Notifica - ARTEA Toscana

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COMMISSIONE EUROPEA
Brussels,
G:\secr\ae07\dm\IT\N 694-2006-IT-dm TOS
Filiere agroalimenteri\DLMS-EN-61558-0111.05.07.doc
Oggetto:
Aiuto di Stato / Italia (Toscana)
Aiuto N 694/2006
Regime di aiuto per la valorizzazione, lo sviluppo e il miglioramento
delle filiere agroalimentari a minore impatto ambientale
Signor Ministro,
dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito all’aiuto
in oggetto, la Commissione desidera informare l’Italia della decisione di non sollevare
obiezioni nei confronti dell’aiuto considerato, che è compatibile con il trattato CE.
Nell’adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni in seguito
esposte.
I. PROCEDURA
1.
Con lettera del 17 ottobre 2006, protocollata il 19 ottobre 2006, l’Italia ha notificato
il suindicato regime di aiuto alla Commissione, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3,
del trattato CE. Ulteriori informazioni sono state trasmesse con lettere del 23 ottobre
2006 e del 28 febbraio 2007.
II. DESCRIZIONE
Stanziamento
2.
Stanziamento annuo: 18 milioni di euro
− Allegato A, azione A: 6 milioni di euro;
− Allegato A, azione B: 6 milioni di euro;
− Allegato B: 6 milioni di euro.
Durata
S.E. On. Massimo D'ALEMA
Ministro degli affari esteri
Piazzale della Farnesina 1
I - 00194 Roma
Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: (32-2) 299 11 11.
3.
Sette anni a decorrere dalla data di approvazione della Commissione.
2
Forma dell’aiuto
4.
Servizi e contributi in conto capitale
Base giuridica nazionale
5.
a) Deliberazione giunta regionale (D.G.R.) n. 582 del 7/8/2006 “Regime di aiuti –
Programma di regime di aiuti di Stato per la valorizzazione, lo sviluppo ed il
miglioramento delle filiere agroalimentari a minore impatto ambientale
(reg. (CEE) n. 2092/91, prodotti da agricoltura biologica) – Legge regionale
25/99 prodotto da agricoltura integrata - Modifica D.G.R. n. 1082/04”;
b) l.r. 25/99 “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari
ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità
ingannevole”;
c) regolamento n. 47/R del 2/9/2004 di attuazione della l.r. 25/99 concernente l’uso
del marchio collettivo “Agriqualità” – Prodotto da agricoltura integrata”
contenente le caratteristiche del marchio stesso, le modalità della sua
utilizzazione ed applicazione, i prodotti interessati, le modalità di controllo, le
conseguenze nei casi di inadempienza e le difformità in ordine all’uso – Notifica
dell'Italia 2004/0188/I;
d) l.r. 28 gennaio 2000 n. 6 “Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica
della Toscana (A.P.E.T.)” e successive modifiche ed integrazioni;
e) l.r. 19 novembre 1999 n. 60 “Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
Agricoltura (ARTEA)” e successive modifiche ed integrazioni;
f) l.r. 10 giugno 1993 n. 37 “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e
l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA)” e successive modifiche ed
integrazioni;
g) piano di sviluppo rurale della regione Toscana.
Regime di aiuto
6.
La misura notificata reca due regimi di aiuto (descritti nell’allegato A e l’allegato B
della D.G.R. n. 582/06), che prevedono la concessione di contributi finanziari per
favorire attività di promozione nel settore dell’agricoltura biologica e dei prodotti
dell’agricoltura integrata a marchio “Agriqualità” (allegato A) nonché interventi di
sviluppo nel settore dell’agricoltura biologica e dell’agricoltura integrata a marchio
“Agriqualità” (allegato B).
7.
Tale misura modifica il regime di aiuto approvato con decisione SG (2005)
D/205779 della Commissione, del 18 settembre 2005 (aiuto N 49/2005), ma non
sostituisce il regime di aiuto approvato con la decisione SG (2003) D/233445 del
12 dicembre 2003 (aiuto N 389/2003). La stessa iniziativa non può tuttavia godere
di un finanziamento nell’ambito di due regimi di aiuto diversi.
3
I prodotti
8.
Le misure riguardano:
a) i prodotti biologici ottenuti in conformità del regolamento (CEE) n. 2092, del
24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti
agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari;
b) i prodotti da agricoltura integrata che recano il marchio collettivo approvato
“Agriqualità”. Si tratta di un marchio il cui uso è limitato ai prodotti (agricoli
e trasformati) ottenuti nel rispetto di uno specifico disciplinare. Una
documentazione completa relativa al marchio, con la descrizione delle sue
caratteristiche, delle modalità della sua utilizzazione e informazioni sulle
modalità di controllo è stata trasmessa alla Commissione, la quale nella lettera
SG (2000)D/51637 del 28 luglio 2000 non ha sollevato obiezioni.
I concessionari del marchio
9.
La natura giuridica e il ruolo dei soggetti concessionari del marchio sono definiti
all’articolo 3 della LR n. 25/99. I concessionari possono essere imprese agricole,
singole o associate, associazioni di produttori e imprese di trasformazione e
commercializzazione (di prodotti agricoli e non agricoli). I concessionari devono
garantire rapporti di filiera duraturi con tutti coloro che partecipano ad una catena
produttiva integrata, in particolare attraverso contratti di acquisto con i produttori
delle materie prime.
