Corte di Cassazione Terza civile Data: 19.02.2016

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria - Presidente Dott. ARMANO Uliana - Consigliere Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa - rel. Consigliere Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13421/2013 proposto da:
D.M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, V. A. BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato MARIA
FRANCESCA CALDORO, rappresentata e difesa dall'avvocato DE MAIO Carlo giusta procura speciale a
margine del ricorso;
- ricorrente contro
VILLA TORRI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore Dott. Z.C., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI,
rappresentata e difesa dall'avvocato ROSSI SOLFERINI Renata giusta procura speciale a margine del
controricorso;
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato e difeso
per legge;
ASSICURAZIONI GENERALI SPA, a mezzo della propria mandataria e rappresentante GENERALI
BUSINESS SOLUTIONS SCPA, in persona dei procuratori speciali C.F. e C. P., elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARCO VINCENTI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti e contro
AUSL CITTA' BOLOGNA;
- intimati nonchè da:
AZIENDA USL CITTA' DI BOLOGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore Direttore Generale
dott. R.D.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio
dell'avvocato ENRICO CAROLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FEDERICO
POSTIGLIONI, MARIA GRAZIOSI giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente incidentale contro
DirittoItaliano.com - Tutti i diritti riservati - Autorità: Corte di Cassazione Terza civile Data: 19.02.2016 Numero: 3261
ESTREMI: Corte di Cassazione Terza civile Data: 19.02.2016 Numero: 3261
D.M.D., VILLA TORRI SRL IN LIQUIDAZIONE, MINISTERO DELLA SALUTE ASSICURAZIONI GENERALI
SPA;
- intimati avverso la sentenza n. 553/2012 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/04/2012, R.G.N.
945/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2015 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l'Avvocato CARLO DE MAIO;
udito l'Avvocato MARCO VINCENTI;
udito l'Avvocato BENITO PANARITI;
udito l'Avvocato FEDERICO POSTIGLIONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso principale (S.U. 576 e 581 del 2008) inammissibilità o
assorbimento di quello incidentale.
Svolgimento del processo
1. D.M.D. (nel ____) propose domanda di risarcimento dei danni per aver contratto epatopatia da HCV
(accertata nel _____) mediante trasfusioni di sangue, eseguite nel 1989 presso la casa di cura ____, in
occasione di un intervento di chirurgia ortopedica effettuato nell'____ dello stesso anno. Convenne in
giudizio, oltre alla casa di cura, che chiamò in causa la propria compagnia assicuratrice per essere tenuta
indenne da eventuale responsabilità, la USL ___ Bologna e il Ministero della sanità.
Il Tribunale rigettò la domanda e, in riferimento alla Azienda USL Città di Bologna - che si era costituita rilevando
il proprio difetto di legittimazione passiva - ritenne irrilevante la trasformazione della USL, configurando una
successione ex art. 111 c.p.c.
La Corte di appello di Bologna (con sentenza del 5 aprile 2012) confermò la decisione di primo grado quanto alla
negazione di ogni responsabilità dei convenuti, ritenendo implicitamente assorbito l'appello incidentale proposto
dalla Azienda USL città di Bologna ai fini del difetto della propria legittimazione passiva. In accoglimento
dell'appello incidentale della casa di cura, riformò la sentenza solo quanto alla regolazione delle spese
processuali di primo grado tra l'attrice e la casa di cura, condannando l'attrice alla rifusione delle stesse.
2. Avverso la suddetta sentenza, D.M.D. propone ricorso affidato ad unico complesso motivo.
2. Resistono con distinti controricorsi il Ministero della salute, la Casa di cura Villa Torri srl, Assicurazioni
generali spa a mezzo della propria mandataria e rappresentante Generali Business Solutions Scpa, nonchè
l'Azienda USL città di Bologna. Quest'ultima propone ricorso incidentale condizionato relativo alla propria
carenza di legittimazione passiva.
Depositano memorie la ricorrente, la Casa di cura e la l'AUSL.
Motivazione
1. La decisione ha per oggetto i distinti ricorsi, principale ed incidentale condizionato, proposti avverso la stessa
sentenza, rispettivamente da D.M.D. e dalla Azienda USL città di Bologna.
