Lezione 1.09-10STORIA

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Diritto del lavoro
Anno Accademico 2009-2010
Perché esiste il diritto del
lavoro?
“La prospettiva in cui gli economisti… considerano abitualmente
la posizione del lavoratore è molto limitata e quindi è falsa Si
parla di lavoro come se si trattasse di un’entità indipendente,
che si può scindere dalla persona del lavoratore. Esso viene
trattato come merce, come grano o cotone, mentre la
componente umana ed i sentimenti umani vengono quasi
completamente ignorati. Se sviluppiamo ulteriormente le
nostre astrazioni troveremo, senza dubbio, somiglianze tra il
contratto concluso tra il datore di lavoro ed il lavoratore e la
vendita di una merce. Tuttavia, prestare attenzione
esclusivamente o prevalentemente a queste analogie
significherà perdere di vista gli elementi realmente
caratteristici e profondi del rapporto intercorrente tra padrone
e lavoratore; un rapporto al quale sono inscindibilmente
connessi profili etici…”
J.K. Ingram, Address on work and workman, 1880, da Roccella, Manuale di diritto
del lavoro, Torino, Giappichelli
Bread and Roses
Bread and Roses è un slogan che risale
allo sciopero delle operaie del settore
tessile, tenutosi a Lawrence (USA) nel
1912. Successivamente fu ripreso più
volte nelle lotte dei lavoratori. Con
questo slogan i lavoratori non
chiedevano solo condizioni di lavoro
migliori (il pane) ma anche condizioni di
vita dignitose (le rose).
Le tappe storiche dell’evoluzione del diritto del lavoro
Legislazione sociale – Periodo liberale - Probiviri
 Incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato
– periodo corporativo
 Costituzionalizzazione del diritto del lavoro
 Il boom economico e l’attuazione dei diritti
costituzionali
 Il diritto del lavoro della crisi e la legislazione del lavoro
contrattata
 L’imperativo categorico della flessibilizzazione

Legislazione sociale – Periodo liberale Probiviri
 1861
Regno d’Italia – Epoca Giolittiana
 l.80/1898 Infortuni sul lavoro
 L.818/1907 donne e fanciulli
 D.l. 2214/1919 disoccupazione
Incorporazione del diritto del lavoro nel
diritto privato – periodo corporativo
 Rdl
1825/1924 impiego privato
 L.563/1926 fine della libertà sindacale e
dell’autonomia collettiva
 Codice civile 1942
Costituzionalizzazione
del diritto del lavoro
 25
luglio 1943 caduta del fascismo
 1944 abrogazione della legislazione
corporativa
 1946 assemblea costituente
 1 gennaio 1948 entrata in vigore della
Costituzione della Repubblica
La Costituzione
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini
il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo
diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, una attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti
del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e
tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e
non può rinunziarvi.
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce
ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle
quali il contratto si riferisce.
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
L’attuazione della
Costituzione
•
•
•
Ridimensionamento disciplina codicistica
Integrazione della disciplina codicistica
Tutela della dignità sociale del lavoratore:
Statuto dei lavoratori
Il diritto del lavoro della crisi
Anni ottanta e novanta
 Esigenza
di difesa dei livelli di
occupazione
 Politica dei redditi
 Garantismo flessibile
 Concertazione tra pubblici poteri e parti
sociali e legislazione contrattata
Le politiche neo-liberiste del
nuovo secolo
 Liberalizzazione
del mercato del lavoro
 Rivalutazione autonomia individuale
 Riforma del mercato del lavoro 2003
La riforma del 2003
“La risposta del legislatore del d.lg.vo n. 276 del 2003 è stata
quella della “flessibilizzazione” delle tutele, là dove
flessibilizzazione ha coinciso con una riduzione delle soglie
dell’inderogabilità in relazione a elementi fondamentali del
contenuto contrattuale economico e normativo e con una
differenziazione dei trattamenti, la cui compatibilità con il
principio di eguaglianza è tutta da verificare. Ma il legislatore è
andato anche oltre, come è stato lucidamente sottolineato: in
nome dell’ “inclusione sociale”, da una parte, i modelli
contrattuali sono stati differenziati in base a fattori di ordine
personale, a dispetto del principio di non discriminazione,
dall’altra, sono stati introdotti trattamenti differenziati e
peggiorativi nell’ambito dei rapporti non standard per i lavoratori
che sono ritenuti in qualche modo svantaggiati. La linea di
politica del diritto perseguita è inquietante: “ La strada per lo
sviluppo dell’occupazione ... non è quella di una semplice e
brutale liberalizzazione del mercato e dei rapporti di lavoro, che
sarebbe, come tale, facilmente criticabile e controvertibile in un
futuro più o meno prossimo. E’ invece quella di una malintesa
valorizzazione delle differenze, che si traducono in
giustificazioni delle differenze di trattamento””.
Protocollo 23.7.2007
Protocollo su previdenza, lavoro competitività per l’equità e la
crescita sostenibili del Governo Prodi:
 Previdenza
 Riforma degli Ammortizzatori sociali
 Mercato del lavoro (potenziamento servizi pubblici per l’impiego;
riforma incentivi all’occupazione; riordino apprendistato;
ripristino natura eccezionale contratto a termine; riforma part
time e staff leasing; abrogazione lavoro intermittente)
 Competitività (sgravi del costo del lavoro; abolizione
contribuzione aggiuntiva sullo straordinario)
 Giovani
 Donne
Legge 24.12.2007, n. 247

Art. 1, 39° c.: contratto a termine ritorna ad
essere l’eccezione e non la regola
 Art. 1, 44° c.: nel contratto a tempo parziale,
la variazione della collocazione temporale
della prestazione è riaffidata alla
contrattazione collettiva nazionale
 Art. 1, 45° c.: abrogazione lavoro
intermittente
 Art. 1, 46° c.: abrogazione staff leasing
(contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato)
L’ “annullamento” della 247/ 2007 ad
opera del l.133/2008
Art.21: il contratto a termine è stipulabile per ragioni
tecniche, produttive etc … “anche se riferibili alla
ordinaria attività del datore di lavoro”
 Art.41: nel contratto part time la variazione della
collocazione temporale può essere stabilito dai CC
territoriali o aziendali
 Art.39, co.10: reinserimento del contratto di lavoro
intermittente
 Riformulazione del lavoro occasionale accessorio
(ampliamento dei destinatari, nell’ottica dei lavori
socialmente utili)

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