza, nei confronti delle Associazioni sportive e degli Enti di
Promozione.
5.
E’ membro di diritto dei comitati di disciplina sportiva, all’interno dei quali darà deleghe
organizzative e rappresentative, nei confronti delle Federazioni Sportive, cui la Società è
affiliata.
6.
Fa osservare lo Statuto e i Regolamenti.
7.
Convoca le assemblee dei Soci
8.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo stabilendone l’ordine dei lavori.
9.
Convoca le eventuali commissioni
10.
Convoca le riunioni dei Comitati di disciplina sportiva, che intende presiedere
11.
Delega a convocare e/o presiedere riunioni dei Comitati di Disciplina Sportiva.
12.
Presenta all’assemblea dei Soci la relazione dell’esercizio Sociale, e qualora sia in carica da
almeno un anno, la sottopone al voto dell’Assemblea.
13.
Firma gli atti e i documenti amministrativi o ne delega la firma.
14.
Autorizza il Tesoriere al pagamento delle spese.
Per incarichi specifici può delegare, a rappresentarlo, uno o più componenti del Consiglio Direttivo.
Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal
Vicepresidente.
Nei casi di impedimento definitivo del Presidente, ad esempio dimissioni, morte ecc, il Consiglio
Direttivo decade immediatamente ed il Vicepresidente che ha assunto la reggenza provvisoria della
Società Varesina, convoca entro 30 giorni successivi, l’Assemblea Straordinaria dei Soci per il
rinnovo delle cariche, che dovrà tenersi entro i 60 giorni successivi.
Nella conduzione ordinaria, il Vicepresidente può essere delegato dal Consiglio Direttivo a
condividere la firma in banca o in altre situazioni. Diversamente il Consiglio Direttivo dovrà
individuare altra persona tra i Consiglieri, per questo ruolo.
Art. 9
IL SEGRETARIO
Il Segretario della Società:
a) Provvede al funzionamento della segreteria e dirige l’amministrazione della Società;
b) Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
c) Redige i verbali delle riunioni;
d) Attende alla corrispondenza, cura la tenuta del Libro dei Soci e provvede alla emissione delle
tessere Sociali;
e) Trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e delle assemblee.
f) Trasmette la lista dei nuovi richiedenti l’Associazione, al Consiglio Direttivo, per l’approvazione.
Art. 10
IL TESORIERE
Il Tesoriere cura la tenuta di tutti gli atti contabili dell’Associazione e provvede alla conservazione
delle attività Sociali.
Provvede altresì a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia di impegni di
spesa.
Art. 11
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e da un supplente scelti tra i Soci
aventi diritto di voto ed eletti dall’Assemblea generale, a scrutinio segreto, nella medesima seduta in
cui viene eletto il Consiglio Direttivo.
Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di suffragi: i primi tre della graduatoria sono
nominati effettivi, mentre l’altro è membro supplente.
In caso di parità di voti, precede il Socio più anziano di iscrizione all’Associazione.
Qualora, nel corso del mandato, venga a mancare per qualsiasi causa un componente effettivo del
Collegio, subentra il Revisore supplente eletto a tale incarico, e diventa Revisore supplente il primo
degli esclusi.
I Revisori effettivi eleggono tra loro il Presidente, in occasione della prima riunione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull’intera gestione economica – finanziaria
dell’Associazione ed appronta la relazione che correda il conto consuntivo, da sottoporre
all’assemblea generale sei Soci.
Deve inoltre vigilare sul rispetto di norme regolamentari o di Legge, in fatto di gestione economica e
normative fiscali.
Il Collegio dei Revisori assiste di diritto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle delle eventuali
commissioni nominate dallo stesso Consiglio, dove vengono assunte delibere amministrative.
Il Collegio svolge, nelle assemblee, i compiti previsti dall’Art. 4 del presente Statuto.
I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Art. 12
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti, di cui almeno due con competenza giuridica ed
eletti dall’Assemblea generale dei Soci, a scrutinio segreto, nella medesima seduta in cui viene eletto
il Consiglio Direttivo.