1.1. Preliminarmente, va dichiarata priva di pregio l'eccezione, sollevata dalla Casa di cura, di inammissibilità del
ricorso principale per essere stata notificata alla resistente una copia incompleta dell'atto, mancante delle pagine
contrassegnate con i numeri 8 e 9. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello
secondo cui "la mancanza di una o più pagine nella copia del ricorso per cassazione notificato alla
controparte assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto
e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio" (ex plurimis, Cass. n.
24656 del 2013; n. 1213 del 2010).
Nella specie, le pagine mancanti nella copia notificata del ricorso contengono la riproduzione di documenti,
prodotti dall'attrice nel giudizio di primo grado, relativi al carteggio con la Casa di cura per acquisire informazione
in ordine alle sacche di sangue trasfuso.
Si tratta, pertanto, di documentazione ben conosciuta dalla controparte e sulla esistenza della quale, peraltro,
non vi è contestazione.
L'assenza di due pagine riproduttive di documenti noti alla controparte non è idonea, quindi, a compromettere la
comprensione delle censure del ricorso, che sono svolte nelle pagine successive, restando così salvaguardato il
diritto della difesa e del contraddicono.
2. Con l'unico complesso motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione: degli attt. 1176, 1218,
1223, 1225, 2050, 2056 e 2697 c.c., art. 115 c.p.c.; della L. n. 296 del 1958, L. n. 592 del 1967, del D.P.R. n.
1256 del 1971, della L. n. 519 del 1973, del D.M. 18 giugno 1971, della L. n. 833 del 1978, del D.L. n. 443 del
1987.
Unitamente, si deduce omessa motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Va subito precisato che, benchè
non formalmente evocato, nella parte esplicativa si denuncia anche la violazione dell'art. 2043 c.c.
2.1. In fatto risulta non in contestazione che:
- le trasfusioni di sangue furono eseguite presso la casa di cura in occasione dell'intervento chirurgico effettuato
nell'___ del 1989;
- le unità di sangue trasfuse, regolarmente tracciate, provenivano dal servizio di immunoematologia trasfusionale
della USL n.____, ospedale maggiore di Bologna, ed erano risultati negativi i testi obbligatori di legge
previamente effettuati (ricerca anti HIV, ricerca HBsAg, VDRL, transaminasi);
- nel _____ fu diagnosticata l'epatite C;
-in esito a successivi controlli, nel ___, uno degli originari donatori era risultato positivo alla ricerca dell'anti-HCV.
In diritto non è in contestazione che la D.M. contrasse l'epatite C attraverso la terapia trasfusionale
effettuata in occasione dell'intervento chirurgico, con conseguente accertamento del nesso causale tra
trasfusioni e malattia.
3. Al fine di maggiore chiarezza espositiva è opportuno trattare separatamente i profili di responsabilità che
attengono alla casa di cura da quelli che attengono al Ministero e premettere lo svolgimento di questi ultimi, per
la presenza di profili comuni che attengono alla conoscibilità dei mezzi di prevenzione.
Resta escluso ogni scrutinio di responsabilità rispetto alla Azienda USL, atteso che, per quanto successivamente
argomentato nella trattazione del ricorso incidentale condizionato della stessa, esaminabile per l'effetto del
parziale accoglimento del ricorso principale, l'AUSL convenuta è priva di legittimazione passiva.
4. Nel negare l'attribuzione di responsabilità extracontrattuale in capo al Ministero - che l'appellante individuava
nel ritardo con cui erano stati resi obbligatori, con la L. n. 107 del 1990, i test per la ricerca dell'HCV, noti
quantomeno dal 1989 - la Corte di merito, prescindendo completamente dalla giurisprudenza di legittimità
consolidata a partire dalle pronunce a Sezioni Unite del 2008, ha ritenuto la mancanza di ogni riferimento
fattuale ad una condotta che consentisse di apprezzare il ritardo del Ministero e, piuttosto, la presenza di indizi
favorevoli all'assenza di colposo ritardo.
