opportuno.

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5×1000 2017 le nuove regole
introdotte dopo il Dpcm 7
luglio 2016
Il D.P.C.M. del 7 luglio 2016 ha
apportato profonde novità riguardo
il contributo del 5 per 1000. Sono
iscritte di diritto per il 2017 le
Associazioni che erano già iscritte
nel 2016.
Con la legge di Stabilità 2015, il cinque per mille è divenuto
un contributo certo, non più quindi soggetto a proroghe o
rinnovi annuali continui come in precedenza. Da ora il 5 per
mille è una forma di finanziamento stabile per tante realtà
sociali.
Il Decreto apporta certamente delle semplificazioni ma
dividendo in 2 la platea dei beneficiari: chi era già iscritto
nel 2016 avrà l’iscrizione automatica per il 2017, chi non lo
era dovrà comunque provvedere all’ITER di iscrizione.
Iscrizione automatica per chi era
già iscritto nel 2016
Coloro che hanno completato correttamente l’ITER di iscrizione
alle Liste del 5X1000 nel 2016 sono iscritte di diritto anche
per il 2017. Ciò significa che chi era iscritto nel 2016 non
dovrà fare nulla se non controllare che il proprio nome sia
stato inserito entro il 31 marzo 2017 nelle Liste dell’Agenzia
delle Entrate.
Rendicontazione
I soggetti destinatari del contributo devono redigere un
Rendiconto specifico, utilizzando il modulo disponibile sul
sito istituzionale delle amministrazioni competenti, entro il
termine di un anno dalla ricezione degli importi, unitamente
ad una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza
la destinazione delle somme attribuite.
Vengono abrogate le particolari disposizioni applicabili alle
associazioni sportive dilettantistiche previste dal D.M. 2
aprile 2009, che, quindi, dovranno seguire anch’esse le regole
previste per gli altri enti interessati alla ripartizione del
cinque per mille.
Guarda questo articolo su come fare il Rendiconto del 5×1000.
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Prova La Demo Gratuita
Rendiconto 5 per mille 2017.
Come cambia?
Il Rendiconto del 5 per Mille sarà
reso
pubblico
dal
2017
dall’amministrazione competente che
ha concesso il contributo.
I soggetti destinatari del contributo devono redigere un
Rendiconto specifico, utilizzando il modulo disponibile sul
sito istituzionale delle amministrazioni competenti, entro il
termine di un anno dalla ricezione degli importi, unitamente
ad una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza
la destinazione delle somme attribuite.
Vengono abrogate le particolari disposizioni applicabili alle
associazioni sportive dilettantistiche previste dal D.M. 2
aprile 2009, che, quindi, dovranno seguire anch’esse le regole
previste per gli altri enti interessati alla ripartizione del
cinque per mille.
Cosa deve contenere il Rendiconto 5
x 1000?
Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:
a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la
denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale,
l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attivita’
sociale, nonche’ del rappresentante legale;
b) l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data
di percezione e l’importo percepito;
c) l’indicazione delle spese sostenute per il funzionamento
del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse
umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per
singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro
riconduzione alle finalita’ ed agli scopi istituzionali del
soggetto beneficiario;
d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attivita’
direttamente riconducibili alle finalita’ ed agli scopi
istituzionali del soggetto beneficiario;
e) l’indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti
delle somme percepite per la realizzazione di progetti
pluriennali, fermo restando l’obbligo di rendicontazione
successivamente al loro utilizzo.»
Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a
20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta
dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della
relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno
dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.
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Prova La Demo Gratuita
Finta associazione sportiva.
Accertata
evasione
per
300mila euro.
Una palestra mascherata da
finta
Associazione
Sportiva.
Evasione
per
300mila euro e 5 lavoratori
‘in nero’.
La notizia è comparsa su Ansa.it relativa alla scoperta di una
mega evasione da parte della Guardia di Finanza di Sassuolo.
Il fatto contestato
La Guardia di Finanza ha scoperto una palestra che operava
come finta associazione sportiva dilettantistica, ma che
nascondeva una vera e propria attività commerciale con ingente
fatturato e impiego di manodopera in nero.
I riscontri eseguiti hanno consentito di recuperare a
tassazione un imponibile occultato all’erario per oltre
250mila euro ed accertare violazioni all’Iva per oltre 50mila
euro.
