focus focus AEC L’obbligo serve a salvaguardare sia il professionista sia il cliente Le dispute legali che a volte si aprono sono spesso lunghe e traumatiche, soprattutto costose e quindi per la tutela delle parti coinvolte una copertura assicurativa per Rc professionale diventa un requisito necessario. L a strada è stata lunga e difficile. Perché prima di arrivare alla stesura definitiva ci sono state manovre a aggiustamenti diversi. Oltre ad aver procrastinato nel tempo il momento dell’entrata in vigore. In origine infatti la norma era contenuta nell’art.5 della bozza del Decreto presidente della repubblica (Dpr) relativo alla riforma degli ordinamenti professionali, in attuazione, secondo il linguaggio burocratico, dell’art.3 del decreto legge (dl) 138/2011, convertito in legge 148/2011, “recante i principi cui devono uniformarsi tutte le professioni regolamentate. Tale norma è destinata a operare non solo nei confronti degli esercenti la professione in forma individuale, ma anche nei confronti di coloro che si apprestano a esercitarla nella forma delle nuove società tra professionisti, pena l’applicazione di sanzioni disciplinari”. Proprio alla vigilia dell’entrata in vigore, con Mario Monti al governo, il Parlamento ha poi approvato un emendamento, che era stato inserito in extremis nel ddl di conversione del decreto legge, con il quale si prorogavano i termini dell’intramoenia allargata (decreto legge 89/2012 “recante proroga di termini in materia sanitaria”) solo per gli iscritti all’Ordine dei medici. Con questo intervento il decreto legge 138/2011 veniva modificato, per questa categoria di professionisti, prevedendo lo slittamento dell’obbligo al 2013. Gli altri ordini professionali, già preoccupati per i contenuti della normativa, o meglio per la mancanza di contenuti, per esempio a proposito del tipo di sanzioni previste ove e se non si fosse ottemperato all’obbligo, hanno reagito polemicamente. Hanno chiesto che il governo, per tutti, prevedesse un periodo transitorio che consentisse ai professionisti iscritti ai diversi albi di categoria di organizzarsi. E la proroga è stata poi concessa: la norma, “per tutti” entrerà di conseguenza in vigore il prossimo agosto. Nel frattempo però, a proposito di aggiustamenti, il 18 gennaio 2013 la Gazzetta Ufficiale n.15 ha pubblicato la legge 247 del 31 dicembre 2012 che disciplina l’ordinamento forense. In questa legge è l’art.12 che riguarda l’assicurazione obbligatoria della responsabilità professionale e l’assicurazione contro gli infortuni degli esercenti la professione forense. In pratica il contenuto dell’art.12 non si discosta da quanto prevede il Decreto del presidente della repubblica dell’agosto 2012 per quanto riguarda la polizza di Rc professionale. Ma invece è innovativa, nell’art.12, la disposizione che riguarda la stipulazione obbligatoria di una polizza di copertura degli infortuni in cui può incorrere l’avvocato, i suoi collaboratori, dipendenti, praticanti, in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione, anche in veste di sostituto o di collaboratore esterno occasionale, “all’interno e al di fuori dello studio legale”. E’ chiaro che per ciascun professionista si devono definire condizioni contrattuali estremamente differenti, in quanto esistono diversi ambiti di competenze che si rifanno, ciascuna, a condizioni estremamente diverse. L’esercizio della professione medica è diverso da quella forense, o da quella di un architetto. Bisogna provvedere a un profilo assicurativo che garantisca una adeguata protezione del rischio che ciascuno di Fabrizio Callarà è Amministratore Delegato del gruppo AEC, da sempre specializzato nella Rc professionale. loro corre nell’esercizio della professione. Nelle polizze sono quindi necessarie condizioni contrattuali tra loro differenti per rispondere alle esigenze relative alle specifiche attività dei sottoscrittori. Se la copertura assicurativa diventa, per legge, obbligatoria al professionista resta tuttavia la più ampia libertà di scegliere sia la compagnia sia le condizioni del contratto, che rispondano quindi alle sue esigenze di tutela (margini di garanzia sia per lo stesso professionista sia per i suoi clienti) così come alle sue esigenze economiche per quanto riguarda il prezzo della polizza, la possibilità di rateizzarla e così via. La conseguenza più immediata è che i professionisti, a qualsiasi settore appartengano, devono