Allegato A, azione A, della deliberazione regionale (D.G.R.) n. 582/06
Allegato A: attività di promozione nel settore dell’agricoltura biologica e dei prodotti
dell’agricoltura integrata a marchio Agriqualità. Azione A: azioni di natura promozionale
e pubblicitaria a favore esclusivamente dei prodotti ottenuti con metodi di produzione
biologica e da agricoltura integrata
10. L’azione A dell’allegato A stabilisce i criteri generali per l’erogazione del
contributo pubblico a favore delle azioni di promozione, dell’assistenza tecnica e
delle azioni pubblicitarie da realizzare nel quadro di programmi dettagliati approvati
dalla Giunta regionale. Tali programmi, che descrivono in modo particolareggiato le
varie iniziative (denominazione, luogo e tempo), devono essere conformi ai principi
e ai criteri stabiliti nel regime di aiuti. Alcune iniziative possono essere realizzate al
di fuori del territorio dell’Unione europea.
I beneficiari
11. In linea di massima le attività saranno definite e attuate direttamente dalla Regione
Toscana oppure per il tramite delle sue agenzie regionali: Toscana Promozione,
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura (ARSIA) e
Agenzia Regionale Toscana per l’erogazione in Agricoltura (ARTEA). Le agenzie
riceveranno i contributi finanziari pubblici connessi alle attività sotto descritte e
riscuoteranno la partecipazione finanziaria dei beneficiari finali. Se la realizzazione
di un’azione è effettuata da un soggetto diverso da quelli previsti la procedura di
aggiudicazione sarà trasparente e non discriminante, in modo da offrire uguali
possibilità a tutte le imprese ed organizzazioni che forniscono servizi analoghi.
4
12. I beneficiari finali del regime di aiuto sono:
a) le imprese singole ed associate iscritte all’elenco degli operatori biologici di cui
alla l.r. 49/97;
b) i concessionari del marchio “Agriqualità” iscritti all’elenco dei concessionari
come previsto dalla l.r. 25/99;
c) le imprese della filiera produzione/trasformazione/commercializzazione di
prodotti biologici e di prodotti a marchio Agriqualità, compresi i trasformatori,
gli importatori, i distributori, i ristoratori e le aziende operanti nel settore della
comunicazione, del turismo enogastronomico, e dei servizi alle imprese agricole
ed agroalimentari, ecc.
13. Possono partecipare alle attività promozionali e pubblicitarie tutte le PMI (settore
agricolo ed extragricolo) aventi una sede operativa in Toscana, a prescindere dalla
loro sede legale.
14. Non è necessario che tali aziende producano, trasformino o commercializzano
esclusivamente prodotti toscani per essere ammissibili agli aiuti previsti dal regime
in esame (ciò vale anche per le misure descritte nell’allegato B).
Descrizione dettagliata delle misure
15. Promozione
a) Azioni di informazione e divulgazione (intensità dell’aiuto del 100%), quali:
i) informazione sull’esistenza del regime di aiuto;
ii) diffusione della conoscenza dei prodotti, delle zone e dei metodi di
produzione attraverso attività di informazione di natura tecnico-scientifica,
compresi seminari, incontri tecnici di lavoro, conferenze stampa,
pubblicazioni tecnico-informative.
b) Organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche:
le aziende agricole possono partecipare collettivamente nell’ambito di stand
dedicati a prodotti biologici e a marchio Agriqualità (intensità dell’aiuto del
50%). Il regime può finanziare anche la partecipazione all’evento delle autorità
amministrative regionali, attraverso stand dedicati alle politiche regionali e alle
iniziative nel campo dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (intensità dell’aiuto:
100%).
c) Relazioni pubbliche, (intensità dell’aiuto del 100%), attraverso:
i) premi e concorsi;
ii) sondaggi di opinione e indagini di mercato;
iii) partnership fra soggetti pubblici per favorire la collaborazione nel campo
dello sviluppo rurale;
iv) attività di comunicazione istituzionale, ossia di informazioni sulle politiche
portate avanti dall’amministrazione regionale nel settore agricolo.
5
d) Assistenza tecnica, (intensità dell’aiuto del 100%), da fornire sotto forma di:
i) attività di formazione;
ii) servizi di informazione sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale,
sui metodi di produzione, certificazione, reperibilità dei prodotti,
commercializzazione, scambi commerciali e processi di
internazionalizzazione.
16. Pubblicità
a) Degustazione di prodotti biologici certificati o a marchio Agriqualità;
b) organizzazione di dimostrazioni in punti vendita e mercati;
c) iniziative volte a favorire i contatti tra operatori del settore agroalimentare e la
conoscenza diretta dei mercati stranieri, comprese visite di operatori stranieri in
Toscana, visite di operatori toscani sui mercati rilevanti, riunioni di lavoro;
d) realizzazione e diffusione di materiale promo- pubblicitario.
Spese ammissibili
17. Promozione - Punto 15, lettere a), b), c) e d) (ii), esclusa la formazione: affitto e
allestimento di locali; allacciamento impianti tecnici, realizzazione e diffusione di
pubblicazioni tecnico-scientifiche su supporto cartaceo e/o informatico;
comunicazione di informazioni sull’evento; servizio di assistenza (hostess), spese di
traduzione e interpretazione, trasporti e consulenze.
18. Formazione - Punto 15, lettera d), (i): affitto e allestimento di locali; allacciamento
impianti tecnici (audio, video, computer), realizzazione e diffusione di materiale
didattico su supporto cartaceo e/o informatico; comunicazione di informazioni
sull’evento; spese di traduzione e interpretazione, costo dei formatori.
