AMMINISTRAZIONE
Servitù pubblica sulla strada vicinale, decide il giudice ordinario
Giudice competente ad accertare il carattere vicinale, pubblico o privato, di una strada è quello
ordinario. L'azione esula, infatti, dalla giurisdizione amministrativa. Il Tar Toscana con la sentenza
n. 7/2017 ha, infatti, declinato la propria giurisdizione a favore della giustizia ordinaria. Nel caso
specifico, tra l'altro, si trattava di un'azione negatoria della servitù pubblica sulla strada che è
strumento di tutela di un chiaro diritto soggettivo, cioè quello di proprietà sul bene. L'azione si
riferisce alla tutela di un diritto soggettivo perfetto e rispetto al quale non sussistono margini per
l'esercizio di un potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione.
L'accertamento del carattere vicinale di una strada
Dice il Tar che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del
giudice ordinario, la controversia avente a oggetto l'accertamento in via principale del carattere
vicinale, pubblico o privato, di una strada o dell'esistenza di una servitù pubblica di passaggio. Tale
controversia consiste in realtà nella verifica della sussistenza e dell'estensione di diritti soggettivi,
siano essi in capo a privati o al Comune. In materia di strade vicinali la natura pubblica del Comune
non sposta il fatto che si tratti di diritti soggettivi.
Nel caso portato davanti al Tar, che ha dichiarato il ricorso inammissibile, non è stata data alcuna
rilevanza al fatto che la domanda si fondasse sulla richiesta di annullamento della delibera di un
consorzio a cui partecipava anche il Comune. Il Consorzio aveva deciso la propria estensione
territoriale, di fatto ricomprendendovi una porzione di strada privata.
Inoltre, specifica il Tar che quando la strada vicinale è iscritta negli elenchi sussiste il diritto della
collettività alla servitù e il Sindaco può emanare il provvedimento di autotutela possessoria, sicché
colui che contesta l'esistenza del diritto della collettività può agire dinanzi al giudice ordinario,
eventualmente esperendo l'actio negatoria servitutis. Ne consegue che la controversia circa la
proprietà, pubblica o privata, di una strada, o circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su una
strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento
dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione.
L'orientamento seguito
Conclude il Tar, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva più della
prospettazione delle parti il petitum sostanziale che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in
funzione della causa petendi (Consiglio di Stato sentenza 2059/2015; Cassazione civile ordinanza
19893/2014). In questo caso anche se formalmente si chiedeva l'annullamento della delibera si
affermava di fatto la natura privata della strada e dell'inesistenza di diritti di servitù in capo ad altri
soggetti.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 16/01/2017
Autore: Paola Rossi