Impresa sociale: brevi cenni sulla nuova figura di imprenditore alla luce del disegno di legge. Avv. Sorrentino Bonaventura Studio Sciumè e Associati Roma Per seguire l’iter del ddl 3045 segui questo link 1 http://www.nonprofitonline.it/ La nuova figura di imprenditore sociale Il tempo è maturo per una breve ed iniziale riflessione di dettaglio su quello che si profila essere come il primo vero passo del legislatore orientato verso una concreta emancipazione del terzo settore che, a parere di chi scrive, è destinato al successo a condizione di una elaborazione dei profili normativi che tenga conto, sensibilmente e in via preliminare, del disposto del libro quinto del codice civile nella parte in cui si regolamenta del lavoro nell’impresa; in particolare laddove è focalizzata la figura dell’imprenditore e la sua tradizionale e tipica operatività. La sensazione è invece quella che si stia focalizzando l’attenzione esclusivamente sull’ampliamento delle finalità dei soggetti normativamente regolamentati dal libro primo e da un affastellamento di norme speciali, senza tener conto di quanto ciò vada ad incidere sull’attuale regolamentazione della principale figura appartenente al mondo dell’impresa. L’impresa sociale dunque tra il novero degli imprenditori. Il concetto di impresa sociale, così come riportato nel disegno di legge, va inteso come organizzazione privata senza scopo di lucro che esercita in via stabile e principale un’attività economica di produzione o scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale sebbene, attenzione, uniformata a principi e criteri direttivi che ne caratterizzano l’operatività. Tali dictat si sostanziano, tra le altre, nella: possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali, divieto di distribuire utili anche indirettamente, obbligo di devoluzione del patrimonio ad altre imprese sociali, nella possibilità per le imprese for profit e pubbliche di partecipazione ma senza poterne avere il controllo, nell’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, nella responsabilità limitata al patrimonio dell’impresa sociale per le obbligazioni da questa assunte, nell’assoggettamento a discipline concorsuali in caso di insolvenza. Limiti fortemente incidenti sulla tradizionale figura di impresa e di imprenditore. Supporto fondamentale per la buona riuscita del progetto normativo è proprio un attento studio nel merito della incidenza che la nuova figura dell’impresa sociale ha sullo “status” dell’imprenditore, così come attualmente definito. Tale analisi, che dovrebbe comportare una integrazione o modifica della definizione, richiede innanzitutto un dialogo costruttivo e sinergico con il mondo dell’impresa, volto principalmente a rendere noto ad esso di quanti siano ad oggi i punti di comunanza e le affinità tra la figura dell’imprenditore e quella di operatore con finalità “not for profit”. Soprattutto in considerazione del fatto che l’imprenditore con finalità lucrative a tutt’oggi ha interloquito raramente ed in maniera oserei dire di “distacco” con soggetti che operano in una realtà che gli poteva sembrare idiosincrasica con il suo “modus operandi”. Ma per come si è evoluta l’operatività di nuovi soggetti del non profit, tale differenza è meno incisiva e non ha ragion d’essere; perlomeno negli aspetti gestionali ed organizzativi ed, alla luce del disegno di legge in questione, neanche per l’aspetto aziendalistico. Sicuramente non è così per i molti casi in cui le finalità degli enti richiedano l’applicazione di una logica d’impresa, sia nella organizzazione che nella gestione e ancor meno quando quest’ultima è vincolata ad una filosofia sociologica ed al contempo aziendalistica. Se è palese che l’auspicio, per un pieno raggiungimento dello scopo che ci si prefigge di realizzare con l’istituzione della impresa sociale, è che essa vada a incidere sulla forma mentis dell’imprenditore così come è accaduto in molti altri Paesi evoluti, è ancor più vero che tale nuova operatività dovrà modificare 2 http://www.nonprofitonline.it/ La nuova figura di imprenditore sociale formalmente la definizione di imprenditore e sostanzialmente il processo di conduzione dell’impresa (sociale) o meglio delle proprie finalità tipiche. In sintesi se è di tutta evidenza che in buona parte il mondo dell’impresa è a tutt’oggi orientato, nei rapporti sostanzialmente di elargizione o di sostegno al fund raising, a curare e definire un’area importante del proprio operato che è prevalentemente quella di pianificare la promozione dell’immagine per un ritorno ovviamente e sottolineo giustamente, in termini di risultato di bilancio, oggi bisogna orientarsi verso una logica profittevole e sinergica per le finalità solidaristiche. Sostanzialmente l’aspetto che si ritiene sottovalutato, in questa fase di studio sulla operatività dell’impresa sociale, è proprio l’incidenza di fatto e dunque l’opportuna modifica normativa alla figura dell’imprenditore, così come regolamentata dall’art. 2082 del codice civile. Non è questa la sede per fare filosofia aziendalistica ed evidenziare la diversa destinazione delle energie, destinate in precedenza esclusivamente al risultato lucrativo, per un supporto ai valori sociali o solidaristici che in ogni caso sono molto spesso di resa indiretta nello scambio di integrazione con l’operatività della cosa pubblica, ma va detto che la prospettiva del concetto di imprenditorialità va adeguata. La funzione e la figura dell’imprenditore va completata dei tasselli mancanti che la farebbero evolvere senza stravolgere la sua natura e le tipiche proprie finalità. Quello che si vuole sostenere è che il nuovo scenario nel mondo dell’impresa, comprendendo l’impresa sociale va ad integrarsi e completarsi con soggettività giuridica la cui necessaria regolamentazione sembra richiedere propedeuticamente una revisione anche di taluni articoli di cui al libro quinto, in particolare nella parte in cui definisce lo status e l’operatività tipica dell’imprenditore. È improponibile regolamentare una nuova operatività con propri criteri organizzativi e di gestione, senza tener conto di quello che ne deriva sul riferimento principe di tutto, ossia sulla figura dell’imprenditore. Se il disegno di legge vuole istituire, così come riportato, un regime particolare per le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, tale regime dovrà coniugarsi con il disposto dell’art. 2082 del codice civile, laddove si definisce imprenditore e quindi fa impresa “… chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. Non si sta parlando del fine lucrativo dell’attività di impresa, esso può esserci o meno. Notoriamente e per giurisprudenza consolidata ha carattere imprenditoriale l’attività economica appunto organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi ed esercitata in via esclusiva o prevalente, che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all’attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività. In conclusione dunque si vuole evidenziare che la conseguenza logica con la istituzione di questa nuova figura, per le proprie peculiarità e la propria operatività “condizionata”, va ad incidere sulle caratteristiche che definiscono normativamente la figura dell’imprenditore e pertanto è necessario un adeguamento concettuale e normativo. 3 http://www.nonprofitonline.it/