5×1000 2017 le nuove regole introdotte dopo il Dpcm 7 luglio 2016 Il D.P.C.M. del 7 luglio 2016 ha apportato profonde novità riguardo il contributo del 5 per 1000. Sono iscritte di diritto per il 2017 le Associazioni che erano già iscritte nel 2016. Con la legge di Stabilità 2015, il cinque per mille è divenuto un contributo certo, non più quindi soggetto a proroghe o rinnovi annuali continui come in precedenza. Da ora il 5 per mille è una forma di finanziamento stabile per tante realtà sociali. Il Decreto apporta certamente delle semplificazioni ma dividendo in 2 la platea dei beneficiari: chi era già iscritto nel 2016 avrà l’iscrizione automatica per il 2017, chi non lo era dovrà comunque provvedere all’ITER di iscrizione. Iscrizione automatica per chi era già iscritto nel 2016 Coloro che hanno completato correttamente l’ITER di iscrizione alle Liste del 5X1000 nel 2016 sono iscritte di diritto anche per il 2017. Ciò significa che chi era iscritto nel 2016 non dovrà fare nulla se non controllare che il proprio nome sia stato inserito entro il 31 marzo 2017 nelle Liste dell’Agenzia delle Entrate. Rendicontazione I soggetti destinatari del contributo devono redigere un Rendiconto specifico, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti, entro il termine di un anno dalla ricezione degli importi, unitamente ad una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite. Vengono abrogate le particolari disposizioni applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche previste dal D.M. 2 aprile 2009, che, quindi, dovranno seguire anch’esse le regole previste per gli altri enti interessati alla ripartizione del cinque per mille. Guarda questo articolo su come fare il Rendiconto del 5×1000. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Rendiconto 5 per mille 2017. Come cambia? Il Rendiconto del 5 per Mille sarà reso pubblico dal 2017 dall’amministrazione competente che ha concesso il contributo. I soggetti destinatari del contributo devono redigere un Rendiconto specifico, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti, entro il termine di un anno dalla ricezione degli importi, unitamente ad una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite. Vengono abrogate le particolari disposizioni applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche previste dal D.M. 2 aprile 2009, che, quindi, dovranno seguire anch’esse le regole previste per gli altri enti interessati alla ripartizione del cinque per mille. Cosa deve contenere il Rendiconto 5 x 1000? Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare: a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attivita’ sociale, nonche’ del rappresentante legale; b) l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito; c) l’indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalita’ ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attivita’ direttamente riconducibili alle finalita’ ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; e) l’indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.» Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Finta associazione sportiva. Accertata evasione per 300mila euro. Una palestra mascherata da finta Associazione Sportiva. Evasione per 300mila euro e 5 lavoratori ‘in nero’. La notizia è comparsa su Ansa.it relativa alla scoperta di una mega evasione da parte della Guardia di Finanza di Sassuolo. Il fatto contestato La Guardia di Finanza ha scoperto una palestra che operava come finta associazione sportiva dilettantistica, ma che nascondeva una vera e propria attività commerciale con ingente fatturato e impiego di manodopera in nero. I riscontri eseguiti hanno consentito di recuperare a tassazione un imponibile occultato all’erario per oltre 250mila euro ed accertare violazioni all’Iva per oltre 50mila euro. Le Fiamme Gialle hanno anche riscontrato la presenza di cinque lavoratori completamente ‘in nero’, per i quali è stata comminata una sanzione pari a 30mila euro. La palestra ha beneficiato indebitamente del regime di favore Le finalità non lucrative formalmente espresse nello statuto (volte al libero associazionismo e al conseguimento di fini comuni dei ‘soci’, in realtà clienti) avevano garantito di beneficiare indebitamente del regime tributario di favore previsto per il ‘terzo settore’, ma l’ ‘associazione’ di fatto – ha scoperto la GdF – si occupava a tempo pieno di “attività finalizzata esclusivamente al profitto”. (Fonte Ansa). Un’altra testata locale (Modenatoday.it) ha approfondito l’accaduto riportando ulteriori dettagli: “Palestra “travestita” da associazione sportiva, denuncia della Finanza „La Guardia di Finanza di Sassuolo ha individuato