19. Pubblicità - Punto 16, lettere a) b) c) e d): affitto e allestimento di locali;
allacciamento impianti tecnici, realizzazione e diffusione di pubblicazioni tecnicoscientifiche su supporto cartaceo e/o informatico; comunicazione di informazioni
sull’evento; servizio di assistenza (hostess), spese di traduzione e interpretazione,
trasporti e consulenze. Il costo dei prodotti messi in mostra e offerti in degustazione
è sempre escluso (ciò vale per tutti gli eventi pubblicitari e promozionali).
Intensità dell’aiuto e cumulo
20. Per quanto riguarda le azioni pubblicitarie realizzate all’interno dell’Unione
europea, l’intensità dell’aiuto è limitata al 50% delle spese ammissibili. Per le azioni
pubblicitarie realizzate fuori dell’Unione europea l’intensità dell’aiuto è dell’80%.
La compartecipazione degli operatori del settore avviene sotto forma di pagamenti
volontari.
21. Il contributo finanziario per i costi connessi alle azioni promozionali e pubblicitarie
non può superare i 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni. I
beneficiari possono usufruire delle azioni promozionali e pubblicitarie previste
nell’ambito del presente regime di aiuti. Tuttavia tali aiuti non possono essere
cumulati con altri aiuti ottenuti da altre fonti per le stesse spese ammissibili. I
controlli sono affidati alle agenzie incaricate della realizzazione delle azioni.
22. Nella misura in cui l’aiuto sia concesso ad aziende non agricole, le autorità italiane
hanno assicurato che il sostegno sarà erogato in conformità al regolamento
6
“de minimis”1. I controlli sono affidati alle agenzie incaricate della realizzazione
delle azioni. Ciò vale per tutte le misure notificate nell’ambito degli allegati A e B.
Allegato A, azione B, della deliberazione regionale (D.G.R.) n. 582/06
Allegato A: attività di promozione nel settore dell’agricoltura biologica e dei prodotti
dell’agricoltura integrata a marchio Agriqualità. Azione B: interventi elaborati ed attuati
dai concessionari del marchio Agriqualità
Descrizione della misura di aiuto
23. Gli interventi sono finalizzati a:
a) migliorare la comunicazione relativa al marchio sia nei confronti dei potenziali
fornitori che del consumatore finale, in accordo con quanto previsto dalla
programmazione della Regione Toscana e nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale vigente;
b) offrire una gamma più vasta di prodotti di qualità sviluppati in base alle
informazioni disponibili circa l’orientamento e l'apprezzamento dei consumatori;
c) orientare la comunicazione su temi relativi a sicurezza ed educazione alimentare
dei consumatori e sottolineare gli impatti positivi di tali metodi in termini di
salvaguardia delle risorse agricole ed ambientali.
24. Le azioni previste consistono in seminari, incontri tecnici, conferenze stampa,
pubblicazioni tecniche e scientifiche, sondaggi di opinione e indagini di mercato,
organizzazione e partecipazione a fiere, premi e concorsi. Tali attività rientrano
nella definizione di promozione di cui al punto 2, paragrafi 4 e 8, degli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui
all’allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto
allegato.
Beneficiari
a) Sono le imprese singole ed associate iscritte nell’elenco dei concessionari come
previsto dalla l.r. 25/99 o coloro che si impegnano a diventare concessionari entro i
termini previsti dal bando di attuazione. Per concessionari del marchio, si intende
qualsiasi persona fisica o giuridica rispondente ai requisiti di cui all’articolo 13 del
regolamento n. 47/2004.
Spese ammissibili
25. Le spese ammissibili comprendono: affitto e allestimento di locali; allacciamento
impianti tecnici, realizzazione e diffusione di pubblicazioni tecnico-scientifiche su
supporto cartaceo e/o informatico; comunicazione di informazioni sull’evento;
servizio di assistenza (hostess), spese di traduzione e interpretazione, trasporti e
consulenze.
Intensità dell’aiuto e cumulo
1
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis), GU L 379
del 28.12.2006, pag. 5
7
26. L’intensità massima dell’aiuto per tali attività è pari al 30% delle spese ammissibili,
fino ad un massimale di aiuto di 100 000 EUR per progetto. I singoli beneficiari non
possono ricevere più di 100 000 EUR nel triennio.
27. Nel caso l’aiuto sia accordato a imprese del settore extra-agricolo, le autorità
italiane hanno assicurato che il contributo sarà concesso in conformità con il
regolamento generale sugli aiuti de minimis.
28. Gli aiuti concessi nell’ambito del regime in esame non possono essere cumulati con
altri aiuti di provenienza regionale, nazionale o comunitaria per le stesse spese
ammissibili.
Allegato B della deliberazione regionale (D.G.R.) n. 582/06
Allegato B: interventi di sviluppo nel settore dell’agricoltura biologica e dell’agricoltura
integrata a marchio Agriqualità. Azione A: qualificazione e certificazione del processo.
Azione B: interventi per il miglioramento della qualità e della sicurezza delle aziende e
delle filiere.
Descrizione della misura di aiuto
29. Si tratta di una serie di misure a favore della creazione e dell’ulteriore sviluppo di
filiere integrate di prodotti biologici o a marchio Agriqualità, dell’integrazione
verticale della produzione e del miglioramento della qualificazione del personale
riguardo all’attuazione di sistemi di autocontrollo.
30. Tali obiettivi saranno conseguiti tramite:
a) la concessione di aiuti per i costi di miglioramento dei sistemi di controllo e di
certificazione;
b) aiuti per interventi immateriali per l’acquisizione di consulenze esterne, apporto
professionale specialistico e formazione del personale;
c) aiuti per i costi di investimenti finalizzati al miglioramento della qualità e della
sicurezza delle imprese e delle filiere attraverso la diffusione, la promozione e
l’incentivazione dell’innovazione tecnologica.