poter confrontare le diverse proposte assicurative per trovare, alla fine della ricerca, la soluzione che gli convenga di più. Sia per il costo, annuale o semestrale della polizza, sia per le condizioni contrattuali in riferimento con l’attività svolta. E’ evidente, in questo modo, che serve un servizio di consulenza che permetta al professionista/cliente di arrivare a una esatta valutazione delle diverse offerte. Come può funzionare? Di che cosa si tratta esattamente? Quali rischi coprono le polizze di Rc professionale e che garanzie offrono ai clienti? Lo abbiamo chiesto a Fabrizio Callarà, Amministratore Delegato del gruppo AEC, da sempre specializzato nella Rc professionale, che propone le soluzioni assicurative più avanzate per professionisti, aziende ed enti pubblici piazzate sia sul mercato nazionale sia internazionale nonché sul mercato dei Lloyd’s. Domanda. Come e quando gli ordinamenti professionali dovranno provvedere a uniformarsi alla nuova norma? Risposta. Partiamo prima di tutto da quanto sostiene l’Associazione nazionale dell’industria assicurativa (Ania), per la quale non ci sarebbe alcun obbligo per i diversi professionisti di stipulare una polizza di copertura: la norma, dice l’Ania, non indica le sanzioni previste nel caso venisse trascurata e quindi… In realtà la disposizione di cui si parla va a implementare quanto era stato già previsto del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge, che contempla l’obbligo assicurativo per i professionisti. La legge di conversione del decreto liberalizzazioni è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 24 marzo scorso e tra l’altro stabilisce che il professionista deve rendere noto al cliente i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. I clienti che si servono dei professionisti saranno tutelati nei confronti di eventuali errori commessi dal professionista nell’esercizio delle proprie funzioni, ma è chiaro che come prima conseguenza entro il prossimo 13 agosto tutti gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati. D. Sanzioni a parte, l’importanza della Rc obbligatoria sta soprattutto nel fatto che costituisce una sicurezza in più per il cliente e per il professionista, oppure questo è solo il primo passo per mettere ordine nell’attività di tutte le professioni intellettuali? R. Per salvaguardare sia il professionista sia il cliente, la protezione del proprio patrimonio da richieste di risarcimento che potrebbero derivare dall’attività professionale può essere considerata come un atto dovuto. Le dispute legali che a volte si aprono tra professionisti e clienti sono spesso lunghe e traumatiche, soprattutto costose e quindi per la tutela di tutte le parti coinvolte una copertura assicurativa per Rc professionale diventa un requisito necessario. Certo, esistono differenze di interessi tra gli stessi professionisti. Per esempio, quelli dipendenti, che di solito sono coperti dalla polizza della società per cui lavorano, devono per prima cosa preoccuparsi del fatto che la società abbia stipulato una copertura adeguata. In questo caso la società in questione deve dare conferma scritta ai dipendenti che sono effettivamente coperti da una Rc professionale, e che sia escluso il diritto di rivalsa degli assicuratori. Ma per i professionisti “indipendenti” l’obbligo assicurativo è diventato invece un prerequisito indispensabile per ogni attività e costituisce un indice significativo della qualità del rapporto professionista-cliente. Il rispetto di questo principio, sebbene non sia ancora assistito da una norma sanzionatoria, sta ormai entrando nell’ordinamento di tutte le professioni intellettuali. D. Che tipo di risarcimenti sono previsti per i clienti? R. I clienti saranno risarciti per i danni e le perdite patrimoniali provocate involontariamente dal professionista in conseguenza di violazioni dei doveri professionali, derivate da errori o omissioni che si sono verificati nell’esercizio della sua attività professionale. L’attività deve essere descritta nella polizza di Rc professionale, e questo significa che gli eventuali danni saranno risarciti dalla compagnia di assicurazione. D. Stiamo parlando di polizze individuali o anche di convenzioni? R. Secondo quanto indicato dal legislatore, le polizze possono essere sia stipulate individualmente dal professionista, e naturalmente scegliendo liberamente la compagnia a cui rivolgersi, sia aderendo al