“Contributi per la promozione della commercializzazione dei prodotti

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COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11-06-2003
C(2003)1748fin
Oggetto:
Aiuti di Stato NN 166/2002 e N 10/2003 - Italia (Provincia di Mantova)
“Contributi per la promozione della commercializzazione dei prodotti
agricoli e la valorizzazione della produzione”
Signor Ministro,
Con la presente si comunica che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni ai sensi
degli articoli 87 e 88 del trattato CE in merito alla misura di aiuto in oggetto.
La decisione della Commissione si fonda sulle seguenti considerazioni:
I. PROCEDIMENTO
1. Con lettera del 5 novembre 2002, registrata il 6 novembre 2002, la Rappresentanza
permanente d'Italia presso l'UE ha trasmesso alla Commissione europea la relazione
annuale sull'aiuto n. N 242/2001 “Promozione della commercializzazione dei prodotti
agricoli e valorizzazione della produzione”, autorizzato dalla Commissione con decisione
C (2001) 3117 dell'11.10.2001.
2. Dalla summenzionata relazione risultava che le autorità italiane non avevano modificato il
regime di aiuto esistente al fine di renderlo conforme agli orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di
determinati prodotti non compresi in detto allegato1 (in appresso denominati
“orientamenti in materia di pubblicità”), che abrogano la comunicazione della
Commissione relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti
agricoli e dei prodotti della pesca2 e la regolamentazione degli aiuti nazionali a favore
della pubblicità di prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato I del
1 Gazzetta ufficiale C 252 del 12.09.2001, pag. 5.
2 Gazzetta ufficiale C 272 del 28.10.1986, pag. 3.
S.E On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 ROMA
Rue de la Loi 200, B -1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio
Telefono: centralino 32 (0) 2 299.11.11 Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles
trattato CE, esclusi i prodotti della pesca3, sulla cui base la misura di aiuto in questione
era stata valutata.
3. Gli orientamenti in materia di pubblicità sono entrati in vigore il 1° gennaio 2002.
Conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, la Commissione ha proposto agli
Stati membri di modificare i regimi di aiuto esistenti a favore della pubblicità e della
promozione di prodotti entro il 31 dicembre 2001, in modo da conformarsi ai nuovi
orientamenti.
4. Considerando che:
– le autorità hanno comunicato di aver prorogato per l'anno 2002 gli aiuti in argomento
alle stesse condizioni stabilite dalla deliberazione approvata e di voler modificare tale
deliberazione per rendere gli aiuti non più di durata annuale bensì a tempo indeterminato,
– la variazione di un regime di aiuto al fine di renderne illimitata la durata costituisce
modifica di un regime esistente che, conformemente al punto 63 degli orientamenti in
materia di pubblicità, dev'essere notificata alla Commissione ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del trattato l'aiuto concesso nell'anno 2002 è illegale ed è stato quindi
registrato dai servizi della Commissione con il n. NN 166/2002.
L'aiuto previsto a decorrere dal 2003, avente le stesse caratteristiche e intensità, è
registrato come aiuto n. N 10/2003.
5. Complementi d'informazione sono stati trasmessi con lettera del 20.12.2002, registrata il
23.12.2002, lettera del 28.03.2003, registrata il 29.03.2003, lettera del 2.04.2003,
registrata il 4.04.2003, lettera del 7.05.2003, registrata l'8.05.2003 e con fax del
20.05.2003, registrato il 21.05.2003
II. DESCRIZIONE
II.1 Base giuridica
6. Deliberazione della Giunta Provinciale “Contributi per la promozione
commercializzazione dei prodotti agricoli e la valorizzazione della produzione”.
della
II.2 Obiettivo dell'aiuto
7. Sono previsti contributi per i seguenti prodotti:
1) prodotti recanti una denominazione di origine protetta (DOP) o un'indicazione
geografica protetta (IGP) conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari o prodotti
che recano indicazioni facenti riferimento a metodi di produzione biologica ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2092/914
3 Gazzetta ufficiale C 302 del 12.11.1987, pag. 6.
4 Conformemente alle disposizioni degli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/99.
2) carni bovine etichettate ai sensi del regolamento (CE) 1760/20005
3) prodotti recanti marchi di qualità6.