Le Fiamme Gialle hanno anche riscontrato la presenza di cinque
lavoratori completamente ‘in nero’, per i quali è stata
comminata una sanzione pari a 30mila euro.
La palestra ha beneficiato indebitamente
del regime di favore
Le finalità non lucrative formalmente espresse nello statuto
(volte al libero associazionismo e al conseguimento di fini
comuni dei ‘soci’, in realtà clienti) avevano garantito di
beneficiare indebitamente del regime tributario di favore
previsto per il ‘terzo settore’, ma l’ ‘associazione’ di fatto
– ha scoperto la GdF – si occupava a tempo pieno di “attività
finalizzata esclusivamente al profitto”. (Fonte Ansa).
Un’altra testata locale (Modenatoday.it) ha approfondito
l’accaduto riportando ulteriori dettagli: “Palestra
“travestita” da associazione sportiva, denuncia della Finanza
„La Guardia di Finanza di Sassuolo ha individuato
un’Associazione Sportiva Dilettantistica che, pur non avendo i
requisiti previsti dall’art. 90 della Legge 289 /2002,
figurava come ente senza scopo di lucro per evitare il
pagamento delle imposte ed usufruire di regimi di tassazione
agevolata.
Le Fiamme Gialle hanno così avviato un’attività di verifica
fiscale nei confronti della predetta ASD, gestrice di
un’importante palestra della città.
La GDF ha ricostruito il volume d’affare
recuperando a tassazione gli importi
Dopo aver esaminato la documentazione rinvenuta presso la sede
ed escusso in atti i dipendenti e numerosi clienti, è emerso
che questi erano stati registrati, a loro insaputa, come
“soci” dell’associazione che, in questo modo, poteva
beneficiare, ai fini fiscali, delle particolari agevolazioni
previste dalla Legge 398/1991. I finanzieri hanno così
“disconosciuto” lo status di associazione sportiva
dilettantistica e ricostruito il volume di affari
dell’attività, riqualificando la palestra come una normale
impresa commerciale, soggetta agli ordinari criteri di
tassazione.
Perché le sanzioni sono sempre
elevate? Un esempio pratico
così
Le ASD godono di particolari regimi di favore come il recupero
del 50% dell’IVA sui proventi commerciali e un’imposizione
fiscale (IRES) molto agevolata.
All’ASD infatti è consentito il pagamento dell’IRES sul 3% dei
ricavi commerciali.
Un Esempio:
Una ASD beneficia nel corso dell’anno di ricavi commerciali
per pubblicità per 122.000 euro (iva compresa 22%).
IVA nelle ASD
In virtù delle agevolazioni l’ASD dovrà versa re allo stato la
metà dell’IVA incassata (50% di 22.000 = 11.000 euro). Per
approfondire leggi questo articolo.
IRES nelle ASD
Sul totale dei proventi Commerciali, l’Associazione dovrà
pagare l’imposta IRES, dal 2017 del 24%, su una base
imponibile calcolata sul 3% dei proventi commerciali. In
sintesi:
(Proventi commerciali 100.000€) X (Coefficente – 3%) X (Ires –
24%) = 720Euro
E’ ovvio che su volumi d’affari cospicui la possibilità di
pagare imposte in tale misura sia una agevolazione molto forte
dal punto di vista fiscale. Il recupero a tassazione di
Proventi indebitamenti soggetti al regime di favore fa
emergere imposte come quelle viste nell’articolo.
Scarica la nostra GUIDA per gestire una ASD dal pulsante
sotto.
Guida-agli-Adempimenti-Contabili-nelle-ASD
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Prova La Demo Gratuita
Deducibilità delle spese di
sponsorizzazione e pubblicità
nelle ASD.
La Sentenza della Corte di Cassazione torna a parlare della
deducibilità delle spese di sponsorizzazione e pubblicità nei
riguardi dei compensi pagati alle società o associazioni
sportive dilettantistiche.