4.1. La ricorrente impugna la decisione richiamando la giurisprudenza di legittimità, ignorata dalla Corte di
appello.
La censura merita accoglimento.
4.2. Le Sezioni Unite (in particolare sentenze n. 576 e 581 del 2008) hanno inquadrato il problema della
conoscenza del virus e dei test rivelatori nell'ambito della c.d. causalità adeguata o regolarità causale. Per
pervenire ad una causalità giuridicamente rilevante all'interno delle serie causali determinate ai sensi degli artt.
40 e 41 c.p., hanno dato rilievo solo a quelle cause che, nel momento in cui si produce l'evento causante non
appaiono del tutto inverosimili, ma si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio
della regolarità causale. Con la conseguenza, che ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della
sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha
agito. Prevedibilità, effettuata con giudizio ex ante, e prevedibilità obiettiva, individuata in astratto e non
in concreto, non con il metro di valutazione della conoscenza dell'uomo medio, ma con quello delle
migliori conoscenze scientifiche del momento; divenendo così rilevante, non la prevedibilità da parte
dell'agente, ma la prevedibilità secondo le regole scientifiche.
All'esito di complesse argomentazioni, le Sezioni Unite hanno affermato il principio, secondo cui: premesso che
sul Ministero grava un obbligo di controllo, di direttive e di vigilanza in materia di impiego di sangue
umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati), anche strumentale alle
funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinchè sia utilizzato sangue non
infetto e proveniente da donatori conformi agli standard di esclusione di rischi, il giudice, accertata
l'omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all'epoca di produzione del preparato, la
conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue
infetto ed accertata - infine - l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto
emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale
omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del
Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la versificazione dell'evento.
Le stesse Sezioni Unite hanno ritenuto (superando la distinzione delle diverse date nelle quali erano stati
riconosciuti dalla scienza mondiale i virus e i test della HBV, HIV ed HCV, rispettivamente 1978, 1985 e 1988)
che, a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B (accertata nel 1978 da parte dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità) - proprio per via della raggiunta conoscenza ai più alti livelli scientifici della veicolazione di un virus,
con conseguente esclusione della imprevedibilità e conseguente esistenza della regolarità causale - sussiste la
responsabilità del Ministero anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e
diversi di serie causali autonome ed indipendenti, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento
lesivo dell'integrità fisica (del fegato) da virus veicolati dal sangue infetto, per cui unico è il nesso causale:
trasfusione con sangue infetto - contagio infettivo - lesione dell'integrità.
4.3. Nella specie, quindi, rispetto a trasfusioni di sangue infetto avvenute nel 1989, che pacificamente hanno
causato la malattia di epatite C, rileva l'omesso esercizio del dovere ministeriale di direttiva, controllo e
vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico, volto a garantire l'utilizzazione di sangue
non infetto e proveniente da donatori conformi agli standard di esclusione di rischi quali conosciuti al più alto
livello scientifico mondiale, già dal 1978, per via della raggiunta conoscenza della veicolazione di un virus, con
conseguente esclusione della imprevedibilità e conseguente esistenza della regolarità causale anche per il
contagio degli altri due virus, ed è ravvisabile la responsabilità del Ministero ex art. 2043 c.c.
4.4. Il motivo viene accolto in relazione alla suddetta censura e la sentenza impugnata è cassata in relazione,
con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese processuali del presente
giudizio in riferimento ai rapporti tra ricorrente e Ministero.
5. Per l'esame delle censure sviluppate nel motivo di ricorso in riferimento alla assunta responsabilità della casa
di cura è preliminarmente utile la delimitazione della questione posta all'attenzione della Corte in correlazione
alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Nel rigettare la relativa domanda, la Corte di appello ha in primo luogo messo in rilievo che alcuni profili di
responsabilità contrattuale in ordine all'essere la trasfusione effettivamente necessaria, all'essere necessaria la
trasfusione eterologa in luogo di quella omologa, alla mancata acquisizione del consenso, dedotti in appello e
già introdotti irrituaimente in primo grado, comportavano una inammissibile mutatio libelli, involgente indagini
diverse, rispetto alla domanda originaria incentrata solo sulla trasfusione in sè, come potenziale veicolo di
infezioni.
