Alimenti destinati all`infanzia: la tutela dei bambinI

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 Alimenti destinati all’infanzia:
la tutela dei bambinI
Monica Sciarroni
Foro di Roma e‐mail [email protected] Riassunto
L’alimentazione infantile negli ultimi anni ha acquistato sempre maggiore importanza, ciò in ra‐
gione dal fatto che essa è divenuta un utile strumento di educazione alimentare, attraverso il quale viene a definirsi il rapporto con il cibo fin dai primi anni di vita. Al riguardo si evidenzia il dilagare di abitudini alimentari scorrette che, di sovente, generano nei bambini problemi di sovrappeso e di obesità. Tali problematiche hanno destato particolare preoccupazione, tanto da essere considerate dall’OMS e dal Ministero della Salute come vere e proprie epidemie. Non deve essere, altresì trascurato il tema della sicurezza e della salute dei piccoli consumatori, i quali hanno caratteristiche fisiologiche e fabbisogni nutrizionali specifici, in virtù del loro continuo sviluppo e della loro crescita. A tale proposito sono state previste determinate disposizioni legisla‐
tive per gli alimenti destinati all’infanzia. Siffatti prodotti devono, infatti, rispettare precisi criteri, essendo diretti espressamente ai lattanti e ai bambini fino ai tre anni. La normativa di settore prevede divieti e limiti ben dettagliati riguardo l’uso di additivi, di pesti‐
cidi e di contaminanti; vengono puntualizzate, inoltre, le modalità operative della pubblicità e dell’etichettatura. Quest’ultime non devono riportare illustrazioni o diciture che possano idealizza‐
re il prodotto. In particolare, la pubblicità inerente i prodotti per lattanti può essere realizzata sol‐
tanto attraverso pubblicazioni e indicazioni a carattere scientifico. L’ambito dell’alimentazione infantile, pertanto, risulta regolamentato sia a livello comunitario e sia in quello nazionale da una severa disciplina, molto spesso sconosciuta ai genitori, i quali, di converso, vengono bersagliati da informazioni non coerenti, confuse e, non di rado, connesse ad interessi pret‐
tamente commerciali. Degna di rilievo da parte del legislatore Italiano la recente adozione del D.lgs 84/2011, relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sugli alimenti per lattanti e per quelli di proseguimento contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 82/2009, attuazione della Direttiva CE 2006/141. Ciò al fine di una tutela più efficace della salute e della sicurezza nella produzione e nella commercializzazione di tali alimenti che, in ogni caso, presentano alcune criticità riguardo la composizione e la presentazione. Introduzione
dell’Unione Europea e quello nazionale ad La necessità di tutelare la salute dei consumato‐ adottare una rigorosa e puntuale normativa ri e di assicurare loro un considerevole livello volta a garantire al meglio i consumatori stessi. di sicurezza alimentare ha indotto il legislatore Al riguardo, appaiono significativi i Regola‐
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menti comunitari del 2004 relativi al Pacchetto igiene. Tali Regolamenti, non solo permettono di conoscere la tracciabilità dei prodotti secon‐
do il noto principio “dal campo alla tavola”, ma attraverso essi viene consentito di verificare e di controllare la sicurezza e la salubrità di tutti gli alimenti. Ciò detto è opportuno precisare che sono state adottate norme specifiche al fine di tutelare alcune fasce di consumatori più vulne‐
rabili, i quali presentano peculiari esigenze nu‐
trizionali che vengono fronteggiate attraverso alimenti ideati esclusivamente per tale scopo. I prodotti destinati a un’alimentazione parti‐
colare (ADAP) sono regolamentati dal D.lgs 111/1992, in attuazione della Direttiva 89/397 CEE, oggetto di recente revisione da parte della Direttiva 2009/39 CE. Siffatti prodotti si distin‐
guono da quelli di uso corrente per la loro composizione e la loro fabbricazione; devono, altresì, essere presentati e commercializzati in modo da indicare la loro conformità all’obiet‐
tivo nutrizionale prefissato. I prodotti suindica‐
ti si suddividono in dietetici e in alimenti per l’infanzia. I dietetici sono indirizzati a soggetti con processo di assorbimento o con metaboli‐