Beneficiari
31. Le misure di aiuto di cui all’ allegato B, azione A e azione B, sono destinate a:
– le imprese singole ed associate iscritte nell’elenco degli operatori biologici di cui
alla l.r. 49/97;
– le imprese singole ed associate iscritte nell’elenco dei concessionari del marchio
“Agriqualità” come previsto dalla l.r. 25/99 o che si impegnano a diventare
concessionari entro i termini previsti dal bando di attuazione. Per concessionari
del marchio si intende qualsiasi persona fisica o giuridica rispondente ai requisiti
dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 47/2004;
– le imprese attive nel settore della produzione, della trasformazione e della
commercializzazione di prodotti biologici o dei prodotti a marchio Agriqualità
(soltanto per l’azione B);
8
32. Sono ammesse tutte le PMI (settore agricolo ed extragricolo) aventi una sede
operativa in Toscana, a prescindere dalla loro sede legale. Tali imprese non sono
tenute a produrre, trasformare o commercializzare esclusivamente prodotti toscani.
33. Le iniziative di cui all’azione B possono essere attuate da singole imprese oppure da
singoli beneficiari che prendono parte ad un progetto di filiera. Un progetto deve
essere realizzato entro 24 mesi dalla data di approvazione. Un capo filiera può
presentare un solo progetto per filiera .
Controlli
34. Nell’ambito della misura possono essere concessi aiuti per il costo dei controlli
effettuati sugli operatori biologici o sui concessionari del marchio da parte di
organismi di controllo indipendenti incaricati della certificazione.
35. L’aiuto è temporaneo e decrescente (limitato a tre anni) come in seguito illustrato:
– primo anno: 90% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 18 000 EUR;
– secondo anno: 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 10 000 EUR;
– terzo ed ultimo anno: 30% delle spese ammissibili fino ad un massimo di
6 000 EUR.
36. Sono esclusi i controlli di routine effettuati dai produttori in relazione ai processi.
Agli aiuti erogati conformemente al punto 13 degli orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo2 (in prosieguo “orientamenti agricoli”) si applica
un massimale di 100 000 EUR per beneficiario e per triennio.
Consulenti e formazione
37. Nell’ambito della misura possono essere concessi aiuti per le seguenti spese:
a) spese per consulenti esterni relative alla progettazione e/o all’attuazione dei
sistemi di garanzia della qualità. L’intensità dell’aiuto è limitata al 12% delle
spese ammissibili con un massimale di 5 000 EUR;
b) spese per la formazione del personale (costo del programma di formazione, di
viaggio e soggiorno e dei servizi di sostituzione). Non sono ammissibili le spese
per la remunerazione del personale che si sottopone alla formazione. L’intensità
dell’aiuto è del 30%, con un massimale di 6 000 EUR.
38. Se la formazione è affidata ad un prestatore di servizi esterno, questi è selezionato
mediante una procedura di gara pubblica. A tutti gli aiuti erogati conformemente al
punto 13 degli orientamenti agricoli si applica un massimale di 100 000 EUR per
beneficiario e per triennio.
Investimenti
39. Nell’ambito della misura in esame può essere concesso un aiuto per investimenti
destinati a migliorare le condizioni di produzione, conservazione, condizionamento,
lavorazione e confezionamento di prodotti biologici e a marchio Agriqualità. Sono
2
GU C 28 del 2.1.2000, pag. 2
9
ammissibili all’aiuto anche gli investimenti connessi alla tracciabilità. Le spese
ammissibili comprendono l’acquisto di macchinari, attrezzature e materiale
informatico.
40. I tassi massimi di aiuto previsti sono:
a) per investimenti nel settore della produzione primaria: il 50% delle spese
ammissibili nelle zone svantaggiate e il 40% nelle altre regioni. Per gli
investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dal loro
insediamento, i massimali sono elevati rispettivamente al 55% e al 45%.
L’importo del contributo non può comunque superare 100 000 EUR per
beneficiario e 900 000 EUR per progetto;
b) per gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione
effettuati da aziende agricole: il 40% degli investimenti ammissibili nelle zone
che non rientrano nell’obiettivo 1. L’importo del contributo non può superare
100 000 EUR per beneficiario e 900 000 EUR per progetto.
41. Il rispetto dei requisiti di ammissibilità, come la redditività dell’azienda, la
competenza professionale e il rispetto di norme minime di mercato, sarà verificato
in base ai criteri stabiliti nel Piano di sviluppo regionale della Regione Toscana.
42. Il Piano di sviluppo della Regione Toscana 2000/2006 approvato dalla
Commissione europea con decisione n. (2000) 2510, del 7 settembre 2000, contiene
un’analisi degli sbocchi di mercato riferiti ai principali gruppi di prodotti
agroalimentari (allegato 4). Le considerazioni contenute nelle singole schede di
prodotto sono funzionali alle decisioni sulle tipologie di investimento da ammettere
o da escludere dal finanziamento nell’ambito delle misure dedicate al settore della
produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione. La Regione
Toscana ha effettuato un’indagine di mercato per le produzioni a marchio
Agriqualità, al fine di verificare la conoscenza che i consumatori hanno dei prodotti
dell'agricoltura integrata e la loro propensione ad acquistarli. Dalle conclusioni
dell’indagine risulta un notevole consenso sull'interesse ad acquistare prodotti
garantiti dal marchio Agriqualità.