Quindi, ha ritenuto che, correttamente, il giudice di primo grado aveva escluso sia la responsabilità contrattuale
che quella ex art. 2050 c.c., per la mancata effettuazione da parte della Casa di cura di controlli sulle sacche di
sangue; controlli ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge all'epoca vigente e pacificamente posti in essere dal
servizio di immunoematologia trasfusionale della USL n. ____.
A tal fine, ha rilevato l'"assurdità" di ritenere che la casa di cura deve ulteriormente controllare le sacche da
utilizzare e che, all'epoca della trasfusione, mancavano i test idonei a rilevare la presenza del virus HCV,
essendo stati messi a punto solo nel corso dello stesso anno (1989).
Quindi, ha aggiunto che l'effettuazione dei test stabiliti all'epoca dalla legge, pacificamente avvenuta (da parte
della USL) era idonea ad integrare la prova liberatoria anche ai fini dell'art. 2050 c.c..
5.1. Il ricorso principale censura tali statuizioni solo in riferimento alla negata responsabilità contrattuale della
casa di cura perchè, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, secondo la ricorrente la casa di
cura aveva l'obbligo di effettuare ulteriori test, già conosciuti al più alto livello scientifico, rispetto a quelli previsti
dalla legge ed effettuati dal centro trasfusionale che aveva fornito le sacche di sangue. Si lamenta, pertanto il
mancato riconoscimento della responsabilità contrattuale sotto tale profilo, sostenendo la ravvisabilità di un
comportamento negligente, gravemente colpevole in capo alla casa di cura (in particolare, pag. 72, 82 del
ricorso).
Non è pertanto più in discussione, con conseguente giudicato interno, l'esclusione della responsabilità della casa
di cura ai sensi dell'art. 2050 c.c.. e la stessa responsabilità contrattuale sotto il profilo della assenza di
consenso informato e di colpa nelle scelte sul se effettuare la trasfusione e sulla tipologia di trasfusione.
Così definita sulla base del ricorso la censura ancora all'attenzione della Corte, la stessa va rigettata.
5.2. Il fondo della censura che viene in questione è se la casa di cura, che ha utilizzato sacche di sangue per le
trasfusioni, tracciate rispetto alla identificabilità del donatore, provenienti dal servizio di immunoematologia
trasfusionale della USL competente, ivi sottoposte ai controlli preventivi richiesti dalla normativa all'epoca (1989)
vigente, sia responsabile per inadempimento contrattuale dell'obbligo di garantire che le trasfusioni siano
effettuate con sangue non infetto, non avendo posto in essere quei controlli ulteriori conosciuti al più alto livello
scientifico mondiale e non ancora obbligatori sulla base della normativa vigente.
La risposta al quesito è negativa.
5.3. Viene in rilievo, innanzitutto, il rapporto paziente/struttura ospedaliera (senza che abbia alcun peso la natura
privata o pubblica di questa) quale atipico contratto a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità). A tale
contratto si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dagli artt. 1218 e 1176 c.c., in riferimento a
forme di responsabilità autonome della struttura ospedaliera, che prescindono dall'accertamento di una condotta
negligente dei singoli operatori, e trovano la fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili alla
sola struttura sanitaria (a partire da Sez. Un. n. 9556 del 2002).
Si valorizza, così, la complessità e l'atipicità del legame che si instaura tra paziente e struttura, che va ben oltre
la fornitura di prestazioni alberghiere e comprende la messa a disposizione di personale medico ausiliario,
paramedico, l'apprestamento di medicinali, di tutte le attrezzature necessarie; che comprende, in definitiva, tutta
l'organizzazione necessaria per la cura del paziente.
In forza del contratto, la struttura si impegna a fornire al paziente una prestazione articolata, definita
genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica,
anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.
Dalla ricostruzione in termini autonomi del rapporto struttura- paziente rispetto al rapporto paziente-medico,
discendono importanti conseguenze sul piano della affermazione di responsabilità.
