COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11-06-2003 C(2003)1748fin Oggetto: Aiuti di Stato NN 166/2002 e N 10/2003 - Italia (Provincia di Mantova) “Contributi per la promozione della commercializzazione dei prodotti agricoli e la valorizzazione della produzione” Signor Ministro, Con la presente si comunica che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE in merito alla misura di aiuto in oggetto. La decisione della Commissione si fonda sulle seguenti considerazioni: I. PROCEDIMENTO 1. Con lettera del 5 novembre 2002, registrata il 6 novembre 2002, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE ha trasmesso alla Commissione europea la relazione annuale sull'aiuto n. N 242/2001 “Promozione della commercializzazione dei prodotti agricoli e valorizzazione della produzione”, autorizzato dalla Commissione con decisione C (2001) 3117 dell'11.10.2001. 2. Dalla summenzionata relazione risultava che le autorità italiane non avevano modificato il regime di aiuto esistente al fine di renderlo conforme agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato1 (in appresso denominati “orientamenti in materia di pubblicità”), che abrogano la comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca2 e la regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità di prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato I del 1 Gazzetta ufficiale C 252 del 12.09.2001, pag. 5. 2 Gazzetta ufficiale C 272 del 28.10.1986, pag. 3. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 ROMA Rue de la Loi 200, B -1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) 2 299.11.11 Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles trattato CE, esclusi i prodotti della pesca3, sulla cui base la misura di aiuto in questione era stata valutata. 3. Gli orientamenti in materia di pubblicità sono entrati in vigore il 1° gennaio 2002. Conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, la Commissione ha proposto agli Stati membri di modificare i regimi di aiuto esistenti a favore della pubblicità e della promozione di prodotti entro il 31 dicembre 2001, in modo da conformarsi ai nuovi orientamenti. 4. Considerando che: – le autorità hanno comunicato di aver prorogato per l'anno 2002 gli aiuti in argomento alle stesse condizioni stabilite dalla deliberazione approvata e di voler modificare tale deliberazione per rendere gli aiuti non più di durata annuale bensì a tempo indeterminato, – la variazione di un regime di aiuto al fine di renderne illimitata la durata costituisce modifica di un regime esistente che, conformemente al punto 63 degli orientamenti in materia di pubblicità, dev'essere notificata alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato l'aiuto concesso nell'anno 2002 è illegale ed è stato quindi registrato dai servizi della Commissione con il n. NN 166/2002. L'aiuto previsto a decorrere dal 2003, avente le stesse caratteristiche e intensità, è registrato come aiuto n. N 10/2003. 5. Complementi d'informazione sono stati trasmessi con lettera del 20.12.2002, registrata il 23.12.2002, lettera del 28.03.2003, registrata il 29.03.2003, lettera del 2.04.2003, registrata il 4.04.2003, lettera del 7.05.2003, registrata l'8.05.2003 e con fax del 20.05.2003, registrato il 21.05.2003 II. DESCRIZIONE II.1 Base giuridica 6. Deliberazione della Giunta Provinciale “Contributi per la promozione commercializzazione dei prodotti agricoli e la valorizzazione della produzione”. della II.2 Obiettivo dell'aiuto 7. Sono previsti contributi per i seguenti prodotti: 1) prodotti recanti una denominazione di origine protetta (DOP) o un'indicazione geografica protetta (IGP) conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari o prodotti che recano indicazioni facenti riferimento a metodi di produzione biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/914 3 Gazzetta ufficiale C 302 del 12.11.1987, pag. 6. 4 Conformemente alle disposizioni degli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/99. 