un’Associazione Sportiva Dilettantistica che, pur non avendo i requisiti previsti dall’art. 90 della Legge 289 /2002, figurava come ente senza scopo di lucro per evitare il pagamento delle imposte ed usufruire di regimi di tassazione agevolata. Le Fiamme Gialle hanno così avviato un’attività di verifica fiscale nei confronti della predetta ASD, gestrice di un’importante palestra della città. La GDF ha ricostruito il volume d’affare recuperando a tassazione gli importi Dopo aver esaminato la documentazione rinvenuta presso la sede ed escusso in atti i dipendenti e numerosi clienti, è emerso che questi erano stati registrati, a loro insaputa, come “soci” dell’associazione che, in questo modo, poteva beneficiare, ai fini fiscali, delle particolari agevolazioni previste dalla Legge 398/1991. I finanzieri hanno così “disconosciuto” lo status di associazione sportiva dilettantistica e ricostruito il volume di affari dell’attività, riqualificando la palestra come una normale impresa commerciale, soggetta agli ordinari criteri di tassazione. Perché le sanzioni sono sempre elevate? Un esempio pratico così Le ASD godono di particolari regimi di favore come il recupero del 50% dell’IVA sui proventi commerciali e un’imposizione fiscale (IRES) molto agevolata. All’ASD infatti è consentito il pagamento dell’IRES sul 3% dei ricavi commerciali. Un Esempio: Una ASD beneficia nel corso dell’anno di ricavi commerciali per pubblicità per 122.000 euro (iva compresa 22%). IVA nelle ASD In virtù delle agevolazioni l’ASD dovrà versa re allo stato la metà dell’IVA incassata (50% di 22.000 = 11.000 euro). Per approfondire leggi questo articolo. IRES nelle ASD Sul totale dei proventi Commerciali, l’Associazione dovrà pagare l’imposta IRES, dal 2017 del 24%, su una base imponibile calcolata sul 3% dei proventi commerciali. In sintesi: (Proventi commerciali 100.000€) X (Coefficente – 3%) X (Ires – 24%) = 720Euro E’ ovvio che su volumi d’affari cospicui la possibilità di pagare imposte in tale misura sia una agevolazione molto forte dal punto di vista fiscale. Il recupero a tassazione di Proventi indebitamenti soggetti al regime di favore fa emergere imposte come quelle viste nell’articolo. Scarica la nostra GUIDA per gestire una ASD dal pulsante sotto. Guida-agli-Adempimenti-Contabili-nelle-ASD Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Deducibilità delle spese di sponsorizzazione e pubblicità nelle ASD. La Sentenza della Corte di Cassazione torna a parlare della deducibilità delle spese di sponsorizzazione e pubblicità nei riguardi dei compensi pagati alle società o associazioni sportive dilettantistiche. La sentenza n. 5720, della Corte di Cassazione, lo scorso 23 marzo, riconosce ad una Impresa la deducibilità del compenso pagato per la pubblicità / sponsorizzazione a favore di una Società Sportiva. Così come più volte dibattuto in precedenza da varie sentenze, questa volta la Corte sembra aver dato le linee guida delle sponsorizzazioni ribadendo l’efficacia della legge n. 289 del 2002 all’articolo numero 90, comma 8, la quale afferma che il compenso erogato alle ASD/SSD è sempre configurabile come costo di pubblicità e come tale deducibile integralmente e nell’anno. Al contrario, in talune circostanze, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità del Costo di pubblicità giudicandolo come Spese di rappresentanza, ovvero nel limite del 1,3% del volume d’affari e deducibile in quote costanti. Piena deducibilità di Sponsorizzazioni e Pubblicità Quanto esaminato dalla Corte di cassazione con questa ultima sentenza, conferma l’inerenza e la congruità delle spese di pubblicità e di sponsorizzazione versate nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche dalle imprese sponsor. In questo caso esaminato, all’impresa veniva contestata la congruità dell’inerenza delle spese di sponsorizzazione e pubblicità, per aver corrisposto, quindi portato in deduzione dal reddito dei costi pubblicità per la sponsorizzazione di una società sportiva. La cassazione, quindi, ha dato ragione all’impresa, citando appunto la legge il numero 289/2002, e l’articolo del TUIR 108. Quei costi che non si configurano come spese di rappresentanza L’art. 108 del TUIR , cita la Sentenza, indica che “costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio l’immagine dell’impresa ed a potenziarne la possibilità di sviluppo mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie di prepagata quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque l’attività svolta. Pertanto, di norma spese sponsorizzazione, costituiscono spese rappresentanza deducibili nei limiti della norma menzionata, o il contribuente non provi che dall’attività