I Probiviri, per le loro qualità morali, giuridiche ecc. possono anche essere scelti tra persone che non
siano socie della Varesina.
Il Collegio ha competenza su fatti che abbiano rilevanza sull’attività Sociale commessi dai Soci.
I Probiviri inoltre hanno il compito di risolvere tutte le controversie che possono sorgere tra i Soci,
ovvero fra i Soci e l’Associazione ed i suoi organi.
Il Collegio dei probiviri dirime inappellabilmente vertenze e questioni riguardanti la corretta
interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.
Il Collegio decide a maggioranza dei suoi componenti
Il Collegio esamina e giudica, in via definitiva, sui ricorsi avverso ai provvedimenti disciplinari adottati
dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci.
Le decisioni del Consiglio dei probiviri sono obbligatorie e inappellabili.
I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni (morte, impedimento ecc.) di uno o più probiviri, il consiglio direttivo convocherà
l’assemblea per le nuove elezioni, dei soli probiviri da sostituire, entro 30 giorni. Il probiviro/i così
eletto/eletti rimarrà/rimarranno in carica solo fino allo scadere del mandato del/dei probiviro/probiviri
dimissionari
Art. 13
COMITATI DI DISCIPLINA SPORTIVA
L’Associazione riconosce al suo interno comitati, una per ogni disciplina sportiva, autonomi fra loro,
retti da un proprio regolamento, redatto nel rispetto dei principi sanciti dall’art.22 del presente statuto,
il quale, stabilisce le norme relative all’organizzazione dell’attività svolta in seno all’Associazione
sportiva, sulla base della peculiarità della disciplina svolta.
Dette norme devono, in particolare, regolare:
1.
La direzione tecnica;
2.
La gestione della Disciplina Sportiva, in armonia con la gestione generale dell’Associazione e
coerente con i principi e le finalità della stessa, conformi ai dettami delle Federazioni.
Ogni modifica del regolamento di disciplina sportiva è proposta dal comitato stesso, deliberata dal
Consiglio Direttivo. Il Comitato di Disciplina Sportiva è l’organo organizzativo dell’attività delle
discipline sportive presieduto dal Presidente dell’Associazione, o da un delegato dal Presidente
all’interno del comitato stesso, promuove le attività della disciplina sportiva, nel rispetto delle direttive
dello Statuto Sociale e del Regolamento di Comitato. E’ organo autonomo in termini di scelte
organizzative e gestionali, ma subordinato nelle stesse all’approvazione da parte del Consiglio
Direttivo dell’Associazione.
I suoi componenti, nel numero definito dai rispettivi regolamenti, risultano eletti tra i Soci che, in
occasione delle Assemblee generali elettive della Società hanno presentato candidatura per i
comitati e ottenuto il maggiore numero di voti.
I primi due eletti assumono l’incarico di rappresentanti di disciplina in seno al Consiglio Direttivo
dell’Associazione, salvo diversa decisione del comitato.
Il Responsabile di comitato è colui che, delegato dal Presidente, si occupa della gestione delle attività
della disciplina, organizza, in accordo con i componenti del comitato, corsi e attività agonistiche, cura
l’istruzione tecnica, presentando il programma sportivo al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il
Responsabile di comitato rappresenta la disciplina nei confronti dell’Associazione, e tutte le sue
articolazioni. Ogni Comitato è responsabile nei confronti dell’Associazione, della gestione economica
della stagione sportiva. Amministra la parte di quote Sociali di sua pertinenza, stabilita dal Consiglio
Direttivo, nonché gli eventuali contributi devoluti dalla Federazione di appartenenza, provvedendo,
nella propria annuale amministrazione, al pagamento dei propri tecnici e altre spese inerenti la
gestione sportiva, eccetto diverse decisioni del Consiglio Direttivo. Dovrà provvedere alla stesura di
un bilancio preventivo e del rendiconto di disciplina sportiva riferito alla data del 31 (trentuno) agosto
di ogni anno, da consegnare al Tesoriere dell’Associazione, entro l’inizio della stagione agonistica e
non oltre il primo settembre di ogni anno.
