COMUNE DI VILLACIDRO (Provincia del Medio Campidano) Piazza Municipio, 1 09039 Villacidro VS Tel.07093442223 fax 0709316066 Prot . 18462 Ord. Villacidro 10.09.2013 102 IL SINDACO VISTA la comunicazione p.g./2013/0030124 del 09.09.2013 del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Sanità animale dell’A.S.L. n. 6 di Sanluri ( acquisita al prot. 18433 del 10.09.2013), con la quale viene confermata la presenza di capi ovini infetti dal virus della febbre catarrale degli ovini nell’allevamento caprino dell’azienda contrassegnata dal codice aziendale IT092CA011, sita in località TRUNCONI agro del Comune di Villacidro, di proprietà della COOP. TRASFORMAZIONE AGRARIA TRUNCONI, C.F.00543150924, sede legale LOC. TRUNCONI Comune di Villacidro, VISTA la legge regionale 28/07/2006 n. 10 concernente la “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna; VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e le sue successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Regolamento di polizia Veterinaria n. 320 del 08.02.1954 e s.m.i.; VISTO il D.lvo n. 225 del 09/07/2003 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo “lingua blue” degli ovini; VISTI la legge 218 del 2 giugno 1988, il Decreto ministeriale 20 luglio 1989 n. 298 e il Decreto ministeriale 19 agosto 1996 n. 587 che disciplinano i criteri di calcolo per gli indennizzi degli animali abbattuti a seguito di malattie; VISTO il regolamento CE 1266/2007 concernente la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimento di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale; VISTI i regolamento CE 1069/2009 e il Regolamento UE 142/2011 recanti norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti non destinati al consumo umano e le relative disposizioni di applicazione; VISTO il D.lvo n. 267 del 18.08.2000 ( testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e le successive modificazioni e integrazioni, in particolare per ciò che concerne le competenze del Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica di carattere esclusivamente locale; ORDINA Alla COOP. TRASFORMAZIONE, AGRARIA TRUNCONI C.F. 00543150924, sede legale LOC. TRUNCONI Comune di Villacidro di rispettare nel proprio allevamento codice aziendale IT092CA011, sito in località TRUNCONI, agro del Comune di Villacidro, di attenersi scrupolosamente alle seguenti misure atte ad impedire la diffusione della malattia : - Sequestro dell’allevamento del luogo infetto, ovvero il divieto della movimentazione in entrata o in uscita dell’azienda degli animali appartenenti alle specie ricettive salvo autorizzazione da parte del Servizio Veterinario della ASL; - - - - - puntuale aggiornamento del sistema di identificazione e di registrazione degli animali ricettivi alla febbre catarrale e Blue Tongue presenti in azienda, compresa la registrazione degli animali morti e sospetti di infezione; comunicazione tempestiva al servizio veterinario della ASL degli animali morti e degli animali con sintomi di malattia e sospetti di infezione; collaborazione del detentore degli animali per eventuali abbattimenti di animali ritenuti necessari dai Veterinari ufficiali della ASL per prevenire il propagarsi dell’epidemia; smaltimento degli animali morti e abbattuti mediante modalità previste dalla vigente normativa e secondo quanto espressamente disposto dalla ASL ( impianti autorizzati, incenerimento o sotterramento in loco); effettuazione di trattamenti con insetticidi autorizzati da irrorare sugli animali nonché all’interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, con cadenza almeno quindicinale, al fine di prevenire , per quanto possibile, gli attacchi degli insetti vettori del virus ( moscerini del genere culicoides); effettuazione di interventi o lavorazioni agronomiche nei luoghi, quali ristagni idrici e di liquami, che possono favorire la sopravvivenza e la riproduzione dell’insetto vettore della malattia al fine di prevenire o rimuovere gli insediamento dei suddetti insetti; qualora esistano i mezzi necessari, confinamento degli animai ricettivi in locali protetti dagli attacchi dei moscerini vettori del virus, soprattutto nelle ore di maggiore attività dei sopraindicati insetti ( ore crepuscolari di inizio giorno e del tramonto) DISPONE la notifica della presente ordinanza ai seguenti soggetti: • ai proprietari e/o detentori dell’allevamento sopra specificato; • all’ufficio di Polizia Municipale; • alla locale stazione Carabinieri; • alla locale stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale; • alla ASL 6 di Sanluri, Servizio Sanità Pubblica Veterinaria La forza pubblica è incaricata dell’osservanza del presente atto Le violazione allele prescrizioni contenute nel presente atto saranno perseguite a norma di legge Il SINDACO (PANI TERESA MARIA)