La sentenza n. 5720, della Corte di Cassazione, lo scorso 23
marzo, riconosce ad una Impresa la deducibilità del compenso
pagato per la pubblicità / sponsorizzazione a favore di una
Società Sportiva. Così come più volte dibattuto in precedenza
da varie sentenze, questa volta la Corte sembra aver dato le
linee guida delle sponsorizzazioni ribadendo l’efficacia della
legge n. 289 del 2002 all’articolo numero 90, comma 8, la
quale afferma che il compenso erogato alle ASD/SSD è sempre
configurabile come costo di pubblicità e come tale deducibile
integralmente e nell’anno.
Al contrario, in talune circostanze, l’Agenzia delle Entrate
aveva contestato la deducibilità del Costo di pubblicità
giudicandolo come Spese di rappresentanza, ovvero nel limite
del 1,3% del volume d’affari e deducibile in quote costanti.
Piena deducibilità di Sponsorizzazioni e Pubblicità
Quanto esaminato dalla Corte di cassazione con questa ultima
sentenza, conferma l’inerenza e la congruità delle spese di
pubblicità e di sponsorizzazione versate nei confronti delle
associazioni sportive dilettantistiche dalle imprese sponsor.
In questo caso esaminato, all’impresa veniva contestata la
congruità dell’inerenza delle spese di sponsorizzazione e
pubblicità, per aver corrisposto, quindi portato in deduzione
dal reddito dei costi pubblicità per la sponsorizzazione di
una società sportiva. La cassazione, quindi, ha dato ragione
all’impresa, citando appunto la legge il numero 289/2002, e
l’articolo del TUIR 108.
Quei costi che non si configurano come spese di rappresentanza
L’art. 108 del TUIR , cita la Sentenza, indica che
“costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per
iniziative volte ad accrescere il prestigio l’immagine
dell’impresa ed a potenziarne la possibilità di sviluppo
mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie di prepagata
quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti,
prevalentemente anche se non esclusivamente, alla
pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque
l’attività svolta. Pertanto, di norma spese sponsorizzazione,
costituiscono spese rappresentanza deducibili nei limiti della
norma menzionata, o il contribuente non provi che
dall’attività sponsorizzata sia riconducibile a una diretta
aspettativa di ritorno commerciale.”
Scarica sotto la Circolare LND e la Sentenza della Corte di
cassazione riguardo l’interpretazione delle spese di
sponsorizzazione e
dilettantistiche.
pubblicità
nelle
società
sportive
Download – Circolare 62 LND deducibilità sponsorizzazione
Download – Sentenza Cassazione 5720-2016
La Lega Nazionale Dilettanti intanto fornisce direttive agli
affiliati
La Lega Nazionale Dilettanti (calcio) a tal proposito si è
espressa già dando disposizione ai propri affiliati con una
circolare emanata a livello nazionale per diffondere le linee
guida ai propri iscritti. Cita la circolare “ancora una volta,
quindi, la Cassazione è intervenuta eliminando incertezze
sulla ventilata antieconomicità dell’operazione di
sponsorizzazione di una società sportiva dilettantistica,
basata sulla ridotta risonanza pubblicitaria del soggetto
sponsorizzato o sul mancato incremento di ricavi per lo
sponsor; né può considerarsi valida la pretesa
dell’amministrazione finanziaria che i medesimi costi possano
essere considerati spese di rappresentanza, e come tali, volti
ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e quindi
deducibili in quote annuali entro determinati limiti di
legge.”
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Prova La Demo Gratuita
Richiesta del Codice Fiscale
e
Partita
IVA
di
Associazione sportiva
una
Come ottenere Partita Iva e Codice
Fiscale
per
una
Associazione
Sportiva Dilettantistica. Passi da
seguire e modelli da utilizzare.
Una volta costituita l’Associazione, il Presidente o suo
delegato (anche commercialista) dovrà recarsi in Agenzia delle
Entrate per ottenere il Codice Fiscale e la Partita Iva
prima/contestualmente alla registrazione dell’atto costitutivo
e statuto.
Qualora
si
intenda
essere
supportati
da commercialisti/intermediari abilitati la procedura può
essere fatta anceh online senza recarsi fisicamente in agenzia
delle entrate.
Nei casi in cui voleste procedere in autonomia di seguito si
riportano i modelli da compilare per l’ottenimento di codice
fiscale e partita iva dell’associazione.
