Foglio Informativo n. 01.01.12 Sistemi di Garanzia dei Depositi Informazioni generali per i depositanti SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30) I depositi presso la Banca sono protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (con sede in Via del Plebiscito, 102 -00186 ROMA (Italia), Tel. 0039 06-699861, Fax: 0039 06-6798916, PEC: [email protected]@pec.fitd.it, E-mail: [email protected], sito: www.fitd.it). In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca sono ammissibili al rimborso da parte del Fondo i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi, conto corrente o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili. La protezione è limitata a 100 000 EUR per depositante. In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100 000 EUR. Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100 000 EUR. Non sono ammissibili al rimborso: i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonchè enti pubblici; i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013; i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater (confisca) del codice penale; i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli. Il limite di 100 000 EUR per depositante non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da: operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione; divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte; il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. Per le ulteriori informazioni da fornire ai depositanti, la Banca mette a disposizione, prima della conclusione del contratto ed almeno una volta all’anno, il “Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti” di seguito riportato. Aggiornato al 07.06.2016 Pagina 1 di 4 MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI (ai sensi dell’art. 3, comma) Informazioni di base sulla protezione dei depositi I depositi presso la Banca sono protetti da: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (1) Limite della protezione: 100 000 EUR per depositante e per ente creditizio (2) Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio: Tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono “cumulati” e il totale è soggetto al limite di 100 000 EUR (2) Il limite di 100 000 EUR si applica a ciascun depositante separatamente (3) 20 giorni lavorativi (4) Se possiede un conto congiunto con un’altra persona/altre persone: Periodo di rimborso in caso di fallimento dell’ente creditizio: Valuta del rimborso: Contatto: Per maggiori informazioni: EUR Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 -00186 ROMA (Italia) Tel. 0039 06-699861 Fax: 0039 06-6798916 PEC: [email protected] segreteriageneral [email protected] E-mail: [email protected] P.I.: 01951041001-C.F.: 08060200584 www.fitd.it Il Sistema responsabile della protezione del suo deposito Il suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un’insolvenza. In caso d’insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 Euro dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Limite generale della protezione Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 Euro per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 Euro e un conto corrente di 20.000 Euro gli saranno rimborsati solo 100.000 Euro. Aggiornato al 07.06.2016 Pagina 2 di 4 Limite di protezione per i conti congiunti In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100 000 EUR. Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100 000 EUR. Nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, sono protetti oltre 100 000 EUR i depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da: a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione; b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte; c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it Rimborso Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Via del Plebiscito, 102 -00186 ROMA, Tel. 0039 06-699861, email: [email protected], sito internet: www.fitd.it. Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100 000 EUR) entro 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; entro 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; entro 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, entro sette giorni lavorativi a partire dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto. Ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il sistema di garanzia può differire il rimborso nei seguenti casi: a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull’ammontare del rimborso; b) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da un’organizzazione internazionale, finché detta misura restrittiva è efficace; c) se non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei ventiquattro mesi precedenti data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi da tale data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore ai costi amministrativi che il sistema di garanzia sosterrebbe per effettuare il rimborso medesimo; d) l’importo da rimborsare eccede 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; e) il rimborso va effettuato ai sensi dell’articolo 96 -quater.2, comma 2; in tal caso, il termine di rimborso decorre dalla data in cui il sistema di garanzia riceve le risorse. In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.fitd.it Aggiornato al 07.06.2016 Pagina 3 di 4 Altre Informazioni importanti In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall’ente creditizio anche nell’estratto conto. Aggiornato al 07.06.2016 Pagina 4 di 4