LA SIAE PER IL DIRITTO D`AUTORE

annuncio pubblicitario
LA SIAE PER IL DIRITTO D’AUTORE
In che consiste l’attività della SIAE nell’ambito del diritto d’autore?
Autorizza l’utilizzazione delle opere. Verifica, riscuote e distribuisce i compensi agli
autori e a chi ne ha diritto. La funzione istituzionale della SIAE consiste nell’attività di
intermediazione per la gestione dei diritti d’autore. La SIAE concede, quindi, le
autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto
d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano agli aventi diritto (autori, editori, eredi,
ecc.). Svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri uffici e, all’estero, attraverso
le Società d’autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza.
E’ obbligatorio aderire alla SIAE?
Non è obbligatorio aderire alla SIAE. L’adesione alla SIAE è libera e volontaria. L’autore
può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i
propri diritti, ma di fatto l’intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è
indispensabile.
Com’è organizzata la SIAE?
È presente su tutto il territorio nazionale.
Oltre agli uffici centrali (sezioni e servizi), la SIAE si avvale di una struttura che si articola
in 13 Sedi regionali cori funzioni di coordinamento e controllo. 34 Filiali con funzioni di
collaborazione con le Sedi e dispone di oltre 600 circoscrizioni mandatarie con funzioni di
sportello e controllo sull’intero territorio nazionale. La SIAE ha la sede legale e gli uffici
della Direzione Generale a Roma in Viale della 1 Letteratura 30.
Quali sono, in particolare, le opere che vengono tutelate dalla SIAE?
La SIAE tutela tutte le opere dell’ingegno. quindi oltre o quelle musicali, anche le
opere letterarie. teatrali. radiotelevisive e cinematografiche.
La SIAE tutela, attraverso le cinque sezioni in cui è strutturata – Musica, Lirica, Dor
(Drammatica e Opere Radiotelevisive), Olaf (Opere letterarie e arti figurative) e Cinema –
la musica, le opere letterarie, teatrali, figurative, coreografiche, radiotelevisive, a patto che
i relativi autori siano iscritti alla Società. Per esempio, per la lettura di un romanzo alla
radio o per la lettura pubblica di poesie, la SIAE autorizza l’utilizzazione e percepisce i
compensi per diritto d’autore, ripartendo poi gli importi tra l’autore e l’editore, come fa per
le opere musicali.
La SIAE svolge anche qualche attività per favorire il collocamento o la diffusione di
un’opera tutelata?
La SIAE non è un editore, né un agente artistico. Non promuove direttamente le
opere che le sono affidate in tutela.
Un equivoco comune è che la SIAE possa favorire l’utilizzazione pubblica delle opere
affidate alla sua tutela, come se fosse un agente. Tutti i rapporti con la SIAE (iscrizione,
mandato, deposito di inedito) non comportano, da parte della Società, il compito di
collocamento del lavoro depositato. La tutela di un’opera è, infatti, diversa dalla sua
promozione. La SIAE garantisce uguale tutela a tutte le opere che le vengono affidate.
LA SIAE PER LA MUSICA
Che cosa fa la Sezione Musica?
La Sezione Musica si occupa dei diritti relativi alle opere musicali.
Le opere possono essere di qualunque genere musicale, con o senza testo letterario, In
particolare la Sezione Musica amministra i diritti di pubblica esecuzione delle opere (per
es. riscuotendo i diritti d’autore in percentuale, sugli incassi dei concerti e della musica dal
vivo in genere), inclusa l’esecuzione cinematografica e la diffusione radiotelevisiva, e i
diritti di riproduzione meccanica delle opere (per es. le opere registrate su cd). Chiunque
utilizzi pubblicamente opere musicali tutelate ed amministrate dalla Sezione Musica, deve
ottenerne la preventiva autorizzazione.
Come comportarsi per le composizioni musicali create da un gruppo o una band
musicale?
Il diritto d’autore ha natura personale.
