IP/99/874 Bruxelles, 24 novembre 1999 Nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo La Commissione europea ha adottato nuovi orientamenti globali per la concessione di aiuti di Stato nel settore agricolo, destinati a codificare e semplificare le norme da lei applicate in passato. Sono state inoltre apportate varie modifiche importanti per assicurare la coerenza della normativa dell’Unione europea (UE) in materia di aiuti di Stato con la nuova politica di sviluppo rurale istituita nel quadro delle riforme dell’Agenda 2000. Conformemente ai principi fissati dalla Corte europea di giustizia, gli aiuti di Stato devono rappresentare un reale contributo allo sviluppo di certe attività economiche o di certe regioni, e non possono essere considerati compatibili con il trattato CE quando sono destinati unicamente a migliorare la situazione finanziaria del beneficiario senza alcuna contropartita del medesimo. Inoltre la Commissione ha avviato una riflessione su un nuovo inquadramento per la promozione e la pubblicità dei prodotti agricoli. Gli orientamenti oggi adottati si limitano pertanto a richiamare gli orientamenti esistenti in materia, pubblicati nel 1987. Esprimendosi in merito agli orientamenti adottati il Commissario FRANZ FISCHLER, responsabile dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca, ha dichiarato: “Attualmente la Commissione controlla gli aiuti nazionali nel settore agricolo sulla base di una molteplicità di regolamenti, direttive e orientamenti diversi. Dal 1° gennaio 2000 sostituiremo le varie disposizioni giuridiche con un unico inquadramento semplice e omogeneo.” Il punto di partenza dei nuovi orientamenti è rappresentato dal principio secondo il quale tutti gli aiuti di Stato per il settore agricolo devono essere compatibili con la politica agricola comune (PAC) e con gli obblighi internazionali dell’UE, in particolare l’accordo OMC sull’agricoltura. Avendo gli Stati membri escluso la possibilità per i singoli Stati di alterare il delicato equilibrio degli aiuti UE ai prezzi dei prodotti o ai regimi di sviluppo rurale, è vietato qualsiasi aiuto di Stato che costituisca un’interferenza con i meccanismi delle organizzazioni del mercato comune. Secondo i nuovi orientamenti, gli aiuti concessi dagli Stati membri ed accettabili all’UE possono essere riassunti come segue: - gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole possono essere normalmente autorizzati fino al 40% delle spese ammissibili, o al 50% nelle zone svantaggiate; si possono consentire tassi più elevati per gli investimenti connessi alla conservazione dei paesaggi tradizionali, al trasferimento di fabbricati agricoli nell’interesse pubblico o a migliorie in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali; - gli aiuti agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono normalmente consentiti a tassi fino al 40%, o 50% nelle zone dell’obiettivo 1, a condizione che sia provata l’esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti interessati; - gli aiuti a favore di impegni nel settore agroambientale assunti dagli agricoltori e altri aiuti ambientali; - gli aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali nelle regioni svantaggiate; - gli aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori; - gli aiuti al prepensionamento, alla cessazione dell’attività agricola o alla chiusura delle capacità di produzione, trasformazione e commercializzazione; - gli aiuti a favore delle associazioni di produttori; - gli aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, avverse condizioni atmosferiche o l’insorgenza di epizoozie o fitopatie e gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi contro tali rischi; - gli aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo e il miglioramento della qualità genetica del bestiame; - gli aiuti per le regioni ultraperiferiche e per le isole dell’Egeo. Oltre a queste categorie, menzionate specificamente negli orientamenti, possono essere concessi aiuti, conformemente ad altri testi comunitari, per la ricerca e lo sviluppo, per i crediti di gestione a breve termine, per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese agricole in difficoltà e per sostenere l’occupazione. Attualmente la Commissione riflette ad un nuovo inquadramento per la promozione e la pubblicità dei prodotti agricoli. Per quanto riguarda questo tipo di aiuto, gli orientamenti oggi adottati si limitano pertanto a richiamare gli orientamenti esistenti in materia, pubblicati nel 1987. Gli aiuti singoli già erogati agli agricoltori nel quadro dei regimi d’aiuto vigenti non saranno interessati da queste modifiche. Gli orientamenti saranno d’applicazione per tutti i nuovi aiuti di Stato istituiti dopo il 1° gennaio 2000, e agli Stati membri sarà concesso un anno per adeguare i regimi d’aiuto esistenti alla nuova normativa. 2