smo perturbato, nonché a soggetti in peculiari condizioni fisiologiche per cui possono trarre benefici dall’assunzione controllata di talune sostanze contenute negli alimenti. I prodotti per l’infanzia risultano caratteriz‐
zati da una composizione nutrizionale apposi‐
tamente creata per la dieta o per parte della die‐
ta del lattante (soggetto in età inferiore ai 12 mesi) e del bambino (soggetto da 1 a 3 anni) in buona salute, al fine di soddisfare le particolari esigenze dei soggetti nella prima infanzia, ov‐
vero nella fascia di età che parte dalla nascita e prosegue fino ai tre anni. Tali alimenti vengono distinti in due cate‐
gorie: 1) formule per lattanti e formule di prose‐
guimento; 2) prodotti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e per bambini. 38 La prima categoria è disciplinata dal Decreto 82/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali, di attuazione della Direttiva 2006/141 CE per la parte riguardante gli alimen‐
ti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità Europea ed all’esporta‐
zione presso Paesi Terzi. Ai sensi dell’articolo 2, del sopra richiamato DM, le formule realizzate per i lattanti sono volte ad assicurare da sole il fabbisogno nutritivo nei primi sei mesi di vita fino all’introduzione di un’alimentazione ag‐
giuntiva. Del pari, le formule di proseguimento o ali‐
menti di proseguimento, vengono indicati come “destinati alla particolare alimentazione dei lattanti dopo il sesto mese di vita, successivamente allʹintro‐
duzione di una adeguata alimentazione complemen‐
tare, costituenti il principale elemento liquido nel‐
lʹambito dellʹalimentazione progressivamente diver‐
sificata per questa fascia di età”. La normativa di settore risulta molto stringente. In primis, il DM 82/2009 che stabilisce alcuni criteri generali se‐
condo cui gli alimenti per lattanti e quelli di proseguimento non devono contenere sostanze ed elementi in grado di nuocere alla salute dei piccoli consumatori. Viene sancito il principio secondo il quale, salvo gli alimenti espressa‐
mente autorizzati per i lattanti, non può essere commercializzato o presentato un prodotto co‐
me idoneo a garantire, da solo, il fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi sei mesi di vita. La composizione dei prodotti in analisi deve rispettare i dettami dell’articolo 5 del DM 82/2009, pertanto la produzione viene effettuata utilizzando esclusivamente le fonti proteiche contenute in un apposito elenco, alle‐
gato allo stesso decreto e, comunque, è prescrit‐
to l’impiego esclusivo di sostanze predefinite in base a criteri ben precisi. Per il consumo di sif‐
fatti prodotti viene prevista solo l’aggiunta di acqua. Ulteriori ingredienti possono essere pre‐
senti in essi, ma a condizione che risultino ido‐
nei all’alimentazione particolare a cui sono ri‐
volti, ciò in virtù di studi scientifici comprovati e riconosciuti. Monica Sciarroni
Nondimeno, è escluso l’uso di materiale de‐
rivato da OGM, salva la tolleranza pari allo 0,9%, così come imposto dalla normativa co‐
munitaria. La pubblicità e l’etichettatura, come ben noto, influenzano le scelte alimentari. Ai genitori viene offerta una vasta gamma di prodotti che rende, però, difficoltoso l’approccio verso i stessi, poi‐
ché, spesso, risulta difficile interpretare i mes‐
saggi pubblicitari che li accompagnano, susci‐
tando perplessità e dubbi, soprattutto durante il periodo dello svezzamento. L’etichettatura, in modo particolare, diviene lo strumento atto a fornire indicazioni corrette e appropriate per evitare facili disorientamenti. Allo scopo, infat‐
ti, di tutelare i consumatori riguardo il possibile rischio di confusione tra gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, il DM 82/2009 ha stabilito che tali alimenti debbano essere eti‐
chettati in modo da consentire all’utente finale di distinguerli chiaramente. Al riguardo, l’articolo 9 del DM in esame, ol‐
tre alle prescrizioni previste dal D.lgs 109/1992 e dal D.lgs 111/1992, chiarisce che le etichette apposte sulle formule per i lattanti devono ob‐
bligatoriamente recare le seguenti indicazioni: una dicitura relativa alla superiorità del latte materno; una dicitura riguardo il fatto che il prodotto è idoneo alla particolare alimentazio‐
ne dei lattanti fin dalla nascita, nell’eventualità in cui i stessi non siano allattati al seno; una raccomandazione di usare il prodotto esclusi‐
