REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio Sede di Roma, Sez. I^ composto dai signori magistrati: Antonino Savo Amodio Silvia Martino Roberto Caponigro Componente Componente rel. Componente ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 3982/2007 proposto da XXXdi XXX, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Dante Duranti, Maria Notaristefano e Pierantonio Morabito De Luca, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio di quest’ultimo, alla via Bocca di Leone n. 78; CONTRO - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n.12; e nei confronti - XXX, e XXX XXX di XXX, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Pasquale De Rosa, Mario Ambrosio e Rosario Scognamiglio, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv. Di Brina, alla via Monte Amiata n. 29: per l’annullamento del provvedimento assunto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 15.2.2007, prot. n. 0017514, in data 5.3.2007, comunicato alla ricorrente in data 12.3.2007, con il quale la predetta ha ritenuto che il messaggio pubblicitario diffuso da XXX srl e XXX XXX di XXX, attraverso i proprio siti internet (www.XXX.it, www. XXX.it/com e www.XXX.it/com) non costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 23, d.lgs. n. 206/2005 e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ad esso, ivi compreso il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e delle imprese controinteressate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti di causa; Relatore alla pubblica udienza del 20.2.2008 la relazione del dr. Silvia Martino e uditi altresì gli avv.ti Notaristefano e De Rosa per le parti rispettivamente rappresentate; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO 1. La società ricorrente espone di produrre, sin dal 1954, servizi di ricerca clienti e ricerca agenti nell’Unione Europea, per venderli alle aziende manifatturiere nazionali, a mezzo di una rete di agenti distribuita sul territorio. Unitamente ai predetti servizi, XXX organizza e offre gratuitamente un servizio di assistenza, attraverso il quale fornisce ai propri abbonati informazioni e suggerimenti su come avviare, condurre e portare a termine le trattative di vendita, scaturite attraverso le richieste di acquisto, di lavorazione e rappresentanza da essa procurate; provvede altresì alla comunicazione di dati e notizie in ordine allo specifico mercato di riferimento, e cioè, quello nel quale opera il soggetto presentato all’abbonato, alla traduzione gratuita dei testi contrattuali, all’assistenza alla redazione dei medesimi etcc.. In un contesto di mercato che vede il progressivo ingresso di concorrenti “improvvisati” e privi di adeguate qualifiche, XXX ha segnalato ad AGCM la presunta ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi, in data 23 giugno 2006, a mezzo internet, sui siti www.XXX.it, www.XXX.it/com e www.XXX.it/com, dalla XXX e dalla XXX XXX di XXX, relativi alla promozione dei servizi di consulenza e assistenza ad aziende e ad agenti di commercio, in particolare attraverso ricerca e selezione di agenti e di partner commerciali. Nella richiesta di intervento si evidenziava che dai contenuti dei messaggi pubblicitari consegue la prospettazione di una struttura imprenditoriale complessa, tanto da un punto di vista oggettivo quanto soggettivo, dotata di esperienza nel settore e accreditata sul mercato, in grado di offrire un servizio altamente innovativo a prezzi trasparenti e certi, e tale da assicurare il raggiungimento di determinati risultati, a costo del rimborso integrale del corrispettivo pagato per l’acquisto del servizio. Tuttavia, quanto pubblicizzato non rappresenterebbe la realtà effettiva dell’attività di impresa. Nella denuncia si evidenziava altresì, che, contrariamente a quanto indicato dall’articolo 23 del d.lgs. n. 206/2005, il termine “garantito” non sarebbe accompagnato dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta e che gli articoli di giornali, riprodotti all’interno del sito, avrebbero natura pubblicitaria. All’esito dell’istruttoria, l’Autorità ha tuttavia ritenuto che il messaggio pubblicitario in esame non è idoneo a indurre in errore i destinatari con riguardo alle caratteristiche e al prezzo dei servizi offerti, alle qualifiche dell’operatore nonché all’utilizzo del termine garanzia e che, gli articoli di giornale, richiamati e riprodotti sul sito, non rappresentano una fattispecie di pubblicità non