Debbono quindi iscriversi alla SIAE, individualmente, i componenti del gruppo o della band
che abbiano partecipato alla creazione delle opere.
Queste debbono poi essere dichiarate alla Sezione Musica con le modalità ordinarie,
indicando singolarmente i nomi delle persone che hanno partecipato alla creazione
dell’opera come compositori o autori della musica o del testo.
Se i brani vengono utilizzati all’estero sono in ogni caso tutelati dalla SIAE?
La SIAE ha contratti di rappresentanza con le Società di Autori dei più importanti
Paesi, quindi l’opera è tutelata anche all’estero.
Queste Società provvedono, secondo le proprie regole e in base alle proprie tariffe, ad
amministrare nei loro territori anche il repertorio tutelato dalla SIAE, assimilando gli
associati SIAE ai propri. Così, ad esempio, se un brano depositato alla SIAE viene
eseguito durante un concerto in Francia, la Società di autori francese SACEM provvede ad
incassare i proventi secondo le proprie tariffe, e, tolte le proprie spese di gestione, li
trasmette alla SIAE per il successivo pagamento ai suoi associati. Lo stesso avviene se,
sempre ad esempio, un brano depositato alla SIAE viene pubblicato su un CD prodotto in
Germania: la Società degli autori tedesca GEMA provvede ad incassare i proventi,
secondo le proprie tariffe, e a trasmetterli alla SIAE che verserà i compensi agli autori ed
editori delle musiche registrate sul CD.
Se si avvia un’attività di produzione discografica quali rapporti occorre instaurare
con la SIAE?
Le case discografiche, cioè le aziende produttrici di supporti audio nei diversi
formati sono, dal punto di vista del diritto d’autore, utilizzatori di opere musicali .
Pertanto, il produttore discografico deve corrispondere alla SIAE i compensi che spettano
agli autori ed editori delle opere riprodotte. ll produttore deve quindi chiedere alla SIAE
l’autorizzazione a riprodurre e commercializzare brani tutelati e la SIAE rilascia al
produttore la relativa licenza.
Il produttore discografico prima di pubblicare la
propria registrazione, deve riempire un modulo e
portarlo alla SIAE della sua zona o città. In tale
modulo deve indicare i titoli dei brani, gli autori e
compositori e il numero delle copie che intende
stampare. In base a tali indicazioni, la SIAE gli
chiederà di pagare una certa somma di denaro
destinata ad autori, compositori ed editori delle
canzoni incluse nel CD. Contemporaneamente la
SIAE rilascerà al produttore la relativa licenza che
conferma la concessione dell’autorizzazione a
riprodurre.
TITOLO CD
Titoli brani registrati
1) XXXXX
2) XXXXXX
3) XXXXXXX
Musica e Parole di
Es. Giovanni Rossi
Numero copie 3000
.
Se organizzo pubblici spettacoli o concerti che devo fare?
L’organizzatore dell’evento, in qualità di
utilizzatore di musica deve corrispondere alla
SIAE i compensi spettanti ai suoi autori/editori.
Nel caso della pubblica esecuzione (es. concerti di
musica nei teatri, in sale da ballo, nei locali ecc.),
l’organizzatore dell’evento deve ottenere la licenza
da parte della SIAE e pagare i compensi dovuto
agli autori. Pertanto egli dovrà recarsi presso la
sede SIAE della sua città e richiedere il modulo
relativo
(PROGRAMMA
MUSICALE).
Nel
Programma Musicale dovranno poi esser riportati
titoli e rispettivi autori e compositori dei brani
eseguiti nel corso dello spettacolo.
Programma musicale
Teatro Tenda di …….
Data concerto ……
Brani eseguiti - autori
1) XXXXX di XXXXXX
2) XXXXX di XXXXXX
3) XXXXXX di XXXXXX
4) XXXXXXX di XXXXX
ecc…
Dopo l’evento, l’organizzatore dovrà recarsi nuovamente alla sede SIAE per riportare il
Programma Musicale compilato e firmato dagli artisti che hanno eseguito le canzoni. La
SIAE, in base ai dati forniti nel Programma musicale, chiederà all’organizzatore di pagare
una cifra che sarà dalla SIAE versata agli autori, compositori ed editori dei brani eseguiti e
cantati durante l’evento.