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione vanno preventivamente sottoposte le spese, eccedenti quanto
previsto nel bilancio preventivo, per l’eventuale approvazione. Non è ammesso ai Comitati di
Disciplina Sportiva di contrarre debiti e impegni di alcun tipo in nome e per conto dell’Associazione. I
componenti dei Comitati vengono eletti secondo le disposizioni del precedente art. 7. del presente
statuto.
La Società deve affiliarsi alle Federazioni Nazionali che inquadrano gli sport in essa praticati e, se
necessario, agli Enti di Promozione Sportiva, riconoscendone gli statuti e i regolamenti. È compito
dei Comitati di disciplina sportiva organizzare l’attività agonistica, curare l’istruzione tecnica,
promuovere corsi ed attività nel settore sportivo di competenza. A tal fine è di sua esclusiva
competenza il reperimento e la valutazione dei tecnici, istruttori o altro personale necessario,
sottoponendo comunque la scelta motivata, al Consiglio Direttivo.
Nella sua prima riunione il Comitato di disciplina sportiva nomina le cariche previste dal regolamento
di comitato scegliendo tra gli eletti. Ogni Comitato è responsabile di fronte all’Associazione di beni
patrimoniali ad esso affidati.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra iscritti e componenti di Comitato o tra Comitati diversi sarà
discussa e risolta dal Consiglio Direttivo dell’Associazione in riunione straordinaria con l’intervento
delle parti contendenti. Nel caso in cui una delle parti fosse membro del Consiglio Direttivo, essa si
dovrà astenere dal voto sulla decisione.
Ogni Comitato potrà essere dichiarato sciolto dall’Assemblea dell’Associazione su proposta del
Consiglio Direttivo:
a. Qualora venga meno agli scopi per i quali esso si è costituito:
b. Qualora la gestione del Comitato sia difforme e non rispetti i principi etici e sportivi
dell’Associazione,
c. qualora il comportamento dei componenti del comitato sia stato, dal Consiglio Direttivo,
giudicato irrispettoso nei confronti dell’Associazione stessa e dei suoi dirigenti,
d. qualora i responsabili ed il Comitato stesso sia sottoposto a provvedimento disciplinare da
parte del Direttivo o dell’Assemblea. Nei casi sopraindicati, a) b) c), qualora la disciplina si
trovi ad essere sprovvista di Comitato, il Consiglio Direttivo potrà nominare e coordinare un
gruppo di gestione temporanea, che terminerà la stagione.
L’Assemblea dei Soci convocata straordinariamente dovrà deliberare la proposta del Consiglio
Direttivo. Un nuovo organo di gestione verrà rieletto non appena possibile.
Qualora la gestione economica del Comitato di disciplina chiuda in passivo per due anni consecutivi e
l’andamento della terza stagione possa pregiudicare l’equilibrio economico della Società, l’attività
potrà essere proseguita in gestione minima dal consiglio Direttivo dell’Associazione, riservandosi di
delegare Soci della disciplina a compiti e decisioni ordinarie. L’Associazione dovrà garantire il diritto
del Socio atleta a terminare la stagione.
Qualora scelte gestionali non condivise si dimostrino difformi ai dettami etico-sportivi
dell’Associazione e ne portino conseguenze economiche negative, la gestione della sezione potrà
passare temporaneamente al Consiglio Direttivo.
Ogni disciplina potrà dichiararsi chiusa, qualora il comitato di disciplina sportiva dimostri l’impossibilità
di proseguire l’attività, di perseguire le finalità, e di non essere più in grado di sostenere
economicamente la gestione nel rispetto dello statuto dell’Associazione. Tale proposta dovrà essere
sottoposta dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci, che delibererà in merito.
