ENTE BENEFICIARIO FEDERSVILUPPO ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE BOLLETTINO DI SICUREZZA ALIMENTARE N°06/14 REDATTO DALL’AREA TECNICA. Torino, 22 dicembre2014. 10135 Torino - Via Pio VII, 97 – tel. 0116177211 Cristoforo Cresta Tel 0116177275 e-mail: [email protected]. Regolamento UE 1169/2011 in materia di informazione e etichettatura degli alimenti. AGGIORNAMENTI Per saperne di più consultare anche il BOLLETTINO DI SICUREZZA ALIMENTARE N°05/14 al link >> Il 13 dicembre 2014 entrerà in vigore il Regolamento UE 1169/2011 in materia di informazione sugli alimenti ai consumatori, che introduce alcune significative novità in merito all'etichettatura degli alimenti. Coldiretti Torino ha ritenuto utile indire due incontri informativi per le aziende agricole associate. PRESENTAZIONE UTILIZZATA NELLE RIUNIONI ETICHETTE NON CONFORMI ALLE NUOVE NORME, CHE FARE? 16/12/2014 Con l'efficacia del regolamento "Informazione Alimentare ai Consumatori", reg. 1169/2011 dell'Unione, direttamente in tutti i territori europei, dallo scorso 13 dicembre, il rischio è di creare panico- buttando al macero prodotti perfettamente edibili, e con etichettatura a norma della precedente direttiva 2000/13 (come recepita in Italia dal D. lgs 109/92). Cosa devono fare i produttori in tal senso? Smaltire le scorte La norma UE è però chiara: i produttori potranno smaltire le scorte fino ad esaurimento, anche dopo il 13 dicembre 2014 (art. 54). E qui occorre fare alcune precisazioni. È ovvio che prodotti con una shelf life di una qualche entità possono essere smaltiti facilmente (es, olio extravergine di oliva etichettato in conformità a disposizioni normative in vigore a Novembre 2014, durante la campagna olearia), senza problemi di sorta. L'esaurimento scorte inoltre è facilitato nel caso di produzioni locali, di piccoli quantitativi, magari veicolati con conoscenza diretta dei consumatori o tramite circuiti fiduciari: nel giro di poco tempo, si riesce a dimostrare che effettivamente tali scorte sono state commercializzate e quindi esaurite. Anche prodotti con shelf life minore, vanno comunque incontro alla stessa logica: potranno essere smaltiti, la deperibilità intrinseca del prodotto "garantisce" un fisiologico e naturale smaltimento del prodotto, a prescindere dalla volontà eventuale di commercializzarlo o meno. Nel caso comunque di prodotti confezionati ed etichettati dopo il 13 dicembre, qui bisogna essere a norma con il nuovo regolamento. Almeno per gli aspetti: 1. che sono chiari e non soggetti a ulteriori chiarimenti da parte della Commissione; 2. che non richiedono interpretazioni normative nazionali, che nel caso, possono essere anche più restrittive. Vediamo le due casistiche. Chiarimenti della CE In alcuni casi, sono attesi chiarimenti della Commissione Europea: un secondo documento "Domande e Risposte", atteso entro novembre 2013, non è ancora stato pubblicato. Su tutti gli aspetti ivi acclusi, si ritiene che si potrà rimanere in attesa - e quindi, senza profili sanzionatori direttamente applicabili. Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) nel suo decreto di Bozza Sanzioni- ha infatti chiarito che le previsioni soggette a interpretazione saranno punibili soltanto dal 1° giugno 2015. A ben vedere, sono davvero molti gli aspetti ancora in stand-by. Tra quelli più evidenti: regole sull' "ingrediente sostitutivo" (la cui indicazione deve figurare a fianco della denominazione dell'alimento in caratteri non inferiori al 75% del carattere mediano della stessa); aspetti di responsabilità degli operatori, in particolare sulle modalità di indicare l'indirizzo; la definizione di "superficie maggiore" (con esenzioni varie o previsioni di dettaglio nel caso sia inferiore a 80 cm2, 25 cm2, o 10 cm2); l'etichettatura degli allergeni (la Commissione ha preparato linee guida ora sottoposte a consultazione pubblica); l'indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) - anche