Sussistendo il contratto di spedalità tra clinica e paziente, la responsabilità della clinica prescinde dalla
responsabilità o dall'eventuale mancanza di responsabilità del medico in ordine al sorgere di un danno che,
come nel caso di specie, non ha connessione diretta con alcuna condotta medica, ma si connette con le scelte
generali di gestione e organizzazione per fornire la prestazione finale che è la cura del paziente.
5.4. Nella specie, nell'ambito delle prestazioni di cura cui la struttura è direttamente obbligata, rileva quella di
fornire sangue non infetto, ed è pacifico che lo stesso, invece, fosse infetto, nonostante fosse stato fornito dal
centro territoriale a ciò deputato secondo l'organizzazione nazionale della sanità pubblica e che, prima della
fornitura, fosse stato sottoposto a tutti i controlli all'epoca (1989) imposti dalla legge per impedire la veicolazione
di virus.
Si tratta allora di verificare se l'inadempimento sia imputabile alla casa di cura, per non aver adempiuto
la propria obbligazione con la diligenza qualificata richiesta dallo svolgimento di attività professionale
finalizzata alla cura della salute, in violazione dell'art. 1176 c.c., comma 2. Ed in particolare, posto che è
pacifico che la casa di cura si procurò le sacche di sangue dal servizio territoriale preposto alta
fornitura, il quale aveva effettuato la tracciabilità delle sacche e i test all'epoca obbligatori atti a
prevenire la trasmissione di virus, la questione posta all'attenzione della Corte è se la diligenza richiesta
alla casa di cura si esaurisca nel comportamento tenuto o comprenda anche l'effettuazione di ulteriori
controlli a fini preventivi, già conosciuti al più alto livello scientifico, ma non ancora richiesti e praticati
dal servizio sanitario nazionale.
5.4.1. Deve darsi atto che, sia pure pronunciando in fattispecie analoghe nelle quali non veniva direttamente in
questione il profilo in esame, vi sono decisioni della Corte che individuano gli obblighi a carico della struttura, ai
fini della declaratoria della sua responsabilità, in relazione agli obblighi normativi esistenti al tempo
dell'intervento e relativi alle trasfusioni di sangue, quali quelli concernenti la identificabilità del donatore e del
centro trasfusionale di provenienza, c.d. tracciabilità del sangue (Sez. Un. n. 577 del 2008; n. 75497 del 2012,
priva di massima ufficiale; nonchè Sez. Un. 582 del 2008, laddove, in riferimento a responsabilità ex art. 2050
c.c., con centro trasfusionale autonomo presso la struttura sanitaria, viene rilevata l'assenza del rispetto di tali
obblighi).
5.5. Ed invero, quando si tratti di attività svolta dalla casa di cura, la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176
c.c., in relazione alla natura dell'attività esercitata - la quale, tra tutti i mezzi da fornire per la cura, ricomprende
l'approntamento di sacche di sangue (e gli emoderivati) - può identificarsi nel rispetto degli obblighi
normativamente posti in materia di trasfusioni (e di utilizzo di emoderivati) al tempo dell'intervento, volti a
garantire la tracciabilità e la prevenzione per scongiurare la trasmissione di virus.
D'altra parte, tanto non contrasta con il rilievo che assume la conoscenza oggettiva, ai più alti livelli scientifici
mondiali, della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto e dei test per la loro rilevazione, ai fini
della individuazione della responsabilità extracontrattuale del Ministero per la mancata predisposizione delle
misure idonee ad attuare la prevenzione.
Infatti, al Ministero, che ha come missione istituzionale la tutela della salute pubblica, è causalmente imputabile
la mancata predisposizione di tutto quanto occorra a rendere concrete le misure di prevenzione che siano note a
livello mondiale: innanzitutto, acquisendone repentinamente la conoscenza; poi, assicurando, con interventi
normativi implicanti scelte di spesa pubblica e con direttive, sia la concreta attuazione mediante misure di
organizzazione e funzionamento dei servizi, sia la vigilanza e il controllo per garantire il raggiungimento dello
scopo per il quale il potere è attribuito al Ministero dall'ordinamento.