vamente previo consiglio medico. È, altresì, fat‐
to divieto di riportare illustrazioni, immagini o diciture che inducano a idealizzare l’uso del prodotto, le uniche indicazioni ammesse sono quelle volte a facilitare l’identificazione del prodotto e a spiegare le modalità di prepara‐
zione. Talune indicazioni obbligatorie sono previste anche per le formule di proseguimen‐
to, chiaramente in aggiunta a quelle determina‐
te dalle leggi precedenti. Si segnalano: la dicitu‐
ra inerente l’idoneità del prodotto per un’età superiore ai sei mesi e, comunque all’interno di un’alimentazione diversificata e non quale so‐
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stituto del latte materno; la dicitura che la deci‐
sione di avviare l’alimentazione complementare deve essere presa dietro parere di un professio‐
nista secondo gli specifici bisogni del bambino. Al contempo, sono contemplate prescrizioni comuni per le formule rivolte ai lattanti e per quelle di proseguimento, si evidenziano: le istruzioni relative alla corretta preparazione, alla conservazione e allo smaltimento del pro‐
dotto, nonché l’avvertenza sui pericoli derivanti da conservazioni e da preparazioni inadeguate. La pubblicità relativa ai prodotti di cui si di‐
scute è assoggettata a un regime restrittivo. Il DM 82/2009, all’articolo 10, sancisce il divieto di porre in essere in qualunque maniera, forma e canale la pubblicità delle formule per i lattanti, senza eccezioni neanche per gli ospedali, per i consultori familiari, per gli asili nido, per gli studi medici, nonché per quella effettuata du‐
rante i convegni e i congressi. È consentita, esclusivamente, la pubblicità sulle pubblicazio‐
ni scientifiche specializzate in puericultura e destinate ai professionisti in ambito pediatrico e nutrizionale. Tale pubblicità, inoltre, “deve essere limitata ad informazioni di carattere scientifico basa‐
te su documentate evidenze e non deve, in qualun‐
que modo, sottintendere o avvalorare l’idea che l’al‐
lattamento artificiale sia superiore o equivalente all’allattamento al seno”. Ciò, peraltro, non può essere accreditato neppure dal materiale infor‐
mativo o didattico destinato alle mamme, alle gestanti e alle famiglie. Tuttavia, per le formule di proseguimento la pubblicità è permessa, pur con la previsione di alcune precisazioni volte ad evitare ogni interferenza negativa con l’allatta‐
mento al seno e, in particolare, la stessa non de‐
ve indurre a ritenere il prodotto come equiva‐
lente al latte materno. Da sottolineare, il divieto di pubblicizzare le indicazioni o le immagini relative all’alimentazione o alla cura del lattante di età inferiore ai sei mesi. L’intensificarsi della tutela dei piccoli consu‐
matori ha interessato anche le modalità inerenti l’immissione in commercio dei prodotti in esa‐
me. Si prevede, pertanto, che la stessa sia su‐
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bordinata alla notifica dell’etichetta al Ministero della Salute. La commercializzazione può av‐
venire decorso il termine di trenta giorni dalla predetta notifica. Di converso, la normativa precedente (DM 500/1994) stabiliva la libera immissione in commercio senza ulteriori in‐
combenti. Tra le innovazioni introdotte dal Decreto del 2009 rileva la disciplina riguardante i congressi e le manifestazioni sull’alimentazione della prima infanzia, la cui segnalazione deve essere effettuata dagli organizzatori al Ministero della Salute almeno novanta giorni prima del loro svolgimento, ciò allo scopo di permettere al Ministero competente di verificare la presenza dei requisiti di legge. I congressi e gli eventi non possono, altresì, essere sponsorizzati da aziende interessate agli alimenti in esame, salvo trattasi di società scientifiche nazionali, di ASL, oppure di aziende ospedaliere e universitarie, le quali operino nell’ambito dell’organizzazione di convegni e di corsi di formazione. A seguito della crescente richiesta di infor‐
mazioni chiare e trasparenti riguardo sia a una corretta alimentazione dei bambini e sia alla tu‐
tela dell’allattamento al seno, l’articolo 14 del DM 82/2009 ha introdotto la promozione di al‐
cune campagne dirette alla diffusione di corsi di preparazione alla nascita. Invero, è stata po‐
