COMUNE DI VILLACIDRO Provincia del Medio Campidano Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927 09039 Villacidro - Piazza Municipio, 1 – Tel. 070 93442229 – Fax 070 93442271 Sito web: http://www.comune.villacidro.vs.it ORDINANZA N. 39 DEL 3/4/2014 Prot. n. 20140007900 del 3/4/2014 IL SINDACO VISTA la segnalazione dei Servizi Veterinari della ASL n. 6 di Sanluri Prot. n. 11952 del 01/04/2014 con la quale viene segnalata la mancata risoluzione delle “non conformità” alle norme che disciplinano la salute e l’allevamento degli animali presso le aziende suinicole site nei terreni civici della montagna di Villacidro; VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265; VISTA la Legge 23/12/1978 n.833 istitutiva del SSN e successive modifiche e integrazioni; VISTO il Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni; VISTA la Legge Regionale 28/07/2006 n.10 concernente la “tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna; VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n.320 e successive aggiunte e modificazioni; VISTO il D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54 recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana; VISTO Il D. L.vo 26 ottobre 2010, n. 200 relativo all’identificazione ed alla registrazione dei suini; VISTO il D.P.G.R. n. 56 del 3 maggio 2012 (Misure straordinarie di lotta alla Peste Suina Africana. Istituzione del tavolo interassessoriale; VISTO il Decreto Assessorato Igiene e Sanità della regione Sardegna n. 69 del 18/12/2012 recante “Decreto attuativo del Piano straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana. Anni 2012 e 2013” come modificato e integrato dal D.A.I.S. n. 20 del 09/07/2013; VISTO IL Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009 , relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento; VISTO il Regolamento CE 1069/2009 e il Regolamento UE 142/2011 recanti norme sanitarie relative D:\documenti\Patrimonio\Terre pubbliche\AREE MONTANE\insediamenti zootecnici\allevamento suinicolo\sequestro 2014\ordinanza2014.docx 14/04/2014;13.14.57 1/4 allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e le relative disposizioni di applicazione; VISTO il D.lvo n. 122 del 07/07/2011 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; VISTO il D.l.vo n. 267 del 18/08/2000 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”) e le successive modifiche e integrazioni, in particolare per ciò che concerne le competenze del Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale); CONSIDERATO il livello di rischio insito nelle carenti recinzioni, inadeguate ad impedire il contatto tra i suini allevati ed eventuali suini selvatici presenti nel territorio; RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad assicurare la risoluzione delle non conformità rilevate dalla ASL, in particolare per quanto concerne le misure sulla biosicurezza e i requisiti strutturali dei locali di stabulazione e delle recinzioni; ORDINA Con decorrenza immediata, sino al previsto trasferimento dell’allevamento suino nei lotti recintati, a cura del Comune, siti in località “Craccuris”, al Sig./ra (omissis……..), di rispettare e di applicare le seguenti misure: a) sequestro dell’allevamento suino nella sede aziendale e la custodia dello stesso, ovvero il divieto della movimentazione in entrata o in uscita dall’azienda degli animali appartenenti alla specie suina salvo specifica autorizzazione da parte del Servizio Veterinario della ASL; b) rafforzamento e/o ampliamento delle recinzioni dei locali di allevamento e delle aree attigue ove viene praticato l’allevamento al fine di impedire qualsiasi contatto tra i suini allevati ed eventuali suini selvatici presenti nel territorio; c) macellazione dei suini, previa autorizzazione della ASL; d) divieto di entrata e di uscita dall'azienda di suini e di animali domestici di qualsiasi specie salvo specifica autorizzazione della ASL; e) divieto di trasportare fuori dall’azienda carcasse di suini, foraggi, attrezzi, oggetti, letame, rifiuti ed altro materiale salvo specifica autorizzazione da parte della ASL; f) divieto di spostamento degli animali per macellazione, anche se ad uso famiglia, senza specifica autorizzazione della ASL; g) divieto per il personale addetto all’allevamento di recarsi presso altri allevamenti suini; h) divieto di accesso in azienda a persone estranee, in particolare se proprietari di suini o cacciatori; i) puntuale aggiornamento del sistema di identificazione e di registrazione degli animali presenti in azienda, compresa la registrazione degli animali morti; j) obbligo di segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della ASL gli animali morti, gli animali con sintomi di malattie e gli animali sospetti di infezioni affinché possano essere effettuate le opportune indagini; k) offrire la massima collaborazione nei confronti dei Veterinari ASL affinché i suini possano essere sottoposti agli esami clinici, anagrafici e di laboratorio per individuare l'eventuale presenza di agenti patogeni. 2/4 Tutti i suini rinvenuti al pascolo brado saranno abbattuti e distrutti secondo le procedure di cui al Piano d’azione, ex D.P.G.R del 3 maggio 2012 n. 56, da attuare senza indugio. DISPONE La notifica della presente Ordinanza al Proprietario/Detentore dell'allevamento sopra specificato. La trasmissione della presente Ordinanza a: Ufficio di Polizia Municipale; Locale Stazione dei Carabinieri; N.A.S. Carabinieri di Cagliari Viale Trieste n. 159 – 09123 Cagliari - tel: 06/59944302 - tel: 06/59947539 – Pec [email protected] Locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; Prefettura di Cagliari; ASL n. 6 di Sanluri – Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria; Servizio Prevenzione Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Via Roma 231 - 09123 Cagliari - Fax 070 6065280 – 070 6066817 - Mail: [email protected] Pec: [email protected] AFFIDA Al Personale dell’Ufficio di Polizia Municipale, il compito di vigilare sulla esecuzione della presente ordinanza attraverso sopralluoghi negli allevamenti, almeno a cadenza settimanale. Agli altri Agenti e Ufficiali delle Forze di Polizia e ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL di Sanluri, ognuno per le proprie competenze, il compito di vigilare sull’osservanza del presente provvedimento. Le infrazioni alla presente Ordinanza saranno perseguite in conformità alla norma vigente. IL SINDACO Teresa Maria Pani 3/4 4/4