qui la CE ha linee guida in corso d'opera; le vendite a distanza; la CE ha un documento "Domande & Risposte" in fase di finalizzazione; vari aspetti sull'etichettatura nutrizionale (però non ancora obbligatoria); la CE ha un documento "Domande & Risposte su dichiarazione nutrizionale" in fase di finalizzazione; vari aspetti su quantità netta in prodotti soggetti a notevoli perdite di peso; su glassa e modalità di misurazione del peso; su alimenti solidi in liquido di copertura; la CE ha un documento "Domande & Risposte su peso netto e prodotti glassati" in fase di finalizzazione; eventuali esenzioni su Termine Minimo di Conservazione per funghi, sidro, prodotti di confetteria; aspetti circa l'indicazione della data di congelamento; aspetti circa "carne ricomposta" e "pesce ricomposto", con "Domande & Risposte su etichettatura della carne e del pesce" da parte della CE in fase di finalizzazione; acqua aggiunta: vanno chiarite le esenzioni sui prodotti che non devono indicarla se presente in quantità superiore al 5% la DG Sanco anche qui ha il documento Domande & Risposte su etichettatura della carne e del pesce" in fase di chiusura. In ultima analisi, i quesiti e le incertezze sembrano davvero tante puntando ad una frammentazione interpretativa e applicativa del regolamento di non poco conto, che non può però ripercuotersi sulle imprese soprattutto se Piccole e Medie. Su tutti questi casi certo, il giudizio rimane sospeso allora fino a giugno 2015. Con inefficacia delle sanzioni eventualmente comminate su tali aspetti. Disposizioni restrittive nazionali. Vi sono poi svariati aspetti previsti a livello nazionale - almeno in fase di bozza di DPCM rinnovato del D. lgs 109/92- - di maggior onere per le imprese: allergeni su preincartati, indicazioni obbligatorie ulteriori su preincartato in presenza o in assenza del consumatore; indicazione del lotto - solo per citarne alcune. Queste, per la verità ancora in fase di discussione con le associazioni di categoria, tra cui Coldiretti verranno considerate applicative a tutti gli effetti solo 90 giorni dopo la pubblicazione del decreto, ancora in alto mare- come si diceva. Nel caso degli allergeni sul preincartato essendo una disposizione (peraltro ancora dibattuta e non certa) nuova, si concederà un tempo di un anno solare dalla data di entrata in vigore del decreto. Sanabilità delle sanzioni. In tutta questa enorme incertezza normativa, però c'è una buona notizia per le imprese: la sanabilità delle infrazioni amministrative. Con il Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 91, è infatti prevista una procedura semplificata per sanare le violazioni amministrative: (Art. 1 comma 3) “per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione di una sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per “violazioni sanabili” si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenza dannose sono eliminabili….”. Si ritiene, in seguito a verifiche con le autorità preposte, che per “prima volta” si consideri una violazione ad una fattispecie specifica, e non alla commissione di violazioni in quanto tali di conseguenza, violazioni diverse dovranno essere conteggiate ciascuna come la prima; Si ritiene, in seguito a verifiche con le autorità preposte, che inoltre tale decreto si applichi alla scorretta etichettatura (“errori e omissioni formali…”) anche circa aspetti riferibili alla sicurezza alimentari (“conseguenze dannose o pericolose”), purché ricadano nell’illecito amministrativo con ammenda pecuniaria, ed il prodotto non abbia prodotto conseguenze dannose definitive (ad esempio, non abbia ancora raggiunto il consumatore finale); La sanabilità così descritta non si applica: in caso di sanzioni amministrative con sanzioni non solo pecuniarie ma anche accessorie (es, chiusura stabilimento, ritiro uso marchio DOP, obbligo a pubblicare a proprie spese sui giornali