trasparente. Ha deliberato pertanto che detti messaggi, non costituiscono una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 23, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 206/05. Avverso siffatto provvedimento XXX deduce: - la XXX e la XXX XXX non possono definirsi un “gruppo” di imprese, e, pertanto, la menzione e la prospettazione di tale definizione nella propria pubblicità commerciale, ha carattere ingannevole; - le due società rappresentano comunque realtà imprenditoriali distinte, come pure differenti tra loro sono i servizi offerti in vendita. XXX svolge infatti la pubblicizzata attività di ricerca e selezione di agenti di commercio, mentre la XXX XXX vende prodotti assicurativi; - il messaggio pubblicitario (“Sono più di 1.000 all’anno i clienti che attualmente utilizzano i nostri servizi, localizzati su tutto il territorio nazionale..”) fa ambiguo riferimento a più di 1.000 clienti, i quali sono però in massima parte da imputare al settore assicurativo; non chiarisce, inoltre, se la localizzazione sul territorio riguardi i servizi, ovvero i clienti, laddove invece è certo che entrambe le società hanno un’unica sede nella città di Napoli; - vi è ampia difformità tra i contenuti testuali dei messaggi pubblicitari e la modulistica contrattuale utilizzata dall’operatore; - il riferimento ad uno staff di qualificati esperti e collaboratori è espressione eccessivamente enfatica rispetto alle reali risorse umane e organizzative di cui dispongono le controinteressate; - il termine garanzia (“ XXX XXX si impegna a rimborsare quanto pattuito e corrisposto qualora non selezioni un numero minimo di candidati sulla base delle specifiche esigenze indicata”), è usato in modo improprio laddove nella modulistica contrattuale viene precisato che detto rimborso opera esclusivamente nella misura del 60% del corrispettivo pagato. Il messaggio ingenera quindi nell’utente un erroneo convincimento in merito a una delle condizioni essenziali di fruibilità dell’offerta XXX; - non vi è stato alcun reale approfondimento istruttorio relativamente agli articoli di giornale riportati nel messaggio i quali, per il tono eccessivamente enfatico e privo di apprezzamenti critici, dissumulano sotto le parvenze di una informazione obiettiva un contenuto pubblicitario; - in seno al procedimento svoltosi innanzi all’Autorità, la memoria finale delle controinteressata è stata depositata tardivament ma, ciononostante, esaminata dall’Autorità. Si sono costituite, per resistere, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e le controinteressate, depositando documenti e memorie. La ricorrente ha depositato una ulteriore memoria. Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 20.2.2008. 2. Giova premettere, per una migliore comprensione della vicenda, il contenuto dei messaggi oggetto del presente ricorso. Aprendo la pagina “chi siamo”, all’interno dei siti internet sopra menzionati, emerge la specifica “siamo specializzati in consulenza e assistenza ad aziende ed agenti di commercio, siamo nati come evoluzione di una società di servizi, punto di incontro ed unione di professionisti con esperienze specifiche in grado di fornire consulenza ed assistenza specifica ad aziende ed agenti di commercio. Offriamo consulenza tempestiva, qualificata e sicura, a costi trasparenti e certi. Sono più di 1.000 all’anno i clienti che attualmente utilizzano i nostri servizi, localizzati su tutto il territorio nazionale. Siamo localizzati n xxx, e gemellati con altri studi professionali a Milano e a Roma. La sede è ampiamente attrezzata ed informatizzata per la gestione dei contatti e dei clienti, con 15 PC in rete, centrale telefoniica ISDN con 7 linee esterne, in ricerca automatica (...) gestione ed emissione contratti assicurativi e del credito in sede” e, sopra la riproduzione di alcuni articoli di giornale, riguardanti la XXX, è apposto un riquadro contenente, sotto la specifica “aziende del gruppo” le indicazioni “XXX (..) servizi ad aziende” e “XXX XXX di XXX - intermediazione assicurativa e finanziaria”. Cliccando sul link “listino prezzi” si apre invece una pagina avente ad oggetto “listino prezzi e caratteristiche dei servizi”, nella quale si evidenzia che “con una strategia ormai collaudata ricerchiamo, selezioniamo e segnaliamo agenti di commercio e partner commerciali selezionati per settore merceologico ed area geografica e/o interessati alla rappresentanza di specifici prodotti e per aree ed introduzione determinate. (...)”