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Edizioni Simone - Vol. 38/1 Compendio di Diritto dei mercati finanziari
Capitolo 8L’integrità dei mercati
e gli abusi di mercato
Sommario1. L’integrità dei mercati. - 2. Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. - 3. Sanzioni penali. - 4. Sanzioni amministrative.
1.L’integrità dei mercati
L’integrità e la trasparenza costituiscono fattori di efficienza del mercato che si fonda
sulla corretta formazione di prassi operative, sulla veritiera circolazione di informazioni relative al mercato e agli strumenti finanziari ivi negoziati e su un uso non
distorto delle stesse.
Il Reg. Mercati Consob 16191/07, dedica al tema dell’integrità dei mercati il titolo
VII in cui vengono definiti criteri e procedure per le prassi da ammettere in ambito
comunitario (artt. dal 40 al 42) e gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette
(artt. dal 44 al 50).
In base all’art. 40, la Consob nel valutare l’ammissibilità di una prassi di mercato,
tiene conto dei seguenti criteri non esaustivi:
— il grado di trasparenza della prassi rispetto all’intero mercato;
— la necessità di salvaguardare il regolare funzionamento del mercato e la regolare
interazione domanda e offerta;
— il livello di impatto della prassi sulla liquidità e sull’efficienza del mercato;
— il grado in cui la prassi tiene conto dei meccanismi di negoziazione dei mercati
interessati e permette ai partecipanti al mercato di reagire prontamente e adeguatamente alla nuova situazione creata dalla prassi stessa;
— il rischio inerente alla prassi per l’integrità dei mercati direttamente o indirettamente
connessi, regolamentati o no, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in
tutta la Comunità;
— l’esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato;
— le caratteristiche strutturali del mercato interessato, ivi compresa la circostanza che
trattasi di mercato regolamentato o no, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il
tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato
degli investitori al dettaglio.
Non si considerano inammissibili le prassi di mercato ed in particolare le prassi nuove
ed emergenti per il solo fatto che le stesse non sono state ancora ammesse.
La Consob riesamina regolarmente le prassi che ha ammesso, tenendo anche conto dei
cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, quali modifiche delle
regole di negoziazione o dell’infrastruttura del mercato.
L’autorità di vigilanza pubblica le decisioni adottate, corredate di una descrizione appropriata della prassi oggetto di valutazione. Tale pubblicazione include una descrizione
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dei criteri presi in considerazione per la decisione, in particolare qualora siano state
raggiunte conclusioni diverse da quelle di altri Stati comunitari.
Inoltre, trasmette senza indugio le decisioni adottate al Committee of European Securities Regulators (Cesr).
Una prassi ammessa a seguito della procedura di consultazione prevista dalla presente
disciplina può essere modificata solo a seguito della stessa procedura di consultazione
(art. 41).
Per quel che concerne le operazioni sospette, come già anticipato, esse sono disciplinate
dal capo IV del Regolamento Consob 16191/07 (cd. Regolamento Mercati). L’organo di
vigilanza stabilisce, con regolamento, le categorie di soggetti tenuti a tale obbligo, gli
elementi e le circostanze da prendere in considerazione per valutare dei comportamenti
idonei a costituire operazioni sospette, nonché le modalità e i termini di tali segnalazioni.
In particolare, riguardo ai contenuti, l’art. 47 Regolamento Consob 16191/07 stabilisce
che la segnalazione di operazioni sospette contiene i seguenti elementi informativi:
a) la descrizione delle operazioni, ivi compresi le caratteristiche degli ordini e i mercati
di esecuzione;
b) i motivi per cui si sospetta che le operazioni possano costituire abusi di mercato;
c) gli estremi per identificare le persone coinvolte nelle operazioni;
d) la veste in cui opera il soggetto tenuto alla segnalazione (ad esempio: per conto
proprio o per conto di terzi);
e) qualsiasi informazione utile ai fini dell’esame delle operazioni sospette.
Qualora tali informazioni non siano disponibili al momento della segnalazione, questa
indica almeno i motivi che inducono a ritenere che possa trattarsi di operazione sospetta.
Tutte le altre informazioni sono trasmesse appena disponibili.
In merito alle modalità, la segnalazione alla Consob può avvenire per posta, per posta
elettronica, per telefax e per telefono, fatta salva, in tale ultimo caso, a richiesta della
Consob conferma per iscritto (art. 48).
