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AEC
L’obbligo serve a salvaguardare
sia il professionista sia il cliente
Le dispute legali che a volte si aprono sono spesso lunghe e
traumatiche, soprattutto costose e quindi per la tutela delle parti
coinvolte una copertura assicurativa per Rc professionale diventa
un requisito necessario.
L
a strada è stata lunga e difficile. Perché prima di arrivare alla stesura definitiva ci sono
state manovre a aggiustamenti diversi. Oltre
ad aver procrastinato nel tempo il momento dell’entrata
in vigore. In origine infatti la norma era contenuta
nell’art.5 della bozza del Decreto presidente della repubblica (Dpr) relativo alla riforma degli ordinamenti
professionali, in attuazione, secondo il linguaggio
burocratico, dell’art.3 del decreto legge (dl) 138/2011,
convertito in legge 148/2011, “recante i principi cui
devono uniformarsi tutte le professioni regolamentate.
Tale norma è destinata a operare non solo nei confronti
degli esercenti la professione in forma individuale,
ma anche nei confronti di coloro che si apprestano a
esercitarla nella forma delle nuove società tra professionisti, pena l’applicazione di sanzioni disciplinari”.
Proprio alla vigilia dell’entrata in vigore, con Mario Monti al governo, il Parlamento ha poi approvato
un emendamento, che era stato inserito in extremis
nel ddl di conversione del decreto legge, con il quale
si prorogavano i termini dell’intramoenia allargata
(decreto legge 89/2012 “recante proroga di termini
in materia sanitaria”) solo per gli iscritti all’Ordine
dei medici. Con questo intervento il decreto legge
138/2011 veniva modificato, per questa categoria di
professionisti, prevedendo lo slittamento dell’obbligo al 2013.
Gli altri ordini professionali, già
preoccupati per i contenuti della normativa, o meglio per la mancanza di
contenuti, per esempio a proposito
del tipo di sanzioni previste ove e se
non si fosse ottemperato all’obbligo,
hanno reagito polemicamente. Hanno chiesto che il governo, per tutti,
prevedesse un periodo transitorio che
consentisse ai professionisti iscritti ai
diversi albi di categoria di organizzarsi. E la proroga è stata poi concessa:
la norma, “per tutti” entrerà di conseguenza in vigore il prossimo agosto.
Nel frattempo però, a proposito
di aggiustamenti, il 18 gennaio 2013 la Gazzetta Ufficiale n.15 ha pubblicato la legge 247 del 31 dicembre
2012 che disciplina l’ordinamento forense. In questa
legge è l’art.12 che riguarda l’assicurazione obbligatoria della responsabilità professionale e l’assicurazione
contro gli infortuni degli esercenti la professione forense. In pratica il contenuto dell’art.12 non si discosta
da quanto prevede il Decreto del presidente della
repubblica dell’agosto 2012 per quanto riguarda la
polizza di Rc professionale. Ma invece è innovativa,
nell’art.12, la disposizione che riguarda la stipulazione
obbligatoria di una polizza di copertura degli infortuni
in cui può incorrere l’avvocato, i suoi collaboratori,
dipendenti, praticanti, in conseguenza dell’attività
svolta nell’esercizio della professione, anche in veste
di sostituto o di collaboratore esterno occasionale,
“all’interno e al di fuori dello studio legale”.
E’ chiaro che per ciascun professionista si devono definire condizioni contrattuali estremamente differenti, in quanto esistono diversi ambiti di competenze
che si rifanno, ciascuna, a condizioni estremamente
diverse. L’esercizio della professione medica è diverso
da quella forense, o da quella di un architetto. Bisogna
provvedere a un profilo assicurativo che garantisca
una adeguata protezione del rischio che ciascuno di
Fabrizio Callarà
è Amministratore Delegato del
gruppo AEC, da
sempre specializzato nella Rc
professionale.
loro corre nell’esercizio della professione. Nelle polizze
sono quindi necessarie condizioni contrattuali tra loro
differenti per rispondere alle esigenze relative alle
specifiche attività dei sottoscrittori.
Se la copertura assicurativa diventa, per legge, obbligatoria al professionista resta tuttavia la più
ampia libertà di scegliere sia la compagnia sia le condizioni del contratto, che rispondano quindi alle sue
esigenze di tutela (margini di garanzia sia per lo stesso
professionista sia per i suoi clienti) così come alle sue
esigenze economiche per quanto riguarda il prezzo
della polizza, la possibilità di rateizzarla e così via.
