IP/99/874
Bruxelles, 24 novembre 1999
Nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo
La Commissione europea ha adottato nuovi orientamenti globali per la
concessione di aiuti di Stato nel settore agricolo, destinati a codificare e
semplificare le norme da lei applicate in passato. Sono state inoltre
apportate varie modifiche importanti per assicurare la coerenza della
normativa dell’Unione europea (UE) in materia di aiuti di Stato con la nuova
politica di sviluppo rurale istituita nel quadro delle riforme dell’Agenda 2000.
Conformemente ai principi fissati dalla Corte europea di giustizia, gli aiuti di
Stato devono rappresentare un reale contributo allo sviluppo di certe attività
economiche o di certe regioni, e non possono essere considerati compatibili
con il trattato CE quando sono destinati unicamente a migliorare la
situazione finanziaria del beneficiario senza alcuna contropartita del
medesimo. Inoltre la Commissione ha avviato una riflessione su un nuovo
inquadramento per la promozione e la pubblicità dei prodotti agricoli. Gli
orientamenti oggi adottati si limitano pertanto a richiamare gli orientamenti
esistenti in materia, pubblicati nel 1987.
Esprimendosi in merito agli orientamenti adottati il Commissario FRANZ
FISCHLER, responsabile dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca, ha
dichiarato: “Attualmente la Commissione controlla gli aiuti nazionali nel settore
agricolo sulla base di una molteplicità di regolamenti, direttive e orientamenti
diversi. Dal 1° gennaio 2000 sostituiremo le varie disposizioni giuridiche con un
unico inquadramento semplice e omogeneo.”
Il punto di partenza dei nuovi orientamenti è rappresentato dal principio secondo il
quale tutti gli aiuti di Stato per il settore agricolo devono essere compatibili con la
politica agricola comune (PAC) e con gli obblighi internazionali dell’UE, in
particolare l’accordo OMC sull’agricoltura. Avendo gli Stati membri escluso la
possibilità per i singoli Stati di alterare il delicato equilibrio degli aiuti UE ai prezzi
dei prodotti o ai regimi di sviluppo rurale, è vietato qualsiasi aiuto di Stato che
costituisca un’interferenza con i meccanismi delle organizzazioni del mercato
comune.
Secondo i nuovi orientamenti, gli aiuti concessi dagli Stati membri ed accettabili
all’UE possono essere riassunti come segue:
-
gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole possono essere normalmente
autorizzati fino al 40% delle spese ammissibili, o al 50% nelle zone
svantaggiate; si possono consentire tassi più elevati per gli investimenti
connessi alla conservazione dei paesaggi tradizionali, al trasferimento di
fabbricati agricoli nell’interesse pubblico o a migliorie in materia di ambiente,
igiene o benessere degli animali;
-
gli aiuti agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli sono normalmente consentiti a tassi fino al 40%, o 50% nelle zone
dell’obiettivo 1, a condizione che sia provata l’esistenza di normali sbocchi di
mercato per i prodotti interessati;
-
gli aiuti a favore di impegni nel settore agroambientale assunti dagli agricoltori
e altri aiuti ambientali;
-
gli aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali nelle regioni svantaggiate;
-
gli aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori;
-
gli aiuti al prepensionamento, alla cessazione dell’attività agricola o alla
chiusura delle capacità di produzione, trasformazione e commercializzazione;
-
gli aiuti a favore delle associazioni di produttori;
-
gli aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai
mezzi di produzione agricola da calamità naturali o da altri eventi eccezionali,
avverse condizioni atmosferiche o l’insorgenza di epizoozie o fitopatie e gli
aiuti per il pagamento di premi assicurativi contro tali rischi;
-
gli aiuti intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti
agricoli di qualità, la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo e il
miglioramento della qualità genetica del bestiame;
-
gli aiuti per le regioni ultraperiferiche e per le isole dell’Egeo.
Oltre a queste categorie, menzionate specificamente negli orientamenti, possono
essere concessi aiuti, conformemente ad altri testi comunitari, per la ricerca e lo
sviluppo, per i crediti di gestione a breve termine, per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese agricole in difficoltà e per sostenere l’occupazione.
Attualmente la Commissione riflette ad un nuovo inquadramento per la
promozione e la pubblicità dei prodotti agricoli. Per quanto riguarda questo tipo di
aiuto, gli orientamenti oggi adottati si limitano pertanto a richiamare gli
orientamenti esistenti in materia, pubblicati nel 1987.
Gli aiuti singoli già erogati agli agricoltori nel quadro dei regimi d’aiuto vigenti non
saranno interessati da queste modifiche. Gli orientamenti saranno d’applicazione
per tutti i nuovi aiuti di Stato istituiti dopo il 1° gennaio 2000, e agli Stati membri
sarà concesso un anno per adeguare i regimi d’aiuto esistenti alla nuova
normativa.
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