Riguardo agli obblighi di riservatezza, i soggetti che effettuano la segnalazione sospetta
non informano alcun altro soggetto dell’avvenuta segnalazione comprese le persone
per conto delle quali le operazioni sono state eseguite; la Consob non comunica ad altri
l’identità dei soggetti che effettuano la segnalazione (art. 49).
Secondo quanto disposto dall’art. 50, la Consob trasmette immediatamente alle
competenti autorità estere le segnalazioni ricevute e attinenti a mercati regolamentati
aventi sede in altri Stati comunitari.
2.Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato
La trasparenza del mercato costituisce un fattore di efficienza del mercato stesso e
rappresenta uno degli scopi cui è indirizzata l’attività di vigilanza della Consob. Essa
si fonda sulla corretta formazione e circolazione delle informazioni relative al mercato
e su un uso non distorto delle stesse.
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Due rilevanti fattispecie di reato possono creare turbative a questo principio di funzionamento del mercato: l’insider trading (o abuso di informazioni privilegiate) e le
manipolazioni di mercato disciplinate dal Titolo I-bis del Tuf.
Innanzitutto, l’art. 180 del Tuf stabilisce che ai fini dell’applicazione delle disposizioni
sull’abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, sono considerati
strumenti finanziari gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione
in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell’Unione europea nonché
qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di
ammissione alle negoziazioni di un paese dell’Unione europea.
Lo stesso articolo stabilisce che per «prassi di mercato ammesse» si intendono prassi
di cui è ragionevole attendersi l’esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o
individuate dalla Consob.
L’art. 181 del Tuf definisce l’informazione privilegiata come un’informazione di
carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari,
che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti
finanziari.
In relazione ai derivati su merci, per «informazione privilegiata» si intende: un’informazione precisa, non pubblica, concernente direttamente o indirettamente uno o
più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati
si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.
L’utilizzo di informazioni privilegiate permette la speculazione sui mercati da parte di
soggetti che, approfittando proprio di determinate conoscenze, ottengono un illecito
vantaggio rispetto ad altri operatori.
Un’informazione si ritiene di carattere preciso se:
a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente
prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto
del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli
strumenti finanziari.
Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi
di strumenti finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore
ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni
di investimento.
Nel caso delle persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l’informazione trasmessa da un
cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere
preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti
finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in
modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
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L’art. 182 Tuf individua l’ambito di applicazione dei reati e degli illeciti previsti
per gli abusi di mercato, stabilendo che essi sono puniti secondo la legge italiana
anche se commessi all’estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi
o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione
italiano. Le disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato si applicano anche ai fatti concernenti strumenti finanziari
ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi
dell’Unione europea.
Sono previsti anche casi di esenzione. Le disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazioni di mercato, infatti, non si applicano (art. 183 Tuf):
— alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione
del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell’Unione
europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno
Stato membro dell’Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato
ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi;
— alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell’ambito di programmi di riacquisto
da parte dell’emittente o di società controllate o collegate;
— alle operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni
stabilite dalla Consob con regolamento.
Commette il reato di manipolazione di mercato chiunque diffonde notizie false o
pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare
una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
Per tali reati sono previste sia sanzioni di tipo penale che amministrative.
3.Sanzioni penali
Ai sensi dell’art. 184 Tuf, commette il reato di abuso di informazioni privilegiate
ed è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a
euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo
dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di
un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto
proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni
medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro,
della professione, della funzione o dell’ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
L’integrità dei mercati e gli abusi di mercato
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Per il reato di manipolazione di mercato si è puniti con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni (art. 185 Tuf).
In caso di condanna per uno dei due reati, l’art. 186 Tuf prevede, oltre alle pene
accessorie previste dal codice penale, la pubblicazione della sentenza su almeno due
quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
Inoltre è prevista la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni
utilizzati per commettere l’illecito (art. 187 Tuf).
4.Sanzioni amministrative
Ai sensi dell’art. 187bis Tuf, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato,
commette il reato di abuso di informazioni privilegiate ed è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in
possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi
di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale
dell’emittente, ovvero dell’ esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di
una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni
medesime;
b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell’ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
In base all’art. 187ter Tuf, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato,
commette il reato di manipolazione di mercato ed è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di
informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o
notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false
ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
Secondo quanto stabilito dall’art. 187quater Tuf, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste comporta la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle
società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per gli
esponenti aziendali di società quotate, l’incapacità temporanea ad assumere incarichi
di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate e di società
appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.