sta l’attenzione proprio sull’adeguatezza delle indicazioni sull’allattamento al seno, il fine è quello di sostenere e di promulgare le iniziative volte a una giusta educazione sanitaria e ali‐
mentare. Il momento cruciale per creare e per svilup‐
pare le abitudini alimentari dei bambini si iden‐
tifica con lo svezzamento. Quest’ultimo, in ge‐
nere inizia verso i sei mesi d’età, in ragione del fatto che in tale periodo si presentano nuove esigenze nutrizionali, alle quali non è possibile provvedere soltanto con il latte materno o con quello artificiale. Risulta, dunque, necessaria l’introduzione dei primi cibi solidi. La Direttiva 2006/125 CE, già in atto con il DPR 128/1999, trova applicazione per gli ali‐
40 menti a base di cereali e per gli altri alimenti utilizzati per lo svezzamento e per la diversifi‐
cazione dell’alimentazione dei lattanti e dei bambini in buona salute. Gli alimenti a base di cereali sono costituiti da uno o più cereali e si distinguono in quattro categorie: cereali sem‐
plici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altro liquido nutritivo appropriato; cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine (es. farine lattee), ricostituiti o da ricostituire con acqua e altri liquidi non contenenti proteine; pastina; biscotti e fette biscottate. Del pari, gli alimenti realizzati con sostanze diverse rispetto ai cereali, sono quelli a base di carne, di pesce, di pollame, di formaggio, di frutta e di verdura, considerati fonti di proteine. Il DPR 128/1999 definisce espressamente i cri‐
teri secondo i quali devono essere composti i prodotti suindicati. Vengono autorizzati esclu‐
sivamente ingredienti adatti all’alimentazione dei bambini, nonché quelli ritenuti idonei se‐
condo dati scientifici generalmente accettati. Ai fini della sicurezza dei piccoli consumatori l’art. 6 del predetto DPR recita: “gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattan‐
ti e dei bambini”. Grande attenzione, dunque, è rivolta agli aspetti tossicologici. Gli alimenti suddetti non possono contenere né residui di antiparassitari superiori a 0,01 mg/kg, né pos‐
sono contenere sostanze geneticamente modifi‐
cate. Tali prodotti, infatti, devono essere con‐
formi ai criteri di composizione e di fabbrica‐
zione fissati negli allegati del DPR 128/1999. Si osserva che il tema della sicurezza alimentare della prima infanzia è stato affrontato, altresì, nel Reg. CE 1881/2006, il quale, oltre a definire i tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, dispone che i prodotti destinati all’ali‐
mentazione infantile non possono essere com‐
posti da sostanze in quantità tale da poter nuo‐
cere alla salute dei bambini. Appare opportuno ribadire l’importanza di un’etichettatura facilmente comprensibile allo Monica Sciarroni
scopo di permettere un acquisto consapevole. Dacché, l’art. 7 del DPR del 1999 illustra le indi‐
cazioni obbligatorie previste per l’etichette dei prodotti a base di cereali e per gli altri prodotti utilizzati per lo svezzamento. Tra le più ap‐
prezzabili si segnalano: l’età a partire dalla qua‐
le il prodotto può essere utilizzato, in nessun caso l’età indicata può essere inferiore ai quat‐
tro mesi; la presenza o l’assenza di glutine, se il prodotto è indicato a partire da un’età inferiore ai sei mesi; e, laddove siano necessarie, le istru‐
zioni per un’appropriata preparazione del pro‐
dotto con l’avvertenza dell’importanza di se‐
guire le istruzioni stesse. Disussione-conclusioni
Dalla disamina normativa sopra esposta emerge un dato significativo, ovvero: la correttezza nu‐
trizionale e la sicurezza tossicologica relative all’alimentazione infantile vengono assoggettate a un regime legislativo molto severo. In prece‐
denza, si è già detto della necessità di porre in essere delle buone fondamenta nelle abitudini alimentari dei più piccoli al fine di influenzare positivamente i loro comportamenti futuri. Molti studi scientifici, infatti, confermano come il per‐
durare di uno stile alimentare sbagliato durante l’infanzia sia origine di serie patologie nell’età adulta. Di palmare evidenza che riguardo gli alimenti destinati ai bambini la cautela e l’at‐
tenzione devono essere piuttosto elevate. A tale proposito il legislatore italiano ha adottato, con il D.lgs 84/2011, la disciplina san‐