messaggi di rettifica a pubblicità ingannevoli, etc); in caso di informazioni – ad esempio per tramite di etichetta - che chiamino in causa le previsioni del Codice Penale, anche qualora ledano i diritti del consumatore senza ulteriori conseguenza di sicurezza alimentare, come la frode commerciale ed il relativo “delitto tentato” (art. 515 e 516) e la vendita di sostanze non genuine come genuine (art. 517). A maggior ragione sono escluse dall’applicazione del D. L. 91 le fattispecie con impatto sulla sicurezza alimentare (avvelenamento (art. 438), adulterazione e contraffazione, (art. 440 - 442), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444). FONTE: COLDIRETTI SICUREZZA ALIMENTARE L'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI: UNO STRUMENTO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO "ALLERGENI" Una recente ricerca, pubblicata dalla Food Standards Agency (FSA), ha raccolto delle informazioni su come le persone, affette da allergie alla frutta in guscio e quindi consapevoli del rischio anche di morte a causa di possibili episodi di anafilassi conseguenti l’ingestione di allergeni, valutano le etichette al momento dell’acquisto e del consumo degli alimenti. Lo studio, effettuato dalla University of Surrey, aveva lo scopo di comprendere meglio le difficoltà e le esigenze dei consumatori al fine di fornire indirizzi per rendere più efficaci le informazioni sugli allergeni alle imprese. I partecipanti coinvolti sono stati affiancati da un intervistatore nel corso di una normale spesa presso un punto vendita o un ristorante. Il colloquio ha cercato in particolare di approfondire le motivazioni che hanno portato alla scelta dei diversi prodotti acquistati o consumati. La ricerca ha scoperto che le persone al momento di scegliere quale prodotto alimentare acquistare o consumare prendevano in considerazione i seguenti punti. La marca che è risultata svolgere un ruolo importante in quanto i partecipanti hanno manifestato maggiore fiducia alcune in aziende alimentari rispetto ad altre. Le informazioni sugli allergeni presenti in una parte dell’etichetta è stato ritenuto da molti una fonte affidabile di informazioni al punto che spesso hanno omesso la lettura della lista degli ingredienti. La maggior parte dei partecipanti non sapevano che questa modalità di informazione non è prevista dalle norme ed è utilizzata dalle imprese su base volontaria. Consideravano inoltre, in modo errato, non presenti i principali allergeni alimentari e quindi sicuri, alimenti non riportanti informazioni specifiche in etichetta sulla presenza di allergeni che risultavano invece dichiarati tra gli ingredienti. Le avvertenze “può contenere” o “è prodotto in uno stabilimento che utilizza..”, in alcuni casi, non sono stati considerati come credibili e sono stati a volte ignorati. Queste avvertenze precauzionali vengono ampiamente utilizzate dai produttori di alimenti per indicare una possibile contaminazione crociata con un allergene alimentare e riguardano un elevato numero di prodotti. La maggior parte dei partecipanti ha ritenuto fosse quasi impossibile evitare di consumare prodotti alimentari non riportanti avvertenze “può contenere” in etichettatura. Nel mangiare fuori casa, alcune persone non informano il personale del ristorante della loro allergia a causa di imbarazzo sociale e della paura di vedere ulteriormente limitate le loro possibilità di scelta dal menù. Per alcuni questo ha comportato una maggiore assunzione di rischi. La ricerca, i cui risultati sono probabilmente sovrapponibili a quelli che si otterrebbero tra i consumatori “a rischio” italiani, evidenzia come l’attuale sistema di informazione non sia in grado di orientare correttamente le scelte. È necessario che le imprese che producono alimenti ma anche quelle che commercializzano e somministrano adottino delle buone pratiche per ridurre il rischio allergeni e migliorino l’informazione ai consumatori. Il CeIRSA ha realizzato 2 linee guida finalizzate a supportare le imprese nella gestione del rischio allergeni: La gestione del rischio allergeni mediante l’applicazione del sistema HACCP La gestione del rischio allergeni negli esercizi di vendita e somministrazione di prodotti alimentari Il rapporto completo e ulteriori informazioni sui documenti disponibili sull'argomento sul sito della FSA possono essere reperiti al seguente link. FSA Allergens SALMONELLE NELLE CARNI SUINE: NORME SPECIFICHE APPLICABILI AI CONTROLLI UFFICIALI È stata pubblicata la nota del Ministero della Salute prot. n.31817-P del 5/08/2014 con la quale vengono fornite alcune indicazioni operative in merito all'applicazione dei Regolamenti (UE) 217/2014 e 218/2014. Facendo seguito ad un parere espresso dall’EFSA, nel quale si evidenziava l'esigenza di di evitare la contaminazione da Salmonella delle carcasse suine, la Commissione Europea, con i regolamenti citati ha introdotto una modifica del criterio di igiene del processo e individuato nuovi adempimenti per il controllo ufficiale. Il Ministero chiarisce che, oltre a modificare le modalità di ispezione, con il regolamento n.218/2014 viene richiesto alle autorità competenti un controllo ufficiale basato su 2 attività: il campionamento ufficiale, effettuato con le stesse modalità previste per l'OSA (Operatori del Settore Alimentare); la raccolta dei dati inerenti l'attività di campionamento svolta in autocontrollo e la valutazione di conformità degli stessi con il regolamento. I dati derivanti dal campionamento ufficiale e quelli dell'autocontrollo, dovranno essere oggetto di registrazione per poter essere annualmente trasmessi alla Commissione Europea. Leggi la nota del Ministero Leggi la nota della Regione Piemonte SALMONELLA NEL PETTO DI TACCHINO: DETTAGLIANTI SANZIONABILI CORTE DI GIUSTIZIA UE La carne fresca di pollame deve soddisfare il criterio microbiologico relativo alla salmonella in tutte le fasi di distribuzione, compresa la vendita al dettaglio. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sentenziato in questi termini chiudendo il caso di una una filiale austriaca della MPREIS Warenvertriebs GmbH, finita sotto procedimento penale per la presenza di salmonella in un campione di petto di tacchino fresco sotto vuoto. In quanto semplice anello di distribuzione, la filiale contestava la sanzione pecuniaria, considerato che l'alimento era stato prodotto e confezionato altrove, da un'altra impresa della medesima società. Dettaglianti responsabili- Se per il diritto dell'Unione è pacifico che il prodotto in questione era "inadatto al consumo umano", il contenzioso ha dato modo alla Corte UE di chiarire la portata della responsabilità degli operatori del settore alimentare, laddove essi esercitino un'attività solo in fase di distribuzione. E la sentenza dice che i venditori di carne di pollame al dettaglio possono essere sanzionati, come ha fatto l'autorità di controllo austriaca, se la carne fresca che vendono è contaminata da salmonella. Principio di non compromissione della salute umana- La Corte rileva che il criterio microbiologico si applica ai «prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità» L'espressione «prodotti immessi sul mercato» si riferisce a prodotti alimentari (quali la carne fresca di pollame) detenuti a scopo di vendita, di distribuzione o di altre forme di cessione, in cui è ricompresa quindi la vendita al dettaglio. Inoltre, non imporre il rispetto del criterio microbiologico in tutte le fasi di distribuzione (compresa quella la vendita al dettaglio) significherebbe compromettere uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare, vale a dire il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute umana. Qualità della sanzione - La Corte di giustizia dichiara altresì che agli operatori del settore alimentare le cui attività attengono unicamente