Tale sanzione ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
La Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può
intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati
e alle società di revisione di non avvalersi, nell’ esercizio della propria attività e per un
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periodo non superiore a tre anni, dell’autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all’ordine
dall’ esercizio dell’attività professionale.
L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste comporta sempre la
confisca del prodotto o del profitto dell’ illecito e dei beni utilizzati per commettere
l’illecito (art. 187sexies Tuf).
Le sanzioni amministrative previste sono applicate dalla Consob con provvedimento
motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l’interessato
risiede o ha la sede all’estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi
trenta giorni.
Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente capo può
proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso in opposizione alla
corte d’appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell’opponente
(art. 187septies Tuf).
Glossario
A
A breve
Operazioni economiche che sono destinate a giungere a termine entro 18 mesi. Espressioni equivalenti sono
a breve termine e nel breve periodo.
Acclimatamento del titolo
Fase, che precede la quotazione di Borsa [vedi →], durante la quale un titolo quotato su un mercato regolamentato [vedi →] comincia a diffondersi tra il pubblico e ad essere oggetto di un volume di scambi ritenuto idoneo. Luogo di acclimatamento per eccellenza era il Mercato ristretto [vedi →].
Account
Nel gergo borsistico anglosassone indica la fase corrispondente alla nostra liquidazione di Borsa [vedi →].
Acquisti di copertura
Acquisti di titoli o valuta effettuati al fine di dare esecuzione, alla data stabilita, ad un’operazione di vendita allo scoperto [vedi →], cioè realizzata senza essere in possesso dei titoli o della valuta oggetto di cessione.
Actual market [mercato a pronti]
È il mercato delle transazioni correnti, dove lo scambio di merci, titoli o valuta avviene con consegna immediata.
Le clausole ed i termini vengono liberamente fissati dalle parti ed il contratto s’intende eseguito con la reale consegna dei titoli, della merce o della valuta ed il pagamento del relativo prezzo.
Affissione in Borsa
Qualunque pubblicazione esposta al pubblico nei locali delle diverse Borse valori [vedi →]. In particolare,
prima dell’avvento della negoziazione telematica, le affissioni riguardavano quei provvedimenti adottati
dalle autorità di Borsa nei confronti di debitori insolventi, i quali venivano, temporaneamente o definitivamente, esclusi dalle contrattazioni.
Agente di cambio artt. 1705, 2082 c.c.; L. 2-1-1991, n. 1; art. 201 D.Lgs. 24-2-1998, n. 58
Intermediario fra quanti, risparmiatori o speculatori, intendono comperare o vendere i valori negoziabili in
Borsa.
In passato l’agente di cambio era una figura fondamentale per il funzionamento delle Borse in quanto unico soggetto legittimato all’acquisto e alla vendita di titoli nei mercati regolamentati [vedi →].
Nel 1991 furono autorizzati alla negoziazione in Borsa anche le SIM, che, per lo svolgimento dei servizi di
intermediazione finanziaria, dovevano avvalersi di propri dipendenti abilitati oppure di agenti di cambio;
nel 1996 tale facoltà è stata estesa alle imprese di investimento [vedi →] e alle banche [vedi →].
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
Glossario
Dal 1991 non sono più banditi esami per l’esercizio della professione di agente di cambio, anche se continuano ad operare quelli in carica prima della riforma (ormai poche decine).
Il Testo unico finanziario [vedi →] ha disposto lo scioglimento degli Ordini professionali degli agenti di
cambio, fatta eccezione per quelli di Roma e Milano, e la cessazione dal ruolo al compimento del 70° anno
di età.
Albo unico dei promotori finanziari art. 23 D.Lgs. 23-7-1996, n. 415; Delibera CONSOB 8-41997, n. 10629; D.M. 30-6-1997, n. 322; artt. 31 e 214 D.Lgs. 24-2-1998, n. 58; Delibera CONSOB
1-7-1998, n. 11522; D.M. 11-11-1998, n. 472
È un albo unico nazionale articolato in sezioni territoriali, alla cui tenuta provvede un Organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati all’offerta fuori sede
(Abi, Anasf, Assoreti).