Codice Fiscale
Richiesta del codice fiscale Modulo di presentazione
(Mod.AA5-6-CF)
Istruzioni per la compilazione (Mod. AA5-6-Istruzioni)
Modulo Presentazione (Mod. F23)
Partita Iva
Istruzioni per la compilazione (Mod. F23)
Modulo di presentazione (Mod. AA7-10-PIVA)
Istruzioni per la compilazione (Mod. AA7-10-Istruzioni)
Per conoscere tutti i passi da compiere su come creare una
associazione sportiva dilettantistica vai a questo articolo
dove abbiamo preparato una tabella con 8 passi da seguire per
fondare una ASD.
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Prova La Demo Gratuita
Sponsor
dell’associazione
sportiva, deducibilità delle
spese solo
economiche
se
congrue
ed
Congruità ed economicità sono i due
paletti che l’amministrazione può
usare
per
stabilire
nella
determinazione
del
reddito
d’impresa la deducibilità degli
importi
per
costi
di
sponsorizzazione sostenuti da una
società ed erogati a favore di una
Associazione
sportiva
dilettantistica.
Il parametro della “congruità” va valutato in funzione delle
controprestazioni ricevute e pertanto l’aumento del fatturato
realizzato negli anni in cui sono stati sostenuti non è un
elemento decisivo per valutare favorevolmente l’impatto
dell’investimento pubblicitario. La sentenza Il parametro
della “economicità” va valutato in funzione dell’ammontare
delle spese sostenute, che pertanto risultano antieconomiche
se il messaggio pubblicitario promosso dall’….
Il
Sole
24
Ore
–
leggi
su
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-05-18/spon
sor-dell-associazione-sportiva-deducibilita-spese-solo-secongrue-ed-economiche-202744.shtml?uuid=ADPbQvK
SCARICA LA SENTENZA da qui…
sentenza-n-3030_2016
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Prova La Demo Gratuita
Sanzionate 57 Associazioni
sportive su 62
Nel 2010 la Guardia di Finanza con
il “Progetto Ercole” ha svolto
un’iniziativa di indagine su 62
ASD,
solo 5 quelle in regola,
mentre 7 sono stati i casi di
evasione totale.
Nel campione esaminato, i controlli
hanno portato alla luce un’evasione
da 50 a 70.000 Euro con punte da
100.000.
Nel 2010 la Guardia di Finanza ha messo sotto la lente delle
evasioni fiscali anche le società sportive dilettantistiche,
con un controllo che ha preso il nome in codice “Progetto
Ercole”.
E’ avvenuto in Piemonte con un campione di 62 Società Sportive
in cui solo 5 hanno passato indenne il controllo, per le altre
si è trattato di sanzioni, in certi casi anche molto pesanti:
da 50 a 70.000Euro con punte di 100.000 Euro.
Chi è stato esaminato?
In particolare sono state società sportive, brilla agli occhi
ovviamente il mondo delle palestre non sempre trasparenti nei
confronti del fisco (non tutte, ovvio!).
Perché cifre così alte?
Quello che sfugge ai più è che il mondo del sociale, sia esso
sportivo, culturale, volontariato, ecc., è stato agevolato
fortemente dall’ordinamento Italiano. Per le Entrate
Istituzionali come le quote sociali o entrate dai soci ad
esempio vi è totale detassazione, mentre l’IRES dovuta sui
ricavi commerciali è calcolata solo sul 3% degli stessi.
Oppure per l’IVA su sponsorizzazioni e pubblicità, le ASD
trattengono il 50% dell’Imposta.
Nel caso di mancati adempimenti contabili e fiscali o di una
gestione non proprio oculata, l’Amministrazione Finanziaria
recupera tutto ciò che si è considerato anche nel passato
agevolato, e gli importi possono essere davvero elevati.
Chi paga?
La Responsabilità nelle Associazioni è un fattore sempre molto
discusso. Prima di tutto occorre fare una distinzione fra la
responsabilità del Presidente o del Direttivo per atti
compiuti per conto dell’Associazione e tutti gli atti che
comportano invece una responsabilità personale dei Dirigenti.
Infatti, in presenza di evasione fiscale vi sono nuove soglie
in vigore dal 2016 che implicano reati penali (guarda i 19
profili di evasori).