sponsorizzata sia riconducibile a una diretta aspettativa di ritorno commerciale.” Scarica sotto la Circolare LND e la Sentenza della Corte di cassazione riguardo l’interpretazione delle spese di sponsorizzazione e dilettantistiche. pubblicità nelle società sportive Download – Circolare 62 LND deducibilità sponsorizzazione Download – Sentenza Cassazione 5720-2016 La Lega Nazionale Dilettanti intanto fornisce direttive agli affiliati La Lega Nazionale Dilettanti (calcio) a tal proposito si è espressa già dando disposizione ai propri affiliati con una circolare emanata a livello nazionale per diffondere le linee guida ai propri iscritti. Cita la circolare “ancora una volta, quindi, la Cassazione è intervenuta eliminando incertezze sulla ventilata antieconomicità dell’operazione di sponsorizzazione di una società sportiva dilettantistica, basata sulla ridotta risonanza pubblicitaria del soggetto sponsorizzato o sul mancato incremento di ricavi per lo sponsor; né può considerarsi valida la pretesa dell’amministrazione finanziaria che i medesimi costi possano essere considerati spese di rappresentanza, e come tali, volti ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e quindi deducibili in quote annuali entro determinati limiti di legge.” [/fusion_text] Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Richiesta del Codice Fiscale e Partita IVA di Associazione sportiva una Come ottenere Partita Iva e Codice Fiscale per una Associazione Sportiva Dilettantistica. Passi da seguire e modelli da utilizzare. Una volta costituita l’Associazione, il Presidente o suo delegato (anche commercialista) dovrà recarsi in Agenzia delle Entrate per ottenere il Codice Fiscale e la Partita Iva prima/contestualmente alla registrazione dell’atto costitutivo e statuto. Qualora si intenda essere supportati da commercialisti/intermediari abilitati la procedura può essere fatta anceh online senza recarsi fisicamente in agenzia delle entrate. Nei casi in cui voleste procedere in autonomia di seguito si riportano i modelli da compilare per l’ottenimento di codice fiscale e partita iva dell’associazione. Codice Fiscale Richiesta del codice fiscale Modulo di presentazione (Mod.AA5-6-CF) Istruzioni per la compilazione (Mod. AA5-6-Istruzioni) Modulo Presentazione (Mod. F23) Partita Iva Istruzioni per la compilazione (Mod. F23) Modulo di presentazione (Mod. AA7-10-PIVA) Istruzioni per la compilazione (Mod. AA7-10-Istruzioni) Per conoscere tutti i passi da compiere su come creare una associazione sportiva dilettantistica vai a questo articolo dove abbiamo preparato una tabella con 8 passi da seguire per fondare una ASD. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Sponsor dell’associazione sportiva, deducibilità delle spese solo economiche se congrue ed Congruità ed economicità sono i due paletti che l’amministrazione può usare per stabilire nella determinazione del reddito d’impresa la deducibilità degli importi per costi di sponsorizzazione sostenuti da una società ed erogati a favore di una Associazione sportiva dilettantistica. Il parametro della “congruità” va valutato in funzione delle controprestazioni ricevute e pertanto l’aumento del fatturato realizzato negli anni in cui sono stati sostenuti non è un elemento decisivo per valutare favorevolmente l’impatto dell’investimento pubblicitario. La sentenza Il parametro della “economicità” va valutato in funzione dell’ammontare delle spese sostenute, che pertanto risultano antieconomiche se il messaggio pubblicitario promosso dall’…. Il Sole 24 Ore – leggi su http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-05-18/spon sor-dell-associazione-sportiva-deducibilita-spese-solo-secongrue-ed-economiche-202744.shtml?uuid=ADPbQvK SCARICA LA SENTENZA da qui… sentenza-n-3030_2016 Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Sanzionate 57 Associazioni sportive su 62 Nel 2010 la Guardia di Finanza con il “Progetto Ercole” ha svolto un’iniziativa di indagine su 62 ASD, solo 5 quelle in regola, mentre 7 sono stati i casi di evasione totale. Nel campione esaminato, i controlli hanno portato alla luce un’evasione da 50 a 70.000 Euro con punte da 100.000. Nel 2010 la Guardia di Finanza ha messo sotto la lente delle evasioni fiscali anche le società sportive dilettantistiche, con un controllo che ha preso il nome in codice “Progetto Ercole”. E’ avvenuto in Piemonte con un campione di 62 Società Sportive in cui solo 5 hanno passato indenne il controllo, per le altre si è trattato di sanzioni, in certi casi anche molto pesanti: da 50 a 70.000Euro con punte di 100.000 Euro. Chi è stato esaminato? In particolare sono state società sportive, brilla agli occhi ovviamente il mondo