La conseguenza più immediata è che i professionisti, a qualsiasi settore appartengano, devono poter
confrontare le diverse proposte assicurative per trovare, alla fine della ricerca, la soluzione che gli convenga
di più. Sia per il costo, annuale o semestrale della
polizza, sia per le condizioni contrattuali in riferimento
con l’attività svolta. E’ evidente, in questo modo, che
serve un servizio di consulenza che permetta al professionista/cliente di arrivare a una esatta valutazione
delle diverse offerte.
Come può funzionare? Di che cosa si tratta esattamente? Quali rischi coprono le polizze di Rc professionale e che garanzie offrono ai clienti? Lo abbiamo
chiesto a Fabrizio Callarà, Amministratore Delegato
del gruppo AEC, da sempre specializzato nella Rc professionale, che propone le soluzioni assicurative più
avanzate per professionisti, aziende ed enti pubblici
piazzate sia sul mercato nazionale sia internazionale
nonché sul mercato dei Lloyd’s.
Domanda. Come e quando gli ordinamenti professionali dovranno provvedere a
uniformarsi alla nuova norma?
Risposta. Partiamo prima di tutto da quanto
sostiene l’Associazione nazionale dell’industria assicurativa (Ania), per la quale non ci sarebbe alcun
obbligo per i diversi professionisti di stipulare una
polizza di copertura: la norma, dice l’Ania, non indica
le sanzioni previste nel caso venisse trascurata e quindi… In realtà la disposizione di cui si parla va a implementare quanto era stato già previsto del decreto legge
13 agosto 2011 n. 138, convertito
in legge, che contempla l’obbligo
assicurativo per i professionisti. La
legge di conversione del decreto liberalizzazioni è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale il 24 marzo scorso
e tra l’altro stabilisce che il professionista deve rendere
noto al cliente i dati della polizza assicurativa per i
danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. I clienti che si servono dei professionisti saranno
tutelati nei confronti di eventuali errori commessi dal
professionista nell’esercizio delle proprie funzioni,
ma è chiaro che come prima conseguenza entro il
prossimo 13 agosto tutti gli ordinamenti professionali
dovranno essere riformati.
D. Sanzioni a parte, l’importanza della
Rc obbligatoria sta soprattutto nel fatto che
costituisce una sicurezza in più per il cliente
e per il professionista, oppure questo è solo
il primo passo per mettere ordine nell’attività
di tutte le professioni intellettuali?
R. Per salvaguardare sia il professionista sia il
cliente, la protezione del proprio patrimonio da richieste di risarcimento che potrebbero derivare dall’attività
professionale può essere considerata come un atto
dovuto. Le dispute legali che a volte si aprono tra
professionisti e clienti sono spesso lunghe e traumatiche, soprattutto costose e quindi per la tutela di
tutte le parti coinvolte una copertura assicurativa per
Rc professionale diventa un requisito necessario.
Certo, esistono differenze di interessi tra gli stessi
professionisti. Per esempio, quelli dipendenti, che
di solito sono coperti dalla polizza della società per
cui lavorano, devono per prima cosa preoccuparsi
del fatto che la società abbia stipulato una copertura
adeguata. In questo caso la società in questione deve
dare conferma scritta ai dipendenti che sono effettivamente coperti da una Rc professionale, e che sia
escluso il diritto di rivalsa degli assicuratori. Ma per
i professionisti “indipendenti” l’obbligo assicurativo
è diventato invece un prerequisito indispensabile per
ogni attività e costituisce un indice significativo della
qualità del rapporto professionista-cliente. Il rispetto
di questo principio, sebbene non sia ancora assistito da una norma sanzionatoria, sta ormai entrando
nell’ordinamento di tutte le professioni intellettuali.
D. Che tipo di risarcimenti sono previsti
per i clienti?
R. I clienti saranno risarciti per i danni e le perdite
patrimoniali provocate involontariamente dal professionista in conseguenza di violazioni dei doveri professionali, derivate da errori o omissioni che si sono
verificati nell’esercizio della sua attività professionale.
L’attività deve essere descritta nella polizza di Rc professionale, e questo significa che gli eventuali danni
saranno risarciti dalla compagnia di assicurazione.
D. Stiamo parlando di polizze individuali
o anche di convenzioni?
R. Secondo quanto indicato dal legislatore, le
polizze possono essere sia stipulate individualmente
dal professionista, e naturalmente scegliendo liberamente la compagnia a cui rivolgersi, sia aderendo
al contrario a una delle convenzioni che vengono
stipulate dai relativi Consigli nazionali o da parte dalle
rispettive Casse di previdenza dei vari ordini a favore
dei propri iscritti.
D. Secondo quali principi sono state indicate le categorie di professionisti interessate
dall’obbligo assicurativo?
R. C’è una discussione in corso anche su questo, perché l’obbligo dovrebbe interessare anche i
giornalisti, oltre agli iscritti ai registri dei promotori
finanziari, per arrivare alle guide guide alpine e ai
maestri di sci. Infatti sono tutti professionisti iscritti
all’albo delle corrispettive categorie. In realtà l’obbligo dovrebbe riguardare molte decine di migliaia
di professionisti che possono essere divisi in tre
aree principali: 1) area tecnica: architetti, ingegneri,
geometri, attuari, periti industriali, dottori agronomi
e forestali, agrotecnici, periti agrari, chimici, enologi, geologi, tecnologi alimentari; 2) area medica e
paramedica: medici chirurghi, farmacisti, biologi,
odontoiatri, psicologi, ostetriche, veterinari, tecnici
di radiologia, assistenti sociali, infermieri; 3) area
economico-giuridica: avvocati, dottori e ragionieri
commercialisti, consulenti del lavoro, consulenti in
proprietà industriale. Ma la norma non contiene limitazioni a proposito delle aree operative, per questo
dicevo che potrebbe estesa ai giornalisti e così via.
D. Quali sono i parametri essenziali di
una buona polizza Rc professionale?
R. Un’idonea copertura di responsabilità professionale deve essere valutata in base a:
1) Attività assicurata: la polizza deve coprire tutte le responsabilità professionali previste per
legge (salvo quanto specificatamente escluso) e non
riportare, ove possibile, un elenco di attività/opere
in garanzia;
2) Ampiezza della garanzia: piena copertura fino al massimale previsto per qualsiasi tipologia
di danno (danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali);
3) Massimale: in funzione sia del volume
d’affari annuo, ma anche del valore del singolo incarico che superi oltre il doppio della media degli
altri incarichi; una distinzione va sicuramente fatta
tra Assicurati persone fisiche e persone giuridiche;
4) Sottolimiti: evitare, ove possibile, i sot-
tolimiti per tipologia di danno (ad esempio danni
materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali) o per singola attività esercitata. Nel caso
non fosse possibile, si consiglia di considerare il
valore del sottolimite più basso quale massimale
di polizza ai fini della valutazione del massimale
minimo richiesto;
5) Franchigia: prediligere un importo fisso
ed evitare gli scoperti in percentuale sul danno,
in particolare quelli con un minimo e senza un
massimo; si suggerisce di prediligere coperture in
cui sia prevista la clausola di non opponibilità della
franchigia ai terzi;
6) Assicuratori: preferire assicuratori che
abbiamo maturato una consistente esperienza nel
settore della responsabilità professionale e richiedere le referenze su queste esperienze.
D. Nella norma che andrà in vigore ad
agosto che significato si deve attribuire al
termine “idoneo”?
R. Il decreto prevede che l’assicurazione dovrà
essere «idonea» alla copertura dei rischi derivanti
«dall’attività professionale». Ma è estremamente
laconico, per questo si sono già alzate ampie critiche. Per esempio perché non entra nel merito dei
massimali di polizza, dei rischi da coprire, degli scoperti o delle franchigie ammissibili. In realtà, queste
indicazioni non potranno che essere fornite dai vari
ordini professionali, presumibilmente nel recepimento dei relativi ordinamenti, del nuovo obbligo in
relazione alla enorme differenza dei rischi fra diversi
professionisti e anche fra professionisti appartenenti
allo stesso ordine (in relazione ai differenti volumi di
affari o delle diverse specializzazioni).
Il gruppo AEC, agenzia di sottoscrizione indipendente e Lloyd’s Broker grossista, elabora soluzioni efficaci e efficienti per il cliente finale o per Consigli nazionali e Casse di previdenza che mettono a
disposizione dei loro iscritti tali coperture. I testi delle
polizze sono continuamente aggiornati conciliando le
esigenze degli assicurati e il rispetto delle normative
sempre in evoluzione. Ma c’è un ultimo suggerimento da dare al cliente: bisogna evitare di sottoscrivere
polizze in claims made senza tacito rinnovo e, ove
possibile, occorre inserire una clausola di continuità
fra le diverse polizze di anni differenti.
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