In caso di Sanzione nelle ASD, qualora non vi sia cioè
autonomia patrimoniale, la responsabilità ricadrà certamente
sul Legale rappresentante dell’Associazione e su coloro che
avranno compiuto azioni in nome e per conto dell’Associazione.
Quali sono gli adempimenti?
Abbiamo parlato molte volte nel Blog di Asso360 come nella
sezione “Guide” dei vari adempimenti contabili e fiscali da
rispettare: dalla tenuta del Libro Soci, alla contabilità,
alla rendicontazione di quote pagate dai propri soci e
tesserati. Tuttavia non si può mai standardizzare un caso che
sia uguale per tutti, poiché le regole della gestione di una
Asd spesso sono diverse da caso a caso e vale in ogni caso la
pena controllare nel proprio statuto cosa viene previsto.
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Prova La Demo Gratuita
Come creare un’Associazione
Sportiva Dilettantistica
Se stai per creare un’Associazione
Sportiva Dilettantistica, potrai
apprendere da questo articolo in
che
modo
procedere
con
la
costituzione
o
se
scegliere
un’Associazione riconosciuta o non
riconosciuta.
Una Associazione è un’organizzazione di persone che sono
associate stabilmente per la realizzazione di un interesse
comune. L’interesse comune – denominato anche interesse
istituzionale – varia a seconda delle tipologie di
Associazione: sportiva, culturale, promozione sociale, ecc.
In questo articolo ci occupiamo della costituzione delle
Associazioni Sportive e dei primi adempimenti da compiere al
momento della creazione dell’Associazione.
In generale un’Associazione Sportiva Dilettantistica può
assumere la fattispecie di ASD o SSD in base alla
presenza/assenza della personalità giuridica. Vediamo quali
sono le differenze.
Associazione
giuridica)
Sportiva
Dilettantistica
(senza
personalità
L’Associazione “non riconosciuta” è priva della personalità
giuridica quando non gode di un’autonomia patrimoniale.
Pertanto, per semplificare il concetto, per le obbligazioni
dell’Associazione risponde in estrema istanza anche il
Presidente / il Consiglio Direttivo con il proprio patrimonio
personale e non limitatamente al patrimonio della stessa
Associazione come invece avviene per l’Associazione
riconosciuta. In tale caso vedrete spesso la denominazione
“Associazione Sportiva Dilettantistica” (abbreviato ASD) in
luogo del termine Società Sportiva Dilettantistica (SSD).
Associazione riconosciuta (con personalità giuridica)
L’Associazione “riconosciuta” è dotata di personalità
giuridica pertanto, al contrario del caso precedente, il
patrimonio dell’Associazione coincide con il patrimonio con
cui far fronte alle obbligazioni della stessa. in questo caso
il Presidente o il Consiglio Direttivo dell’Associazione non
risponde delle obbligazioni assunte con il proprio personale
patrimonio ma solo limitatamente con gli averi della stessa
Associazione. Il riconoscimento dell’Associazione è
solitamente svolto attraverso un iter in capo alle Prefetture
o alle Regioni che ne stabiliscono il percorso burocratico per
il riconoscimento medesimo.
Cosa devi sapere per costituire un’Associazione? Ecco una
lista di articoli per non sbagliare.
1Criteri per costituire un’Associazione riconosciuta;
2 – Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica;
3- Registrare lo Statuto all’Agenzia delle Entrate. Come fare
ed in quali termini;
3- Richiesta del codice fiscale e/o della partita Iva;
4- Affiliazione al CONI;
5- Comunicazione alla SIAE dell’avvenuta costituzione;
6- Modello EAS, quando e come presentarlo?
7- I libri sociali dell’ASD. Quali instituire e come tenerli;
8- Le figure operanti nell’ASD;
9- Come avvalersi del regime agevolato L. 398/1991;
10- Adempimenti Contabili dell’ASD;
11- Adempimenti Fiscali dell’ASD;
12- Guida alla costituzione dell’ASD in PDF;
13- Guida alle scadenze fiscali annuali dell’ASD in PDF;
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Tracciabilità
del
denaro
contante nelle associazioni
sportive dilettantistiche
Il limite all’utilizzo del denaro
contante, come risaputo, è stato
modificato dai 1000€ al nuovo tetto
di 3000€, per le associazioni però
non è così.
