DIRITTO SOCIETARIO
RUMENO
Balais Ana-Maria
Dutu Ana-Maria
Sistema legislativo ante riforma 2006
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Sistema monistico
- prevede l’affidamento dell’amministrazione
ad un’amministratore o ad un consiglio di
amministrazione composto da un numero
dispari di membri (interni o esterni alla
società), nominata dall’assemblea ordinaria,
con possibilità di revoca con mandato anche
senza giusta causa (in questo caso, con
risarcimento del danno).
Tipi di società:
1.
2.
3.
4.
5.
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata
Società per azioni
Le forme più diffuse nell’esercizio di un business in
Romania:
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Le società a responsabilità
limitata:
Capitale
sociale
MINIMO
ammonta attualmenta a circa
60€ versato integralmente;
Può avere uno o più soci ma
non più di 50 (socio unico
diverso da società commerciale
unipersonale);
Organi societari: l’assemblea
dei soci e l’amministratore
(amministratori ).
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Le società per azioni
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Capitale
sociale
MINIMO
ammonta a 25.000 € che deve
essere versato al momento
della costituzione nella misura
di almeno 30 %;
Il numero minimo dei soci
passa da 5 a 2;
Sono previsti i seguenti organi
sociali:
Assemblea Generale Ordinaria
e Straordinaria;
Consiglio di Aministrazione;
Comitato
di
Direzione
(nominato dal Consiglio di
Amministrazione);
Collegio Sindacale( 3 sindaci ).
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Modifiche e la riforma
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la legge 31/1990, modificata dalla legge 161/2003, prevede la
modifica del valore attuale del capitale sociale minimo per la
società per azioni;
La legge 99/1999 che impone l’esistenza di un Archivio
Elettronico presso il quale possono/devono essere registrate le
garanzie reali poste a carico delle quote sociali;
Riforma 2006:
- numero minimo dei soci;
- possibilità di prevedere un termine entro il quale devono
essere distribuiti gli utili;
- modificazione dei quorum assembleari.
Sistema legislativo post riforma 2006
Accanto al sistema monistico abbiamo
l’introduzione del sistema dualistico di
amministrazione delle S.p.A
-prevede la suddivisione dei compiti di
amministrazione tra un Direttorato, che
deve sempre essere composto da un
numero dispari di membri, ed un
Consiglio di Sorveglianza