. Figurano altresì nella stessa pagina l’elenco dei servizi offerti e, con riguardo al “servizio di ricerca e selezione agenti di commercio”, sotto una tabelle riportante il “listino prezzi”, sono riportate le indicazioni “potrà visionare nella sezione riservata del nostro sito, i rappresentanti potenzialmente interessati all’assunzione di nuovi mandati, selezionati per settore merceologico, aree geografiche ed introduzione alla clientela. Il costo è comprensivo di tutto (pubblicazione annuncio + abilitazione area riservata conpassword + visualizzazione curriculum degli agenti), non sono previste spese aggiuntive (...)” e le specifiche “XXX si impegna a rimborsare quanto pattuito e corrisposto qualora non selezioni un numero minimo di candidati sulla base delle specifiche esigenze indicate (...)”. L’Autorità ha in particolare ritenuto che “Le informazioni riportate sul sito e la modulistica scaricabile sono predisposte in modo sufficientemente chiaro, tale da consentire al destinatario del messaggio di valutare al meglio l’offerta pubblicizzata, anche in relazione ai costi del servizio, e, dalle informazioni acquisite nel corso del procedimento, nonché dalla copiosa documentazione allegata agli atti da parte dell’operatore, emerge che la rappresentazione delle attività svolte dalla società sui messaggi sia rispondente al vero”. Anche l’indicazione “Sono più di 1.000 all’anno i clienti che attualmente utilizzano i ns. servizi, localizzati su tutto il territorio nazionale” è stata considerata veritiera, poiché “da questa si evince, infatti, che il numero dei clienti complessivi sviluppati nell’anno 2005, tra XXX XXX e XXX s.r.l, è maggiore di 1000. Il fatto che il gruppo XXX di questo numero, ne abbia gestito solo una parte con riferimento all’attività di ‘marketing’ non è elemento atto ad inficiare di ingannevolezza il messaggio, in considerazione del fatto che l’indicazione in esame viene riportata nella pagina “chi siamo”, pagina nella quale vengono riportate entrambe le aziende del gruppo [...]. L’indicazione numerica, pertanto, chiaramente riferita ai clienti di entrambe le imprese, appare rispondente al vero. Si ritiene altresì che la specifica “localizzati su tutto il territorio nazionale”, contrariamente a quanto sostenuto dal segnalante, è chiaramente riferita non ai ‘servizi’ ma ai ‘clienti’. Quanto all’utilizzo del termine ‘garanzia’, appare necessario considerare che, per quanto sul sito Internet venga espressamente dichiarato che la XXX garantisce il rimborso di quanto pattuito e corrisposto qualora non presenti un numero minimo di candidati, l’indicazione riportata nella stessa pagina, qualche riga più in basso, ‘compila ed invia via fax il modulo ricerca Agenti di commercio’, è un link ipertestuale per la visione immediata della proposta di contratto, nella quale si chiarisce [...] che ‘qualora la XXX non rispettasse gli impegni assunti rimborserà la quota del 60% di quanto pattuito e corrisposto, senza che il cliente possa pretendere null’altro a titolo di danno o altro’. Per quanto riguarda gli articoli di giornale, firma di diversi autori, riportati sul sito, si ritiene, invece, che le evidenze di cui si dispone dimostrano che si tratta di articoli, effettivamente apparsi su diverse testate, con un taglio prettamente informativo”. 2.1. Il Collegio reputa che, avuto riguardo al contenuto dei messaggi diffusi dalle controinteressate, come sopra riportato, vi siano almeno tre profili di ingannevolezza, o comunque, di mancanza di trasparenza, non correttamente analizzati dall’Autorità. Viene anzitutto in rilievo l’espressione “Sono più di 1.000 all’anno i clienti che attualmente utilizzano i nostri servizi, localizzati su tutto il territorio nazionale”. Al riguardo è incontestato che, di tali clienti, solo una minima parte è riferibile alla I.B.L. s.r.l, mentre tutti gli altri risultano acquirenti di prodotti e servizi assicurativi della I.B.L. XXX. Secondo l’Autorità, il fatto che nella pagina “chi siamo” vengano presentate entrambe le aziende e le attività del gruppo, priverebbe l’espressione utilizzata di ogni profilo di illiceità. Trascura però che la comunicazione in esame, almeno quella diffusa attraverso due siti internet dalla denominazione inequivocabile (www.XXX.iti/com e www.XXX.it/com) riguarda principalmente proprio l’attività di ricerca e selezione di agenti di commercio. Pertanto, come esattamente