alla fase della distribuzione può essere comminata una sanzione pecuniaria per aver immesso in commercio un prodotto alimentare che non rispetta il criterio microbiologico. Infatti, dal diritto dell'Unione risulta che gli Stati membri sono tenuti a determinare le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e che tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. La Corte afferma che il sistema di sanzioni istituito dal diritto austriaco può contribuire al conseguimento dell'obiettivo fondamentale della legislazione alimentare (vale a dire un livello elevato di tutela della salute umana) e che il giudice del rinvio è in ogni caso tenuto a verificare che detto sistema sia conforme al criterio di proporzionalità. Conseguenza della sentenza- La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. TESTO_INTEGRALE_DELLA_SENTENZA.pdf73.06 KB TRIPPE E ZAMPE Frattaglie di animali destinate al consumo umano. È in vigore dal 17 novembre il Regolamento1137/2014. Indicazioni ai Servizi Veterinari sugli stomaci dei ruminanti e le zampe degli ungulati. Le trippe sono già incluse dal Regolamento 853/2004 nella definizione di "frattaglie" e se destinate ad ulteriore trasformazione, devono essere sbiancate o pulite prima di lasciare il macello. Con l'entrata in vigore del Regolamento 1137/2014 è consentito, nel caso di stomaci dei giovani ruminanti destinati alla produzione di caglio, che gli stessi lascino il macello soltanto svuotati; per le zampe, incluse sempre nella definizione di "frattaglie", lo stesso Regolamento 1137/2014 prevede la possibilità che gli Stati membri autorizzino l'invio, per l'ulteriore trasformazione, delle zampe non scuoiate o scottate o depilate, ma solo visibilmente pulite. Di conseguenza, il Ministero della Salute ha chiarito ai Servizi Veterinari le condizioni in cui può avvenire l'invio di questi prodotti dal macello alla trasformazione. E in particolare: gli stomaci dei giovani ruminanti e le zampe degli ungulati devono essere posti tempestivamente in contenitori dedicati, chiusi e identificati in modo da evitare possibili contaminazioni crociate; il contenitore con le suddette frattaglie può lasciare il macello solo dopo che le carcasse siano state sottoposte a ispezione post mortem e bollate. Considerato che non sempre è possibile garantire la correlazione tra le zampe e la relativa carcassa, in assenza di una modalità di correlazione prevista nelle procedure di autocontrollo, nel caso di non idoneità al consumo anche di una sola carcassa tutte le zampe presenti nello stesso contenitore devono essere smaltite ai sensi del Regolamento 1069/2009; il trasporto delle zampe e degli stomaci dal macello verso un altro stabilimento di trasformazione può avvenire anche con lo stesso mezzo di trasporto delle carni, a condizione che gli stessi siano trasportati in contenitori chiusi, puliti e identificati e che la temperatura di trasporto non superi i 3 gradi. Il responsabile dello stabilimento che trasforma le frattaglie dovrà darne comunicazione all'autorità competente locale, per una corretta classificazione del rischio e ad aggiornare il proprio piano di autocontrollo per tenere conto delle caratteristiche delle materie prime introdotte. Le precisazioni sono contenute in una nota firmata dal Direttore Generale, Giuseppe Ruocco, il 18 novembre scorso. CIRCOLARE_MINSAL_FRATTAGLIE.pdf421.27 KB OGM, PIANO DI CONTROLLO NAZIONALE 2015-2018 18 Dicembre 2014. Il Ministero della salute ha predisposto il nuovo Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di OGM negli alimenti, da attuare per il 2015-2018. Scopo del piano è facilitare la programmazione e il coordinamento delle attività di controllo attraverso modalità uniformi. Per la stesura del nuovo documento, il Ministero della Salute ha tenuto conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni passati, che sia da un punto di vista numerico che di percentuale di non