43. Le spese ammissibili non devono superare i limiti degli investimenti
complessivamente ammissibili ai contributi in base alla misura A.1 del Piano di
sviluppo rurale della Regione Toscana.
44. Per quanto riguarda gli investimenti nel settore della trasformazione, le autorità
italiane hanno garantito che non saranno concessi aiuti nel settore dello zucchero, né
per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di
sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
45. Gli investimenti devono essere mantenuti per un periodo di almeno 5 anni.
Altre condizioni applicabili agli allegati A e B
46. L’aiuto non può avere efficacia retroattiva. Non saranno considerate ammissibili le
spese sostenute per iniziative già realizzate o prima dell’approvazione del regime di
aiuto da parte della Commissione.
III. VALUTAZIONE
10
Presenza dell’aiuto
47. A norma dell’articolo 87 del trattato CE, gli aiuti di Stato sono (1) aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, (2) che falsano la concorrenza
(3) favorendo talune imprese, (4) nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati
membri.
Misure che non costituiscono aiuti
48. Per quanto riguarda gli aiuti a favore di imprese che non sono soggette alla
disciplina sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, le autorità italiane hanno
assicurato che il sostegno sarà erogato in conformità al regolamento de minimis, nel
rispetto dei massimali ivi stabiliti. Si ritiene che tali aiuti non soddisfino tutti i
criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e non costituiscano pertanto aiuti
di Stato ai sensi dello stesso articolo.
49. Le attività intese ad informare gli eventuali beneficiari delle opportunità offerte dal
regime di aiuto (punto 15, lettera a) i), le attività intese a sviluppare partenariati fra
soggetti pubblici (punto 15, lettera c) iii), o le “attività di comunicazione
istituzionale” finalizzate alla diffusione di informazioni sulle politiche regionali
(punto 15, lettera c) iv) non costituiscono attività economiche3. Tali attività esulano
pertanto dal campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
Aiuti alle aziende agricole
50. Le altre misure a favore delle aziende agricole rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, in base alle seguenti considerazioni:
a) le misure sono finanziate mediante risorse statali (regionali);
b) esse procurano un vantaggio economico alle aziende che producono prodotti
biologici o prodotti agroalimentari a marchio Agriqualità e le esonerano da costi
che dovrebbero normalmente sostenere per l’esercizio della loro attività,
migliorandone in questo modo la posizione concorrenziale rispetto ad altre
imprese della Comunità che non beneficiano dello stesso tipo di aiuto4;
c) poiché gli scambi di prodotti agricoli all’interno dell’UE sono ingenti ed
altamente competitivi5, la misura incide sugli scambi tra Stati membri e può
creare distorsioni di concorrenza sul mercato interno.
Misure da attuare fuori dell’UE
3
Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 18 giugno 1998 Commissione delle Comunità europee
contro Repubblica italiana, Causa C-35/96, Raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-03851,
punto 35.
4
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un miglioramento nella posizione competitiva di
un’impresa derivante da un aiuto di Stato generalmente comporta una distorsione di concorrenza nei
confronti delle altre imprese concorrenti che non ricevono tale aiuto, causa C-730/79, RCG 1980,
pag. 2671, punti 11 e 12.
5
Ad esempio, nel 2005 le importazioni italiane di prodotti agricoli dagli Stati membri dell’UE
ammontavano a 19 903 milioni di euro e le sue esportazioni a 14 085 milioni di euro (fonti: Eurostat e
DG Agricoltura e sviluppo rurale).
11
51. In tale contesto, occorre sottolineare che le iniziative in precedenza descritte
possono essere realizzate fuori del territorio dell’Unione europea. Nella misura in
cui promuovono le esportazioni, tali iniziative offrono vantaggi finanziari alle
imprese che sono attive anche nel mercato comune, migliorando in questo modo la
loro posizione concorrenziale globale rispetto alle altre imprese dell’UE che non
beneficiano di questo aiuto. Pertanto anche queste misure rientrano nel campo di
applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
Compatibilità dell’aiuto
52. Le misure individuate come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del
trattato CE possono essere considerate compatibili soltanto se possono beneficiare
di una delle deroghe previste dal trattato.
53. In virtù della deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli
aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni
economiche possono considerarsi compatibili con il mercato comune, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
54. Perché questa deroga sia applicabile, le misure di aiuto devono rispettare le
disposizioni della normativa in materia di aiuti di Stato e segnatamente del
regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE)
n. 70/20016. Qualora il regolamento 1857/2006 non sia applicabile, la valutazione
deve essere basata sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo e forestale 2007-2013 (in prosieguo: i nuovi orientamenti) 6 e/o su qualsiasi
altra normativa pertinente.
55. Nel caso in esame, le misure previste nell’allegato A, azione A (promozione,
assistenza tecnica e pubblicità) sono limitate alle PMI. Tuttavia alcune delle spese
ammissibili indicate nella notifica non sono esplicitamente menzionate nel
regolamento 1857/2006. Di conseguenza, tutte le misure relative all'assistenza
tecnica presentate dalla regione Toscana (promozione, formazione, assistenza
tecnica) devono essere valutate in base ai nuovi orientamenti.
56. Il regime di aiuti in questione è stato notificato alla Commissione prima dell’entrata
in vigore dei nuovi orientamenti, adottati il 6 dicembre 2006. A norma del punto
194 dei nuovi orientamenti, le notifiche pendenti alla data del 31 dicembre 2006
debbono essere valutate in base agli orientamenti comunitari concernenti gli aiuti di
Stato in vigore nel settore dell’agricoltura alla data di notifica dell’aiuto. Di
conseguenza, l'intero regime verrà valutato conformemente agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo7 (in prosieguo: orientamenti
agricoli) ed agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della
pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti
non compresi in detto allegato8 (in prosieguo: orientamenti sulla pubblicità).