II.3 Beneficiari
8. I soggetti beneficiari dei contributi provinciali sono: Comuni, Camere di commercio,
associazioni Pro Loco, organizzazioni professionali, associazioni di produttori, consorzi di
tutela, organismi associativi operanti nel settore agricolo, associazioni ed enti privati senza
scopo di lucro che per disciplina statutaria realizzano prevalentemente iniziative per la
promozione dei prodotti agricoli, cooperative e consorzi nonché altri enti pubblici.
II.4 Singole misure
9. Attività pubblicitarie
a)
la produzione, realizzazione e diffusione di materiale informativo e promozionale (a
stampa, audiovisivo, multimediale, gadget e oggettistica promozionale);
b)
la produzione ed attuazione di campagne informative e promozionali tramite stampa,
radio, televisione, affissioni, cartellonistica, siti internet o altro;
c)
le attività promozionali rivolte ai consumatori e/o operatori, anche presso i punti di
vendita e la ristorazione, nonché nei confronti di operatori turistici, giornalisti, addetti alla
ristorazione e opinion leaders;
10. Attività promozionali
d)
la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi di vario tipo (organizzazione di
conferenze, incontri, visite, mostre e manifestazioni promozionali). In questo caso sono
considerate ammissibili tutte le spese per organizzazione dell'iniziativa, personale di
assistenza non dipendente dal soggetto beneficiario, affitto ed allestimento dell'area
espositiva, acquisto materiale di consumo nel caso di degustazioni ed assaggi (esclusi i
prodotti agroalimentari oggetto dell'attività di promozione e forniti dai partecipanti
all'iniziativa), trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali;
e)
l'accoglienza di rappresentanze estere di operatori, giornalisti ed esperti del settore
nell'ambito di fiere/attività di public relation (escluse le attività rivolte direttamente ad
operatori economici);
5 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine,
e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, GU L 204 dell'11.08.2000, pag. 1.
6 Soltanto se soddisfano i seguenti requisiti:
- i prodotti sono conformi a norme obiettive e controllabili superiori a quelle previste dalla pertinente normativa comunitaria
e nazionale, fissate in un disciplinare di produzione;
- la provenienza geografica non figura tra i criteri utilizzati per determinare la qualità;
- i prodotti provenienti da altri Stati membri possono recare i marchi di qualità se risultano conformi ai criteri previsti per la
concessione degli stessi;
- i controlli di qualità su prodotti provenienti da altri Stati membri che hanno chiesto di poter utilizzare il marchio di qualità
devono essere eseguiti soltanto sui prodotti per cui è stata presentata la domanda. I controlli già eseguiti dalle autorità
competenti di altri Stati membri verranno riconosciuti in base all'equivalenza.
11. Ricerca di mercato e sviluppo del prodotto
f)
le ricerche di mercato finalizzate allo studio della domanda e dell'offerta di mercato
reale/potenziale, dei prezzi, dell'evoluzione dei consumi, dei flussi import-export, dei
canali distributivi;
g)
lo studio e la realizzazione grafica di marchi, etichette, confezioni, contenitori ecc.;
h)
la progettazione di oggettistica strettamente riferita al prodotto (contenitori, bottiglie
ecc.) purché non sia obbligatoria per la commercializzazione del prodotto;
i)
le consulenze relative alla progettazione, gestione e controllo del progetto approvato,
nella misura del 2% per la progettazione e del 4% per direzione, gestione e controllo.
II. 5 Intensità dell'aiuto
12. Per le attività pubblicitarie (precedenti punti 1, 2 e 3): 50% delle spese ammissibili.
Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche e spese connesse (precedenti punti 4 e 5):
fino al 100% dei costi ammissibili entro il limite di 100 000 € per beneficiario e per
triennio oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione di
piccole e medie imprese7, il 50% dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene
concesso l'aiuto di entità superiore).
Per le ricerche di mercato, lo sviluppo del prodotto e la definizione di norme di
produzione (punti da 6 a 9): 100 000 € per beneficiario e per triennio oppure, nel caso di
aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese, il 50%
dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore).
II.6 Durata della misura
13. A tempo indeterminato.
II.7 Stanziamento
14. 137 222 € per l'anno 2003.