rilevato dalla ricorrente, il riferimento indistinto ad un ragguardevole numero di clienti, dei quali però soltanto una minima parte risulta effettivamente imputabile all’azienda dedita alle ricerche di marketing e alla produzione di servizi per le aziende, appare idonea ad indurre in errore gli utenti circa le dimensioni e le potenzialità della realtà imprenditoriale pubblicizzata. Nell’ambito della stessa espressione sopra riportata, è parimenti ambigua la specifica “localizzati su tutto il territorio nazionale” in quanto, da un punto di vista logico – sintattico, vi è concordanza sia con il sostantivo “clienti” che con il sostantivo “servizi” di talché, anche in questo caso, il messaggio è del tutto privo di chiarezza e può ingenerare confusione circa la rete di contatti e di strutture di cui l’impresa può disporre. Contraria al vero risulta poi la frase “XXX si impegna a rimborsare quanto pattuito e corrisposto qualora non selezioni un numero minimo di candidati”, in quanto, dal modello di contratto reperibile al link dedicato alla visione immediata della proposta di contratto, risulta che la garanzia è in realtà limitata al 60% di tale somma “senza che il cliente possa pretendere null’altro a titolo di danno o altro”. Come noto, per quanto attiene ai termini “garanzia, garantito e simili”, gli stessi possono essere usati “solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e della modalità della garanzia offerta” (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 206/2005, nel testo all’epoca vigente). Lo scopo perseguito dalla norma è quello di evitare che il consumatore sia attirato e rassicurato dalla generica garanzia di una promessa, della quale non ha modo di valutare la portata e l’operatività contestualmente alla fruizione del messaggio pubblicitario. Lo stesso decreto prevede tuttavia che “quanto la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto e alle modalità della garanzia offerta, deve essere integrato dall’esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime”. Pertanto, la conformità al d.lgs. n. 206/2005 di un messaggio pubblicitario che utilizzi il termine ‘garanzia’ senza specificarne contestualmente il contenuto e le modalità, resta subordinata al cumulativo verificarsi di quattro condizioni: a) la struttura del messaggio deve essere incompatibile con la precisazione puntuale dell’operatività della garanzia; b) deve essere presente un riferimento sintetico al contenuto e alle modalità della garanzia offerta; c) deve farsi un esplicito rinvio ad un testo che riporti termini e condizioni della garanzia; d) tale testo deve essere facilmente riconoscibile dal consumatore. Nella fattispecie, a nulla vale rilevare, così come fatto dall’Autorità, che attraverso la XXXazione di un link ipertestuale il consumatore possa percepire l’esatta portata della garanzia, in quanto l’espressione contenuta nel messaggio non è veritiera e ciò fa evidentemente aggio su qualsivoglia precisazione contenuta nella modulistica contrattuale. Inoltre, il rinvio a siffatta modulistica non è affatto esplicito, ed anzi manca del tutto, di talché la XXXazione da parte del consumatore del link alla stessa dedicato appare meramente eventuale ed indipendente dalla fruizione del messaggio pubblicitario. Il Collegio reputa, infine, che non vi sia stato idoneo approfondimento in ordine all’eventuale natura pubblicitaria degli articoli di giornali riportati all’interno delle pagineweb in esame. Di alcun ausilio appare, invero, il sintetico riferimento al “taglio prettamente informativo” dei pezzi. E’ proprio tale circostanza, che, a parere del Collegio, avrebbe dovuto invece indurre l’Autorità ad una più accurata istruttoria. Di fatto, con esclusione del solo articolo apparso sul “Il Mondo”, di più ampio respiro, è agevole rilevare che gli altri testi non solo riguardano esclusivamente la XXX (il che è abbastanza singolare) ma esprimono, per l’attività svolta da quest’ultima, un apprezzamento incondizionato, privo di qualsivoglia spunto critico e comunque di quello stile meditato che, almeno in teoria, dovrebbe essere tipico dell’approfondimento giornalistico. 3. Per quanto sin qui argomentato, assorbita ogni altra censura, si impone l’accoglimento del ricorso. Si ravvisano peraltro giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio. PQM Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.2.2008. Antonino Savo Amodio Presidente Silvia Martino Estensore