delle palestre non sempre trasparenti nei confronti del fisco (non tutte, ovvio!). Perché cifre così alte? Quello che sfugge ai più è che il mondo del sociale, sia esso sportivo, culturale, volontariato, ecc., è stato agevolato fortemente dall’ordinamento Italiano. Per le Entrate Istituzionali come le quote sociali o entrate dai soci ad esempio vi è totale detassazione, mentre l’IRES dovuta sui ricavi commerciali è calcolata solo sul 3% degli stessi. Oppure per l’IVA su sponsorizzazioni e pubblicità, le ASD trattengono il 50% dell’Imposta. Nel caso di mancati adempimenti contabili e fiscali o di una gestione non proprio oculata, l’Amministrazione Finanziaria recupera tutto ciò che si è considerato anche nel passato agevolato, e gli importi possono essere davvero elevati. Chi paga? La Responsabilità nelle Associazioni è un fattore sempre molto discusso. Prima di tutto occorre fare una distinzione fra la responsabilità del Presidente o del Direttivo per atti compiuti per conto dell’Associazione e tutti gli atti che comportano invece una responsabilità personale dei Dirigenti. Infatti, in presenza di evasione fiscale vi sono nuove soglie in vigore dal 2016 che implicano reati penali (guarda i 19 profili di evasori). In caso di Sanzione nelle ASD, qualora non vi sia cioè autonomia patrimoniale, la responsabilità ricadrà certamente sul Legale rappresentante dell’Associazione e su coloro che avranno compiuto azioni in nome e per conto dell’Associazione. Quali sono gli adempimenti? Abbiamo parlato molte volte nel Blog di Asso360 come nella sezione “Guide” dei vari adempimenti contabili e fiscali da rispettare: dalla tenuta del Libro Soci, alla contabilità, alla rendicontazione di quote pagate dai propri soci e tesserati. Tuttavia non si può mai standardizzare un caso che sia uguale per tutti, poiché le regole della gestione di una Asd spesso sono diverse da caso a caso e vale in ogni caso la pena controllare nel proprio statuto cosa viene previsto. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Come creare un’Associazione Sportiva Dilettantistica Se stai per creare un’Associazione Sportiva Dilettantistica, potrai apprendere da questo articolo in che modo procedere con la costituzione o se scegliere un’Associazione riconosciuta o non riconosciuta. Una Associazione è un’organizzazione di persone che sono associate stabilmente per la realizzazione di un interesse comune. L’interesse comune – denominato anche interesse istituzionale – varia a seconda delle tipologie di Associazione: sportiva, culturale, promozione sociale, ecc. In questo articolo ci occupiamo della costituzione delle Associazioni Sportive e dei primi adempimenti da compiere al momento della creazione dell’Associazione. In generale un’Associazione Sportiva Dilettantistica può assumere la fattispecie di ASD o SSD in base alla presenza/assenza della personalità giuridica. Vediamo quali sono le differenze. Associazione giuridica) Sportiva Dilettantistica (senza personalità L’Associazione “non riconosciuta” è priva della personalità giuridica quando non gode di un’autonomia patrimoniale. Pertanto, per semplificare il concetto, per le obbligazioni dell’Associazione risponde in estrema istanza anche il Presidente / il Consiglio Direttivo con il proprio patrimonio personale e non limitatamente al patrimonio della stessa Associazione come invece avviene per l’Associazione riconosciuta. In tale caso vedrete spesso la denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica” (abbreviato ASD) in luogo del termine Società Sportiva Dilettantistica (SSD). Associazione riconosciuta (con personalità giuridica) L’Associazione “riconosciuta” è dotata di personalità giuridica pertanto, al contrario del caso precedente, il patrimonio dell’Associazione coincide con il patrimonio con cui far fronte alle obbligazioni della stessa. in questo caso il Presidente o il Consiglio Direttivo dell’Associazione non risponde delle obbligazioni assunte con il proprio personale patrimonio ma solo limitatamente con gli averi della stessa Associazione. Il riconoscimento dell’Associazione è solitamente svolto attraverso un iter in capo alle Prefetture o alle Regioni che ne stabiliscono il percorso burocratico per il riconoscimento medesimo. Cosa devi sapere per costituire un’Associazione? Ecco una lista di articoli per non sbagliare. 1Criteri per costituire un’Associazione riconosciuta; 2 – Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica; 3- Registrare lo Statuto all’Agenzia delle Entrate. Come fare ed in quali termini; 3- Richiesta del codice fiscale e/o della partita Iva; 4- Affiliazione al CONI; 5- Comunicazione alla SIAE dell’avvenuta costituzione; 6- Modello EAS, quando e come presentarlo? 