zionatoria in merito alle violazioni relative alle disposizioni sulle formule per i lattanti e per quelle di proseguimento, di cui al DM 82/2009. Le violazioni sono sanzionate attraverso delle multe, le quali partono da un minimo di Euro 3.000,00 fino a un massimo di Euro 150.000,00, sempre che il fatto non costituisca reato. Le multe vengono irrogate per le violazioni ineren‐
ti gli obblighi di sicurezza nella fabbricazione e nell’immissione in commercio; per le violazioni degli obblighi in materia di etichettatura, di Alimenti destinati all’infanzia: la tutela dei bambinI
presentazione e di pubblicità; nonché per le vio‐
lazioni in tema di modalità di commercializza‐
zione, di distribuzione di campioni e di fornitu‐
re. In particolare, quest’ultime si applicano, ai sensi dell’art. 5, 2°c. del Decreto del 2011, “a chiunque distribuisce campioni o fa ricorso a qua‐
lunque altro sistema volto a promuovere le vendite di alimenti per lattanti direttamente presso il con‐
sumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrisponden‐
za”; altresì, le sanzioni sono rivolte “ai produttori e ai distributori di alimenti per lattanti che offrono, in qualsiasi forma, campioni gratuiti o a basso prez‐
zo e altri omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle fami‐
glie, direttamente o indirettamente attraverso il si‐
stema sanitario nazionale, ovvero attraverso gli in‐
formatori sanitari”. Il successivo art. 9, del sopra richiamato Decreto, stabilisce l’istituzione nello stato di previsione del Ministero della Salute di un Fondo per l’informazione e la promozione dell’allattamento al seno. Il fondo è costituito dalle maggiori entrate, incassate direttamente dalle Asl e derivanti proprio dalla recente di‐
sciplina sanzionatoria. Nonostante la rigidità della normativa detta‐
ta per la produzione e per la commercializza‐
zione dei baby food, a tutt’oggi si riscontra una grande confusione tra i consumatori. La ragione di ciò è da ricercare nel fatto che, spesso, alcuni prodotti a causa di rèclame, di spot pubblicitari vengono considerati alimenti idonei alla prima infanzia pur non avendo, però, i requisiti di leg‐
ge. Dacché risulta complicato distinguere i pro‐
dotti effettivamente corrispondenti alla normati‐
va da quelli, al contrario, destinati ai bambini di età superiore ai tre anni e che, pur essendo sicu‐
ri, possono contenere sostanze non adatte ai bambini più piccoli. Viepiù, le strategie pubbli‐
citarie e di marketing si fanno sempre più accat‐
tivanti e incalzanti. Vengono utilizzate tecniche e immagini ingannevoli. Il riferimento è diretto a formati ridotti di pasta e di formaggini, a bi‐
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scotti, a cereali e a merendine sui quali sono stampigliati i personaggi dei cartoni animati; oppure i stessi prodotti vengono proposti con nomi divertenti e spiritosi. Senza poi tralasciare il loro posizionamento nei locali di vendita, non è improbabile trovare sullo stesso scaffale, ac‐
canto ai prodotti fabbricati nel rispetto della legge, quelli che in realtà non lo sono affatto. Per di più, in alcuni casi vengono posizionati insieme ai generi alimentari per adulti. Per non parlare, infine, delle promozioni a cui vengono abbinati omaggi o gadget. Pacifici gli equivoci e le ambiguità che pos‐
sono generarsi tra i genitori, in modo particola‐
re qualora sull’etichetta non venga indicata chiaramente l’età a cui gli alimenti sono rivolti. Generalmente, i genitori, non conoscendo la normativa, non comprendono la specificità dei prodotti diretti ai bambini dai 0 ai 3 anni e, per‐
tanto, nella convinzione che non esista alcuna differenza preferiscono indirizzarsi verso ac‐
quisiti meno costosi. Si evidenzia che, seppure il prezzo dei baby food risulta più alto, ciò è in ragione dei maggiori costi sostenuti al fine di realizzare dei prodotti secondo i criteri e i re‐
quisiti della nutrizionali e tossicologici prescrit‐
ti dalla legge, il rispetto della quale consente un riferimento preciso all’età di consumo. Mol‐
te aziende, non specializzate nella produzione dei baby food, lasciano intendere che i loro prodotti siano adatti anche per i bambini al di sotto dei tre anni. In realtà, frequentemente, il contenuto di pesticidi e di tossine contenuto in siffatti prodotti non è pertinente all’alimen‐