Art. 14
I DIRETTORI SPORTIVI
I Direttori Sportivi Sociali sono degli esperti, nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta dei Comitati
di disciplina sportiva, ai quali è affidata la direzione e l’organizzazione dell’attività addestrativa ed
agonistica delle rispettive Discipline Sportive.
Essi, nella sfera di propria competenza, sovrintendono e rispondono dell’operato tecnico degli
istruttori Sociali.
Art. 15
INCOMPATIBILITA’
La carica di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario e di Tesoriere di Consigliere e di membro
del comitato di Disciplina Sportiva dell’Associazione è incompatibile con la qualifica di Tecnico o
Istruttore.
La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica, comprese quelle
tecniche.
Non può essere eletto componente del Consiglio Direttivo chi riceve compensi ed onorari dalla
Società per il suo operare all’interno della Società stessa.
Art. 16
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di prendere provvedimenti disciplinari contro i Soci che in qualsiasi
modo trasgrediscono le disposizioni dello Statuto Sociale o dei regolamenti.
Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
a) Il richiamo;
b) L’ammonizione;
c) La sospensione;
d) La radiazione dalla Società.
Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo, gli interessati nel termine di quindici giorni dalla notifica
del provvedimento possono ricorrere in appello al Collegio dei Probiviri.
La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Può
essere pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
dall’Associazione, o che, con la condotta, costituisce ostacolo al buon andamento anche sportivo
della Società.
La delibera di radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea Generale dei Soci.
Il Socio radiato non può essere riproposto.
Art. 17
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Le entrate della Società sono costituite:
a) Dalle quote Sociali, che non sono trasmissibili né rivalutabili;
b) Dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi o di Enti Pubblici o Privati;
c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi Sociali.
Il patrimonio Sociale è costituito:
a) Dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
b) Dal materiale, attrezzi per la pratica della ginnastica, della scherma e della pesistica ed indumenti;
c) Da tutti gli altri beni immobili e mobili di proprietà della Società Varesina di Ginnastica e Scherma
Associazione Sportiva Dilettantistica.
Art. 18
BANDIERA E COLORI SOCIALI
La bandiera Sociale è quella Nazionale. Essa non potrà figurare in pubblico se non per legittime
riunioni e con l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.
I colori Sociali sono: BIANCO – ROSSO.
Art. 19
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’
In caso di scioglimento della Società, il patrimonio immobiliare e mobiliare sarà consegnato al
Comune di Varese perché ne usi ai fini e a vantaggio dell’educazione fisica a favore della gioventù
varesina, acquisendo comunque il parere dell’organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190,
della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
La bandiera, gli atti di archivio, i punzoni dell’emblema Sociale, le medaglie e le coppe ed il timbro
della Società verranno consegnati all’Amministrazione Comunale di Varese.
L’atto di consegna verrà redatto in duplice copia, una delle quali resterà preso l’archivio comunale e
l’altra depositata presso un Notaio della città.
Nel caso che in Varese dovesse essere istituita o costituita una Società con le stesse finalità della
“Varesina Ginnastica e Scherma Associazione Sportiva Dilettantistica” il Comune di Varese è tenuto
a trasferire in proprietà al nuovo sodalizio tutto il patrimonio, la bandiera e quanto altro consegnato
dalla cessata Società Varesina di Ginnastica e Scherma Associazione Sportiva Dilettantistica. In tale
caso il nuovo sodalizio deve adottare lo stesso statuto Sociale, la medesima denominazione,
subentrare in tutte le obbligazioni contratte dalla disciolta Società Varesina di Ginnastica e Scherma
Associazione Sportiva Dilettantistica.
Art. 20
UTILI
Alla Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre organizzazioni non lucrative, che per legge, statuto o regolamento, perseguano gli stessi scopi
dell’Associazione.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, per la realizzazione delle
attività istituzionale e di quelle direttamente connesse.
Art. 21
NORME INTEGRATIVE
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, nei regolamenti dei Comitati di disciplina
sportiva, valgono, a tutti gli effetti, gli Statuti ed i Regolamenti Federali, nonché le norme del Codice
Civile e delle leggi Speciali in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche. Il presente Statuto
sostituisce ogni altro statuto e regolamento precedentemente adottati.