Nei due casi qui illustrati (riproduzione di musica su CD e concerto), risulta evidente che
sia il produttore discografico che l’organizzatore del concerto traggono dei vantaggi
economici (rispettivamente con la vendita e lo sfruttamento del CD e con la vendita dei
biglietti del concerto) grazie proprio alla musica composta da autori e compositori che,
quindi, hanno diritto a ricevere un loro compenso.
E invece per le edizioni musicali?
L’editore musicale, nella sua qualità di titolare dei diritti, in base ai contratti stipulati
con gli autori, riceve una quota dei compensi incassati per lo sfruttamento delle
opere, in base a quanto concordato contrattualmente con gli autori.
L’editore musicale deve essere, comunque, associato alla SIAE (o da essa rappresentato)
per poter usufruire del servizio di incasso e distribuzione dei compensi svolto dalla
Società.
Cosa si deve fare per produrre e commercializzare cd audio che riproducono opere
musicali?
La riproduzione e commercializzazioni di supporti contenenti opere tutelate sono
attività che devono essere autorizzate dagli autori delle opere riprodotte.
Per produrre supporti audio e distribuirli anche gratuitamente, è necessario corrispondere
un compenso agli autori dei brani musicali riprodotti. Il produttore deve, quindi.
preventivamente rivolgersi alla SIAE ( tramite gli uffici abilitati al servizio) e richiedere una
licenza (autorizzazione) che la SIAE rilascia limitatamente al repertorio da essa tutelato.
Detta licenza, fornita dietro versamento di un compenso, riguarda esclusivamente i diritti
d’autore per la registrazione delle opere, per la realizzazione dei relativi supporti e per la
successiva distribuzione al pubblico.
E se l’autore dell’opera non è iscritto alla SIAE?
Nel caso di un autore non iscritto, che si tutela in proprio, la SIAE non rilascerà
licenza ne effettuerà l’incasso di diritti d’autore.
COME TUTELARE LE OPERE
Gli autori ed editori di opere musicali hanno la piena facoltà di gestire personalmente i
diritti di cui sono titolari, organizzandosi per conoscere dove e quando le loro opere
vengono eseguite, rilasciando di volta in volta le autorizzazioni necessarie e stabilendo le
relative tariffe. Tuttavia, una tale possibilità è assai difficilmente realizzabile…..
L’adesione alla SIAE consente quindi di avere a disposizione un’organizzazione capillare,
in Italia e nel mondo, che provvede a controllare le utilizzazioni delle opere ovunque e
comunque avvengano, a rilasciare le necessarie autorizzazioni, a riscuotere i compensi e
a suddividerli tra tutti gli aventi diritto. Si tratta quindi di un servizio che, nei fatti, è
irrinunciabile per autori, compositori ed editori, tanto che organizzazioni come la SIAE
esistono in tutti i Paesi del mondo.
Pertanto, l’autore o il suo avente causa può esercitare personalmente i diritti riconosciuti
dalla Legge, oppure affidarne la tutela alla Società Italiana degli Autori e degli Editori (art.