III. VALUTAZIONE
15. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli
Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese
o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
16. Prima facie, risultano soddisfatte le summenzionate condizioni. La misura è finanziata
con risorse regionali; favorisce determinate imprese della provincia di Mantova
promuovendone le vendite; l'aiuto è amministrato da intermediari pubblici/privati, ma
nonostante tale passaggio intermedio determina per le imprese agricole della provincia
benefici economici che queste non avrebbero altrimenti ricevuto nel corso normale
dell'attività. La summenzionata misura, che migliora la posizione concorrenziale di tali
7 Regolamento (CE) n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese, GU L 10 del 13 gennaio 2001, pag. 39 e successive modifiche.
imprese rispetto ad altre imprese della Comunità che non beneficiano della stessa tipologia
di aiuto, può incidere sugli scambi tra Stati membri. L'Italia rappresenta il 16,5% della
produzione agricola finale dell'UE e la provincia di Mantova è una zona agricola in cui la
produzione e gli scambi di prodotti agricoli rappresentano una quota considerevole
dell'economia provinciale. Il programma notificato rientra quindi nel campo
d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
Di conseguenza, esso potrebbe falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati
membri.
17. Tuttavia, l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non vieta in modo assoluto gli aiuti di
Stato. Nell'ambito della valutazione delle singole misure di aiuto suesposte, la
Commissione applica le seguenti disposizioni:
Aiuti previsti a decorrere dal 2003
III.1 Attività di ricerca di mercato (precedenti lettere f), g), h) e i))
18. Le attività connesse alla ricerca di mercato e allo sviluppo del prodotto nonché alla
definizione di norme di produzione rientrano nella sezione 13 degli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 232 del 12.08.2000, pag. 17).
Conformemente al punto 13.2 di tali orientamenti, possono essere concessi aiuti per studi
tecnici, di fattibilità e di progettazione e ricerche di mercato, a sostegno delle attività
connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti agricoli. L'importo totale degli aiuti non
dovrebbe superare i 100 000 € per beneficiario e per triennio oppure, nel caso di aiuti
concessi a imprese che rientrano nella definizione delle piccole e medie imprese data dalla
Commissione, il 50% dei costi ammissibili, se quest'ultimo importo è superiore al primo.
19. Alla luce degli impegni assunti dalle autorità italiane di rispettare le summenzionate norme
sugli aiuti di Stato, la misura di aiuto notificata può quindi essere considerata conforme alle
norme in materia di aiuti di Stato applicabili alle attività di ricerca di mercato di cui alla
sezione 13 degli orientamenti comunitari.
III.2 Attività pubblicitarie (precedenti lettere a), b) e c))
20. Le attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono azioni pubblicitarie ai sensi del
punto 7 degli orientamenti in materia di pubblicità8. Conformemente a tale punto, per
“pubblicità” si intende qualsiasi operazione intesa a indurre gli operatori economici o i
consumatori all'acquisto di un determinato prodotto. Essa comprende inoltre tutto il
materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo, comprese le azioni
pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti di vendita.
8 GU C 252 del 12.09.2001, pag. 0005 - 0014.
21. Siffatti aiuti possono essere concessi qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1. La misura non incide negativamente sugli scambi in misura contraria al comune interesse
(criteri negativi conformemente al punto 3.1 degli orientamenti in materia di pubblicità).
2. La misura agevola lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche (criteri
positivi conformemente al punto 3.2 degli orientamenti in materia di pubblicità).
3. L'aliquota dell'aiuto diretto a favore della pubblicità non supera il 50% del costo
(paragrafo 60 degli orientamenti). Le imprese del settore dovranno contribuire almeno
nella misura del 50% alle spese, tramite contributi volontari o mediante la riscossione di
oneri parafiscali o di contributi obbligatori.
Criteri negativi
22. Le autorità italiane hanno adeguatamente dimostrato che la misura non viola l'articolo 28
del trattato CE. La campagna pubblicitaria è incentrata su caratteristiche oggettive dei
prodotti.
23. Le autorità italiane hanno inoltre garantito il rispetto dei principi di cui al paragrafo 19
degli orientamenti in materia di pubblicità, risultanti dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee (conformemente al paragrafo 18 degli orientamenti in
materia di pubblicità).
24. Le autorità italiane hanno inoltre adeguatamente dimostrato che la misura non viola il
diritto comunitario derivato. Esse hanno espressamente confermato che le campagne
pubblicitarie verranno svolte conformemente alle disposizioni dell'articolo 29 della
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa
al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e le
relative modalità di realizzazione, compresa la promozione e la pubblicità dei prodotti
alimentari10 (conformemente al paragrafo 26 degli orientamenti).
25. La misura non è riferita a imprese specifiche.
26. Allorché la misura riguarda la pubblicità di prodotti che rispondono a particolari requisiti
di qualità tutelati dalla normativa comunitaria quali i prodotti agricoli recanti una
denominazione di origine protetta (DOP) o un'indicazione geografica protetta (IGP)
conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14
luglio 199211, i prodotti che recano indicazioni facenti riferimento a metodi di produzione
biologica rispondenti ai requisiti del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di
produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti
9L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva in questione stabilisce che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione –
compresa la promozione della commercializzazione di prodotti alimentari e la relativa pubblicità – non devono essere tali da
indurre in errore l'acquirente, specialmente:
i) relativamente alle caratteristiche del prodotto alimentare, in particolare per quanto riguarda il tipo, l'identità, le condizioni,
la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine e il tipo di fabbricazione o di ottenimento;
ii) indicando effetti o caratteristiche che il prodotto alimentare non possiede;
iii) suggerendo che il prodotto alimentare ha caratteristiche particolari, anche se tutti i prodotti alimentari simili possiedono
le stesse caratteristiche.
10 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
11
GU L 208 del 24.07.1992, pagg. 0001 - 0008
agricoli e sulle derrate alimentari12 e i vini prodotti in determinate regioni conformemente
alle disposizioni degli articoli 54-58 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono soddisfatte le condizioni
di cui al capitolo 4.2 (paragrafi da 52 a 57) degli orientamenti in materia di pubblicità. In
particolare, i riferimenti all'origine devono corrispondere esattamente a quelli registrati
dalla Comunità; le azioni pubblicitarie devono far riferimento alla DOP o all'IGP stesse e
non ad altre etichette o logotipi, salvo qualora tutti i produttori dei prodotti DOP o IGP
considerati siano autorizzati ad utilizzare l'etichetta o il logotipo in questione; non
dev'essere eccessivamente enfatizzata l'origine nazionale o regionale delle DOP o delle
IGP e non si deve affermare, neppure implicitamente, che le DOP o IGP oggetto
dell'azione sono intrinsecamente superiori a quelle di altri Stati membri; inoltre, non
devono essere screditati i prodotti di altri paesi.
Criteri positivi
27. La misura prevede inoltre aiuti alla commercializzazione di prodotti di qualità (paragrafi
da 52 a 54 degli orientamenti in materia di pubblicità), prodotti prevalentemente da PMI
che rispondono alla definizione di cui al regolamento 70/2001 della Commissione. La
pubblicità e la promozione dei prodotti si incentrano su elementi oggettivi inerenti ai
metodi di produzione e di conservazione e alle qualità nutrizionali degli stessi senza
affermare che da tali elementi derivi una qualsivoglia qualità superiore.
28. L'aliquota del contributo pubblico totale non è mai superiore al 50% delle spese
ammissibili.
29. Nella fase attuale della valutazione la campagna pubblicitaria soddisfa i summenzionati
criteri. Tuttavia, la Commissione prende atto dell'impegno assunto dalle autorità italiane di
trasmettere campioni del materiale pubblicitario, prima dell’avvio della campagna
pubblicitaria.
III. 3 Attività promozionali (precedenti lettere d) e e))
30. La partecipazione ad eventi fieristici e le spese connesse rientrano nella sezione 14 degli
orientamenti per gli aiuti nel settore agricolo, di cui sono soddisfatte tutte le condizioni:
- sono concessi aiuti sino al 100% dei costi ammissibili, con un massimale di 100 000 €
per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che
rientrano nella definizione di piccole e medie imprese, il 50% dei costi ammissibili (tra le
due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Il rispetto del summenzionato
limite verrà verificato dall'amministrazione mediante autocertificazione dei beneficiari e
l'accurata registrazione dei dati;
- qualora tali servizi siano prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni
agricole di mutuo sostegno, i servizi in questione sono accessibili a tutti gli agricoltori. In
tali casi, eventuali contributi ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di
cui trattasi devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio. Qualora le attività
vengano svolte da altri fornitori di servizi, la selezione avverrà nel rispetto delle
disposizioni della direttiva 92/50 e comunque in base a principi di trasparenza che
garantiscano ad ogni potenziale offerente un grado di pubblicità sufficiente a consentire
l'apertura alla concorrenza del mercato dei servizi e l'accertamento dell'imparzialità delle
procedure di gara.