Ad esso sono iscritti i promotori finanziari [vedi →] in possesso di particolari requisiti di onorabilità e professionalità e che abbiano superato la prova valutativa. L’albo è predisposto per dare pubblicità alle informazioni essenziali sui promotori finanziari, svolgendo tra le altre funzioni, quella di valutazione dei presupposti per l’iscrizione e la cancellazione dall’Albo nonché di assicurare le esigenze di tutela degli investitori.
Al buio
Nel linguaggio di borsa si intende l’esecuzione di atti od operazioni su titoli basata esclusivamente sull’intuito personale e su pareri non suscettibili di verifica.
Alla pari
Con questa espressione si intende che il valore di rimborso di un titolo è uguale al suo valore nominale.
Allo scoperto
Espressione usata nella vendita a termine di titoli non posseduti, in attesa di un ribasso delle quotazioni.
Nel nostro paese, dal 16 febbraio 1996, è prevista la liquidazione a contante di tutti i contratti di Borsa [vedi
→] fatta eccezione per i contratti derivati.
L’espressione si adopera anche per indicare la concessione di un credito da parte di un banca non assistita
da alcun tipo di garanzia e fondata solo sulla solvibilità e correttezza del cliente affidato.
Apertura di Borsa
È una delle quattro fasi (pre-apertura apertura, negoziazione in continua, chiusura) in cui si articola ogni
seduta del Mercato telematico azionario [vedi → MTA]. Durante questa fase, che inizia alle ore 9.20 e termina alle ore 9.30, il sistema provvede a trasformare le proposte di negoziazione in contratti conclusi, in
base al prezzo di apertura e all’ora di immissione nel book [vedi →].
Arbitraggio
Pratica speculativa consistente nella compravendita di merci, titoli o valute effettuata in modo da realizzare un guadagno attraverso le differenze dei relativi prezzi su diversi mercati.
Asta a chiamata
Fase della contrattazione borsistica, conosciuta anche come fixing [vedi →], in cui, rispettando un ordine
prestabilito, si indicano a voce alta (si chiamano) i titoli in relazione ai quali, da quell’istante, è possibile la
negoziazione ufficiale.
Nel nostro paese l’asta a chiamata è stata abbandonata con l’avvento della Borsa telematica [vedi →] e della contrattazione continua [vedi →].
Asta competitiva
Sistema di collocamento dei BOT [vedi →]. Sono ammessi all’asta i soli intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 58/98. Ognuno di loro può presentare un massimo di 3 richieste di acquisto. In ogni domanda va specificato il numero di titoli che si vuole acquistare e il prezzo al quale si è disposti a sottoscriverli. Si ricor-
Glossario
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da, tuttavia, che l’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore al minimo fissato dal Tesoro.
Il tradizionale sistema della presentazione delle domande in busta chiusa è stato sostituito dalla presentazione delle stesse per via telematica, realizzata utilizzando la Rete nazionale interbancaria (nel caso in cui
il cattivo funzionamento delle apparecchiature non dovesse consentire l’immissione dei messaggi in rete, le
richieste di partecipazione all’asta vanno inviate attraverso un modulo da trasmettere via fax).
L’asta si effettua presso la Banca d’Italia [vedi →], Servizio Mercati Monetario e Finanziario, alla presenza di un funzionario del Ministero del Tesoro (ufficiale rogante), che rappresenta il Ministro ed è responsabile della regolarità dell’asta, e di un funzionario della Banca medesima.
Allo scopo di assicurare la riservatezza del contenuto delle domande queste appaiono codificate sullo schermo di ricezione installato presso la Banca d’Italia e possono essere decodificate solo dopo l’orario di scadenza da parte del funzionario della Banca incaricato dell’asta, tramite un’apposita chiave informatica; il
tutto alla presenza dell’ufficiale rogante.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, si procede alla decodifica delle richieste e si avviano le operazioni automatiche che portano alla stampa in chiaro delle proposte suddivise per operatore.
Accanto ad ogni prezzo, a partire dal più alto, è indicata la quantità complessiva di titoli che gli intermediari intendono comprare. L’assegnazione viene fatta in modo da privilegiare le offerte di maggiore utilità per
il Tesoro (quelle, cioè, cui corrisponde il prezzo più alto) passando, via via, a quelle meno favorevoli, fino
all’esaurimento dei titoli da collocare.