2) carni bovine etichettate ai sensi del regolamento (CE) 1760/20005 3) prodotti recanti marchi di qualità6. II.3 Beneficiari 8. I soggetti beneficiari dei contributi provinciali sono: Comuni, Camere di commercio, associazioni Pro Loco, organizzazioni professionali, associazioni di produttori, consorzi di tutela, organismi associativi operanti nel settore agricolo, associazioni ed enti privati senza scopo di lucro che per disciplina statutaria realizzano prevalentemente iniziative per la promozione dei prodotti agricoli, cooperative e consorzi nonché altri enti pubblici. II.4 Singole misure 9. Attività pubblicitarie a) la produzione, realizzazione e diffusione di materiale informativo e promozionale (a stampa, audiovisivo, multimediale, gadget e oggettistica promozionale); b) la produzione ed attuazione di campagne informative e promozionali tramite stampa, radio, televisione, affissioni, cartellonistica, siti internet o altro; c) le attività promozionali rivolte ai consumatori e/o operatori, anche presso i punti di vendita e la ristorazione, nonché nei confronti di operatori turistici, giornalisti, addetti alla ristorazione e opinion leaders; 10. Attività promozionali d) la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi di vario tipo (organizzazione di conferenze, incontri, visite, mostre e manifestazioni promozionali). In questo caso sono considerate ammissibili tutte le spese per organizzazione dell'iniziativa, personale di assistenza non dipendente dal soggetto beneficiario, affitto ed allestimento dell'area espositiva, acquisto materiale di consumo nel caso di degustazioni ed assaggi (esclusi i prodotti agroalimentari oggetto dell'attività di promozione e forniti dai partecipanti all'iniziativa), trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali; e) l'accoglienza di rappresentanze estere di operatori, giornalisti ed esperti del settore nell'ambito di fiere/attività di public relation (escluse le attività rivolte direttamente ad operatori economici); 5 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, GU L 204 dell'11.08.2000, pag. 1. 6 Soltanto se soddisfano i seguenti requisiti: - i prodotti sono conformi a norme obiettive e controllabili superiori a quelle previste dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, fissate in un disciplinare di produzione; - la provenienza geografica non figura tra i criteri utilizzati per determinare la qualità; - i prodotti provenienti da altri Stati membri possono recare i marchi di qualità se risultano conformi ai criteri previsti per la concessione degli stessi; - i controlli di qualità su prodotti provenienti da altri Stati membri che hanno chiesto di poter utilizzare il marchio di qualità devono essere eseguiti soltanto sui prodotti per cui è stata presentata la domanda. I controlli già eseguiti dalle autorità competenti di altri Stati membri verranno riconosciuti in base all'equivalenza. 11. Ricerca di mercato e sviluppo del prodotto f) le ricerche di mercato finalizzate allo studio della domanda e dell'offerta di mercato reale/potenziale, dei prezzi, dell'evoluzione dei consumi, dei flussi import-export, dei canali distributivi; g) lo studio e la realizzazione grafica di marchi, etichette, confezioni, contenitori ecc.; h) la progettazione di oggettistica strettamente riferita al prodotto (contenitori, bottiglie ecc.) purché non sia obbligatoria per la commercializzazione del prodotto; i) le consulenze relative alla progettazione, gestione e controllo del progetto approvato, nella misura del 2% per la progettazione e del 4% per direzione, gestione e controllo. II. 5 Intensità dell'aiuto 12. Per le attività pubblicitarie (precedenti punti 1, 2 e 3): 50% delle spese ammissibili. Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche e spese connesse (precedenti punti 4 e 5): fino al 100% dei costi ammissibili entro il limite di 100 000 € per beneficiario e per triennio oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese7, il 50% dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Per le ricerche di mercato, lo sviluppo del prodotto e la definizione di norme di produzione (punti da 6 a 9): 100 000 € per beneficiario e per triennio oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese, il 50% dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). II.6 Durata della misura 13. A tempo indeterminato. II.7 Stanziamento 14. 137 222 € per l'anno 2003. III. VALUTAZIONE 15. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 16. Prima facie, risultano soddisfatte le summenzionate condizioni. La misura è finanziata con risorse regionali; favorisce determinate imprese della provincia di Mantova promuovendone le vendite; l'aiuto è amministrato da intermediari pubblici/privati, ma nonostante tale passaggio intermedio determina per le imprese agricole della provincia benefici economici che queste non avrebbero altrimenti ricevuto nel corso normale dell'attività. La summenzionata misura, che migliora la posizione concorrenziale di tali 7 Regolamento (CE) n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, GU L 10 del 13 gennaio 2001, pag. 39 e successive modifiche. imprese rispetto ad altre imprese della Comunità che non beneficiano della stessa tipologia di aiuto, può incidere sugli scambi tra Stati membri. L'Italia rappresenta il 16,5% della produzione agricola finale dell'UE e la provincia di Mantova è una zona agricola in cui la produzione e gli scambi di prodotti agricoli rappresentano una quota considerevole dell'economia provinciale. Il programma notificato rientra quindi nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Di conseguenza, esso potrebbe falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. 17. Tuttavia, l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non vieta in modo assoluto gli aiuti di Stato. Nell'ambito della valutazione delle singole misure di aiuto suesposte, la Commissione applica le seguenti disposizioni: Aiuti previsti a decorrere dal 2003 III.1 Attività di ricerca di mercato (precedenti lettere f), g), h) e i)) 18. Le attività connesse alla ricerca di mercato e allo sviluppo del prodotto nonché alla definizione di norme di produzione rientrano nella sezione 13 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 232 del 12.08.2000, pag. 17). Conformemente al punto 13.2 di tali orientamenti, possono essere concessi aiuti per studi tecnici, di fattibilità e di progettazione e ricerche di mercato, a sostegno delle attività connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti agricoli. L'importo totale degli aiuti non dovrebbe superare i 100 000 € per beneficiario e per triennio oppure, nel caso di aiuti concessi a imprese che rientrano nella definizione delle piccole e medie imprese data dalla Commissione, il 50% dei costi ammissibili, se quest'ultimo importo è superiore al primo. 19. Alla luce degli impegni assunti dalle autorità italiane di rispettare le summenzionate norme sugli aiuti di Stato, la misura di aiuto notificata può quindi essere considerata conforme alle norme in materia di aiuti di Stato applicabili alle attività di ricerca di mercato di cui alla sezione 13 degli orientamenti comunitari. III.2 Attività pubblicitarie (precedenti lettere a), b) e c)) 20. Le attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono azioni pubblicitarie ai sensi del punto 7 degli orientamenti in materia di pubblicità8. Conformemente a tale punto, per “pubblicità” si intende qualsiasi operazione intesa a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto. Essa comprende inoltre tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo, comprese le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti di vendita. 8 GU C 252 del 12.09.2001, pag. 0005 - 0014. 21. Siffatti aiuti possono essere concessi qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: 1. La misura non incide negativamente sugli scambi in misura contraria al comune interesse (criteri negativi conformemente al punto 3.1 degli orientamenti in materia di pubblicità). 2. La misura agevola lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche (criteri positivi conformemente al punto 3.2 degli orientamenti in materia di pubblicità). 3. L'aliquota dell'aiuto diretto a favore della pubblicità non supera il 50% del costo (paragrafo 60 degli orientamenti). Le imprese del settore dovranno contribuire almeno nella misura del 50% alle spese, tramite contributi volontari o mediante la riscossione di oneri parafiscali o di contributi obbligatori. Criteri negativi 22. Le autorità italiane hanno adeguatamente dimostrato che la misura non viola l'articolo 28 del trattato CE. La campagna pubblicitaria è incentrata su caratteristiche oggettive dei prodotti. 23. Le autorità italiane hanno inoltre garantito il rispetto dei principi di cui al paragrafo 19 degli orientamenti in materia di pubblicità, risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (conformemente al paragrafo 18 degli orientamenti in materia di pubblicità). 24. Le autorità italiane hanno inoltre adeguatamente dimostrato che la misura non viola il diritto comunitario derivato. Esse hanno espressamente confermato che le campagne pubblicitarie verranno svolte conformemente alle disposizioni dell'articolo 29 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione, compresa la promozione e la pubblicità dei prodotti alimentari10 (conformemente al paragrafo 26 degli orientamenti). 