tazione dei minori di tre anni, pertanto i stessi prodotti non possono essere qualificati come baby food. Da più parti si auspica una corretta e chiara informazione che abbia ad oggetto la differenza esistente tra i prodotti espressamente destinati all’infanzia e i prodotti che, pur rivolgendosi ai bambini, non rispettano le rigorose norme im‐
poste per i primi. Occasione utile per capire tale diversità e, soprattutto per riflettere sulla speci‐
ficità della normativa, è stata la pubblicità com‐
42 parativa posta in essere nei mesi scorsi dalla Plasmon nei confronti della Barilla. La prima ha paragonato su alcuni quotidiani nazionali i propri prodotti con i biscotti “Le Macine” e la pasta “I Piccolini” della seconda, affermando che tali biscotti e tale pasta non possono essere considerati prodotti adatti alla prima infanzia, poiché contengono micotossine e residui chimi‐
ci non ammessi dalla normativa di settore. La difesa della Barilla si è incentrata sulla non comparatività dei prodotti in quanto apparte‐
nenti a categorie diverse, dunque, assoggettate a regimi normativi diversificati. L’azienda par‐
mense, anch’essa sui quotidiani nazionali, ha dichiarato: “le mamme italiane sanno quello che fanno”. Accennando brevemente alle vicende giuri‐
diche che hanno accompagnato l’episodio, si segnala che il Giurì dell’Istituto di Autodisci‐
plina Pubblicitaria (IAP) ha ritenuto fuorvian‐
ti entrambe le pubblicità realizzate dalle due aziende. Alla Plasmon è stato contestato il lin‐
guaggio scientifico e poco comprensibile per i consumatori, i quali sono stati indotti a crede‐
re che i prodotti della Barilla fossero nocivi per i bambini; del pari è stato contestato il claim apposto dalla Barilla sulle confezioni di pasta I Piccolini: “A mangiar bene si comincia da Piccolini”, poiché spinge il consumatore a ritenere erroneamente che si tratta di un ali‐
mento adatto dalla fine dell’allattamento. A seguito di quanto accaduto la Barilla ha ag‐
giunto su tutta la linea I Piccolini la dicitura “Per grandi e per bambini sopra i tre anni”, ciò allo scopo di permettere il giusto grado di informazione. Sebbene, come già delineato, la normativa di settore sia molto rigorosa ci si chiede se effetti‐
vamente i baby food offrano le giuste garanzie di sicurezza per i bambini di età inferiore ai tre anni. Ciò ha indotto la Federazione Italiana dei Medici Pediatri, in sinergia con l’Università Fe‐
derico II di Napoli, a verificare la sicurezza di talune composizioni alimentari destinate alla prima infanzia. Monica Sciarroni
L’analisi ha condotto alla scoperta della pre‐
senza di micotossine e di sostanze sopra i limiti previsti dalla legge. Circostanza assai grave, giacché l’organismo dei più piccoli risulta esse‐
re esposto maggiormente ai rischi conseguenti all’ingestione di sostanze chimiche di sintesi e di contaminanti. In precedenza, la problematica era stata affrontata anche dai ricercatori del‐
l’Università di Pisa, secondo i quali alcuni tipi di latte e di omogeneizzati, attualmente in com‐
mercio in Italia, potrebbero essere contaminati proprio da micotossine. Quest’ultime sono state rinvenute nella percentuale circa del 27% dei campioni di latte e di omogeneizzati esaminati. Con molta probabilità, le sostanze inquinanti derivano dalle carni, non troppo controllate, degli animali con cui i prodotti suindicati ven‐
gono fabbricati. Palese lo sconcerto che emerge riguardo la produzione industriale degli ali‐
menti rivolti all’infanzia, i quali vengono pre‐
sentati come sicuri mentre, in realtà possono contenere sostanze proibite e dannose. Alla luce di quanto detto appare chiara l’im‐
procrastinabile necessità di una maggiore in‐
flessibilità nei controlli e nel sistema sanziona‐
torio che a tutt’oggi, purtroppo, non riescono ad assicurare del tutto una piena tutela della salute dei bambini. Alimenti destinati all’infanzia: la tutela dei bambinI
Bibliografia
Decreto Ministero del Lavoro, della Salute, e delle Politiche Sociali n. 82/2009. D.lgs 84/2011. D.lgs 111/1992. D.lgs 109/1992. Direttiva CE 2006/141. Direttiva 89/397 CEE. Direttiva 2009/39 CE. Direttiva 2006/125 CE. Direttiva 99/39 CE. DPR 128/1999. Reg. CE 1881/2006. MASINI, Corso di diritto alimentare, Giuffrè Edito‐
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