Art.22
REGOLAMENTO DEI COMITATI DI DISCIPLINA SPORTIVA
disposizioni generali
comma1
Il Comitato di Disciplina Sportiva è un organo riconosciuto in seno alla Società, della quale è parte
integrante.
Comma 2
Il Comitato di Disciplina Sportiva deve attenersi scrupolosamente alle delibere che lo riguardano,
adottate dal Consiglio Direttivo.
Comma3
Il Comitato ha autonomia organizzativa per quanto riguarda corsi e attività agonistiche nell’ambito
della Disciplina Sportiva praticata. Dovrà redigere un regolamento interno redatto nel rispetto dei
principi dettati dall’art. 22 del presente Statuto.
comma 4
Relaziona periodicamente sull’andamento economico e di gestione della disciplina e dell’attività
agonistica. Si attiene nella gestione alle disposizioni statutarie e dei legge.
Comma 5
Il Comitato di Disciplina sportiva ha autonomia nell’individuare forme di promozione nell’ambito
dell’attività promozionale della Società, che devono essere comunque approvate dal Consiglio
Direttivo.
Comma 6
Nelle discipline sportive nelle quali si praticano differenti attività riconosciute dalle rispettive
Federazioni, è consigliabile, anche se non obbligatorio, che le stesse siano rappresentate all’interno
del comitato stesso. I componenti del comitato saranno eletti nell’ambito della riunione Assembleare,
con apposita scheda, dai soci atleti maggiorenni, iscritti alla disciplina cui il comitato fa riferimento.
I Soci aventi diritto, potranno delegare un altro Socio avente diritto ad esprimere il proprio voto. Le
deleghe sono regolamentate come all’art. 4 del presente statuto.
I due eletti con più voti o due eletti indicati dal Comitato stesso, saranno i rappresentanti di disciplina
in seno al Consiglio Direttivo societario.
comma 7
I Comitati si riuniranno ogni qualvolta le necessità organizzative lo richiedano.
Le riunioni dovranno essere comunicate al Presidente dell’Associazione. Le riunioni del Comitato
potranno essere convocate e presiedute anche dallo stesso Presidente della Società Varesina, o da
un suo delegato.
comma 8
I rappresentanti degli atleti e dei tecnici, regolarmente eletti rispettivamente tra gli atleti e tra i tecnici,
saranno parte del Comitato. Parteciperanno alle riunioni con ogni diritto.
comma 9
Le riunioni dovranno avere una regolare convocazione del cui O.d.G viene informato il Presidente. Di
ogni riunione deve essere redatto, e regolarmente sottoscritto dal segretario e dal responsabile,
regolare verbale. Il verbale sarà consegnato firmato in segreteria, ove si provvederà ad aggiungerlo
al libro verbali. La mancata consegna dei verbali di Comitato, entro i termini richiesti dal Consiglio
Direttivo, potrà dar luogo a Provvedimenti Disciplinari.
comma 10
Il Comitato potrà avvalersi di competenze esterne al Comitato stesso, purchè comunicate al Consiglio
Direttivo e a titolo gratuito.
comma 11
Iniziative di comunicazione e pubblicità dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo della
Società o da un delegato dal Consiglio.
comma 12
Ogni decisione di tipo gestionale che comporti la sostanziale modifica dei corsi, del numero degli
iscritti, dei tecnici, delle attrezzature, degli spazi occupati deve essere proposta e motivata dal
Comitato di disciplina al Consiglio Direttivo Societario, che dovrà esaminarla e deliberare in merito.
comma 13
i comitati relazioneranno ai Soci sull’andamento gestionale e sportivo delle discipline nell’Assemblea
ordinaria da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno.
Comma 14
Per quanto qui non espressamente previsto si fa rinvio all’art 13 dello Statuto Sociale.
Varese, lì 15 febbraio, 2013
Il Presidente
Alessandra Bortolon
Scarica