Imprenditore :L'imprenditore è, secondo il codice civile (Art.2082) colui che "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi". Economicamente, dunque, l'impreditore è colui che si interpone sul mercato tra coloro che offrono capitale e lavoro e quanti richiedono beni o servizi. Alla qualifica di imprenditore si applica l'applicazione di uno speciale regime giuridico. In particolare, se il potere di direzione dell'organizzazione e dell'attività spetta all'imprenditore (Art.2086 c.c.) l'esercizio dell'impresa non deve tuttavia svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o essere pregiudizievole per la sicurezza, la libertà e la dignità umana (Art.41 Costituzione); deve rispettare inoltre, l'integrità fisica e morale dei lavoratori (Art.2087 c.c.), non essere sleale nei confronti degli altri impreditori (Art.2598 c.c.) e collocarsi al di fuori di situazioni di monopolio o comunque lesive della libera concorrenza (Legge 10 ottobre 1990. N°287 relativa all'Antitrust e alla disciplina della concorrenza). Norme speciali valgono per le diverse ed ulteriori figure speciali di imprenditore (individuale o collettivo, privato o pubblico).