conformità, hanno mantenuto un trend soddisfacente. Si conferma tuttavia l'importanza dell'attività di controllo sulla materia prima e all'importazione, in quanto il controllo effettuato a monte della filiera evita che eventuali prodotti non conformi siano commercializzati sul territorio. Pertanto sulla base delle esperienze acquisite l'auspicio è di una completa applicazione dello Piano 2015-2018 ed il superamento delle difficoltà riscontrate in passato. Gli alimenti GM possono essere immessi sul mercato solo previo rilascio di un'autorizzazione da parte della Commissione Europea secondo la procedura stabilita dal Reg. (CE) n. 1829/2003. Gli alimenti così autorizzati devono rispettare le condizioni e le eventuali restrizioni riportate nell'autorizzazione. Il Reg. (CE) n. 1829/2003 stabilisce inoltre che tutti gli alimenti GM, che sono destinati al consumatore finale o ai fornitori di alimenti per la collettività, debbano riportare in etichetta la dicitura relativa alla presenza di OGM, "contiene (nome dell'organismo o nome dell'ingrediente) geneticamente modificato". Tale obbligo non si applica tuttavia agli alimenti che contengono OGM autorizzati in proporzione non superiore allo 0.9% degli ingredienti alimentari, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile (Reg (CE) n. 1829/2003 art. 12, comma 2). Inoltre, gli alimenti GM devono rispettare anche le prescrizioni stabilite in materia di tracciabilità. Tali prescrizioni sono state fissate in modo specifico per questo settore dal Reg. (CE) n. 1830/2003, che definisce la tracciabilità come la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi dell'immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione. Per "Alimenti geneticamente modificati" si intendono gli alimenti che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM, in base al Regolamento CE 1829/2003; un "Prodotto ottenuto da OGM" è un prodotto derivato, in tutto o in parte, da tali organismi, ma che non li contiene e non ne è costituito. (Regolamento CE 1829/2003). Le modalità operative contenute nel Piano sono il frutto di un lavoro di collaborazione fra il Ministero, le Regioni e le Province Autonome, l'Istituto Superiore di Sanità ed il Laboratorio nazionale di riferimento, anche Centro di Referenza Nazionale per la ricerca degli OGM (CROGM), istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. PIANO_NAZIONALE_CONTROLLI_UFFICIALI_OGM_2015_2018.pdf365.1 KB NUOVA INFLUENZA AVIARIA IN EUROPA MINACCIA IL SETTORE AVICOLO, Una nuova forma di influenza aviaria rilevata in Europa- H5N8-, simile alle forme che sono state riportate in Asia nel 2014, costituisce una minaccia significativa per il settore avicolo, specialmente nei paesi situati lungo le rotte migratorie degli uccelli selvatici sul Mar Nero e l'Atlantico Orientale: questo il messaggio congiunto di FAO e Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (OIE). Tale virus, è collegato al H5N1 del 2005-2006, sebbene in questo caso non sia trasmissibile a casi umani. I paesi UE che hanno rinvenuto il virus H5N8 sono Germania, Paesi Bassi e Regno Unito: hanno infatti confermato il rinvenimento della nuova forma del virus dell'influenza aviaria in uccelli selvatici. In base ad una comunicazione del Ministero della Salute italiano, dai più recenti controlli effettuati in Olanda nell’ambito del piano di sorveglianza, è stata evidenziata un’ulteriore diffusione del contagio da virus H5N8 ad alta patogenicità con conferma del secondo focolaio di malattia e il serio sospetto per un terzo. In altre zone del mondo (Repubblica Popolare Cinese, il Giappone e la Repubblica di Corea) hanno riportato focolai di H5N8 anche in pollame. Sebbene l'H5N8 non abbia ancora infettato persone, è altamente patogeno per il pollame d'allevamento domestico, con elevata mortalità tra i polli e i tacchini. I rischi maggiori sembrano venire da paesi con scarse risorse di bio-sicurezza