180 della Legge 22/4/1941, n.633) con un rapporto che può essere:
1. di “associazione”, se si tratta di autori, editori, concessionari ecc. italiani o di paesi
membri dell’Unione Europea
2. di “mandato” se si tratta, invece, di autori, editori, concessionari ecc. che hanno la
cittadinanza o la nazionalità di un Paese non aderente all’Unione Europea, ovvero
di eredi di aventi diritto
3. di “mandato” se si tratta di autori, editori, concessionari ecc. che, pur in possesso
dei requisiti previsti per l’associazione, non intendono instaurare il rapporto
associativo
Mandato gratuito per autori minorenni: i minori di 18 anni possono iscriversi
gratuitamente alla SIAE, tramite un mandato che prevede il pagamento di soli 29,24 euro
(versamenti autori) per l’imposta di bollo. In tal modo possono affidare in tutela alla Società
le loro opere, depositandole presso le Sezioni: Musica, Cinema, Opere Drammatiche e
Radiotelevisive, Opere letterarie e Arti Visive. Anche gli autori minorenni già associati
possono optare per il mandato gratuito alle stesse condizioni. Questa forma di iscrizione è
valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui il minore compie la maggiore età
Agli “associati” è attribuito il diritto di elettorato attivo (votare) e passivo (candidarsi e
votare) per la costituzione degli Organi Sociali della Società.
AUTORE DEI TESTI O COMPOSITORE
L’autore che chiede la tutela della SIAE per opere di competenza della Sezione Musica
con le qualifiche di:
•
•
Autore della parte letteraria
Compositore
dovrà presentare:
1. se cittadino dell’Unione Europea: la domanda di associazione oppure la
domanda
di
mandato
nel
caso
non
desideri
associarsi;
per i minori la domanda di associazione deve contenere anche i dati anagrafici, il
codice fiscale e la firma di chi esercita la patria potestà.
Se cittadino non appartenente all’Unione Europea: la domanda di mandato; per i
minori la domanda deve contenere anche i dati anagrafici, il codice fiscale e la firma
di chi esercita la potestà;
2. il consenso per il trattamento dei dati personali;
3. la dichiarazione di almeno un'opera, mediante l'apposito bollettino, insieme ad un
esemplare dello spartito ed all'eventuale testo. I testi letterari possono essere
dichiarati soltanto se completi della parte musicale. Il fac-simile del bollettino
non può essere utilizzato al posto dell'originale stampato su cartoncino, che può
essere richiesto agli Uffici periferici della SIAE o agli Uffici della Direzione Generale
mediante il fac-simile stesso;
4. la ricevuta dei versamenti previsti;
5. la comunicazione delle modalità di pagamento;
6. la fotocopia di un documento di identità non scaduto da cui risultino chiaramente i
dati anagrafici e la cittadinanza.
Pseudonimo
L’uso dello pseudonimo deve essere preventivamente riconosciuto dalla SIAE e può
essere concesso soltanto a chi abbia già perfezionato la pratica di associazione.
Nome d’arte
La comunicazione dell’uso del nome d’arte, notoriamente conosciuto come equivalente al
nome vero, può essere inoltrata alla SIAE soltanto da chi abbia già perfezionato la pratica
di associazione.
LA SIAE E GLI UTILIZZATORI DI MUSICA VIA INTERNET E
TELEFONIA MOBILE
In quali casi deve essere acquistata la licenza SIAE per le utilizzazioni su internet e
su servizi per telefonia mobile?
Per legge. l’uso di opere protette dal diritto d’autore deve essere sempre autorizzato
in via preventiva dai rispettivi titolari e per essi, ove iscritti o rappresentati, dalla
SIAE.
Questo vale anche per le utilizzazioni in rete e per quelle effettuate attraverso la
telefonia mobile. La licenza deve essere ottenuta in tutti i casi in cui l’utilizzazione di
musica o di altre opere tutelate avviene in una delle seguenti forme:
a) siti “portali” che offrono agli utenti l’accesso guidato alla rete, con l’offerta di canali
tematici dedicati alla musica e ad altri repertori tutelati dalla SIAE:
b) siti che effettuano la diffusione in streaming o webcasting di brani, videoclip,
concerti ed altri eventi musicali, dal vivo o in differita;
c) siti che svolgono attività di promozione, distribuzione e vendita mediante
downloading di file musicali, in qualsiasi formato di compressione;
d) siti che svolgono attività di promozione, distribuzione e vendita mediante
downloading di siti aziendali, industriali, istituzionali che contengono musica come
complemento;
e) siti di artisti, autori, editori e produttori fonografici per l’autopromozione delle loro
opere musicali; siti che offrono podcasting con contenuti musicali.
f) siti che utilizzano sistemi basati sulla piattaforma tecnologica Wap, Umts o simili per
la trasmissione su reti telematiche e di telefonia mobile e fissa;
g) servizi resi all’utenza attraverso la telefonia mobile.