6
7
8
GU C 319 del 27.12.2006
GU C 28 del 2.1.2000, pag. 2
GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5
12
Allegato A, azioni A e B della deliberazione regionale (D.G.R.) n. 582/06
Assistenza tecnica
57. Le attività descritte ai punti 15 ii), 15 b), 15 i), 15 ii), 15 d), 23 a), 23b), 23 c) e 24
rientrano nella definizione generale di assistenza tecnica di cui al punto 14 degli
orientamenti agricoli, che comprendono anche le attività promozionali in senso lato
(quali definite al punto 8 degli orientamenti sulla pubblicità), la formazione e la
partecipazione a fiere, concorsi ed esposizioni. Le attività che possono costituire
forme di pubblicità, come le campagne che hanno lo scopo di incoraggiare i
consumatori ad acquistare prodotti, sono escluse da questo tipo di aiuti.
58. Il punto 14 degli orientamenti agricoli permette la concessione di aiuti a favore
dell’assistenza tecnica fino ad un tasso del 100% dei costi, purché siano rispettate le
seguenti condizioni:
a) tutti i soggetti ammissibili della zona interessata devono poter fruire degli aiuti
sulla base di criteri oggettivamente definiti (punto 14.2).
b) qualora tali servizi siano prestati da associazioni di produttori o da altre
organizzazioni agricole di mutuo sostegno, i servizi in questione devono essere
accessibili a tutti gli agricoltori ammissibili ad un costo non superiore ai costi
della prestazione dei servizi (punto 14.2)
c) l’importo degli aiuti non può superare i 100 000 EUR per beneficiario per un
triennio oppure, se i beneficiari sono PMI, il 50% dei costi ammissibili (tra le
due possibilità viene concesso l’aiuto di entità superiore) (punto 14.3).
59. Nel caso in esame, le suddette condizioni risultano soddisfatte. In particolare:
a) le spese ammissibili enumerate ai precedenti punti 17, 18 e 25 sono conformi a
quelle indicate nel punto 14 degli orientamenti agricoli (per la formazione) e alla
prassi seguita dalla Commissione (per le altre misure);
b) le autorità italiane hanno assicurato che le iniziative sono destinate a tutti gli
operatori ammissibili nel settore della produzione biologica e dei prodotti a
marchio Agriqualità. Gli agricoltori potranno scegliere il prestatore di servizi
che preferiscono;
c) l’intensità dell’aiuto (dal 30% al 100% - cfr. precedenti punti 15, 21 e 26)
rispetta il massimale previsto. Gli aiuti non possono superare un massimale di
100 000 EUR per beneficiario e per triennio.
Pubblicità
60. In base al punto 12 degli orientamenti sulla pubblicità, per essere considerati
compatibili con il mercato comune è necessario che gli aiuti a favore della
pubblicità dei prodotti agricoli e di altri prodotti non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse (criteri negativi) e favoriscano lo
sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche (criteri positivi). Dalla
valutazione è emerso che tali criteri sono soddisfatti, come illustrato
dettagliatamente nei paragrafi seguenti.
61. Le autorità italiane hanno indicato che, in conformità con quanto previsto al
punto 55 degli orientamenti a favore della pubblicità, gli aiuti sono concessi soltanto
13
ai produttori e trasformatori di prodotti da agricoltura biologica che rispondono ai
requisiti del regolamento CE n. 2092/91. Analogamente a quanto previsto al
punto 57 degli stessi, gli aiuti per la pubblicità sono concessi per i prodotti ottenuti
con metodi di produzione rispettosi dell’ambiente, quali i metodi di produzione
integrata. Pertanto i prodotti ammissibili agli aiuti per la pubblicità sono quelli di
cui all’allegato I del trattato, nonché quelli non compresi nell’allegato I che
contengono una quota preponderante di prodotti che figurano in detto allegato.
Criteri negativi
62. Ai sensi del punto 18 degli orientamenti sulla pubblicità, non possono essere
concessi aiuti a favore di campagne pubblicitarie che violino l’articolo 28 del
trattato, che vieta le restrizioni quantitative all’importazione e qualsiasi misura di
effetto equivalente negli scambi tra Stati membri.
63. Le autorità italiane hanno assicurato che le iniziative previste non si prestano ad
obiezioni in relazione all’articolo 28 del trattato, in quanto il messaggio principale
riguarderà le caratteristiche intrinseche del prodotto, in particolare il metodo di
produzione e non l’origine. Le azioni pubblicitarie non inviteranno i consumatori ad
acquistare prodotti nazionali esclusivamente a causa della loro origine nazionale, né
scoraggeranno l’acquisto di prodotti provenienti da altri Stati membri. Qualsiasi
riferimento all’origine nazionale del prodotto sarà secondario rispetto al messaggio
principale (in termini di enfasi nel testo o nei simboli), in modo da mantenere un
ragionevole equilibrio tra il riferimento alla qualità del prodotto e quello alla sua
origine nazionale (punti 22, 23 e 41 degli orientamenti sulla pubblicità).
Criteri positivi
64. Le misure di aiuto proposte soddisfano diversi criteri positivi enunciati al punto 32
degli orientamenti sulla pubblicità, in quanto favoriranno:
a) i prodotti di elevata qualità (prodotti biologici e prodotti ottenuti da agricoltura
integrata recanti il marchio collettivo “Agriqualità”);
b) produzioni nuove o sostitutive non ancora eccedentarie;
c) produzioni agricole in eccedenza o sottoutilizzate;
d) lo sviluppo di determinate regioni;
e) lo sviluppo delle PMI.