nella gestione di avicoli, che nel caso dovessero venire infettati, potrebbero determinare una rapida diffusione del virus. Tra i suggerimenti di gestione del rischio emanati da FAO e OIE, in particolare rivolti ai paesi a rischio, si chiede loro di aumentare il monitoraggio preventivo; rafforzare la capacità di risposta dei servizi veterinari; rafforzare le misure di bio-sicurezza, riducendo i contatti tra pollame e uccelli selvatici. Occorre inoltre aumentare la consapevolezza, da parte dei cacciatori, di limitare i contatti con uccelli trovati morti o comunque, di gestire adeguatamente casi sospetti. Per gli allevatori di pollame, oltre alle misure di sorveglianza passiva, il Ministero della Salute chiede di segnalare le mortalità anomale riscontrate nell’avifauna selvatica, conferendo le carcasse dei soggetti morti agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio. L'UE si attiva. Intanto è stato chiesto dalla Commissione Europea un parere urgente ad Efsa, in merito proprio alla possibilità che si diffonda l’H5N8. Gli esperti stanno concentrando la loro attenzione sulle possibili vie di ingresso del virus in Europa, in particolare sul ruolo degli uccelli selvatici. Ci si attende, come per il passato, che Efsa formuli indicazioni e raccomandazioni su come prevenire possibili rischi. In passato, gli esperti dell'EFSA hanno sempre sostenuto come l'influenza aviaria non potesse essere trasmessa all'uomo attraverso il consumo di alimenti. La relativa relazione scientifica sarà pubblicata all'inizio di dicembre 2014. INFLUENZA AVIARIA H5N8: L’EFSA VALUTA LE VIE D'INGRESSO IN EUROPA 15 dicembre 2014 L’esatta via di introduzione del virus H5N8 in Europa rimane ancora incerta, afferma una relazione scientifica elaborata dall’EFSA in collaborazione con gli Stati membri e il Laboratorio di riferimento dell’Unione europea. È plausibile che il virus abbia fatto il suo ingresso in allevamenti avicoli in Germania, Paesi Bassi e Regno Unito in maniera indiretta, attraverso materiale contaminato da uccelli selvatici infetti venuto in contatto con attività umana, movimentazione di veicoli o attrezzature. Poiché tutti gli allevamenti colpiti utilizzano sistemi di stabulazione al coperto, gli esperti hanno concluso che è improbabile che sia avvenuta una trasmissione diretta da uccelli selvatici al pollame d’allevamento. Gli esperti affermano che non sono note rotte migratorie dirette tra Asia orientale ed Europa. Una delle ipotesi è che gli uccelli migratori infetti provenienti dall’Asia orientale trasmettano il virus ad altre specie nei luoghi di riproduzione e sosta intermedia in Eurasia, ma tale ipotesi necessità di ulteriori indagini. Ad oggi il virus dell'influenza aviaria, che è altamente contagioso, è stato segnalato nella Repubblica di Corea, in Giappone, Cina, Germania, Regno Unito e Paesi Bassi. Il primo focolaio è stato segnalato nella Repubblica di Corea nel mese di gennaio 2014. In Europa il primo allevamento colpito a essere segnalato il 4 novembre 2014 è stato un allevamento di tacchini in Germania. Il virus è stato poi confermato in un allevamento di anatre nel Regno Unito, e in cinque allevamenti avicoli (4 di polli e uno di anatre) nei Paesi Bassi. L'EFSA raccomanda di valutare le procedure di biosicurezza negli allevamenti e migliorarle ove necessario. Si consiglia inoltre di attuare una sorveglianza mirata sugli uccelli selvatici nelle zone ad alto rischio ed eseguire ulteriori indagini su eventuali vie d'ingresso di H5N8 in Europa. Sottolinea inoltre che i laboratori nazionali ed europei e le istituzioni preposte alla valutazione del rischio debbono continuare a collaborare per garantire la tempestiva analisi della situazione all'interno dell'UE Scientific Report: Highly pathogenic avian influenza A subtype H5N8 AVIARIA, CONVOCATA L'UNITÀ DI CRISI. AGGIORNAMENTI Martedì, 16 Dicembre 2014. Focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in