I prezzi offerti dai partecipanti possono variare di un centesimo di euro o di un multiplo di tale cifra.
Se l’asta chiude a un prezzo in corrispondenza del quale la domanda supera l’offerta, si procede al cd. riparto.
Stante il meccanismo illustrato, ciascun intermediario pagherà per i titoli acquistati il prezzo che era effettivamente intenzionato a sostenere, mentre l’asta esprimerà un prezzo finale pari alla media (ponderata) di
quelli relativi alle singole quantità sottoscritte.
Nel caso in cui il Tesoro non dovesse fissare (è una sua facoltà) alcun prezzo base, si stabilisce un prezzo
soglia al di sotto del quale le domande non vengono prese in considerazione poiché esprimerebbero un rendimento non in linea, perché più alto, con i valori di mercato. Il prezzo soglia si determina sommando al
rendimento del prezzo medio ponderato 150 punti base (1 punto percentuale è pari a 100 punti base) e calcolando, poi, la quotazione corrispondente.
Nel caso illustrato in tabella il prezzo medio ponderato è 92,28 — i pesi sono le varie quantità aggiudicate
— ed equivale a un rendimento dell’8,36%.
Sommando i 150 punti base (1,5) al rendimento in parola, si ottiene un rendimento del 9,86% (8,36 + 1,5)
che corrisponde ad un prezzo, il prezzo soglia di cui sopra, di 91,02.
Poiché il prezzo più basso tra quelli offerti è 91,75, quindi superiore al prezzo soglia, verranno soddisfatte
tutte le offerte.
Come detto, l’asta competitiva esiste solo per i BOT; nondimeno, tale metodo di assegnazione è applicabile anche alle azioni, per le quali si parte da un valore commerciale minimo corrispondente alle capacità reddituali dell’emittente.
Esempio di asta competitiva
* Prezzo medio ponderato = 92,28.
Nella tabella si ipotizza il caso in cui il Tesoro intenda collocare titoli per 1500 milioni di euro.
Asta marginale
Sistema di collocamento dei titoli di Stato [vedi →] con scadenza oltre i 12 mesi.
Con questo meccanismo d’asta i partecipanti, una volta venuti a conoscenza, attraverso il bando d’asta, del
numero di titoli che il Tesoro collocherà, presentano telematicamente, attraverso la Rete nazionale interbancaria, le schede di domanda (massimo 3 per ogni operatore) in cui segnalano le quantità che intendono sottoscrivere e i relativi prezzi che sono intenzionati a sostenere. Ordinate le domande in funzione del prezzo
(dal più alto al più basso), vengono assorbite prima quelle corrispondenti al prezzo più alto, quindi, proce-
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Glossario
dendo in ordine decrescente, le rimanenti, fino a soddisfare l’intera offerta. Il prezzo relativo all’ultimo
quantitativo accettato, prezzo marginale, sarà assunto come prezzo di emissione.
Così come accade per l’asta competitiva [vedi →] anche per l’asta marginale è previsto il criterio del prezzo soglia.
Dal 1° gennaio 1999 le aste sono denominate in euro.
Esempio di asta marginale
Nella tabella si ipotizza il caso in cui il Tesoro intenda collocare titoli per 1500 milioni di euro.
Attività ammesse al mutuo riconoscimento art. 1 D.Lgs. 1-9-1993, n. 385; art. 1 D.Lgs. 24-21998, n. 58
Sono tutte quelle operazioni bancarie, finanziarie o assicurative che possono essere esercitate (anche in un
altro Stato membro) da qualunque banca [vedi →], o altro intermediario finanziario, che ha sede legale e
amministrazione centrale in uno Stato membro della Comunità Europea. I servizi indicati tra le attività ammesse al mutuo riconoscimento possono essere offerti senza dover richiedere la preventiva autorizzazione
alle autorità di vigilanza del paese in cui si intende operare.
Attività connesse e strumentali
Attività svolte dai soggetti abilitati a promuovere servizi di investimento: è connessa l’attività che consente di promuovere e sviluppare l’attività principale riservata, mentre si definisce strumentale l’attività che ha
carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta (studio e ricerca in materia economica e finanziaria,
elaborazione e trasmissione di dati e informazioni, gestione di servizi informatici etc.).