65. Non sarà autorizzata la concessione di aiuti a favore di campagne pubblicitarie
riguardanti direttamente i prodotti di una o più imprese determinate, secondo quanto
disposto al punto 29 degli orientamenti sulla pubblicità.
66. Le autorità italiane hanno assicurato che l’aliquota dell’aiuto diretto non supererà il
50% e le imprese del settore contribuiranno alle spese almeno nella misura del 50%,
come previsto al punto 60 degli orientamenti sulla pubblicità.
67. Tutte le campagne pubblicitarie saranno conformi al disposto dell’articolo 2 della
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000,
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
14
l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità9, come prescritto al punto 26 degli orientamenti sulla pubblicità.
68. Qualora le azioni siano affidate ad operatori diversi dalla Regione o dalle sue
Agenzie (cfr. punto 11) gli operatori saranno selezionati nell’ambito di una
procedura di gara aperta e trasparente.
69. Conformemente al punto 47 degli orientamenti sulla pubblicità, le autorità italiane
hanno trasmesso una descrizione dettagliata delle misure di controllo costante, che
assicurano il rispetto dei criteri specifici di qualità dopo la concessione
dell’approvazione iniziale per un prodotto di qualità.
Misure realizzate al di fuori dell’UE
70. Per quanto riguarda il settore agricolo, le misure realizzate al di fuori dell’UE non
sono esplicitamente contemplate dagli orientamenti agricoli. Ne consegue che la
Commissione dispone di un potere discrezionale per la loro valutazione.
71. In base alla prassi attuale della Commissione, le misure in esame possono essere
considerate compatibili con il mercato comune se rispettano le norme pertinenti in
materia di aiuti di Stato applicabili all’interno del territorio dell’UE.
72. Tuttavia, per le misure pubblicitarie, la Commissione ha autorizzato aiuti10 di
intensità maggiore di quella che sarebbe stata consentita all’interno dell’UE,
stabilendo un massimale dell’80% per i programmi cofinanziati di promozione e
pubblicità dei prodotti agricoli al di fuori dell’UE11.
73. Nell’ambito del regime in esame, le misure realizzate al di fuori del territorio
comunitario saranno compatibili con la normativa in materia di aiuti di Stato
applicabile all’interno del territorio dell’UE e l’intensità dell’aiuto per la pubblicità
non supererà l’80%. Esse possono pertanto essere ritenute conformi alla normativa
in vigore.
74. Le autorità italiane si sono impegnate a presentare una relazione annuale, come
previsto ai punti 66-68 degli orientamenti sulla pubblicità. La relazione includerà
campioni rappresentativi del materiale pubblicitario utilizzato.
9
GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
10
Cfr. aiuti di Stato nn. N 166/02, NN 150/02, NN 44/2003, e N 389/2003.
11
Regolamento CE n. 2702/1999, GU L 327 del 21.12.1999; Regolamento (CE) n. 2879/2000,
GU L 333 del 29.12.2000
15
Allegato B della deliberazione regionale (D.G.R.) n. 582/06
Controlli
75. Il punto 13 degli orientamenti agricoli stabilisce le condizioni alle quali possono
essere concessi aiuti per l’esecuzione di determinati controlli. Nel caso in esame, le
suddette condizioni risultano soddisfatte, come dimostrato ai paragrafi seguenti.
76. Conformemente al punto 13.3 dei medesimi orientamenti, la Commissione ritiene
che non debbano essere versati aiuti per controlli di routine sulla qualità eseguiti dal
produttore. Gli aiuti possono essere erogati esclusivamente per controlli eseguiti da
terzi o per conto di terzi, come autorità di regolamentazione o organismi
responsabili della supervisione dei marchi. Nel caso in esame, gli aiuti coprono i
costi dei controlli eseguiti sui produttori di prodotti organici e a marchio Agriqualità
da organismi di controllo riconosciuti, da organismi indipendenti responsabili del
controllo e della supervisione dell’uso dei marchi di qualità. Sono esclusi
espressamente i controlli di routine sui processi e i controlli sui prodotti.
77. Il punto 13.5 degli orientamenti agricoli stabilisce che la Commissione può
autorizzare inizialmente aiuti fino al 100% del costo dei controlli effettuati da enti
responsabili per la supervisione dell’uso dei marchi di qualità nell’ambito di regimi
riconosciuti sulla garanzia di qualità. Tali aiuti devono essere progressivamente
ridotti, in modo da venire eliminati entro sette anni dalla loro istituzione.
Nell’ambito del regime notificato l’aiuto è ridotto (90%-50%-30%) su un periodo di
tre anni e il sistema di qualità “Agriqualità” è stato riconosciuto dalla Commissione.
Per quanto riguarda i controlli sui prodotti biologici non è necessario che le misure
di aiuto siano temporanee o decrescenti (punto 13.4 degli orientamenti agricoli). Per
tutti gli aiuti concessi nel quadro delle misure di controllo è stabilito un massimale
di 100 000 EUR per beneficiario e per triennio.
78. Si può pertanto concludere che le misure sono conformi al punto 13 degli
orientamenti agricoli.
Consulenti e formazione
79. Anche gli aiuti per i consulenti e la formazione del personale nell’ambito
dell’attuazione dei programmi di qualità sono soggetti al disposto del punto 13 degli
orientamenti agricoli. Il punto 13.2 stabilisce che possono essere concessi aiuti fino
al 100% delle spese e per un importo complessivo del sostegno non superiore a
100 000 EUR per beneficiario e per triennio, oppure, nel caso delle PMI, fino al
50% delle spese ammissibili.