Infatti con la Legge di Stabilità del dicembre 2015, tra non
poche polemiche, è stato aumentato il limite al denaro
contante, una soluzione ideata da Monti nel 2011 come rimedio
anti-evasione e come strumento Antiriciclaggio.
Ci
troviamo
a
scrivere
questo
articolo
dopo
varie
sollecitazioni da parte di Associazioni Sportive che intendono
utilizzare detta nuova regola (dei 3.000) nel loro lavoro di
tutti i giorni. Tuttavia, da un esame delle norme vigenti per
le ASD, il limite risulta ancora
fissato a 1.000€, come
stabilito dalla precedente Legge di Stabilità del dicembre
2014 che aveva elevato la soglia dei 516€ a cui le Società
Sportive erano assoggettate prima di detta norma tanto
discussa.
Ricordiamo infatti che l’infrazione del limite dei 516€ (il
vecchio milione di Lire) per il pagamento per contanti nelle
ASD comportava il disconoscimento del Regime agevolato L.
398/1991, con pesanti sanzioni e recupero di imposte.
In realtà il limite impone di utilizzare strumenti tracciabili
dai 1000 Euro, ovvero si può utilizzare contante per
operazioni di importo inferiore uguale a Euro 999,99. Una
operazione di 1000 Euro, pensiamo ad esempio al pagamento di
un istruttore sportivo, deve essere pagata con bonifico o
altro strumento idoneo.
L’infrazione comporta la Revoca della 398/1991?
Con l’abrogazione di parte della Legge 133 del 1999 (Art. 19
d.Lgs. n. 158 del 24/09/2015), l’infrazione non comporta
alcuna revoca dei benefici tuttavia comporta nell’eventualità
una sanzione per le norme Antiricilaggio da un min di 250€ ad
un massimo di 2.000€.
Cosa dicono le norme Antiriciclaggio per le “Operazioni
Frazionate”?
Seppure la norma della tracciabilità dei pagamenti contanti –
133/1991 – così come modificata oggi con la Legge di
stabilità, mira a rendere tracciati tutti i pagamenti delle
ASD e SSD con l’obiettivo di regolare l’amministrazione delle
Associazioni e contrastare evasioni fiscali, ancora più
importante invece è la normativa sull’Antiriciclaggio.
La normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 ha
previsto specifiche limitazioni all’uso dei contanti,
accompagnate da una serie di sanzioni destinate a colpire i
soggetti che le avessero violate o tentato di aggirarle.
Ciò che non molti sanno è come comportarsi in caso di
pagamenti frazionati, ovvero se può essere utilizzato denaro
contante per pagare una singola spesa (es. fattura del
materiale sportivo) quando l’importo totale è superiore alla
soglia dei 1.000 Euro mentre i singoli pagamenti risultano
essere sotto tale soglia.
Sicuramente ai fini dell’antiriciclaggio qualora tali
pagamenti siano realizzati entro i 7 giorni rappresentano
comunque un’operazione frazionata, quando si supera tale
periodo di tempo formalmente non vi rientra a patto di
giustificativi opportuni. In sintesi, per rendere trasparente
e tracciabile l’attività della ASD o SSD si suggerisce quanto
più possibile di utilizzare strumenti tracciabili, soprattutto
nei casi in cui può dar luogo ad un sospetto di infrazione ai
sensi della Legge Antiriciclaggio.
Cosa fare per non sbagliare?
Se non l’hai ancora fatto ti invitiamo a scaricare la guida
agli adempimenti contabili da qui.
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Prova La Demo Gratuita
Un nightclub mascherato da
associazione
culturale
denunciato evasore totale.
Balza alla cronaca di queste ultime
settimane l’operazione avvenuta a
cura della Guardia di Finanza di
Ravenna, dove è stata smascherata
la vera identità di un’Associazione
Culturale.
Dietro un ente no profit si mascherava infatti un Night Club
dove ai single veniva applicata una tariffa di 120 euro mentre
alle donne ed alle coppie una tariffa “vantaggiosa”.
La Guardia di Finanza ha mosso contestazioni per gli orari di
apertura, somministrazione di alimenti e bevande, sicurezza
degli ambienti.
Con questa copertura, il Night Club ha sottratto al fisco
300.000 Euro di imponibile e 80.000 Euro di IVA si legge dalla
nota.
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