Il contratto di lavoro intermittente (a chiamata) Si definisce contratto di lavoro a chiamata o intermittente (job on call) il contratto con il quale il lavoratore pone la propria energia lavorativa a disposizione del datore di lavoro che la utilizzerà in modo discontinuo o intermittente. Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata, disciplinato dal Decreto Legislativo 276/2003, dall'articolo 33 all'articolo 40, può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Il contratto di lavoro intermittente richiede, ai fini della prova, la forma scritta. E' ammesso il cumulo del contratto di lavoro intermittente con altri contratti di natura intermittente e non, nel rispetto dei doveri di fedeltà (riservatezza e non concorrenza) imposti al lavoratore dipendente e dei limiti di orario previsti dalla normativa vigente. Il lavoratore intermittente ha diritto ad un trattamento economico, in proporzione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, non inferiore a quello previsto per gli altri lavoratori dipendenti di pari livello ed analoghe mansioni. Durante i periodi di non lavoro (cosiddetta attesa) il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico, salvo l'indennità di disponibilità se prevista, né alcun diritto tipico dei lavoratori dipendenti. L'assunzione con contratto di lavoro intermittente non legittima il datore di lavoro al godimento di benefici contributivi previsti dal nostro ordinamento in relazione all'assunzione di particolari categorie di lavoratori (disoccupati da oltre 24 mesi), anche nel caso ne ricorressero i requisiti soggettivi (nota Ministero del Lavoro 3147/2005).