contrario a una delle convenzioni che vengono stipulate dai relativi Consigli nazionali o da parte dalle rispettive Casse di previdenza dei vari ordini a favore dei propri iscritti. D. Secondo quali principi sono state indicate le categorie di professionisti interessate dall’obbligo assicurativo? R. C’è una discussione in corso anche su questo, perché l’obbligo dovrebbe interessare anche i giornalisti, oltre agli iscritti ai registri dei promotori finanziari, per arrivare alle guide guide alpine e ai maestri di sci. Infatti sono tutti professionisti iscritti all’albo delle corrispettive categorie. In realtà l’obbligo dovrebbe riguardare molte decine di migliaia di professionisti che possono essere divisi in tre aree principali: 1) area tecnica: architetti, ingegneri, geometri, attuari, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari, chimici, enologi, geologi, tecnologi alimentari; 2) area medica e paramedica: medici chirurghi, farmacisti, biologi, odontoiatri, psicologi, ostetriche, veterinari, tecnici di radiologia, assistenti sociali, infermieri; 3) area economico-giuridica: avvocati, dottori e ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, consulenti in proprietà industriale. Ma la norma non contiene limitazioni a proposito delle aree operative, per questo dicevo che potrebbe estesa ai giornalisti e così via. D. Quali sono i parametri essenziali di una buona polizza Rc professionale? R. Un’idonea copertura di responsabilità professionale deve essere valutata in base a: 1) Attività assicurata: la polizza deve coprire tutte le responsabilità professionali previste per legge (salvo quanto specificatamente escluso) e non riportare, ove possibile, un elenco di attività/opere in garanzia; 2) Ampiezza della garanzia: piena copertura fino al massimale previsto per qualsiasi tipologia di danno (danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali); 3) Massimale: in funzione sia del volume d’affari annuo, ma anche del valore del singolo incarico che superi oltre il doppio della media degli altri incarichi; una distinzione va sicuramente fatta tra Assicurati persone fisiche e persone giuridiche; 4) Sottolimiti: evitare, ove possibile, i sot- tolimiti per tipologia di danno (ad esempio danni materiali, danni diretti, danni indiretti, perdite patrimoniali) o per singola attività esercitata. Nel caso non fosse possibile, si consiglia di considerare il valore del sottolimite più basso quale massimale di polizza ai fini della valutazione del massimale minimo richiesto; 5) Franchigia: prediligere un importo fisso ed evitare gli scoperti in percentuale sul danno, in particolare quelli con un minimo e senza un massimo; si suggerisce di prediligere coperture in cui sia prevista la clausola di non opponibilità della franchigia ai terzi; 6) Assicuratori: preferire assicuratori che abbiamo maturato una consistente esperienza nel settore della responsabilità professionale e richiedere le referenze su queste esperienze. D. Nella norma che andrà in vigore ad agosto che significato si deve attribuire al termine “idoneo”? R. Il decreto prevede che l’assicurazione dovrà essere «idonea» alla copertura dei rischi derivanti «dall’attività professionale». Ma è estremamente laconico, per questo si sono già alzate ampie critiche. Per esempio perché non entra nel merito dei massimali di polizza, dei rischi da coprire, degli scoperti o delle franchigie ammissibili. In realtà, queste indicazioni non potranno che essere fornite dai vari ordini professionali, presumibilmente nel recepimento dei relativi ordinamenti, del nuovo obbligo in relazione alla enorme differenza dei rischi fra diversi professionisti e anche fra professionisti appartenenti allo stesso ordine (in relazione ai differenti volumi di affari o delle diverse specializzazioni). Il gruppo AEC, agenzia di sottoscrizione indipendente e Lloyd’s Broker grossista, elabora soluzioni efficaci e efficienti per il cliente finale o per Consigli nazionali e Casse di previdenza che mettono a disposizione dei loro iscritti tali coperture. I testi delle polizze sono continuamente aggiornati conciliando le esigenze degli assicurati e il rispetto delle normative sempre in evoluzione. Ma c’è un ultimo suggerimento da dare al cliente: bisogna evitare di sottoscrivere polizze in claims made senza tacito rinnovo e, ove possibile, occorre inserire una clausola di continuità fra le diverse polizze di anni differenti.