7- I libri sociali dell’ASD. Quali instituire e come tenerli; 8- Le figure operanti nell’ASD; 9- Come avvalersi del regime agevolato L. 398/1991; 10- Adempimenti Contabili dell’ASD; 11- Adempimenti Fiscali dell’ASD; 12- Guida alla costituzione dell’ASD in PDF; 13- Guida alle scadenze fiscali annuali dell’ASD in PDF; Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Tracciabilità del denaro contante nelle associazioni sportive dilettantistiche Il limite all’utilizzo del denaro contante, come risaputo, è stato modificato dai 1000€ al nuovo tetto di 3000€, per le associazioni però non è così. Infatti con la Legge di Stabilità del dicembre 2015, tra non poche polemiche, è stato aumentato il limite al denaro contante, una soluzione ideata da Monti nel 2011 come rimedio anti-evasione e come strumento Antiriciclaggio. Ci troviamo a scrivere questo articolo dopo varie sollecitazioni da parte di Associazioni Sportive che intendono utilizzare detta nuova regola (dei 3.000) nel loro lavoro di tutti i giorni. Tuttavia, da un esame delle norme vigenti per le ASD, il limite risulta ancora fissato a 1.000€, come stabilito dalla precedente Legge di Stabilità del dicembre 2014 che aveva elevato la soglia dei 516€ a cui le Società Sportive erano assoggettate prima di detta norma tanto discussa. Ricordiamo infatti che l’infrazione del limite dei 516€ (il vecchio milione di Lire) per il pagamento per contanti nelle ASD comportava il disconoscimento del Regime agevolato L. 398/1991, con pesanti sanzioni e recupero di imposte. In realtà il limite impone di utilizzare strumenti tracciabili dai 1000 Euro, ovvero si può utilizzare contante per operazioni di importo inferiore uguale a Euro 999,99. Una operazione di 1000 Euro, pensiamo ad esempio al pagamento di un istruttore sportivo, deve essere pagata con bonifico o altro strumento idoneo. L’infrazione comporta la Revoca della 398/1991? Con l’abrogazione di parte della Legge 133 del 1999 (Art. 19 d.Lgs. n. 158 del 24/09/2015), l’infrazione non comporta alcuna revoca dei benefici tuttavia comporta nell’eventualità una sanzione per le norme Antiricilaggio da un min di 250€ ad un massimo di 2.000€. Cosa dicono le norme Antiriciclaggio per le “Operazioni Frazionate”? Seppure la norma della tracciabilità dei pagamenti contanti – 133/1991 – così come modificata oggi con la Legge di stabilità, mira a rendere tracciati tutti i pagamenti delle ASD e SSD con l’obiettivo di regolare l’amministrazione delle Associazioni e contrastare evasioni fiscali, ancora più importante invece è la normativa sull’Antiriciclaggio. La normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 ha previsto specifiche limitazioni all’uso dei contanti, accompagnate da una serie di sanzioni destinate a colpire i soggetti che le avessero violate o tentato di aggirarle. Ciò che non molti sanno è come comportarsi in caso di pagamenti frazionati, ovvero se può essere utilizzato denaro contante per pagare una singola spesa (es. fattura del materiale sportivo) quando l’importo totale è superiore alla soglia dei 1.000 Euro mentre i singoli pagamenti risultano essere sotto tale soglia. Sicuramente ai fini dell’antiriciclaggio qualora tali pagamenti siano realizzati entro i 7 giorni rappresentano comunque un’operazione frazionata, quando si supera tale periodo di tempo formalmente non vi rientra a patto di giustificativi opportuni. In sintesi, per rendere trasparente e tracciabile l’attività della ASD o SSD si suggerisce quanto più possibile di utilizzare strumenti tracciabili, soprattutto nei casi in cui può dar luogo ad un sospetto di infrazione ai sensi della Legge Antiriciclaggio. Cosa fare per non sbagliare? Se non l’hai ancora fatto ti invitiamo a scaricare la guida agli adempimenti contabili da qui. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita Un nightclub mascherato da associazione culturale denunciato evasore totale. Balza alla cronaca di queste ultime settimane l’operazione avvenuta a cura della Guardia di Finanza di Ravenna, dove è stata smascherata la vera identità di un’Associazione Culturale. Dietro un ente no profit si mascherava infatti un Night Club dove ai single veniva applicata una tariffa di 120 euro mentre alle donne ed alle coppie una tariffa “vantaggiosa”. La Guardia di Finanza ha mosso contestazioni per gli orari di apertura, somministrazione di alimenti e bevande, sicurezza degli ambienti. Con questa copertura, il Night Club ha sottratto al fisco 300.000 Euro di imponibile e 80.000 Euro di IVA si legge dalla nota. Puoi utilizzare la demo gratuita per un periodo illimitato ed attivare l’abbonamento quando lo riterrai opportuno. Prova La Demo Gratuita