80. Nel caso in esame, la Regione intende concedere aiuti per consulenze nella misura
del 12% delle spese ammissibili (con un massimale di 5 000 EUR). Per la
formazione del personale il tasso di aiuto è del 30%, con un massimale di
6 000 EUR. Ne consegue che l’intensità dell’aiuto è inferiore al massimale
autorizzato. Le autorità italiane si sono impegnate ad effettuare controlli su tutti gli
aiuti erogati in virtù dei punti 13 e 14 degli orientamenti agricoli in modo da
garantire che sia rispettato il massimale di 100 000 EUR.
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81. Le autorità italiane hanno confermato che tutti gli aiuti destinati alla formazione del
personale sono finalizzati all’applicazione delle norme di assicurazione della qualità
di cui al punto 13.2 degli orientamenti agricoli. In effetti l’attività di formazione
prevista dal regime è intesa a consentire ai concessionari ed agli operatori biologici
la progettazione e/o l’attuazione di un sistema di gestione della qualità per i prodotti
biologici e quelli recanti il marchio Agriqualità.
82. Per quanto riguarda le spese ammissibili, le voci enumerate al punto 37 b) della
descrizione sono conformi a quelle indicate negli orientamenti. In particolare non
saranno concessi aiuti per le spese di retribuzione del personale che segue la
formazione.
83. Si può pertanto concludere che le misure sono conformi al punto 13 degli
orientamenti.
Aiuti agli investimenti
84. I punti 4.1 e 4.2 degli orientamenti agricoli autorizzano gli aiuti a favore degli
investimenti nelle aziende agricole e della trasformazione/commercializzazione se
sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le aziende beneficiarie sono aziende di provata redditività, in possesso di
adeguate competenze professionali e che rispettano requisiti minimi in materia
di ambiente, igiene e benessere degli animali;
b) le spese ammissibili sono limitate alla costruzione, acquisizione o
miglioramento di beni immobili, di macchinari e attrezzature nuove (compresi i
programmi informatici) e alle spese generali;
c) esistono normali sbocchi di mercato (per la produzione primaria occorre
verificare soltanto se l’investimento comporta un aumento della produzione);
d) per gli investimenti nelle aziende agricole, l’intensità dell’aiuto non supera il
50% nelle zone svantaggiate o il 40% nelle altre zone (rispettivamente il 55% e
il 45% per i giovani agricoltori); l’aiuto non supera il limite di investimento
totale fissato dall’Italia a norma dell’articolo 7 del regolamento sullo sviluppo
rurale;
e) per investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione, l’intensità
dell’aiuto non supera il 50% nelle regioni dell’obiettivo 1 e il 40% nelle altre
regioni; non sono concessi aiuti per prodotti di imitazione o di sostituzione del
latte e dei prodotti lattiero-caseari, né per lo zucchero.
85. Dalla valutazione degli aiuti in oggetto è risultato che tutte le condizioni
summenzionate sono soddisfatte. In particolare:
a) per quanto riguarda i requisiti minimi per i beneficiari e l’esistenza di sbocchi di
mercato (cfr. punti 41 e 42), le autorità italiane applicheranno i criteri previsti
nel Piano di sviluppo rurale della Regione Toscana.
b) il sostegno sarà erogato esclusivamente per l’acquisto di attrezzature e
macchinari, compresi i programmi informatici (cfr. precedente punto 39);
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c) per gli investimenti nelle aziende agricole, i tassi di aiuto coincidono con il tasso
massimo autorizzato e l’aiuto totale non supera il limite fissato nel punto 4.1.1.8
degli orientamenti agricoli (cfr. precedenti punti 40, lettera a), e 43);
d) per gli investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione,
l’intensità dell’aiuto coincide con il tasso massimo autorizzato (il 40% visto che
la Toscana non rientra nell’obiettivo 1). Non saranno concessi aiuti che
contravvengano alle restrizioni imposte dalle organizzazioni comuni di mercato,
in particolare, non saranno concessi aiuti a favore di prodotti di imitazione o di
sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, né per lo zucchero
(cfr. precedenti punti 40, lettera b), e 44).
IV. CONCLUSIONI
86. Sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, la Commissione ha deciso di
considerare le misure contemplate dal regime di aiuto esaminato compatibili con il
mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
87. La Commissione ricorda alle autorità italiane che il 6 dicembre 2006 sono stati
adottati i nuovi orientamenti. Il punto 196 di questi ultimi stabilisce che, in
conformità dell’articolo 88, paragrafo 1, del trattato, la Commissione propone agli
Stati membri di modificare i loro regimi di aiuto esistenti per conformarsi ai nuovi
orientamenti entro il 31 dicembre 2007. Di conseguenza, l’Italia dovrà adottare le
misure opportune per conformare il regime di aiuto ai nuovi orientamenti entro e
non oltre il 31 dicembre 2007.
88. Ove la presente lettera contenesse informazioni riservate da non divulgare, si prega
di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di
ricevimento. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine
indicato, la Commissione presumerà l’esistenza del consenso alla comunicazione a
terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede,
sul sito Internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm.
La domanda deve essere inviata mediante lettera raccomandata o fax al seguente
indirizzo:
Commissione europea,
Direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale
Direzione H: Legislazione agricola
H.2 – Condizioni di concorrenza
Ufficio: Loi 130 5/128
B-1049 Bruxelles
Fax. (+322) 296 7672
Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
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