Autorità di controllo
Organismi cui è affidata la funzione di controllo dei mercati borsistici [vedi → Borsa].
In Italia tale controllo è svolto da organi di natura pubblica e più precisamente della Banca d’Italia [vedi
→], dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dalla CONSOB [vedi →].
Azione artt. 2346 e ss. c.c.
Titolo di credito [vedi →] rappresentativo di una quota parte del capitale sociale di una impresa costituita
sotto forma di società per azioni o in accomandita per azioni.
Essa costituisce la frazione minima di capitale sociale che occorre sottoscrivere per acquistare la qualità di
socio, con tutti i diritti, doveri e poteri che da essa derivano.
Nel sistema del codice civile le azioni possono essere nominative oppure al portatore, ma leggi successive
hanno introdotto e ribadito, per fini fiscali, il principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (cui
possono fare eccezione soltanto le azioni di risparmio).
I caratteri generali delle azioni possono così riassumersi:
— esse costituiscono frazioni del capitale sociale di uguale ammontare;
— conferiscono ai loro possessori uguali diritti; tale uguaglianza, tuttavia, sussiste solo all’interno di ciascuna categoria;
— non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale;
— sono indivisibili, anche se ne è ammessa la proprietà comune; nel caso di comproprietà di una azione,
i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
La circolazione dei titoli azionari si attua secondo le norme prescritte per i titoli di credito. Il trasferimento
si effettua con la consegna del titolo e, per avere piena efficacia, richiede la duplice formalità dell’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e sul libro dei soci. Queste due formalità, comunque, non devono
essere necessariamente compiute contestualmente.
L’azione attribuisce al suo titolare una serie di diritti che si possono suddividere in:
— diritti di natura amministrativa: diritto d’intervento nell’assemblea delle società emittenti, diritto di
voto, diritto di impugnare le deliberazioni assembleari;
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— diritti di natura patrimoniale: diritto agli utili ed il diritto alla quota di liquidazione;
— diritti di carattere ambivalente, i quali incidono sia sull’aspetto patrimoniale che su quello amministrativo delle società: diritto all’assegnazione di azioni in caso di aumento gratuito del capitale, diritto di
opzione in caso di emissione di nuove azioni a pagamento, diritto di recesso.
Azione di risparmio artt. 14-16 L. 7-6-1974, n. 216; artt. 145-147 D.Lgs. 24-2-1998, n. 58
È una categoria di azioni [vedi →] che tutela la posizione dei piccoli risparmiatori che, con l’acquisto dei
titoli, perseguono l’intento di investire i propri risparmi più che di partecipare ad un’attività economica. Il
regime delle azioni di risparmio è attualmente definito dagli artt. 145-147 Testo unico finanziario [vedi →]
che ha abrogato la L. 214/74; esso trova applicazione anche in riferimento alle azioni già in circolazione
alla data di entrata in vigore del provvedimento. Le azioni di risparmio possono essere emesse solo da S.p.A.
con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati [vedi →] italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Queste azioni costituiscono una categoria che si avvicina a quella delle obbligazioni [vedi → Obbligazioni
societarie]. Le azioni di risparmio sono:
— prive del diritto di voto, nonché del diritto di intervenire in assemblea e di chiederne la convocazione;
— privilegiate sia in sede di ripartizione di utili che in sede di rimborso di capitali per scioglimento della
società: gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino a concorrenza del 5% del valore nominale delle azioni. Gli utili che residuano dopo l’assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato, ove
l’assemblea degli azionisti ne deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra le varie categorie di azioni in
modo che quelle di risparmio ricevano un dividendo complessivo superiore, in misura pari ad almeno
il 2% del valore nominale, a quello distribuito alle azioni ordinarie;
— limitate, in concorso con le azioni a voto limitato, alla metà del capitale sociale;
— al portatore, fatta eccezione per quelle appartenenti ad amministratori, sindaci e direttori generali che
devono essere nominative.
Le azioni di risparmio possono essere emesse sia in sede di aumento del capitale sociale, sia in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria; il diritto di conversione è conferito ai soci con
delibera dell’assemblea straordinaria. L’atto costitutivo determina il contenuto dei privilegi, i limiti, le modalità relative alle azioni di risparmio.
Tali azioni devono indicare, oltre i requisiti di cui all’art. 2354 c.c., la denominazione «azione di risparmio»
e i privilegi che incorporano.
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