Chi deve sottoscrivere la licenza SIAE?
Per i servizi di telefonia mobile con contenuti musicali la licenza deve essere
sottoscritta dal titolare del servizio stesso.
Per i siti web la licenza deve essere sottoscritta dai “content provider”.
I “content provider” sono i responsabili editoriali del sito, e in particolare
dell’organizzazione e della creazione dei contenuti (e non i “service provider” anche se le
due qualifiche possono coincidere). Le attività prese in considerazione dalle licenze si
riferiscono sia al caso in cui la musica costituisce l’oggetto “primario” dell’utilizzazione, sia
a quello della musica usata come sottofondo all’interno dei siti web.
Quali sono le attività autorizzate dalle licenze SIAE?
Le licenze SIAE autorizzano il titolare:
- a riprodurre le opere tutelate, tramite caricamento (uploading) dei file all’interno della
sua banca dati;
- alla comunicazione al pubblico su lnternet oppure sulle altre reti telematiche e di
telecomunicazione, anche con riferimento a servizi interattivi in cui la programmazione è
scelta direttamente dall’utente;
- a mettere a disposizione del pubblico le opere musicali ai fini del downloading da parte
degli utenti.
Come si ottengono le autorizzazioni?
Occorre rivolgersi all’Ufficio Multimedialità della SIAE
E’ sufficiente ottenere la licenza della SIAE per usare la musica legalmente?
No, non sempre. Le licenze sono molto chiare su questo punto: ove si faccia uso di
registrazioni protette è necessaria anche l’autorizzazione del produttore fonografico
proprietario delle registrazioni.
Nelle autorizzazioni, che vengono rilasciate in nome e per conto dei titolari del diritto
d’autore, non sono compresi i diritti connessi spettanti ai produttori fonografici ed agli artisti
interpreti ed esecutori per l’utilizzazione, rispettivamente, delle loro registrazioni e delle
loro prestazioni artistiche. Per poter realizzare qualsiasi processo di duplicazione
(compreso quello realizzato per caricare i file sul server) e per l’uso dei supporti registrati,
bisogna ottenere l’autorizzazione preventiva delle case discografiche.
Come vengono attribuiti i compensi incassati dalla SIAE per utilizzazioni d musica
su siti web e servizi per telefonia mobile?
Sulla base dei dati forniti dal soggetto titolare della licenza.
Con la sottoscrizione della licenza, il titolare si impegna a fornire periodicamente il report
delle transazioni effettuate contenente l’indicazione dei titoli delle opere e degli autori, i
dati relativi agli ascolti e ai prelevamenti dei file musicali. Il report costituisce uno
strumento indispensabile per le attività di ripartizione dei compensi in favore degli autori.
Dalla sua esatta compilazione dipende la possibilità di una precisa individuazione degli
aventi diritto per le conseguenti ripartizioni dei diritti economici maturati.
Che cosa succede se non si chiede l’autorizzazione degli autori o della SIAE?
Si commette un illecito.
La risposta, ancora una volta, va trovata nella normativa sul diritto d’autore: chiunque
utilizzi un’opera dell’ingegno, in ogni forma e modo, senza il consenso degli aventi diritto
(autori ed editori e per essi la SIAE, ma anche titolari dei diritti connessi), vale a dire
abusivamente, commette un illecito ed è perseguibile ai sensi di legge. Le conseguenze
possono essere sia di tipo civile (sequestro, inibitoria, risarcimento del danno, ecc.) che
penale.
Fonte Siae - Per approfondimenti www.siae.it
Scarica