Mentre, rispetto alla singola struttura ospedaliere operante sul territorio, che svolge attività gestionale inserita
nella rete del servizio sanitario nazionale, sia essa pubblica o privata, non può ritenersi che tra la diligenza
richiesta nello svolgimento dell'attività rientri il dovere di conoscere, e di attuare, le misure di prevenzione
attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiate per scongiurare la trasmissione di virus, almeno
quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale. Tanto comporterebbe complesse
scelte gestionali, anche di notevole impatto economico, sempre autonomamente possibili, ma non certamente
esigibili come contenuto della diligenza qualificata dalla peculiarità della attività svolta. Invece, proporzionate
all'attività svolta e, quindi, necessariamente implicanti l'inadempimento nel caso di mancato rispetto, sono le
regole che l'ordinamento predispone per prevenire il rischio di trasmissione di virus: dall'utilizzo dei centri
preposti alla fornitura, alla tracciabilità, al controllo dell'effettuazione, da parte del fornitore, dei test prescritti.
5.6. Con il rigetto del ricorso quanto alla domanda avanzata nei confronti della casa di cura, e conseguente
conferma dell'implicito assorbimento della domanda di manleva nei confronti della Assicurazione, definendosi il
giudizio rispetto a tale capo, si liquidano le spese del giudizio di cassazione, nei rapporti tra ricorrente e Casa di
cura, nonchè tra ricorrente e Generali Business Solutions Scpa; spese che seguono la soccombenza.
6. Con il ricorso incidentale condizionato, da esaminarsi per effetto dell'accoglimento del ricorso principale nei
confronti del Ministero, la Azienda USL Città di Bologna deduce la propria carenza di legittimazione passiva.
6.1. Il tribunale aveva ritenuto sussistente una successione ex art. Ili c.p.c. tra USL e AUSL. La Corte di merito
aveva, implicitamente, ritenuto assorbito l'appello incidentale proposto dalla AUSL. 6.2. La censura va accolta
sulla base della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui "In seguito alla soppressione delle USL ad
opera del D.Lgs. n. 502 de 1992, che ha istituito le AUSL, e per effetto della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1
e della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad
assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio, poi
trasformate in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende, si è verificata una
successione ex lege delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, sicchè deve
escludersi, in relazione a debiti maturati prima del 31 dicembre 1994, la legittimazione passiva delle AUSL" (ex
multiis Cass. n. 9678 del 2003).
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda nei confronti della AUSL può essere decisa
nel merito con la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della stessa rispetto a debiti assunti dalla
attrice come gravanti sulla disciolta USL e maturati prima del 31 dicembre 1994.
6.3. Le spese processuali di entrambi i gradi di merito sono interamente compensate, in ragione delle oscillazioni
giurisprudenziali che hanno caratterizzato la materia, anche tenuto conto della prossimità temporale della
fattispecie con le disposizioni normative che hanno disciplinato la materia.
Nei rapporti tra ricorrente e AUSL, le spese processuali del giudizio di cassazione seguono la soccombenza,
considerato che la ricorrente avrebbe potuto limitarsi a notificare il ricorso per cassazione per notizia, invece, ha
insistito a svolgere la domanda nei confronti di soggetto oramai pacificamente privo di legittimazione passiva
secondo la giurisprudenza consolidata.
7. Infine, deve darsi atto che, non essendo stato integralmente respinto il ricorso principale, non sussistono i
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai
sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
PQM
LA CORTE DI CASSAZIONE decidendo i ricorsi riuniti, accoglie il ricorso principale in riferimento alla domanda
nei confronti del Ministero, lo rigetta nel resto; cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura
accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio nei rapporti tra ricorrente e Ministero, alla Corte di
appello di Bologna, in diversa composizione.
Condanna D.M.D. al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore della Casa di cura e
della Generali Business Solutions Scpa, che liquida, in favore di ciascuno, in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00
per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Accoglie il ricorso incidentale condizionato proposta dalla AUSL e, decidendo nel merito, dichiara il difetto di
legittimazione passiva della AUSL città di Bologna. Compensa interamente tra le parti le spese processuali di
entrambi i gradi di merito; condanna D.M. D. al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in
favore della AUSL, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2016.
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