25. La misura non è riferita a imprese specifiche. 26. Allorché la misura riguarda la pubblicità di prodotti che rispondono a particolari requisiti di qualità tutelati dalla normativa comunitaria quali i prodotti agricoli recanti una denominazione di origine protetta (DOP) o un'indicazione geografica protetta (IGP) conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 199211, i prodotti che recano indicazioni facenti riferimento a metodi di produzione biologica rispondenti ai requisiti del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti 9L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva in questione stabilisce che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione – compresa la promozione della commercializzazione di prodotti alimentari e la relativa pubblicità – non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente: i) relativamente alle caratteristiche del prodotto alimentare, in particolare per quanto riguarda il tipo, l'identità, le condizioni, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine e il tipo di fabbricazione o di ottenimento; ii) indicando effetti o caratteristiche che il prodotto alimentare non possiede; iii) suggerendo che il prodotto alimentare ha caratteristiche particolari, anche se tutti i prodotti alimentari simili possiedono le stesse caratteristiche. 10 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. 11 GU L 208 del 24.07.1992, pagg. 0001 - 0008 agricoli e sulle derrate alimentari12 e i vini prodotti in determinate regioni conformemente alle disposizioni degli articoli 54-58 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono soddisfatte le condizioni di cui al capitolo 4.2 (paragrafi da 52 a 57) degli orientamenti in materia di pubblicità. In particolare, i riferimenti all'origine devono corrispondere esattamente a quelli registrati dalla Comunità; le azioni pubblicitarie devono far riferimento alla DOP o all'IGP stesse e non ad altre etichette o logotipi, salvo qualora tutti i produttori dei prodotti DOP o IGP considerati siano autorizzati ad utilizzare l'etichetta o il logotipo in questione; non dev'essere eccessivamente enfatizzata l'origine nazionale o regionale delle DOP o delle IGP e non si deve affermare, neppure implicitamente, che le DOP o IGP oggetto dell'azione sono intrinsecamente superiori a quelle di altri Stati membri; inoltre, non devono essere screditati i prodotti di altri paesi. Criteri positivi 27. La misura prevede inoltre aiuti alla commercializzazione di prodotti di qualità (paragrafi da 52 a 54 degli orientamenti in materia di pubblicità), prodotti prevalentemente da PMI che rispondono alla definizione di cui al regolamento 70/2001 della Commissione. La pubblicità e la promozione dei prodotti si incentrano su elementi oggettivi inerenti ai metodi di produzione e di conservazione e alle qualità nutrizionali degli stessi senza affermare che da tali elementi derivi una qualsivoglia qualità superiore. 28. L'aliquota del contributo pubblico totale non è mai superiore al 50% delle spese ammissibili. 29. Nella fase attuale della valutazione la campagna pubblicitaria soddisfa i summenzionati criteri. Tuttavia, la Commissione prende atto dell'impegno assunto dalle autorità italiane di trasmettere campioni del materiale pubblicitario, prima dell’avvio della campagna pubblicitaria. III. 3 Attività promozionali (precedenti lettere d) e e)) 30. La partecipazione ad eventi fieristici e le spese connesse rientrano nella sezione 14 degli orientamenti per gli aiuti nel settore agricolo, di cui sono soddisfatte tutte le condizioni: - sono concessi aiuti sino al 100% dei costi ammissibili, con un massimale di 100 000 € per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese, il 50% dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Il rispetto del summenzionato limite verrà verificato dall'amministrazione mediante autocertificazione dei beneficiari e l'accurata registrazione dei dati; - qualora tali servizi siano prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, i servizi in questione sono accessibili a tutti gli agricoltori. In tali casi, eventuali contributi ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio. Qualora le attività vengano svolte da altri fornitori di servizi, la selezione avverrà nel rispetto delle disposizioni della direttiva 92/50 e comunque in base a principi di trasparenza che garantiscano ad ogni potenziale offerente un grado di pubblicità sufficiente a consentire l'apertura alla concorrenza del mercato dei servizi e l'accertamento dell'imparzialità delle procedure di gara. 12 GU L 198 del 22.07.1991, pag. 0001 - 0015 Saranno considerati ammissibili ai fini dell'aiuto soltanto i costi connessi direttamente alla realizzazione delle attività promozionali. Il regime in questione non finanzia le spese amministrative/correnti delle organizzazioni professionali. 