12 GU L 198 del 22.07.1991, pag. 0001 - 0015
Saranno considerati ammissibili ai fini dell'aiuto soltanto i costi connessi direttamente alla
realizzazione delle attività promozionali. Il regime in questione non finanzia le spese
amministrative/correnti delle organizzazioni professionali.
31. Le campagne promozionali non sono rivolte ad operatori economici quali l'industria
alimentare, la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio, i ristoranti, gli alberghi e i servizi di
ristorazione.
32. Alla luce delle considerazioni suesposte, le attività promozionali in questione possono
essere considerate compatibili con il mercato comune.
b) Aiuti illegali.
33. Nella lettera del 20 dicembre 2002 le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto n.
242/2001 è stato prorogato per l'anno 2002, senza modificarlo per renderlo conforme ai
nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti
di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto
allegato.
34. Le autorità hanno sottolineato che, benché i criteri stabiliti nella deliberazione per l'anno
2002 fossero uguali a quelli autorizzati con decisione della Commissione, in realtà gli aiuti
sono stati erogati nel rispetto delle disposizioni degli orientamenti per la pubblicità. La
deliberazione che ha stabilito le modalità di accesso agli aiuti (la deliberazione n.
408/2001) aveva infatti istituito una commissione di valutazione che per l'assegnazione
dei cofinanziamenti ha tenuto conto dei nuovi orientamenti per la pubblicità. Tutti i
beneficiari si sono impegnati ufficialmente per iscritto a rispettare le condizioni e le
modalità di concessione degli aiuti stabilite dagli orientamenti per la pubblicità. Le attività
finanziate si sono incentrate sui seguenti elementi:
- degustazione dei prodotti nell'ambito di manifestazioni promozionali (fiere o
manifestazioni su scala ridotta). Il costo dei prodotti non è stato considerato spesa
ammissibile, mentre sono state ammesse le spese relative alla preparazione;
- fiere a livello provinciale o regionale in occasione delle quali i beneficiari hanno
distribuito anche brochures;
- progetti pilota per diffondere determinati prodotti (ad esempio il tartufo) o talune
tecniche di produzione;
- corsi di formazione per operatori pubblici e privati nel settore del turismo
gastronomico;
- realizzazione di video soltanto per prodotti DOP e IGP.
35. L'aliquota dell'aiuto pubblico diretto per l'insieme delle attività promozionali e
pubblicitarie non ha mai superato il 50% delle spese ammissibili, entro un massimo di
100 000 € per beneficiario e per triennio.
36. Le attività realizzate sono conformi a tutte le pertinenti disposizioni degli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (sezione 14) e agli orientamenti per la
pubblicità (sezione 4.2.2.).
Alla luce dei chiarimenti forniti dalle autorità italiane, la misura in questione può essere
considerata compatibile con il mercato comune.
IV. CONCLUSIONE
37. La Commissione deplora che l'Italia abbia dato esecuzione all'aiuto, in violazione
dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, in base alla suesposta valutazione, essa
ha deciso di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo
87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto destinato ad agevolare lo sviluppo di
talune regioni senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune
interesse.
38. Per quanto riguarda gli aiuti previsti a decorrere dal 2003, dato che la misura è conforme
agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I
del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato, gli aiuti possono
essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), del trattato. La Commissione ha pertanto deciso di considerarli compatibili con
il trattato CE.
39. Si rammenta alle autorità nazionali che, conformemente alla lettera della Commissione
agli Stati membri del 22 febbraio 1994 (SG(94)D/2472-2494), gli Stati membri non sono
più tenuti a notificare incrementi del bilancio annuale di un regime autorizzato non
superiori, in euro, al 20% dello stanziamento annuale iniziale e qualora il regime sia a
tempo indeterminato ovvero l’aumento abbia luogo durante il periodo di validità di un
regime a tempo determinato.
40. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega
informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della
presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato,
la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla
pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere
inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:
Commissione europea,
Direzione Generale Agricoltura
Direzione Legislazione agricola
Ufficio L 130 – 5/128
B-1049 Bruxelles
(fax (+322) 296 7672).
Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
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