Provincia di Rovigo. Il Ministero della Salute raccomanda ai Servizi Veterinari di mettere in atto tutte le misure di vigilanza veterinaria. Convocata per venerdì l'Unità di Crisi. La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha convocato una riunione dell' Unità di crisi per l'influenza aviaria per venerdì 19 dicembre p.v. Nè da notizia il Direttore Generale Silvio Borrello in una nota indirizzata ai Servizi Veterinari regionali e agli IZS per informarli di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in provincia di Rovigo. Ieri sera, informa la nota, il Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha comunicato la positività virologica in RT-PCR per virus influenzale ad alta patogenicità tipo A - sottotipo H5N8, in campione prelevato da tamponi tracheali provenienti da un allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Porto Viro, Provincia di Rovigo. La Regione Veneto ha provveduto ad adottare tutte le misure di contenimento previste dalla normativa vigente ivi compresa la definizione delle relative zone di restrizione. La Direzione ministeriale raccomanda agli Assessorati alla Sanità di mettere in atto, tramite i Servizi veterinari territorialmente competenti, tutte le misure di vigilanza veterinaria permanente utili ad individuare precocemente eventuali incursioni del virus influenzale. INFLUENZA AVIARIA IN TACCHINI A ROVIGO: NEWS DALL’ ITALIA E DALLA FRANCIA 17/12/2014. Un chiaro percorso di trasmissione del virus H5N8: è questo che ipotizza la Anses, l’Agenzia francese per la sicurezza alimentare, ambientale e sul lavoro. In un rapporto appena pubblicato, si afferma che l’origine del virus - in Asia - ha poi portato ad una diffusione dell’aviaria in Europa tramite uccelli migratori. Anses poi sottolinea come le probabilità di una diffusione del virus all’uomo siano al momento estremamente rare - anche se non si può escludere, in via teorica almeno, che persone che lavorino a contatto con pollame infetto possano risultare infettate. Rimane scartata quindi l’ipotesi che era stata fatta di una diffusione del virus a partire da attività umane. La diffusione del virus avviene con maggiore probabilità proprio nel periodo del cosiddetto “picco migratorio”- nel 2006 nel giro di 3 settimane circa 13 paesi UE avrebbero ritrovato il virus H5N1. Le autorità danesi avrebbero poi confermato che l’ultima scoperta di influenza aviaria a Zoeterwoode, nellovest del paese, è da attribuirsi all’H5N8. Questo ha portato ad una macellazione di urgenza di 300.000 anatre e polli con ben 2000 allevamenti sottoposti a procedure di restrizione ai trasporti. Similmente le autorità tedesche hanno confermato il virus H5N8 in uccelli selvatici, e per la prima volta dall’inizio del focolaio UE. Dalla Commissione UE si ritiene che uccelli selvatici possano essere a tutti gli effetti portatori sani del virus, senza mostrare segni visibili. Al momento, non si possono ipotizzare scenari di rischio, in considerazione della carenza di conoscenze circa la capacità del virus di mutare e divenire trasmissibile all’uomo. Italia Intanto in Italia il Ministero della Salute informa con propria nota del rinvenimento di un focolaio ad alta patogenicità del virus in Veneto- Provincia di Rovigo, nella tarda serata del 15 dicembre. Il Centro di referenza nazionale per l’influenza aviaria, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha comunicato la positività virologica per virus influenzale ad alta patogenicità tipo A - sottotipo H5N8, in campione prelevato da tamponi tracheali provenienti da un allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Porto Viro, Provincia di Rovigo. La Regione Veneto ha provveduto ad adottare tutte le misure di contenimento previste dalla normativa vigente ivi compresa la definizione delle relative zone di restrizione. NB: PER SCARICARE AGEVOLMENTE LE PUBBLICAZIONI SI CONSIGLIA DI TENERE APERTO GOOGLE.