31. Le campagne promozionali non sono rivolte ad operatori economici quali l'industria alimentare, la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio, i ristoranti, gli alberghi e i servizi di ristorazione. 32. Alla luce delle considerazioni suesposte, le attività promozionali in questione possono essere considerate compatibili con il mercato comune. b) Aiuti illegali. 33. Nella lettera del 20 dicembre 2002 le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto n. 242/2001 è stato prorogato per l'anno 2002, senza modificarlo per renderlo conforme ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato. 34. Le autorità hanno sottolineato che, benché i criteri stabiliti nella deliberazione per l'anno 2002 fossero uguali a quelli autorizzati con decisione della Commissione, in realtà gli aiuti sono stati erogati nel rispetto delle disposizioni degli orientamenti per la pubblicità. La deliberazione che ha stabilito le modalità di accesso agli aiuti (la deliberazione n. 408/2001) aveva infatti istituito una commissione di valutazione che per l'assegnazione dei cofinanziamenti ha tenuto conto dei nuovi orientamenti per la pubblicità. Tutti i beneficiari si sono impegnati ufficialmente per iscritto a rispettare le condizioni e le modalità di concessione degli aiuti stabilite dagli orientamenti per la pubblicità. Le attività finanziate si sono incentrate sui seguenti elementi: - degustazione dei prodotti nell'ambito di manifestazioni promozionali (fiere o manifestazioni su scala ridotta). Il costo dei prodotti non è stato considerato spesa ammissibile, mentre sono state ammesse le spese relative alla preparazione; - fiere a livello provinciale o regionale in occasione delle quali i beneficiari hanno distribuito anche brochures; - progetti pilota per diffondere determinati prodotti (ad esempio il tartufo) o talune tecniche di produzione; - corsi di formazione per operatori pubblici e privati nel settore del turismo gastronomico; - realizzazione di video soltanto per prodotti DOP e IGP. 35. L'aliquota dell'aiuto pubblico diretto per l'insieme delle attività promozionali e pubblicitarie non ha mai superato il 50% delle spese ammissibili, entro un massimo di 100 000 € per beneficiario e per triennio. 36. Le attività realizzate sono conformi a tutte le pertinenti disposizioni degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (sezione 14) e agli orientamenti per la pubblicità (sezione 4.2.2.). Alla luce dei chiarimenti forniti dalle autorità italiane, la misura in questione può essere considerata compatibile con il mercato comune. IV. CONCLUSIONE 37. La Commissione deplora che l'Italia abbia dato esecuzione all'aiuto, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, in base alla suesposta valutazione, essa ha deciso di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune regioni senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 38. Per quanto riguarda gli aiuti previsti a decorrere dal 2003, dato che la misura è conforme agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato, gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La Commissione ha pertanto deciso di considerarli compatibili con il trattato CE. 39. Si rammenta alle autorità nazionali che, conformemente alla lettera della Commissione agli Stati membri del 22 febbraio 1994 (SG(94)D/2472-2494), gli Stati membri non sono più tenuti a notificare incrementi del bilancio annuale di un regime autorizzato non superiori, in euro, al 20% dello stanziamento annuale iniziale e qualora il regime sia a tempo indeterminato ovvero l’aumento abbia luogo durante il periodo di validità di un regime a tempo determinato. 40. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea, Direzione Generale Agricoltura Direzione Legislazione agricola Ufficio L 130 – 5/128 B-1049 Bruxelles (fax (+322) 296 7672). Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione